CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI LOCALI COMUNALI DEL CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE "LA CASA DEL QUARTIERE" SITO IN VIA C.A. MOLLI N 13.
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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI LOCALI COMUNALI DEL CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE "LA CASA DEL QUARTIERE" SITO IN VIA C.A. MOLLI N 13. L anno 2014 il giorno del mese di marzo in Borgomanero nella Sede Municipale TRA COMUNE DI BORGOMANERO (C.F ), legalmente rappresentato da Barbarglia Angelo, nato a Borgomanero (No) il giorno 31/07/1962, domiciliato per la carica di Dirigente dei Servizi alle Persone presso la sede comunale, in nome e per conto dell Amministrazione Comunale che rappresenta E ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE VIA CUREGGIO/VIA MOLLI (C.F ), con sede a Borgomanero in Via Cureggio 5, legalmente rappresentata da Carta Carmelo, nato a Teulada (Ca) il in qualità di Presidente E ASSOCIAZIONE ARCOBALENO-MAG (C.F ), con sede a Borgomanero in Via del cervo 14, legalmente rappresentata da Marheraoui Jilali, nato a Mohammedia il in qualità di vice-presidente SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 OGGETTO La presente convenzione disciplina l'utilizzo dei locali del Centro aggregativo polivalente "La casa del quartiere" sito in Via C.A. Molli n 1 3 di proprietà comunale al fine di mantenerli come luogo d'incontro per la Comunità del quartiere e per i diversi organismi no profit cittadini. Art. 2 FINALITA DEL CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE "LA CASA DEL QUARTIERE" Il Centro è destinato ad essere primariamente un luogo di incontro per la Comunità del quartiere ed aperto ai diversi organismi no profit cittadini al fine di realizzare anche iniziative ed attività aggregative e ricreative, sociali e culturali a favore dei cittadini del quartiere e di Borgomanero in generale.
2 Art. 3 - FUNZIONAMENTO DEL CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE "LA CASA DEL QUARTIERE" L'utilizzo del Centro da parte di soggetti diversi dalle Associazioni firmatarie della presente convenzione viene concesso in base ad apposita richiesta e solo per le finalità di cui all'art. 2. L'accesso e le modalità di gestione e di raccordo si svolgeranno oltre che nel rispetto delle prescrizioni generali, di cui alla presente convenzione, e anche secondo l'allegato Regolamento di funzionamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 42 del 28 marzo Art. 4 LOCALI E ATTREZZATURE Il Comune per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, concede in uso gratuito alle Associazioni firmatarie i locali di proprietà comunale situati in Via C.A.Molli n 13 a Borgomanero, individuati nella planimetria allegata. Le attrezzature e gli arredi concessi in uso per la gestione del Centro sono individuati da apposito inventario agli atti presso gli Uffici Comunali. ART. 5 - MANUTENZIONI DEI LOCALI E PAGAMENTO UTENZE Manutenzione ordinaria e straordinaria Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e la messa a norma degli stessi competono all Amministrazione Comunale. Utenze Il Comune sostiene le spese per le utenze (metano, luce, acqua e connessione ad internet) e non le spese telefoniche, relative ai locali oggetto della presente convenzione, purchè siano effettuati consumi responsabili e coerenti con le attività svolte in essi. Il Comune vigilerà sui consumi delle utenze sopra indicate. ART. 6 ONERI GESTIONALI Nell ambito dell'utilizzo dei locali del Centro Aggregativo Polivalente "La casa del quartiere", le Associazioni devono primariamente: a) provvedere all apertura e chiusura del Centro in relazione alle attività programmate; b) calendarizzare ed autorizzare gli utilizzi del Centro con la relativa consegna delle chiavi alle altre organizzazioni che Vi possono accedere in seguito ad apposita richiesta scritta e secondo le prescrizioni generali, di cui al successivo articolo 7 e del Regolamento di utilizzo dei locali ; c) provvedere ad inoltrare ai competenti Uffici comunali le richieste di intervento per opere di manutenzione riguardanti la sede del Centro, nonché ogni altra richiesta che comporti l utilizzo di servizi dell Amministrazione Comunale; d) le Associazioni assumono a proprio carico, in qualità di concessionarie e di custodi dei locali e delle relative attrezzature, ogni responsabilità per qualsiasi incidente e per eventuali danni causati a persone, cose o alla struttura/attrezzature ed imputabili al cattivo od errato uso della medesima od all'inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Le Associazioni, in ogni caso, dovranno provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati;
3 Le Associazioni, in caso di uso dei locali da parte dei propri associati, come gli altri utilizzatori autorizzati, dovranno: a) provvedere alla pulizia dei locali; b) custodire sotto la propria responsabilità i locali e le attrezzature avute in uso, curarne la buona tenuta ed il corretto utilizzo; c) assicurare un uso corretto degli impianti con particolare attenzione al risparmio delle utenze di luce, gas ed acqua; d) vigilare sui frequentatori del Centro in modo che adottino un comportamento corretto e civile anche nell uso della struttura e degli arredi, e assicurare il rispetto del divieto a praticare attività non consentite; e) segnalare tempestivamente al Comune eventuali manomissioni ed altre anomalie riscontrate durante l'esercizio delle attività; f) provvedere alle autorizzazioni e/o permessi relativi allo svolgimento di iniziative organizzate nell ambito dell'utilizzo del Centro. In particolare, le Associazioni e qualsiasi altro utilizzatore dovranno rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, commerciale e fiscale, nonché in materia di sicurezza e di acustica; per quest ultimo aspetto si richiamano anche la legge regionale n. 52/2000 ed il Regolamento comunale in materia di tutela dell inquinamento acustico approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 30/05/2006. Le Associazioni dovranno essere in possesso, a garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione oggetto della presente convenzione, di idonea assicurazione con primaria società a coperture di responsabilità civili per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri soci, dipendenti o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori del Centro ed in ogni caso verso terzi; il Comune è considerato terzi a tutti gli effetti. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione. Sono comunque fatte salve le responsabilità generali dell Amministrazione Comunale quale proprietaria delle strutture date in comodato d uso gratuito. L'utilizzo dei locali, attrezzature ed arredi di proprietà comunale concessi in comodato d'uso gratuito, nonché gli oneri per le relative utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua e connessione ad internet) a carico del Comune in base alla presente convenzione, costituiscono vantaggio economico a favore delle Associazioni firmatarie, in base all'art. 2.5 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi approvato con deliberazione del C.C. n 19 del ART. 7 CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI A TERZI I locali oggetto della presente convenzione possono essere concessi in uso a chi ne faccia apposita richiesta scritta motivata alle Associazioni, compatibilmente al calendario di utilizzo redatto mensilmente dalle stesse, che comunicheranno tempestivamente l'autorizzazione rilasciata ai servizi sociali comunali. All'atto della consegna delle chiavi le Associazioni dovranno far sottoscrivere agli utilizzatori le seguenti prescrizioni:
4 l'assunzione di responsabilità civile verso terzi, da parte del concessionario, per qualsiasi incidente e per eventuali danni causati a persone, cose o alla struttura ed imputabili al cattivo od errato uso della medesima. Pertanto, il firmatario della richiesta di utilizzo è istituito concessionario ed alle stesso viene attribuita la custodia del locale; la possibilità che la concessione d uso venga revocata da parte dell Amministrazione nel caso in cui la stessa avrà necessità di usufruire dei locali; restituzione dei locali in perfette condizioni di manutenzione e di pulizia al termine della concessione (pulizia dei locali e degli annessi servizi igienici); spegnimento di tutte le luci terminato l utilizzo dei locali; chiusura della porta di ingresso dei locali terminato l uso predetto; non svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale svolgimento di altre attività presenti nel Centro di aggregazione e, in ogni caso, arrecare disturbo al vicinato. Nel caso si riscontrassero anomalie, rotture o sottrazioni di materiale vario dei locali, le Associazioni convenzionate saranno tenute in solido al risarcimento del danno, a meno che non venga segnalato tempestivamente il nominativo del responsabile. Art. 8 MODALITA' DI GESTIONE Le Associazioni convenzionate provvederanno, di comune accordo, ad individuare un incaricato che curerà il calendario delle occupazioni della struttura. A questi competerà l autorizzazione all occupazione da parte di altri richiedenti e l effettuazione degli adempimenti previsti dal precedente articolo 7. Le Associazioni convenzionate provvederanno altresì a suddividere di comune accordo tra i propri associati gli adempimenti previsti dai punti a, c, d del primo comma dell articolo 6. Per tutto quanto non sia diversamente stabilito, le responsabilità derivanti dall'applicazione delle disposizioni della seguente convenzione si ritengono attribuite in solido alle due Associazioni convenzionate. Art. 9 CONTROLLI E COORDINAMENTO L Amministrazione Comunale può effettuare controlli, al fine di garantire che la gestione del Centro si svolga nel rispetto e secondo le finalità e le disposizioni della convenzione stipulata tra le parti, oltre che al fine di verificare il corretto utilizzo dei locali e relative attrezzature da parte dei terzi autorizzati. Nell'ambito delle attività svolte dalle Associazioni per le finalità di cui all'art. 2, le Associazioni si coordineranno mensilmente con i servizi sociali comunali, individuando un proprio volontario-referente. Art RISOLUZIONE ANTICIPATA La convenzione stipulata tra le parti può essere risolta anticipatamente: a) con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti; b) unilateralmente, con provvedimento di revoca da parte dell Amministrazione Comunale, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
5 - quando vi siano ripetute inadempienze da parte delle Associazioni agli obblighi previsti dalla convenzione, non regolarizzate in seguito a diffida formale dell Amministrazione Comunale; - quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi; - quando il gestore pone in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell Autorità Comunale; - quando siano modificate le finalità perseguite delle Associazioni; - quando gli spazi concessi in uso vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti nella convenzione stipulata. Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni; è fatto salvo il risarcimento dell eventuale maggior danno. I lavori per eliminare situazioni di pericolo per l incolumità ovvero adeguamento a norme di sicurezza possono costituire causa di risoluzione anticipata della convenzione. E comunque causa di risoluzione la cessione parziale o totale della convenzione. Art. 11 CONTROVERSIE Il Foro di Novara è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell esecuzione della convenzione stipulata tra le parti. rt VARIAZIONI Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare i correttivi e le variazioni che si rendessero necessarie alla convenzione stessa. Art SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese di registrazione relative alla convenzione da stipularsi, sono a carico delle Associazioni. Art GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI E fatto obbligo alle Associazioni di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell espletamento dell incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. ART ALLEGATI ALLA CONVENZIONE Sono allegati alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa la planimetria dei locali concessi in uso e il Regolamento di utilizzo dei locali. ART DURATA La presente convenzione ha durata dal 01 aprile 2014 al 31 marzo 2016, senza alcuna possibilità di rinnovo tacito.
6 Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE SERVIZI ALLE PERSONE (Dott. Angelo BARBAGLIA) IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE VIA CUREGGIO/VIA MOLLI (Sig. Carmelo CARTA) IL VICE-PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO-MAG (Sig. )
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