Decisione N del 13 settembre 2016

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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA (NA) PORTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) SAMPAGNARO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ESTERNI - BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO Nella seduta del 15/03/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel mese di settembre 2013 il ricorrente, unitamente al coniuge, stipulava un contratto di mutuo ipotecario per l importo di euro ,00 da restituire in trent anni con rate mensili comprensive di interessi calcolati sulla base di tasso variabile. Quest ultimo era determinato di mese in mese sulla base dei valori dell indice di riferimento, l Euribor 3M, maggiorati di uno spread indicato all art. 5 del testo negoziale in 0,7 punti percentuali. Il successivo art. 5-bis precisava che le riferite condizioni di tasso venivano adottate in ragione della sussistenza del rapporto di lavoro tra la banca e uno dei mutuatari, nel caso di specie il coniuge dell odierno ricorrente; nel caso fosse venuto meno tale presupposto, il finanziamento sarebbe stato regolato al tasso e alle condizioni concesse alla clientela ordinaria e vigenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel mese di giugno 2014, il coniuge dell odierno resistente, cointestatario del mutuo, rassegnava le proprie dimissioni e, a decorrere dalla rata in scadenza nel luglio 2014, l intermediario modificava unilateralmente in forza del già richiamato art. 5-bis del contratto - lo spread sull Euribor applicato al rapporto di mutuo, incrementandolo secondo stime effettuate dalla parte in mancanza di puntuali comunicazioni dallo 0,7% al 4,35% (con conseguente aumento della rata da euro 800,00 circa ad euro 1.500,00). Pag. 2/6

2 Con lettera di reclamo, inviata per il tramite di un legale di fiducia, i ricorrenti contestavano il comportamento tenuto dall intermediario; riscontrato negativamente il reclamo, i ricorrenti adivano questo Arbitro sempre per il tramite del legale di fiducia per reiterare tali doglianze: in particolare, premesse alcune considerazioni sul carattere eccessivamente penalizzante della disposizione contrattuale che sanziona il mutuatario dipendente con uno sproporzionato aggravio del tasso di interesse, senza alcuna considerazione della effettiva solvibilità della parte debitrice e della solidità delle garanzie acquisite, rilevavano che parte resistente avesse agito in forza della norma di cui all art. 118 t.u.b. procedendo ad una modifica unilaterale delle condizioni economiche del mutuo, in presenza di un giustificato motivo (i.e. l interruzione del rapporto di lavoro) espressamente contemplato nel contratto; tuttavia evidenziavano che l intermediario non avesse atteso agli adempimenti prescritti dalla citata norma, non avendo provveduto alla comunicazione di preavviso nelle forme ivi indicate, con riconoscimento al cliente di un termine almeno pari a sessanta giorni per l esercizio della facoltà di recedere alle condizioni previgenti. Soprattutto, rilevavano che, ai sensi dell attuale disciplina, vigente già al tempo del perfezionamento del finanziamento da cui scaturisce controversia, non fosse ammessa nei contratti di durata la variazione unilaterale dei tassi di interesse. Pertanto ritenevano che l art. 5-bis dell atto di mutuo prevedesse, in realtà, una condizione risolutiva - l interruzione del rapporto di impiego - al verificarsi della quale sarebbe cessato con decorrenza immediata l applicazione delle condizioni riservate al personale della banca; di lì in poi, il rapporto verrebbe regolato sulla base di un regime alternativo, definito dalle condizioni standard applicate alla clientela ordinaria. Nell ipotesi in cui si verifichi l evento dedotto in condizione, le condizioni di tasso sarebbero quindi fissate per rinvio ad un documento, il foglio informativo vigente al tempo dell interruzione della relazione lavorativa, che evidentemente non sarebbe conoscibile dal cliente al momento della stipulazione del contratto. Ne deriverebbe l indeterminatezza del prezzo e conseguentemente, secondo la giurisprudenza consolidata la nullità della relativa disposizione contrattuale. Chiedevano, pertanto, in via principale accertata l indeterminatezza del tasso di interesse da applicare in caso di cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario dipendente e la conseguente nullità della relativa clausola, disporre l applicazione al rapporto di finanziamento in essere fino alla naturale scadenza dello stesso, del tasso di interesse nella misura legale quale vigente al tempo della contestata variazione (1%), si sensi dell art cod. civ., ovvero in via subordinata del tasso di interesse come determinato secondo il criterio vigente fino all interruzione del rapporto di lavoro, con riconoscimento del conseguente obbligo restitutorio in capo all intermediario dei maggiori interessi percepiti dal mese di luglio 2014, oltre interessi dalla data del reclamo; chiedeva, inoltre, la rifusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 1.500,00. Costituitosi ritualmente, l intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l irricevibilità del ricorso per mancata presentazione del reclamo nei termini e nei modi previsti dalle norme che regolano il presente procedimento. Nel merito, sosteneva innanzitutto che l art. 118 t.u.b. non troverebbe applicazione al caso di specie, atteso che non vi è una variazione unilaterale del contratto ma semplicemente la diretta applicazione di una clausola dello stesso. Nel contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, era espressamente indicato che le condizioni economiche previste fossero strettamente correlate alla qualifica di dipendente della banca mutuante di uno dei contraenti; in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l adeguamento della disciplina economica del rapporto sarebbe avvenuta automaticamente, senza necessità di una rinegoziazione e previa semplice comunicazione alle parti (nel caso di specie, effettuata con l allegata lettera del 26 giugno 2014). Quanto alla pretesa indeterminatezza del tasso Pag. 3/6

3 di interesse da applicarsi al venir meno della relazione lavorativa, parte resistente rilevava che l odierno ricorrente adesivo, in quanto all epoca dipendente con ruolo di responsabile di una filiale, ben conoscesse quali fossero le condizioni standard applicate alla clientela ordinaria e pubblicizzate nei fogli informativi. Sapeva certamente che, alla data della stipula del proprio contratto di mutuo, lo spread applicato alle operazioni similari regolate a tasso variabile era pari a 4,35 punti percentuali, come risultava dal foglio informativo vigente in quella data; e che tale tasso era applicato ai rapporti di mutuo anche al tempo della cessazione del rapporto di impiego. Soggiungeva che il contratto di mutuo oggetto dell odierna controversia fosse stato stipulato dinanzi a pubblico ufficiale che istituzionalmente ha il compito di raccogliere la volontà delle parti; i ricorrente quindi erano senz altro consapevoli che le condizioni di tasso inizialmente applicate trovassero ragione nell esistenza di un rapporto di lavoro con uno dei mutuatari. Sarebbe palese, secondo la resistente, che la volontà delle parti fosse quella di stabilire che le condizioni di favore non trovassero più applicazione nel caso del venir meno del riferito presupposto. Chiedeva pertanto di dichiarare l irricevibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto nel merito. Alle controdeduzioni dell intermediario replicavano i ricorrenti con distinta memoria, con la quale rilevata la pretestuosità dell eccezione in rito contestavano di ave ricevuto la comunicazione del mese d giugno 2014 relativa alla variazione del tasso, inviata alla residenza dell ex dipendente e non al domicilio dei coniugi dove generalmente era inviata la documentazione inerente ai rapporti in essere ed esclusivamente indirizzata a quest ultimo e non anche al coniuge datore di ipoteca. Tanto premesso, ribadito che oggetto del ricorso fosse l indeterminatezza del tasso di interesse, sottolineava che parte resistente avesse versato in atti la copia di un foglio informativo che pretenderebbe in vigore al momento della conclusione del contratto, quando invece risulta documentalmente che questo fosse entrato in vigore a far data dal 2 ottobre 2013 e quindi in epoca successiva alla stipula del contratto; pertanto il tasso ivi previsto, pari al 4,35% ed applicato al rapporto, sarebbe stato applicato illegittimamente, in luogo di quello del 4% previsto nel foglio informativo effettivamente vigente. DIRITTO La domanda dei ricorrenti è relativa all accertamento della legittimità delle modifiche delle condizioni economiche relative ad un contratto di mutuo, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto da uno dei mutuatari con l intermediario convenuto, con conseguente indeterminatezza dei criteri di identificazione del tasso applicabile. Rispetto a tale domanda, parte resistente ha preliminarmente eccepito l irricevibilità del ricorso per mancata presentazione del reclamo secondo quanto previsto dalle disposizioni che regolano il presente procedimento: l eccezione è infondata e non merita accoglimento. Risulta, infatti, documentalmente che i ricorrenti abbiano regolarmente inviato all intermediario per il tramite di un legale di fiducia una lettera dell 8 giugno 2015, con la quale veniva contestata la legittimità della variazione delle condizioni di tasso applicate al rapporto di mutuo, doglianza che ha poi costituito oggetto dell odierno ricorso. Emerge altresì per tabulas che l intermediario abbia regolarmente riscontrato il reclamo il 7 luglio. Pertanto il reclamo risulta inviato regolarmente e altrettanto regolarmente riscontrato dall intermediario; parimenti appare del tutto coincidente il contenuto delle contestazioni mosse nella lettera con il petitum dell odierno ricorso. Appaiono dunque soddisfatti tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalle disposizioni della Banca d Italia che regolano il procedimento dinanzi a questo Arbitro. Pag. 4/6

4 Respinta l eccezione preliminare, il Collegio deve rilevare che i ricorrenti abbiano inteso contestare l indeterminatezza dei criteri di determinazione del tasso di interesse applicabile al contratto di mutuo, una volta che si è verificata la condizione in relazione alla quale originariamente erano state concesse condizioni economiche di favore. Nella ricostruzione dei ricorrenti, in particolare, detta indeterminatezza sarebbe derivante non soltanto dal mancato invio della comunicazione di mutamento del tasso, ma anche dal rinvio che per la sua determinazione sarebbe stato fatto ad un foglio informativo non in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo. Quanto alla prima censura, il Collegio deve limitarsi a rilevare che come pure appare pacifico nelle deduzioni delle parti nel caso di specie la modificazione del tasso di interesse non sia frutto dell esercizio del jus variandi concesso agli intermediari dal testo unico bancario: sia sufficiente il richiamo al comma 1 dell art. 118 t.u.b. che espressamente elimina dall ambito di applicazione di tale norma proprio la determinazione del tasso di interesse. Muovendo da tale premessa, dunque, ogni considerazione relativa alle modalità di comunicazione delle modifiche unilateralmente predisposte dall intermediario e alla loro efficacia non appaiono rilevanti in relazione al caso di specie. Quanto alla seconda censura, invece, mette conto osservare in premessa che il contratto di mutuo prevede espressamente quali siano le condizioni applicabili al rapporto, laddove il contraente sia un dipendente dell istituto, essendo tale rapporto di lavoro subordinato una idonea causa giustificatrice del programma negoziale a determinate condizioni di favore. Lo stesso contratto dispone apertis verbis che, in caso di perdita del richiamato presupposto (il rapporto di lavoro), trovino applicazione automatica le condizioni economiche nella specie il tasso di interesse secondo le previsioni del Foglio informativo, ai sensi della Legge 4 agosto 2006 n. 248 art. 10 e comunque in deroga a quanto previsto al 5 comma del successivo art. 8 concesso alla clientela ordinaria e vigente alla data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 5-bis). Dalla lettura della richiamata disposizione emerge, per un verso, che il rinvio al foglio informativo sia tale da individuare per relationem il tasso di interesse applicabile, atteso che il richiamo a tale documento consente di identificare elementi, pur estranei al contratto, ma comunque determinabili e certi anche perché applicabili a tutta la clientela ordinaria. In tal guisa, infatti, i mutuatari convengono che in caso di perdita del requisito che rappresenta sotto il profilo causale la giustificazione di un particolare regime economico applicabile al mutuo trovino applicazione le condizioni economiche ordinarie, determinate secondo modalità procedurali che vengono individuate ex ante al momento della sottoscrizione del contratto. Ciò chiarito in premessa, e dunque ribadita la legittimità della individuazione del tasso di interesse mediante ricorso al foglio informativo, non può trovare accoglimento neppure la censura relativa alla versione vigente: i ricorrenti, infatti, contestano il richiamo al tasso del 4,35% effettivamente applicato al rapporto, poiché questo sarebbe stato individuato in una versione del foglio informativo successiva a quella della stipula del contratto di mutuo, sottolineando che la versione in vigore in tale data richiamava invece un tasso del 4,00%. Come emerge dalla lettura della norma contrattuale già richiamata, tuttavia, il tasso di interesse applicabile è quello individuato nella versione del foglio informativo in vigore non già alla data di stipula del contratto di mutuo, bensì a quello di cessazione del rapporto di lavoro; pertanto, la versione del foglio informativo è stata utilizzata conformemente alle prescrizioni del contratto di mutuo. Pag. 5/6

5 P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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