In nome del popolo italiano. la Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Puglia

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1 composta dai Magistrati: REPUBBLICA ITALIANA Sent.n.681/2009 In nome del popolo italiano la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia dott. Francesco Paolo Romanelli dott. Antongiulio Martina dott. Maria Nicoletta Quarato Presidente f.f. I Referendario I Referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti del signor Vincenzo CHIECO, nato a Ruvo di Puglia il 2 marzo1957, ed ivi residente alla via Don Luigi Minzoni n 13, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Sisto, presso il cui studio in Bari alla via Roberto da Bari n. 36, è elettivamente domiciliato. Esaminati gli atti, i documenti di causa e le memorie difensive. Uditi nella pubblica udienza del 10 giugno 2009, il relatore primo referendario dottoressa Maria Nicoletta Quarato, il Procuratore regionale dr. Francesco Lorusso e l avv. Nicola Fabio De Feo su delega dell avv. Sisto. FATTO e DIRITTO Con atto di citazione depositato il 20 settembre 2006, ritualmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto innanzi a questa Sezione Giurisdizionale il signor Vincenzo CHIECO, maresciallo dell Esercito italiano, per sentirlo condannare al pagamento della somma di

2 complessivi Euro ,62 a titolo di responsabilità contabile. Nel giugno 2002 la Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Bari aveva inviato un'informativa in ordine all'esercizio dell'azione penale a carico del sig. CHIECO Vincenzo, maresciallo dell'e.i., allora in servizio presso il 9 Rgt. Fanteria Bari di Trani, per il reato di peculato militare continuato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 215 c.p.m.p., da cui sarebbe derivato un danno per il pubblico erario del Dicastero della Difesa in ragione di pari ad Euro ,62. Dalla documentazione acquisita in atti è emerso che il Chieco, nella sua qualità di sottufficiale addetto ai viveri, effettivo presso la mensa unica del suddetto Reggimento, avendo per ragioni del proprio ufficio o servizio il possesso di denaro o di generi alimentari di pertinenza dell'amministrazione Militare, se ne era impossessato per un ammontare corrispondente al predetto importo pari ad Euro ,62. Gli illeciti sarebbero stati perpetrati disponendo, da un lato, lo scarico contabile di generi alimentari non riportati in menù con il contestuale carico, sempre in contabilità, di quantità eccessive di uguali generi alimentari rispetto alle esigenze effettive e spettanze della truppa, dall'altro, impiegando per confezionarne i pasti, derrate alimentari in misura notevolmente inferiore a quella prevista per la forza da vettovagliare, oltre ad approvvigionarsi di derrate in quantità inferiori, rispetto a quelle realmente contabilizzate. Per tali reati l odierno convenuto è stato condannato, con sentenza n. 63/05 del 6 ottobre 2005 del Tribunale Militare di Bari, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, sostituita da reclusione militare per uguale durata e spese e competenze di legge, ivi compresa la rimozione dal grado, con concessione della sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria e la non menzione. Per i medesimi illeciti, che hanno causato un danno in termini di maggiore spesa all amministrazione di appartenenza, il Procuratore regionale ha citato in giudizio il Chieco a

3 titolo di responsabilità contabile. Con ordinanza n. 86 del 2007 la Sezione ha disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione del processo penale. Con sentenza, oramai definitiva, n. 1514/07, depositata nel 2008, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell interessato confermando la condanna già inflittagli. Pertanto, l Attore pubblico, in data 30 maggio 2008, ha depositato atto di riassunzione del giudizio. Con memoria depositata il 21 maggio 2009 parte convenuta ha contestato gli addebiti mossi, chiedendone il rigetto, eccependo, in particolare, l'inaffidabilità della consulenza tecnica del P.M. penale, invocata dal Requirente contabile a sostegno della domanda risarcitoria proposta, nonché l'inapplicabilità, con riferimento al caso di specie, dell'art. 194 R.D. 827 del 1924, invocato dalla Procura, ed in estremo subordine ha invocato l'esercizio del potere riduttivo. All odierna udienza il difensore del convenuto ha ulteriormente illustrato i motivi di cui alle memorie, mentre il Procuratore regionale ha confermato l atto scritto ribadendo che la sentenza penale di condanna è oramai cosa giudicata. La domanda è fondata e deve essere accolta. Non vi è dubbio sulla responsabilità ascritta al Chieco alla luce delle risultanze del processo penale. A norma dell art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all affermazione che l imputato lo ha commesso. Nel caso di specie, pertanto, non vale riproporre eccezioni avverso i criteri adottati per la determinazione della qualità e quantità delle merci e valori illecitamente sottratte dall odierno convenuto nella sua qualità di sottufficiale addetto ai viveri. Invero, i predetti accadimenti, nella loro realtà fenomenica, sono gli stessi che hanno

4 determinato la condanna penale dell odierno convenuto alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e, di conseguenza, da essi non può prescindersi. In particolare, quanto alla perizia disposta a suo tempo dal PM penale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che non è vero che la consulenza del Capitano Fasiello fosse basata su ipotesi, mentre al contrario il consulente ha limitato la quantificazione del danno a quello che era certo sulla base di calcoli matematici non contestabili, trascurando volutamente altri conteggi su cui non vi era certezza matematica. Gli stessi fatti, oramai incontrovertibilmente acclarati, configurano un ipotesi di responsabilità contabile in capo al medesimo soggetto, per il suo ruolo di agente contabile presso l amministrazione di appartenenza. Ed invero, sussistono tutti gli elementi per affermare la responsabilità contabile del convenuto che ha sottratto alla propria amministrazione somme indebite, acquisite attraverso le false attestazioni e la falsa documentazione prodotte. Per contro, le eccezioni di parte convenuta appaiono pretestuose e debbono essere rigettate. La domanda dell Attore pubblico è volta al mero recupero di somme indebitamente percepite dal convenuto in pregiudizio dell amministrazione di appartenenza. Tali somme debbono essere recuperate all Erario pubblico in mancanza di giustificazioni dell esborso a suo tempo avvenuto. Per le ragioni espresse ritiene il Collegio che la domanda del Procuratore regionale sia fondata, poiché il danno e il dolo risultano dimostrati, sul piano probatorio, alla luce delle inequivocabili risultanze delle indagini preliminari e della sentenza penale che ha condannato l interessato ritenendo sussistente la fattispecie di reato. Il Chieco va, pertanto, condannato in conformità alla domanda formulata dal Procuratore regionale al pagamento della somma pari ad Euro ,62. In aggiunta a detto importo, parte convenuta è tenuta al pagamento del maggior danno da

5 svalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal momento dell effettivo depauperamento del patrimonio dell Erario statale danneggiato e sino alla pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali da quella data e fino al dì dell effettivo soddisfacimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, definitivamente pronunciando, condanna il signor Vincenzo CHIECO al pagamento in favore dell Erario dello Stato, della somma di Euro ,62 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come specificato in motivazione, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 710,99(Euro Settecentodieci/99=) Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno Il Primo Referendario IL PRESIDENTE f.f. F.to Dott.ssa Maria Nicoletta Quarato F.to Dott. Francesco Paolo Romanelli Depositata in segreteria il 12 Ottobre 2009 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA F.to (dott.rocco DE VENUTO)

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