BENECOMMERCIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EDIZIONE SETTEMBRE Mod. 1070/1

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1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EDIZIONE SETTEMBRE 2007 Mod. 1070/1

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3 DEFINIZIONI pag. 5 DANNI AL PATRIMONIO pag. 9 SEZIONE I A INCENDIO E RISCHI ACCESSORI pag. 9 B ESTENSIONI DI GARANZIA pag. 10 SEZIONE II - INTERRUZIONE DELL ATTIVITÀ pag. 14 SEZIONE III - FURTO E RAPINA pag. 15 SEZIONE IV - INSEGNE E CRISTALLI pag. 17 SEZIONE V - APPARECCHI ELETTRONICI pag. 18 RESPONSABILITÀ pag. 20 SEZIONE VI - RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 20 ASSISTENZA LEGALE pag. 25 SEZIONE VII - TUTELA GIUDIZIARIA pag. 25 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag di 32

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5 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato ivi indicato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione. ASSICURATO: soggetto il cui interesse è garantito dal contratto di assicurazione. SOCIETÀ: Augusta Assicurazioni S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: accordo con il quale l assicuratore, dietro pagamento di un corrispettivo, si obbliga a rivalere l assicurato entro i limiti convenuti, del danno ad esso cagionato dal verificarsi del fatto dannoso per il quale l assicurazione è prestata. POLIZZA: documento comprovante il contratto di assicurazione, il quale si compone di due parti distinte: - libretto di Polizza; - scheda di copertura compilata e sottoscritta. ADDETTI: persone che prestano la loro opera nell Impresa Commerciale qualunque sia la loro qualifica professionale ed il loro rapporto con il Titolare della stessa. ARMADIO CORAZZATO: mobile metallico ad uno o due battenti studiato e realizzato per la custodia dei valori, dotato almeno delle seguenti caratteristiche: - pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato cerniere e protezione antitrapano almeno delle serrature; - catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente; - serratura di sicurezza (a chiave od a combinazione) per la riferma dei catenacci; - peso minimo 200 kg. CASSAFORTE NON MURATA: mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta ad opporre valida resistenza agli attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti con peso inferiore a 200 kg. devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. CASSAFORTE MURATA: cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello d apertura a filo di parete. 5 di 32

6 FABBRICATO PRINCIPALE: l intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l attività dichiarata in scheda di copertura escluso il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni fisse, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, scale mobili, impianti telefonici, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione contenuto. Opere considerate immobili per natura o destinazione comprese tinteggiature e tappezzerie od altri rivestimenti interni, soppalchi, tende esterne frangisole, insegne, intendendosi per tali anche quelle luminose con relativa intelaiatura. FABBRICATO SECONDARIO: fabbricato, anche separato o disgiunto dal fabbricato ove si svolge l attività dichiarata, adibito a deposito o magazzino di tutto quanto necessario allo svolgimento dell attività commerciale. Nella voce fabbricato secondario sono comprese tutte le specificazioni, estensioni ed esclusioni indicate alla voce fabbricato principale che si intendono espressamente richiamate. CONTENUTO: a) APPARECCHI ELETTRONICI: macchine ed apparecchiature elettroniche esistenti ed utilizzate nell ambito dell Impresa Commerciale, quali elaboratori, personal computer, registratori di cassa, bilance, terminali P.O.S. (Point of Sale) e quant altro di elettronico ivi esistente. b) ATTREZZATURE: macchine, attrezzi, utensili, attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.. Sono comprese le attrezzature in Leasing per la parte non coperta da specifica assicurazione. c) MERCI: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell Impresa Commerciale, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti e infiammabili. d) ARREDAMENTO: mobilio ed arredamento; mobilio di ufficio, cancelleria, libri, registri, stampati, documenti, disegni, microfilm, fotocolor, macchine da scrivere e da calcolo. e) ENTI PARTICOLARI: 1) ARCHIVI: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; 2) MODELLI: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. DENARO E VALORI: la valuta a corso legale, nazionale ed estera (escluse le monete da collezione); assegni ed effetti cambiari, documenti di vendita tramite carte di credito; valori bollati e postali; tessere autofilotranviarie e buoni benzina; il tutto inerente all attività dell Impresa Commerciale. DANNI DIRETTI: i danni che i beni assicurati subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata garanzia. DANNI CONSEQUENZIALI: i danni che i beni assicurati non subiscono direttamente per il verificarsi di eventi previsti dalla Polizza, ma in conseguenza di questi eventi, quali, a titolo esemplificativo: 6 di 32

7 - interruzione o anomalie di erogazione dell energia elettrica, termica o idraulica; - interruzione o anomalie di funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o refrigerazione. DIPENDENTI: persone che prestano la propria opera nell Impresa Commerciale alle dipendenze del Titolare nel rispetto delle prescrizioni di legge. Sono equiparati a Dipendenti ai sensi di Polizza i lavoratori o prestatori d opera utilizzati nell ambito dell Impresa ai sensi della Legge 196/1997 (lavoratori interinali). ESPLODENTI: le sostanze ed i prodotti che a contatto con l aria o l acqua, o per azione meccanica o termica esplodono. ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FRANCHIGIA: l importo prestabilito che, in caso di danno, l Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall indennizzo. FURTO: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (Art. 624 del Codice Penale). IMPRESA COMMERCIALE: azienda finalizzata alla produzione e vendita di beni e alla prestazione di servizi iscritta alla C.C.I.A.A. IMPLOSIONE: cedere di corpi cavi per l azione di pressione esterna superiore a quella interna. INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. RAPINA: reato commesso da chi, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Art. 628 del Codice Penale). SCASSO: forzamento, rottura, sfondamento o rimozione, tali da causare successiva impossibilità di regolare funzionamento, di: 1) serrature, lucchetti o altri idonei congegni di chiusura, purché quest ultimi siano manovrabili solo dall interno; 7 di 32

8 2) serramenti in legno, metallo o lega metallica, materia plastica rigida, vetro antisfondamento fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni di chiusura, purchè quest ultimi siano manovrabili solo dall interno; 3) tetti, soffitti, pareti o pavimenti. Non equivale a scasso la rottura di solo vetro non avente caratteristiche antisfondamento. SCIPPO: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. SCOPERTO: la quota del danno liquidato a termini di Polizza, espressa in percentuale sull ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell Assicurato. SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. VETRI E CRISTALLI: vetri e cristalli costituiti da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. 8 di 32

9 DANNI AL PATRIMONIO SEZIONE I A - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI Art Rischi assicurati La Società, nei limiti indicati in scheda di copertura ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali, diretti e consequenziali cagionati al fabbricato e al contenuto posto sottotetto al fabbricato stesso da: - incendio, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedirne la propagazione; - fulmine, con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti; - esplosione, dipendente dalla natura del contenuto relativo all attività dichiarata o impiegato nei servizi, compresi i gas in bombole ad esclusione del metano in bombole e degli ordigni esplosivi; - scoppio, implosione delle apparecchiature e degli impianti (se l evento è causato da usura o difetto di materiale è esclusa la parte di danno all apparecchiatura o all impianto nel quale si è verificato l evento); - caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate (eccetto gli ordigni esplosivi) nonché di corpi celesti; - bang aereo, onda sonica causata da aeromobile che attraversa il muro del suono; - urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso all Assicurato; sono esclusi i danni alle insegne ed a cose mobili all aperto; - fumo, gas, vapori sviluppatisi a seguito di incendio, esplosione o scoppio di enti anche diversi, purché posti a distanza non superiore a 50 metri da quelli assicurati o fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore (purché collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini); - acqua condotta a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato ove sono ubicate le cose assicurate, purchè non dovuti a gelo; sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, trabocco di fognature e rottura degli impianti automatici di estinzione; - dolo e colpa grave: i danni da incendio, esplosione e scoppio sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave dell Assicurato o da dolo e colpa grave delle persone del cui operato l Assicurato deve rispondere a norma di legge; se l Assicurato è una società sono sempre esclusi i danni determinati da dolo degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata; - la garanzia inoltre comprende: a) le spese di demolizione e sgombero, cioè i costi necessari per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo; b) le spese documentate sostenute dall Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare il contenuto assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali nei quali viene svolta l attività sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo e con il massimo di Euro Limitatamente al macchinario e attrezzature e alle merci le garanzie sono operative anche se tali enti si trovano all aperto nelle immediate vicinanze del fabbricato dell Impresa Commerciale indicata in scheda di copertura. Le garanzie del presente articolo si intendono inoltre operative relativamente a macchinario, attrezzature e merci anche nell ambito di fiere, mostre ed esposizioni entro il territorio degli Stati Europei per complessivamente non oltre il 10% del valore assicurato per il contenuto e con il massimo di Euro per sinistro e per anno assicurativo. 9 di 32

10 Art Caratteristiche del fabbricato La garanzia è operativa a condizione che l'ubicazione e le caratteristiche costruttive del fabbricato corrispondano a quelle specificate alla voce "Dichiarazioni del Contraente" (punto 3) in scheda di copertura. La presenza di materiali combustibili è ammessa anche nelle pareti esterne e nel manto esterno di copertura del tetto fino ad un massimo del 20% della superficie totale rispettiva degli stessi. Sono tollerati e si intendono compresi in garanzia per la sola garanzia A) - Incendio e rischi accessori - eventuali piccoli corpi di fabbricato comunque costruiti - come tettoie e/o baracche - destinati a depositi e/o ripostigli di merci, attrezzature, autoveicoli, sempreché la loro superficie complessiva non superi un decimo di quella coperta dalle rimanenti costruzioni adibite all attività. Il contenuto di tali fabbricati si intende ricompreso nella somma assicurata alla partita Incendio contenuto e per la sola garanzia A) - Incendio e rischi accessori. Art Rischio locativo Per i fabbricati dell Impresa Commerciale condotti in locazione, l assicurazione vale esclusivamente per i danni compresi nelle garanzie della presente Sezione, dei quali l Assicurato sia responsabile ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile nei limiti indicati sulla scheda di copertura. Art Cose di proprietà di terzi Sono comprese nell assicurazione le cose di proprietà di terzi, la cui esistenza sia adeguatamente documentabile, trovantisi nei locali ove sono ubicate le cose assicurate. In caso di danno a cose di terzi questi non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti né alcuna azione per impugnare la perizia, restando stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall assicurazione potranno essere esercitati esclusivamente dall Assicurato e dalla Società. Limitatamente alle cose di terzi l indennità, che a norma di quanto sopra verrà liquidata in contraddittorio, non potrà esser versata se non con l intervento dei terzi interessati all atto del pagamento. Resta inoltre convenuto che i danni a cose di terzi vengono valutati per differenza tra il valore delle stesse al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro medesimo e senza tener conto dei danni da mancato uso o godimento. Art Fustelle farmaceutiche Le fustelle farmaceutiche sono indennizzate nell ambito della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro B - ESTENSIONI DI GARANZIA (valide soltanto se espressamente richiamate sulla scheda di copertura). AGLI EFFETTI DI TALI ESTENSIONI VALGONO LE DISPOSIZIONI TUTTE DI CUI ALLA LETTERA A) DELLA PRESENTE SEZIONE SE NON ESPRESSAMENTE MODIFICATE NONCHÉ LE SOMME ASSICURATE ALLA SEZIONE I DELLA SCHEDA DI COPERTURA. Art Eventi sociopolitici La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio organizzato. La Società non risponde dei danni: a) avvenuti in occasione di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 10 di 32

11 b) causati da interruzione di attività, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. Per ogni sinistro l indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 500 e con il massimo risarcimento dell 80% della somma assicurata. La Società e l Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa alla presente garanzia, al netto dell imposta, per il periodo di rischio non corso; in questo caso è facoltà dell Assicurato di richiedere l anticipata risoluzione dell intero contratto ed il premio relativo all annualità in corso rimane acquisito interamente alla Società. Art Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trascinate, sempreché gli effetti prodotti da tali eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti limitrofi, assicurati e non assicurati. Sono compresi i danni da bagnamento all interno del fabbricato solo a condizione che siano causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici stessi. Sono esclusi i danni causati da: - fuoriuscita di corsi o specchi d acqua dalle usuali sponde; - allagamenti, inondazioni, alluvioni, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, neve e gelo, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico. Sono inoltre esclusi i danni subiti da: - installazioni esterne quali: vetrate, insegne, lucernari, antenne, lastre di cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica ed in genere ogni ente posto all aperto; - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o comunque incompleti nelle coperture, capannoni pressostatici ed analoghe costruzioni e quanto in esse contenuto. Per ogni sinistro il pagamento dell indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 250 e con il massimo risarcimento dell 80% della somma assicurata. Art Fenomeni elettrici La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere agli impianti elettrici di pertinenza dei locali dell Impresa Commerciale, sempreché questi siano assicurati, e alle macchine elettriche facenti parte del contenuto. Sono esclusi i danni: - dovuti a usura, ossidazione, corrosione, nonché dovuti a mancata o difettosa manutenzione; - verificatisi durante le fasi di montaggio, prova e collaudo non connessi a lavori di manutenzione e revisione; - alle apparecchiature e agli impianti elettronici. Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 100 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro Art Merci in refrigerazione La Società indennizza, nei limiti indicati sulla scheda di copertura, i danni materiali e diretti cagionati alle merci e prodotti in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione e distribuzione del freddo o 11 di 32

12 fuoriuscita del fluido frigorigeno, in conseguenza degli eventi garantiti, o di guasto o rottura accidentale degli impianti di refrigerazione, di adduzione dell acqua o di produzione e distribuzione di energia elettrica esistenti nel fabbricato. Per ogni sinistro il pagamento dell indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 100. Art Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di copertura, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione I. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti o addetti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede civile: ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società riconosce le sole spese per legali o tecnici che siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale. Art Danni da acqua A parziale deroga dell Art. 1.1 del Punto A della Sez. I - Rischi assicurati - acqua condotta - la Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da: OCCLUSIONE DI CONDUTTURE: danni cagionati da occlusione di condutture di impianti idrici, igienici e di riscaldamento o condizionamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso dell acqua piovana, di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato. GELO: danni cagionati da spargimento di acqua conseguente a rottura di condutture del fabbricato stesso, causata da gelo. Ai fini dell operatività della garanzia il fabbricato deve essere provvisto di impianto di riscaldamento regolarmente attivato. Sono esclusi i danni da spargimento d acqua causato da condutture installate all esterno del fabbricato o interrate. TRABOCCO DI FOGNATURE: danni cagionati da trabocco o rigurgito delle fognature facenti parte dell impianto di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato. Ai fini delle presenti estensioni si intendono comunque esclusi i danni provocati alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets o di quelle in esposizione. Sono altresì esclusi i danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per l insieme delle garanzie Occlusione di condutture, Gelo e Trabocco di fognature, somma superiore a Euro per sinistro con il limite di Euro per anno 12 di 32

13 assicurativo e con l applicazione di una franchigia per sinistro pari a Euro 250. Relativamente alla garanzia Gelo il limite per sinistro si intende ridotto a Euro Art Ricerca guasti La Società indennizza le spese sostenute per la rottura ed il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione di impianti idrici, igienici o di riscaldamento allorchè vi sia stata rottura accidentale di alcuni di essi con conseguente fuoriuscita d acqua. Relativamente alla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni comunque derivanti da Occlusione di condutture e Trabocco di fognature. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro per sinistro e di Euro per anno assicurativo con applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia di Euro 150. Art Enti particolari È indennizzato, nel limite della somma assicurata, il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose distrutte o danneggiate. L indennizzo riguarda le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro sino alla concorrenza di Euro Art Modalità di liquidazione del danno La liquidazione dei danni è eseguita secondo le seguenti norme, restando comunque esclusa ogni compensazione tra partite. Parte muraria ( valore a nuovo ): - danno parziale: sono indennizzate, nel limite della somma assicurata, le spese per il ripristino della parte muraria danneggiata, dedotto il valore dei residui; - danno totale: sono indennizzate, nel limite della somma assicurata, le spese per ricostruire la parte muraria distrutta, dedotto il valore dei residui. Contenuto: Arredamento e attrezzature ( valore a nuovo ): - danno parziale: sono indennizzate, nel limite della somma assicurata, le spese per la rimessa degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano immediatamente prima del sinistro, dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite; - danno totale: sono indennizzate, nel limite della somma assicurata, le spese per il rimpiazzo degli enti distrutti, dedotto il valore dei residui. Merci, apparecchi elettronici ed enti particolari ( valore a commerciale ): - sono indennizzate in base al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, dedotto il valore di eventuali recuperi. La ricostruzione ed il rimpiazzo debbono essere realizzati secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area sulla quale si trovavano le cose danneggiate o su altra area del territorio nazionale, se non ne derivi aggravio per l Assicuratore, con facoltà per l Assicurato di apportare quelle eventuali migliorie di carattere edilizio o afferenti il rendimento economico che intendesse realizzare a proprio carico. Qualora al momento del sinistro le somme assicurate risultino: - per la parte muraria, inferiori al valore di ricostruzione a nuovo dell intera parte muraria assicurata (escluso il valore dell area); - per il macchinario, arredamento e attrezzature, inferiori al valore complessivo di rimpiazzo degli stessi; - per le merci ed apparecchi elettronici, imballaggi, materiali di consumo ed enti particolari inferiori al valore complessivo degli stessi; l indennizzo verrà ridotto proporzionalmente in base al disposto dell Art del Codice Civile. 13 di 32

14 Art Deroga alla proporzionale A parziale deroga dell Art del Codice Civile resta convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, qualora le somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto risultassero insufficienti, non si terrà conto dell eventuale scopertura fino ad un limite massimo del 10%. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare superato, la regola proporzionale di cui all Art del Codice Civile sarà applicata alla eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata. Art Anticipo sull indennizzo La Società, dietro richiesta dell Assicurato, si obbliga ad anticipare l indennizzo ancor prima della liquidazione del sinistro, mediante pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro e che l ammontare dello stesso superi sicuramente l importo complessivo di Euro L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta d anticipo. SEZIONE II INTERRUZIONE DELL ATTIVITÀ Art Rischi assicurati In caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione I Incendio, la Società rimborsa per ciascun giorno di interruzione totale dell attività, l indennità prescelta, purché espressamente indicata sulla scheda di copertura. L indennità decorre dalle ore 24 del terzo giorno successivo a quello di chiusura totale dell Impresa Commerciale e verrà corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni lavorativi per ogni annualità assicurativa. Art Esclusioni La Società non corrisponderà alcuna somma qualora l inattività o il prolungamento dell inattività siano determinati da: - dolo o colpa grave dell Assicurato; - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall autorità; - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stato di guerra. Art Cessazione di attività La Società non è tenuta a corrispondere alcuna somma, in dipendenza della presente garanzia, se l attività assicurata cessa definitivamente dopo il sinistro. Non è considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti od impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purché di equivalente o maggiore portata economica. 14 di 32

15 SEZIONE III FURTO E RAPINA Art Rischi assicurati La Società indennizza, a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza delle somme indicate sulla scheda di copertura, le perdite ed i danni materiali e diretti al contenuto ed a denaro e valori derivanti da: - furto con scasso, purché gli autori del furto si siano introdotti nei locali contenenti le cose assicurate violandone le difese esterne con le modalità previste per lo scasso; - furto con scasso, purché commesso con una delle seguenti modalità: - attraverso maglie di saracinesche o inferriate stabilmente infisse nei muri, con rottura di vetri o cristalli retrostanti e senza introduzione dei ladri nei locali contenenti le cose assicurate; - con introduzione nei locali attraverso aperture poste al di sopra di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili dall esterno ovvero per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - dall esterno con rotture di vetrine o porte a vetri, protette da solo vetro fisso, durante l orario di apertura al pubblico e presenza di dipendenti o addetti all interno dell Impresa Commerciale o durante i periodi di chiusura diurna o serale, con esposizione esclusivamente tra le ore 8 e le 24; - introduzione clandestina, a condizione che l asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; - mediante uso di chiavi false sui congegni di chiusura attivati al momento del sinistro ed a condizione che non esistano mezzi di chiusura manovrabili dall esterno e non sia possibile l introduzione se non con le modalità previste ai punti precedenti: non equivale ad uso di chiavi false l uso fraudolento di chiave vera. - rapina all interno dei locali contenenti le cose assicurate; la garanzia opera anche per la rapina iniziata fuori dai locali stessi, quando cioè l Assicurato o le persone con lui conviventi o i suoi dipendenti o gli addetti, vengano prelevati all esterno e costretti - con atti di minaccia o di violenza a recarsi nei locali ove sono ubicate le cose assicurate. Art Garanzie accessorie La garanzia comprende inoltre, nei limiti della somma assicurata: - i danni derivanti da furto con scasso o rapina avvenuti in occasione di incendi, trombe d aria, uragani, tempesta, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio; - i danni da atti vandalici al contenuto conseguenti a furto o rapina (anche se solo tentati) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata; - i danni ai locali ed agli infissi conseguenti a furto o rapina (anche se solo tentati) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata; - i danni derivanti da furto o rapina commessi da dipendenti, purché avvenuti secondo le modalità previsti all Art Rischi Assicurati - ed in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro; - i danni alle cose di proprietà di terzi: sono comprese nell assicurazione le cose di proprietà di terzi, la cui esistenza sia adeguatamente documentabile, trovantisi nei locali ove sono ubicate le cose assicurate. In caso di danno a cose di terzi questi non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti né alcuna azione per impugnare la perizia, restando stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall assicurazione potranno essere esercitati esclusivamente dall Assicurato e dalla Società. Limitatamente alle cose di terzi l indennità, che a norma di quanto sopra verrà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l intervento dei terzi interessati all atto del pagamento. Resta inoltre convenuto che i danni a cose di terzi (beni mobili ed immobili) vengono valutati per differenza tra il valore delle stesse al momento del sinistro 15 di 32

16 ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro medesimo e senza tener conto dei danni da mancato uso o godimento; - perdite e danni ad enti particolari il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti sottratti, distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi garantiti dalla presente Sezione. Il risarcimento del danno riguarderà le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. Art Fustelle farmaceutiche Le fustelle farmaceutiche sono indennizzate nell ambito della somma assicurata alla partita Contenuto, entro il limite del 30% di tale somma e con il massimo di Euro Art Garanzie Portavalori Se la garanzia è stata indicata sulla scheda di copertura, l assicurazione comprende, nel limite della somma ivi indicata, il risarcimento derivante dalla sottrazione di denaro, valori, titoli di credito, all esterno dei locali contenenti le cose assicurate - purché nei limiti territoriali della provincia in cui questi sono ubicati e delle province limitrofe - alla persona incaricata del trasporto dei valori nei casi di: - scippo; - rapina; - furto a seguito di infortunio o improvviso malore del portavalori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori stessi. La garanzia è operante a condizione che l età del portavalori sia compresa tra i 18 e i 65 anni. Art Condizioni di operatività della garanzia La garanzia furto è prestata a condizione, essenziale per l efficacia del contratto, che: - i locali dell Impresa Commerciale abbiano pareti perimetrali e solai costruiti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento. Relativamente a denaro e valori la garanzia è operativa a condizione che i ladri dopo essersi introdotti nei locali dell Impresa secondo le modalità previste dalla presente Sezione abbiano operato scasso anche dei mezzi di custodia previsti in scheda di copertura. Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i danni commessi o agevolati: - con dolo e colpa grave dell Assicurato o del Contraente; - da persone che abitano con l Assicurato o con il Contraente od occupano locali contenenti le cose assicurate o comunicanti con questi; - da persone del fatto delle quali l Assicurato o il Contraente deve rispondere; - da dipendenti durante l orario di lavoro. Sono altresì esclusi i danni: - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni, scoppi, provocati dagli autori del Furto o della Rapina; - verificatisi dalle ore 24 del 45 giorno consecutivo di mancata custodia dei locali contenenti le cose assicurate; - causati ad enti posti all aperto o sottotetto a fabbricati incompleti. Art Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro - Reintegro automatico In caso di sinistro si conviene che, con effetto dal momento del sinistro stesso, sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite interessate dall evento vengano reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine di polizza. Tale impegno di reintegro automatico è valido, per uno o più sinistri 16 di 32

17 nell annualità assicurativa, fino alla concorrenza di un importo massimo pari alla somma assicurata iniziale. Raggiunto tale importo, in caso di ulteriori sinistri, il reintegro della somma assicurata potrà essere effettuato solo mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio. Art Modalità di liquidazione del danno La liquidazione del danno è effettuata sulla base del valore che le cose assicurate, asportate o danneggiate a seguito di furto o rapina, avevano al momento del sinistro con deduzione del valore di eventuali recuperi. Essendo la garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto non viene applicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall Art del Codice Civile. Relativamente agli assegni ed agli effetti cambiari la liquidazione è effettuata per le sole spese afferenti la procedura di ammortamento. Art Recupero delle cose asportate Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece il danno è stato indennizzato soltanto in parte, il valore del recupero spetta all Assicurato sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione: il resto spetta alla Società. In ogni caso l Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione dell indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima della liquidazione dell indennizzo, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose assicurate. Art Anticipo sull indennizzo La Società, dietro richiesta dell Assicurato, si obbliga ad anticipare l indennizzo ancor prima della liquidazione del sinistro, mediante pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro e che l ammontare dello stesso superi sicuramente l importo complessivo di Euro L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. SEZIONE IV INSEGNE E CRISTALLI Art Rischi assicurati La Società, entro i limiti indicati in scheda di copertura, indennizza i danni materiali e diretti di rottura di lastre di cristallo, specchio e vetro stabilmente installate all interno ed all esterno dei fabbricati indicati nella scheda di copertura, nonché quelli di rottura di insegne interne ed esterne purchè applicate ai medesimi fabbricati, causati da: a) causa accidentale o fatto involontario dell Assicurato dei dipendenti addetti o di terzi; b) scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; c) guasti provocati dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o consumati; d) grandine, bufere, uragani, trombe d aria e tempesta; e) fulmine non seguito da incendio; f) bang aereo, onda sonica causata da aeromobile che attraversa il muro del suono. 17 di 32

18 Art Esclusioni La Società non indennizza i danni: 1) verificatisi durante lavori sulle insegne o sui relativi supporti, sostegni o cornici oppure durante riparazioni e rimozioni delle stesse o degli infissi su cui sono collocate; 2) verificatisi durante operazioni di trasloco o restauro dei locali; 3) consistenti in rigature e scheggiature o in rotture di sorgenti luminose e relativi impianti elettrici o elettronici dovute a surriscaldamento o corto circuito; 4) dovuti a vizi di costruzione o a difettosa installazione; 5) causati da incendio, esplosione e scoppio. Art Modalità di liquidazione del danno La liquidazione del danno è effettuata sulla base del valore che le insegne o le lastre danneggiate avevano al momento del sinistro, con deduzione del valore di eventuali residui. Essendo la garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto non viene applicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall Art Codice Civile. Art Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro - Reintegro automatico In caso di sinistro si conviene che, con effetto dal momento del sinistro stesso, sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite interessate dall evento vengano reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine di polizza. Tale impegno di reintegro automatico è valido, per uno o più sinistri nell annualità assicurativa, fino alla concorrenza di un importo massimo pari alla somma assicurata iniziale. Raggiunto tale importo, in caso di ulteriori sinistri, il reintegro della somma assicurata potrà essere effettuato solo mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio. SEZIONE V APPARECCHI ELETTRONICI Art Rischi assicurati La Società, entro i limiti indicati in scheda di copertura, indennizza i danni materiali e diretti ed i guasti agli apparecchi elettronici cagionati da: - imperizia, negligenza, errata manipolazione; - corto circuito, variazione di corrente sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di induzione; - mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; - implosione, fumo, bruciature. La garanzia comprende inoltre le spese sostenute e adeguatamente documentate dall'assicurato per: - Ricostituzione dei dati d archivio danneggiati, distrutti e/o perduti in conseguenza di guasti, rotture o eventi assicurati a termini della presente sezione, fino ad un massimo di Euro per sinistro. La garanzia concerne i supporti-dati esterni quali: schede, nastri magnetici, dischi magnetici nonché i dati memorizzati sui supporti stessi, purché questi siano depositati nei locali dell'impresa Commerciale; - Sostituzione provvisoria degli apparecchi per tutto il tempo della loro riparazione, dedotto comunque il corrispettivo relativo ai primi 3 giorni di sostituzione e purché le riparazioni non riguardino danni derivanti 18 di 32

19 da difetto di fabbricazione o vizio di progettazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro per sinistro. L assicurazione è prestata a condizione che le cose assicurate siano conservate e utilizzate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali, in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore. Art Franchigia Per ogni sinistro il pagamento dell indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 150. Art Esclusioni La Società non indennizza i danni: a) ad apparecchi elettronici ad impiego mobile; b) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell uso e funzionamento; tali sono da considerare in ogni caso i danni provenienti da corrosione, ruggine ed incrostazioni; c) subiti dagli apparecchi assicurati quando non sia operante regolare contratto di manutenzione con la ditta costruttrice o altra ditta; d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate, compresi i periodi di garanzia e dei contratti di manutenzione; e) causati da vapori d acqua o da acidi propri della macchina; f) puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi assicurati; g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell ubicazione indicata; h) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; i) avvenuti dopo il 30 giorno consecutivo di chiusura dell impresa; l) determinati da dolo o colpa grave dell Assicurato; m)assicurabili alle Sezioni I e III. La società non indennizza inoltre: - le spese direttamente o indirettamente risalenti o derivanti da: errata programmazione, errata perforazione, errata iscrizione, errato inserimento; interruzione di corrente, cancellature conseguenti a errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati causata dall azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi; - le spese di trasporto e/o di installazione nonché i diritti di chiamata. Art Modalità di liquidazione del danno La liquidazione del danno è effettuata sulla base del valore che gli apparecchi elettronici danneggiati avevano al momento del sinistro con deduzione del valore di eventuali residui. Essendo la garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto non viene applicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall Art Codice Civile. Art Ricostituzione dati d archivio L indennizzo sarà corrisposto all Assicurato solo dopo l avvenuta ricostituzione dei dati memorizzati su supporti dati esterni. 19 di 32

20 Se la ricostituzione dei dati non venisse effettuata entro 12 mesi dalla data dell avvenuto sinistro oppure non si rendesse necessaria, la Società indennizzerà il solo valore materiale dei predetti supporti dati esterni, escludendo pertanto i costi della ricostituzione dei dati memorizzati sugli stessi. Art Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro - Reintegro automatico In caso di sinistro si conviene che, con effetto dal momento del sinistro stesso, sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite interessate dall evento vengano reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine di polizza. Tale impegno di reintegro automatico è valido, per uno o più sinistri nell annualità assicurativa, fino alla concorrenza di un importo massimo pari alla somma assicurata iniziale. Raggiunto tale importo, in caso di ulteriori sinistri, il reintegro della somma assicurata potrà essere effettuato solo mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio. RESPONSABILITÀ SEZIONE VI RESPONSABILITÀ CIVILE Art Rischi assicurati La Società, assicura sino alla concorrenza dei massimali rispettivamente indicati in scheda di copertura, il pagamento delle somme che l Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dell attività dichiarata. La garanzia opera anche per i danni derivanti da: 1) dalla proprietà o conduzione dei fabbricati dell Impresa Commerciale; 2) dalla guida da parte di dipendenti dell Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, di autovetture, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà dell Assicurato o a lui intestati al P.R.A. o a lui locati ed il loro uso sia comunque connesso all attività assicurata; la garanzia opera per i danni involontariamente cagionati e per la responsabilità derivante all Assicurato ai sensi dell Art del Codice Civile, ferma peraltro l esclusione prevista dal punto a) del successivo Art. 6.4; 3) da fatto proprio dell Assicurato o degli addetti dell Impresa Commerciale verificatosi nell ambito dell attività svolta nei locali della stessa, nonché in occasione di trasporto o consegna di merci presso il domicilio dei Clienti o durante operazioni di carico e scarico delle merci; ferma l esclusione di cui ai punti a) d) e l) del successivo Art ) dalla detenzione nell ambito dell attività, di cani da guardia. Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà corrisposto con detrazione di una franchigia di Euro 100. La presente assicurazione RCT se prestata, vale per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n 222. Art Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, sia dell Assicurato sia dei responsabili diretti del sinistro, nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente; 20 di 32

21 b) i dipendenti o gli addetti all attività dell Impresa Commerciale descritta in polizza nonché qualsiasi altra persona che prenda parte all attività stessa; c) se l Assicurato è una società legalmente costituita o di fatto, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovano con i predetti in uno dei rapporti di parentela o affinità indicati al punto a); d) i titolari e dipendenti di altre ditte che possono trovarsi nelle aree in uso esclusivo all Impresa Commerciale per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo. Art Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore di qualsiasi genere, nonché di natanti e aeromobili; b) alle opere oggetto di costruzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione; c) cagionati ai locali e alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nei locali ove si eseguono i lavori; d) cagionati alle cose in consegna all Assicurato a qualsiasi titolo comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate, ed alle cose comunque portate da clienti e frequentatori; e) cagionati da opere, installazioni e riparazioni dopo che l Assicurato le ha ultimate; f) provocati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna, applicazione o somministrazione a terzi; g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; h) derivanti da inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo; i) da furto; l) cagionati a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, oppure in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, ed alle cose che si trovano sugli stessi; m)cagionati da subappaltatori e loro dipendenti o addetti; n) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; o) cagionati a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; p) cagionati alle cose di terzi da eventi previsti alla Sezione I; q) cagionati da detenzione o impiego di esplosivi; r) verificatisi in occasione di fiere, mostre ed esposizioni; s) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelloni pubblicitari; t) derivate da proprietà o custodia di animali; 21 di 32

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