Mutuo per progetti di investimento e/o ricerca e innovazione tecnologica (DOCUP) - Foglio informativo n. 2 del 12 maggio 2008

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1 FINANZIAMENTO PER MUTUI ALLE PMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO E/O RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO Funzione L'azione si propone di promuovere lo sviluppo, la crescita (sia dimensionale che occupazionale) e l'innovazione tecnologica nelle PMI attraverso la possibilità di accedere a nuove risorse finanziarie. La finalità sostanziale della misura è quella di intervenire a favore di PMI localizzate in zona Obiettivo 2 della Valle d Aosta, per il periodo 2000/2006 al fine di incentivarne le attività di innovazione e sviluppo tecnologico, utilizzando un meccanismo finanziario di semplice applicazione (aiuto sotto forma di mutuo rimborsabile a medio termine), che consenta di intervenire su progetti di investimento e/o ricerca e di innovazione e che ne garantisca parte del fabbisogno finanziario a tassi di interesse estremamente bassi. I mutui sono funzionali all erogazione di somme da impiegare per la realizzazione di progetti di investimento e/o ricerca e innovazione indicati nel piano allegato alla domanda di finanziamento. Caratteristiche dell'operazione 1) Presentazione della domanda e modalità di concessione del mutuo Le domande di mutuo sono presentate a FINAOSTA S.p.A., che provvederà a ordinarle in ordine cronologico e a valutare le stesse sotto il criterio della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e sotto il criterio di merito tecnico-economico per i progetti risultanti formalmente ammissibili. Le domande pervenute oltre il 30 giugno 2008 (termine ultimo per la presentazione) non verranno prese in considerazione. Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell'avvio degli investimenti, fatte salve le richieste inerenti interventi in regime de minimis, le cui spese possono essere riferite ad investimenti effettuati nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. Sono ammissibili le spese sostenute nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda; in ogni caso, non saranno finanziabili le spese sostenute successivamente al 31 dicembre ) Soggetti beneficiari Possono beneficiarie del mutuo le piccole e medie imprese (PMI): - industriali - artigiane - di servizi alla produzione - turistiche con sede localizzata in zona Obiettivo 2 della Valle d'aosta, per il periodo 2000/2006. Ai fini della definizione di piccole e medie imprese (PMI) si rinvia alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio ) Spese ammissibili Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione di progetti di investimento e/o ricerca e innovazione di importo minimo pari a Euro ,00, che soddisfino i seguenti requisiti: - concernere l introduzione di nuovi prodotti e/o processi produttivi nei quali sia configurabile il concetto d'innovatività o sviluppare prodotti e/o processi già esistenti con tecnologie e/o procedure innovative; - non prevedere lavorazioni pericolose o che possano comunque dar luogo ad emissioni inquinanti; - assicurare l'economicità del progetto. Le spese ammissibili possono concernere: 1) acquisti di beni e attrezzature (macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e beni materiali e/o immateriali strumentali al progetto); 2) prestazioni di terzi per lo sviluppo tecnologico; 3) lavoro dipendente (personale impiegato nel progetto) esclusivamente in regime de minimis e per un ammontare massimo pari al 30% del totale dei costi indicati ai punti 1) e 2); 4) spese generali esclusivamente in regime de minimis e per un importo forfettario non superiore al 5% del totale dei costi indicati ai punti 1) e 2). Ai fini di una più dettagliata descrizione delle spese ammissibili e della documentazione da allegare si rinvia alle Linee guida. 4) Importo del mutuo L importo massimo del mutuo è fissato, per ogni PMI, in Euro ,00. Le imprese beneficiarie possono presentare domanda per uno o più progetti fino al tetto massimo prima citato. L'importo del mutuo è pari al massimo al 90% delle spese ritenute ammissibili. 5) Durata del mutuo Il mutuo è rimborsabile in un periodo massimo di 7 anni. 6) Limiti di intensità 1 di 7

2 L'importo, il tasso di interesse e la durata del mutuo sono determinati nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto in ESL e nel rispetto della regola "de minimis", secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 70/2001 (regime PMI) e dal Regolamento CE n. 1998/2006 (regime "de minimis"). Regime PMI L'agevolazione concessa secondo le intensità di aiuto previste dal Regolamento CE n. 70/2001 non deve superare i seguenti massimali: piccole imprese 15% ESL medie imprese 7,5% ESL Regime de minimis L agevolazione relativa al mutuo, concessa nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, sommata a qualsiasi altro aiuto in regime de minimis, non deve superare l'importo massimo totale di aiuti pari a Euro ,00 (e a Euro ,00 limitatamente alle imprese attive nel trasporto su strada) nell arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti concessi a valere sull'azione in oggetto sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le stesse iniziative, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. L'intensità di aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione, ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese. I tassi di riferimento sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili (vd. TABELLA TASSI). 7) Modalità di erogazione del mutuo Il mutuo è erogabile: a) in unica soluzione mediante la stipula del contratto di mutuo; b) in più soluzioni, la prima contestualmente alla stipula del contratto preliminare di mutuo, le successive come da atti di quietanza e dal contratto definitivo di mutuo. L'erogazione in unica soluzione è effettuata previa integrale realizzazione dell'iniziativa finanziata, presentazione di documentazione di spesa e di ogni ulteriore documentazione prevista dalle Linee guida. L'erogazione in più soluzioni è effettuata proporzionalmente alla percentuale di realizzazione dell'iniziativa finanziata e in un massimo di tre tranches (40%, 45% e 15% a saldo), previa presentazione di documentazione di spesa e di ogni ulteriore documentazione prevista dalle Linee guida. FINAOSTA S.p.A., su istanza dell'impresa mutuataria, può erogare un'anticipazione nella misura massima del 50% dell'importo del mutuo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima istanza, a garanzia della somma da erogare e con validità sino all'avvenuto accertamento dell'effettiva realizzazione degli investimenti oggetto dell'anticipazione ricevuta. 8) Termini di avvio e di ultimazione dell'iniziativa finanziata I beneficiari dei finanziamenti hanno l obbligo di: - dare inizio al progetto di investimento entro 120 giorni dalla comunicazione di approvazione della domanda di mutuo da parte di FINAOSTA S.p.A., fatti salvi gli interventi in regime de minimis già avviati al momento di presentazione della domanda; - produrre la documentazione di spesa relativa agli investimenti e ai costi sostenuti entro e non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di mutuo e comunque entro il 31 dicembre ) Vincoli I beneficiari dei finanziamenti hanno l obbligo di: - fornire, per i 5 anni successivi al completamento dell intervento, la documentazione che fosse richiesta per finalità di controllo da parte di FINAOSTA S.p.A. o delle competenti autorità; - conservare la documentazione originale delle spese sostenute; - conservare i beni oggetto dell agevolazione nella Regione Valle d'aosta per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo; - non alienare i beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo; - in caso di necessità di sostituzione, per esigenze tecnico-operative-produttive o per avvenuta obsolescenza tecnologica, di uno o più beni che hanno beneficiato dell'aiuto in oggetto, dare tempestiva comunicazione a FINAOSTA S.p.A., affinché quest'ultima possa effettuare il controllo della regolare destinazione del mutuo; - in caso di necessità di rottamazione, per esigenze tecnico-operative-produttive o per avvenuta obsolescenza tecnologica, di uno o più beni che hanno beneficiato dell'aiuto in oggetto, redigere verbale di rottamazione e dare tempestiva comunicazione a FINAOSTA S.p.A., affinché quest'ultima possa effettuare il controllo della regolare destinazione del mutuo. 10) Garanzie a favore di FINAOSTA S.p.A. Il rimborso del mutuo è garantito mediante il rilascio di fideiussione bancaria o assicurativa escutibile a prima istanza, pari al 10% dell'importo del finanziamento concesso. Nel caso in cui il beneficiario sia una società, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere integrata da fideiussioni pro-quota di tutti i soci, in misura corrispondente alla quota percentuale di compartecipazione, a garanzia del 90% dell'importo del finanziamento concesso. Principali rischi (generici e specifici) del finanziamento. Il tasso di interesse del mutuo è fisso. Il principale rischio del mutuo a tasso fisso deriva dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni a ribasso dei tassi. Il mutuo a tasso fisso, offrendo al cliente la certezza di 2 di 7

3 conoscere sin da subito il tasso e l'ammontare della rata che resteranno costanti per tutta la durata del contratto, non presenta ulteriori rischi generici e/o specifici. Ulteriori rischi sono rappresentati da: a) la facoltà di FINAOSTA S.p.A. di risolvere il contratto di mutuo in caso di inadempimento della parte mutuataria, con obbligo di quest ultima di restituire il capitale residuo, rate insolute e scadute, interessi contrattuali e moratori e eventuali altri oneri maturati alla data di estinzione (penalità e spese); b) la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi indicati al punto 9 (Vincoli), oltre al pagamento di una penalità pari agli interessi calcolati sull importo del mutuo erogato ad un tasso corrispondente alla media ponderata del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese; c) la risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dell'iniziativa finanziata; d) l'obbligo di pagamento degli interessi di mora, al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione, ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, nel caso di ritardo nel pagamento di una o più rate nonché nel caso di risoluzione del contratto. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO Tasso di interesse Il tasso di interesse del mutuo è fisso per tutto il periodo di preammortamento e di ammortamento ed è determinato nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto in ESL e nel rispetto della regola "de minimis", secondo quanto disposto dai Regolamenti CE n. 1998/2006 e n. 70/2001. II tasso non potrà essere inferiore all'1% (arrotondato a tre decimali) del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europa per le operazioni di attualizzazione, ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, in vigore alla data di concessione del mutuo. Modalità di rimborso del mutuo Il mutuo è rimborsabile in anni 7 mediante pagamento periodico di rate posticipate, comprensive di soli interessi (periodo di preammortamento) e di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamento a rate costanti, detto anche metodo alla "francese". Erogazione in unica soluzione: in relazione alla durata massima prevista, pari a 7 anni, il mutuo è rimborsabile mediante il pagamento di numero 14 rate semestrali posticipate fisse e costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi (criterio di calcolo: anno commerciale/360) o, in alternativa, mediante numero 4 rate semestrali posticipate comprensive di soli interessi sulla somma mutuata (criterio di calcolo: giorni effettivi/365) e di numero 10 rate semestrali posticipate fisse e costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi (criterio di calcolo: anno commerciale/360). Erogazione in più soluzioni: in relazione alla durata massima prevista, pari a 7 anni, il mutuo è rimborsabile mediante il pagamento di: numero 4 rate semestrali comprensive di soli interessi sulle somme erogate (criterio di calcolo: giorni effettivi/365); numero 10 rate semestrali posticipate fisse e costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi (criterio di calcolo: anno commerciale/360). Alcuni esempi di piani di ammortamento sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili. Tasso di mora Il tasso di mora è pari al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, in vigore all'insorgenza della mora. I tassi di mora, tempo per tempo vigenti, sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili (vd. TABELLA TASSI). Estinzione anticipata Il mutuo può essere estinto anticipatamente. L'estinzione anticipata non comporta la decadenza dei vincoli previsti al punto 9 (Vincoli), con conseguente pagamento della penalità nell'ipotesi di violazione dei medesimi. Spese e oneri fiscali La tabella che si allega (ALLEGATO 1) illustra le spese e gli oneri fiscali a carico della parte mutuataria. Non sono percepite spese di istruttoria. Indicatore sintetico di costo (ISC) E il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso; comprende gli interessi e tutti gli oneri e spese da sostenere per utilizzare il credito o inerenti a questo. Esempio in relazione ad un finanziamento di Euro ,00 erogato in unica soluzione, rimborsabile in anni 7 mediante n. 14 rate semestrali di ammortamento al tasso di interesse fisso pari al 0,054% annuo, 0,027% semestrale e senza spese di istruttoria: I.S.C: = 0,054% Le modalità di calcolo dell Indicatore Sintetico di Costo sono indicate, ai sensi dell art. 122 del Testo Unico Bancario (d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385), dal decreto ministeriale 8 luglio 1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo) e successive modifiche. In relazione ad un mutuo da corrispondersi in più soluzioni, poiché le erogazioni successive alla prima dipendono dalla percentuale di realizzazione dell investimento finanziato, la determinazione dell Indicatore Sintetico di Costo non è 3 di 7

4 possibile a priori. Si rinvia, pertanto, all'esempio di calcolo, sopra riportato, dell'indicatore Sintetico di Costo in relazione ad un mutuo erogato in unica soluzione. SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO Le clausole contrattuali di seguito indicate riguardano i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti FINAOSTA S.p.A. / cliente. Modalità di erogazione del mutuo A) Mutuo erogato in unica soluzione. La somma oggetto di mutuo, al netto degli oneri fiscali, è versata, mediante accredito - effettuato con bonifico emesso nel giorno di stipula del contratto - sul conto corrente acceso a nome della parte mutuataria presso la banca indicata dalla medesima, previa acquisizione delle garanzie fideiussorie richieste. B) Mutuo erogato in più soluzioni. La somma oggetto di mutuo sarà versata ratealmente e secondo le seguenti modalità: a) l importo della prima erogazione, al netto degli oneri fiscali, è versata, mediante accredito - effettuato con bonifico emesso nel giorno di stipula del contratto preliminare - sul conto corrente acceso a nome della parte mutuataria presso la banca indicata dalla medesima, previa acquisizione delle garanzie fideiussorie richieste; b) le erogazioni successive alla prima sono effettuate in base alla percentuale di realizzazione dell'investimento finanziato; ciò subordinatamente a presentazione di documentazione di spesa e di ogni ulteriore documentazione prevista dalle Linee guida e all inesistenza di procedimenti concorsuali, procedure esecutive o ingiuntive, provvedimenti cautelari in capo alla parte mutuataria ed ai garanti; c) l erogazione a saldo, effettuata contestualmente alla stipula del contratto definitivo di mutuo, previa integrale realizzazione dell intervento finanziato, è subordinata a presentazione di documentazione di spesa e di ogni ulteriore documentazione prevista dalle Linee guida. Vincoli - A - I beneficiari dei finanziamenti hanno l obbligo di: - fornire, per i 5 anni successivi al completamento dell intervento, la documentazione che fosse richiesta per finalità di controllo da parte di FINAOSTA S.p.A. o delle competenti autorità; - conservare la documentazione originale delle spese sostenute; - conservare i beni oggetto dell agevolazione nella Regione Valle d'aosta per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo; - non alienare i beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo; - in caso di necessità di sostituzione, per esigenze tecnico-operative-produttive o per avvenuta obsolescenza tecnologica, di uno o più beni che hanno beneficiato dell'aiuto in oggetto, dare tempestiva comunicazione a FINAOSTA S.p.A., affinché quest'ultima possa effettuare il controllo della regolare destinazione del mutuo; - in caso di necessità di rottamazione, per esigenze tecnico-operative-produttive o per avvenuta obsolescenza tecnologica, di uno o più beni che hanno beneficiato dell'aiuto in oggetto, redigere verbale di rottamazione e dare tempestiva comunicazione a FINAOSTA S.p.A., affinché quest'ultima possa effettuare il controllo della regolare destinazione del mutuo. La violazione degli obblighi di cui sopra comporterà la revoca del mutuo con conseguente rimborso: a) del capitale residuo; b) degli interessi maturati alla data di estinzione e di eventuali altri oneri maturati fino alla predetta data; c) di una penalità pari agli interessi calcolati sull importo del mutuo erogato ad un tasso corrispondente alla media ponderata del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, relativa al periodo in cui l impresa ha beneficiato dell agevolazione. - B - Le ipotesi infra indicate non comportano l estinzione anticipata del mutuo, fermi restando i vincoli e gli obblighi di cui al punto A che precede: - operazioni di trasformazione, fusione e scissione societaria, fermo restando il mantenimento del requisito dimensionale esistente al momento della concessione; - alienazione dei beni finanziati, effettuata nell'ambito di cessione d'azienda, a condizione che il soggetto acquirente risulti in possesso dei requisiti previsti al momento della concessione e mantenga il requisito dimensionale esistente al momento di concessione dell'agevolazione; nell'ipotesi di variazione del requisito dimensionale, l'agevolazione concessa verrà ridotta in ragione della minore intensità di aiuto, con conseguente estinzione parziale anticipata del mutuo; resta inteso che la liberazione del debitore originario è subordinata a specifica dichiarazione scritta della società mutuante; - affitto di azienda, effettuato dopo il decorso di 12 mesi dalla data della delibera di concessione del mutuo, fermo restando il mantenimento del requisito dimensionale esistente al momento della concessione; nell'ipotesi di variazione del requisito dimensionale, l'agevolazione concessa verrà ridotta in ragione della minore intensità di aiuto, con conseguente estinzione parziale anticipata del mutuo; - chiusura dell'attività, ove sussistano giustificati motivi oggettivi e rilevanti, avvenuta prima del decorso di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di mutuo o del contratto definitivo di mutuo; tale disposizione si applica solo nei casi di calamità naturali e di gravi situazioni familiari e di salute. La violazione comporta la revoca del mutuo. Costituisce inoltre causa di revoca del mutuo l esistenza di pendenze nei confronti di FINAOSTA S.p.A. per altri finnaziamenti in essere. 4 di 7

5 Estinzione anticipata Il mutuo può essere estinto anticipatamente mediante versamento del capitale residuo e degli interessi maturati alla data di estinzione e di eventuali altri oneri maturati fino alla predetta data. L'estinzione anticipata non comporta la decadenza dei vincoli indicati alla lettera A del punto Vincoli, con conseguente pagamento della penalità, pari agli interessi calcolati sull importo del mutuo erogato ad un tasso corrispondente alla media ponderata del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, per il periodo in cui l impresa ha beneficiato dell agevolazione. Interessi di mora, decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del mutuo Nel caso di ritardo nel pagamento di una o più delle rate convenute, sarà dovuto, sull'importo complessivo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, un interesse di mora pari al tasso stabilito dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, in vigore all'insorgenza della mora. La società avrà il diritto di considerare la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine convenuto a suo favore nelle ipotesi di cui all'articolo 1186 C.C. e avrà altresì il diritto di risolvere il contratto di mutuo ai sensi dell articolo 1456 C.C. nelle seguenti ipotesi: qualora sia decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza delle rate e le stesse non risultino integralmente pagate; qualora la parte mutuataria o i suoi garanti dovessero subire una o più procedure concorsuali, ingiuntive e/o esecutive, protesti, provvedimenti cautelari; nell'ipotesi di violazione dei vincoli e degli obblighi contenuti al paragrafo "Vincoli" e nell'ipotesi di revoca dell'agevolazione da parte dell'amministrazione regionale; qualora la parte mutuataria non ultimi l'iniziativa finanziata nei termini previsti. Nei casi di decadenza della parte mutuataria dal beneficio del termine, così come nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la società mutuante avrà diritto di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nei confronti della parte mutuataria e dei suoi garanti nei modi e con le procedure che riterrà più opportuni e di esigere l'immediato rimborso del mutuo per: a) rate scadute; b) interessi di mora sulle rate scadute; c) capitale residuo; d) interessi al tasso contrattuale maturati sul capitale residuo a decorrere dall ultima rata scaduta; e) penalità; f) spese ed accessori. Dalla data di decadenza dal beneficio del termine e/o da quello di risoluzione del contratto, sugli importi indicati alle lettere a), c), d) ed e) del comma che precede saranno dovuti interessi di mora al tasso stabilito dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, in vigore alla suddetta data e fino al saldo finale. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora saranno calcolati in base all effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso su base annua. LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE Accollo: contratto tra il mutuatario ed un terzo, attraverso il quale quest ultimo assume a proprio carico l onere di rimborsare il mutuo. Ammortamento: processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. Contratto preliminare: contratto mediante il quale le parti si impegnano alla stipulazione di un contratto definitivo. Decadenza dal beneficio del termine: nei casi specificatamente determinati (insolvenza del mutuatario, diminuzione delle garanzie date ecc.) il mutuante avrà diritto di esigere l immediato rimborso del mutuo per capitale, interessi, spese, penalità ed accessori. ESL: per intensità lorda dell'aiuto (ESL) si intende il valore dell'agevolazione concessa (attualizzata in caso di abbuono di interessi) espressa come percentuale dei costi ammissibili dell'investimento. Estinzione anticipata: facoltà concessa al mutuatario di restituire anticipatamente la somma ricevuta in prestito. Fideiussione: garanzia offerta da un soggetto terzo, estraneo al rapporto contrattuale, in adempimento di un obbligazione altrui. Indicatore sintetico di costo (ISC): costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Interessi di mora: interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento delle rate e nell ipotesi di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione del contratto. Mutuo: contratto mediante il quale una parte consegna all altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Penalità: pagamento di una determinata somma di denaro nei casi di inadempimento contrattuale. Piano di ammortamento: è il piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (interessi e capitale). PMI: "piccole e medie imprese", secondo la nozione contenuta nelle norme della Comunità europea. Preammortamento: periodo iniziale del mutuo nel corso del quale sono pagate solo delle quote interessi. 5 di 7

6 Quietanza: atto che viene sottoscritto dal mutuatario nell ipotesi di mutuo da erogare in più soluzioni e che attesta il versamento di somme da parte del mutuante. Rata: pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo. Risoluzione del contratto: scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso. Spese di istruttoria: spese per l analisi di concedibilità del mutuo. Tasso di interesse: rapporto percentuale, calcolato su base temporale, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) ed il capitale nominato prestato. Tasso fisso: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del mutuo. 6 di 7

7 ALLEGATO 1 - SPESE E ONERI FISCALI Non sono percepite spese di istruttoria. Il prospetto che segue riassume le spese e gli oneri fiscali a carico del cliente, costituiti da (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e imposta di registro (D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131). Nell ipotesi di stipulazione mediante rogito notarile sono a carico della parte mutuataria le spese e gli onorari come da tariffa notarile. Erogazione in unica soluzione su contratto imposta fissa di registro fideiussione bancaria Contratto di mutuo spese da corrispondere alla banca su contratto imposta fissa di registro fideiussione bancaria su contratto imposta fissa di registro Erogazione in più soluzioni Contratto preliminare di mutuo Atto di quietanza Contratto definitivo di mutuo spese da corrispondere alla banca fattura incasso rata fattura estinzione anticipata fattura interessi di mora ricevuta incasso acconto rata Oneri fiscali successivi all erogazione 7 di 7

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