Mutuo per promozione dell'uso razionale dell'energia (L.R. 3/2006) - Foglio informativo n. 3 del 12 maggio 2008

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1 MUTUO PER LA PROMOZIONE DELL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO Funzione I mutui sono funzionali all'erogazione di somme da impiegare per l'installazione di sistemi che consentano un utilizzo razionale dell'energia, un aumento dell'efficienza energetica degli edifici e lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Sono finanziabili solo le spese inerenti investimenti avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Caratteristiche dell'operazione 1) Presentazione della domanda e modalità di concessione del mutuo La domanda di mutuo è presentata a FINAOSTA S.p.A.; l'ammissione al mutuo avviene previa: - verifica dei requisiti soggettivi e dell'ammissibilità delle spese da parte della FINAOSTA S.p.A., avvalendosi ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 3/2006 dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) come centro di competenza tecnico; - istruttoria valutativa di FINAOSTA S.p.A. (parere in ordine alla validità tecnica ed economica dell'iniziativa cui si riferisce la domanda, anche mediante la valutazione dei risultati attesi di risparmio energetico, della pertinenza, della compatibilità e della congruità delle spese, in relazione alle soluzioni impiantistiche adottate, nonché della situazione finanziaria e patrimoniale del richiedente); - deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d Aosta; ad avvenuta ricezione della delibera della Giunta regionale, FINAOSTA S.p.A. si riserva di riesaminare la concessione del mutuo, nell'ipotesi in cui, rispetto alle risultanze dell'istruttoria valutativa, si riscontrassero variazioni sostanziali concernenti la situazione economico-finanziaria del richiedente, la realizzazione dell'iniziativa e la situazione delle garanzie offerte. In assenza di dotazione finanziaria atta a garantire la concessione delle agevolazioni, le domande sottoposte favorevolmente ad istruttoria sono riprese in considerazione al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie, con priorità rispetto alle altre. Nell'ipotesi in cui nello stesso edificio vengano realizzate più tipologie impiantistiche, l'ammontare della spesa ammissibile ai fini dell'istruttoria è determinata in relazione a ciascuna tipologia impiantistica indicata nell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n in data 1 giugno 2006, senza cumulo. 2) Soggetti beneficiari Possono beneficiare del mutuo: - soggetti privati, quali a titolo esempificativo persone fisiche, imprese, associazioni, fondazioni; - enti locali territoriali (comuni e comunità montane e loro enti strumentali). 3) Spese ammissibili Iniziative agevolabili Ai sensi del punto 3 (Iniziative agevolabili) dell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n in data 1 giugno 2006, sono finanziabili gli interventi realizzati al servizio di: a) edifici o unità immobiliari riconducibili per caratteristiche costruttive e destinazione al settore dell'edilizia residenziale individuati all'art. 3 comma 1 categoria E1 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (edifici adibiti a residenza e assimilabili - abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme - abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili - edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari); sono comprese nel punto a) anche le unità immobiliari adibite ad abitazione poste in edifici costituiti da parti individuali con caratteristiche costruttive e destinazione diversa dal settore dell'edilizia residenziale; b) edifici o unità immobiliari adibiti ad attività ricettive extralberghiere come definite dalla normativa regionale vigente; c) unità abitative fisse e strutture destinate ai servizi comuni gestionali organizzate nei complessi ricettivi all'aperto; d) strutture agrituristiche adibite a locazione di camere e alloggi; e) unità immobiliari adibite ad ufficio, locale commerciale o artigianale, bar e ristorante, a condizione che le stesse siano poste in edifici riconducibili per caratteristiche costruttive e destinazione al settore dell'edilizia residenziale e meglio individuati al punto a). Tipologia spese ammissibili A seconda della tipologia di intervento (risparmio energetico, sistemi attivi, collettori solari, generatori di calore a biomassa, generatori di calore a gas, pompe di calore, sistemi di illuminazione, impianti fotovoltaici ad isola non connessi alla rete, impianti idroelettrici) sono ammissibili le spese indicate dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n in data 1 giugno 2006 e le spese ammesse ai sensi del punto 4.5 dell'allegato B della medesima deliberazione della Giunta regionale, cui si rinvia. Non sono considerate ammissibili: - spese di progettazione, direzione lavori e collaudo; - spese per l'acquisto di beni usati; - spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione; - spese per interventi di manutenzione ordinaria; - spese di mera sostituzione di beni; 1 di 8

2 - spese relative a ad installazioni già oggetto di finanziamento ai sensi delle leggi regionali 20 agosto n. 62, 28 marzo 1995, n. 9 e 24 dicembre 1996, n. 44, qualora non siano decorsi 8 anni dalla data di ultimazione delle opere che hanno consentito la concessione dei precedenti benefici economici. Limiti di spesa Il limite minimo di spesa (al netto di oneri fiscali) per poter accedere al mutuo è pari a Euro ,00. Il limite massimo di spesa ammissibile (al netto di oneri fiscali), nel corso di un triennio, è pari a Euro ,00. 4) Importo del mutuo L importo massimo del mutuo, fermi restando i limiti di cui ai punti 3 (Spese ammissibili) e 6 (Limiti di intensità), non può superare il 75% della spesa ritenuta ammissibile. 5) Durata del mutuo Il mutuo è ammortizzabile in 10 anni, comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento. 6) Limiti di intensità A) Iniziative realizzate da soggetti che non esercitano attività d'impresa L'intensità dell'aiuto è pari al: - 50% della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 5 della L.R. 3/2006 (utilizzo razionale dell'energia e aumento dell'efficienza energetica degli edifici); - 70% della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 5 della L.R. 3/2006 (sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili). B) Iniziative realizzate da soggetti che esercitano attività d'impresa L'intensità dell'aiuto è pari al pari al: - 50% della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 5 della L.R. 3/2006 (utilizzo razionale dell'energia e aumento dell'efficienza energetica degli edifici); - 70% della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 5 della L.R. 3/2006 (sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili). C) Iniziative realizzate da soggetti che esercitano attività d'impresa nel settore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere L'intensità dell'aiuto è pari al pari al 50% della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1 lettere a), b) e c) dell'articolo 5 della L.R. 3/2006 (utilizzo razionale dell'energia, aumento dell'efficienza energetica degli edifici e sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili). L'intensità dell'aiuto deve inoltre rispettare le condizioni stabilite nell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n in data 1 giugno 2006 e, relativamente alle iniziative di cui ai punti B) e C), la regola "de minimis". Fermi restando i limiti massimi di intensità sopra indicati, l agevolazione relativa al mutuo, concessa nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, sommata a qualsiasi altro aiuto in regime de minimis, non deve superare l'importo massimo totale di aiuti pari a Euro ,00 (e a Euro ,00 limitatamente alle imprese attive nel trasporto su strada) nell arco di tre esercizi finanziari. L'intensità di aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione, ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese. I tassi di riferimento sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili (vd. TABELLA TASSI). 7) Modalità di erogazione del mutuo Il mutuo è erogabile: a) in unica soluzione mediante la stipula del contratto di mutuo; b) in più soluzioni, la prima contestualmente alla stipula del contratto preliminare di mutuo, le successive come da atti di quietanza e dal contratto definitivo di mutuo. L erogazione è perfezionata in unica soluzione nel caso in cui, al momento della stipula del contratto, l'iniziativa finanziata risulti realizzata nella sua totalità; l'erogazione è effettuata a seguito di sopralluogo effettuato da FINAOSTA S.p.A., avvalendosi ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 3/2006 dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) come centro di competenza tecnico, previa presentazione: a) di documentazione di spesa (fatture) e documentazione attestante il pagamento; b) di dichiarazione resa dal beneficiario attestante di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime iniziative; c) della comunicazione di ultimazione lavori; d) della dichiarazione di conformità dell'impianto ove pertinente; e) delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente, rilasciate dagli enti preposti. L erogazione in più soluzioni è perfezionata secondo le seguenti modalità: fino all 85% dell agevolazione concessa, per quote successive, articolate in due tranches rispettivamente del 40% e del 45%, proporzionali agli investimenti effettuati, a seguito di sopralluogo effettuato da FINAOSTA S.p.A., avvalendosi ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 3/2006 dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) come centro di competenza tecnico, e previa presentazione di documentazione di spesa (fatture) e documentazione attestante il pagamento; la quota residua pari al 15%, a seguito di sopralluogo effettuato da FINAOSTA S.p.A., avvalendosi ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 3/2006 dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) come centro di competenza tecnico, previa presentazione della documentazione indicata alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto che precede. 8) Termini di avvio e di ultimazione dell'iniziativa finanziata L'iniziativa finanziata deve essere avviata entro 12 mesi dalla data della delibera della Giunta regionale di concessione del mutuo e deve essere ultimata entro 36 mesi decorrenti dalla data della predetta delibera. 2 di 8

3 9) Vincoli I beni finanziati non possono mutare destinazione per un periodo pari a otto anni, decorrenti dalla data di ultimazione delle opere. Qualora il soggetto beneficiario dell intervento prima della scadenza intenda mutare la destinazione d uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente; l autorizzazione è concessa con deliberazione della Giunta regionale e comporta la restituzione anticipata del capitale residuo del mutuo e dell equivalente sovvenzione dell'agevolazione, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell agevolazione. 10) Garanzie a favore di FINAOSTA S.p.A. Il rimborso del mutuo è garantito mediante iscrizione di ipoteca - nella misura pari al 150% del mutuo erogato - su immobili ritenuti capienti da parte di FINAOSTA S.p.A. e/o mediante il rilascio di altre garanzie reali e personali sulla base delle risultanze dell istruttoria. 11) Servizi accessori Il mutuatario è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi relativi all incendio dell immobile ipotecato per un massimale indicato da FINAOSTA S.p.A.. Il contratto di assicurazione è vincolato a favore di FINAOSTA S.p.A. ed ha durata pari a quella del finanziamento. Principali rischi (generici e specifici) del finanziamento. Il tasso di interesse del mutuo è fisso. Il principale rischio del mutuo a tasso fisso deriva dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni a ribasso dei tassi. Il mutuo a tasso fisso, offrendo al cliente la certezza di conoscere sin da subito il tasso e l'ammontare della rata che resteranno costanti per tutta la durata del contratto, non presenta ulteriori rischi generici e/o specifici. Ulteriori rischi sono rappresentati da: a) la facoltà di FINAOSTA S.p.A. di risolvere il contratto di mutuo in caso di inadempimento della parte mutuataria, con obbligo di quest ultima di restituire il capitale residuo, rate insolute e scadute, interessi contrattuali e moratori e eventuali altri oneri maturati alla data di estinzione (penalità e spese); b) la risoluzione del contratto in caso di violazione dei vincoli di cui alla Legge regionale 3/2006 ed il pagamento di una penalità pari all'equivalente sovvenzione dell intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell agevolazione; c) la risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dell'iniziativa finanziata; d) l'obbligo di pagamento degli interessi di mora, al tasso ufficiale di riferimento, nel caso di ritardo nel pagamento di una o più rate nonché nel caso di risoluzione del contratto; e) l assoggettamento a procedure esecutive e vendita coattiva dell immobile ipotecato, con aggravio di costi e spese legali, nel caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di mutuo. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO Tasso di interesse Il tasso di interesse globale del mutuo resta fisso per tutta la durata del preammortamento e dell'ammortamento del mutuo; il tasso è pari al tasso Euro Interest Rate Swaps (IRS) lettera a 10 anni rilevato il primo giorno lavorativo bancario del mese in corso alla data del parere di FINAOSTA S.p.A. (istruttoria valutativa) e di norma pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" maggiorato di un spread di punti 0,50. Il tasso di interesse agevolato a carico della parte mutuataria è fisso ed è pari al tasso indicato nella delibera della Giunta regionale di concessione dell'agevolazione ed è determinato nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto in ESL; il tasso di interesse non può comunque essere inferiore all'1% annuo. Il contributo regionale in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso globale e il tasso agevolato del mutuo. Modalità di rimborso del mutuo Il mutuo è rimborsabile mediante pagamento periodico di rate posticipate, comprensive di soli interessi nel periodo di preammortamento e di capitale ed interessi durante l'ammortamento. Erogazione in unica soluzione: il mutuo è rimborsabile mediante il pagamento di numero 20 rate semestrali posticipate comprensive della quota capitale e della quota interessi (criterio di calcolo: anno commerciale/360). Erogazione in più soluzioni: il mutuo è rimborsabile mediante il pagamento di: rate semestrali comprensive di soli interessi sulle somme erogate (criterio di calcolo: giorni effettivi/365); rate semestrali posticipate, comprensive della quota capitale e della quota interessi (criterio di calcolo: anno commerciale/360); il numero e l'importo delle semestralità di ammortamento è determinato con il contratto definitivo di mutuo. La Regione Autonoma Valle d'aosta corrisponde, su tutte le rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo, contributi in conto interessi in misura tale da coprire la differenza tra il tasso globale e il tasso agevolato applicato al mutuo calcolato secondo le modalità indicate al punto di cui sopra (Tasso d'interesse). Conseguentemente, sono a carico della parte mutuataria le quote capitale comprese in ogni semestralità di ammortamento nonchè i relativi interessi calcolati al tasso agevolato. Alcuni esempi di piani di ammortamento sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili. 3 di 8

4 Tasso di mora Il tasso di mora è pari al tasso ufficiale di riferimento - tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea - in vigore all'insorgenza della mora. I tassi di mora, tempo per tempo vigenti, sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili (vd. TABELLA TASSI). Estinzione anticipata Il mutuo può essere estinto anticipatamente. L'estinzione anticipata non comporta la decadenza del vincolo di destinazione previsto dalla L.R. 3/2006, con conseguente pagamento della penalità, nell'ipotesi di violazione. Spese e oneri fiscali La tabella che si allega (ALLEGATO 1) illustra le spese e gli oneri fiscali a carico della parte mutuataria. Le spese a carico della parte mutuataria sono costituite da: spese di istruttoria, percepite da FINAOSTA S.p.A. in sede di stipula del contratto di mutuo o del contratto preliminare di mutuo; spese ed onorari notarili, rio notarile; premi per l assicurazione sugli immobili ipotecati contro i danni dell incendio; il premio della polizza è corrisposto dal cliente alla Compagnia di Assicurazione. Indicatore sintetico di costo (ISC) E il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso; comprende gli interessi e tutti gli oneri e spese da sostenere per utilizzare il credito o inerenti a questo. Esempio in relazione ad un finanziamento assistito da contributo in conto interessi dell'importo di Euro ,00, erogato in unica soluzione, rimborsabile in anni 10 mediante n. 20 rate semestrali al tasso di interesse globale fisso pari al 4,74% annuo (2,37% semestrale) e al tasso di interesse agevolato a carico del mutuatario pari al 1% annuo fisso, 0,50% semestrale e con spese di istruttoria pari a Euro 250,00: I.S.C. = 1,05%. Le modalità di calcolo dell Indicatore Sintetico di Costo sono indicate, ai sensi dell art. 122 del Testo Unico Bancario (d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385), dal decreto ministeriale 8 luglio 1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo) e successive modifiche. In relazione ad un mutuo da corrispondersi in più soluzioni, poiché le erogazioni successive alla prima dipendono dalla percentuale di realizzazione dell investimento finanziato, la determinazione dell Indicatore Sintetico di Costo non è possibile a priori. Si rinvia, pertanto, all'esempio di calcolo, sopra riportato, dell'indicatore Sintetico di Costo in relazione ad un mutuo erogato in unica soluzione. SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO Le clausole contrattuali di seguito indicate riguardano i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti FINAOSTA S.p.A. / cliente. Modalità di erogazione del mutuo A) Mutuo erogato in unica soluzione. La somma oggetto di mutuo, al netto delle spese di istruttoria, è versata, mediante accredito - effettuato con bonifico vincolato emesso nel giorno di stipula del contratto - sul conto corrente acceso a nome della parte mutuataria presso la banca indicata dalla medesima; la disponibilità della suddetta somma resta subordinata all esatto adempimento degli obblighi indicati al successivo punto C) Documentazione da presentare per lo svincolo dell importo erogato. B) Mutuo erogato in più soluzioni. La somma oggetto di mutuo sarà versata ratealmente e secondo le seguenti modalità: a) l importo della prima erogazione, al netto delle spese di istruttoria, è versata, mediante accredito - effettuato con bonifico vincolato emesso nel giorno di stipula del contratto preliminare - sul conto corrente acceso a nome della parte mutuataria presso la banca indicata dalla medesima; la disponibilità della suddetta somma resta subordinata all esatto adempimento degli obblighi indicati al successivo punto C) Documentazione da presentare per lo svincolo dell importo erogato ; b) le erogazioni successive alla prima sono effettuate in base alla percentuale di realizzazione dell'investimento finanziato e all inesistenza di procedimenti concorsuali, procedure esecutive o ingiuntive, provvedimenti cautelari in capo alla parte mutuataria ed al terzo datore di garanzia; c) l erogazione a saldo è effettuata contestualmente alla stipula del contratto definitivo di mutuo, previa integrale realizzazione dell intervento finanziato. C) Documentazione da presentare per lo svincolo dell importo erogato. La parte mutuataria si obbliga a consegnare alla società mutuante, entro il termine di due mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo (erogazione in unica soluzione) o del contratto preliminare di mutuo (erogazione in più soluzioni), la seguente documentazione: a) copia in forma esecutiva del contratto di mutuo o del contratto preliminare di mutuo; b) duplo della nota di iscrizione dell ipoteca; c) dichiarazione notarile attestante che l ipoteca è stata validamente iscritta sui beni costituiti in garanzia nonché l inesistenza di iscrizioni, trascrizioni e privilegi pregiudizievoli (all infuori di quelli dichiarati nel contratto di mutuo o nel contratto preliminare di mutuo) e di procedimenti concorsuali, procedure esecutive e provvedimenti cautelari; d) polizza di assicurazione contro i danni da incendio per il massimale indicato dalla società mutuante, vincolata a suo favore presso Compagnia di gradimento della società medesima e con durata pari a quella del finanziamento; 4 di 8

5 e) eventuale documentazione attestante il verificarsi di ulteriori condizioni previste nella delibera di concessione del mutuo approvata dalla società mutuante. Condizione risolutiva Nell ipotesi di inadempimento degli obblighi indicati al punto C) del paragrafo che precede ( Modalità di erogazione del mutuo ), la società mutuante avrà il diritto di risolvere il contratto di mutuo ai sensi dell art e segg. C.C.. Nell ipotesi di risoluzione del contratto e/o di controversia in ordine alla risoluzione stessa, dovrà essere restituito alla società mutuante l importo assoggettato a vincolo; a tal fine la parte mutuataria conferisce alla società mutuante mandato irrevocabile - anche nell'interesse del mandatario medesimo - per l'incasso della predetta somma, da utilizzare a decurtazione del credito vantato dalla società mutuante (costituito dall'importo del mutuo o della prima erogazione del mutuo, interessi, anche moratori, e spese). Vincoli Ai sensi degli articoli 16 e 18 della L.R. 3/2006: - i beni oggetto di intervento devono mantenere la destinazione dichiarata per un periodo pari a otto anni, decorrenti dalla data di ultimazione delle opere finanziate; - l intervento finanziato deve essere ultimato entro tre anni dalla data della delibera della Giunta regionale di concessione del mutuo. La violazione degli obblighi di cui sopra comporterà la revoca del mutuo da parte della Giunta regionale con conseguente rimborso: a) del capitale residuo; b) degli interessi maturati alla data di estinzione e di eventuali altri oneri maturati fino alla predetta data; c) di una somma pari all equivalente sovvenzione dell intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea) relativa al periodo in cui si è beneficiato dell agevolazione. La revoca del mutuo comporterà inoltre l'applicazione della sanzione amministrativa indicata nell articolo 19 della L.R. 3/2006. Prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, il mutamento di destinazione d uso può essere autorizzato dalla Giunta regionale; l autorizzazione comporta il versamento delle somme indicate alle lettere a), b) e c) del secondo comma. Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, il mutuo dovrà comunque essere estinto anticipatamente, nell'ipotesi di mutamento di destinazione. Estinzione anticipata Il mutuo può essere estinto anticipatamente mediante versamento del capitale residuo e degli interessi maturati alla data di estinzione e di eventuali altri oneri maturati fino alla predetta data. L'estinzione anticipata non comporta la decadenza del vincolo di destinazione previsto dalla L.R. 3/2006, con conseguente pagamento della penalità, pari all'equivalente sovvenzione dell intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea), relativa al periodo in cui si è beneficiato dell agevolazione, nell'ipotesi di violazione. Interessi di mora, decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del mutuo Nel caso di ritardo nel pagamento di una o più delle rate convenute, sarà dovuto, sull'importo complessivo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento - tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea - in vigore all'insorgenza della mora. La società avrà il diritto di considerare la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine convenuto a suo favore nelle ipotesi di cui all'articolo 1186 C.C. e avrà altresì il diritto di risolvere il contratto di mutuo ai sensi dell articolo 1456 C.C. nelle seguenti ipotesi: qualora sia decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza delle rate e le stesse non risultino integralmente pagate; qualora la parte mutuataria o i suoi garanti dovessero subire una o più procedure concorsuali, ingiuntive e/o esecutive, protesti, provvedimenti cautelari; nell'ipotesi di violazione dei vincoli contenuti al paragrafo "Vincoli" e nell'ipotesi di revoca dell'agevolazione da parte dell'amministrazione regionale; qualora la parte mutuataria non effettui il pagamento dei premi relativi alla polizza contro i danni dell'incendio. Nei casi di decadenza della parte mutuataria dal beneficio del termine, così come nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la società mutuante avrà diritto di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nei confronti della parte mutuataria e dei suoi garanti nei modi e con le procedure che riterrà più opportuni e di esigere l'immediato rimborso del mutuo per: a) rate scadute; b) interessi di mora sulle rate scadute; c) capitale residuo; d) interessi al tasso contrattuale maturati sul capitale residuo a decorrere dall ultima rata scaduta; e) penalità; f) premi polizza; g) spese ed accessori. Dalla data di decadenza dal beneficio del termine e/o da quello di risoluzione del contratto, sugli importi indicati alle lettere a), c), d), e) e f) del comma che precede saranno dovuti interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento - 5 di 8

6 tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea - in vigore alla suddetta data e fino al saldo finale. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora saranno calcolati in base all effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso su base annua. Assicurazione Gli immobili ipotecati devono essere assicurati, per tutta la durata del mutuo, contro i danni dall incendio per il massimale indicato da FINAOSTA S.p.A. con polizza vincolata a proprio favore e presso compagnia di proprio gradimento. Qualora la parte mutuataria non effettuasse il pagamento dei premi dovuti, la società mutuante avrà la facoltà di provvedervi direttamente, con diritto a recuperare le somme pagate. LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE Ammortamento: processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. Contratto preliminare: contratto mediante il quale le parti si impegnano alla stipulazione di un contratto definitivo. Contributo in conto interessi: rappresenta un beneficio a fronte degli interessi relativi ad una operazione di mutuo ed è pari ad una quota degli interessi applicati al mutuo. Decadenza dal beneficio del termine: nei casi specificatamente determinati (insolvenza del mutuatario, diminuzione delle garanzie date ecc.) il mutuante avrà diritto di esigere l immediato rimborso del mutuo per capitale, interessi, spese, penalità ed accessori. ESL: per intensità lorda dell'aiuto (ESL) si intende il valore dell'agevolazione concessa (attualizzata in caso di abbuono di interessi) espressa come percentuale dei costi ammissibili dell'investimento. Estinzione anticipata: facoltà concessa al mutuatario di restituire anticipatamente la somma ricevuta in prestito. Fideiussione: garanzia offerta da un soggetto terzo, estraneo al rapporto contrattuale, in adempimento di un obbligazione altrui. Indicatore sintetico di costo (ISC): costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Interessi di mora: interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento delle rate e nell ipotesi di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione del contratto. IRS: accordo in base al quale due controparti si scambiano periodicamente dei flussi di pagamenti, calcolati applicando a un capitale nominale un tasso d'interesse il cui livello o parametro di indicizzazione viene stabilito al momento della stipulazione. Mutuo: contratto mediante il quale una parte consegna all altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Ipoteca: forma di garanzia reale che attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare i beni immobili vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall espropriazione medesima. Piano di ammortamento: è il piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (interessi e capitale). Preammortamento: periodo iniziale del mutuo nel corso del quale sono pagate solo delle quote interessi. Quietanza: atto che viene sottoscritto dal mutuatario nell ipotesi di mutuo da erogare in più soluzioni e che attesta il versamento di somme da parte del mutuante. Rata: pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo. Risoluzione del contratto: scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso. Spese di istruttoria: spese per l analisi di concedibilità del mutuo. Tasso di interesse: rapporto percentuale, calcolato su base temporale, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) ed il capitale nominato prestato. Tasso fisso: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del mutuo. 6 di 8

7 ALLEGATO 1 - SPESE E ONERI FISCALI Le spese di istruttoria e di perizia, compresi i sopralluoghi, sono costituite da un unico importo, parametrato sull'ammontare del finanziamento. La tabella che segue indica i parametri di calcolo e l'importo delle spese di istruttoria. mutuo di importo fino a ,00 Euro 150,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 250,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 350,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 450,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 550,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 750,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 1.000,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 1.500,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 2.000,00 oltre ,00 Euro 2.500,00 Il prospetto che segue riassume: le spese a carico del cliente; gli oneri fiscali a carico del cliente. Gli oneri fiscali sono costituiti da (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), imposta di registro (D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131) e imposta ipotecaria (T.U. 31 ottobre 1990, n. 347). La ritenuta è a carico del mutuatario. Relativamente al contributo in conto interessi, ove previsto, verrà operata da parte dell'amministrazione regionale, la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'articolo 28 secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n La ritenuta è a carico del mutuatario. Erogazione in unica soluzione (spese e oneri fiscali a carico parte mutuataria) Contratto di mutuo e iscrizione ipoteca spese di istruttoria e bollo Euro spese e onorari notarili tariffa notarile imposta ipotecaria 2% su importo iscrizione imposta proporzionale di registro (in caso di terzo datore d ipoteca) 0,50 su importo iscrizione Contratto di mutuo chirografario spese di istruttoria e bollo su contratto (effetti cambiari pari al 120% del mutuo) Euro 12/1000 su importo effetti Erogazione in più soluzioni (spese e oneri fiscali a carico parte mutuataria) Contratto preliminare di mutuo e iscrizione ipoteca spese di istruttoria e bollo Euro spese e onorari notarili tariffa notarile imposta ipotecaria 2% su importo iscrizione imposta proporzionale di registro (in caso di terzo datore d ipoteca) 0,50 su importo iscrizione Atto di quietanza Contratto definitivo di mutuo e annotazione a margine dell ipoteca spese e onorari notarili tariffa notarile imposta ipotecaria fissa (annotazione) 7 di 8

8 Contratto preliminare di mutuo chirografario spese di istruttoria e bollo Euro su contratto (effetti cambiari pari al 120% del mutuo) 12/1000 su importo effetti Atto di quietanza Contratto definitivo di mutuo chirografario su contratto Spese e oneri fiscali successivi all erogazione a carico parte mutuataria restrizione e postergazione ipoteca e annotazione a margine dell'ipoteca spese e onorari notarili imposta ipotecaria cancellazione ipoteca con atto notarile spese e oneri fiscali come sopra cancellazione ipoteca ex art. 13 comma 8-septies D.L. 31/1/2007, n. 7 senza spese e oneri fiscali rinnovazione ipoteca imposta ipotecaria fattura incasso rata fattura estinzione anticipata fattura interessi di mora ricevuta incasso acconto rata premio polizza incendio da corrispondere alla Compagnia di Assicurazione 8 di 8

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