Società e Finanza 2008/3. L AIM approda in Italia. Conferimenti senza stima e financial assistance

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1 Società e Finanza 2008/3 L AIM approda in Italia Conferimenti senza stima e financial assistance Trasferimento delle quote di s.r.l. Vantaggi per le start-up Chiarimenti Consob sull incompatibilità dei sindaci Una corsia preferenziale per le piccole imprese europee I giudici milanesi bocciano Consob Necessaria delibera specifica sui compensi degli amministratori L AIM approda in Italia Lo scorso 24 settembre, dopo la consueta fase di consultazione con gli operatori, Borsa Italiana ha approvato i regolamenti dell Alternative Investment Market (AIM) italiano, un nuovo mercato dedicato alle piccole e medie imprese, creato sulla scorta di quello londinese. Si tratta di un passaggio importante nel processo di integrazione tra Borsa Italiana e London Stock Exchange. L AIM inglese ha avuto grande successo per le growth companies anche grazie all esistenza sulla piazza finanziaria di Londra di investitori specializzati in tale mercato. L AIM inglese è oggi il mercato europeo con maggior numero di società al listino. L auspicio è che, attraverso l AIM italiano, le PMI italiane possono avere accesso alle medesime fonti di finanziamento. Dal punto di vista giuridico, l AIM è un MTF (Multilateral Trading Facility) ai sensi della direttiva Mifid. Esso quindi non è regolamentato dalla legge bensì da Borsa Italiana stessa. Nell accesso alla quotazione assume rilevanza centrale la figura del Nominated Adviser (abbreviato Nomad ), un operatore che trae la sua legittimazione dall autorizzazione ad operare sul mercato conferita da Borsa Italiana. Il suo compito è essenzialmente quello di verificare e garantire che le informazioni fornite al mercato dall emittente siano corrette. Il Nomad è inoltre responsabile nei confronti di Borsa Italiana dell adempimento degli obblighi regolamentari dell emittente anche dopo l emissione. Nell esperienza inglese, la figura del Nomad spesso coincide con quella del Broker, ovvero del soggetto che si occupa del collocamento dell emissione. L AIM è concepito essenzialmente come un mercato azionario. Le emissioni sono generalmente rivolte ad investitori qualificati. Non è quindi necessario un prospetto in senso stretto, anche se il documento di ammissione ne ricalca largamente i contenuti. Tuttavia, ove il collocamento sia qualificabile come OPV o OPVS, il prospetto e l intervento della Consob saranno comunque necessari. Conferimenti senza stima e financial assistance Con il d.lgs. 142/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre scorso, è stata recepita nell ordinamento italiano la direttiva 2006/68/CE (v. newsletter n. 1/2008), che introduce significative modifiche in tema di conferimenti e financial assistance. Dal 30 settembre, secondo il nuovo art ter c.c., nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario non è più richiesta la stima di un esperto, se il loro valore non supera il prezzo medio ponderato al quali essi sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. La stima può essere evitata anche nel caso di conferimento di beni di diversa natura se:

2 Continua Conferimenti senza stima e financial assistance a) il fair value sia ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale che non esprima rilievi in ordine ai beni conferiti; ovvero b) il fair value risulti da una valutazione effettuata da un esperto dotato di adeguata e comprovata professionalità, indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società. Tale esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Nel caso in cui intervengano fatti eccezionali o rilevanti che incidano sensibilmente sul fair value dei beni o dei crediti conferiti, oppure nel caso in cui i requisiti di professionalità o di indipendenza dell esperto vengano ritenuti inidonei dagli amministratori, si dovrà procedere alla perizia di stima ex art c.c. Altrimenti, gli amministratori sono solo tenuti a depositare nel Registro delle Imprese una valutazione sulla congruità del conferimento effettuato. Le novità illustrate non sono prive di importanti risvolti pratici. Quando in passato si costituivano nuove società a seguito di un conferimento di azienda, si optava per la costituzione di una srl, poiché l art c.c., pur prevedendo la valutazione da parte di un esperto, non ne richiedeva la nomina da parte del tribunale. Ora il legislatore ha introdotto più flessibilità anche per la spa. Il d.lgs. 142/2008 ha modificato anche le previsioni dell art c.c. che vietava alla società di accordare prestiti e garanzie per l acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. A seguito delle modificazioni introdotte ciò è divenuto possibile in presenza di una preventiva autorizzazione dell assemblea straordinaria. Esistono tuttavia dei limiti di natura quantitativa. Infatti, l importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultati dell ultimo bilancio regolarmente approvato. Inoltre, una riserva indisponibile pari all importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite deve essere iscritta al passivo del bilancio. E anche vietato alla società accettare azioni proprie in garanzia, seppure per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Infine, prestiti e garanzie per l acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie non potranno essere accordati ai dipendenti della società o a quelli delle società controllanti o controllate. Trasferimento delle quote di s.r.l. L art. 36, comma 1 bis, del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, ha introdotto una modalità di trasferimento delle quote di s.r.l. alternativa a quella tradizionalmente curata dal notaio. Ora l atto di trasferimento può essere certificato con firma digitale e venir depositato entro trenta giorni presso l ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società della quale vengono cedute le quote anche dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società. Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti (n. 5/IR del 18 settembre e n. 6/IR del 22 ottobre), Unionecamere (Prot. n PS/odl del 22 settembre) e l Agenzia delle Entrate (n. 58/E del 17 ottobre), hanno diramato circolari esplicative della procedura di trasferimento delle quote di s.r.l.

3 Vantaggi per le start-up Con la previsione contenuta nell art. 3, comma 1, d.l. 112/2008 (c.d. manovra d estate) convertito con l. 133/2008, il legislatore ha inteso accordare ai soggetti non esercenti imprese (in genere persone fisiche) un esenzione per il pagamento delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni reinvestite entro due anni in un altra società di recente costituzione. La norma di cui sopra ha introdotto nell art. 68 del TUIR due nuovi commi: 6 bis e 6 ter. A norma del 6 bis, l esenzione in questione è consentita solo nel caso di cessione di partecipazioni al capitale di società commerciali di persona ed equiparate e società di capitali residenti, ovvero nel caso di cessione degli strumenti finanziari e dei contratti relativi alle medesime società. Per beneficiare dell esenzione le partecipazioni devono essere: - possedute da almeno tre anni e riguardare società costituite da non più di sette; - reinvestite in società commerciali di persona e società di capitali residenti esercenti la stessa attività delle società cui si riferisce la partecipazione ceduta entro due anni dal loro conseguimento, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. L agevolazione prevista tuttavia non è illimitata. Il nuovo comma 6 ter dispone che l esenzione non può eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società, le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo. Si segnala, inoltre, la circolare Assonime n. 50 del 7 agosto scorso che ha rilevato le criticità delle nuove disposizioni, tra cui le più importanti: - limitazione dell esenzione al caso di reinvestimento in società che svolgano la stessa attività della società cui si riferisce la partecipazione ceduta; - assenza di chiarimenti sull operare dell esenzione in caso di mancato investimento. Si osserva infine che dubbi interpretativi potrebbero porsi nel caso di recesso che, pur postulando il disinvestimento da parte del socio recedente, non è direttamente riconducibile all ipotesi della cessione. Chiarimenti Consob sull incompatibilità dei sindaci Con la Comunicazione del 17 luglio scorso Consob ha fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell art. 148, comma 3, lett. c), recentemente modificato dalla Legge sul Risparmio. La disposizione in questione, oltre a vietare di eleggere come componenti dell organo di controllo coloro che sono legati alla società o alle società controllate da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, vieta genericamente l elezione anche di coloro che intrattengono altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. A seguito della pubblicazione del documento di consultazione in data 13 febbraio

4 Continua Chiarimenti Consob sull incompatibilità dei sindaci scorso, la Consob ha valutato le osservazioni espresse da ABI (Associazione Bancaria Italiana), CNDC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) e FIBA CISL (sindacato Federazione Italiana Bancari e Assicurativi) e ha chiarito il significato di altri rapporti di natura professionale. Sono stati quindi individuati quattro casi specifici in cui l indipendenza dell organo di controllo rispetto a quello gestorio può essere compromessa per l appartenenza dei componenti ad associazioni professionali: 1. associazione che preveda l affidamento degli incarichi non a singoli professionisti ma a un entità collettiva, con successiva ripartizione interna del lavoro; 2. associazione in cui, a fronte della spendita del nome collettivo dell associazione, vi sia individualità formale dei singoli incarichi affidati; 3. associazione la cui struttura organizzativa riveli la sussistenza di un rapporto gerarchico tra amministratore e sindaco; 4. associazione con condivisione degli utili provenienti dall attività professionale di ciascuno degli associati. La Consob inoltre ha precisato che le due categorie dei rapporti di natura patrimoniale e dei rapporti di natura professionale sono cause autonome di incompatibilità: ogni volta che l incompatibilità è di natura professionale non è necessario accertare anche la natura patrimoniale dello stesso rapporto. Una corsia preferenziale per le piccole imprese europee Lo scorso 25 giugno la Commissione UE ha emanato l Atto sulle piccole imprese europee (c.d. SBA Small Business Act ). Esso è contenuto nella comunicazione COM (2008) 394 rivolta al Consiglio UE, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni.Lo scopo dello SBA è agevolare le piccole imprese che si trovano spesso ad affrontare notevoli ostacoli burocratici. In esso vengono enunciati dieci principi generali a cui gli Stati membri dovranno ispirarsi nelle legislazione inerente le piccole imprese. All interno dello SBA si dà indicazione delle proposte legislative che saranno adottate a livello comunitario, tra le quali, il regolamento che istituirà la Società privata europea (SPE) e la direttiva sulla riduzione delle aliquote IVA. La creazione della SPE consentirà di creare una società che opera sulla base degli stessi principi uniformi in tutti gli Stati membri, consentendo di superare gli oneri che comportano le operazioni transfrontaliere. Significativi benefici sono attesi dalla riduzione dell aliquota IVA per i servizi locali e ad alta intensità di manodopera. Inoltre, entro il 2012, gli oneri amministrativi per l avvio di nuove imprese dovranno scendere del 25%. Seguendo la strada tracciata dallo SBA, lo scorso 7 luglio la Commissione ha adottato il regolamento n. 800/2008 CE in base al quale non dovranno essere più notificati gli aiuti alle PMI per investimenti inferiori a 7,5 milioni di euro, per quelli destinati a progetti ambientali fino a 7,5 milioni di euro o per partecipare a fiere fino a 2 milioni di euro. Inoltre, ogni azienda potrà ricevere fino a 20 milioni di euro all anno per progetti mirati alla creazione di posti di lavoro per disabili.

5 I giudici milanesi bocciano Consob Con sentenza del 31 luglio scorso il Tribunale di Milano ha condannato Consob per non aver vigilato correttamente sul prospetto informativo che consentì la quotazione in borsa, nel segmento Nuovo Mercato, dei titoli Freedomland. Secondo i giudici milanesi il controllo di completezza e trasparenza del prospetto va condotto in relazione alla sua funzione, rapportato ai poteri dell autorità di controllo e ai tempi entro cui essa deve svolgere il suo compito. Detto controllo non deve, quindi, limitarsi ad una mera verifica formale circa la regolarità del prospetto, bensì deve concentrarsi sulla completezza e coerenza dei dati forniti, che non devono essere contraddittori. I giudici di Milano hanno ritenuto che la Consob debba garantire la migliore informazione degli investitori, i quali devono essere posti nella condizione di poter agire consapevolmente. Questo tuttavia non implica che la Consob debba indagare al di là della coerenza delle informazioni contenute nei prospetti, perché ciò si risolverebbe in un blocco di accesso al mercato con frustrazione della sua efficienza. Necessaria delibera specifica sui compensi degli amministratori Secondo la sentenza n del 29 agosto pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione civile, le società devono adottare un apposita delibera per stabilire il compenso degli amministratori. Essa non deve ritenersi implicita in quella inerente l approvazione del bilancio. L art c.c. richiede che i compensi spettanti agli amministratori siano stabiliti o all atto della nomina o da parte dell assemblea. Tale disciplina ha natura imperativa ed è inderogabile, con la conseguenza che gli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori sono viziati da nullità insanabile. La Suprema Corte rigetta quindi l ammissibilità di delibere tacite o implicite, poiché contrastanti con il principio dell espressione della volontà sociale, di cui è corollario l obbligo di preventiva comunicazione dell o.d.g. dell assemblea. L approvazione contestuale del bilancio e del compenso degli amministratori è quindi possibile solo se l assemblea dopo aver approvato il bilancio, affronta espressamente la questione della retribuzione.

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