STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
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1 STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI QUALITÀ E SOLUZIONI Dott. PAOLO VIANO Dott. ROMINA BELLELLI Dott. ALESSANDRO BELTRAMI Dott. UMBERTO BARBOLINI Rag. DANIELA CAVALCA Dott. DANIELA GUALTIERI Dott. CARLOTTA CORRADINI Dott. ISABELLA CASALI A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Circolare prot. N 06/ Oggetto: Aggiornamento legislativo 1. Detassazione per aumenti di capitale sociale delle società 2. Sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio 3. Obblighi di pubblicazione di informazioni legali negli atti, nella corrispondenza e nel sito WEB 4. Prossime scadenze non mensilmente/trimestralmente ricorrenti Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. E operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente. 1) Detassazione per aumenti di capitale sociale delle società In sede di conversione in Legge del DL 78/09 Decreto Anticrisi di cui Vi abbiamo relazionato con nostra Circolare Prot. N. 05/ che si richiama per il resto del suo contenuto, è stato introdotta una disposizione (art 5, comma 3-ter) che dispone, per gli aumenti di capitale di società Sede e ufficio: REGGIO EMILIA Via P.C. Cadoppi, 10 Tel. (39) Fax (39) Ufficio: BORETTO (RE) Viale Montanari, 6 Tel. (39) Fax (39) Codice fiscale e Partita IVA: Web site: e.mail: info@vianoeassociati.it
2 di capitali e di persone, fino al limite massimo di euro , e sottoscritti dai soci persone fisiche entro il 5 febbraio 2010, una deduzione dal reddito pari al 3% dell'incremento patrimoniale per 5 esercizi. Il bonus per le ricapitalizzazioni, è riservato alle società di capitali e alle società di persone che, tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010, aumenteranno il proprio capitale mediante conferimenti. Sono dunque escluse dall'incentivo le imprese individuali che aumentano il proprio patrimonio mediante apporti in denaro o in natura da parte del titolare. Occorre che l'aumento di capitale sia sottoscritto da parte di persone fisiche. Non è necessario che si tratti di soggetti già soci al momento della delibera di aumento e neppure che la persona fisica sia un privato non titolare di reddito di impresa. Può dunque usufruire dell'agevolazione anche un aumento di capitale sottoscritto da un'impresa individuale (socia della società) mediante, ad esempio, il conferimento della propria azienda. In ogni caso, se nella compagine vi sono sia società che persone fisiche, e dunque se l'aumento di capitale è sottoscritto solo in parte da queste ultime, l'agevolazione non viene meno, ma sarà limitata all'importo conferito dalle persone fisiche. Per poter usufruire dell'incentivo, non è sufficiente un generico incremento del patrimonio ma occorre un formale aumento di capitale sociale deliberato con atto notarile e non gratuito, comportante, quindi, una modifica dello statuto o dei patti sociali. Sono dunque esclusi dal bonus i versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci (senza modifica, quindi, del capitale sociale) e così pure il passaggio di riserve a capitale sociale (aumento gratuito). Il conferimento a liberazione del capitale sottoscritto può essere eseguito in denaro oppure mediante apporto di beni in natura (per esempio immobili, attrezzature, partecipazioni e crediti). Nelle società per azioni non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi, mentre nelle Srl è possibile conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Per il conferimento non in denaro, occorre una stima giurata di un esperto nominato dal Tribunale (articolo 2343 del Codice civile) nelle Spa, ovvero di un revisore contabile o di una società di revisione, scelta dalle parti (articolo 2465) nelle Srl. È necessario che tutte le operazioni (delibera, iscrizione e sottoscrizione con il versamento minimo del 25%) siano eseguite entro il temine del 5 febbraio 2010 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 102 del 2009). Diversamente, l'aumento di capitale (o, meglio, la parte di esso ancora non sottoscritta al 5 febbraio del prossimo anno), non potrà usufruire dello sconto fiscale. Analogamente, non sono agevolati aumenti di capitale già eseguiti prima del 5 agosto Potranno conseguentemente usufruire dell'incentivo operazioni deliberate entro il 4 agosto, ma sottoscritte (e quindi eseguite) dopo tale data. L'agevolazione non è vincolata all'esistenza della società alla data di entrata in vigore della legge. Sarà dunque rilevante un aumento di capitale effettuato nel semestre agevolato da parte di una società costituita nel medesimo periodo. Si pensi, per esempio, a una Srl costituita a settembre 2009 con un capitale di euro, la quale, dopo alcuni mesi (entro il 5 febbraio 2010), perfeziona un aumento fino a euro, liberato in denaro o in natura. Il beneficio per la ricapitalizzazione si concretizza in una variazione in diminuzione del reddito della società che effettua l aumento di capitale sociale. 2
3 Il 3% dell'aumento di capitale costituisce una deduzione dal reddito che si applica nell'anno in cui si è perfezionata l'operazione e nei quattro successivi: in totale quindi un 15% (3% x 5 anni) dell'aumento viene escluso dalla formazione del reddito della società. Se l'aumento supera il tetto di euro, il 3% si calcolerà sull'importo massimo di euro, con un risparmio di euro ripartito in cinque anni ( x 3% = x 5 anni = totali il che si traduce in un risparmio IRES pari a 27,5% x = ). È dubbio se l'agevolazione riguardi solo l'imposta personale (Irpef o Ires) oppure si estenda all'irap. La legge, con una formulazione assolutamente imprecisa, parla di esclusione da «imposizione fiscale», il che potrebbe far ricomprendere nella detassazione anche il tributo regionale. Un ulteriore interrogativo si pone in merito a deduzioni eccedenti il reddito dell'esercizio. Poiché la norma, si sostanzia in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, l'effetto, in questi casi, potrebbe essere il formarsi di una perdita fiscale (o l'incremento di quella già conseguita), riportabile a nuovo nei cinque esercizi successivi, ovvero senza limiti per le società neocostituite 2) Sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio In data 03 agosto 2009 il Ministero dell Economia e Finanze, l ABI e le Associazioni imprenditoriali hanno firmato l'accordo sulla moratoria dei crediti. L obiettivo dell accordo è di favorire la continuità dell afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese liquidità sufficiente per superare la fase di difficoltà temporanea. L accordo si concretizza nella possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, di sospendere fino ad un massimo di 12 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing e di posticipare di 270 giorni le scadenze degli affidamenti (apertura c/c, c/anticipi fatture, c/anticipi Sbf, etc..). La sospensione del pagamento delle rate determina uno slittamento in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari a quello accordato. La sospensione del pagamento riguarda rate che devono ancora scadere, visto che si tratta di una dilazione nel rimborso del capitale; non riguarda gli interessi, i quali devono essere regolarmente pagati alle scadenze in origine convenute. Le imprese interessate sono le piccole e medie imprese, cioè le società: - con meno di 250 dipendenti - con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o con un attivo di bilancio non eccedente i 42 milioni di euro. Tali imprese devono trovarsi in temporanea condizione di difficoltà finanziaria e non devono avere debiti incagliati o in sofferenza. Sono pertanto, escluse le imprese che non hanno adeguate prospettive economiche e che non possono provare di essere in condizione di continuità aziendale. I soggetti interessati potranno presentare le domande alla banca interessata fino al 30 giugno La concessione del beneficio non è infatti automatica, ma presuppone l esito favorevole di una istruttoria che la banca svolge. La richiesta si intende però automaticamente accettata (salvo esplicito rifiuto motivato) nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, all impresa 3
4 richiedente non siano imputabili dei ritardati pagamenti. Le banche e gli altri intermediari finanziari potranno aderire (con apposita comunicazione all ABI) a tale accordo impegnandosi a renderlo operativo per i propri clienti entro 45 giorni dall avvenuta adesione. Sul sito è possibile trovare l elenco aggiornato delle banche che hanno aderito a tale accordo. Tra i principali istituti operanti sul nostro territorio segnaliamo: - ABF Leasing - Banca Antonveneta - Banca Carige - Cassa di Risparmo di Vignola - Banca di Cavola e Sassuolo - Banca Mediolanum - Banca Monte dei Paschi di Siena - Banca Nazionale del Lavoro - Banca Popolare Commercio e Industria - Banca Popolare dell'emilia Romagna - Banca Popolare di Milano - Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero - Banca Reggiana Credito Cooperativo - Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Centro Leasing Banca - Credem Leasing - Credito Cooperativo Reggiano - Societa' Cooperativa - Credito Emiliano Spa - Fineco Leasing - Intesa Sanpaolo - Leasint - Mediocredito Italiano - MPS Leasing e Factoring - UBI Banca - UBI Leasing - Unicredit - Unicredit Leasing Lo Studio rimane a disposizione per chi fosse interessato alla presentazione della pratica. 3) Obblighi di pubblicazione di informazioni legali negli atti, nella corrispondenza e nel sito WEB Il giorno 14 luglio 2009, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.161, 4
5 la Legge comunitaria L. n.88/09 - che recepisce una serie di obblighi comunitari. Tra gli adempimenti già in vigore al 29 luglio, si segnalano le novità introdotte con l art.42, che prevede alcune modifiche agli artt.2250 e 2630 del codice civile. In particolare, sono stati introdotti: - l'obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.) oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito web; - l erogazione di sanzioni amministrative con un minimo di 206 ad un massimo di da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione, in caso di inadempimento; Si rammenta che l art 2250 C.c. prevede che in tutti gli atti e nella corrispondenza delle società (sia di persone che di capitali) siano indicate le seguenti informazioni: - la sede della società, ufficio e numero di iscrizione del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società); - il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali); - lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società); - lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali"). Si rammenta, inoltre, che le società di capitali sottoposte a direzione e coordinamento ai sensi dell art 2497bis C.C. sono tenute a indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché presso il Registro Imprese, la società o l ente alla cui attività di direzione e coordinamento sono soggette. 4) Prossime scadenze - entro il 30/09/2009 scade il termine per la presentazione ai Comuni delle dichiarazioni ICI - entro il 30/09/2009 scade il termine per l invio telematico delle dichiarazioni dei redditi modello unico 2009 (IRES/IRPEF, IVA e IRAP). - entro il 16/11/2009 scade il termine per il versamento dei contributi fissi INPS artigiani e commercianti dovuti sul minimale relativi al terzo trimestre Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci vorrete delegare. Studio Viano 5
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