Decisione N del 09 maggio 2016

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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) GRECO (RM) POZZOLO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MARCO MARINARO Nella seduta del 04/03/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel luglio 2014 i ricorrenti, tramite il proprio legale, hanno chiesto formalmente all intermediario di procedere al perfezionamento della pratica di accollo di parte del mutuo fondiario stipulato da un consorzio per la realizzazione di un condominio. In assenza di riscontro, si sono recati presso la filiale della banca, presso la quale venivano resi edotti del mancato pagamento delle rate di luglio ed agosto e del perfezionamento della pratica di accollo del mutuo, avvenuto nel mese di giugno. I ricorrenti hanno provveduto immediatamente al pagamento delle rate non pagate. Volendo beneficiare di condizioni più vantaggiose (con risparmio di circa 100,00 euro mensili), hanno richiesto surroga nel contratto di mutuo ad un altro intermediario, il quale ha rifiutato la loro proposta, informandoli circa la loro iscrizione presso la Centrale Rischi della Banca d Italia. Pag. 2/6

2 Hanno formulato richiesta di accesso ai dati registrati presso la Centrale Rischi, constatando l effettiva presenza di una segnalazione a loro nome. I ricorrenti sostengono l illegittimità della segnalazione, non avendo mai ricevuto il preavviso previsto dall art. 4, co. 7 del Codice di Autodisciplina degli Intermediari. I ricorrenti chiedono quindi all Arbitro che venga ordinata la cancellazione della segnalazione a loro nome presente nella Centrale Rischi della Banca d Italia; che l intermediario venga condannato al risarcimento dei danni materiali, quantificati in 900,00 e dei danni immateriali, quantificati in 300,00; che la banca venga condannata alla rifusione delle spese legali, quantificate in 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali. L intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue. Avendo ottenuto in assegnazione un immobile di proprietà di una cooperativa edile, il , i ricorrenti hanno corrisposto parte del prezzo mediante accollo non liberatorio di una quota (nominali euro ,00) del mutuo a suo tempo concesso dalla banca alla cooperativa medesima. Hanno chiesto all istituto di credito di aderire all accollo ai sensi e per gli effetti dell art c.c.. La banca ha aderito all accollo e, con nota del , ha comunicato ai ricorrenti la voltura a loro nome della quota di mutuo. Con nota del , i ricorrenti, tramite il loro legale, hanno sollecitato il perfezionamento della voltura, benché questa fosse perfezionata da oltre un mese. La banca, preso atto che il sollecito era del tutto immotivato, li ha convocati per acquisire una copia, da loro sottoscritta per ricevuta, della nota del La sottoscrizione è avvenuta in data (doc. 3 allegato alle controdeduzioni). I ricorrenti hanno pagato solo in data le rate di mutuo nn. 6 e 7, scadute rispettivamente l e l Con nota del , l avvocato dei ricorrenti ha contestato la mancata comunicazione del perfezionamento dell accollo, in realtà avvenuta, come dimostrato per tabulas, nonché una asserita segnalazione a sofferenza, della quale non è tuttavia stata fornita alcuna evidenza. L intermediario ha risposto con missiva del , asserendo che le contestazioni sollevate erano immotivate. In punto di diritto l istituto di credito eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, avendo ceduto il rapporto dedotto nel ricorso pro soluto, con effetti a decorrere dal , ad altro intermediario, come notificato con pubblicazione sulla Gazzetta Pag. 3/6

3 Ufficiale, ai sensi dell art. 58 T.U.B. e degli artt. 4 e 7-bis della l. 130/99. La banca eccepisce altresì la difformità tra il reclamo e il ricorso, con conseguente inammissibilità di quest ultimo. Rispetto alle doglianze relative all accollo del mutuo, l intermediario evidenzia che il sollecito ad esso stesso rivolto ad aderire all accollo del è ingiustificato, non essendo il creditore, nel caso di specie l istituto di credito, tenuto all adesione. Quanto alla richiesta di cancellazione della segnalazione, la banca sottolinea che la segnalazione è stata correttamente adempiuta in quanto: l obbligo di preventivo preavviso è previsto soltanto rispetto alle segnalazioni a sofferenza ; è coerente con la situazione contabile dei ricorrenti (è pacifico che le rate di mutuo scadute a luglio e ad agosto 2014 non siano state pagate tempestivamente). La richiesta di risarcimento danni non può essere accolta in quanto: non può configurarsi una responsabilità a carico della banca, non avendo questa posto in essere una condotta antigiuridica; non è stata fornita prova degli asseriti danni (rispetto ai danni patrimoniali, si sottolinea che è irrilevante il preventivo di mutuo allegato dai ricorrenti, che chiunque può ottenere on line senza che la banca proponente sì impegni concedere alcunché e che non integra, pertanto, gli estremi di una proposta contrattuale). La richiesta di rimborso delle spese legali non può essere accolta in quanto: non sono state documentate; il procedimento innanzi all ABF non richiede l'assistenza professionale di un avvocato e, nel caso di specie, non vi erano questioni di particolare complessità che richiedessero l'intervento di un professionista. L istituto di credito chiede che, in via pregiudiziale, venga dichiarata l inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva della resistente o per non corrispondenza del ricorso al reclamo; nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. DIRITTO L intermediario propone due eccezioni pregiudiziali. In primo luogo, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo ceduto il rapporto dedotto nel ricorso pro soluto ad altro intermediario (società facente parte del medesimo Gruppo). Ad avviso del Collegio l eccezione è priva di pregio in quanto l avvenuta cessione, in relazione alla contestazione sollevata dal cliente che ha ad oggetto un presunto illecito dell intermediario, non è idonea ad esoneralo dalle sue responsabilità. Pag. 4/6

4 Altra eccezione attiene poi all addotta mancanza di corrispondenza tra reclamo e ricorso. Invero al ricorso sono acclusi due reclami, uno del (nel quale si richiede il perfezionamento della pratica di accollo del mutuo fondiario e non si fa menzione della segnalazione in Centrale Rischi) e uno del La banca resistente rileva che, mentre nel reclamo si contesta una segnalazione a sofferenza, nel ricorso si fa generico riferimento all iscrizione in CR; ciò parrebbe configurare una mancanza di corrispondenza tra contenuto del reclamo ed oggetto del ricorso. Sul punto questo Collegio ritiene che, per quanto nel ricorso scompaia l esplicita contestazione circa l assenza di una situazione di sofferenza, non sembra si possa sostenere che reclamo e ricorso abbiano un oggetto diverso: in entrambi viene difatti contestata alla banca l illegittimità della segnalazione effettuata. Anche questa eccezione non può quindi essere accolta. Passando ad esaminare il merito della controversia, si deve subito rilevare che i ricorrenti non contestano la correttezza sostanziale della segnalazione, ma lamentano di non avere ricevuto il preavviso di segnalazione. Dalla visura della Centrale Rischi emerge che la segnalazione è stata compiuta nella categoria rischi a scadenza. L art. 125, comma 3, del Testo unico bancario prevede che il preavviso di segnalazione, per le segnalazioni in Centrale dei Rischi, sia dovuto solamente ai soggetti consumatori e per le segnalazioni di tipo negativo ( 3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L informativa è resa unitamente all invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. ). Inoltre, nel capitolo II, sezione II, paragrafo 1.5 delle Disposizioni sulla Centrale dei Rischi emanate dalla Banca d Italia si prevede che, a prescindere dalla qualifica del cliente (se consumatore o meno) l informazione sia dovuta in caso di segnalazione a sofferenza [ Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. ]. Su punto questo Collegio ha già avuto modo di rilevare che tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all interessato per il trattamento dei suoi dati. Per cui appare evidente che la segnalazione contestata «non rientra nell ambito applicativo della citata Circolare in quanto non è una segnalazione a sofferenza. Non rientra altresì nell obbligo di informativa preventiva previsto dalla citata norma del TUB in Pag. 5/6

5 quanto la segnalazione non è annoverabile fra quelle negative previste dalla relativa disciplina, posto che il rapporto segnalato non evidenzia inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni) per i quali la medesima Circolare n.139/1991 prevede l obbligo di informativa al consumatore ai sensi dell'art. 125, comma 3 del TUB. Peraltro, la medesima Circolare non indica che tale obbligo di informativa sia da estendersi a favore dei garanti. Ne consegue che la domanda, sul punto, deve ritenersi infondata» (Coll. Roma, dec. n. 665/2015). I ricorrenti affermano altresì di avere diritto al preavviso in base all art. 4, co. 7, del Codice di Autodisciplina degli Intermediari (probabilmente intendono riferirsi al Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti ). L Arbitro ha in più occasioni evidenziato l inapplicabilità delle disposizioni di tale Codice alle segnalazioni compiute presso la Centrali Rischi gestita dalla Banca d Italia (per tutte, Coll. Roma, dec. n. 7807/2014). La domanda principale e la conseguente domanda risarcitoria non possono dunque trovare accoglimento. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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