TORNATA DEL 6 LUGLIO 1863

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1 891 TORNATA DEL 6 LUGLIO TORNATA DEL 6 LUGLIO 1863 PRESIDENZA OEL COMMENDATORE CASSTNIS, PRESIDENTE. SOMMARIO. Atti diversi. Presentazione di disegni di legge: Stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti a guardia-marina; Arresto personale in materia civile e commerciale; Canoni ed enfiteusi ecclesiastici, f%- decommessi ; Modificazioni alla legge organica giudiziaria, e sua estensione alla Toscana ; Estensione del Codice di proc.dura penale. = Relazione sul disegno di legge sulle privative industriali. Seguito della discussione del disegno di leggeper un'imposta sui redditi della ricchezza mobile Il relatore Pasini termina il suo discorso riassuntivo in difesa del progetto Emendamento del deputato Minervini, non appoggiato Voto motivato dal deputato Mancini, oppugnato dal deputato Sella Proposta sospensiva del deputato Méllana sui primi articoli nuovamente modificati dalla Commissione Osservazioni dei deputati Sella, Ballanti, Minervini, Pasini, Cadolini, Alfieri, Mancini, e del ministro per le finanze Minghetti Obbiezioni del deputato Minervini all'articolo 1, e risposta del relatore Pasini Opinioni del deputato Crispi L' articolo 1 è approvato Incidente d'ordine sull'articolo 2 Considerazioni dei deputati De Luca, De Cesare e Devincenzi Rettificazione del ministro Istanza del deputato Cadolini per la pubblicazione di dati, e risposte dei deputati Sella e Pasini, relatore. La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. massari, segretario, legge il processo verbale della precedente -tornata, che è approvato. MISCHI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni : Il medico Giuseppe Antonio Stampone, da Santa Croce di Magliano in Molise, avendo dato un rurrogante pel primo dei suoi tre figli, chiede che, in conformità della legge del 1834 vigente nelle provinole napoletane, gli sia restituito il terzogenito compreso nella leva de! Barbelli Nicola, da Potenza, padre di numerosa famiglia, e già vice-capo d'ufficio nell'amministrazione del registro e bollo, si lagna di essere stato ingiustamente dimesso, e chiede di venir reintegrato nel suo impiego, o quanto meno gli sia corrisposta la pensione che gli spetta per 30 anni di servizio Trecento trentun abitanti di Rossano, facendo plauso al progetto di legge proposto dalla Commissione per la repressione del brigantaggio, ne sollecitano dalla Camera l'approvazione. ATTI DIVERSI. presidente. Fecero i seguenti omaggi: Ganzoni Pietro, da Firenzuola Sue considerazioni in replica alle varie recenti pubblicazioni sulla strada ferrata tosco-romagnola, copie 1; Salvagnini dottore Enrico, da Padova Sue considerazioni sulla pena capitale, copie 1 ; Il cavaliere Vincenzo Cordova, da Acireale Due suoi opuscoli intitolati : Soluzione di taluni quesiti sul temporale dominio dei papi Le vere tradizioni e i veri interessi della Francia dei Napoleonidi, copie 1. MASSARI. Domando la parola sul sunto delle petizioni. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. MASSARI. Da un mio ragguardevole ed antico amico della città di Rossano nella provincia di Cosenza ho avuto l'incarico di presentare e di raccomandare caldamente all'attenzione della Camera la petizione registrata al numero Questa petizione è firmata da tutti i componenti il municipio di Rossano, da tutti gli uffiziali di quella guardia nazionale e da parecchi cittadini, in tutto 331, i quali ponendo sotto gli occhi della Camera le dolorose condizioni in cui quel circondario si trova a motivo del brigantaggio, reclamano l'approvazione di provvedimenti energici, e raccomandano in modo speciale alla Camera il progetto di legge presentato dalla Commissione d'inchiesta sul brigantaggio. Io non solo adempio con piacere all'incarico ricevuto da un amico, ma ho la coscienza di adempiere pure ad un dovere verso quelle popolazioni dell'italia meridionale, cui nella recente visita che ho loro fatto ho costantemente date le assicurazioni del vivo interessa-

2 - 892 CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1863 mento che prendono alla loro sorte e il Governo del Re ed il Parlamento. Ben so che secondo le consuetudini della nostra Camera questa petizione è inviata di diritto alla Commissione che si occupa dell' esame della proposta di legge sul brigantaggio, ciò nondimeno però, perchè i cittadini di Rossano sappiano ch'io adempio all'incarico che essi mi hanno fatto l'onore d'affidarmi, prego la Camera ad inscriverla fra le petizioni decretate di urgenza. (È decretata d'urgenza). PEESENTAIIOSB»1 DISESNI»1 L,R««K : 1 SU«M ASPIRANTI ALI POSTO»1 GCABDIA-MAKISA ; 2 ARRESTO PERSOSTAIE IN MATERIA CIVILE E COM- MERCIALE ; 3 SUI CANONI E EIOECOMMESSI; 4 ESTENSIONE AXIXIA TOSCANA DEEE'OR&AS ICO GIU- DIZIARIO; 5 ESTENSIONE ATLA TOSCANA DEE CODICE DI PROCEDURA PENALE. PRESIDENTE. Il ministro della marina ha facoltà di parlare. CUOIA, ministro per la marineria. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un progetto di legge già approvato dal Senato per l'istituzione di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia-marina nella regia scuola di marina. Le basi generali di questo progetto sono analoghe a quelle di altri progetti già approvati dalla Camera per il reclutamento di ufficiali dell'artiglieria e del genio. E grandissimo ed urgente il bisogno che si sente nella marineria di giovani ufficiali ; epperciò io pregherei la Camera di voler decretare d'urgenza il progetto di legge che ho l'onore di presentarle. PRESIDENTE. Si dà atto al ministro della marina della presentazione di questo progetto, e se non vi sono opposizioni, s'intenderà decretato d'urgenza. (E decretato d'urgenza). Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare. PISANELEI, ministro di grazia e giustìzia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge già votato dal Senato intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale. La Camera è informata della dolorosa condizione in cui sì trovano in alcune provincie del regno molti detenuti per debiti civili, e conosce la necessità di prendere un provvedimento intorno a questo importante oggetto : perciò mi faccio lecito di pregarla, perchè voglia colla maggiore alacrità possibile occuparsi di questa legge, dichiarandola d'urgenza. Prego la Camera di voler ripigliare, nello stato in cui si trovavano, i suoi lavori intorno alla legge per lo affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali dovuti ai corpi morali. Questo progetto di legge è già stato votato dal Senato, la Camera se n'è occupata ed esiste la relazione ; in conseguenza io la pregherei di mandare questo progetto di legge alla stessa Commissione che lo ha già studiato una volta. Porgo la stessa preghiera per la legge intorno all'abolizione dei fidecommessi e maggioraschi nelle Provincie lombarde, napoletane e siciliane; è anch'essa una legge che già venne approvata dal Senato ; una Commissione della Camera ebbe già ad occuparsene, ed anzi già si fece intorno ad essa la relazione. Ho l'onore ancora di presentare alla Camera un disegno di legge intorno ad alcune modificazioni sulla legge organica giudiziaria, ed un altro disegno per la estensione alle provincie di Toscana della legge medesima. Per ultimo, ho l'onore di presentare un altro progetto di legge per l'estensione alle provincie della Toscana del Codice di procedura criminale. PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge. Il primo, se non v'hanno opposizioni, s'intenderà decretato d'urgenza, e gli altri saranno ripresi allo stato in cui erano al chiudersi della.passata Sessione, iiuaiadi presta giuramento. MOZIONE PER URGENZA DI PETIZIONI. MICELI. Domando l'urgenza della petizione Con essa otto detenuti nel presidio di Pizzo Falcone a Napoli, in nome proprio e in nome d'altri loro compagni si rivolgono alla Camera perchè, tenuto conto della amnistia data dall'ex re Francesco II nel mese di settembre 1860, amnistia che fu applicata a favore di molti e poi sospesa sotto il Ministero Rattazzi, sia presa una deliberazione sulla loro sorte. Essi ricorsero più volte al ministro di grazia e giustizia, ed ora dimandano che siano al più presto riveduti i loro processi. E siccome varie Corti criminali e la suprema Corte di giustizia han ritenuto valido quell'indulto essi reclamano perchè si faccia una classificazione di quei che pei loro precedenti e per la specie dei reati commessi potrebbero turbare la sicurezza pubblica, divenendo liberi, e di quei che non dovrebbero dar motivo alle stesse apprensioni. Credo che riguardi questa petizione materia così grave da dover essere dichiarata d'urgenza. Domando inoltre lo stesso favore dalla Camera per la petizione Con questa petizione il signor Luciano Ricci, ex-ufficiale dell'esercito nel 68 di linea, domanda la revoca della decisione di un Consiglio di disciplina,-con la quale egli fu dichiarato dimesso dal grado, dimissione definitivamente pronunciata dall'onorevole ministro della guerra. Quest'ufficiale protesta contro questo provvedimento preso dal signor ministro, allegando che il giudizio del Consiglio fu fondato sopra di un errore di fatto ed in contraddizione delle leggi militari.

3 TORNATA DEL 6 LUGLIO PBESIBEJIXE. Se non vi è opposizione, le due peti-! zioni 9287 e 9238 accennate dal deputato Miceli sa- j ranno dichiarate d'urgenza. (L'urgenza è decretata). RELAZIONE SII, PROGETTO»1 LECÌOE CONOER- 5ÌENTE IIE PRIVATIVE IKDVSTRIA1I. PRESIDENTE. L'onorevole deputato Boddi ha la parola per presentare una relazione. RODDI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sopra il progetto di legge concernente le privative industriali, presentato dal ministro d'agricoltura e commercio nella tornata del 25 giugno, approvato già dal Senato nel 19 dello stesso mese. PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita. CONGEDO. PRESIDENTE. Il deputato Rasponi scrive vedersi astretto da urgenti affari di famiglia a chiederò un congedo di otto giorni. (È accordato). SE I" ITO DEI.EA DISCUSSIONE DEE DISEGNO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELIA RICCHEZZA MOBILE. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente l'imposta sui redditi della ricchezza mobile. L'onorevole deputato Pasini ha la parola per continuare il suo discorso. PASINI, relatore. Signori, prima che io ripigli il filo del mio discorso, debbo rimediare ad una dimenticanza che mi occorse l'altro ieri. L' onorevole deputato Lanza nel suo discorso ha creduto invocare a difesa del suo assunto l'opinione del Consiglio di Stato toscano, che nel 1850 elaborò un progetto di legge per un'imposta sulla rendita non fondiaria. L'onorevole deputato Lanza lesse alla Camera alcuni brani del rapporto di quel Consiglio di Stato, brani dai quali poteva essere lasciato credere che il Consiglio di Stato non ammettesse la bontà dell'imposta sulla rendita. Invece il Consiglio di Stato toscano non altro faceva, o signori, che criticare l'imposta sulla rendita tal quale sotto nome di tassa personale e di famiglia non esisteva in Toscana, non altro faceva che accennare quali erano~le sostanziali riforme a cui quella tassa personale e di famiglia doveva essere assoggettata. 10 mi permetto di leggere alla Camera due piccoli brani del rapporto del Consiglio di Stato toscano, affinchè esso vegga che realmente gli appunti di quel Consesso si riferivano a difetti che esistevano nella legge dominante allora nel granducato, e la Camera vedrà che anche il Consiglio voleva suggerirne i rimedi e presentare, come presentò, un progetto di legge. «La tassa di famiglia» così il rapporto «e pel non chiaro ed improprio suo titolo e per l'inefficacia e la nullità delle istruzioni che ne dirigevano i reparti, come per la varietà delle applicazioni che se ne facevano, andava soggetta al più enorme, al più intollerabile arbitrio. Il primo dei suoi vizi era quello di comprendere fra le rendite che colpiva, anche le rendite fondiarie già direttamente gravate dalla prediale, raddoppiamento del pari ingiusto che odioso. Il suo secondo e veramente esiziale e intollerabile vizio consisteva nel bandire dalla percezione la prima e la più sacra delle norme dettate dalla giustizia, quella, cioè, che vuole che per ciascuno degl'imponendi si proporzioni o rigidamente o colla maggior possibile prossimità almeno l'aggravio colla, rendita. Creava essa invece uno, ora maggiore, ora minore, ma sempre arbitrario numero di classi e categorie, in cui inseriva come se fossero eguali, persone di condizione e sorti generalmente diverse. E chiudeva quelle categorie con un ultimo limite, detto la classe prima o maggiore, che trattava alla pari l'uomo, non più che sufficientemente provvisto e quello investito d'una fortuna vasta e trascendentale.» Ecco adunque che il Consiglio toscano proponeva la legge appunto per evitare quei difetti della legge che egli aveva rilevato. Sono quindi emersi i reclami e la patente necessità di una variazione. Questa variazione (quel rapporto continua) avrebbe potuto consistere : 1 nell'eliminare dalla tassa di famiglia tutto ciò che è altrimenti colpito; 2 nell'eliminare la capricciosa ed arbitraria formazione delle classi ; 3 nel sistemare e regolare ordinatamente tutto ciò che è rimasto inorganizzato ed informe. 11 Consiglio di Stato fece quindi un progetto di legge che nell'airi mettere l'imposta unica sulla rendita mobile è molto analogo a quello che ora è sottoposto alla Camera. Non comprendo adunque come da questa opinione del Consiglio di Stato toscano si possa dedurre un argomento contro l'imposta che proponiamo. Né può far senso che il progetto del Consiglio di Stato toscano non abbia avuto seguito come ha indicato l'onorevole Lanza, poiché non manca la ragione storica di ciò. Quando nel 1850 il Consiglio di Stato occupavasi di quel progetto erano in Toscana sotto l'impressione del peso strabocchevole della tassa personale e di famiglia che era stata portata a 2,100,000 lire. Ma nel

4 su ~ CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL progresso mentre si facevano quegli studi, il Governo ha potuto rimettere la tassa nelle antiche misure, e allora, cessato il bisogno della riforma, il Governo non se n'è più occupato. D'altronde, a dir vero, poco mi cale di ciò che i Governi non liberi possano aver fatto in materia d'imposte : quando si arrivava a colmare l'uscita coll'entrata, quei Governi erano belli e soddisfatti. Per conseguenza io conchiudo che nessun argomento si possa dedui're da ciò che fu fatto in Toscana, contro l'attuale proposta : ed anzi osservo che nel seguito da nessuno fu colà combattuta la proposta di quel Consiglio, della quale dichiaro alla Camera che noi ci siamo valsi così come n^ era stato fatto conto nel Date queste spiegazioni sull'appunto fatto dall'onorevole Lanza, ripiglio il filo del mio discorso. Prima di tutto noi dobbiamo ristabilire i veri termini della questione. Tutti vogliamo il sistema della quotità: su questo la relazione si è spiegata chiarissimamente. La relazione non ha mai affermato come principio che il contingente debba essere preterito alla quotità ; essa ha detto semplicemente che il contingente in una ristretta misura e per un brevissimo periodo di tempo era un mezzo opportuno per attuare con maggior efficacia successiva il sistema di quotità. Stabilita quest'avvertenza sulla posizione vera della questione, veniamo ai tre punti che l'altro giorno io indicava, ed esaminiamo brevemente (giacché in gran parte io sono stato prevenuto da quelli che mi precedettero in difesa del progetto ministeriale), 3saminiamo, dico, brevemente : 1 Se sia possibile fare il contingente ; 2 Se questo contingente possa essere compatibile eolla giustizia ; 3 Se sia opportuno. Io credo che, quando avremo esaminati questi tre punti, avremo sciolta la questione sulla quale siamo chiamati a dare il nostro voto. L'onorevole Lanza ha cercato di provare che non vi sono criteri possibili, e a dimostrare che quelli messi avanti dalla Commissione non reggono. Ma qui ancora egli ha fatto contro i criteri messi avanti dalla Commissione un appunto preliminare.egli ha detto che questi criteri non sono stati discussi nel seno della Commissione..Questa per verità sarebbe una accusa grave al relatore ed a' suoi colleghi della maggioranza. Mi si permetterà di dire come la cosa avvenisse. Allorquando prevalse nella Commissione il voto favorevole al contingente, allora, lo stesso onorevole Lanza con quella lealtà che lo distingue, e colla quale presiede le Commissioni, pur. quando la sua opinione rimane in minoranza, disse che bisognava dunque formare una sotto-commissione, la quale si occupasse di esaminare come il contingente potesse venir formolato, e soggiunse che naturalmente questa sotto Commissione doveva comporsi di tutti quelli che votarono in favore del contingente. Questo è ciò che risulta dai verbali della Commissione. La maggioranza la quale si era dimostrata favorevole al contingente si occupò lungamente di esaminare come potesse il contingente essere formolato, Ciò fatto, il relatore, il quale era stato nominato dalla Commissione nella seduta 14 maggio prossimo passato, trascrisse nella relazione i risultati degli studi fatti dalla sotto-commissione. La relazione fu portata in piena Commissione, fu letta, e i criteri che la Commissione metteva avanti furono per tal modo resi noti a tutti i membri. Io comprendo perfettamente che i dissenzienti non volessero ammetterli, e d'altro canto non volessero far sorgere una nuova discussione. Essi, che non erano persuasi delia massima adottata,' potevano completamente lasciar andare i criteri tali quali la maggioranza li aveva fissati. Ma nell'atto che io non do loro alcun biasimo per essersi taciuti in quella circostanza, respingo assolutamente da me e dagli altri miei colleghi qualunque anche lontana apparenza di colpa, la quale consistesse nel dire che la Commissione ha operato ad arbitrio. Vengo ora all'analisi dei criteri proposti dalla sotto- Commissione, ed ammessi dalla maggioranza della Commissione. Primo criterio è la popolazione. L'onorevole Lanza nel suo discorso dice che avrebbe forse potuto accettare la popolazione relativa, ma non la popolazione assoluta. 10 trovo affatto naturale quest'opinione dell'onorevole Lanza. E la popolazione relativa, o almeno è la popolazione relativa in un certo senso quella che costantemente figura nelle leggi delle imposte molteplici delle antiche provincie. Ma io non posso ammettere che la popolazione relativa possa servire di criterio allorquando si tratta del contingente da assegnare ad una data periferia di territorio, ad un dato complesso di popolazione, 11 mio amico l'onorevole Sella ha mostrato l'incongruenza di questo criterio della popolazione relativa e l'ha mostrato in un modo che credo nulla lasci a desiderare. Io mi limiterò dunque a dire essere tanto incongruente questo criterio della popolazione relativa, che volendolo applicare si troverebbe che Torino è solamente per due terze parti ricco a confronto di Alessandria e di Pavia, e ch'è poi solo per tre quarte parti ricco in confronto di Porto Maurizio. Un criterio che dà questi risultati non è certo da ammettersi. Invece, o signori, la popolazione assoluta rappresenta quel cumulo di lavoro materiale ed intellettuale che, senza voler discutere colle scuole economiche se sia l'unico, è certamente il maggior fattore della i-icchezza appropriata. Ma v'ha di più. Il mio onorevole amico Lanza, facendo parte della Commissione, lia ammesso con noi

5 TORNATA DEL 6 LUGLIO ohe dovesse esservi un'imposta fissa, la quale rappresentasse l'imposta sulla rendita al disotto di un certo limite, ed egli d'accordo con noi ha stabilito questa tassa fissa in lire due. Ora quale è la conseguenza naturale di questa premessa? La conseguenza naturale che fin dove la tassa di lire 2 moltiplicata per i contribuenti possibili copre una parte dei 30 milioni, fino a quel punto non si possa certamente negare al criterio della popolazione una giusta influenza. E noi nella nostra relazione abbiamo dimostrato che, prendendo per base i 22 milioni di abitanti, sclu~ dendo gl'indigenti, attribuendo a ciascuna famiglia quello che risulta dalla statistica, vale a dire circa cinque individui, e supponendo che uno solo di questi individui di ciascuna famiglia paghi la tassa fissa, ne consegue che si avranno 8 o 4 milioni di contribuenti, ossia 8 milioni di prodotto. Ora, che cosa abbiamo noi attribuito alla popolazione? 11 terzo dei 30 milioni, cioè 10 milioni. Vedete dunque, o signori, che il solo fatto che una imposta fissa sia stata introdotta in questa legge (ed io credo che nessuno vorrà oppugnarla nei limiti nei quali è stata introdotta, limiti che sono nella relazione pienamente giustificati), questo solo fatto importava la conseguenza che fosse ottimo criterio per una data parte del contingente, cioè per una parte che si avvicinava al terzo dei trenta milioni, fosse, io diceva, ottimo criterio quello della popolazione. Ma al momento in cui siamo hawi ancora di più. Colla proposta che vi è stata distribuita questa mattina la popolazione non figura più che per una quarta parte nella distribuzione del contingente primitivo. Io dunque credo che ogni obbiezione su questo criterio debba assolutamente cessare. L'onorevole Crispi su questo criterio della popolazione, che mi pare ampiamente giustificato, mi ha fatto un altro appunto, e questo appunto è che vi sono popola'/, ioni uffiziali e popolazioni reali. Io non mi oppongo a questa distinzione, ma dico francamente al mio amico Crispi che questa differenza non è punto sensibile. Sul primo criterio io non insisterò davvantaggio. Vengo al secondo criterio, cfoè all'imposta fondiaria rurale ed urbana. L'onorevole Lanza anche qui mi ha fatto un rimprovero; ha detto: badate, voi siete in contraddizione con voi stesso, voi, relatore, davanti alla Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato, avete esclusa l'imposta fondiaria ; voi, relatore della Commissione parlamentare, ammettete ora l'imposta fondiaria. Un tal rimprovero, che mi viene da una persona che molto stimo, non poteva restarmi indifferente. Ma io credo che l'onorevole Lanza non abbia tenuto conto di alcune circostanze, le quali provano che io sono veramente nel mio diritto. Io non dirò adesso che è da savio mutar consiglio, non dirò nemmeno che questa massima del mutar consiglio è praticata da me tutti i giorni, ed invoco, a questo proposito, la testimonianza dei miei colleghi, i quali sanno come io consideri quale scopo delle discussioni negli uffizi e nel Parlamento quello d'illuminarmi colle ragioni dai miei colleghi addotte. Io non dirò nulla di tutto questo; verrò invece ad affrontare l'accusa direttamente. Io dico che nel mio rapporto fatto alla Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato havvi dapprima il riparto fra i grandi compartimenti, o, come allora dicevano, tra le regioni, elei trenta milioni che pure allora si prendevano a norma. Quali sieno stati i provvedimenti per arrivare alla distribuzione di questi trenta milioni non è detto in quel rapporto, ed io non voglio far perdere il tempo alla Camera a questo proposito, ma fatto è che quella distribuzione è analoga a quella che risulta presentemente, salvo alcune piccole differenze che si potrebbero giustificare. Si discendeva poi in quel rapporto alla distribuzione dei contingenti compartimentali nelle singole provincia. Ma a quell'epoca non si aveva ancora il registro ed il bollo, e si calcolava invece di poter avere dati statistici per le singole provinole e pei singoli comuni sulle imposte dirette, altri dalla fondiaria e sui dazi di consumo, dati che in seguito si trovarono più o meno mancanti. Ecco adunque che quando nella Commissione parlamentare siano venuti a determinare i criteri ci siamo trovati da un canto colla possibilità di avere il criterio del registro e bollo, dall'altro coll'impossibilità di avere i criteri delle imposte dirette, oltre della fondiaria. - Ed ecco in qual modo e per quali ragioni abbiamo dovuto pensare a conciliare insieme rispetto alle Provincie. oltre le popolazioni e la imposta dei fabbricati già tenute a conto nel rapporto 1861, anche l'elemento della imposta fondiaria e del registro e bollo. Venendo al merito della questione, l'onorevole Lanza ha addotto contro il criterio della fondiaria, fra gli altri argomenti e primo di tutti, quello che la Liguria pagherebbe meno dell'italia centrale. Ciò, o signori, non regge, perchè i criteri esposti nella relazione por - tano, secondo i conti della Commissione, per risultato definitivo che Genova pagherebbe 1.77 per capo, mentre le Romagna pagherebbero 1.25, Modena 1.40, e Parma Dunque non sussiste in modo alcuno che quei criteri portino la conseguenza che pagherebbe più l'italia centrale che la Liguria. L'onorevole Lanza per escludere il criterio dell'imposta fondiaria oppose ancora che il capitale impiegato nell'agricoltura è maggiore là dove il terreno è più cattivo. Ma qui occorre una distinzione che nessuno, spero, mi vorrà negare, che cioè havvi un capitale il quale si consolida nella proprietà onde migliorarla, e questo non fa parte della ricchezza mobile, ma fa parte della ricchezza fondiaria, ed havvi un capitale circolante, e

6 896 CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1863 questo capitale circolante io dico e mantengo che è di tanto maggiore di quanto è maggiore la bontà del suolo. L'onorevole Lanza ha finalmente detto che l'industria agricola esclude l'industria manifatturiera e viceversa. Ma io domando se quest'osservazione possa escludere l'elemento dell'imposta fondiaria una volta che siamo stati d'accordo che l'industria agricola dev'essere tassata. Ora notate che quest'industria agricola per la quale egli ha citato l'esempio della legge inglese la quale considera la rendita dell'affittamelo come la metà della rendita del proprietario, notate, io diceva, che quest'industria agricola, se fosse in Italia la metà della rendita del proprietario, sarebbe di un'enorme importanza. La proprietà fondiaria ha in Italia nella sola rendita censuaría 800 milioni circa. Se i coltivatori dovessero avere la metà, cioè 400 milioni, questi 400 milioni al 5 per cento sarebbero 20 milioni' all'anno. Invece noi non abbiamo adoperato l'industria agricola se non per giustificare una parte dei dieci milioni assegnati al criterio della proprietà fondiaria. Noi infatti abbiamo detto in primo luogo che nella proprietà fondiaria vi è anche la proprietà urbana, la quale di questi 10 milioni ne rappresenta 3 milioni circa. In secondo luogo abbiamo detto: gli altri 7 milioni possono benissimo considerarsi una parte relativa all'industria agricola perchè basterebbe tassarla di sette od otto per mille relativamente alla rendita censuaría perchè essa potesse sopportare questo peso. Un carico di 7 od 8 per 1000 sulla rendita dei fondi, anzi sulla sola rendita censuaría basterebbe a dare questi 7 od 8 milioni i quali sono necessari per aver pienamente giustificato il criterio della proprietà fondiaria. Mi pare pertanto che questo secondo criterio riceva adequata giustificazione dalle considerazioni che al criterio dalla proprietà fondiaria noi non abbiamo assegnato che 10 milioni, che questi 10 milioni per circa 3 milioni sono ampiamente giustificati da. quell'imposta sulle case della quale nessuno dubita che non sia criterio di ricchezza mobile, e che quanto agli altri 7 milioni basterebbe solo attribuire all'industria agricola 7 pei' 1000 della rendita censuaría che hanno i proprietari per aver abbastanza da coprire il rimanente del terzo assegnato all'imposta fondiaria. E del resto anche qui mi suggerisce opportunamente l'onorevole Sella che oggi poi colla nuova proposta che abbiamo fatta, la cifra attribuita ali'imposta fondiaria è ridotta al quarto, dimodoché la ragionevolezza di questo criterio ne riesce avvantaggiata di molto. Vengo al registro e bollo, che è il terzo criterio da noi proposto per i grandi compartimenti. Il registro e bollo non fu attaccato di fronte se non dall'onorevole Ballanti. L'onorevole Mancini dichiarava essere questo il più discreto dei criteri che erano stati presi. Anche l'onorevole Lanza ha addotto degli argomenti indiretti, ma non assoluti. L'onorevole Mancini e l'onorevole Lanza hanno detto sostanzialmente : che il registro e bollo era un'imposta nuova, un'imposta non ancora abbastanza perequata, non ancora abbastanza sistemata, ed hanno soggiunto che si prendeva un periodo troppo breve di vuol dire due soli mesi. tempo, e L'onorevole Lanza ha anche detto : che il registro si riferisce alla ricchezza stabile, non alla mobile. L'onorevole Ballanti invece ha aggiunto : che il bollo è relativo alle disgrazie delle proprietà, ai fallimenti. Io credo che l'onorevole Ballanti s'inganni. Io dico unicamente che la maggior parte di questo criterio sta nel registro, il quale ha ben poco a fare coi fallimenti. Dirò ancora che pur nello ste3so bollo i fallimonti non hanno che una piccolissima parte. E pertanto su questa difficoltà mossa dall'onorevole deputato Ballanti credo di non dover insistere. Quanto agli altri argomenti usati dagli onorevoli Lanza e Mancini parmi evidente ch'essi possano condurre a modificare il nostro operato come noi stessi proponiamo, parmi che quegli argomenti possano condurre a voler sei mesi invece di due ; a prendere i mesi ultimi invece di fermarsi ai mesi di dicembre 1862 e di gennaio 1863, ma non parmi che possano in nessuna maniera condurre ad escludere il criterio. Quanto poi all'altra obbiezione che il registro si riferisca piuttosto alla ricchezza stabile che alla ricchezza mobile, io ho già prevenuto questa obbiezione nella relazione ; ho già detto una cosa che credo non si possa contestare, vale a dire che anche quando il registro si riferisce a contratti sopra stabili manifesta sempre il movimento di capitali mobili, perchè manifesta sempre il movimento di capitali che si trasformano in proprietà stabili, e di proprietà stabili che si trasformano in capitali. Del resto, signori, sull'ammissibilità in genere di questi tre criteri mi pare che dopo le cose dette non vi possa restar dubbio. Ma io ho accennato nella relazione un fatto sul quale voglio provocare l'attenzione della Camera. Io ho detto che, guardati sinteticamente, i risultati di questi criteri avevano un'equità incontrastabile. Ora io debbo chiedere alla Camera il permesso di esporle quali siano questi risultati sintetici che nella mente mia apparivano così buoni. Io leggerò la scala di questi criteri e domanderò agli onorevoli miei colleghi se non veggano in questa scala a colpo d'occhio la scala della ricchezza mobile delle Provincie italiane. Le provincie antiche coi criteri della relazione risultano caricate di 1,68 per testa, la Lombardia di 1,64; Parma di 1,41; Modena di 1.40; Toscana di 1,83; le Romagne di 1,25; tutte le provincie meridionali di 1,18. Prego anche gli onorevoli miei colleghi a fare anche altra più speciale osservazione. Le provincie antiche e la Lombardia, che noi a colpo d'occhio possiamo considerare come molto analoghe nella ricchezza mobile, danno un risultato quasi identico. Così Parma e Modena, paesi che hanno una fisonomía pressoché uguale, danno esse pure un risultato pressoché uguale. Le pro-

7 897 TORNATA DEL 6 LUGLIO vincie meridionali in massa, tanto la Sicilia quanto il regno di Napoli, danno franchi 1,19, benché la Sicilia da una parte e le provincie di Napoli dall'altra siano state sottoposte a calcolo affatto disgiuntamente. Io non posso difendermi da un certo sentimento di soddisfazione quando vedo che, applicati questi criteri a tutti i grandi compartimenti italiani, ne risultarono queste parificazioni tra quelli che già sappiamo dover essere abbastanza consimili nel grado della ricchezza mobile. Io potrei ora discendere sopra un altro terreno, che sarebbe quello di esaminare i criteri relativamente alle Provincie. Mi basterà notare che per il riparto tra provincia e provincia la Commissione ha aggiunto un altro criterio, cioè l'imposta sui fabbricati. La convenienza di questo criterio non è stata messa in dubbio da alcuno. Tutti ammettono i valori locativi come sintomo di ricchezza. Questo sintomo è voluto da quelli cbe sostengono l'imposta molteplice: è voluto anche dall'-onorevole Ballanti che sostiene il testatico e l'imposta sul valore locativo. No, io non ho sentito -mettere in dubbio la bontà di questo criterio da chicchessia. Io dunque dico che la Commissione discendendo dai compartimenti alle provincie a quei tre primi criterii più generali aggiunse questo quarto, criterio, ed ha o- perato con perfetta ragione. In principio adunque i criteri che venivano proposti dalla Commissione erano buoni. Ma la Commissione invece di attenersi alla semplice esposizione dei criteri da inserire nella legge è stata troppo zelante. Essa è discesa all'applicazione ed ha detto agli uffici del Ministero che con quei criterii facessero i calcoli, e fatti i calcoli la Commissione gl'inserì addirittura nella tabella della legge. Saremo stati troppo zelanti; e diffatti se io debbo confessare la verità, io mi sono trovato in questi giorni alle prese con molti deputati, i quali trovavano tutti qualche provìncia troppo caricata. Anzi avvenne che senza troppa mia colpa io mi trovassi identificato con questo terribile fantasma del contingente, e che quindi sopra di me principalmente si scagliassero le imprecazioni che sono venute in causa di esso. Per verità la Commissione, se è stata imprudente, ha anche avuto i suoi giusti motivi di esserlo. La Commissione intendeva in primo luogo di affrettare l'attuazione della legge, di non dare al Miuistero il bisogno d'impiegare molto tempo ad applicare colle norme che gli sarebbero state imposte questi criterii. E d'altra parte la Commissione pensava che se pure qualche anormalità si fosse presentata in queste tabelle, non ne sarebbero. stati mossi in quest'aula grandi lamenti. In secondo luogo la Commissione voleva anche salvare il Ministero da tutte le ossessioni alle quali andrà direttamente incontro quando dovrà applicare i criteri. Con tutto ciò io ripeto ancora una volta : la Commissione ha avuto troppo zelo, e quando si ha troppo zelo si finisce per iscontarne la pena. Anzi, se guardo a quello che è avvenuto in questo argomento, io debbo certamente esclamare col poeta civile nostro contemporaneo: Che se da questa dolorosa valle Sane a Gesù riporterò le spalle, Oh che fortuna! {Sì ride) Ma, signori, non vi è male senza bene, il n'y a pas de malheur sans lonheur. Noi producendo quella tabella abbiamo fatto male a noi stessi, ma spero che avremo fatto bene al paese; poiché noi abbiamo dato motivo a tutte le opinioni di esternarsi, a tutti gl'interessi di dire quale sarebbe il miglior mezzo per arrivare al fine. Abbiamo avuta anche là fortuna che buone idee si portassero sul tavolo della Commissione per esservi discusse. E poi è anche affatto giusto e ragionevole che non si proceda immediatamente all'applicazione dei criteri. E per verità la legge sulla perequazione fondiaria è messa in grave contestazione. Io spero che o in una forma o nell'altra noi la voteremo. Ma quale possa esserne la votazione, specialmente da quindici giorni a questa parte, è divenuto una grande incognita. Ecco adunque una seconda ragione, la quale c'impone di lasciar senza seguito quella malaugurata tabella. Un'altra osservazione che abbiamo raccolta dai nostri benevoli colleghi della Camera è stata questa, che sarebbe abbastanza agevole adoperare il criterio del registro e bollo esteso a sei mesi e portato a questi ultimi tempi, nei quali l'efficacia di quest'imposta si sarà vieppiù perequata. Ed anche questo è un motivo per il quale noi non dobbiamo punto dolerci che la tabella venga abbandonata e che invece si stabiliscano nella legge i criteri. Ma vi ha di più: alcuni deputati, ai quali mi piace rendere giustizia, e tra questi il dotto mio amico l'onorevole De Luca, hanno messe innanzi delle idee, le quali meritano da parte della Commissione la più seria attenzione. Anche questo sarà stato un buon prodotto della tabella che abbiamo presentata. Finalmente dalle discussioni avvenute parve risultare che sarebbe agevole, introducendo anche nella prima distribuzione fra i grandi. compartimenti dello Stato un quarto elemento, avvicinarsi ancor più a quell'equità alla quale tutti dobbiamo mirare. Questo quarto elemento che per servire alle proposte fatteci abbiamo introdotto, e che troverete negli articoli che vi sono stati distribuiti questa mattina, è il prodotto durante il semestre testé spirato delle dogane e della poste, non che il numero dei chilometri di ferrovie, e strade nazionali e provinciali. Non si può negare infatti che questi non possano essere sintomi di ricchezza mobile, e rivolgersi specialmente a quella ricchezza mobile che più sfuggirebbe agli altri tre sintomi òhe abbiamo premessi. CAMERA DEI DEPUTATI Discussioni 1 Periodo. 113

8 898 CAMERA DEI DEPUTATI Dunque la sostanza è che è nata la possibilità di presentare alla Camera una proposta la quale è pienamente concordata col signor ministro delle finanze, una proposta che in sostanza viene da più deputati che non fanno parte della Commissione e nella quale la Commissione ha creduto di convenire, perchè essa non ha altro scopo che quello di fare una legge il meno imperfetta possibile, e perchè con tale scopo essa deve assoggettare alla Camera tutto ciò che le sembra degno di essere preso in considei-azione. Io non ho bisogno di dirvi che la Commissione davanti a quel grande interesse che ora si agita non poteva fare diversamente da quello che ha fatto ; la Commissione non si preoccupò di avere errato o non avere errato, la Commissione mirò a fare il meglio possibile, o piuttosto a far cosa la meno imperfetta possibile. Ecco perchè francamente veniamo a dirvi: abolite pure la tabella, poiché noi siamo perfettamente del vostro avviso, che si debba in ogni modo e per ogni via cercar di raggiungere il fine che tutti ci siamo prefissi, cioè l'equità dell'imposta. La Commissione in sostanza non tiene alle modalità, tiene al principio. E quando il principio sia salvo, quando sia assicurato il prodotto immediato dell'imposta anche nell'anno venturo, quando sia assicurato il mezzo di avere in questi due anni la formazione di un catasto abbastanza approssimativo della ricchezza mobile che esiste in tutta Italia, essa è soddisfatta. E del resto la Commissione dichiara che essa non può se non desiderare che gli altri suoi colleghi partecipino al convincimento suo, che è quello che si potrà tentare di far meglio, ma che infine quello che si è tentato, e che ora si propone, si avvicina assai al meglio possibile. Ciò tutto premesso sul primo punto che abbiamo preso a discutere, cioè sulla impossibilità di avere dei criteri per il contingente principale ed i subalterni, io chiuderò facendo alla Camera due riflessi : in primo luogo io penso che il contingente domini nelle finanze molto più che non si crede, io penso che esso domina in tutte le imposte. In secondo luogo è certo che questo principio del contingente dovremo applicarlo sopra larga, scala e con criteri che non mancheranno di essere contestati, e per un effetto molto più lungo e molto più sensibile rispetto all'imposta fondiaria. Allora, o signori, vedremo di nuovo tutte le difficoltà di questioni consimili. Ma anche allora queste difficoltà non potranno impedirci di adottare la legge, perchè davanti ad una grande necessità le difficoltà non hanno valore. Piuttosto che far nulla ed incontrare gli inconvenienti del far nulla, bisogna pure adattarsi ad incontrare gl'inconvenienti che nascono dalla imperfezione dei mezzi che pur si devono usare nel fare ciò che è necessario. Ora debbo venire al secondo punto ed esaminare se il contingente sia compatibile colla giustizia. SESSIONE DEL 1863 JPrima di tutto quando parliamo di giustizia, di qual giustizia intendiamo? In materia di finanza non esiste giustizia assoluta, ma solo una giustizia approssimativa e comparativa. Bisogna che ci leviamo le illusioni. Non v'è legge nella quale la finanza applichi la giustizia in modo assoluto. Io credo pertanto di poter affermare che la questione è unicamente questa. Quando si tratta di vedere se il contingente sia compatibile colla giustizia, la questione è di confrontar questo cogli altri due metodi, è di vedere se le sue imperfezioni sieno maggiori o minori rispetto alla giustizia. Altra questione non so vedere. Ora se si tratta delle imposte molteplici, queste imposte possono esse pretendere a dirsi pih proporzionali del contingente? Io dico di no assolutamente. Quando voi esaminate le imposte molteplici voi trovate in esse niente altro che dei contingenti che vanno dalla legge all'individuo. Non c'è altro, questa è la essenza di quelle imposte. Or quanta non è la differenza tra un dato sintomo usato dalla leggé per una massa complessiva di contribuenti, ed un sintomo usato dalla legge in confronto dell'individuo? E per verità havvi un contingente che si dirige all'individuo, ed havvene uno il quale si dirige unicamente ad un complesso d'individui. In questa seconda maniera di contingente le anormalità che possono esistere in quella data massa di popolazione si compensano a vicenda. Invece nel contingente individuale le«singole anormalità restano tutte intere. Io crederei inutile di sviluppare più oltre quest'argomento, il quale è il riassunto di tutto ciò che dai miei colleglli è stato detto sull'ingiustizia, sull'incostituzionalità dell'imposta moltiplice. Passiamo ora ad esaminare quanta sia in ultimo conto la giustizia comparativa dell'altro metodo, cioè della quotità per individui. Abbiamo già osservato che all'atto pratico molti fra coloro che combattono la nostra proposta soggiungono che adottare il sistema della quotità semplice sarebbe 10 stesso che mettere una maggior cifra a carico dei sinceri rivelatori delle loro ricchezze, ciò che eviterebbero di pagare quelli che sinceri non fossero. Ora non è questa una grave ingiustizia verso i primi, visto che col sistema del contingente la sincerità delle portate sarebbe meglio sindacata e assicurata? E non sarebbe questa un'ingiustizia anche pel tesoro, 11 quale perderebbe assai per le rivelazioni in troppo maggior numero infedeli? Non è egli anche lo Stato nella ingiustissima alternativa o di perdere ciò che dovrebbe avere, o di caricare quelli che sono sinceri in luogo di quelli che non lo sono? Io credo quindi che in atto pratico, e non occupandoci di utopie, la giustizia sia più avvicinata dal metodo del contingente, che non da uno dei due primi ; e credo di non aver bisogno di ulteriormente disten-

9 899 TORNATA DEL 6 LUGLIO dermi per provare di questo modo del contingente la giustizia comparativa. Se mi si permette riposerò pochi minuti, l'rksido'te. La seduta è sospesa per alcuni momenti. (Segue una pausa di dieci minuti). Pasini, relatore. Sin qui ho tentato di dimostrare che il contingente non ha punto un'ingiustizia relativa maggiore in confronto delle imposte molteplici e dell'imposta di semplice quotità. Ora io voglio aggiungere qualche parola per dimostrare che in via assoluta le ingiustizie che emergessero da questo sistema sono affatto tenui, e che d'altro canto i vantaggi che da questo sistema ridondano sono ben superiori. Quando taluni si mettono ad avversare il contingente, mi pare che dimentichino due cose essenziali, cioè che questo contingente non deve durare se non due anni, e che questo contingente non è portato se non a soli 30 milioni d'imposta. E dimenticano d'altro canto che questo contingente ci serve ad assicurare un prodotto immediato, il quale altrimenti sarebbe molto problematico, e ci serve inoltre a rendere possibile quella buona sistemazione successiva dell'imposta, dalla quale soltanto noi possiamo sperare un grande risultato finanziario, e quindi indirettamente un vantaggio per gli stessi contribuenti, i quali altrimenti potrebbero essere chiamati a supplire in diversa e più pesante maniera ai bisogni dell'erario. Io dunque non posso non conchiudere che mettendo a confronto gl'inconvenienti i quali anche in via assoluta sono assai tenui colle utilità che senza dubbio sono grandi, il sistema del contingente deve accettarsi. Ma io ho bisogno di spiegare alla Camera come e perchè gl'inconvenienti che possono nascere da questo sistema, non possono essere che minimi. Questa imposta a che cosa si limita? A lire 1 88 per testa in via media. Queste lire 1 88 per testa sono indubitatamente per la quarta parte rappresentate da quella imposta, la quale a lire 2, su quasi quattro milioni di contribuenti, non può calcolarsi a meno di sette milioni e mezzo di lire. Poi è certo che queste lire 1 38 per un'altra grossa parte debbono distribuirsi in ragione dei valori locativi, i quali per consenso universale rappresentano meglio che qualunque altro sintomo la ricchezza mobiliare. Poi è certo che dopo queste due grosse parti che senza dubbio diminuiscono ben oltre alla metà il pericolo di qualche anormalità, rimane ancora un incontestabil valore anche agli altri criteri. Ma se pure un qualche pericolo di anormalità rimanesse per una qualche piccola parte di quest'imposta, credete voi che sarebbe cosa seria e prudente di sacrificare il duplice vantaggio di avere un prodotto assicurato sin dal primo anno, e di ottenere rispetto all'avvenire dell'imposta" quel catasto senza del quale sarebbe vano sperare di estenderla a tutte le specie di ricchezza mobile e a tutto il paese? Ecco pertanto che mi è necessario di aggiungere qualche cosa sull'opportunità di adottare il sistema del contingente. Con questo sistema avremo il catasto della ricchezza mobile; non l'avremo nè colle imposte molteplici, nè col sistema semplice delle quotità. Non bisogna credere che sia uguale il catasto che risulterà nel caso di quotità semplice, come nel caso del contingente. Nel caso del contingente non vi è solamente l'interesse che spinga gli altri contribuenti, i quali abbiano una rendita certa, a somministrare ogni lume, a provocare ogni confronto sulla rendita di chi non ne facesse notifica o' la facesse troppo scarsa. Ma vi è ancora un motivo di moralità in quello stesso che deve rivelare la propria rendita, poiché, se egli trova che l'imposta da lui evitata non è pagata da altri, come è nel sistema della quotità semplice, egli quasi quasi non arrossisce in faccia ai suoi concittadini ; ma quando egli.sa che i suoi concittadini debbono sostenere il peso della rendita da lui nascosta, allora egli medesimo, se voglia serbarsi in faccia ai suoi concittadini il credito e il buon nome, è interessato ad essere veridico. Adunque nel sistema del contingente vi è interesse in quello che deve denunciare la sua rendita, vi è interesse negli altri che sono con lui chiamati a distribuire l'imposta. Se vi è mezzo d'ottenere un catasto ragionevole della ricchezza mobiliare, egli è dunque il contingente, perchè allora gl'interessi legittimi e morali di tutti sono cospiranti a far sì che tutte le ricchezze vengano con maggior verità denunciate. Ma l'onorevole Crispi ha detto che non ci è nulla a temere, che anche col sistema della quotità semplice tutti denuncieranno, e per provare il suo assunto, l'onorevole Crispi ha addotto ora l'esempio di notifiche avvenute in proposito dell'imposta fondiaria in Sicilia, ora altro esempio di un avvenimento politico seguito nell'ex-regno di Napoli. Veramente io non so qual conseguenza si possa trarre dalla veracità che io ammetto di quelle notifiche che avevano per oggetto la proprietà immobiliare. Ognun vede che, quando si tratta di proprietà fondiaria, il riscontro è facilissimo, e la veracità è più presto ottenuta se non altro colla minaccia di pene, che troppo facilmente potrebbero venir applicate. E nemmeno dall'altro esempio addotto dall'onorevole Crispi io credo potersi dedurre conseguenza alcuna pel caso nostro. E per verità, quando l'interesse polilico esiste, esso prevale ad ogni altro, onde segue che le dichiarazioni che per un sentimento politico ebbero luogo, non sono niente affatto la prova di ciò che farebbe la generalità dei cittadini rispetto alla ricchezza mobile. Io invece a quest'argomento dell'onorevole Crispi debbo opporre gli argomenti dell'onorevole Lanza, il quale ha sostenuto effettivamente il contrario di quello che sosteneva l'onorevole Crispi. L'onorevole Lanza ha detto: la vostra imposta diretta, se la fate per quotità combinata col contingente,

10 CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 186B io la reputo un'ingiustizia, un arbitrio ; se la fate per quotiti semplice, essa sarà senza effetto ; perchè non vi sarà possibilità che abbiate dichiarazioni veridiche sulla ricchezza mobile. Ma piuttostochò occuparmi di mettere l'uno a fronte dell'altro i miei due onorevoli avversari, io rivolgerò, { tanto all'onorevole Crispi, come all'onorevole Lanza, una qualche interrogazione. Vorreste voi compromettere il prodotto immediato dell'imposta per l'anno venturo? Vorreste voi, anche se solo il dubbio vi rimanesse sulla maggiore opportunità di assicurare questo prodotto immediato per la via del contingente, scegliere la via più incauta ed ammettere l'esperimento di quelle dichiarazioni individuali l'una slegata dall'altra, per le quali è tanto contestato ed incerto se si potrà ottenere la veracità necessaria ad ottenere il prodotto? Io veramente non mi so persuadere che dove il pericolo dell'ingiustizia è così piccolo non si voglia tener conto del grande interesse che abbiamo a non compromettere l'esito dell'imposta. Io direi invece al mio onorevole amico Crispi : osservate che l'ottimo è nemico del bene, pensate che se voi non accettate nei primi due anni il contingente, questa specie d'imposta potrebbe essere screditata appunto coll'andare incontro alla sterilità ; invece se voi per un breve tempo acconsentite a fare quel contingente che assicurerà il prodotto dell'imposta, voi in pari tempo assicurerete l'avvenire dell'imposta medesima. Io dunque inviterei il mio amico Crispi a ben ponderare se vi sia vantaggio di compromettere e il prodotto immediato delia imposta ed il suo futuro sviluppo, perchè nei due primi anni possa verificarsi una qualche leggerissima anormalità, non comparabile con altre ingiustizie che pur dagli altri sistemi sarebbero inevitabilmente prodotte. Dopo essermi rivolto all'onorevole Crispi, io mi rivolgo all'onorevole Lanza. L'onorevole Lanza ha detto : io preferisco le imposte molteplici perchè il contingente è un arbitrio, perchè la quotità è una vanità ; ma se non dovessi ottenere le imposte molteplici (e non ho speranza di ottenerle), allora io preferirei al contingente la quotità semplice. Ora io domando all'onorevole Lanza, che è uomo tanto positivo, tanto sollecito dell'ordinamento delle finanze : voi dite che preferireste le imposte molteplici, e nell'atto stesso dite che non sperate d'ottenere che la Camera le adotti; e detto questo dite ancora: la quotità semplice non frutterà niente; e poi conchiudete: ma io adotterò la quotità semplice, comunque sicuro di non ottenere niente. Io domando all'onorevole Lanza sa questa veramente deve essere la conclusione delle sue premesse, vale a dire che egli preferisce un'imposta la quale non frutterà niente, per questo solo perchè egli non ha speranza di ottenere che si adottino le imposte molteplici. Ed ora mi rivolgo alla Camera e la prego a voler ben maturare il proprio voto. Io prego la Camera a voler considerare che qui non si tratta che di un contingente tenuissimo e per soli due anni, ma che nello stesso tempo si tratta tanto di assicurare il prodotto immediato dell'imposta, quanto di agevolare, anzi di assicurare la formazione di un catasto della ricchezza mobile, per poter poi con questo catasto ottenere di quella imposta il più fecondo sviluppo. Io per me credo che davanti a questi decisivi vantaggi, davanti alla opportunità del contingente, per questi due importantissimi scopi, siano affatto da trascurarsi gl'inconvenienti che prima abbiamo toccati e mostrato essere assai tenui. Io credo che la Camera debba anche preoccuparsi della necessità in cui versiamo di non continuare nel sistema di votare imposte le quali poi all'atto pratico non producono quello che sarebbesi stabilito doversene ricavare. Di queste disillusioni ne abbiamo avute abbastanza, e certo non sarebbe far credito allo Stato continuando nel sistema di votare imposte sul risultato delle mosso fin d'ora un dubbio fondato. quali possa essere Voglia finalmente avvertire la Camera che anche ai piccoli inconvenienti che si avessero potuto temere è stato preparato un nuovo riparo cogli articoli oggi presentati, i quali ammettono il contingente delle provincie tra loro. ricorso eziandio sul Conchiudendo, per me non è dubbio che mancando di votare questa legge, noi mancheremmo di dare tutto quell'appoggio che dobbiamo al riordinamento delle finanze e pel quale il signor ministro ha diritto di avere da noi il più sollecito ed operoso concorso. Per me non è dubbio che il giorno in cui fosse respinta la proposta del contingente ed adottata invece la quotità semplice sarebbe recata una grave offesa non solo al prodotto immediato dell'anno prossimo, ma anche all'avvenire di tutta l'imposta. Io per conseguenza scongiuro ancora una volta la Camera a voler votare la legge come viene proposta dal Ministero e dalla Commissione. (Segni di approvazione) PRESIDENTE. Onde la discussione sugli articoli segua così lucida e regolare così come la discussione generale, il che mi compiaccio di dichiarare, io credo necessario di sottoporre alla Camera la posizione che è fatta non meno dalla discussione stessa che da varii degli ordini del giorno e dagli emendamenti^che si sono presentati. Non vi ha nè questione pregiudiziale, nè questione sospensiva della legge. Nessuna proposta di questa natura si è fatta. L'onorevole Minervini, pel primo, ha fatto una proposta in questi termini : «Propongo che al titolo della presente legge, nei capitoli e negli articoli, in luogo di dirsi ricchezza mobile, si dica redditi mobiliari.» Egli rinunzia alla parola se la Commissione accetta la proposta, ed intende di svolgere le sue idee se la Commissione non l'accetta. Interrogo la Commissione se accetta questa modificazione.

11 901 TORNATA DEL 6 LUGLIO SEEIA. Non l'accetta. PRESIDENTE. La Commissione non accetta l'emendamento. Se l'onorevole Minervini vuol svolgere la sua proposta, ha la parola. MINERVINI. Io dirò pochissime parole. Tassa sui redditi della ricchezza mobile che cosa vuol dire? Che si voglia tassare la ricchezza mobile. Ora, questa che è sintesi, nel titolo di questa legge dovrebbe corrispondere all'analisi della legge stessa. Ma io veggo che non corrisponde, poiché voi non tassate la ricchezza, non tassate il superfluo, non fate già una legge suntuaria, se tassate l'opera del reddito dell'operaio, del bracciante per 200 lire. Ora, domando io se la ricchezza possa confondersi con la proprietà : che cosa hanno di comune i redditi mobiliari col reddito della ricchezza mobile? Eppoi mi fa una brutta impressione ancora che l'antitesi di questo titolo ricchezza mobile sarebbe una miseria stabile. (Si ride) Ma poi la ricchezza in buona logica e in buona lingua vuol dire abbondanza di beni di fortuna, e voi tassate la proprietà solamente. Finalmente se io reclamo una locuzione perfetta si è perchè in questo Parlamento italiano conviene stare alla proprietà della dizione, e l'italia nostra è la patria dei Vico, dei Beccaria, dei Filangieri, dei Romagnosi e di tanti altri luminari nella sapienza nomotetica. Il fare una legge che tassa 200 lire è tal cosa opposta alla tassa sul reddito della ricchezza mobile da non poterlo io tollerare in pace. Salvo che non voglia tassarsi il ricco del pel di anguilla, come avrebbe detto l'onorevole Guerrazzi se avesse presa la parola da questi banchi, colorendo il suo robusto ed ornato dire con i proverbi della nostra lingua. PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Minervini sia appoggiato. (Non è appoggiato). Il deputato Mancini ha presentato un ordine del giorno il quale presuppone la votazione affermativa dell'articolo 1 della Commissione e presuppone la votazione negativa dell'articolo 2. Essa è nei seguenti termini : «La Camera rinvia alla Commissione il progetto di legge sull'imposta dei redditi della ricchezza mobile acciò lo modifichi sulle basi del sistema della imposizione individuale diretta per quotità, introducendovi gli altri miglioramenti e le aggiunte che stimerà opportune, e passa all'ordine del giorno,» MANCINI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola per svolgere il concetto della sua proposta. MANCINI. L'onorevole ministro delle finanze nel suo discorso attribuì al mio ordine del giorno sospensivo ih carattere meno atto a conciliargli credito e favore; egli voile scorgervi una proposta di rinviare il progetto di legge per epoca incerta a nuovi studi, il che faceva supporre che si trattasse di una sospensione indefinita. Se in questo caso il nostro onorevole presidente ha detto che una proposta veramente sospensiva non esiste, egli si è espresso con esattezza, mentre l'ordine del giorno intitolato sospensivo, nel mio intendimento non è che un invito alla Camera di decidere la questione fondamentale dell'adozione del sistema del contingente, 0 di quello della quotità; e, se nel caso in cui la Camera adotti il sistema del contingente, è implicitamente respinto il mio ordine del giorno, invece nel caso opposto, adottato il sistema della quotità, può la Camera giudicare conveniente di rimandare alla Commissione gli emendamenti proposti in conformità di tale sistema, per coordinarli... PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Mancini, io non le ho data la parola propriamente pel merito, ma più particolarmente perch'ella vedesse se fosse piuttosto il caso di discorrere in merito quando si sarebbe discusso l'articolo 2. A tal uopo io non dissi già solo che la sua non era una proposta sospensiva, dissi di più, che la sua proposta inchiudeva l'accettazione dell'articolo 1 della Commissione, ed escludeva l'accettazione dell'articolo 2; onde naturalmente procede ch'ella più convenientemente riserverebbe il suo discorso all'articolo 2. Vegga ella quindi se intende parlare ora sull'articolo 1, o se desidera che gli riservi la parola sull'articolo 2. MANCINI. Non farò che aggiungere poche parole per dichiarare appunto che il concetto espresso dall'onorevole presidente è precisamente conforme alla verità. Io dunque mi riservo di prendere la parola allorché sia votato il primo articolo del progetto di legge, il quale articolo non implica per nulla la scelta tra il sistema del contingente e quello della quotità. Votato l'articolo 1, si troveranno a fronte da un lato 1 nuovi articoli riformati dalla Commissione, e da un altro gli emendamenti o^sotto-emendamenti che dir si vogliano, proposti da me, coi quali perciò si compenetra il mio ordine del giorno in questo senso, che, se mai la Camera escludesse il sistema del contingente, io non oserò pretendere che seduta stante pongasi improvvisamente ai voti ciascuno dei miei tre articoli; ma la Camera nella sua prudente saviezza deciderà, se creda più conveniente di rimandare l'esame dei medesimi alla Commissione, il che corrispondei'ebbe precisamente alla proposta contenuta nel mio ordine del giorno. PRESIDENTE. Ciò premesso, do lettura degli articoli che la Commissione ha sostituiti agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5. 5F INET METTI, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. MIN«IFETTI, ministro per le finanze. L'ordine del giorno dell'onorevole Mancini, il quale rinvia alla Commissione il progetto di legge perchè lo modifichi sulla base della quotità, mi pare che sarebbe opportuno che avesse la precedenza, perchè in uno o in altro modo la quistione venga decisa»

12 CAMERA DEI DEPUTATI MANCINI. Mi pare impossibile che ciò abbia luogo ; dappoiché, come potrebbe la Camera emettere un voto senza essere anteriormente illuminata dalla discussione che avrà luogo allorché passeremo all'esame degli articoli 3 e 4 proposti dalla Commissione? Dovremo allora necessariamente ricercare quale sia la riforma, e fino a qual punto questa riforma delfa Commissione possa soddisfare alle esigenze ed ai desiderii della Camera, e nel tempo stesso quale sia il tenore degli articoli che sarebbero contrapposti nel mio sistema, e allora soltanto la Camera delibererà se debba rinviare codesti articoli alla Commissione, o se, reputandosi già istrutta, sia in grado di pronunciarsi definitivamente e senza indugio sopra i miei emendamenti. PRESIDENTE. L'onorevole Mellana su che cosa domanda la parola? MEI* ii AJÍ A. Per un richiamo al regolamento. PRESIDENTE. Ha la parola. ME I«I< ANA. Ho sentito l'onorevole presidente che intende di aprire la discussione non sugli articoli della Commissione... PRESIDENTE. Sì! SÌ! MELLANA,.. ma su quelli presentati man mano che i deputati entravano. PRESIDENTE. Su quelli che la Commissine ha surrogati. MEJANA. Ed io dico che sugli articoli surrogati noi oggi non possiamo discutere, perchè è un nuovo progetto, e non possiamo discuterlo perchè l'articolo 47 del l'egolamento prescrive che gli emendamenti proposti dai deputati e mandati alla Commissione questa abbia facoltà di dichiarare se intende respingerli o rimandarli ad altra seduta. PRESIDENTE. È la Commissione stessa che ha presentato questi articoli emendati. MELLANA, Mi permetta l'onorevole presidente che io sviluppi il mio pensiero e poi farà le osservazioni che stimerà. Io dico che gli emendamenti oggi presentati sono una mutazione totale della legge. Si tratta di introdurre due nuovi criteri che è impossibile, senza la penna in mano e senza calcoli, di farsene un concetto. Io domando, se mentre le Commissioni, le quali studiano mesi e mesi un progetto di legge, hanno diritto quando un deputato presenta un emendamento di chiedere ventiquattro ore di tempo per esaminarlo, io domando, dico, se i deputati sieno obbligati, seduta stante, e dopo un'ora o due che sono stati presentati questi articoli emendati della Commissione così radicalmente diversi da quelli del primo progetto, a discuterli e votarli issofatto. Io dico che per termine di riscontro si richiedono le stesse ore ventiquattro che il regolamento concede alla Commissione. Le mutazioni proposte in primo luogo implicano una questione costituzionale, in secondo luogo cambiano totalmente la legge. Testé l'onorevole relatore, dopo aver fatto tutti i suoi calcoli a difesa del primo progetto, disse che i due nuovi criteri cambiano totalmente l'indole della legge. Ora può la Camera, possono i 30 o 40 deputati cui furono comunicati questi articoli, giudicare con cognizione di causa ed entrare su due piedi in una discussione così grave? Gli emendamenti non furono inviati a domicilio, e i deputati che non sono intervenuti oggi alla Camera non conoscono questa radicale mutazione. Non è forse questo il caso d'attendere per cominciare la discussione, a norma del regolamento, che siano trascorse 24 ore? Faccio adunque formale proposta che sia sospesa la discussione su questi nuovi articoli. Si discutano, se si vuole, gli articoli già presentati prima, ma per gli altri cambiati si lascino trascorrere 24 ore come è prescritto dal regolamento. SELLA. Faccio prima di tutto osservare, riguardo all'ordine del giorno sospensivo proposto dal deputato Mancini, che per l'adozione del medesimo v'è una difficoltà che chiamerò pregiudiciale. Secondo quest'ordine del giorno s'incaricherebbe la Commissione di modificare il suo disegno di legge, pigliando per base l'imposizione diretta per quotità. La maggioranza della Commissione, la quale è d'opinione contraria, m'incarica di dichiarare che non accetta questo mandato. Infatti come si può incaricare una Commissione di formolare disposizioni legislative contrarie a quelle che furono dalla medesima presentate? Credo che l'onorevole Mancini intenderà questa posizione e si farà capace che quanto egli chiede non è attuabile. Spero quindi ch'egli non avrà difficoltà a ritirare il suo ordine del giorno sospensivo, tanto più che la questione si può decidere respingendo il progetto della Commissione e adottandone un altro. Così non si metterebbe la Commissione nella singoiar posizione di proporre un disegno di legge su basi contrarie alle proprie convinzioni. Vengo ora alla quistione sollevata dall'onorevole Mellana. Egli intenderà benissimo che male si converrebbe alla Commissione di opporsi alla sua proposta nel senso che venga meglio esaminato il nuovo criterio introdotto, per verità già accennato da parecchi onorevoli deputati, ma non ancora formalmente proposto. La Commissione desidera che i suoi lavori siano esaminati il più profondamente, il più minutamente possibile. Quindi la Commissione non si oppone certamente alla proposta dell'onorevole Mellana, che si aspettino le ventiquattr'ore per discutere questo nuovo criterio, perchè di nuovo non c'è che un solo criterio... Voci al centro. Sono tre nuovi. MELLANA. E la questione costituzionale? SELLA. La questione costituzionale è un argomento che potrà svolgere l'onorevole Mellana per combattere

13 il progetto di legge ; ina qui egli ha fatto una quistione di regolamento, perchè questo vuole che ogni proposta, per poter essere discussa, sia stata distribuita ventiquattr'ore prima alla Camera. A questo proposito, io faccio osservare che queste proposte furono distribuite fin da ieri sera. Voci. Noi no! s 1:1.1-a. Lascio all'uffizio di Presidenza a dichiararlo. Del resto è inutile cavillare su questo, dal punto che la Commissione non si oppone a che questa discussione sia aggiornata a domani. A questo punto però noi crediamo esservi altri articoli da discutere, i quali non includono l'accettazione, 0 la reiezione del -nuovo criterio proposto dalla Commissione. Quindi io aderisco alla mozione dell'onorevole Meilana, che, cioè, la parte nuova della proposta della Commissione non sia discussa per ora, ma intanto fo notare che si può discutere fin d'ora il primo articolo e la prima parte del secondo. mem,asa. Ma no! Domando io se non è una proposta nuova il lasciare in facoltà del Ministero il riparto, invece di farlo colla tabella. Misrcsifìjttt, ministro per le finanze. È la riproduzione del progetto ministei'iale. BAMiAMTi. Domando la parola sull'ordine della discussione. pkesioesìte. Bisogna anzitutto che la Camera decida sulla questione sospensiva... bakiiiabiti. Domando appunto la parola sulla questione sospensiva. rkessfi>e]?ite. Permetta che anzitutto si fissino gli elementi ed i termini della questione. L'onorevole Mellana ha fatto richiamo all'articolo 47 del regolamento: importa quindi di ben ritenerne il tenore e lo spirito. L'articolo 47 porta sotto il titolo delle proposizioni, ossia progetti di legge: «Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo della Presidenza, questa li manda alla Commissione incaricata di riferire, essa potrà esporre il suo parere immediatamente e rimandarne la relazione alla seduta successiva.» Questo è il tenore del regolamento: non tocca a me di discuterne nè il vero senso, nè la sua applicazione; la Camera giudicherà. Quanto poi alla proposta dell'onorevole Sella, egli dice che non avrebbe difficoltà che fosse rimandata la discussione della proposta della TORNATA DEL 6 LUGLIO Commissione, e proporrebbe che si discutesse l'articolo 1 ; è però debito mio di avvertire, che il nuovo articolo 1 modifica alcun che l'articolo 1 già proposto ; quindi non toglierebbe la difficoltà; perciò io domando al deputato Mellana se accetta la proposta dell'onorevole Sella, 0 se persiste assolutamente nella sua proposta sospensiva. BAi<r.AiVrr. Io credo che si possa faro diritto alla proposta dell'onorevole Mellana e seguire l'opinione dell'onorevole Sella, poiché l'articolo 1 contiene la questione di principio se debbasi o no accettare la unicità dell'imposta 0 la sua molteplicità. Ad ogni modo, bisogna sempre che la Camera decida questa, che è la prima vera questione fondamentale. 3IJ\I:RIIXI. Le osservazioni testé fatte dall'onorevole nostro signor presidente mi parrebbe che valgano perchè non si possa dividere l'opinione espressa dall'onorevole deputato Ballanti. Senza entrare per ora a dare il mio voto sulla proposta dell'onorevole collega Mellana, io osservo che la dizione dell'articolo del Ministero, quella della prima proposta e quella dell'attuale proposta della Commissione escludono la opinione dell'onorevole collega Ballanti. Coll'articolo i del Ministero e della Commissione è stabilito che negli anni 1864 e 1865 sia pagata una imposta sopra i redditi della ricchezza mobile (ed io dirò sopra i redditi mobiliari) ; il che vuol dire che s'imponga una tassa provvisoria per due anni. Con l'articolo 1 proposto dalla Commissione quest'oggi sarebbe stabilita una imposta sopra i redditi della ricchezza mobile, 0 sopra i redditi mobiliari, dal 1 gennaio 1864, il che vuol dire una imposta non provvisoria, ma permanente, inteterminata, perenne. Vede ognuno la grande differenza che vi ha tra l'una e l'altra proposta, e mutare da ieri ad oggi così polar- mente una legge di tassa è cosa da destare grave sorpresa e che conviene studiare a norma del regolamento ben reclamato dall'onorevole Mellana. Dunque vede da tutto questo la Camera che in un articolo si stabilisce per due anni questa tassa, mentre nell'altro si fa partire l'imposta dal 1 gennaio 1864 in poi,- senza designazione di termine. Ora se questi articoli sono in divergenza tra loro, bene osservò l'onorevole presidente, ed io ammetto la sua osservazione che noi non possiamo votare l'articolo ora proposto dalla Commissione senza pregiudicare la quistione sollevata dall'onorevole Mellana e stata rinviata, col suo assentimento, dalla Camera. Si dovrebbe dire che se la Camera crede di votare, votasse l'articolo del Governo; ma quando non volesse far questo, non sarebbe male che si accordasse la latitudine reclamata per procedere attentamente all'esame del novello progetto della Commissione distribuito questa mattina, e che il regolamento concede a noi di avere a studiare nel termine di ore ventiquattro. L'onorevole presidente adunque panni bene si fosse apposto, e dell'onorevole mio amico Ballanti la proposta non mi sembra potesse mettersi a partito, senza confusione e senza pregiudicare la votazione del novello ed estemporaneo progetto della Commissione. PKEsioEsxE. Il deputato Pasini ha la parola. passini, relatore. La Commissione accoglie la proposta degli onorevoli Ballanti e Mellana, e crede che tutti i riguardi si possano perfettamente conciliare. Infatti l'ordine della discussione adesso chiamerebbe l'articolo 1. Ora, l'articolo 1 si può discutere indipen-

14 904 CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1863 dentemente dall'articolo 2, e dalle mutazioni che all'articolo 2 sono state proposte, e per le quali l'onorevole Mellana desidera, e secondo me giustamente, di avere davanti a sè le 24 ore. Per conseguenza io prego il deputato Mancini a voler sospendere fino all'articolo 2 la proposta che faceva per il rinvio alla Commis - sione e gli emendamenti che vorrebbe a questa proposizione sostituire.,.. cai>oiisxi. Domando la parola. Pasini, relatore perchè l'articolo 2 è la vera sede delle idee svolte dall'onorevole Mancini. Io prego quindi la Camera a voler procedere alla discussione dell'articolo 1. Quando avremo discusso quest'articolo vedremo se sia il caso di rimandare la continuazione della discussione a domani. In questa maniera, che mi pare consentita da tutte le parti della Camera, noi guadagneremo tempo e ci avanzeremo nella discussione. PBESII5EKXE. Il deputato Cadolini ha la parola. cadomsi. Io voleva far osservare che l'onorevole Pasini non ha risposto ad un'altra eccezione che è stata fatta, che cioè il nuovo articolo 1 proposto dalla Commissione differisce grandemente dall'articolo 1 che la Commissione stessa aveva proposto dapprima. Infatti dapprima essa proponeva un articolo che stabiliva l'imposta per il 1864 e 1865, per cui, secondo quest'articolo, la presente legge non avrebbe più alcun vigore dopo il 1865, mentre nel nuovo articolo proposto è detto che è stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mòbile dal I o gennaio 1864 colle norme seguenti. E vero che nel nuovo articolo 2 si stabilisce l'entità dell'imposta per questi due anni, ma non si dice punto che la legge sia applicabile soltanto per due anni. Or dunque io faccio osservare come precisamente il primo articolo proposto ora dalla Commissione sia radicalmente diverso dal primo articolo che essa aveva proposto la prima volta. presìhikxxe. Il deputato Alfieri Carlo ha facoltà di parlare. aufieki carsj. Io credo che non vi sia alcuno dei miei colleghi il quale non rammenti come continuamente si propongano degli emendamenti, i quali certamente hanno un'importanza uguale alla differenza notata ora dall'onorevole Cadolini; eppure questi emendamenti solitamente non sono mandati alla Commissione, e se ciò avviene, è solo per eccezione, cioè quando un emendamento è molto importante, e la Commissione ed il Governo domandano tempo per riflettervi, e se ne fa speciale proposta. Ora io veramente non capirei perchè per un emendamento, il quale è stato meditato dalla Commissione e rimesso a ciascun deputato al suo entrare in quest'aula, io non capirei, dico, perchè si voglia fare ana cosa la quale non si pratica nemmeno quando un emendamento viene a sorgere improvviso in quest'assemblea. Io non credo adunque che si debba accettare questo mezzo di rendere più lunga una discussione, la quale è già stata troppo protratta; epperciò spero che la Camera vorrà senz'altro passare alla discussione dell'articolo. presiofxtk. Ha la parola il deputato Mancini. MAsmi. Non intendo emettere alcuna opinione intorno alla questione del rinvio, chiesto dall'onorevole Mellana ; la Camera sarà giudice dell'opportunità d'un tale provvedimento; solamente mi dichiaro dal mio canto pronto alla discussione anche in questo momento. Ma come membro della minoranza della Commissione mi è grato di potere in quest'occasione appoggiare la maggioranza della medesima, quanto all'ordine di discussione, ch'essa propone. Infatti, in una lunga conferenza che ebbe luogo ieri nel seno della Commissione, coll'intervento del signor ministro delle finanze, si finì per cader d' accordo in questo sistema, che cioè la Commissione unanime aderirebbe che venisse la legge compilata in guisa che applicasse il principio della quotità in tutte le sue disposizioni : epperciò il primo articolo, invece d'essere concepito nel senso di stabilire un'imposta temporaneamente per due anni soli, annuncerebbe che si creava un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, regolata dalle norme seguenti. siikohetti, ministro per le finanze. Domando la parola. mancini. Un simile ax-ticolo non pregiudica nulla. Poi seguivano i quattro nuovi articoli della maggioranza della Commissione: ma quanto ad essi l'onorevole ministro delle finanze dichiarava d'essere indifferente che prendessero posto anche in fine della legge, sotto forma di semplici disposizioni transitorie, destinate ad aver vigore solamente nel periodo di due anni. Questi quattro articoli sono i soli nei quali stanno a fronte il sistema del contingente durante questi due anni, ed il sistema puro e normale dell'imposta per quotità, al quale si è ormai coordinata la legge, mercè lievi modificazioni che la Commissione ieri concordò. Quando dunque oggi la maggioranza della Commissione propone alla Camera di discutere senza alcuna difficoltà l'articolo 1, come quello che implica solamente la questione dell'unità o moltiplicità dell'imposta e non altro ; quando propone ancora di discutere la prima parte dell'articolo 2 che determina se la tassa sulla ricchezza mobile debba essere in somma maggiore o minore di 30 milioni (ed io dimostrerò a suo tempo che anche coll'imposta di quotità, senza bisogno del contingente, vi è mezzo di assicurare questo prodotto) ; quando finalmente, se anche la maggioranza della Commissione credesse passare oltre, ed il ministro di finanze non incontrasse difficoltà, potrebbero perfino lasciarsi per ora da canto questi quattro articoli sui quali viene a suscitarsi la grave controversia, e discutere gli articoli successivi. Io pregherei coloro i quali si mostrano dissidenti di associarsi a questo metodo ed a consentire che la discussione abbia luogo subito, nè si perda un giorno prezioso infruttuosamente. hinoiietti, ministro per le finanze. Io non inten-

15 905 - TORNATA DEL 6 LUGLIO deva di prendere la parola su questa quistione incidentale, la quale naturalmente dipende dalla decisione della Camera. Ma poiché l'onorevole Mancini è entrato un poco in quello che io mi proponeva di dire alla Camera, ricorderò come l'altro giorno, quando ebbi l'onore di esporre alla Camera le mie idee, confutassi il sistema della molteplicità delle imposte contro l'imposta presente. Ora l'articolo primo che va in discussione risolve il problema che ho accennato, e lascia intatte tutte le altre quistioni. Io dissi che mi riservava di esporre le ragioni per le quali io sosteneva il contingente, e di dire le modificazioni che io avrei creduto di proporre in questa materia, fra le quali ve ne ha appunto una accennata dall'onorevole Mancini. Io credo che il desiderio dell'onorevole Mellana venga da sè medesimo soddisfatto, perchè è indubitato che sul primo articolo credo non sarà molto lunga la discussione, perchè è il risultato della discussione generale; ma sul 2 articolo l'onorevole Mancini fra gli altri prenderà la parola, e la prenderò anch'io perchè mi corre obbligo di mantenere la promessa fatta, di spiegare alla Camera tutta quella parte che nella seduta passata io intralasciai per brevità sulla discussione generale. È certo adunque che, votando l'articolo primo e cominciando la discussione sull' articolo secondo, è molto probabile che la votazione non avrà luogo oggi stesso, ma la discussione, cominciando, chiarirà le idee e porgerà argomento di riflessione allo stesso onorevole Mellaoa. Kipeto che io non intendeva entrare in questa discussione, e non vi sarei entrato se l'onorevole Mancini non avesse accennato ad alcune mie idee, e pertanto a me sembra che la via più semplice sia quella di votare l'articolo primo, e se si arrivasse a dover votare l'articolo secondo che decide la questione del contingente o la quotità, l'onorevole Mellana allora domanderà 24 ore per poter meglio giudicare. PBESIBEKXE. Interrogo l'onorevole Mellana se persiste nella sua proposta sospensiva. MEM.ASA. Io son d'accordo purché non si violi nessun principio. Non è che io abbia bisogno di 24 ore per meditare la legge perchè anche oggi, se occorre, sono pronto a combatterla. L'unica cosa che osservo alla Commissione è questa, che quando essa è venuta a mutarci totalmente le basi della legge, ed ha fatto il sagrificio della sua tabella che stava tanto a cuore all'onorevole Pasini... PASINI, relatore, Mi stava a cuore niente affatto.»eilaxa... e quando si sono introdotti due altri criteri, credo che ciò sia il risultato di nuovi studi, e che la Commissione avrà fatto dei nuovi computi per vedere il risultato della nuova tabella che dovrebbe sorgere. Dopo di ciò mi pare che la Commissione avrebbe dovuto venire a dire alla Camera il risultato dei suoi studi, e mi destò meraviglia che essa mettendo innanzi delle modificazioni così radicali, come nei quattro arti- OÀMEBÀ DEI DEPUTATI Discussioni I o Periodo. 114 coli presentati, non le abbia accompagnate con una relazione e con alcuni schiarimenti, e tra le altre cose col risultamento dei computi che avrà fatti, che l'hanno indotta a mutare questi criteri. Questi, a mio avviso, sono gli schiarimenti che gli onorevoli -membri della Commissione per lealtà debbono dare ai loro colleghi prima che si proceda alla discussione. Voci. Ai voti! ai voti! PRESIDENTE. Se ella insiste nella sua proposta... Voci. No! no! «ELL.4NA. Non insisto. PBESISEKTE. Si procede adunque alla discussione sull'articolo primo, così concepito : «E stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal 1 gennaio 1864 colle norme seguenti.» L'onorevole Ballanti ha facoltà di parlare. isai-iiasti. Sarò brevissimo perchè la Camera ne ha già sentito abbastanza relativamente a questa questione; mi occorre soltanto chiarire esplicitamente ogni dubbio perchè si sappia realmente qual è il punto sul quale la Camera è chiamata ad "'emettere il suo voto. L'onorevole presidente del Consiglio ha posto la questione nei termini seguenti. 0 si deve dire: la legge mobiliare e personale, la legge sulle patenti e quella sulle vetture sono estese a tutte le provincie del regno, e in questo modo la Camera verrebbe ad adottare, o per meglio dire ad estendere il sistema della moltiplicità delle imposte, oppure deve votarsi la legge che è ora sottoposta alla discussione della Camera, approvarsi cioè il sistema dell'unità dell'imposta. Ecco come è stata posta la questione. Mi permetterà l'onorevole signor ministro che invece di porre la questione in questo modo sintetico io la ponga in modo analitico. Signori, si tratta di decidere se si vuole o no la dichiarazione. Deve il fisco sì nell'uno che nell'altro sistema scoprire e tassare questa ricchezza mobile, e per ciò fare ci sono due mezzi. C'è il mezzo di domandare al possessore della ricchezza mobile: quanto reddito voi avete? C'è poi l'altro sistema d'andare a scoprire questa ricchezza mobile con dei fatti che si chiamano indisi. Noi dunque sappiamo che c'è da scegliere fra due mezzi: o la dichiarazione, o la prova indiziale. Yeda la Camera che qui si tratta di una questione di criterio, di metodo; si tratta di una questione per la quale dobbiamo dire: noi crediamo alla dichiarazione piuttosto che a dei fatti-indizi. Ho sentito dire che la scienza ammette che la dichiarazione è il metodo di accertamento più positivo che il metodo indiretto, cioè la prova indiziale, come dicono gli uomini di legge. Mi permetterà la Camera di far riflettere che questa scienza che approva la imposta diretta per mezzo di dichiarazioni io non la riconosco ; anzi conosco regole di scienza che conducono a conclusione contraria. Noi abbiamo nella pratica, fra i proverbi, che nessuno è testimonio nella causa propria; anzi nella legge

16 CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1868 generale, quando noi vogliamo stabilire un criterio generale, diciamo : Nemo testisin causa propria: nessuno è testimonio idoneo nelle proprie cause, e perchè? La ragione ne è semplicissima. Tutta la legislazione parte j da un fatto universale, il sospetto. Ogni legge è fon- : data sul sospetto che uno non adempia al proprio dovere. Se tutti fossimo persuasi che ognuno conosce ; i propri doveri e li adempie, non vi sarebbe bisogno di leggi. Questa dichiarazione adunque che voi credete così utile per scoprire la verità intorno alla ricchezza mobile, io la trovo contraria al principio di diritto, cioè che nessuno è buon testimonio allorché si tratta del proprio interesse. Ma dirò di più: nessuno può dire, specialmente quando si tratta di redditi non certi, ma presunti, nessuno può dire quello che nell'anno venturo potrà avere di guadagno. Infatti, se io domando ad un commerciante all'epoca in cui deve fare una dichiarazione, e aduno di questi che hanno redditi presunti,che cosa egli guadagnerà nel 1864, egli stesso dirà che non lo può sapere. Quindi non potendo fare una consegna esatta, ed avendo anzi interesse a mentire, questo individuo vi farà una dichiarazione che non vi darà quello che cercate, cioè la ricchezza che voi volete tassare. Al contrario, gl'indizi, ossia quei fatti che indirettamente indicano la ricchezza, come l'abitazione in una grande città, la professione, i servitori, le vetture, ed anche il possesso dei cani di lusso, tutti questi fatti sono manifestazione infallibile della ricchezza. Se si può dire che nella molteplicità delle tasse vi è qualche strato di ricchezza che non è tassata, egli è certo però che gl'indizi sono meno fallaci delle dichiarazioni. Io prego l'onorevole ministro ad osservare che l'unicità della tassa non dipende dalla generalità dei redditi, ma dall'unicità di base. La molteplicità delle basi dà origine alla molteplicità d'imposta e l'unicità di base, cioè di dichiarazione, determina l'unità d'imposta ; ma l'un sistema e l'altro ha per iscopo la ricchezza mobile. Dunque tutta la questione si riduce a questione di metodo. L'onorevole ministro mi pare che abbia preso un e- quivoco sulla generalità confondendola colla unicità. Sulla generalità il ministro diceva: anche noi non siamo per la generalità delle imposte; noi vogliamo la imposta sulla rendita. L'onorevole ministro confonde l'unicità d'imposta con la generalità. Egli è vero che la generalità è il carattere essenziale dell'unica imposta, e storicamente e ovunque esista questa unica imposta, essa è generale ; ma egli è certo dunque che bisogna distinguere l'unicità dalla generalità dell'imposta. L'altro equivoco è sulla molteplicità. Noi non vogliamo confondere la moltiplicità con la moltitudine indeterminata di balzelli. Quindi male a proposito il ministro toglie ad esempio la Spagna, la quale mentre diminuiva il numero delle imposte, certamente operava un progresso finanziario. Io non lo nego, perchè la molteplicità delle imposte non è nel senso che l'onorevole ministro la intende. Ora, secondo me, io credo che egli fosse in un equivoco, perchè non comprese nè l'unicità, nè la moltiplicità. L'onorevole ministro negava la mobilità de'valori ; io l'affermava, L'onorevole ministro non ha conosciuto, a me pare, i nuovi elementi che costituiscono il nuovo mondo economico. I redditi ed i capitali industriali sono essi mobilizzati mediante gli effetti dei commerci, i redditi ed i capitali sono mobilizzati mediante gli effetti di commercio, cioè tratte, biglietti all'ordine, mandati, polizze, riconoscimenti. Vi sono inoltre le azioni delle strade di ferro. Tutti questi capitali che voi vedete versati nelle strade di ferro delle pi-ovincie meridionali, nelle strade di ferro delle provincie settentrionali, sono tutti ridotti a valori circolanti. Le azioni delle ferrovie, i biglietti di banca, le azioni di tutti gli stabilimenti finanziari, costituiscono la nuova massa dei valori mobili. Questi valori e il loro movimento circolatorio hanno dei rapporti con gl'interessi, i salari, i profitti, che sono i tre ordini di rendita che in genere la legge vuol colpire. Come si manifestano questi rapporti? Ve lo dirò io. Ammettete che la Banca di Londra per una causa politica o finanziaria innalzi 10 sconto, cioè l'interesse; questo interesse innalzato a Londra lo farà innalzare pure a Parigi, come in Italia, cioè alla Banca di Torino. Ed immediatamente quest'elevazione di sconto produce in primo luogo un effetto su tutti i valori, facendovi che le azioni diminuiscano, il lavoro sia più offerto, quindi diminuiscano i salari, in guisa che la fortuna pubblica ne scapita. Ed è in questo modo che io diceva che, ogniqualvolta voi volete colpire i redditi di un individuo, voi li colpite alla cieca per mezzo delle dichiarazioni erronee necessariamente; in guisa che io credo che l'onorevole ministro riducendo questa mobilità alla mobilità che si verifica in una piazza, prendesse un equivoco; prendeva, cioè, il segno per la cosa significata; sarebbe come chi, guardando il termometro, credesse che tutto 11 calore che sta al di fuori fosse in quello strumento concentrato. L'onorevole ministro non vedeva che al segno di questo movimento; ma il gran movimento accade, è reale, positivo, e si estende a tutti i rami di rendita fino al salario dell'operaio. Dirò ora poche parole sulla ragione della tassa. L'onorevole ministro diceva che il reddito non è la sola causa. lo non discuterò più a lungo questa materia, perchè io bastantemente la discussi. Quanto alla materia tassabile, il signor ministro diceva: la rendita fondiaria deve essere esclusa perchè essa è già imposta; e che perciò essa sarà sempre la base del nostro ordinamento tributario. Tutto questo io diceva essendo d'accordo col ministro, il quale, seguace delle dottrine del nostro Pellegrino Rossi, manteneva le stesse opinioni che io manifestai alla Camera.

17 Ora dirò poche parole sulla questione storica in risposta all'onorevole Galeotti. 10 dissi che la tassa sulla rendita era una tassa barbara, feudale. Ho sentito da molti ribattere questa mia idea, ma criticandola senza addurre ragioni. Dirò all'onorevole Crispi che la tassa sul censo romano era una tassa barbara. 11 censo era una descrizione della moglie, del figlio, dei servi, degli animali, dei prodotti della terra, era in sostanza una descrizione che conteneva in sè elementi di barbarie, perchè conteneva nientemeno che il diritto del padre di vendere i propri, e ciò non bastava; chiunque non dichiarava i suoi redditi, e se non potea pagare, era venduto all'incanto come schiavo, perchè col prodotto di queste vendite potesse pagarsi la tassa imposta. Si vede dunque che questa tassa sul censo non solo era una tassa barbara, ma, dirò, era una tassa di barbarie primitiva, abbenchè d'altronde si potesse considerare un progresso sulla capitazione. CRISI*!. Domando la parola. BALLANTI, Dissi ancora che l'onorevole Crispi confondeva l'estimo col censo. CRISI»!. Non parlai mai di ciò. BALLASTI. Nel sistema fiorentino vi furono tre epoche, tre ordinamenti; estimo, catasto, decima Dirò all'onorevole Galeotti che quando citava la storia, diceva che il catasto fu abolito dai Medici, i quali al contrario se ne servirono sempre come di arma di partito. Fu il popolo il quale, appena rivenne in possesso della libertà, abolì appunto questo catasto che dava luogo alla tassa progressiva. Ecco come il popolo fiorentino operò, ed ecco il motivo che lo indusse ad abolire il catasto. «Infine, il dì 4 febbraio 1494 (stile comune 1495) fu vinta nel Consiglio maggiore la provvisione che stabilisce l'ordine, la forma ed il modo della decima. Desiderando ordinare e assettare come giustamente s'abbino a distribuire i pesi nei cittadini e con tale ordine e modo a ciascuno possa esser grato ; seguitando eziandio quello che del mese di dicembre prossimo passato fu prudentemente ordinato, cioè che tale distribuzione si dovesse fare in su i beni immobili per non alterare gli esercizi e i traffichi della nostra città, dei quali tanto fiorito e sì gran popolo la maggior parte si pasce e nutrica; e volendo, secondo i ricordi di più savi e prudenti cittadini, i quali hanno tale cosa maturamente e con lunga consultazione esaminato, e i loro consigli mettere ad effetto, provvidono ed ordinarono.» Non furono dunque i Medici, ma bensì il Governo democratico che l'abolì: per cui io credo d'aver fatto vedere come non è esatto ciò che affermava l'onorevole Galeotti come istoria fiorentina. Il catasto fu il progresso del medio evo, ma non fu l'ultima parola dei Fiorentini nell'ordinamento dei Fiorentini, imperocché tassa feudale fu questa tassa, perchè procedeva dal dominio eminente che si arrogava lo Stato su tutti i beni 907 TORNATA DEL 6 LUGLIO dei cittadini ; fu tassa feudale, perchè era parte di reddito, mediante il pagamento del quale, come di un canone, uno veniva dichiarato libero; fu tassa feudale perchè era eminentemente arbitraria. L'onorevole Galeotti ci disse che il catasto doveva essere eseguito in Francia, ma che gli ordini feudali vi si opposero. È il catasto dei beni immobili quello di cui parla l'egregio Canestrini quando disse che fu eseguito dopo ili 789 in Francia. Restringendo il mio discorso, per non abusare della pazienza della Camera, dirò che la questione sotto il punto di vista scientifico, se cioè si debba ammettere l'unicità o la moltiplicità in materia d'imposte, non è, per quanto io sappia, appoggiata da alcun principio. In Sicilia, l'onorevole Crispi dee saperlo, è antica l'imposta sul cedolario. E non è vero che in quel paese vi fosse l'unicità d'imposte, ma bensì è vero che le imposte erano molteplici. Ritengo quindi che la teoria come la storia provano che l'unicità d'imposte dà luogo all'arbitrio, e di conseguenza respingo l'articolo primo della legge, come contrario alla scienza ed ai progressi finanziari che si verificarono nella storia di tutti i popoli civili. PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha presentato un emendamento così concepito : «È stabilita per gli anni 1864 e 1865 un' imposta a ragione del 2 per 0[o su tutti i redditi certi e non presunti della ricchezza mobile.» Il deputato Catucci ha facoltà di parlare. ALFIERI CARLO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine. PRESIDENTE. Parli. ALFIERI CARLO. Siccome si è chiusa la discussione generale, e s'è fatta una proposta radicale, come è quella dell'onorevole Ballanti, il quale propone l'imposta molteplice, sistema tutto speciale, mi pare che prima si debba decidere sulla questione da lui sollevata e poi passare al sistema affatto diverso messo in campo dall'onorevole Catucci, altrimenti rifacciamo la discussione generale. Questo è il metodo più semplice, e invito la Camera a seguirlo. PRESIDENTE. L'onorevole Ballanti fa una proposta specifica? BALLANTI. Io respingo l'articolo. PBESIOEJÌTE. Non è dunque una proposta specifica la quale si possa mettere a partito prima ed all'infuori dell'articolo della Commissione; non è che la negazione dell'articolo stesso. MIN««ETTI, ministro per le finanze. Pregherei l'onorevole Catucci di voler portare il suo emendamento all'articolo 2, perchè quando la sua proposta venisse adottata, sarebbe implicata la soluzione dell' articolo 2, D'altronde può stare ugualmente : votiamo il principio, poi verrà la questione della quantità, altrimenti nel suo articolo è già sciolta la questione della quotità.

18 908 - CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1863 CATUCCI. Non ho difficoltà di rimandare al 2 articolo la mia proposta. PRESIDENTE. Ciò stante, la parola sul 1 articolo spetta all'onorevole Minervini. MIIÌEKVIM. Desidererei sapere quale è l'articolo 1 che è in discussione. MINOHETTI, ministro per le finanze. È l'ultimo proposto dalla Commissione. MINERVINI. Questo articolo dice : «' E stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal 1 gennaio 1864 colle norme seguenti.» Or bene, siccome l'onorevole Ballanti ha proposto di respingere in massima l'articolo, necessariamente questo vuol essere giudicato. Io sono d'accordo coll'onorevole Alfieri : quando stanno di fronte due principii, quello della moltiplieità delle imposte e quello dell'imposta unica, non vi è bisogno che si faccia una proposta formale, la Camera deve senz'altro decidere quale dei due sistemi adotta. Io non dirò quale dei due debba preferire, bensì mi sembra che una volta posta la questione, debba essere decisa. E mi sembra eziandio che si debba stabilire anzitutto, se si voglia un'imposta unica sui redditi mobiliari, ovvero se si voglia un'imposta molteplice: se si voglia per due anni o per norma permanente. Quando sarà deciso questo punto fondamentale della questione, allora si potrà andare alla votazione di quest'articolo, altrimenti voteremo un articolo che trasforma e conturba la questione, e non si potrà mai procedere con ordine e con frutto nella discussione. Vorrei ancora chiedere un chiarimento alla Commissione sopra codesta quistione. Si diceva : vogliamo fare un esperimento, e io intendeva che questo fosse fatto puramente in linea accidentale e per due soli anni e non oltre, sia per il modo dei criteri e del contingente, sia per quotità. Io mi potrei forse adagiare ad un'opinione più che ad un'altra, la durata fosse o no di due anni, ma adesso che tutto è mutato, conviene pensare, e seriamente, a quello che farete. Tra l'articolo primo del progetto della Commissione e quello ministeriale appare che c'è una gran differenza. Ora si dice: vogliamo imporre dal 1 gennaio 1864 una tassa sulla ricchezza mobile, questo è per un periodo indeterminato. (Bisbiglio) Nè mi si dica che il secondo articolo riguarda due anni soltanto, perchè nel secondo articolo ora proposto dalla Commissione i due anni non riguardano la durata della tassa, ma sibbene l'esperimento del contingente in luogo della quotità. Quindi è necessario di stabilire il principio in modo più chiaro, altrimenti avremo una confusione nella proposta ed una votazione senza ordine e senza chiarezza. Almeno cominciamo a condurre la discussione al suo principio dirigente^ si dica francamente una volta: volete l'imposta unica dal 1 gennaio 1864 o per due anni? La volete voi per un tempo indeterminato, o per soli due anni? Dite quello che volete da noi. La volete voi quest'imposta multipla ovvero unica, per due anni o per sempre? La volete col contingente o senza contingente, e pel periodo di due anni? L'opinione dell'onorevole Alfieri (Di Magliano) è da ponderare, ed io prego il signor presidente ad averne pensiero. Ministero e Commissione vi chiedono un' imposta per due anni, poi dopo la discussione si vuole perennemente. Ora, domando io, la Commissione che cosa vuole? L'imposta unica come principio, e per sempre, oppure l'imposta unica come esperimento per due anni solamente? La quotità si vuole dopo i due anni, dopo il contingente? Ovvero la si vuole escludere la quotità? Senza queste dichiarazioni nè io, nè la Camera potremmo certamente stabilire un criterio tale da votare seriamente e con giustizia e con coscienza! Quindi, queste cose osservate, io prego la Commissione a darmi due schiarimenti : 1 Se coll'articolo della nuova proposta voglia intendere una tassa unica, invece delle molteplici, e come norma dal 1864 e indeterminatamente per l'avvenire, ovvero se voglia una tassa sul reddito mobiliare per esperimento per due anni, salvo a vedere se si dovesse andare alla tassa unica od alle tasse molteplici ; 2 Se mentre nella proposta il concetto del Ministero parlava dell'esperimento d'una tassa sulla ricchezza mobile per due anni, siasi mutato ora in una tassa la quale sarebbe permanente oltre i due anni di puro esperimento. Quando mi avrà dati questi schiarimenti, e mi avrò fatto un criterio di ciò che si domanda, io potrò votare coscienziosamente, ed i miei colleghi con me lo potranno ancora. Pensiamo seriamente ad intenderci in cosa cotanto grave e combattuta e di pericolosi esperimenti e di conseguenze assai rilevanti per le popolazioni. Conchiudo adunque perchè la votazione proceda senza esitanze, senza ambagi, e dopo che il Ministero e la Commissione avranno posata la quistione sopra quello che dimandano. Io voto le tasse giuste, opportune; quelle ingiuste ed inopportune non mai. PRESIDENTE. Il deputato Pasini ha la parola. PASINI, relatore. Rispondo brevi parole al deputato Minervini. A me pare che sull'articolo 1 non venga che la questione delle imposte molteplici. Dice però il deputato Minervini esservi anche un'altra questione: se cioè l'imposta per quotità, con o senza contingente, debba durare per due anni, od essere perpetua. È naturale che quando noi decidiamo l'esclusione delle imposte molteplici, non la decidiamo solamente per due anni, ma la decidiamo per tutto il tempo avvenire. s

19 909 TORNATI DEL 6 LUGLIO Quando poi all'articolo 2 diciamo che intanto per i primi anni adottiamo la quotità, ma sopra contingente, allora decidiamo che intanto per due anni l'imposta per quotità s'attiva in questa maniera, salvo, dopo, colle leggi del bilancio il determinare se vogliasi che l'imposta sia pagata con una quota di un tanto per cento. Ma per ora ci basta decidere la questione delle imposte molteplici. L'articolo 1 non ha altra portata che questa. Io vorrei dunque pregare l'onorevole Cadolini di penetrarsi di questa verità, cioè che quando avremo votato l'articolo 1, avremo votato l'esclusione delle imposte molteplici, e che ogni altra questione sarà riservata. I'RESIBEXTK. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. SINEO. Dopo le spiegazioni date dal relatore, mi pare che l'onorevole Minervini potrebbe tranquillizzarsi, ritenendosi che le risoluzioni che saranno prese dalla Camera in quanto alle basi del riparto, se debbano essere permanenti o di una durata temporanea, sarà cosa da decidersi in altri articoli. Questa questione adunque essendo perfettamente riservata, mi pare che non sia il caso di insistere per altri schiarimenti. PRESIDENTE, Pongo ai voti l'articolo I così concepito : o «È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dai I gennaio 1864 colle norme seguenti.» o CRISPÍ. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. CRISPÍ. Io voto l'articolo I della legge, ma votandolo non accetto le condizioni, o alle quali chi lo scrisse intendeva riferirsi. Voto l'articolo I, perchè conforme all'opinione da me l'altro ieri manifestata o intomo alla imposta unica sulla ricchezza mobile. Per quanto concerne le norme, secondo le quali quest'imposta deve èssere stabilita, le discuteremo negli articoli che succederanno. Detto ciò, mi permetta la Camera che io prenda quest'occasione per rispondere poche parole all'onorevole Ballanti che ha voluto rompere una lancia contro di me nel discorso testé pronunziato sulla legge in discussione. L'onorevole Ballanti, preoccupato dal suo affetto per le imposte molteplici, le quali soltanto potrebbero in qualche modo salvare la Borsa e la Banca, ha dimenticato i principii da me sostenuti in difesa dell'unità dell'imposta destinata a colpire la Borsa e la Banca, e gli esempi da me citati a conforto della mia tesi. Quindi non è a meravigliare, se neila sua immaginazione abbia voluto trovarmi in contraddizione colla storia. Coloro i quali mi ascoltarono sabato scorso dovettero convincersi che io non confusi il censo romano col catasto fiorentino. In una parte del mio discorso io feci la storia dell'imposta unica. Poscia proponendo il modo col quale io sono d'avviso che possa essere attuata, dissi alla Camera: «bisogna decretare la formazione del censo romano,» e poi soggiunsi : «o, se pur volete, del catasto fiorentino, giacché alla fin fine, meno certe formalità... BAEEAXTI. No! no! CRISPI. Ho qui sotto gli occhi il rendiconto : «meno certe formalità, l'uno valeva l'altro, consistendo ambidue in un registro dal quale apparivano gli averi di tutti i cittadini.» Da ciò risulta chiarissimo che io non confondeva il censo antico col catasto dell'evo di mezzo, i quali so quanto altri mai essere l'uno diverso dall'altro. Inoltre non parlai di estimo, nè d'altra cosa simile, soltanto limitandomi a chiedere la formazione di un registro nel quale dovrebbero essere notate le rendite dei cittadini. Queste idee poscia le spiegai più chiaramente quando parlai del metodo, secondo il quale deve farsi cotesto registro, e allora soggiunsi : «Per me ogni comune dovrebbe avere un registro, nel quale siano iscritti tutti i capi di famiglia e tutti gl'individui con stato proprio viventi da sè.» Vede dunque l'onorevole Ballanti che ancora non ho dimenticato la storia, e che gli appunti fattimi furono per lo meno inopportuni. Nulla mi resta a dire contro gli argomenti da lui dedotti per sostenere la barbarie dell'imposta. Mi basti osservare che l'onorevole Ballanti confuse l'imposta e le fiscalità per la riscossione della medesima. Dio me ne liberi! Io, il quale mi sento anche un po' di legislazione, non vorrei proporre qui alla Camera la legislazione fiscale dei Romani. I Romani furono sapientissimi in tutto ciò che riguarda il diritto civile, ma le regole del loro fisco ed il sistema penale dei loro Codici non meritano certamente di essere imitati. Quello che non so comprendere si è come in tutto ciò c'entri la Sicilia. Io ricorderò all'onorevole Ballanti che ier l'altro non ebbi in mente di far la storia finanziaria di quell'isola. Tuttavia non è fuori luogo oggi dichiarare che in quella parte d'italia, fino all'epoca degli antichi Parlamenti, vi perdurò il sistema feudale, e veramente stabili imposte non ce ne furono. Il Parlamento ogni anno decretava i donativi, i quali ripartivansi fra i tre tracci, e da essi erano pagati. II sistema regolare delle imposte cominciò nel Ad ogni modo, giova ripeterlo, io non feci la storia delle finanze siciliane. Io venni portando alla Camera un esempio per provare la moralità di quelle popolazioni, e ricordai a questo proposito le confessioni colle quali fu dichiarata la rendita fondiaria. Ed ora conchiudo. Io sono per l'articolo 1 della legge. Lo voto perchè non posso che essere consentaneo alle idee manifestate in questa Camera. Allorquando verremo alle disposizioni alle quali quest'articolo 1 si riferisce, discuteremo, faremo degli emendamenti nella speranza che la Commissione, ed anche la

20 910 ' i» III.1.1, LI... i..«^»uj^^mxma^^^m^mm.., il.i.i,.. i n CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1863 Camera, vorranno accettarli, e ciò nello scopo che questa legge riesca utile come tutti desiderano. PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, che è così espresso : «E stabilita un' imposta sui redditi della ricchezza mobile dal 1 gennaio 1864 colle norme seguenti.» (E approvato). «Art. 2. La somma dovuta per tutto lo Stato nei due anni è fissata in 30 milioni per ciascun anno, e sarà ripartita dal ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato, fra i seguenti compartimenti : provincie antiche, lombarde, parmensi, modenesi, toscane, ex-pontificie (escluso Benevento e Pontecorvo), napoletane (con Benevento e Pontecorvo), e siciliane, in ragione : «1 Della popolazione assoluta; «2 Dell'imposta fondiaria rurale ed urbana quale risulterà, dalla legge di conguaglio ; «8 Del prodotto del registro e bollo durante il 1 semestre del 1863 ; «4 Del prodotto del medesimo semestre delle dogane e delle poste ; del numero di chilometri di ferrovie e strade nazionali e provinciali.» La parola spetta all'onorevole De Luca. DE I/ucA. Prima di prendere la parola, farò una preghiera all'onorevole presidente per una mozione d'ordine. Qui vi sono due cose distinte. La.prima parte dell'articolo 2 tende a decidere se debba adottarsi il sistema di contingente o di quotità. La seconda poi è quella che riguarda i criteri; io ho accennato qualche cosa intorno ai criteri; quindi è che vorrei che qualcuno parlasse sulla prima parte, perchè io mi riserverei di parlare sulla seconda parte, quella cioè dei criteri. Questo mi pare conveniente per agevolare la discussione. SANGITINETTJ. Domando la parola su quest'incidente sollevato dall'onorevole De Luca. PRESIDENTE. Mi pare il caso soltanto di domandare se altri oratori... SANOUINETTI. Perdoni. Se non mi lascia non saprà quello che io intendo dire. PRESIDENTE. Parli. parlare, SAKFIIJINETTI. L'onorevole De Luca ha proposto che si incominciasse la discussione sulla prima parte dell'articolo PRESIDENTE. Non ha proposto questo... SAN«RINETTI. E per dire che io crederei si dovesse invertire la discussione. Io credo che prima di tutto si debbano stabilire i criteri. (Mormorio) La ragione è evidente dalla natura stessa dell'articolo. L'articolo ammette la divisione per compartimenti; ora questa può essere ammessa o rigettata secondo la natura dei criteri che si adotteranno. Se invece la divisione verrà fatta fra provincie e provincie, anche quella questione dovrà essere decisa in seguito dalla natura degli stessi criteri che serviranno, perchè se si adottano dei criteri che possano con eguale giustizia, o con eguale ingiustizia, se volete, essere adottati in tutti i compartimenti, si potrebbe benissimo accettare la ripartizione per compartimenti, ma questo dipende esssenzialmente dalla natura stessa dei criteri; quindi panni che il maximum della questione si aggiri sopra i criteri che si vorranno adottare. PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha domandato la parola su questo incidente? MEEEANA. Sull'articolo secondo. PRESIDENTE. Il signor ministro per le finanze ha facoltà di parlare. MINGUETTI, ministro per le finanze. Ciò che disse l'onorevole De Luca mi pare perfettamente giusto; quello che accenna l'onorevole Sanguinetti ha anche il suo lato vero, ma a lui resta sempre il partito di votare contro la legge. Io credo che essendovi una mozione dell'onorevole Mancini, ed una seconda dell'onorevole Catucci, le quali in. fondo determinano la distribuzione dell'imposta per quotità, ed essendo queste in presenza della proposta della Commissione e del Ministero che l'imposta sia ripartita per contingente, deve essere prima risolta questa questione; quella dei criteri verrà appresso, e si potranno forse anche accettare modificazioni sovr'essi; se in ultima analisi l'onorevole Sanguinetti non li troverà di suo gusto, voterà contro la legge, ma intanto esauriamo una questione per volta, e per amore del cielo facciamo cammino. (Bene\) MANCINI. Io credo di ben interpretare la proposta dell'onorevole De Luca, supponendo che egli abbia desiderato che nella votazione di quest'articolo si distinguessero le varie sue parti che rappresentano tante questioni distinte. Ma per verità non potrei accostarmi alla proposizione del signor ministro di darsi luogo ad una discussione mutilata della questione principale, cioè intorno alla preferenza tra i due sistemi della quotità o del contingenta, dappoiché tale riuscirebbe se non si permettesse di discutere, se i nuovi criteri, sostituiti od aggiunti dalla Commissione, siano o no soddisfacenti. Uno dei più potenti motivi per cui taluno possa sentirsi indotto a votare nel senso di respingere il sistema del contingente, sarebbe appunto quello che i nuovi criteri proposti, dietro accurata loro analisi, venissero riconosciuti inaccettabili ed incapaci di raggiungere il vagheggiato scopo. D'altronde non vi ha esempio, nè il regolamento permette che, messo in discussione un articolo, si proibisca all'oratore di trattare di una qualche parte dell'articolo posto in discussione, e questa si limiti a grado de' sostenitori della contraria sentenza. PRESIDENTE. L'onorevole deputato Allievi ha facoltà di parlare. AEEIEVI. Volevo dire press'a poco quello che ha osservato l'onorevole Mancini. Mi pare che le idee del Ministero sono da accettarsi e da tenersene conto per la votazione; ma per la di-

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