REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 114 del O G G E T T O

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1 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 114 del O G G E T T O Rinnovo della locazione per l'immobile sito in via Postumia, 139 a Vicenza destinato ad Ambulatorio Veterinario dell'ulss n. 6. Proponente: Servizio Tecnico-Patrimoniale, Progetti e Logistica Anno Proposta: 2015 Numero Proposta: 111 1

2 Il Direttore del Servizio Tecnico-Patrimoniale, Progetti e Logistica riferisce: Premesso che, nell ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica con riferimento ai contratti di locazione passiva, questa Azienda, in attuazione di quanto disposto dall art. 24 comma 2 bis della Legge 89 del 23/06/2014 del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89 del 23/06/2014, al fine di predisporre un piano di efficientamento della presenza territoriale che realizzi l obiettivo di garantire, dall anno 2016, una riduzione complessiva, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50% in termini di spesa per locazioni passive, ha sostenuto un programma di revisione dei canoni con il quale ha: - applicato in esecuzione di quanto disposto dal summenzionato D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 la riduzione automatica, a decorrere dal 1 luglio 2014, dei canoni di locazione passiva del 15% di quanto corrisposto fino a giugno 2014; - comunicato, entro la data del 31 luglio 2014, il preavviso di recesso, ai sensi dell art. 24 comma 2 bis della medesima Legge 89/2014, dai contratti di locazione di immobili in corso (con risoluzione del contratto decorsi 180 giorni); - verificato l offerta del mercato immobiliare attraverso la pubblicazione di Avvisi di ricerca immobiliare in esecuzione della Delibera ULSS n.698 del 16/09/2014 pubblicati in data 07/10/2014 ed esperiti in data 27/10/2014 accertando l indisponibilità sul mercato, allo stato attuale, di altri spazi corrispondenti alle specifiche esigenze di destinazione socio sanitaria e con canoni di locazione più vantaggiosi; - chiesto all Agenzia del Demanio la disponibilità di immobili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, fra quelli di proprietà dello Stato, da assegnare in uso a questa ULSS, idonei a rispondere alle specifiche esigenze di superficie e destinazione, per l esercizio delle attività sanitarie, alla quale la stessa Agenzia ha dato esito negativo in data 10/11/2014 mediante comunicazione Pec con Prot. n. 2014/18903/DR-VE; - accertato l impossibilità di eliminare il bisogno di spazi attivando l accorpamento in edifici di proprietà o concessi in comodato d uso; - constatato di non disporre di immobili appartenenti al Patrimonio dell Amministrazione stessa liberi ed idonei alle specifiche necessità di superficie e di destinazione della medesima. Alla luce di quanto sopra, si sono intraprese trattative con i locatori degli immobili, per i quali non risulta possibile eliminare il bisogno di spazio e per i quali è stata verificata la compatibilità con gli obiettivi, fissati per legge, dell ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionale, rapportando questi ultimi alle effettive esigenze funzionali degli uffici ed alle risorse umane impiegate. Si è proceduto, pertanto, ad attivare il rinnovo del rapporto locatizio, per l immobile, sito in Via Postumia, 139 a Vicenza, di proprietà della Signora Vanfretti Maria Grazia, C.F. VNFMGR69R66L840M, residente a Monticello Conte Otto (VI) in Via Vicenza, 30, attualmente destinato ad Ambulatorio Veterinario dell ULSS n. 6 (individuato al N.C.E.U. del Comune di Vicenza, Foglio 76, Mappale 784, Sub. 143) chiedendo alla parte locatrice un ulteriore ribasso del 2

3 canone, rispetto alla decurtazione del 15%, già imposta per legge a luglio 2014, al fine di garantire i risparmi attesi dall applicazione della Legge 89/2014. La parte locatrice ha accettato di rinegoziare il canone di locazione, in scadenza a gennaio 2015, concedendo in locazione i locali, di cui trattasi, ad un prezzo mensile pari a 607,55 Euro, non soggetto ad IVA, al quale sarà applicato l abbattimento previsto dalle disposizioni vigenti del 15% per un canone finale mensile di 516,42 Euro non soggetto ad IVA; Fatto presente che il prezzo concordato tra le parti è da ritenersi congruo e conveniente, nonché in linea con le valutazioni di mercato per immobili con caratteristiche e dotazioni simili; In conformità alla normativa vigente (art. 24, comma 4 del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito nella L. 89 del 23/06/2014) in data 09/12/2014, è stata richiesta-con Pec -Prot del 05/12/2014- la verifica di congruità all Agenzia del Demanio per il Nulla Osta al rinnovo del contratto di locazione di cui sopra. Visto il rilascio dell Agenzia del Demanio in data 27/01/2015 con Prot del Nulla Osta al rinnovo del contratto di locazione ai sensi dell art. 1 comma 388 della Legge 147/2013; Visto lo schema di contratto allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione, a tal proposito predisposto, questa Azienda ritiene di procedere all approvazione ed alla sottoscrizione dello stesso con le modalità e le condizioni in esso previste, a valere per la durata di 6 anni, rinnovabile di un ugual periodo, a partire dalla data del 01/02/2015; Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra. IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1) Di autorizzare il rinnovo della locazione, per il periodo di sei anni, rinnovabile di un ugual periodo, a partire dalla data del 01/02/2015, dell unità immobiliare sita in Vicenza, Via Postumia, 139 destinata a Ambulatorio Veterinario dell ULSS n. 6 (individuata al N.C.E.U. del Comune di Vicenza Foglio 76, Mappale 784, Sub. 143) di proprietà della Signora Vanfretti Maria Grazia, C.F. VNFMGR69R66L840M, residente a Monticello Conte Otto (VI) in Via Vicenza, 30, con un canone mensile di 607,55 Euro, non soggetto a IVA, al quale sarà applicato l abbattimento previsto dalle disposizioni vigenti del 15% per un canone finale mensile di 516,42 Euro, non soggetto ad IVA, rivalutabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di locazioni; 2) Di approvare il testo del contratto, che forma parte integrante della presente deliberazione, da stipulare con la proprietà di cui al precedente punto 1) dando atto che lo stesso prevede, a carico del conduttore, una cauzione pari a tre mensilità di 1549,26 Euro; 3

4 3) Di dare atto che questa ULSS corrisponderà alla Signora Vanfretti Maria Grazia, C.F. VNFMGR69R66L840M, per l uso dell immobile, di cui al punto 1, un canone di locazione annuo di 5.680,62 Euro, la spesa della costituzione della cauzione pari a 1.549,26 Euro ed una spesa per la registrazione del contratto pari alla quota stimata di 177,00 Euro per un importo complessivo di 7.406,88 Euro non soggetto ad IVA che sarà a carico del Bilancio d Esercizio 2015 mentre sarà a carico dei Bilanci successivi, fino al 2021, l importo complessivo di 6.259,04 Euro, non soggetto a IVA, per la locazione annua e l imposta di registro annuale; 4) Di imputare l impegno di spesa per l anno 2015: - al conto contabile per l importo di 7.229,88 Euro esente IVA; - al conto contabile per l importo di 177,00 Euro esente IVA; 5) Di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo on-line dell Azienda. ***** 4

5 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario (App.to Dr. Francesco Buonocore) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Paolo Fortuna) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R , n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, Copia conforme all originale, composta di n. amministrativo. Vicenza, fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI 5

6 CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, il LOCATORE Vanfretti Maria Grazia, nata a Vicenza il 26/10/1969, residente a Monticello Conte Otto in Via Vicenza n 30, C.F. VNFMGR69R66L840M, CONCEDE IN LOCAZIONE l immobile sito a Vicenza in Strada Postumia 139, catastalmente distinto al Foglio 76, Mappale 784, Sub. 143 (piano terra) Cat. A10 Cl. 3 Cons. 3,5 vani; Rendita Euro all Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza, C.F. e Partita IVA , con sede legale in Vicenza, Via F. Rodolfi 37, rappresentata dal Dr. Angonese Ing. Ermanno, nato a Mason Vicentino (VI) il 10 febbraio 1949, domiciliato per la carica presso la sede dell ULSS 6, (nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 226 del 29 dicembre 2012, con i poteri di cui all art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2002 n. 502), per il seguito denominata Conduttore, ai seguenti patti e condizioni: 1) STATO E CONDIZIONI D USO: La Locatrice consegna l immobile in buono stato di conservazione e manutenzione, quale visto ed accettato dalla Conduttrice, la quale si obbliga a riconsegnarlo in eguale stato al termine della locazione. La Locatrice dichiara che l immobile è in regola con le normative vigenti in materia di impianti, con le attuali norme antincendio, edilizie, di igiene ed urbanistiche e che esso è agibile per gli scopi dichiarati. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall art. 6 del D.L. n. 192/2005 per le quali l immobile in contratto deve essere dotato della certificazione energetica. A tal riguardo la parte Locatrice, come previsto dal D.L. n. 63 del 04/06/2013, pubblicato sulla G.U. n.130 del 05/06/2013, consegna con il presente contratto alla parte conduttrice, la documentazione comprensiva dell Attestato di Prestazione Energetica dell unità immobiliare oggetto di locazione redatto dal sig. Pontarin P.I. Luciano in data 27/07/2010. Restano altresì a carico del conduttore tutte le spese di ordinaria manutenzione dell immobile. In particolare il conduttore si obbliga a condurre e mantenere con cura e diligenza l impianto termico, a provvedere alla sua revisione periodica e costantemente all accurata pulizia (compreso i camini e i caminotti di fumo) e l ingresso esterno. Per tutti gli infissi e gli impianti che richiedono manutenzioni periodiche il conduttore si impegna a provvedere alla loro manutenzione. 1 6

7 2) DESTINAZIONE DELL IMMOBILE: l immobile dovrà essere adibito esclusivamente a ambulatorio veterinario per la cura e/o igiene di animali di piccola taglia. Si fa espresso divieto di mutarne la destinazione e di sublocarlo anche parzialmente o di cederlo in comodato. 3) DURATA: la locazione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dal giorno 01/02/2015 fino al giorno 31/01/2021. S intenderà rinnovata per ulteriori 6 (sei) anni se una delle parti non comunichi all altra il diniego di rinnovazione con lettera raccomandata, da inviarsi almeno 12 mesi prima della scadenza. La parte conduttrice potrà però recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di mesi sei, a mezzo di lettera raccomandata ai sensi dell art. 27 della legge 392/ ) CANONE: il canone locatizio viene liberamente pattuito in 6.197,04 (Euro Seimilacentonovantasette/04) annui da corrispondersi in n 12 rate anticipate di 516,42 cadauna, oltre alle competenti spese condominiali a carico del conduttore, da pagarsi presso la Banca San Giorgio Quinto Valle Agno con IBAN: IT21N Le parti convengono, ai sensi dell art. 32 della Legge 392/78, che il canone di locazione così concordato sia soggetto ad aggiornamento annuo, a partire dall inizio del secondo anno di locazione e su richiesta scritta della Locatrice, in misura del 75% delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell anno precedente. 5) ESENZIONI DI RESPONSABILITA : l uso di impianti di acqua, luce, gas, riscaldamento resta a rischio e pericolo del conduttore, il quale esonera il locatore per danni diretti o indiretti che potessero derivare da fatti od omissioni del conduttore o di terzi. 6) OBBLIGHI E DIVIETI PER IL CONDUTTORE: la presente locazione sarà risolta di diritto, ai sensi dell ari C.C., se il conduttore sarà inadempiente anche di una sola delle seguenti clausole contrattuali: a) puntuale pagamento del canone entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese. In caso di mancato o ritardato pagamento della pigione che comprende anche aggiornamenti, integrazioni, oneri accessori e spese condominiali, scatterà l obbligo senza necessità di diffida e automaticamente costituisce il conduttore in mora. Il conduttore sarà tenuto, in ogni caso al pagamento dell interesse di mora, sulle somme non corrisposto, nella misura degli interessi di legge. 2 7

8 b) divieto di mutare, anche in parte, la destinazione dell immobile di sublocazione, anche parziale, di comodato e di cessione anche gratuita del contratto, salvo l art. 36 L. 392/78, con l obbligo di darne preavviso scritto al locatore; c) divieto d effettuare modifiche all immobile e agli impianti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. In ogni caso le eventuali migliorie o addizioni, eseguite dal conduttore, anche se espressamente consentite, resteranno, alla fine della locazione, a favore del locatore, a meno che il locatore non preferisca il ritorno al pristino stato, a spese del conduttore, senza alcun diritto del conduttore a pretendere indennizzi o compensi di sorta. d) obbligo di consentire al locatore o a persona delegata, la visita dell immobile, negli orari di apertura, onde constatarne lo stato di conservazione e il modo d uso. In caso di necessità di riparazioni urgenti, il locatore potrà farle, senza corrispondere alcuna indennità al conduttore, anche se la durata delle medesime sarà superiore ai 20 (venti) giorni, derogandosi per volontà delle parti all art C.C.; e) divieto di tenere nell immobile locato cose moleste o dannose, materiali esplosivi e infiammabili, armi (tranne quelle autorizzate) o qualsiasi altra cosa che possa recare danno a vicini o all immobile; f) il conduttore non potrà per alcun motivo ritardare il pagamento del canone scaduto e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento dalle rate scadute; g) il conduttore si obbliga a stipulare un contratto assicurativo per i danni di qualsiasi genere causati ai locali in affitto e adiacenti per la somma di ,00. 7) MODIFICHE AL CONTRATTO: le modifiche alle clausole del presente contratto dovranno sempre risultare da atto scritto, Il silenzio o l acquiescenza da parte del locatore, in caso di eventuali deroghe del conduttore alle clausole sopra elencate, avranno il valore esclusivamente di tolleranza e non avranno effetti a favore del conduttore. 8) SPESE: le spese di registrazione del presente contratto e delle rinnovazioni sono a carico delle parti nella misura del 50%, quelle di bollo per la registrazione per le quietanze sono a esclusivo carico del conduttore. 9) LE CLAUSOLE: dal presente contratto sono valide ed efficaci fra le parti, se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di locazioni in quanto applicabili. 10) CAUZIONE: la somma depositata dal conduttore in garanzia dei danni e accantonata come cauzione in conformità alle vigenti leggi sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata in conto pigioni. A richiesta di una delle parti il 3 8

9 deposito potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo. N.B.: la cauzione matura a favore del conduttore gli stessi interessi di Legge, restituibili annualmente. Tali interessi non maturano se il deposito cauzionale è costituito da fideiussione bancaria. Il deposito cauzionale pari ad 1549,26 (euro millecinquecentoquarantanove/26) dovrà essere versato entro 30 giorni dalla firma del presente contratto. 12) SPESE ACCESSORIE: tutte le spese relative ad acqua, luce, gas, telefono, ecc. sono gestite dal conduttore e quindi a totale suo carico. 13) Il locatore autorizza, per quanto di sua competenza e nel rispetto dei regolamenti condominiali vigenti e del buon gusto, l installazione di targhe o insegne anche luminose. 14) USO SPAZI ESTERNI: l uso degli spazi esterni viene evidenziato con planimetria a parte, sottoscritto dal locatore e dal conduttore e dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione, ordine e pulizia. Vicenza, lì / / IL LOCATORE IL CONDUTTORE Ai sensi deli art CC. le parti convengono di approvare espressamente le clausole di cui ai nn. 2 (divieto variazione e sublocazione anche parziale), 5 (esonero responsabilità del locatore), 6 la clausola penitenziale B ossia divieto di mutare in parte la destinazione e di sublocare anche parziale), C (divieto modifiche all immobile senza il consenso scritto e diritto di trattenere migliorie e addizioni senza preavviso, D (diritto di fare lavori urgenti per il locatore); F (solve et repete), G (assicurazione immobile), 7 (modifiche al contratto con atto scritto). Le medesime parti concordano che l adempimento degli obblighi di diligenza è obbligatorio e che la mancata diligenza produrrà, in forza di legge, la risoluzione del contratto, per colpa del conduttore, fermo restando l obbligo di corrispondere il dovuto risarcimento in favore del locatore, ex art C.C. Vicenza, lì / / IL LOCATORE IL CONDUTTORE 4 9

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