Legge 3 maggio 1982, n. 203 Norme sui contratti agrari. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 1982, n. 121)

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1 Legge 3 maggio 1982, n. 203 Norme sui contratti agrari (Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 1982, n. 121) 1

2 TITOLO I Disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei fondi rustici Capo I - Durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto 1. Affitto a coltivatore diretto. La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge. I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge. 2

3 La legge 203/82 ha posto fine alla reiterata proroga dei contratti agrari iniziata con il R.D.L. 146/44 con cadenza annuale in modo del tutto eccezionale e provvisorio ed estesa sino a nuova disposizione dalla legge 756/64. 3

4 Nel frattempo era divenuta sempre più sentita la necessità di una normativa organica in materia, che desse uno stabile assetto ai rapporti sociali in essere, ancor più accresciuta dopo che le novità socioeconomiche introdotte dalla legge 11/71 erano state compromesse dalle ripetute dichiarazione di illegittimità costituzionale. 4

5 La volontà alla base delle proroghe intendeva attribuire maggiore stabilità ai contratti in essere a favore dei lavoratori coltivatori diretti in un momento storico particolarmente preoccupante per l occupazione. 5

6 Al contrario tale regime aveva creato una sempre maggiore situazione di incertezza da ambo le parti (proprietario concedente e coltivatore concessionario) che impediva una corretta programmazione degli investimenti. 6

7 Non da ultimo cominciava ad influire sulle pressioni a stabilire nuove norme di maggior certezza la richiesta di adeguamento alle normative già in vigore negli altri paesi della C.E.E.. Per consentire un moderno sviluppo dell attività imprenditoriale in campo agricolo era sentita l esigenza di poter contare su una adeguata durata del contratto che consentisse una programmazione temporale degli ammortamenti dei mezzi di produzione. 7

8 L art. 1 della legge 203/82 è perentorio: Tutti i contratti di affitto a coltivatore diretto, singolo o associato, sono da essa regolati, superando qualsiasi diversa volontà espressa dalle parti nei vari contratti. 8

9 Piace rimarcare questo favore espresso dal legislatore verso una incentivazione dei contratti di conduzione collettiva in una realtà alquanto frammentata quale quella italiana, a superamento di forme divenute arcaiche quali la mezzadria e la colonia. 9

10 Il codice civile nell ambito della disciplina dell affitto di fondi rustici (art c.c.), quando non fosse stata determinata una durata del contratto, stabiliva la durata minima per il tempo necessario affinché «l affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo» (comma 1) ovvero «per il tempo necessario alla raccolta dei frutti» (comma 2). 10

11 La scelta di equiparare la durata di 15 anni del contratto a coltivatore diretto a quella di quello a non coltivatore diretto, già introdotta dalla legge 11/71, va letta come la volontà di assicurare all impresa quei tempi necessari a garantire maggior sicurezza e adeguato tempo per ammortizzare gli investimenti, tutelando la parte contrattualmente più debole nella trattativa. 11

12 Tale scelta ha però di riflesso penalizzato gli interessi del proprietario-locatore il quale, non avendo spesso interesse a spogliarsi del possesso del fondo/azienda per una durata di tempo così lunga, con prudenza accede all affittanza agraria in quanto vede in essa una mortificazione dei propri interessi e una limitazione all autonomia contrattuale delle parti. 12

13 2. Durata dei contratti in corso. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in: a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria , o nel corso della medesima; b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle e ; 13

14 2. Durata dei contratti in corso. c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle e ; d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle e ; e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge. 14

15 La residua durata dei contratti in corso risponde ad una legge di inversa proporzionalità al tempo già trascorso dall inizio del rapporto, con lo scopo di passare gradualmente dal regime vincolistico a quello di durata dei contratti dopo trentanove anni di proroghe legali. La transitorietà della disposizione esprime chiaramente la volontà di uscire da una situazione di incertezza collegandola alla nuova normativa di ben definita durata del periodo sottoposto a contratto. 15

16 La data annuale di riferimento per la scadenza dei contratti in corso, qualunque sia stata la sua decorrenza, è da intendersi il 10 novembre dell anno. Ad oggi le norme introdotte dall art.2 non mantengono lo stesso valore in quanto sono naturalmente sorpassate dal divenire degli anni: gli ultimi contratti con tali scadenze sono terminati alla data dell 11 novembre Oggi infatti la durata dei contratti agrari in corso è come detto di 15 anni. 16

17 La legislazione ha sostanzialmente affermato la tendenza, già sviluppatasi nella normazione antecedente, - a stabilire una durata del rapporto di affitto sufficiente per impostare una razionale utilizzazione del fondo - e garantire, allo stesso tempo, una stabilità di impresa. Sono state tenute in debito conto le esigenze sociali della continuità del rapporto di affitto, tutelandosi non soltanto le necessità organizzative dell impresa, ma anche quelle del lavoro secondo la previsione costituzionale dell art

18 3. Affitto particellare. Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31 della presente legge. 18

19 Si tratta di una vera propria novità introdotta dalla presente legge che trova ispirazione nelle esperienze europee degli anni antecedenti il L introduzione di fattori di origine geografica relativamente all ubicazione del fondo e sociale per consentire una più celere riappropriazione del fondo non riteniamo si possa definire affatto opportuna. 19

20 La situazione della montagna era, ed è ancor di più oggi, in costante degrado e abbandono per cui non è certamente una minor durata del contratto di affitto il toccasana che ne possa consentire un recupero all agricoltura. Semmai, esattamente al contrario, avrebbe potuto ottenere migliori risultati una ancora maggior durata del contratto. 20

21 I maggiori costi di produzione, il limitato uso della meccanizzazione, i possibili minori sbocchi di mercato richiedono di per se stessi maggiori tempi di adattamento e di ammortamento degli investimenti. La maggior durata del contratto avrebbe sicuramente favorito l accorpamento dei piccoli appezzamenti. 21

22 Il meccanismo grazie al quale le Regioni, sentite le Comunità Montane avrebbero dovuto delimitare gli ambiti di applicazione della norma non ne ha certamente favorito l applicazione. Gli elementi oggettivi indispensabili a che la norma si possa applicare consistono: - nella ridotta dimensione e nella scarsa produttività (che commenteremo a proposito dell art. 31 della legge) e - nell ubicazione all interno dei territori montani definiti ai sensi della legge 1102/1971 (legge sulla montagna). 22

23 4. Rinnovazione tacita. In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 23

24 Con l art. 4 si stabilisce che per la cessazione dell affitto è indispensabile l invio della disdetta, obbligando quindi il concedente a mantenere vigile la propria attenzione ai termini di durata del contratto, pena un nuovo rinnovo del contratto per l intera durata fissata. 24

25 Il termine di preavviso di dodici mesi risponde alla necessità in capo al conduttore di conoscere con congruo anticipo le intenzioni della parte concedente, visto che il mancato rinnovo potrebbe anche comportare la cessazione dell attività dell impresa agricola. 25

26 La giurisprudenza creatasi dopo l uscita della legge appare improntata a non giustificare la semplice dimenticanza del concedente o l eventuale vizio della disdetta stessa. Il termine di scadenza, previsto dalla legge e sancito dalla volontà delle parti, acquista con l invio della disdetta la sua piena esecutiva efficacia. 26

27 Deve ritenersi comunque valida, nonostante il parere contrario espresso in alcune sentenze, la disdetta inviata con ampio anticipo, anche di molti anni e addirittura nei giorni immediatamente seguenti alla stipula del contratto. 27

28 Vedremo poi la possibilità di prevedere all interno dei contratti in deroga, stipulati ai sensi dell art. 45, la scadenza a data fissata senza necessità della disdetta prevista dall art.4. In tal caso, con l assistenza della associazione di categoria, il conduttore può superare il disposto dell art.4 con rinuncia rituale ad un proprio diritto. 28

29 In merito alla necessità di invio della disdetta a tutti gli eventuali comproprietari del fondo, la Corte di Cassazione si è espressa affermando che è efficace anche se inviata ad uno solo di essi, ancor più se dimostra di agire in nome e per conto degli altri. 29

30 Il contratto di affitto di un fondo rustico che, come regola generale, abbiamo visto avere una durata minima di 15 anni, si rinnova automaticamente alla scadenza per ulteriori 15 anni a meno che una delle parti non abbia dato disdetta all altra parte a mezzo lettera raccomandata a/r, con un preavviso di almeno un anno. 30

31 Qualora, nonostante la disdetta, l affittuario permanga nel fondo continuando a versare l affitto al proprietario, la Corte di Cassazione si è moltissime volte pronunciata (tra le tante, le sentenze n /05 e 19322/04) affermando che la tacita rinnovazione del contratto di affitto di fondo rustico, una volta intervenuta la disdetta non può desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nel fondo oltre la scadenza (anche se per un periodo lungo), né da pagamento del canone pattuito. 31

32 E indispensabile che sia chiaro l univoco comportamento tenuto dalle parti dopo la scadenza del contratto, da cui si desuma la tacita volontà delle stesse di mantenere in vita il rapporto. 32

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