L'AGRICOLTORE TREVISANO FARE LAVORO REGISTRO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI.

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1 L'AGRICOLTORE Periodico di Confagricoltura Treviso Poste Italiane Spa - Sped. in Abb. Post. D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/C/RM/09/2011 TREVISANO Anno LXV - N. 5 Settembre 2013 l'editoriale di GIANPAOLO CASARIN * Cari associati, a partire dal 1 agosto sono entrato a far parte della vasta platea dei pensionati. Ho preso questa decisione per due ragioni. La prima è strettamente personale: temo infatti che questo Governo, sempre all'affannosa ricerca di soldi dei contribuenti, mi tolga la possibilità di godere della pensione per altri anni a venire. La seconda è che sono convinto che questo periodo di profonda crisi, che stiamo vivendo, imponga anche alle Organizzazioni Professionali - come la nostra - scelte innovative e coraggiose che rompano gli schemi di lavoro cui siamo abituati; e non credo sinceramente, dopo quasi quarant'anni di lavoro al servizio del comparto agricolo, di essere la persona più adatta ad iniziare una fase di grandi cambiamenti anche È ON-LINE IL perché penso che, per avere lo spirito giusto per iniziarli, bisogna avere davanti a sé il tempo (lavorativo si intende!) per vederli realizzati. Ho lasciato pertanto la direzione di Confagricoltura Treviso, direzione che il Consiglio Direttivo ha affidato a Renato Bastasin, persona la cui professionalità e passione per il lavoro, è a voi tutti nota. Questo comunque non è un addio in quanto dal 1 settembre sarò ancora al servizio di Confagricoltura Treviso, per un certo periodo, in una veste diversa, ma sempre - mi auguro - nell'interesse della nostra organizzazione e di voi associati. Ringrazio la Presidenza e il Consiglio di Confagricoltura Treviso per aver assecondato questa mia scelta e per avermi dato l'opportunità di cimentarmi in un ruolo diverso dal precedente. A voi tutti associati un caloroso saluto e un arrivederci. REGISTRO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI VAI SU * direttore uscente di COnfagricoltura treviso RENATO BASTASIN È IL NUOVO DIRETTORE DI CONFAGRICOLTURA TREVISO Il giorno 23 luglio 2013 il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Treviso ha indicato nella persona di Renato Bastasin, il nuovo Direttore dell'associazione, in sostituzione del direttore uscente Gianpaolo Casarin. Renato Bastasin è nato a Montebelluna nel Nel 1982 entra a far parte dell'associazione, diventando prima Segretario di Zona dell'ufficio di Montebelluna e Valdobbiadene e successivamente Vicedirettore di Confagricoltura Treviso. IL DECRETO DEL FARE A pagina 2 IL DECRETO LAVORO A pagina 8 Il 15 agosto 2013 è scomparso il Direttore di Condifesa Treviso, Flavio Bortolato Il 15 agosto, sulle montagne che tanto amava, è improvvisamente mancato il Dott. Flavio Bortolato, direttore del Condifesa di Treviso. Quando ho avuto notizia dell'accaduto ho subito pensato ad un incidente in moto (altra sua passione) o ad una disgrazia lungo i sentieri di montagna; mai avrei pensato che a tradirlo fosse stato il cuore, soprattutto conoscendo la sua attenzione per un sobrio e sano stile di vita. Ricordo che spesso, scherzosamente, mi rimproverava la mia vita sedentaria, l'eccesso di fumo, la scarsa moderazione nel bere e nel mangiare. È il destino, come si usa dire amaramente in questi casi. Flavio è stato un ottimo direttore del Condifesa (o Co.Di.TV come prima si chiamava), molto professionale ed esperto in materia assicurativa, veramente appassionato del suo lavoro e sempre alla ricerca di soluzioni innovative utili per gli agricoltori. Da anni, a livello nazionale, sia per quanto riguarda l'asna.co.di che per le organizzazioni professionali agricole, era il punto di riferimento di tutto il Veneto in materia di normativa sull'assicurazione agevolata per i danni da calamità. Il mio incarico di componente del Collegio Sindacale di Condifesa Treviso mi ha permesso di apprezzarne da vicino la capacità professionale, il buon senso, l'onestà e la voglia di fare, ragionando con la propria testa. È mancato un collega, ma soprattutto un amico. Gianpaolo Casarin

2 2 L'agricoltore trevisano L'approfondimento: il decreto del fare Si segnalano di seguito le principali disposizioni introdotte dal d.lgs. 69/13 convertito con modificazioni nella legge 98/13 (GU n.194 del Suppl. Ordinario n. 63) che riguardano l energia, l edilizia, l ambiente, la vendita diretta dei prodotti agricoli, la sicurezza sul lavoro, il codice della strada e la prevenzione incendi. Articolo 2 - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese Il Decreto Fare incentiva gli investimenti delle PMI in impianti, macchinari, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo agevolandone l acquisto o il leasing. In sede di conversione in legge gli incentivi sono stati estesi agli investimenti in Hardware, Software e tecnologie digitali, con una dotazione iniziale di 2,5 miliardi di euro incrementabile fino a 5 miliardi. I finanziamenti a tasso agevolato saranno erogabili fino al 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione tra i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell Economia con la Cassa Depositi e Prestiti e l ABI. Avranno durata massima 5 anni dalla stipula del contratto, per un valore complessivo che non superi i 2 milioni di euro per azienda. La somma potrà coprire anche la totalità dei costi ammissibili, fissati dal decreto attuativo. I finanziamenti potranno essere coperti dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese fino a un massimo dell 80% dell importo finanziato, secondo modalità e priorità di accesso e concessione fissate dal decreto attuativo. Il suddetto decreto attuativo sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e come già specificato dovrà stabilire i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, la misura massima del contributo e le modalità di erogazione e le relative attività di controllo. È consentito l accesso ai finanziamenti alle PMI individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE, in grado di soddisfare due requisiti: il primo è il fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale dell attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni nell ultimo esercizio contabile chiuso prima della sottoscrizione della domanda di finanziamento (per le imprese non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria o alla redazione del bilancio si tiene conto dell ultima dichiarazione dei redditi per quanto concerne il fatturato, del prospetto delle attività e delle passività redatto alla luce del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689 e secondo i criteri individuati dagli artt e segg. c.c., per quello che riguarda l attivo patrimoniale); il secondo è avere meno di 250 dipendenti con vincolo di subordinazione, esclusi quelli in cassa integrazione straordinaria, calcolati come unità lavorative anno (Ula) e dato dalla media mensile di dipendenti a tempo pieno impiegati nell anno più la quota parte in base al tempo di lavoro di quelli a tempo parziale che realizzano frazioni di Ula, commisurati cronologicamente all ultimo esercizio contabile chiuso e approvato prima della sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese di nuova costituzione e quelle esonerate dalla contabilità ordinaria o dalla redazione di un bilancio di esercizio, i criteri vanno individuati in base al numero degli occupati e del totale dell attivo patrimoniale riferiti alla data di sottoscrizione della domanda. Disposizioni sull energia Articolo 4 - Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti Il comma 7, al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante prevede specifici contributi per la trasformazione di impianti di distribuzione di carburanti liquidi in impianti di distribuzione di solo metano o di gpl. E una diposizione che potrebbe favorire anche lo sviluppo del biometano. Articolo 5 - Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica Comma 1 La norma in oggetto è finalizzata ad ampliare l'ambito di operatività dell'addizionale IRES di cui all'articolo 81, comma 16 (cd. robin hood tax), intervenendo sulle soglie dei ricavi e dei redditi rilevanti ai fini della sua applicazione; tale maggiorazione IRES è infatti prevista per le aziende, operanti nel settore petrolifero e in quello dell energia elettrica, con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro e un reddito imponibile maggiore di 300 mila euro (nella normativa previgente l'addizionale era invece applicata per volumi di ricavi superiori a 10 milioni di euro e per redditi oltre il milione di euro). La nuova soglia, non impatta sulla produzione di energia da biogas in impianti fino a 1 MW (sia che percepiscano la tariffa che il CV per i quali i ricavi non superano i 2,5 milioni) nè sugli impianti fotovoltaici (pur ipotizzando la più alta tariffa del conto energia ad oggi riconosciuta). Il comma 7 abroga le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2013 volte ad incrementare il valore degli incentivi sulla produzione elettrica da bioliquidi in impianti entrati in esercizio tra il 2008 e il 2012 al fine di compensare il brusco aumento dei prezzi degli oli registrato negli ultimi anni. L'abrogazione di tale misura, pur impattando marginalmente sulle imprese agricole visti i pochissimi investimenti nel settore da parte di agricoltori, introduce comunque un rischioso precedente per possibili nuovi tagli degli incentivi, con efficacia retroattiva, sulle altre fonti rinnovabili. Il comma 7-bis, aggiunto durante l esame del provvedimento alla Camera, prevede - per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre la possibilità di optare (comunicandolo al GSE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge) tra il mantenimento al diritto agli incentivi riconosciuti alla data di entrata in esercizio e un meccanismo che prevede - secondo determinati parametri un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi (incremento del 20 per cento dell'incentivo TO o CV - spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1 settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione). Art. 6- Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra Accisa pari a 25 Euro per Litri A decorrere dal 1 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, si applica un'accisa pari a euro 25 per Litri. Attualmente l accisa prevista per il settore è pari circa a 135 euro/1000 litri, per cui le novità introdotte portano ad un risparmio di circa 110 euro/1000 litri. In sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio i beneficiari si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il comma 2 stabilisce che il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE e che qualora il suddetto

3 3 L'approfondimento: il decreto del fare livello minimo dovesse esser modificato, l accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra verrà corrispondentemente adeguata. Si prevede inoltre che la sintesi delle informazioni relative alla misura in parola è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008. Il comma 3 definisce l ammontare degli oneri recati dalla disciplina in esame; in particolare stabilisce in 14,4 mln di euro l onere per il 2013 ed in 34,6 mln di euro l onere per ciascuno degli anni 2014 e La relativa copertura avviene mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all impiego agevolato, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, nella misura che consenta di coprire i citati oneri. Infine il comma 4 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, venga disciplinata l applicazione delle disposizioni recate dall articolo in esame. Aspetto quest ultimo che condiziona l applicazione immediata della riduzione di imposta. Difatti fino all emanazione del decreto sarà difficile dare seguito alle novità introdotte dal decreto fare anche in relazione alla necessità di ridurre i quantitativi di gasolio di cui le imprese beneficiarie hanno diritto considerando le finalità ambientali. Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale e vista l'incertezza che ne segue, è opportuno tenere distinte le forniture di gasolio per le serre da tutte le altre per l'espletamento delle successive operazioni che dovranno essere formalizzate sulla base della procedura che verrà definita dal decreto interministeriale per ottenere l'agevolazione. Codice della strada Art. 20 Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale Viene introdotto, attraverso la modifica dell art. 202 del d.lgs. 285/92, lo sconto del 30% sulle infrazioni al Codice della Strada il cui pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione e notifica, con l'esclusione di quelle che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o la confisca del veicolo e quelle che rivestono carattere penale. La riduzione del 30% si applica solo sulla sanzione effettiva prevista dal codice, e quindi non si può usufruire della stessa agevolazione per le spese di notifica. Per notifica si intende la ricezione al domicilio del proprietario del veicolo di un verbale relativo ad una violazione commessa e non contestata al conducente, come accade ad esempio per gli autovelox o il tutor. Per contestazione si intende invece quando il conducente viene fermato e messo immediatamente a conoscenza dell'infrazione commessa. Se la pattuglia è dotata di POS collegato, sarà possibile anche pagare immediatamente la sanzione. Possono beneficiare dello sconto tutti i conducenti o proprietari a prescindere dai punti posseduti sulla patente. Una volta pagata una sanzione, con o senza lo sconto del 30%, viene meno il diritto a presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. L'importo della sanzione non può essere arrotondato e si deve prestare attenzione a pagare l'importo esatto della sanzione. Art Omologazioni delle macchine agricole L articolo modifica l art. 107 del d.lgs. 285/92 ampliando i soggetti abilitati ad effettuare l'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge delle macchine agricole. Oltre al Dipartimento per i trasporti terrestri possono essere abilitati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali anche altre strutture o Enti. Norme in materia di edilizia artt. 30 e 39 Art. 30 semplificazioni in materia edilizia Scia, Permesso di costruire, Certificato di agibilità e distanze tra fabbricati Le novità per l'edilizia privata sono molte e riguardano la Scia, il Permesso di costruire, il Certificato di agibilità e le distanze tra fabbricati. Previsto anche l'indennizzo per i ritardi della pubblica amministrazione che, in caso di conclusione del procedimento oltre il termine di chiusura, è obbligata a corrispondere al privato 30 euro al giorno, cifra che non potrà superare complessivamente i 2000 euro. Deroghe per le distanze tra fabbricati Le regioni e le province autonome possono prevedere deroghe rispetto al DM 1444/68, che, all'articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. In fase di revisione o di definizione di strumenti urbanistici, ed in deroga al decreto, esse possono dettare disposizioni su spazi da destinare al verde, ai parcheggi, agli insediamenti residenziali e produttivi. La norma precisa che le regioni e le province autonome potranno esercitare i poteri derogatori ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile. Variazioni di sagoma con Scia Gli interventi edilizi che portano ad una modifica della sagoma ma non del volume sono soggetti a Scia e non più al Permesso di costruire. Nessun cambiamento per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo dal Dlgs 42/2004 che comportano modifiche della sagoma e del volume: questi continuano ad essere autorizzati attraverso PdC. Nelle zone omogenee "A" del piano regolatore, saranno i Comuni a decidere dove potrà essere presentata una Scia in caso di interventi che comportino una modifica della sagoma (ma non del volume). Entro il 30 giugno 2014 (non più 31 dicembre 2013) i Comuni dovranno adottare una deliberazione con la quale individuare le aree nelle quali non è applicabile la Scia per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Art. 39 Disposizioni in materia di beni culturali Modificato il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica. Nel caso di lavori iniziati nel quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione, l'efficacia quinquennale del nulla osta paesaggistico viene estesa a tutta la durata dei medesimi lavori. Art. 30 bis - Semplificazioni in materia agricola L articolo 30 bis riporta alcune semplificazioni per la vendita diretta dei prodotti agricoli. In particolare modifica alcune parti dell articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n Eliminazione della comunicazione d inizio attività (comma 1 lettera a) Non è più obbligatorio inviare al Comune di appartenenza la comunicazione d inizio attività se la vendita al dettaglio è esercitata su superfici all aperto dell azienda agricola. Di contro, se la vendita effettuata all interno di locali dell azienda agricola (ad esempio cantine, luoghi adibiti a degustazioni, etc.) è ancora richiesta la suddetta comunicazione. Unica eccezione se questa è effettuata per la promozione di prodotti tipici o locali. Pur non esistendo una definizione di prodotto tipico è importante ricordare che solitamente si intendono tutti i prodotti DOP IGP STG e quelli dell Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del DM 8 settembre 1999 n. 350 (l ultima revisione è stata pubblicata nel supplemento ordinario

4 4 L'agricoltore trevisano L'approfondimento: il decreto del fare n.52 della G.U. n. 147 del 25 giugno 2013). Vendita via internet e comunicazione inizio attività (comma 1 lettera b) La vendita diretta attraverso il commercio elettronico potrà essere effettuata contestualmente all invio della comunicazione d inizio attività al Comune del luogo ove ha sede l azienda di produzione. Consumo in azienda dei prodotti acquistati in vendita diretta (comma 1 lettera c) I prodotti oggetto di vendita diretta possono essere immediatamente consumati nei locali adibiti alla vendita, purché questa non si configuri come attività di somministrazione e comunque rispettando sempre tutte le prescrizioni generali di carattere igienico sanitario. Inoltre l attività di vendita diretta dei prodotti agricoli all interno dei locali dell azienda agricola non comporta cambio di destinazione d uso. La vendita può essere effettuata in locali esterni all azienda agricola a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati e su tutto il territorio comunale. Sicurezza sul lavoro Le semplificazioni introdotte dagli artt. 32, 35 e 45 bis riguardano soprattutto adempimenti formali, nonché oneri informativi attraverso modifiche ed integrazioni al d.lgs. 81/08 con particolare riferimento ai seguenti articoli: Articolo 3 - Campo di applicazione Articolo 6 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione; Art Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei RSPP interni ed esterni Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Articolo 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento Articolo 88 - Campo di applicazione Articolo bis Articolo Misure specifiche di protezione e di prevenzione Articolo Esposizione non prevedibile Articolo Notifica Articolo Misure di emergenza Art Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) (comma 1 lett. a) Sono introdotte alcune novità in merito al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) art. 26 del d.lgs. 81/08. In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell Inail da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro (a tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale). Il DUVRI viene eliminato anche per i servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno (in precedenza la durata non doveva essere superiore a due giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. In questo caso per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. Semplificazione per attività a basso rischio infortunistico (comma 1, lettera b) punto 2) Viene introdotto il comma 6-ter all articolo 29 del d.lgs. 81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi). Le disposizioni prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali possono effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste dallo stesso articolo 29 che dovranno comunque essere utilizzate sino all emanazione del suddetto decreto. Con tale modifica, anche se con alcune differenze, viene riproposto il sistema dell autocertificazione. Occorre ora in sede attuativa verificare la possibilità di inserire anche le attività agricole. Crediti formativi (comma 1 lett. c) e d) In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, viene prevista la possibilità di riconoscere crediti formativi per la durata e per i contenuti della formazione e dell aggiornamento erogati. Ciò riguarda sia il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e protezione (art. 32 del d.lgs. 81/08), sia la formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 37 del d.lgs. 81/08). La misura introdotta nel caso dell agricoltura potrebbe semplificare, ad esempio, i percorsi formativi relativi all abilitazione per il rilascio del patentino per i prodotti fitosanitari e per l abilitazione alla guida delle trattrici agricole. In ambedue i casi le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente. Notifiche preliminari per l avvio di nuove attività (comma 1, lettera e) Il comma 1 lettera e) che modifica l art. 67 (notifiche all organo di vigilanza competente per territorio ambienti di lavoro Titolo II del d.lgs. 81/08) specifica quali elementi informativi devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti. Prevede inoltre che l invio della suddetta notifica preliminare avvenga attraverso lo Sportello unico (insieme all istanza o alla segnalazione relativa all avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all organo di vigilanza. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli

5 5 L'approfondimento: il decreto del fare uniformi per la presentazione della notifica. Verifica attrezzature (comma 1 lett. f - modifica dell art. 71 commi 11 e 12 - Verifica attrezzature) Riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l INAIL è tenuto ad effettuare la prima verifica dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Denuncia infortuni comma 6 Sono introdotte alcune semplificazioni riguardo la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all Inail, mentre all autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. Con l abrogazione dell articolo 54 del DPR 1124/65 ( Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ) viene eliminato l obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Tale novità sarà operativa sei mesi dopo l entrata in vigore del decreto sul SINP (sistema informativo per la prevenzione) di cui al comma 4 del art. 8 del d.lgs 81/08. Di conseguenza viene modificato anche l articolo 56 del DPR 1124/65. La nuova disposizione prevede che l INAIL trasmetta le denunce per via telematica all autorità di pubblica sicurezza, all ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese. Cantieri temporanei o mobili (comma 1 lett. g) Vengono ampliate le attività a cui non si applicano più le disposizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il comma 2 dell art. 88 del D.Lgs. 81/08 le disposizioni non si applicano a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi. Art Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata Sono previsti due commi aggiuntivi all art. 3 del d.lgs. 81/08. Il comma 13 bis prevede l individuazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di semplificazioni della documentazione per dimostrare l effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell anno solare. Semplificazione dell informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole Con il comma 13 ter, un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definirà misure di semplificazione degli adempimenti relativi all informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. Quest ultima previsione che si aggiunge a quanto già previsto dal comma 13 dell art. 3 e dal relativo decreto applicativo (DM 27 marzo 2013 disposizioni che riguardano i lavoratori impiegati nelle imprese agricole per non più di 50 giornate)) è diretto ad estendere le semplificazioni a tutti i lavoratori a tempo determinato e stagionali delle imprese agricole nonché a tutte le imprese di piccole dimensioni. Si auspica che il suddetto decreto possa risolvere anche i problemi interpretativi generati del DM 27 marzo 2013 sulla sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali. Art. 45 bis abilitazione all uso di macchine agricole Certificazione relativa all esperienza biennale Viene modificato il comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, chiarendo che nell Accordo Stato Regioni sono indicate anche le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. Tale precisazione dovrebbe essere diretta a chiarire ad esempio che la certificazione relativa all esperienza biennale per i lavoratori agricoli equivale al possesso dell abilitazione. Viene prorogato inoltre al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole di cui al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed all'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53. Con la proroga suddetta sono superati i problemi verificatisi in alcune regioni in sede di circolazione stradale delle macchine agricole dove gli organi di controllo hanno chiesto ai conducenti delle macchine agricole di esibire l abilitazione all uso (in alcuni casi peraltro il certificato di esperienza biennale non è stato ritenuto valido). Per quanto riguarda la tempistica di attuazione dell Accordo Stato Regioni, che con le disposizioni transitorie relative ai lavoratori agricoli (punto 9.4) dava la possibilità fino al marzo 2017 di poter utilizzare le attrezzature se in possesso di certificazione attestante l esperienza biennale, occorrerà attendere le istruzioni del Ministero del Lavoro. Va comunque sottolineato che la proroga si riferisce esclusivamente alle macchine agricole, quindi ai veicoli riconducibili all art. 57 del codice della strada, quindi ai trattori agricoli e forestali ed ai carrelli semoventi a braccio telescopico, se quest ultimi omologati come macchine agricole. Art Disposizioni in materia di prevenzione incendi Il comma 1 esenta gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all Allegato I, categorie B e C del DPR 151/11 esistenti alla data del 7 ottobre 2011 dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Con il comma 2 viene stabilito che gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all Allegato I, 2 presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. In pratica, in attesa di ulteriori specifiche da parte dei Vigili del Fuoco, si deve ritenere che le attività di interesse agricolo che prima non era-

6 6 L'agricoltore trevisano L'approfondimento: il decreto del fare no soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ma che sono state ricomprese tra le attività a cui si applicano le disposizioni di cui al DPR 152/11 dispongono di un ulteriore anno (7 ottobre 2014) per presentare la SCIA e l ulteriore documentazione richiesta. Norme sull ambiente Le misure in materia di ambiente sono finalizzate a semplificare e accelerare le procedure, riducendo gli oneri per gli operatori. Particolarmente rilevanti sono le semplificazioni in materia di: 1) acque emunte ai fini della bonifica dei siti contaminati; 2) utilizzo di terre e rocce da scavo; 3) materiali di riporto; 4) eliminazione di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività scarsamente inquinanti (ad es. cantine che trasformano fino a 600 tonnellate di uva all anno, frantoi, silos per materiali vegetali) che saranno soggette solo a una comunicazione; 5) pastazzo di agrumi (ossia il residuo di lavorazione degli agrumi), che viene definitivamente sottratto alla disciplina dei rifiuti e sottoposto a quella dei sottoprodotti sulla base di un apposito decreto. Artt. 41 e 41 bis - Disposizioni in materia ambientale e disposizioni in materia di terre e rocce di scavo In tema di gestione delle acque emunte nei siti contaminati, il decreto del fare, come convertito, riscrive nuovamente l articolo 243 del Codice dell Ambiente sancendo che l obiettivo primario da soddisfare è arrestare la contaminazione. Oltre alle misure di sicurezza e prevenzione (incluso il barrieramento fisico), devono essere adottate le migliori tecnologie disponibili per eliminare o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette. Sono state introdotte nuove disposizioni in tema di terre e rocce da scavo, introducendo l articolo 41 bis al D.Lgs. 152/2006 che semplifica la procedura per il riutilizzo dei materiali di scavo provenienti dai piccoli cantieri. Si prevedono nuove disposizioni in materia di riporti che, secondo il decreto del fare, dovranno essere sottoposti al test di cessione per verificare se essi costituiscano o meno una fonte di contaminazione. Art. 41-ter - Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo L Articolo 41-ter prevede l esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal titolo I della parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006 (norme in materia ambientale), integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l autorità competente può adottare autorizzazioni in deroga con un procedimento semplificato. Sono stati inseriti nell allegato IV parte I del d.lgs. 152/06, quindi esclusi dall autorizzazione, i seguenti impianti ed attività di interesse agricolo: Silos per i materiali vegetali (modifica della lett. m) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodisel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas (inserimento della lettera v-bis); Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera (inserimento della lettere kk-bis) Frantoi (inserimento della lettera kk-ter) Inoltre con la modifica introdotta alla lettera m) relativa agli allevamenti il calcolo del numero di capi ai fini della verifica della esclusione viene fatto in relazione a quelli presenti e non potenzialmente presenti. Sono stati inseriti nell allegato IV parte II del d.lgs. 152/06 i seguenti impianti ed attività per i quali l autorità competente può adottare autorizzazioni in deroga con un procedimento semplificato: Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte precedente (inserimento della lettera v-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricomprese nella parte precedente (inserimento della lettera oo-bis). SICUREZZA FLASH CONCLUSI I PRIMI CORSI PER IL PATENTINO PER TRATTORI Confagricoltura Treviso ha organizzato il primo corso per il rilascio dell'abilitazione alla guida del trattore agricolo. La partecipazione e l'attenzione alle tematiche della sicurezza degli oltre venti giovani ed abili allievi alla guida di trattori prima senza attrezzature poi con attrezzature portate e con rimorchi, che con grande dedizione e passione si apprestano a svolgere questo lavoro, fa ben sperare per il futuro delle nostre campagne. A breve seguiranno altri percorsi formativi per il rilascio della suddetta abilitazione. Sono aperte le iscrizioni. Per maggiori informazioni scrivete a sicurezza@upatreviso.it. SOLO LAVORATORI OCCASIONALI? OBBLIGO DEL DVR! Anche per le aziende che si avvalgono solamente di lavoratori occasionali ad esempio per la raccolta dell'uva, vige l'obbligo elaborare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). AGGIORNAMENTO RSPP, ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO La normativa sulla sicurezza prevede che la figura dell'rspp frequenti degli appositi corsi di aggiornamento. Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento organizzato da Confagricoltura Treviso, per tutti coloro che abbiano partecipato al corso base più di tre anni fa. Tutti gli interessati possono chiamare il numero o inviare una mail a sicurezza@upatreviso.it

7 7 Controlla la tua irroratrice al Consorzio Agrario È nato un nuovo servizio interno al Consorzio Agrario di Treviso e Belluno Il periodico controllo delle attrezzature per i trattamenti fitosanitari rappresenta un elemento fondamentale per garantire l efficacia dei trattamenti fitosanitari e per evitare effetti negativi sull ambiente e sulla salute degli operatori. Ad oggi il controllo è un atto volontario, entro il 14 dicembre 2016 disposizioni normative lo renderanno obbligatorio. Spesso la piena efficienza dei mezzi di distribuzione viene colpevolmente trascurata, ritenendo che sia sufficiente la razionale scelta del prodotto fitosanitario e della sua epoca di applicazione per ottenere una ottimale protezione delle colture. Al contrario, è noto che una attrezzatura non assoggettata a periodica manutenzione produce effetti negativi sull efficacia dell intervento e sull ambiente circostante (perdite di prodotto che non giunge sul bersaglio o che si disperde per effetto della deriva). Proprio per risolvere questi problemi, e dopo aver percorso l iter legislativo e superato tutti i test urbanistici, ambientali, sanitari e di sicurezza, il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno è stato autorizzato dalla Regione Veneto, con proprio DECRETO N. 9 DEL 29 FEBBRAIO 2012, a svolgere il servizio di controllo funzionale e regolazione delle irroratrici con le metodologie approvate dal Gruppo di lavoro ENAMA e pubblicate sul sito Il Consorzio è in grado di svolgere il servizio di verifica delle attrezzature irroranti utilizzate sia su colture viticole/frutticole, sia su colture erbacee ed ortive con l impiego di appositi banchi prova e strumentazioni specifiche. La verifica delle irroratrici produce chiari vantaggi che possono essere così riassunti: riduzione delle inefficienze distributive dovute ad un malfunzionamento delle attrezzature; maggiore economicità delle operazioni di distribuzione in seguito all impiego di un razionale volume della miscela distribuita; maggiore efficienza del trattamento in seguito all individuazione di razionali scelte applicative (velocità, pressione di esercizio ecc.) in funzione delle specifiche situazioni operative (condizioni ambientali in cui si opera, tipo di coltura, suo sviluppo vegetativo ecc.). Ciò permette inoltre, ad esempio, di ridurre i rischi di fitotossicità e di evitare tempi più lunghi di degradazione del prodotto e residui superiori a quelli ammessi per legge alla raccolta; minor impatto ambientale, poiché una corretta regolazione della macchina consente di incrementare la quota di miscela intercettata dalla vegetazione, con conseguente riduzione delle perdite; maggiore vita operativa della macchina irroratrice. Naturalmente questi benefici sono perseguibili solo in presenza di macchine irroratrici adatte alle colture da trattare (specie, forma di allevamento, tipologia di impianto etc.), con la giusta facilità di utilizzo, flessibilità d uso e di regolazione adeguatamente predisposte con attrezzature ed accorgimenti atti a contenere l effetto deriva (dispositivi di avvicinamento dell attrezzatura alla vegetazione, meccanismi di recupero, deflettori, ugelli antideriva etc.). A tal proposito il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno è in grado di proporre e fornire sia le irroratrici nuove dotate di certificazione ENAMA/ENTAM-EN adatte alle specifiche esigenze delle aziende agricole sia le migliori soluzioni per adeguare ed attrezzare le irroratrici in uso. Cogli anche tu questi vantaggi, contatta il nostro centro prova presso l officina di via Feltrina a Castagnole di Paese (tel )

8 8 L'agricoltore trevisano LAVORO, FISCO E TASSE IL DECRETO LAVORO Misure per la promozione dell'occupazione Sulla G.U. n. 196 del è stata pubblicata la legge n. 99 del di conversione del D.L n. 76 contenente interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare di quella giovanile. Elenchiamo qui di seguito gli articoli di maggior interesse per le aziende agricole datrici di lavoro. La legge n. 99/2013 è entrata in vigore il giorno 23 agosto 2013; dobbiamo sottolineare tuttavia che molte delle disposizioni in essa contenute non sono ancora concretamente utilizzabili in quanto la normativa rimanda a successivi atti normativi e regolamentari. Art. 1 incentivi per nuove assunzioni di giovani lavoratori Viene prevista in via sperimentale una nuova forma di assunzione incentivata che riguarda tutti i datori di lavoro che assumono soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto a tempo indeterminato anche part-time. Le INCENTIVI LEGGE FORNERO OCCUPAZIONE assunzioni devono avvenire nel rispetto dei parametri imposti dalla Ue. La facilitazione non si applica alle assunzioni di lavoratori domestici. Le persone da assumere devono essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; il decreto del Ministero del Lavoro 20 marzo 2013, pubblicato in G.U. n.153 del 2 luglio 2013, considera tale... [...] chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.. Il Ministero del Lavoro con la circolare n.34 del 25 luglio 2013 ha chiarito che il citato decreto ministeriale reca implicitamente l indicazione per cui la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo): i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non regolarmente retribuiti e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito; analogamente per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986). Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all articolo 50, comma 1, lett. c- bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro. Sono agevolate anche le assunzioni che riguardano coloro che non hanno conseguito il diploma di scuola media superiore o professionale. Le assunzioni incentivate potranno decorrere dopo che saranno emanati gli atti di riprogrammazione delle risorse economiche comunque entro il 30 giugno Sarà il ministero del Lavoro ad annunciare la data ufficiale di decorrenza delle nuove assunzioni, con una specifica comunicazione sul sito Il datore di lavoro per avere il beneficio previsto, deve incrementare l occupazione. Chi assume ottiene, per18 mesi, un bonus mensile paria1/3della retribuzione su cui si pagano i contributi previdenziali con un tetto massimo di 650 euro al mese, per ogni nuovo assunto. Il premio si incassa direttamente ogni mese riducendo i contributi dovuti. Agevolate anche le stabilizzazioni di contratti a termine ma per un periodo massimo di 12mesi;valgono sempre le condizioni soggettive;la trasformazione deve avvenire dopo l emanazione degli atti con cui vengono riprogrammate le risorse economiche. Il datore di lavoro non deve aver già beneficiato delle stesse facilitazioni, per il medesimo lavoratore. Per ottenere l incentivo, dopo la trasformazione, si deve eseguire, entro 1 mese, una nuova assunzione (rapporto tipo subordinato) di un soggetto che può anche non possedere i requisiti soggettivi semprechè incrementi l occupazione. Per il calcolo dell incremento occupazionale si applica il criterio delle Ula. La verifica si esegue mettendo a confronto la media degli occupati nell anno precedente la nuova assunzione con il numero dei lavoratori occupati ogni mese. I part-time sono riproporzionati in base alle ore di lavoro effettivamente svolte. Il datore di lavoro deve rispettare le condizioni introdotte dalla riforma del mercato del lavoro, per esempio: le assunzioni non possono essere premiate se sono state eseguite in forza di un preesistente obbligo,ovvero se il datore di lavoro non ha rispettato il diritto di precedenza nelle riassunzioni previsto da alcune norme in materia. Resta, inoltre, sempre valido e operante l obbligo del rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro. L Istituto nazionale di previdenza e assistenza ha 60 giorni di tempo per

9 9 LAVORO, FISCO E TASSE realizzare una procedura telematica che consenta ai datori di lavoro il recupero delle somme a credito e per emanare una circolare esplicativa sull argomento. I fondi per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia ammontano a 500 milioni di euro (quadriennio ). Alle altre Regioni vanno 294 milioni di euro. I relativi atti di riprogrammazione delle risorse daranno il via alle assunzioni. Il datore di lavoro può presentare la domanda di incentivo all Inps anche prima di assumere il lavoratore. L Inps, entro 3 giorni, comunica se ci sono fondi e li stanzia; il datore di lavoro ha 7 giorni di tempo per fare il contratto e altri 7 giorni per trasmetterlo all Istituto. Probabilmente sarà necessario un click-day. Le regioni possono rifinanziare l incentivo dandone comunicazione al ministero del Lavoro e all Inps che, a loro volta, danno pubblicità all iniziativa. Art. 7 modifiche alla disciplina introdotta dalla Legge n. 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero) La norma modifica in diversi punti la disciplina del lavoro a tempo determinato. L esenzione dalla causale può derivare anche dai contratti collettivi di livello aziendale, (se stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale), e ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, tale contratto può essere prorogato. Un altra novità consiste nella soppressione dell obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicare al centro per l impiego competente, entro il termine inizialmente fissato per la conclusione del rapporto di lavoro, la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro. Viene poi ridotto il termine della sospensione obbligatoria che deve passare tra successivi contratti a termine (scende da 60 a 10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e da 90 a 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi). Infine, viene precisata l esclusione dalla disciplina generale del contratto a termine (di cui al Dlgs 368/2001) dei contratti a termine stipulati dai lavoratori in mobilità. Commi2-3. La norma precisa che se il distacco di un lavoratore viene concluso tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa, l interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell operare della rete. Art. 9 occupazione Comma 11. Le imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario possono procedere congiuntamente alla assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative in agricoltura. L agevolazione vale anche per gli imprenditori agricoli con distinte aziende, legati da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado. L assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. E necessaria l emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per definire le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte; ragionevolmente il DM dovrebbe dare la possibilità ai datori di lavoro di poter indicare in sede di assunzione anche i codici fiscali degli altri datori di lavoro che congiuntamente procedono all assunzione. I datori di lavoro coinvolti rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato. Imposte e tasse Novità introdotte dalle leggi 98 e 99 del 2013 Con la conversione in legge dei D.L. n. 69/2013 e n. 76/2013 nelle leggi n. 98 e 99 sono state introdotte ulteriori novità in materia fiscale; riportiamo di seguito le novità di maggior rilievo a) Posticipazione dell'aumento IVA Con l'art. 11 della Legge 99/2013 viene posticipato dal 1 luglio 2013 al 1 ottobre 2013 l'aumento dell'iva dal 21% al 22% già previsto dall'art. 40 del D.L. 98/2011; b) Semplificazioni per le comunicazioni telematiche dei soggetti IVA - Art. 50-bis, D.L. n. 69/2013 A valere dal 01/01/2015, i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare quotidianamente, in via telematica, all Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e di vendita, nonché dei corrispettivi relativi ad operazioni non soggette a fatturazione. In tal caso non si è soggetti ad una serie di adempimenti tra cui: - l invio delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ex art. 21 del D.L. 78/2010; - l invio dell elenco black list; - la responsabilità solidale per le ritenute sul lavoro dipendente ; - l obbligo di comunicazione all anagrafe tributaria; - gli obblighi in materia di acquisti in sospensione d imposta da parte degli esportatori abituali. Con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze saranno emanate le relative disposizioni di attuazione. c) Ampliamento dell assistenza fiscale modello 730, art. 51-bis, D.L. n. 69/2013 E prevista la possibilità per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati che non hanno un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio (dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, colf, badanti, ecc) di adempiere gli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando il modello 730 a partire dal Per gli stessi soggetti che per il periodo d imposta 2012 hanno maturato una posizione creditoria nei confronti dell Amministrazione finanziaria la dichiarazione modello 730 può essere presentata dal 2 al 30 settembre Al rimborso del credito provvederà la stessa Amministrazione finanziaria. d) Elevazione della misura degli acconti IRPEF/IRES/ IRAP L art.11, commi del D.L. 76/2013, dispone gli aumenti, a decorrere dal periodo d imposta 2013, della misura dell acconto dell IRPEF dal 99 al 100%, e della misura dell acconto IRES dal 100 al 101%. Gli incrementi producono effetti sulla seconda o unica rata di acconto per cui, il versamento, andrà effettuato in misura pari alla differenza tra l acconto definitivamente dovuto e l importo dell eventuale prima rata di acconto. Le stesse disposizioni valgono anche ai fini IRAP. Infine, per i soggetti che si avvalgono dell assistenza fiscale, la seconda o unica rata di acconto è trattenuta direttamente dai sostituti d imposta tenendo conto del predetto aumento.

10 10 L'agricoltore trevisano Razionalizzazione e semplificazione del sistema Lo slittamento dell operatività del Sistri al 3 marzo 2014 per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, anche per quelli con più di dieci dipendenti, e l alleggerimento del sistema sanzionatorio, almeno per il primo periodo, rappresentano delle positive novità introdotte dal D.L 101/2013. Tuttavia rimangono alcune perplessità sulle difficoltà generali di applicazione del sistema che si auspica possano essere risolte prima della suddetta data. Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, che all articolo 11 riporta alcune norme dirette a semplificare e razionalizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Come specificato dal Ministro Orlando in una riunione tenutasi lo scorso 3 settembre, il Ministero dell Ambiente non ha potuto dare seguito alle proposte scaturite dal tavolo di consultazione delle Organizzazioni imprenditoriali e degli Enti coinvolti nell attuazione del Sistri presieduto da Ronchi. Ciò in relazione al fatto che la richiesta di una profonda riforma del Sistri non è stata ritenuta compatibile con l attuale quadro amministrativo e giuridico, con particolare riferimento al contratto sottoscritto con la società esecutrice del sistema di tracciabilità. Situazione che ha indotto il Ministero a confermare le date precedentemente stabilite per l operatività del Sistri (DM 27 marzo 2013), modificando nello stesso tempo una serie di criteri attuativi, tra cui: limitazione dell applicazione del Sistri ai rifiuti pericolosi; coinvolgimento al 1 ottobre di un numero limitato di imprese (circa ); previsione di una serie di semplificazioni da adottarsi in tempi brevi in previsione della data del 3 marzo 2014 in cui tutte le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi dovranno adottare il Sistri. Se da una parte il Ministero ha inteso dare seguito senza ulteriori rinvii all attuazione del Sistri, dall altro, in relazione alle criticità segnalate da parte di tutte le associazioni imprenditoriali e di tutte le imprese che hanno sperimentato il Sistri (criticità purtroppo fino ad ora non validate da nessun organismo ufficiale), ha introdotto un meccanismo di collaudo dell'operatività del sistema, da svolgersi entro il 31 gennaio 2014, che costituirà un momento fondamentale di verifica dell intero sistema informatico (un eventuale esito negativo del collaudo da parte della specifica Commissione potrebbe portare chiaramente alla decadenza del contratto e quindi ad una nuova fase di gestione del Sistri). Tornando al D.L. 101/13, il comma 1 del suddetto art. 11 (sostituzione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) stabilisce che: 1. sono tenuti ad aderire SISTRI al Sistri, di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori; 2. possono aderire al Sistri, di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma; 3. con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al punto 1. Il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1 ottobre 2013 per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui al comma 8 dell art. 212, in relazione a quanto comunicato dallo stesso Ministero dell ambiente), nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del Dlgs n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatta salva l eventuale proroga, descritta successivamente. Il comma 7 dell art. 11 stabilisce poi che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procederà periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti. Tali semplificazioni, secondo quanto disposto nel comma 8, dovranno essere definite entro il 3 marzo 2014, data che comunque può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del MATTM (parallelamente sarà differita la relativa data di operatività del sistri). Le semplificazioni saranno finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante in-

11 11 tegrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi che verranno dettagliati con apposito decreto. Al fine di attenuare i problemi derivanti dall attuazione del Sistri nei primi mesi, il DL 101/13 interviene anche sul sistema sanzionatorio. Le sanzioni, per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del D.lgs. n. 152/06 comma 3, limitatamente alle informazioni incomplete o inesatte, comma 5 e comma 7 primo periodo (vedi tabella riepilogativa) commesse fino al 31 marzo 2014, dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 1 ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014, dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale. Articolo 260-bis Sanzioni relative al Sistri Comma 3 Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MO- VIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio con- tabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta Comma 5 Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila Comma 7 Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Infine, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo, mentre con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro il 31 ottobre 2013, è costituito, presso l'ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri. Le prossime scadenze di nostro interesse riguardano l emanazione dei decreti diretti ad identificare in dettaglio le categorie soggette al Sistri, a semplificare la gestione del sistema di tracciabilità con particolare riferimento ai produttori iniziali di rifiuti. A tal fine sarà predisposta per il Ministero dell Ambiente una nota dove sono richiamate le esigenze del settore agricolo (vedi ad esempio recupero degli Accordi di Programma, esclusione delle imprese agricole che producono rifiuti pericolosi in modo saltuario ed occasionale, comprese le fattispecie in cui i rifiuti sono trasportate dalle stesse imprese). Contemporaneamente occorrerà attendere la conversione in legge del decreto legge 101/13 per avere il nuovo quadro normativo del Sistri (le proposte di semplificazione per il settore agricolo saranno comunque presentate anche in questa fase).

12 12 L'agricoltore trevisano IMU Abolizione dell'imu e nuovo "Service Tax" Con il decreto legge in oggetto, si è dato seguito alle previsioni del D.L. n. 54/2013, conv. in L. n. 85/2013, che aveva stabilito la sospensione del pagamento della prima rata dell'imu per il 2013 per alcune categorie di immobili, tra cui i terreni agricoli ed i fabbricati rurali e le abitazioni principali, a condizione che entro il 31/08/2013 si fosse proceduto ad una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA- RES), pena il pagamento della rata sospesa entro il 16/09/2013. Abolizione IMU agricola - Art. 1 Con l'art. 1 del D.L. n. 102, emanato entro il predetto termine del 31 agosto u.s., si provvede definitivamente ad abolire la prima rata dell'imu 2013 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che per le abitazioni principali e gli altri immobili previsti dal suddetto D.L. n. 54/2013. Inoltre, il Governo, in sede di approvazione del decreto legge in commento, si è impegnato formalmente ad abolire la seconda rata per l'anno 2013 per gli stessi immobili, con un prossimo decreto legge, da emanare entro il mese di ottobre a corredo della legge di stabilità per il 2014, e a sostituire l'imu (è ancora da chiarire se la sostituzione riguarderà l'intero ambito di applicazione del tributo), a partire dal 2014, con la c.d. "Service Tax". Si fa presente, altresì, che in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge e' stata cassata la previsione contenuta nella versione iniziale che stabiliva il concorso al reddito complessivo ai fini IRPEF Con l'art. 1 del D. L 31/08/2013 n. 102, si provvede definitivamente ad abolire la prima rata dell'imu 2013 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, oltre che per le abitazioni principali e gli altri immobili previsti dal D.L. n. 54/2013. del 50 per cento del reddito dominicale dei terreni e del reddito dei fabbricati non affittati o non locati. Pur tuttavia andrà verificata, per il reddito dominicale dei terreni, l'assoggettamento ad IRPEF per il 2013 non appena si sarà resa concreta l'abolizione dall'imu (per l'intero 2013) considerato che in base all'art. 9, c. 9, del D. Lgs. n. 23/2011 "sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria". Peraltro, con circolare n. 3/DF del 18/05/2012, paragr. 13, è stato precisato che la locuzione "ove dovute" è finalizzata a ribadire che, nel momento in cui si verifica un'esenzione ai fini IMU, devono comunque continuare ad applicarsi le regolare ordinarie dell IRPEF. Ovviamente tale precisazione è valevole per i terreni posto che i fabbricati rurali, ex art. 3, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. in L. n. 133/94 non sono, comunque, dovute le imposte sui redditi in via ordinaria. Contemporaneamente, al fine di assicurare la copertura del fabbisogno finanziario relativa alle misure recate dal decreto, si provvede a ridurre la misura della detrazione per i premi sull'assicurazione vita, di cui all'art. 15, lett. f), del TUIR, da 1.291,14 a 630 euro per il 2013 e a 230 euro a partire dal Altri interventi in materia di IMU - art. 2 Sono esclusi dall'imu i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita purché non locati. È disposta, inoltre, l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, dei fabbricati destinati ad alloggi sociali e degli alloggi degli istituti autonomi case popolari. Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato - Art. 4 È disposta la riduzione dell'aliquota dal 19 al 15 per cento della cedolare secca relativa ai contratti di locazione a canone concordato, con effetto dal periodo d'imposta Applicazione della TARES per il Art. 5 Il decreto legge in commento interviene anche sulla disciplina della TA- RES (già chiamata per il 2013 a sostituire la TARSU e la TIA 1 e 2), stabilità dall'art. 14 del D. L. n. 201/2011, fissando degli ulteriori criteri a cui i comuni potranno ispirarsi in sede di formazione del regolamento della tassa, il cui termine per l'adozione e' fissato al 30 novembre p. v. In particolare, il comune potrà: a) commisurare la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; b) determinare le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti; c) commisurare la tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con DPR n 158/1999. I comuni potranno, inoltre, introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle già previste dall'art. 14, commi da 15 a 18, del D.L. n. 201/2011. Nuova Service Tax Come già accennato, il Governo ha annunciato, a valere dal 2014, la riforma della tassazione comunale su base federale, con una nuova imposta sui servizi comunali (Service Tax) destinata a sostituire l'imu (v. sopra) e la TARES. L'imposta avrà una doppia finalità: assicurare la gestione dei rifiuti urbani e la copertura dei servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione delle strade, trasporti, ecc.). Più' in particolare, la TARI (tassa rifiuti) dovrà assicurare la copertura delle spese relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e sarà dovuta da chiunque occupi, a qualsiasi titolo locali od aree suscettibili di produrre i predetti rifiuti, con aliquote commisurate alla superficie occupata, mentre la TASI (tassa servizi indivisibili) sarà dovuta sulla base della superficie o della rendita catastale, sia dal proprietario che dall'occupante, con aliquote determinate dai comuni che avranno adeguati margini di manovra nei limiti fissati dalla legge statale. Direttore responsabile Edoardo Comiotto Iscr. Tribunale di Treviso n. 4 del Redazione: Confagricoltura Treviso, via Feltrina 56/b, loc. Castagnole Paese (Tv) Tel Fax Infomail: treviso@confagricoltura.it Gratuito per gli iscritti - Stampa: Tipografia Piave Srl - BL Chiuso in redazione il

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