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1 Gennaio Info IVA 02 Assoggettamento Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

2 Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFD Amministrazione federale delle dogane art. articolo CHF Franchi svizzeri cpv. capoverso IVA Imposta sul valore aggiunto lett. lettera LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) n. numero OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) RS Raccolta sistematica del diritto federale Aliquote d imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010: Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 % Aliquote d imposta valevoli dal 1 gennaio 2011: Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 % Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Gennaio 2010

3 Assoggettamento Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA Basi legali: articoli LIVA e 7 25 OIVA. L IVA è imperniata sul principio dell autotassazione. Chiunque esercita un impresa deve accertare da sé l assoggettamento. Se sono adempiuti i presupposti per l assoggettamento sul territorio svizzero, il contribuente deve annunciarsi per scritto all AFC entro 30 giorni dall inizio dell assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA). Il contribuente riceve, oltre al numero IVA, differenti documenti che gli permettono di adottare i provvedimenti organizzativi necessari. La presente info IVA non tratta l assoggettamento all imposta sull importazione di beni. Valevole con l entrata in vigore il 1 o gennaio 2010 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (LIVA). Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come spiegazioni dell AFC riguardanti la LIVA e l OIVA. 3

4 Info IVA 02 4

5 Assoggettamento Indice delle materie Parte A Assoggettamento (senza collettività pubbliche) Chi può essere assoggettato all imposta? Esercizio di un impresa Forma giuridica Assoggettamento Che cosa può comportare l assoggettamento Che cosa non comporta l assoggettamento Assoggettamento a causa della rinuncia all esenzione (art. 11 LIVA) Grafico riepilogativo: accertamento dell assoggettamento Inizio dell assoggettamento Imprese che cominciano la loro attività o la estendono con la ripresa di un commercio o l apertura di un nuovo settore d attività Imprese esistenti, finora esentate dall assoggettamento Grafico riepilogativo: inizio dell assoggettamento e iscrizione nel registro dei contribuenti IVA Esempi Sgravio fiscale successivo Fine dell assoggettamento Principi Cessazione dell assoggettamento obbligatorio Casi speciali Imprese con sede all estero che effettuano sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all imposta sull acquisto (art in relazione con l art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) Imprese con sede all estero e senza attività commerciale sul territorio svizzero (art. 8 OIVA e contrario) Parte B Collettività pubbliche Chi è assoggettato all imposta? Soggetto fiscale (art. 12 cpv. 1 e 2 LIVA) Assoggettamento (art. 12 cpv. 3 LIVA) Che cosa può comportare l assoggettamento Che cosa non comporta l assoggettamento Esempi Assoggettamento a causa della rinuncia all esenzione (art. 11 e 12 cpv. 3 LIVA). 20 5

6 Info IVA 02 2 Inizio e fine dell assoggettamento nonché esenzione e rinuncia all esenzione dall assoggettamento Grafico: accertamento dell assoggettamento (secondo la qualificazione delle prestazioni dal profilo dell IVA) Parte C Altre importanti disposizioni di legge Responsabilità solidale, successione fiscale e sostituzione fiscale Imposizione di gruppo (art. 13 LIVA)

7 Assoggettamento Parte A Assoggettamento (senza collettività pubbliche) 1 Chi può essere assoggettato all imposta? L assoggettamento dipende dal fatto che viene esercitata un impresa ai sensi della legge, ma non dal fatto che si realizzino già cifre d affari. Per evitare però che tutti debbano adempiere gli obblighi di rendiconto connessi a un assoggettamento, la legge prevede un esenzione dall assoggettamento, qualora le entrate conseguite con prestazioni imponibili ammontino in un anno a meno di franchi, rispettivamente a meno di franchi per le organizzazioni senza scopo lucrativo o le istituzioni di utilità pubblica (vedi parte A cifra 2). Di conseguenza, si deve distinguere tra assoggettamento obbligatorio e assoggettamento a causa della rinuncia all esenzione. 1.1 Esercizio di un impresa Esercita un impresa chiunque: svolge un attività professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità; svolge questa attività in maniera indipendente e agisce in nome proprio nei confronti dei terzi. Un conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità presuppone un modo di procedere dell impresa regolare e fondato su una certa durata. È sufficiente anche una breve durata, qualora l attività in questo periodo di tempo venga esercitata in modo intenso (p. es. esercizio straordinario di uno stand gastronomico a una festa che dura tre giorni). Un attività professionale o commerciale sussiste qualora vengano prodotti o commerciati beni o eseguite prestazioni di servizi e tali beni o prestazioni di servizi siano destinati allo scambio sul mercato o al consumo privato di terzi, ossia ad esempio in caso di attività commerciali, industriali o artigianali, ma non in caso di coltivazione di un hobby o di un passatempo. L attività deve essere orientata al conseguimento di entrate. Per contro, l attività non deve necessariamente essere lucrativa, né deve necessariamente sussistere l intenzione di conseguire utili con questa attività. Attività indipendente significa eseguire prestazioni in nome proprio, a proprio rischio economico e imprenditoriale nonché in indipendenza economicoaziendale e di organizzazione del lavoro. L attività indipendente, professionale o commerciale, esclude i semplici salariati. Le attività di consiglieri d amministrazione, consiglieri di fondazione o titolari di funzioni analoghe sono consi- 7

8 Info IVA 02 derate attività remunerative non indipendenti. D altra parte si presume l indipendenza per i cottimisti con propri veicoli, arnesi ecc. Se un attività viene qualificata come indipendente da parte di autorità in materia di assicurazioni sociali (AVS) o da altre autorità fiscali (imposta sul reddito), ciò vale di principio anche per l IVA. Esercita un impresa ad esempio: 1.2 Forma giuridica un associazione ginnica, che una volta all anno organizza una festa e per questo richiede un contributo d ingresso; chi regolarmente e sistematicamente effettua acquisti o vendite di beni tramite una piattaforma d asta; un artista con le sue comparse pubblicitarie a titolo oneroso; uno sportivo al conseguimento di premi per le vincite. Non esercita un impresa ad esempio: un privato che occasionalmente vende tre auto della sua collezione; chi aliena suppellettili domestiche della propria abitazione. L acquisto, la detenzione e l alienazione di partecipazioni costituiscono un attività imprenditoriale ai sensi dell articolo 10 capoverso 1 LIVA (art. 9 OIVA). Per l accertamento dell assoggettamento non ha alcuna importanza in che forma giuridica l imprenditore esercita l impresa. Possono ad esempio esercitare un impresa le seguenti persone, comunità di persone e istituzioni: persone fisiche (p. es. titolari di una o più imprese singole); società semplici, che agiscono verso l esterno sotto nome comune (p. es. comunità di lavoro Cantiere XY, salone di parrucchieri YZ); società di persone (p. es. società in nome collettivo o in accomandita); persone giuridiche di diritto privato e pubblico (p. es. SA, Sagl); stabilimenti d impresa di imprese con sede all estero; stabilimenti pubblici non autonomi; organizzatori di eventi pubblici o di feste; federazioni e associazioni; istituzioni di utilità pubblica; aziende, uffici e altri servizi dei poteri pubblici (questo tipo di imprese verrà trattato separatamente nella parte B); imprese estere che effettuano prestazioni imponibili sul territorio svizzero. 8

9 Assoggettamento N Le imprese con sede all estero che effettuano prestazioni esclusivamente all estero non soddisfano i presupposti dell assoggettamento e non possono iscriversi. 2 Assoggettamento È assoggettato obbligatoriamente all imposta chi a) esercita un impresa; e b) ne consegue annualmente entrate pari o superiori a franchi da prestazioni imponibili. Finché non è raggiunto il limite di cifra d affari di franchi, l impresa è esentata dall assoggettamento. È possibile rinunciare all esenzione dall assoggettamento. N Le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica sono esentate dall assoggettamento fino a una cifra d affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a franchi (art. 10 cpv. 2 lett. c LIVA). Per motivi di migliore leggibilità verrà da ora in poi sempre indicato solo il limite di cifra d affari di franchi. Il limite di cifra d affari di franchi si calcola secondo le controprestazioni convenute senza IVA e, in caso di imprese con operazioni esclusivamente in contanti o a credito, può essere anche basato sulle controprestazioni ricevute (p. es. vendita di pane e torte sul mercato). La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale (art. 10 cpv. 3 LIVA). Sono parimenti considerati un unico soggetto fiscale indipendente tutti gli stabilimenti d impresa in territorio svizzero di un impresa estera (art. 7 OIVA). Per stabilimento d impresa s intende una sede fissa d affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l attività di un impresa, ad esempio (art. 5 e 7 OIVA): una succursale; un officina; un laboratorio; una rappresentanza permanente. 9

10 Info IVA 02 Non si considerano stabilimenti d impresa ad esempio: i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; gli uffici d informazione, di rappresentanza o pubblicitari che svolgono per l impresa soltanto attività ausiliarie. 2.1 Che cosa può comportare l assoggettamento Per determinare il limite di cifra d affari si prendono in considerazione le controprestazioni conseguite con le prestazioni seguenti: forniture imponibili sul territorio svizzero (luogo della fornitura in territorio svizzero; art. 7 LIVA), anche se i beni vengono esportati (art. 23 LIVA); prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero (luogo della prestazione di servizi sul territorio svizzero; art. 8 LIVA); prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell articolo 8 LIVA, il cui luogo della prestazione si trova sì sul territorio svizzero, ma che sono esenti dall imposta in base all articolo 23 LIVA; forniture di beni provenienti dall estero verso il territorio svizzero, nella misura in cui il fornitore al momento dell importazione dispone di una dichiarazione di adesione (modulo n. 1236) autorizzata (art. 3 OIVA). F Per ulteriori informazioni in merito alle prestazioni che soggiacciono all imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero vedi l info IVA Oggetto dell imposta. 2.2 Che cosa non comporta l assoggettamento Per determinare il limite di cifra d affari non si prendono in considerazione le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti: controprestazioni per prestazioni escluse dall imposta secondo l articolo 21 LIVA; controprestazioni per forniture all estero (operazioni estero su estero); controprestazioni per prestazioni di servizi che si considerano eseguite all estero (luogo della prestazione di servizi all estero; art. 8 LIVA); non controprestazioni ai sensi dell articolo 18 capoverso 2 LIVA; entrate provenienti da un attività lavorativa dipendente; operazioni che non sono di natura professionale o commerciale oppure cui manca il necessario carattere di stabilità, ad esempio l alienazione di una automobile da parte di persona privata (attività nell ambito privato). 10

11 Assoggettamento F Per ulteriori informazioni in merito alle prestazioni e cifre d affari che non comportano l assoggettamento vedi l info IVA Oggetto dell imposta. 3 Assoggettamento a causa della rinuncia all esenzione (art. 11 LIVA) Chi esercita un impresa (parte A cifra 1.1) ed è esentato dall assoggettamento in virtù della legge, in quanto consegue entrate provenienti da prestazioni imponibili per meno di franchi, ha diritto a rinunciare a questa esenzione. La rinuncia all esenzione può essere dichiarata al più presto per l inizio del periodo fiscale in corso (art. 14 cpv. 4 LIVA) e vale per almeno un periodo fiscale (art. 11 cpv. 2 LIVA). Come periodo fiscale vale l anno civile (art. 34 LIVA), finché non sarà entrato in vigore l articolo 34 capoverso 3 LIVA. All esenzione dall assoggettamento può dunque rinunciare anche un impresa che non ha ancora realizzato alcuna cifra d affari. Ciò vale ad esempio anche per imprese che vogliono realizzare cifre d affari con prestazioni escluse dall imposta e per la cui imposizione intendono optare (art. 22 LIVA). Esempio Impresa di start up di nuova costituzione che dapprima investe soltanto e non realizza ancora ricavi. 11

12 Info IVA 02 4 Grafico riepilogativo: accertamento dell assoggettamento sì no Cifra d affari da prestazioni imponibili > CHF 100'000? no Cifra d affari da sì prestazioni imponibili no > CHF 150'000? sì sì Rinuncia no all esenzione dall assoggettamento? no Assoggettamento Rinuncia all esenzione dall assoggettamento? no Nessun assoggettamento Esenzione dall assoggettamento Attività imprenditoriale ai sensi dell art. 10 cpv. 1 LIVA? Società sportive o culturali o istituzioni di utilità pubblica? sì sì Esenzione dall assoggettamento 12

13 Assoggettamento 5 Inizio dell assoggettamento 5.1 Imprese che cominciano la loro attività o la estendono con la ripresa di un commercio o l apertura di un nuovo settore d attività L assoggettamento inizia con l avvio dell attività imprenditoriale (art. 14 cpv. 1 LIVA). L esenzione dall assoggettamento termina non appena è presumibile che il limite di cifra d affari di franchi venga raggiunto entro 12 mesi dall avvio o dall ampliamento dell attività imprenditoriale (art. 14 cpv. 3 LIVA). Per le imprese che cominciano l attività o la estendono con la ripresa di un commercio o l apertura di un nuovo settore d attività, l esenzione dall assoggettamento termina con l avvio o l estensione dell attività, se a tale data è presumibile, alla luce delle circostanze, che nei 12 mesi successivi sarà superato il limite di cifra d affari di franchi (art. 11 cpv. 2 OIVA). Se a tale data non è possibile stabilire se il limite di cifra d affari di franchi sarà superato, entro tre mesi dall avvio o dall estensione dell attività occorre procedere a una nuova valutazione (art. 11 cpv. 3 OIVA). Se allo scadere di questi tre mesi è presumibile che il limite di cifra d affari sarà superato, l esenzione dall assoggettamento termina. Il neocontribuente può scegliere se assoggettarsi all imposta con effetto retroattivo a decorrere dall avvio o dall estensione dell attività oppure all inizio del quarto mese (art. 11 cpv. 3 secondo periodo OIVA). A tal proposito occorre rilevare che, in caso d iscrizione al quarto mese dell esercizio commerciale, occorre procedere, nell ambito dello sgravio fiscale successivo per questi tre mesi, a un ammortamento per un anno intero. Il contribuente che si decide per l iscrizione retroattiva al momento dell avvio o dell estensione dell attività non deve procedere, nell ambito dello sgravio fiscale successivo, ad alcun ammortamento (per questi tre mesi). L imposta va conteggiata dall avvio o dall estensione dell attività. Se al momento dell avvio o dell estensione dell attività è presumibile che nei 12 mesi successivi sarà superato il limite di cifra d affari, il contribuente deve annunciarsi spontaneamente per scritto all AFC entro 30 giorni (art. 66 cpv. 1 LIVA). 5.2 Imprese esistenti, finora esentate dall assoggettamento L esenzione dall assoggettamento termina allo scadere dell esercizio commerciale in cui è raggiunto il limite di cifra d affari di franchi 13

14 Info IVA 02 (art. 14 cpv. 3 LIVA). Se l attività che fonda l assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l anno, la cifra d affari è riportata su un anno intero (art. 11 cpv. 1 OIVA). In questo caso, il contribuente deve annunciarsi spontaneamente per scritto all AFC entro 30 giorni dalla fine dell esercizio commerciale (art. 66 cpv. 1 LIVA). Sarà assoggettato all imposta per l inizio del nuovo esercizio commerciale. 5.3 Grafico riepilogativo: inizio dell assoggettamento e iscrizione nel registro dei contribuenti IVA La valutazione della cifra d affari futura è possibile È presumibile che la cifra d affari annua ammonti almeno a CHF risp. CHF Assoggettamento obbligatorio dall avvio o dall estensione dell attività Avvio o estensione di un attività imprenditoriale con la ripresa di un commercio o l apertura di un nuovo settore d attività Non è presumibile che la cifra d affari annua ammonti almeno a CHF risp. CHF Nessun assoggettamento obbligatorio; la rinuncia all esenzione dall assoggettamento è possibile rinuncia all esenzione dall assoggettamento: assoggettamento dall avvio o dall estensione dell attività Nessuna rinuncia all esenzione dall assoggettamento, retrospettivamente però la cifra d affari annua ammonta almeno a CHF risp. CHF Assoggettamento obbligatorio per l inizio dell anno commerciale successivo La valutazione della cifra d affari futura non è possibile Nuova valutazione entro tre mesi Cifra d affari annua ammonta almeno a CHF risp. CHF : l assoggettamento è dato, a scelta, con effetto retroattivo dall avvio o dall estensione dell attività oppure all inizio del quarto mese Cifra d affari annua < CHF risp. CHF : l assoggettamento obbligatorio non è dato; la rinuncia all esenzione dall assoggettamento è possibile 14

15 Assoggettamento 5.4 Esempi Caso A (impresa che comincia l attività) Esercizio commerciale: Cifra d affari proveniente da: prestazioni imponibili CHF esportazioni esenti dall imposta (fornitura sul territorio svizzero esente dall imposta in presenza dell esistente prova d esportazione) CHF Cifra d affari totale come da conto economico CHF Cifra d affari annua (riportata su 12 mesi) CHF In questo esempio, all avvio dell attività non era presumibile che il limite di cifra d affari sarebbe stato superato nei primi 12 mesi. Le entrate conseguite con prestazioni imponibili, riportate su 12 mesi, richiedono l iscrizione nel registro dei contribuenti IVA per il 1 gennaio N Qualora l attività non fosse esercitata durante un intero anno, la cifra d affari va riportata su un anno intero. Caso B (impresa esistente da anni finora esentata dall assoggettamento) Esercizio commerciale: Cifra d affari proveniente da: prestazioni imponibili CHF prestazioni escluse dall imposta CHF Cifra d affari totale come da conto economico CHF Cifra d affari determinante per l accertamento dell assoggettamento all imposta CHF Iscrizione nel registro dei contribuenti IVA per il 1 luglio 2010 (termine dell esenzione dall assoggettamento allo scadere dell esercizio commerciale in cui il limite determinante della cifra d affari è stato superato). Caso C (nuova impresa) avvio dell attività commerciale al 1 agosto 2010 cifra d affari annuale presumibile non determinabile L assoggettamento inizia con l avvio dell attività commerciale, ma impresa esentata dall assoggettamento per il 1 agosto 2010, in quanto la cifra d affari annua presumibile non è ancora determinabile. 15

16 Info IVA 02 Nuova valutazione della situazione dopo 3 mesi: prestazioni effettuate (prestazioni fatturate e in corso) CHF cifra d affari annua (riportata su 12 mesi) CHF L esenzione dall assoggettamento non è più data. Il contribuente può scegliere se intende essere iscritto nel registro dei contribuenti IVA per il 1 agosto 2010 oppure per il 1 novembre A tal proposito, occorre rilevare che, in caso d iscrizione per il 1 novembre 2010, nell ambito dello sgravio fiscale successivo occorrerà procedere a un ammortamento per il primo anno (per questi primi tre mesi) 5.5 Sgravio fiscale successivo Per ulteriori informazioni su un eventuale sgravio fiscale successivo all inizio dell assoggettamento in seguito all assoggettamento obbligatorio o in caso di rinuncia all esenzione dall assoggettamento, vedi le info IVA Modifiche d utilizzazione e Quote private. 6 Fine dell assoggettamento 6.1 Principi L assoggettamento termina ai sensi dell articolo 14 capoverso 2 LIVA: con la cessazione dell attività imprenditoriale; in caso di liquidazione patrimoniale: con la chiusura della procedura di liquidazione. In questi due casi il contribuente deve annunciarlo all AFC per scritto entro 30 giorni (art. 66 cpv. 2 LIVA). F Per ulteriori informazioni in merito a un eventuale consumo proprio al termine dell assoggettamento, vedi le info IVA Modifiche d utilizzazione e Quote private. 6.2 Cessazione dell assoggettamento obbligatorio Se la cifra d affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite di cifra d affari di franchi ed è presumibile che la cifra d af- 16

17 Assoggettamento fari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente può annunciare la fine dell assoggettamento al più presto per la fine del periodo fiscale in cui la cifra d affari determinante non è più raggiunta per la prima volta (art. 14 cpv. 5 LIVA). Il mancato annuncio della fine dell assoggettamento è considerato rinuncia all esenzione dall assoggettamento secondo l articolo 11 LIVA. La rinuncia diventa efficace all inizio del periodo fiscale che segue quello in cui le condizioni dell assoggettamento obbligatorio non sono più soddisfatte. 6.3 Casi speciali Imprese con sede all estero che effettuano sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all imposta sull acquisto (art in relazione con l art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) Le imprese con sede all estero che effettuano esclusivamente prestazioni che soggiacciono all imposta sull acquisto sono di principio esentate dall assoggettamento. Eccezioni: a) Le imprese con sede all estero che effettuano sul territorio svizzero prestazioni di servizi in materia d informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti (segnatamente a privati) devono assoggettarsi all imposta se la loro cifra d affari è pari o superiore a franchi annui (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA). Per l accertamento dell assoggettamento occorre prendere in considerazione unicamente le prestazioni di servizi in materia d informatica o di telecomunicazioni eseguite a destinatari non contribuenti domiciliati o aventi sede in territorio svizzero. Se la cifra d affari è pari o superiore a franchi annui, vanno imposte tutte le prestazioni realizzate in territorio svizzero (comprese quelle effettuate a destinatari contribuenti). b) Le imprese con sede all estero che forniscono sul territorio svizzero energia elettrica o gas in condotte a destinatari non contribuenti (segnatamente privati) devono assoggettarsi all imposta se la loro cifra d affari è pari o superiore a franchi annui (art. 109 cpv. 2 OIVA). Se la cifra d affari è pari o superiore a franchi annui, vanno imposte soltanto le prestazioni effettuate a destinatari non contribuenti. 17

18 Info IVA Imprese con sede all estero e senza attività commerciale sul territorio svizzero (art. 8 OIVA e contrario) Le imprese con sede all estero che non effettuano prestazioni sul territorio svizzero non sono assoggettate obbligatoriamente all imposta e non possono nemmeno rinunciare all esenzione dall assoggettamento. 18

19 Assoggettamento Parte B Collettività pubbliche 1 Chi è assoggettato all imposta? 1.1 Soggetto fiscale (art. 12 cpv. 1 e 2 LIVA) Sono soggetti fiscali delle collettività pubbliche i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico, ove i servizi della stessa collettività pubblica possono riunirsi in un unico soggetto fiscale. N Le persone giuridiche di diritto privato non sono considerate collettività pubbliche. 1.2 Assoggettamento (art. 12 cpv. 3 LIVA) L assoggettamento è dato se un soggetto fiscale della collettività pubblica soddisfa in modo cumulativo le seguenti condizioni: la cifra d affari proveniente da prestazioni imponibili a terzi che non sono collettività pubbliche è superiore a franchi all anno; e la cifra d affari imponibile complessiva proveniente da prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche è superiore a franchi all anno. La cifra d affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute senza l imposta Che cosa può comportare l assoggettamento Le prestazioni che vengono spesso e tipicamente offerte da collettività pubbliche, che però possono essere effettuate anche da terzi che non sono collettività pubbliche, sono considerate imprenditoriali e sono quindi imponibili. Si tratta segnatamente delle prestazioni elencate nell articolo 14 OIVA. F Per ulteriori informazioni vedi l info IVA Collettività pubbliche Che cosa non comporta l assoggettamento Non comportano l assoggettamento: le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari elencati nella precedente parte A cifra 2.2; 19

20 Info IVA Esempi le attività sovrane conformemente all articolo 3 lettera g LIVA; si tratta di attività che non sono di natura imprenditoriale, segnatamente non sono commerciali e non sono in concorrenza con le attività di offerenti privati. F Per ulteriori informazioni vedi l info IVA Collettività pubbliche. Caso A La centrale elettrica CE effettua, come soggetto fiscale di una collettività pubblica, forniture di corrente a terzi che non sono collettività pubbliche per franchi, a servizi della propria collettività pubblica per franchi e ad altre collettività pubbliche per franchi. Le condizioni per l assoggettamento d imposta sono soddisfatte. Le forniture di corrente a terzi che non sono collettività pubbliche per franchi e ad altre collettività pubbliche per franchi vanno imposte, ma non i restanti franchi provenienti da forniture ad altri servizi della propria collettività pubblica (art. 21 cpv. 2 n. 28 LIVA); queste comportano tuttavia una correzione della deduzione dell imposta precedente per doppia utilizzazione. Per ulteriori informazioni in merito vedi l info IVA Collettività pubbliche. Caso B Un officina comunale esegue, come soggetto fiscale, lavori di spazzaneve al proprio Comune per franchi, ai Comuni limitrofi per franchi e occasionalmente anche a terzi che non sono collettività pubbliche (sgombero della neve di strade private per una cifra d affari di franchi). Le prestazioni effettuate a terzi che non sono collettività pubbliche (sgombero della neve) non superano l importo di franchi. Viene dunque a mancare una delle condizioni per l assoggettamento e il servizio del Comune non diventa obbligatoriamente assoggettato all imposta. 1.4 Assoggettamento a causa della rinuncia all esenzione (art. 11 e 12 cpv. 3 LIVA) Un soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall assoggettamento finché non vengono raggiunti i limiti di cifra d affari indicati alla parte B cifra 1.2. Ha il diritto di rinunciare espressamente a questa esenzione annunciandolo all AFC, assoggettandosi così volontariamente all imposta. 20

21 Assoggettamento 2 Inizio e fine dell assoggettamento nonché esenzione e rinuncia all esenzione dall assoggettamento. Per questo tema si rimanda alla parte A della presente info IVA (senza collettività pubbliche). N Per le collettività pubbliche e per le restanti istituzioni di diritto pubblico valgono specifici limiti di cifra d affari. 2.1 Grafico: accertamento dell assoggettamento (secondo la qualificazione delle prestazioni dal profilo dell IVA) Prestazioni imponibili in territorio svizzero = cifra d affari determinante sì Cifra d affari da prestazioni imponibili eseguite a terzi che non sono collettività pubbliche > CHF 25'000? sì Cifra d affari da prestazioni imponibili eseguite a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche > CHF 100'000? sì Assoggettamento Servizio autonomo, unità di servizi autonomi e altri enti di diritto pubblico no no Ricavi non imponibili da p. es.: - prestazioni escluse dall imposta (art. 21 cpv. 2 LIVA); - attività sovrane (art. 3 lett. g in rel. con l art. 18 cpv. 2 lett. I LIVA); - sussidi (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA). Rinuncia all esenzione dall assoggettamento (art. 11 LIVA)? sì no Esenzione dall assoggettamento 21

22 Info IVA 02 22

23 Assoggettamento Parte C Altre importanti disposizioni di legge 1 Responsabilità solidale, successione fiscale e sostituzione fiscale Si rimanda ai seguenti articoli: responsabilità solidale F art. 15 LIVA successione fiscale F art. 16 LIVA sostituzione fiscale F art. 17 LIVA 2 Imposizione di gruppo (art. 13 LIVA) Se ne fanno richiesta, le persone giuridiche e fisiche che sono legate tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale. La sede o lo stabilimento d impresa dei membri del gruppo deve trovarsi in Svizzera. F Per ulteriori informazioni in merito vedi l info IVA Imposizione di gruppo. 23

24 Competenze L Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per la riscossione dell imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; la riscossione dell imposta sull acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all estero. L Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per la riscossione dell imposta sull importazione di beni. Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti. Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue: per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse Berna per fax: per mwst.webteam@estv.admin.ch Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA. Le pubblicazioni dell AFC riguardanti l IVA sono ottenibili: in forma elettronica tramite internet: (Webcode: d_03341_it) in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna I

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