Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

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1 Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE CONSORZI DI BONIFICA 67

2 Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali Accordo nazionale per il personale dei Consorzi di Bonifica, sottoscritto in data e valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/161 del (G.U. serie generale n. 51 del ) PARTI STIPULANTI: SNEBI/ FLAI-CGIL, FISBA-CISL, FILBI-UIL Testo integrato dell accordo per l attuazione della L. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, e per l individuazione delle prestazioni indispensabili negli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (come modificato in data ). Il giorno 18 giugno 2001, presso la sede dello SNEBI, in Roma, via di S. Teresa, n. 23 tra il Sindacato degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (SNEBI), rappresentato dal Presidente Prof. Giuseppe Lo Manto, dal Segretario Nazionale Avv. Anna Maria Martuccelli, assistito dal Dott. Antonio Pocci, dal Dott. Giuseppe Manzari e dal Dott. Riccardo Fornelli e la F.LA.I. - C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig.ra Patrizia Consiglio; la F.I.S.B.A. - C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Pietro Massini e dal Sig. Giovanni Mattoccia; la F.I.L.B.I. - U.I.L., rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Vito; premesso che la Commissione di garanzia per l attuazione della L. 12 giugno 1990, n. 146, già da alcuni anni ed anche di recente ha rivolto alle parti reiterati inviti a stipulare 68

3 un accordo nazionale che regolamenti l esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile; che le parti già in passato si sono impegnate, con l accordo collettivo di lavoro del 31 luglio 1994, a regolamentare l esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile contemperandolo con i diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all art. 1, comma 1, della L. 12 giugno 1990, n. 146 sopra citata; che ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. a), della l. n. 146 del 12 giugno 1990 rientrano, come riconosciuto anche dalla Commissione di garanzia con la deliberazione del 7 luglio 1994, allegato A al presente accordo, tra i servizi pubblici essenziali, le seguenti attività svolte dai Consorzi: - scolo dei terreni e difesa del suolo e salvaguardia dell ambiente; - irrigazione dei terreni; - fornitura di acqua ad uso idropotabile e presidio dei relativi impianti, comprese le dighe; che di recente è stata emanata un ulteriore legge, la n. 83 dell 11/4/2000, relativa all esercizio del diritto di sciopero, che ha modificato la l. n. 146 del 12 giugno 1990 si è stipulato il seguente accordo collettivo nazionale riguardante la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero nel settore consortile meglio precisato al successivo art. 3 ARTICOLATO Art. 1 Premesse Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo. Art. 2 Diritto di sciopero Come sancito dall art. 40 della Costituzione, il diritto di sciopero costituisce un diritto garantito, il cui esercizio è disciplinato dalle leggi n. 146 del 12 giugno 1990 e n. 83 dell 11 aprile Art. 3 Ambito di applicazione Il presente accordo trova applicazione nel settore dei Consorzi di bonifica, enti consortili similari di diritto pubblico, Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamento comunque denominati. Art. 4 Titolarità 69

4 La titolarità a proclamare, sospendere o revocare gli scioperi è, singolarmente o congiuntamente, delle strutture nazionali, regionali e provinciali unitamente a quelle aziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo. Art. 5 Tentativo preventivo di conciliazione e procedura di raffreddamento Ai sensi dell art. 2, comma 2, della l. 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione. Art. 6 Proclamazione e preavviso 1 Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione previsto dal precedente art. 5, i lavoratori potranno esercitare il diritto di sciopero. L effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, 1 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l opportunità che l atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del ): In particolare, appare necessario che l atto di proclamazione contenga: a) ove si tratti di prima azione di sciopero: l esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l indicazione leggibile dei soggetti firmatari; l indicazione delle motivazioni dell astensione collettiva dal lavoro; l esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell azienda o dell autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate; l indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell astensione collettiva dal lavoro; b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate; c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti. Si ricorda infine che l atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all apposito ufficio costituito presso l autorità competente ad adottare l ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l invio di copia dell atto di proclamazione anche alla Commissione. Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell autorità competente ad emanare l ordinanza di precettazione. 70

5 l indicazione della data e dell ora di inizio e termine dell astensione nonché l indicazione dell estensione territoriale della stessa. La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di effettuazione dello sciopero, sia al Consorzio sia all apposito ufficio costituito presso l autorità competente ad adottare l ordinanza di cui all art. 8 della legge n. 146 del 12 giugno In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle Organizzazioni sindacali allo SNEBI che provvede a trasmetterla ai Consorzi. In tal caso, le Organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 15 giorni. Art. 7 Durata dello sciopero Lo sciopero non può avere durata superiore ad un intera giornata di lavoro. Le azioni di sciopero non possono essere effettuate nei giorni precedenti o successivi alle giornate non lavorative o festive. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno per un periodo di ore continuativo. Tra l effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo dovrà essere assicurato un intervallo di almeno tre giorni. Non è consentito lo sciopero ad oltranza. Non sono ammesse forme anomale di lotta quali lo sciopero a scacchiera, la non collaborazione, l ostruzionismo, ecc.. Art. 8 Revoche e sospensioni 2 La R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A. aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno che le revoche o le sospensioni di scioperi già proclamati siano comunicate tempestivamente per scritto ai Consorzi. La comunicazione della revoca o della sospensione dello sciopero deve essere data per scritto ai Consorzi almeno sei giorni prima della data fissata per l effettuazione dello sciopero. In caso di avvenimenti di particolare gravità tali da richiedere l immediata ripresa del servizio nonché in caso di calamità naturali, gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con decisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o con i provvedimenti dell autorità competente. Art. 9 2 La Commissione ha stabilito con delibera n. 03/45 del che, nel caso in cui lo sciopero sia stato oggetto di un indicazione immediata ai sensi dell art. 13 lett. d) della l. n. 146/1990 e succ. mod., i soggetti che intendano adeguarsi alla indicazione immediata devono revocare lo sciopero entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione. La Commissione ha precisato altresì che la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione. 71

6 Adempimenti dei Consorzi e normalizzazione del servizio Ai sensi e per gli effetti dell art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, i Consorzi, almeno 5 giorni prima dell inizio dell astensione dal lavoro, provvedono a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 6, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi. I Consorzi hanno altresì l obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti. Le inadempienze di cui ai commi 1 e 2 sono sanzionate a norma dell art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146 del 12 giugno Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere nota all utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, secondo le norme del CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio. Art. 10 Individuazione delle prestazioni indispensabili Si considerano prestazioni indispensabili, ai sensi dell art. 2 della l. n. 146 del 12 giugno 1990: 1) per l attività di scolo, difesa del suolo e salvaguardia dell ambiente: l esercizio dei macchinari e degli impianti per lo scolo delle acque e lo svolgimento di quelle attività di competenza dei Consorzi indispensabili alla difesa del suolo ed alla salvaguardia dell ambiente; la custodia degli impianti di sollevamento nonché gli interventi necessari in caso di emergenza del sistema idraulico conseguenti ad eventi meteorologici od eventi imprevedibili che impediscono la funzionalità degli impianti medesimi, 2) per l attività di irrigazione: l esercizio di tutti gli impianti ed i manufatti per l adduzione delle acque che permetta la captabilità dell acqua a cura degli utenti; 3) per l attività di fornitura di acqua per uso idropotabile e presidi dei relativi impianti comprese le dighe: l esercizio dei macchinari ed impianti e la custodia delle dighe. 72

7 Art. 11 Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 10, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione. Il Consorzio predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 90 giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della Commissione di garanzia. Il piano, sottoposto all esame preventivo delle RSA o RSU per la valutazione della rispondenza ai contenuti del presente accordo, resta valido fino a quanto non si renda necessario modificarlo. In tal caso, il Consorzio reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti. Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi, gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni. B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti: a) ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare; b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione. Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in ferie o in riposo compensativo settimanale qualora l astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto. Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. e/o delle Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all art. 12. Il Consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione. I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e dei compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all art. 10. Qualora, alla data dello sciopero, i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, il Consorzio procederà a chiamare i 73

8 dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Il Consorzio dà tempestiva comunicazione alla R.S.U. o, in mancanza, alle R.S.A., degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili. Art. 12 Tutela degli utenti. dei lavoratori degli impianti e dei mezzi Il personale di cui al precedente art. 11 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi. Art. 13 Astensione collettiva dal lavoro straordinario Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario. Art. 14 Norme sanzionatorie In ottemperanza all art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificato dall art. 3 della legge n. 83 dell 11 aprile Art. 15 Decorrenza e durata Il presente accordo entrerà in vigore dopo che la Commissione di garanzia sull attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali avrà espresso il giudizio di idoneità prescritto dalla legge. L accordo ha carattere sperimentale e verrà riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti, dopo quattro anni di vigenza. Nel caso in cui non venga inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, la richiesta di riesame di cui al precedente comma, l efficacia del presente accordo è prorogata automaticamente di altri quattro anni. 74

9 Allegato: Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno Il presente codice di regolamentazione è trasmesso a cura dello SNEBI alla Commissione di garanzia, per la valutazione di idoneità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 12, 13 e 19 della legge n. 146 del 12 giugno ALLEGATO ALL ACCORDO NAZIONALE 18 GIUGNO 2001 Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno Art. 1 Fermo restando che l interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate all art. 31 del CCNL medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti. A) Livello aziendale Art. 2 La titolarità dell iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU, o in mancanza alle RSA, costituite nell ambito delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente. La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione al Consorzio di apposita domanda scritta che deve contenere l indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma dell accordo collettivo aziendale in ordine alla quale è insorta la controversia. 3 V. Delibera di orientamento n. 03/35 del , in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione, secondo cui il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento. 75

10 Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Consorzio convoca la RSU o, in mancanza, le predette RSA, per l esame della controversia di cui al comma precedente. Questa fase è ultimata entro i 10 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale. B) Livello territoriale (provinciale o regionale) Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i Consorzi convocano le competenti strutture territoriali, provinciali o regionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l esame della questione che è causa della controversia collettiva. Questa fase è ultimata entro i 15 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale: in caso di mancato accordo, le parti possono congiuntamente decidere di accedere a livello nazionale. C) Livello nazionale Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, lo SNEBI convoca le competenti Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del CCNL per l esame della questione che è causa della controversia collettiva. Questa fase è ultimata entro i 20 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera procedura. Art. 3 Al fine di garantire la continuità del servizio, l attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né, da parte dei competenti livelli sindacali, si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo se da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima. Art. 4 Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all art. 2, lett. A), lett. B), lett. C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all art. 3 cessa di trovare applicazione. 76

11 Art. 5 I soggetti competenti per livello a svolgere l esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà- in coerenza con il fine di cui all art. 1 - di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata. Art. 6 Fatte salve le disposizioni del CCNL relative alle procedure di rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di rilevanza nazionale, la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, è la seguente: 1. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del CCNL, lo SNEBI convoca l incontro; 2. questa fase si esaurisce entro i 15 giorni successivi al primo incontro; 3. qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata; 4. qualora il soggetto competente ad effettuare la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata. Art. 7 La parti si danno atto di aver adempiuto con il presente accordo a quanto previsto dall art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate. 77

12 COMMISSIONE DI GARANZIA PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione: 01/161 Accordo nazionale sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Seduta del LA COMMISSIONE su proposta dei proff. Galantino e Santoni, ha adottato all unanimità la seguente delibera. PREMESSO 1. che, ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990, l approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, costituiscono servizi pubblici essenziali volti a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla tutela della vita, alla salute e alla sicurezza dell ambiente; 2. che, fra le attività svolte dai Consorzi di Bonifica, la fornitura di acqua per usi idropotabili, il presidio dei relativi impianti comprese le dighe, alcune attività di scolo dei terreni e l attività di irrigazione, rientrano fra i servizi pubblici essenziali secondo l orientamento consolidato della Commissione (v. delibera n del 7 luglio 1994); 3. che, in data 18 giugno 2001, il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (SNEBI) ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FISBA-CISL e FILBI-UIL l accordo nazionale di settore attuativo della legge n. 146/1990, come innovata dalla l. n. 83/2000; 4. che, tale accordo è stato trasmesso dalla Commissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi della legge , n. 281; 6. che, sul predetto testo negoziale, l Adoc, l Unione Nazionale Consumatori ed il Codacons hanno espresso parere favorevole, mentre l organizzazione Cittadinanza attiva ha formulato alcune osservazioni (assenza di una franchigia per il periodo estivo ed eccessiva genericità nell individuazione delle prestazioni indispensabili); 7. che, su indicazione della Commissione, in data 11 dicembre 2001, è stato concluso fra le parti un accordo che modifica le disposizioni contenute nella precedente regolamentazione del , limitatamente all intervallo oggettivo 78

13 (art. 7, comma 4) ed alle modalità di comunicazione della revoca dello sciopero (art. 8, comma 2); CONSIDERATO 1. che, nell accordo del 18 giugno 2001, come modificato in data 11 dicembre 2001, le procedure di raffreddamento e conciliazione, le prestazioni indispensabili e le modalità di effettuazione degli scioperi, risultano così disciplinate: Art. 1 «omissis» Art. 2 «omissis» Art. 3 «omissis» Art. 4 «omissis» Art. 5 Tentativo preventivo di conciliazione e procedura di raffreddamento Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione. Art. 6 Proclamazione e preavviso Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione previsto dal precedente art. 5, i lavoratori potranno esercitare il diritto di sciopero. L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa. La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di effettuazione dello sciopero, sia al Consorzio sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 12 giugno In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle Organizzazioni sindacali allo S.N.E.B.I. che provvede a trasmetterla ai Consorzi. In tal caso, le Organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 15 giorni. Art. 7 Durata dello sciopero Lo sciopero non può avere durata superiore ad un'intera giornata di lavoro. 79

14 Le azioni di sciopero non possono essere effettuate nei giorni precedenti o successivi alle giornate non lavorative o festive. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno per un periodo di ore continuativo. Tra l effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo dovrà essere assicurato un intervallo di almeno 3 giorni. Non è consentito lo sciopero ad oltranza. Non sono ammesse forme anomale di lotta quali lo sciopero a scacchiera, la non collaborazione, l'ostruzionismo, ecc.. Art. 8 Revoche e sospensioni La R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A. aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno che le revoche o le sospensioni di scioperi già proclamati siano comunicate tempestivamente per scritto ai Consorzi. La comunicazione della revoca o della sospensione dello sciopero deve essere data per scritto ai Consorzi almeno 6 giorni prima della data fissata per l effettuazione dello sciopero In caso di avvenimenti di particolare gravità tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio nonché in caso di calamità naturali, gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con decisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o con i provvedimenti dell'autorità competente. Art. 9 Adempimenti dei Consorzi e normalizzazione del servizio Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, i Consorzi, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvedono a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 6, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi. I Consorzi hanno altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti. Le inadempienze di cui ai commi 1 e 2 sono sanzionate a nonna dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146 del 12 giugno

15 Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, secondo le nonne del CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio. Art. 10 Individuazione delle prestazioni indispensabili Si considerano prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art 2 della l. n. 146 del 12 giugno 1990: 1) per l attività di scolo, difesa del suolo e salvaguardia dell ambiente: > l'esercizio dei macchinari e degli impianti per lo scolo delle acque e lo svolgimento di quelle attività di competenza dei Consorzi indispensabili alla difesa del suolo ed alla salvaguardia dell'ambiente; > la custodia degli impianti di sollevamento nonché gli interventi necessari in caso di emergenza del sistema idraulico conseguenti ad eventi meteorologici od eventi imprevedibili che impediscono la funzionalità degli impianti medesimi; 2) per l'attività di irrigazione: > l'esercizio di tutti gli impianti ed i manufatti per l'adduzione delle acque che permetta la captabilità dell'acqua a cura degli utenti; 3) per l'attività di fornitura di acqua per uso idropotabile e presidi dei relativi impianti comprese le dighe: > l'esercizio dei macchinari ed impianti e la custodia delle dighe. Art. 11 Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 10, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione. Il Consorzio predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 90 giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della Commissione di garanzia. Il piano, sottoposto all'esame preventivo delle RSA o RSU per la valutazione della rispondenza ai contenuti del presente accordo, resta valido fino a quanto non si 81

16 renda necessario modificarlo. In tal caso, il Consorzio reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti. Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi, gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni. B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti: a) ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare; b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione. Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in ferie o in riposo compensativo settimanale qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto. Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti della RSU o, in mancanza, delle RSA e/o delle Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 12. Il Consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione. I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e dei compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 10. Qualora, alla data dello sciopero, i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, il Consorzio procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Il Consorzio dà tempestiva comunicazione alla RSU o, in mancanza, alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle 82

17 stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili. Art. 12 Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi Il personale di cui al precedente art. 11 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi. Art. 13 Astensione collettiva dal lavoro straordinario Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso dì astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario. Art. 14 Norme sanzionatorie In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente c.c.n.l., proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificato dall'art. 3 della legge n. 83 dell'1 1 aprile Art. 15 Decorrenza e durata Il presente accordo entrerà in vigore dopo che la Commissione di garanzia sull'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali avrà espresso il giudizio di idoneità prescritto dalla legge. L'accordo ha carattere sperimentale e verrà riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti, dopo quattro anni di vigenza. Nel caso in cui non venga inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, la richiesta di riesame di cui al precedente comma, l'efficacia del presente accordo è prorogata automaticamente di altri quattro anni. «omissis» 83

18 ALLEGATO ALL'ACCORDO NAZIONALE 18 GIUGNO 2001 Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990 Art. 1 Fermo restando che l'interpretazione delle norme del c.c.n.l. e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate all'art. 31 del c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti. A) Livello aziendale Art. 2 La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU, o in mancanza alle RSA, costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente. La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione al Consorzio di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma dell'accordo collettivo aziendale in ordine alla quale è insorta la controversia. Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Consorzio convoca la RSU o, in mancanza, le predette RSA, per l'esame della controversia di cui al comma precedente. Questa fase è ultimata entro ì 10 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale. B) Livello territoriale (provinciale o regionale) Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i Consorzi convocano le competenti strutture territoriali, provinciali o regionali delle Organizzazioni. sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva. 84

19 Questa fase è ultimata entro i 15 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale: in caso di mancato accordo, le parti possono congiuntamente decidere di accedere a livello nazionale. C) Livello nazionale Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, lo SNEBI convoca le competenti Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del CCNL per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva. Questa fase è ultimata entro i 20 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell intera procedura. Art. 3 Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né, da parte dei competenti livelli sindacali, si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo se da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima. Art. 4 Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lett. A), lett. B), lett. C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione. Art. 5 I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà - in coerenza con il fine di cui all art. 1 - di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata. Art. 6 Fatte salve le disposizioni del CCNL relative alle procedure di rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di rilevanza nazionale, la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, è la seguente: 1. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l., lo SNEBI convoca l'incontro; 85

20 2. questa fase si esaurisce entro i 15 giorni successivi al primo incontro; 3. qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata; 4. qualora il soggetto competente ad effettuare la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata. Art. 7 1) le parti si danno atto di aver adempiuto con il presente accordo a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate. 2. che, in merito alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, rese obbligatorie dalla l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la disciplina contenuta nell Allegato all accordo in esame, risponde alle esigenze di cui all art. 2, comma 2 della stessa legge; 3. che, pertanto, l accordo esaminato, come modificato in data 11 dicembre 2001, risulta conforme all art.2, comma 2, della l. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000. VALUTA IDONEO ai sensi dell art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come innovata dalla l. n. 83/2000, l accordo sottoscritto dal Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.) con le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FISBA-CISL e FILBI-UIL in data 18 giugno 2001, come modificato in data 11 dicembre 2001; DISPONE la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle politiche agricole e forestali, allo SNEBI ed alle Organizzazioni sindacali nazionali FLAI-CGIL, FISBA-CISL e FILBI-UIL; DISPONE INOLTRE la pubblicazione dell accordo del 18 giugno 2001, come modificato in data 11 dicembre 2001, nonché degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 86

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