LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE CALABRIA
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1 LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE CALABRIA ARTICOLO 1 Contenuti della pianificazione regionale 1. La pianificazione di competenza regionale provvede a dettare prescrizioni volte alla tutela: a) dell' identità culturale del territorio regionale, delle caratteristiche essenziali intrinseche delle componenti territoriali di cui è riconoscibile l' interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico archeologiche, storico artistiche, storico testimoniali ed etnologiche; b) dell' integrità fisica del territorio regionale, in considerazione di specifiche caratteristiche geologiche o idrogeologiche, nonchè in funzione della salvaguardia dagli effetti dei fenomeni sismici, della prevenzione dagli inquinamenti e della difesa dagli stessi, della preservazione delle risorse primarie. 2. Le prescrizioni di cui al precedente comma stabiliscono, per le componenti territoriali considerate, gli usi previsti o possibili e quelli esclusi, nonchè i limiti, l' entità e le caratteristiche qualitative delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, ovvero necessari o da prevedersi, ed i correlativi divieti. 3. La pianificazione regionale fatte salve le competenze statali, procede nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei precedenti commi, ad indicare le linee di organizzazione del territorio regionale, definendo altresì le infrastutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi complessi di rilevanza interregionale e regionale.
2 rilevanza interregionale e regionale. ARTICOLO 2 Strumenti della pianificazione regionale 1. La pianificazione regionale può esprimersi mediante: a) piani territoriali regionali aventi l' insieme dei contenuti di cui all' articolo 1; b) piani regionali di settore, volti a definire infrastrutture, attrezzature, impianti, interventi complessi di rilevanza interregionale e regionale ai sensi del terzo comma dell' articolo 1; c) varianti ai piani. 2. Salva diversa disposizione, l' arco di riferimenti temporale delle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma è decennale. Ogni quinquennio, a decorrere dalla loro entrata in vigore, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta ne formula l' aggiornamento per slittamento, ne verifica la coerenza reciproca e complessiva, ed adotta le opportune o necessarie varianti. 3. La pianificazione regionale può attuarsi direttamente mediante: a) piani esecutivi regionali; b) programmi regionali di intervento; c) progetti regionali di intervento, relativi a singole opere o a complessi di opere di rilevanza regionale; d) varianti ai piani, programmi e progetti. 4. L' attuazione di previsioni della pianificazione regionale mediante piani esecutivi regionali e progetti regionali di intervento può essere proposta alla Regione dagli enti territoriali sub regionali competenti, i quali possono altresì provvedere a redigerli ed a proporli alla Giunta regionale che, verificatane la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale vigenti, ne propone l' adozione al Consiglio regionale.
3 ARTICOLO 3 Efficacia degli strumenti di pianificazione 1. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al primo comma dell' articolo 2 sono prevalenti nei confronti di qualsiasi precedente strumento di pianificazione del medesimo livello. 2. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al primo comma dell' articolo 2 stabiliscono quali delle prescrizioni immediatamente vincolamti debbano essere recepite dagli strumenti di pianificazione, di attuzione della pianificazione e di programmazione a livello sub regionale e quali debbano eventualmente essere specificate mediante gli strumenti di attuazione di cui al terzo comma dell' articolo Gli strumenti di attuazione della pianificazione regionale di cui al comma 3 dell' articolo 2 sono comunque prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione, e di programmazione di livello sub regionale. L' approvazione dei predetti strumenti di attuazione della pianificazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi in essi previsti secondo le leggi vigenti in materia. 4. Gli enti territoriali sub regionali, singoli o associati, sono tenuti ad apportare ai propri strumenti di panificazione, le varianti necessarie per il recepimento delle prescrizioni contenute negli strumenti regionali di pianificazione e di attuazione della pianificazione, entro 180 giorni dall' entrata in vigore di questi ultimi. ARTICOLO 4 Procedimenti 1. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al comma 1 dell' articolo 2, sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della commissione urbanistica regionale. Entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione, il Presidente della Giunta regionale provvede a pubblicare tale deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno due quotidiani a larga diffusione regionale ed all' albo pretorio di ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell' ambito del piano medesimo, nonchè a depositare copia degli
4 deliberazione di adozione, il Presidente della Giunta regionale provvede a pubblicare tale deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno due quotidiani a larga diffusione regionale ed all' albo pretorio di ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell' ambito del piano medesimo, nonchè a depositare copia degli elaborati costituenti gli strumenti adottati, per trenta giorni consecutivi, presso le segreterie delle Province, ove chiunque può prenderne visione. Entro trenta giorni dalla scadenza del secondo termine le amministrazioni dello Stato, le aziende pubbliche a carattere nazionale, le aziende e gli enti pubblici non territoriali a carattere regionale, le Province, i Comuni singoli e associati, le organizzazioni e le associazioni economiche, sociali e culturali, nonchè i soggetti pubblici o privati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte. Decorso il termine stabilito per la presentazione di osservazioni e proposte, e non oltre i sessanta giorni successivi, la Giunta regionale presenta gli strumenti adottati, nonchè le osservazioni e le proposte pervenute, sentita la commissione urbanistica regionale, il Consiglio regionale, il quale decide in merito alle osservazioni e proposte, ed approva gli strumenti con legge. 2. I piani esecutivi regionali di cui al comma 3 dell' articolo 2, e le relative varianti, fatte salve specifiche disposizioni di legge, sono adottati ed approvati con la procedura di cui al precedente comma. 3. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione regionale, entrano in vigore alla data di pubblicazione dei relativi provvedimenti di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Copia degli elaborati costituenti gli strumenti approvati sarà depositata
5 presso la Segreteria della Giunta regionale e le segreterie delle Province. ARTICOLO 5 Elementi costitutivi degli strumenti di pianificazione 1. Gli strumenti di pianificazione regionali di cui al comma 1 dell' articolo 2 sono costituiti da: a) una relazione che, con idoneo corredo di allegati volti a documentare lo stato di fatto e le previsioni a cui si riferiscono le scelte operate, motivi e formuli tali scelte; b) elaborati cartografici in scala non inferiore ad 1: volti ad esplicare le scelte; c) le norme. ARTICOLO 6 Componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguardia. 1. Fatti salvi i maggiori vincoli statali e fino all' adozione di uno strumento di pianificazione regionale avante i contenuti e le caratteristiche di cui al comma 1 dell' articolo 1, alle seguenti componenti territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui al successivo articolo 7: a) i territori ricadenti in una fascia compresa tra la linea di battigia e la linea di quota di 150 metri sul livello del mare, in ogni caso di larghezza non inferiore a metri 300 e non superiore a metri 700; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d' acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente i 1000 metri sul livello medio del mare; e) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; f) le zone di interesse archeologico, individuate a norma della legge 1 giugno 1939, n e quelle di cui siano individuati i reperti, nonchè una fascia di protezione di 10
6 e) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; f) le zone di interesse archeologico, individuate a norma della legge 1 giugno 1939, n e quelle di cui siano individuati i reperti, nonchè una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone; g) gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con deliberazione della Giunta regionale; h) le torri costiere, i castelli e le cinte murarie di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, ed all' elenco allegato alla presente legge sotto la lettera a), nonchè una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C e F, di metri lineari 100 per le altre zone; i) i monumenti bizantini di cui all' elenco allegato alla legge sotto la lettera b), nonchè una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C e F, di metri lineari 100 per le altre zone; l) le zone agricole terrazzate di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34, e ivi catastalmente individuate nei Comuni di Bagnara, Scilla e SeminarA; m) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; n) i comprensori ecologici - termali di cui all' articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1984 n. 26; 0) le singolarità geologiche e geotettoniche incluse in elenchi approvati con delibera della Giunta regionale; p) le zone umide incluse nell' elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
7 q) i parchi e le riserve naturali e regionali, i territori di protezione esterna dei parchi; r) le zone soggette a frana e dissesto incluse in elenchi approvati con deliberazioni della Giunta regionale; s) le cose e le località incluse negli elenchi di cui all' articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n Fatto salvo quanto disposto dalla legge 431/ 1985 e legge 1497/ 1939, non sono soggette a misure minime di salvaguardia di cui all' articolo 7 amcorchè ricadenti negli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed n) del comma 1: a) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali in zone C, D, F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, purchè comprese in programmi pluriennali di attuazione di cui all' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Sono obbligati a dotarsi di piani pluriennali di attuazione tutti i Comuni di cui all' elenco riportato alla legge regionale n. 15/ 1979; i restanti Comuni hanno facoltà di dotarsi del piano pluriennale di attuazione. Il vincolo continuerà ad applicarsi per i Comuni che saranno obbligati all' adeguamento dei piani regolatori generali; c) le aree ricomprese nella perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nei Comuni privi di strumenti urbanistici generali conformi al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; d) le aree ricadenti in piani attuativi redatti ai sensi delle leggi vigenti regolarmente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge; e) le aree incluse nei piani regolatori degli agglomerati industriali approvati, limitatamente a quelle aree dotate di opere di urbanizzazione già approvate e finanziate alla data di entrata in vigore della prfesente legge. 3. Fatta salva ogni competenza statale e quanto
8 Misure minume di salvaguardia 1. Nelle componenti territoriali di cui all' articolo 6 sono ammessi esclusivamente: a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo, nonchè, con l' eccezione delle componenti territoriali di cui alle lettere f), g), h) ed i) del comma 1 dell' articolo 6, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento fino ad un massimo del 5 per cento della volumetria esistente alla data del 31 dicembre 1986, per i manufatti legittimamente esistenti; b) gli interventi di manutenzione, conservazione, consolidamento e ripristino ambientale, che non alterino l' assetto idrogeologico ed ambientale; c) gli interventi di realizzazione di sentieri e di percorsi di accesso e di altri servizi minimi complementari, finalizzata alla fruizione turistica naturalistica culturale, purchè non comportino tagli di alberi, opere di scavo e di riporto di terra, ed altre opere che possano alterare l' assetto idrogeologico ed ambientale; d) l' utilizzazione agricola del suolo, ivi compresa l' attività di allevamento nonchè la realizzazione di strade poderali e di annessi rustici strettamente funzionali alla conduzione del fondo, per i terreni ricadenti nelle zone agricole definite come tali dagli strumenti di pianificazione e comunque aventi utilizzazione agricola in atto alla data del 31 dicembre 1986, fermo restando che per le componenti territoriali di cui alle lettere l), o) e p) del comma 1 dell' articolo 6 è disposto dalla legge 431/ 1985 e legge 1497/ 1939, per i Comuni dotati di piano regolatore generale le norme di salvaguardia previste dalla presente legge non si applicano oltre la data del 31 luglio Per i Comuni che, pur dotati di piano regolatore generale siano obbligati all' adeguamento degli stessi le norme di salvaguardia previste dalla presente legge continueranno ad applicarsi sino alla definitiva approvazione del piano adeguato. ARTICOLO 7
9 poderali e di annessi rustici strettamente funzionali alla conduzione del fondo, per i terreni ricadenti nelle zone agricole definite come tali dagli strumenti di pianificazione e comunque aventi utilizzazione agricola in atto alla data del 31 dicembre 1986, fermo restando che per le componenti territoriali di cui alle lettere l), o) e p) del comma 1 dell' articolo 6 è vietato qualsiasi mutamento delle qualità colturali in atto alla predetta data del 31 dicembre 1986, e che per la componente territoriale di cui alla lettera e) del citato comma 1 dell' articolo 6 sono consentiti solamente il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione e le opere di bonifica, antincendio e di conservazione in conformità ad ogni prescrizione vigente in materia; e) la realizzazione di piccoli impianti tecnici, quali cabine elettriche, serbatoi d' acqua per lo spegnimento di incendi e simili con l' eccezione delle componenti territoriali di cui alle lettere f), h), i), o) e r) del comma 1 dell' articolo Nelle componenti territoriali di cui appresso, fatte salve prescrizioni più ristrettive, valgono le seguenti prescrizioni: a) sugli arenili e sulle sponde demaniali dei laghi e dei corsi d' acqua, non sono ammesse costruzioni stabili; b) nelle aree adiacenti agli arenili demaniali sono ammesse strutture precarie stagionali di servizio al godimento turistico balneare in ogni caso non residenziali, ed a condizione che non sia precluso il libero accesso al mare; c) i percorsi e sentieri di accesso agli arenili demaniali non possono essere preclusi al libero accesso. I parcheggi necessari a garatire l' accessibilità agli arenili demaniali devono essere realizzati al di fuori della fascia costiera di metri 150 dalla battigia. Le strutture precarie esistenti al 31 dicembre
10 1986 devono essere arretrate secondo i medesimi criteri, salvo che non sia dimostrata la assoluta indisponibilità di spazio; 3. Le misure minume di cui al presente articolo sono immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione urbanistica regionale e sub regionale vigenti e costituiscono indirizzo per gli strumenti urbanistici in corso di formazione. ARTICOLO 8 Cave 1. Entro il 31 dicembre 1990 la Regione provvede alla redazione di un elenco delle cave di materiale lapideo esistente e di quelle in esercizio. 2. La coltivazione delle cave rientra tra le attività comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale di cui all' articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n Emtro il 30 giugno 1991 i titolari delle concessioni di cava valide, provvedono alla redazione di un progetto di coltivazione triennale contenente l' indicazione delle opere di sistemazione dell' area ad avvenuta coltivazione e sottoscrivono un atto d' obbligo contenente l' impegno a provvedere alla realizzazione di tali opere. 4. Entro il 30 giugno 1991 la Regione redige un piano delle cave sulla base della determinazione dei fabbisogni regionali, contenente l' indicazione delle aree coltivabili ed i criteri e norme per l' estrazione dei materiali. ARTICOLO 9 Disposizioni transitorie 1. Entro il 31 dicembre 1990 la Regione, su cartografia in scala 1/ identifica le componenti di cui all' articolo 6, articolando e definendo i perimetri e la relativa normativa d' uso. 2. In tale fase la Regione, per particolare esigenze paesaggistiche e tenendo conto della orografia dei suoli può : a) aumentare il minimo di metri lineari 300 fino a 500 metri lineari dalla battigia; b) diminuire il massino di metri lineari 700 fino a 500 metri lineari dalla battigia; c) aumentare il limite di cui al punto d) dell' articolo 6 primo comma da metri lineari 1000 a metri lineari 1200 sul livello del mare; d) individuare le acque pubbliche per le quali
11 metri lineari dalla battigia; b) diminuire il massino di metri lineari 700 fino a 500 metri lineari dalla battigia; c) aumentare il limite di cui al punto d) dell' articolo 6 primo comma da metri lineari 1000 a metri lineari 1200 sul livello del mare; d) individuare le acque pubbliche per le quali continuerà ad applicarsi esclusivamente la normativa della Legge 431/ Fatta salva ogni competenza statale e quanto disposto dalla Legge 431/ 85 e dalla Legge 1497/ 39 non sono soggetti alle misure minime di salvaguardia di cui all' articolo 7 della presente legge le opere pubbliche deliberate e/ o incluse in programmi alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Fino all' approvazione della cartografia del piano regionale contenente i perimetri delle componenti di cui all' articolo 6, il rilascio del nulla osta è subordinato alla esibizione della documentazione grafica e fotografica atta a documentare la compatibilità del progetto proposto con le misure minime di cui all' articolo 7, ferme restando le procedure di cui alla legge regionale n. 41 del 12 agosto Allo scopo di consentire puntuali verifiche di conformità dei progetti, entro il 31 luglio 1990, la Regione provvede alla acquisizione della copertura del territorio regionale in scala atta alla identificazione delle costruzioni e delle infrastrutture esistenti alla data della ripresa fotografica. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 12 aprile 1990 PROVINCIA DI CATANZARO Sono indicati nell' ordine: 1) Comune; 2) Località ;
12 PROVINCIA DI CATANZARO Sono indicati nell' ordine: 1) Comune; 2) Località ; 3) Tipologia; 4) Stato di conservazione ALLEGATO 1 LETTERA << A >> ELENCO DELLE OPERE FORTIFICATE IN CALABRIA (a) opere in discreto stato di conservazione (b) opere in stato di rudere Le abbreviazioni dello stato di conservazione sono esplicitate in coda all' allegato 1. Amato: Via Marconi, Castello, Ri 2. Arena: Via S. Maria, Castello (b), R 3. Badolato: Via Castello, Castello, R; // Monte di Manno, Torre. 4. Belcastro: Di S. Tommaso, Castello (a), R 5. Belvedere Spinello: Castello, T 6. Briatico: Briatico vecchio, Castello, R; // Imperiale Cocca, la Rocchetta, Torre (b), RC; // Salò, di S. Nicola del Porto, Torre, T; // S. Leo, Torre, T; // Potenzoni, Torre, T; // Di Carpenzano (al cimitero), Torre, R; // Cassaris (al Torrente Potame), Torre, R; // Di S. Irene, Torre, R; // Mesoni, Torre, R. 7. Caccuri: Castello (a), Cr; // Via Simonetta, Casa fortificata (a), R.
13 8. Casabona: Castello, T; // S. Agata, Torre, R. 9. Castelsilano: Palazzo, Castello, Ri 10. Falerna: Castiglione marittimo, Castello, R; // Del Lupo, Torre, R. 11. Catanzaro: Castello, Ri; // Marina di Catanzaro, Torre. 12. Cerenzia: Casino( Pr. G. Savelli), Casa fortificata. 13. Cirò : Castello (a), R; // Cinta muraria, R; // Gianturco T. Vecchia: Torre. 14. Cirò Marina: Fondo Sabatini, Castello (a), Cr; // Capo dell' Alice, Torre, R; // 15. Cropani: Al Fiume Crocchio, Torre, R; // Di Magliacane, Torre, R; // 16. Crotone: Detto di Carlo V, Castello (a), Cr; // Di Capocolonna, Torre; // C; // Di Scifo, Torre, C; // Di Mariello o Nao, Torre (a). 17. Crucoli: Castello, Rº Di S. Venere, Torre. 18. Curinga: Fr. Acconia (palazzo Ruggo), Torre. A Torrevecchia (Mezzapriaia), Torre, C; // A Torrevecchia (Mezzapraia), Forte, R. 19. Cutro: Di S. Leonardo, Torre, R. 20. Davoli: Loc. Felluso, Palazzo fortificato; // Loc. Ravaschieru, Torre. 21. Drapia: Caria (Galluppi), Castello (a); Cr. 22. Feroleto Antico: Castello, R. 23. Filadelfia: Castelmenando, Castello (b); R 24. Francavilla Angit.: Chiesa Matrice, Castello, Ri 25. Francica: Mutati, Torre, R 26. Girifalco: Palazzo fort., Ri
14 27. Gizzeria: Spineto, Torre. Capo Suvero (Scapuzzata), Torre, R. 28. Guardavalle: Casa Toscano, Palazzo fort., Ri; // Camminisi, Torre. 29. Joppolo: Parnaso (Agnone), Torre, R; // Castello, T. 30. Isola Capo Rizzuto: Via S. Marco, Castello, R; // Castella, Castello (a), R; // Castella, Torre (a), R; // Capo Rizzuti, Torre; // Capo Camini, Mannà, Torre, C 31. Maida: Piazza Roma, Castello (a), Ci; // Dell' Amato, Torre, C. 32. Maierato: La Rocca, castello, T 33. Marcellinara: Palazzo Sanseverino, Castello, Ri 34. Martirano: Mar vecchio, Castello, R 35. Melissa: Valle di Vagno, Castello, R; // Torre Melissa, Torre (a), C. 36. Nicastro: Rione Castello, Castello, R; // Casa fortificata, T. 37. Nicotera: Via Umberto 1, Castello, Ci 38. Nocera Tirinese: Via Motta, Cinta muraria, R; // Pietra della Nave, Torre, R; // S. Giuseppe (foce Savuto), Torre, T; // Colle Tirrena, Torre, T; // Piano del Casale, Torre, T. 39. Petilia: Policastro, Torre, R 40. Pizzo: Castello, C; // Del Pizzo o Pizzofalcone, Torre 41. Ricardi: Brivadi, Castello, R; // Capo Vaticano, Torre, R 42. Roccabernarda: R. Magliacane, Torre 43. Rocca di Neto: castello, R 44. Sambiase: San Pietro, Torre 45. San Floro: Palazzo fortificato, Ri
15 46. S. Andrea Apostolo: Castello, Ri 47. S. caterina dello Ionio: S. Antonio, Torre, Ci 48. S. Eufemia Lamezia: Bastione di Malta, Torre (a), C 49. Albi: Taverna Vecchia, Castello, R 50. San Sostene: Castello, R 51. Santa Severina: Castello (a), C 52. Sellia: Via Castello, castello, R; // Fondaco (Limari? ), Torre 53. Serra S. Bruno: Certosa, Certosa Fortificata, 54. Simeri Crichi: Castello (b), R; // Petrizzi, Torre, Ri 55. Sorianello: castello, R 56. Sovertato: Mortato (Poliporto), Torre, Ci; // Ancinale, Torre, T 57. Squillace: Piazza Castello, Castello (b), R; // S. Maria Vetere, Torre 58. Staletti: Punta di (Palombaro? ), Torre 59. Stafanaconi: Castello 60. Strongoli: Via Castello, Castello (a), Ci; // Palazzo Comunale, Casa Fortificata, Ci 61. Taverna: Torrazzo, Torre (b), R 62. Tiriolo: Via Castello, Castello, R 63. Tropea: Castello, R; // Della Ruffa (Ricardi? ), Torre R; // Del Bali (Ricardi? ), Torre, Ri; // Mattana( S. Maria di Ricadi? ), Torre R; // S. Domenica, Torre R; // << D' Avviso >>, Torre 64. Umbriatico: Cinta Muraria, R 65. Vibo Valentia: Via 7 Martiri, Castello (a), C; // Bivona, Castello (b), R; // Trappeto Vecchio, Cinta Muraria, R; // S. Venere, Torre; // S. Pietro di Tomarchiello, Torre, Ri
16 66. Zagarise: Via Gorizia, Torre (a), R 67. Zambrone: Capo Zambrone, Torre PROVINCIA DI COSENZA Sono indicati nell' ordine: 1) Comune; 2) Località ; 3) Tipologia; 4) Stato di conservazione 1. Acri: Via Castello, Castello, R 2. Aiello: Via Castello, Castello, R 3. Aieta: Castello Palazzo, R 4. Albidona: Piano di Monaci, Torre (a), C 5. Altomonte: Piazza Castello, Castello, C; // Detta Pallotta, Torre (a), C 6. Amantea: Castello (b), R; // Corica, Torre, C; // Della Conocchia, Torre, C; // Di S. Giovanni, Torre, C 7. Belmonte: castello, R 8. Belvedere M.: Corso Castel Ruggero, Castello (a), Rr; // Tirone, Torre, Ci; // Santa Litterata, Torre, R 9. Bisignano: Castello, T 10. Bocchigliero: Campanile Chiesa ed aº, Torri e bastioni, Ri 11. Bonifati: Castello, R; // Cittadella del Capo (Fella? ), Torre, Ci 12. Calopezzati: Piazza Garibaldi, Castello (a), C 13. Campana: Dell' Orologio, Torre, C 14. Canna: Via Plebiscito, Castello, Cp 15. Cariati: Cinta Muraria, Cp; // Foce T. Fiumenica (di Acquaniti), Torre, R 16. Cassano: Pietra del Castello, Castello (b), R; // Di Milone (cinta muraria), Torre (b), R
17 17. Castrolibero: Palazzetto, Castello, R; // Castelvetere, castello, R 18. Castrovillari: Piazza Castello, Castello (b), C 19. Cerchiara: Via Montebello, castello, R; // Palazzo della Piana, Torre, Ci 20. Cerisano: Caritello, castello, R 21. Cetraro: Cannone (belvedere), Fortificazioni, T; // Di Rienzo, Torre, C; // Casalicchio, Torre, C 22. Cleto: Via G. Savelli, Castello, R; // Fr. Savuto, Castello, R 23. Corigliano: Castello (a), Cr; // S. Mauro, castello (a), R; // Schiavonea, Torre (a), Cr; // Del Ferro (o del Cupo), Torre (a), R 24. Cosenza: Castello (a), R 25. Cripalati: Castello (a), R 26: Crosia: Mirto, Castello (a), R; // Di S. Tecla, Torre, R 27. Fagnano Castello: Del Borgo, Castello, R; // Torre. 28. Falconara Alb.: Torrazzo (detta Mesa o Mezzo), Torre 29. Firmo: Detta di Alessio Comite, Torre, Cp 30. Fiumefreddo Br.: Via Castello( pal. Dellavalle), Castello, R; // Cinta muraria, R; // Loc. Sotto detta Lungo, Torre, Ri; // Di Lovino o del Reggio, Torre; // Di Vardano, Torre, C 31. Fuscaldo: Via Castello, Castello, R; // Via XX Settembre, Porta cinta muraria, C; // Alla marina di S. Giorgio, Torre, C; // Alla marina proprietà Martini, Torre, C 32. Guardia Piemontese: Castello, R; // cinta marina; // Della Guardia, Intavolata; Torre.
18 33. Laino Castello; Castello; R; // Cinta muraria, Cp 34. Lappano: Castello, T 35. Lappano: Villa, Castello, R 36. Longobardi: Dei SS. Quaranta, Torre; // Di San Iannò?, Torre 37. Longobucco: Campanaria, Torre, Ci 38: Luzzi: Le Petrine, Castello (a), R; // Casino del Principe (le Noci), Castello, R 39. Diamante: Cirella vecchia, Castello (a), R; // Centro abitato, Torre, C; // Isola, Cirella, Torre (a), R; // Cirella - Maierà ( ferr.), Torre 40. Malvito: Via Castello, Castello (a), R 41. Mandatoriccio: Castello, Cp; // Località Arso, Castello, C 42. Mendicino: Castello, R; // Castellucce (Cerisano? ), Castello, R 43. Montalto Uffugo: Castello, R 44. Montegiordano: proprietà Solano, castello (a), C 45. Morano Calabro: Cerchia muraria, Cp; // Largo Castello, Castello (b), R; // Campotenese loc. << Teste >>, Forte, R; // Campotenese loc. << Fortino >>, Forte (a), R 46. Mottafollone: Castello, R 47. Nocara: Via Castello, Castello, R 48. Oriolo: Corso Vitt. Em., Castello (a), C 49. Orsomarso: Castello, R 50 Paludi: Loc. Castiglioni, Cerchia muraria (b), R 51. Paola: Via Castello, Castello, R; // Detta di Paola, Torre, R; // Del << Suffio >>, semaforo, Torre, Ci 52. Papasidero: Castello (b), R 53: Parenti: Detta Mirabelli, Torre, R
19 54. Pietrafitta: Case Marè Donnis, Castello, Ri; // Le << Muraglie >>, Cerchia muraria, R 55. Pietrapaola: Castello, R 56. Praia a mare: << Rocca di Praia >>, Castello (a), Cr; // Di Fiuzzi, Torre (a), C; // Dell' isola di Dino, Torre, R; // Detta Fumarola, Torre, R 57. Rende: Piazza Municipio, Castello, Cr 58. Rocca Imperiale: Castello (a), R pc; // Scalo( ferr. di Linzano, Torre, Ci 59. Roggiano Gravina: Cerchia muraria, 60. Rose: Castello (palazzo), C 61. Roseto Capo Spulico: Cerchia muraria (b), R; // Alla marina, Castello (a), C; // << Bocca de Rosito >>, Torre, R 62. Rossano: Capo Trionto, Torre; // Di S. Angelo (marina), Torre 63. Sangineto: Alla marina, Castello (a), R 64. S. Lorenzo del Vallo: Castello (a), Cp 65. San Lucido: Castello (b), R; // Alla marina, Torre 66. S. Marco Argentano: Torre (a), C 67. S. Nicola Arcella: A capo Scalea, Torre; // Al Porto di S. Nicola, Torre R 68. S. Maria del Cedro: Loc. AbateMarco, Castello, R; // Bruca, Torre, R 69. Saracena: Piazza M. Bianchi, Castello, Ri 70. Scala Coeli: Castello, R 71. Scalea: Via Castello, Castello, R; // Dell' Isola di (Giuda? ), Torre, R; // Allo scalo ferr. (di Talao? ), Torre, R 72. Scigliano: Castello, R
20 73. Spezzano Albanese: S. Antonio di Stregola, Castello, R; // Del Mordillo, Torre, R 74. Tarsia: Castello (a), R 75. Terranova di Sibari: Piazza Vitt. Em., Castello (a), Cp 76. Terravecchia: Torre, R 77. Torano Castello: Castello palazzo (a), R 78. Trebisacce: Cerchia muraria (b), R; // Trebisacce, Torre, C 79. Verbicaro: Di S. Michele, Castello, R 80. Villapiana: Nell' abitato, Castello (b), R; // Loc. Tripaola, castello, R; // Del Magazeno?, Torre, C; // Del Saraceno (della Signora? ), Torre, C PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Sono indicati nell' ordine: 1) Comune; 2) Località ; 3) Tipologia; 4) Stato di conservazione 1. Ardore: Castello (b), R 2. Bagnara: Mortorano, Castello (a), Ci; // Cattato, Torre (di Ruggero) (a), C; // Capo di Rocchi, Torre (di Cacili), C 3. Bianco: Fortificazione, R 4. Bova: Varsavia, Castello (b), R; // Parcopia, Torre; // S. Luzio, Torre; // Acria, Torre; // Tri, Torre, // Caloghiero, Torre; // Carupi di Bova, Fortificazioni, R 5. Bova Marina: Capo s. Giovanni d' Avalos, Torre, R; // Torre Varata, Torre (Theodosia), R 6. Bovalino: Castello (b), R; // Spinosa o di Bovalino, Torre; // Coscinosa, Torre
21 7. Brancaleone: Castello, R; // Sperlongara, Torre; // Torre 8. Bruzzano: Armenia, Castello, R; // Capo Bruzzano, Torre, R 9. Calanna: Castello, R 10. Camini: Via Torre, Castello (a), Ri; // Ellera, Torre, R 11. Candidoni: Borrello, Casa fortificata, R 12. Caraffa del Bianco: Torre, R 13. Caulonia: Castello (b), R; // Bastioni, R; // Camillari, Torre (a), C 14. Ciminà : Timpa S. Pietro, Tre Pizzi, Rocca, R 15. Cinquefrondi: Castello, T 16. Condofuri: Amendolea, castello (b), R; // S. Carlo, Torre, R 17. Cosoleto: Cosoleto Vecchio, Castello, R 18. Ferruzzano: Capo Bruzzano, Torre, R; // Scalo ferrovia, Torre, R 19. Gerace: G. superiore, castello 8b), R 20. Gioia Tauro: Castello, T 21. Gioiosa Jonica: Castello (a), R; // Galea, Torre (a), Cr; // Spina, Torre, C 22. Grotteria: Castello, Castello (b), R 23. Laureana di Bor.: Borrello, Castello, T 24. Melicuccà : Via Castello, Castello, R 25. Melito PS: Pentidattilo, Castello (a), T; // Annà (di Melito), Torre, R 26. Monasterace: Castello (a), Ri; // Vedera (o Ellera), Torre (a), R; // Castellone (Cavallone), Torre (a) 27. Montebello J.: Castello, R
22 28. Motta S. Giovanni: S. Aniceto, Castello (b), R; // Pellaro, Torre 29. Oppido M.: Oppido Vecchio, Castello (b), R 30. Palizzi: Castello, Ri; // Mozza, Torre, R; // Capo Spartivento, Torre, R 31. Palmi: Castello, T; // S. Francesco ( o S. Fantino), Torre (a), R; // Pietrenere, Torre, C 32. Pazzano: Castello, T 33. Placanica: Via Castello, Castello (b), Ri 34. Portigliola: Pagliapoli (dei Corci), Torre, R; // Castellace, Fortezza, R 35. Reggio Cal.: Piazza C., Castello (a), Cp; // Ravagnese, (Cugliari), Torre; // S. Agata (Lupo), Torre; // Pentimele, Torre; // Gallico, Torre; // Catona, Torre 36. Riace: Fortificazioni, T; // Jeritano (di Riace), Torre, R; // S. Fili, Torre, C 37. Roccella: Castello, Castello (a), R; // Castello, Torre (a), R 38. Rosarno: Mesima( S. Francesco), Torre 39. Samo: Paleocastro (di Pitagora), Castello, R; // Rione Caraffa, Torre, R; // Contrada Torre (Aragona), Torre, R 40. S. Giorgio Morgeto: Castello, R 41, S. Lorenzo: Salto la Vecchia, Torre, R 42. S. Luca: Patania (palazzo Bottigliero), Castello, R 43. S. Pietro di Caridà : Castello, Ri 44. S. Ilario dello Ionio: Condoiani, Castello, R 45. Scilla: Castello (a), Ci
23 46. Seminara: Castello, T; // Spinella, Torre, R; // S. Marco, Torre, R; // Persicara, Torre, R; // Cappuccini, Torre, R 47. Siderno: Di Tamburri (o di Siderno), Torre, R; // Agnone o di Mesima?, Torre, R 48. Stignano: Scinà, Castello, R 49. Stilo: Monte Consolino, Castello (a), R; // Foce Stilaro - Vedera, Torre, Ci; // Abitato, Mura e Porte, R 50. Terranova SM: Castello, T 51. Taurianova: S. Martino, Castello, T 51. Villa S. Giovanni: Altafiumara, Fortezza, Ci; // Del Cavallo, Torre, R; // Pezzo, Peraino, Torre Siglatura usata (come da regolamento - Cronache Castellane n. 17, pag. 567) C = Conservato T = Traccia storica i = integrato r = restaurato R = Rudere c = pericolante p = parzialmente PROVINCIA DI CATANZARO Comuni schedati n. 67 Castelli n. 46 Torri n. 64 Luoghi fortificati n. 13 PROVINCIA DI COSENZA Comuni schedati n. 80 Castelli n. 71 Torri n. 54 Luoghi fortificati n. 15 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Comuni schedati n. 52 Castelli n. 40 Torri n. 51 Fortificazioni n. 8
24 ALLEGATO 2 LETTERA << B >> MONUMENTI BIZANTINI Provincia di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria. Chiesa di Moranello (Montevergine): L F Foglio Morano Calabro 221 IV SE 33S WE 96/ 8/ 12/ 9 quota 668. Morano S. Leone di Sassonia: L F Foglio Saracena 221 III NE 33S 22/ 4/ 08/ 5 quota 620. S. Giovanni di Abatemarco: L F Foglio Verbicaro 220 II NE 33S WE 72/ 2/ 01/ 1 quota 86. S. Andrea di Cipollina( S. Maria del Cedro): L F Foglio Verbicaro 220 II NE 33S WE 71/ 9/ 00/ 7 quota 100 ca. Maierà. S. Maria del Casale: L Foglio Grisolia 220 II SE 33S WD 73/ 96/ 8 quota 380. S. Maria della Neve di Cirella: L F Foglio Diamante 220 II SO 33S WD 70/ 2/ 96/ 9 quota 150. Cassano. S. Marco sul Monte S. Angelo: L F Foglio Castrovillari 221 II NO 33S XE 12/ 4/ 04/ 8 quota 420. S. Vito in contrada Muzzari di Corgiliano: L F Foglio Corigliano Calabro 230 IV NC 33S XD 27/ 7/ 84/ 2 quota 400. Rossano. S. Maria del Patir: (tra Rossano e Corigliano). Chiesa in contrada Cozzo della Chiesa di Bocchigliero presso il Monte Basilicò : L F Foglio Pietrapaola 230 II NO 33S XD 50/ 8/ 67/ 8 quota 722.
25 F Foglio Corigliano Calabro 230 IV NC 33S XD 27/ 7/ 84/ 2 quota 400. Rossano. S. Maria del Patir: (tra Rossano e Corigliano). Chiesa in contrada Cozzo della Chiesa di Bocchigliero presso il Monte Basilicò : L F Foglio Pietrapaola 230 II NO 33S XD 50/ 8/ 67/ 8 quota 722. Pietrafitta. S. Martino in contrada Canale: L F Foglio Spezzano della Sila 236 I NE 33S XD 17/ 3/ 47/ 4 quota 820. S. Maria delle Putelle in contrada Grotteri di S. Severina: L F Foglio S. Severina 237 II NE 33S XD 65/ 0/ 33/ 4 quota 210. S. Barbara di Mammola: L F Foglio Gioiosa Jonica 246 II SO 33S XC 09/ 8/ 45/ 5 quota 176. S. Sostene di Roccella: L F Foglio Caulonia 246 II SE 33S XL 23/ 6/ 45/ 5 quota 222. S. Nicola di Cirella: L F Foglio Platì 255 IV SC 33S WC 94/ 2/ 32/ 8 quota 420. S. Giovanni nel Castello di Pietra Cappa: L F Foglio S. Luca 255 III NO 33S WC 90/ 1/ 23/ 7 quota 900. S. Nicola di Butramo Luca 255 III NO 33S WC 93/ 5/ 20/ 5 quota 150. S. Giorgio di Pietra Cappa: L F Foglio Platì 255 IV SO 33S WC 90/ 0/ 26/ 4 quota 680. S. Maria id Ferruzzano: L F Foglio Africo 255 III SO 33S WC 14/ 1/ 10/ 2 quota 300. S. Maria Annunziata in contrada Armenia di Bruzzano: L F Foglio Africo 255 III SO 33S WC
26 94/ 7/ 08/ 9 quota 90. Chiesa in contrada Arsenti di Staiti: L F Foglio Africo 255 III SO 33S WC 95/ 5/ 08/ 2 quota 190. Chiesa di Afanto presso Oppido: L F Foglio Platì 255 IV SO EES WC 87/ 4/ 31/ 8 quota S. Silvestro di S. Stefano in Aspromonte: L F Foglio Cardeto 254 II NO 33S WC 70/ 9/ 44/ 3 quota 607. S. Maria Annunziata di S. Niceto: L F Foglio Bagaladi 254 II SO 33S WC 62/ 2/ 9/ 2 quota 654. Chiesa anonima accanto alla SS. Annunziata di S. Niceto: L F Foglio Bagaladi 254 II SO 33S WC 62/ 2/ 9/ 2 quota 653. S. Antonio di S. Niceto: L F Foglio Bagaladi 254 II SO 33S WC 62/ 1/ 09/ 1 quota 653. S. Nicola in contrada Zurgonà di Motta S. Giovanni: L F Foglio Bagaladi 254 II SO 33S WC 62/ 6/ 06/ 9 quota 660. Palmento fra Zurgonà e Sarti di Motta S. Giovanni: L F Foglio Bagaladi 254 II SO 33S WC 62/ 8/ 06/ 7 quota 620. S. Maria delle Grazie in contrada Sarti di Motta Sº Giovanni: L F Foglio Bagaladi 254 II SO 33S WC 63/ 5/ 06/ 5 quota 700. S. Pietro in contrada Sarti di Motta S. Giovanni: L F Foglio Bagaladi 254 II SO 33S WC 63/ 6/ 06/ 8 quota 725. S. Angelo in contrada Tendi di Motta S. Giovanni: L F Foglio Bagaladi 254 II SO
27 33S WC 64/ 2/ 07/ 7 quota 817. S. Giovanni di Fossato: L F Foglio Bagaladi 254 II SO 33S WC 67/ 9/ 08/ 7 quota 837. S. Anastasio di Montebello: L F Foglio Melito Porto Salvo 263 I NO 33S WC 67/ 4/ 06/ 5 quota 533. S. Maria Assunta di Amendolea: L F Foglio Bova Marina 263 I NE 33S WC 78/ 8/ 05/ 4 quota 358. S. Caterina di Amendolea: L F Foglio Bova Marina 263 I NE 33S WC 78/ 9/ 05/ 5 quota 334. S. Nicola di Amendolea: L F Foglio Bova Marina 263 I NE 33S WC 79/ 3/ 05/ 5 quota 360. S. Niceto di Bova: L F Foglio Bova Marina 263 I NE 33S WC 80/ 9/ 01/ 0 quota 240. Chiesa in contrada Casalini di S. Sosti: L F Foglio S. Sosti 229 IV NO 33S WD 86/ 3/ 90/ 8 quota 893. Chiesa di S. Maria del Carmine in contrada S. Elia presso Curinga: L F Foglio Girifalco 241 II NE 33S XC 15/ 8/ 98/ 8 quota 524. Chiesa di S. Biase in contrada Marasà presso Guardavalle: L F Foglio Badolato 247 IV SO 33S XL 31/ 2/ 63/ 8 quota 328. Punta Stilo presso Monasterace marina. Chiesa di Sº Marco: L F Foglio Stilo 247 III NO 33S XC 37/ 9/ 57/ 1 quota 5. Località Scotì di Sant' Agata del Bianco. Chiesa << Dei Briganti >>: L F Foglio Ferruzzano 255 III SE 33S WC 95/ 7/ 13/ 6 quota 110.
28 Tropea. Grotta di S. Leo nel Comune di Drapia: L F Foglio Spilinga 245 I NE. S. Maria di Monte Stella nel comune di Pazzano. Grotta del Saraceno nel Comune di Martone: L F Foglio Gioiosa Jonica 246 II SO. Rocche di S. Pietro: L F Foglio Platì 255 IV SO quota S. Maria del Ponte (Galatropheusa) - Foglio Squillace; - S. Maria De Vetere Squillacio - Foglio Stalettì (Copanello); - S. Martino - Foglio Stalettì (Copanello); - S. Maria della Pietà - Foglio Squillace; - La Cattolica - Foglio Stilo; - Battistero - Foglio S. Severina; - S. Filomena - Foglio S. Severina; - S. Maria della Sanità - Foglio Badolato; - San Marco - Foglio Rossano; - S. Adriano - Foglio S. Demetrio Corone; - San Fantino - Foglio Squillace - Borgia; - La Roccelletta del Vescovo - Foglio Borgia; - San Gregorio - Foglio Staletti
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