PROTEZIONE PRESTITI CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI

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1 PROTEZIONE PRESTITI CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA E FACOLTATIVA Per i casi di: Decesso - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Inabilità Temporanea Totale - Perdita d Impiego Ricovero Ospedaliero IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: Nota Informativa Informativa sulla Privacy Condizioni di Assicurazione Glossario Scheda Contrattuale (Fac Simile) Modulo di Denuncia Sinistro deve essere consegnato all Assicurando prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA CNP Assurances S.A. Sede Legale 4, Place Raoul Dautry Parigi Rappresentanza generale per l Italia Via Albricci, Milano GRUPPO CAISSE DES DEPOT

2 NOTA INFORMATIVA relativa alla Polizza Collettiva N Data ultimo aggiornamento Maggio 2015 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI Coperture Vita: Decesso Coperture Danni: - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Inabilità Temporanea Totale - Perdita d Impiego Ricovero Ospedaliero La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesima. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale. La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è Facoltativa. La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni: A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Le Coperture Assicurative previste dalla presente Polizza Collettiva sono prestate da CNP Assurances S.A. (per quanto riguarda la garanzia per il caso di Decesso ) e da CNP IAM S.A. (per quanto riguarda tutte le rimanenti garanzie). CNP Assurances S.A. agisce in nome e per conto di CNP IAM S.A. Per esigenze di semplicità, CNP Assurances S.A. e CNP IAM S.A. sono di seguito indicate collettivamente anche come CNP o la Compagnia. CNP ASSURANCES S.A. CNP Assurances S.A. è una Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Caisse de Depots con sede legale e direzione generale in Place Raoul Dautry, 4, Parigi (Francia). CNP Assurances S.A. dispone di una sede secondaria in Italia, sita in Via Albricci, Milano (telefono: , indirizzo cnp@pec.cnpitalia.it, sito internet: CNP Assurances S.A. è stata autorizzata con Protocollo IVASS n del 25 Maggio 2004 all esercizio in regime di stabilimento in Italia, è iscritta al numero I dell Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel sito internet: CNP IAM S.A. CNP IAM S.A. è una Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Caisse de Depots con sede legale e direzione generale in Place Raoul Dautry, 4, Parigi (Francia). Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 1 di 14

3 CNP IAM S.A. dispone di una sede secondaria in Italia, sita in Via Albricci, Milano (telefono: , indirizzo sito internet: CNP IAM S.A. è stata autorizzata con Protocollo IVASS n del 18 Maggio 2004 all esercizio in regime di stabilimento in Italia, è iscritta al numero I dell Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel sito internet: 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Situazione patrimoniale di CNP Assurances S.A. Patrimonio netto (capitaux propres) = Euro Capitale sociale = Euro Riserve patrimoniali = Euro L indice di solvibilità della Compagnia dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari al 465%. Situazione patrimoniale di CNP IAM S.A. Patrimonio netto (capitaux propres) = Euro Capitale sociale = Euro Riserve = Euro L indice di solvibilità della Compagnia dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari al 651%. **** I dati riportati sono aggiornati al 31/12/2014. E possibile consultare gli aggiornamenti sul sito internet di CNP : B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Il Contratto di Assicurazione non prevede tacito rinnovo e le Coperture Assicurative cessano nei casi previsti all art. 6 DECORRENZA E TERMINE DELLE GARANZIE delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Con la presente Polizza Collettiva la Compagnia si impegna, nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, in relazione agli Assicurati che hanno aderito alla Polizza Collettiva, a riconoscere in caso di sinistro ai Beneficiari, una prestazione pari al debito residuo o alla rata mensile del Prestito, come risultano dal Piano di Rimborso del Finanziamento comunicato dall Istituto, alla data dell evento, nei limiti e alle modalità previste e disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione. 3.1 Descrizione Sintetica delle Garanzie offerte A) ASSICURAZIONE IN CASO DI DECESSO TUTTE CAUSE (garanzia valida per tutti gli Assicurati) Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 2 di 14

4 B) PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia valida per tutti gli Assicurati) C) PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici) D) PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D IMPIEGO (valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private) E) PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Non Lavoratori) Le garanzie di cui alle lettere C), D) e E) operano alternativamente in funzione dello stato lavorativo o posizione professionale dell Assicurato. AVVERTENZA Si evidenzia che le Condizioni di Assicurazione prevedono ipotesi al ricorrere delle quali le Coperture Assicurative non operano o sono sospese. A tale riguardo, si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sulle seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione: - art. 9 ( Limiti assuntivi ), che disciplina i limiti d età per poter sottoscrivere la Copertura Assicurativa; - art. 46 ( Esclusioni ), che disciplinano specifiche limitazioni all operatività delle Coperture Assicurative; - art. 2 ( Capitale Assicurato e Massimali ), che disciplinano i Massimali previsti in relazione alla Copertura Assicurativa (vale a dire la somma fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le relative garanzie); - artt. 35, 39 e 44 ( Periodo di Franchigia ), che regolamentano il Periodo di Franchigia applicabile alle garanzie per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d Impiego (vale a dire il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile, l Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo); - artt. 31, 33, 36, 40 e 43 ( Carenza ), che regolamentano il periodo di Carenza applicabile alle garanzie per Decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d Impiego (vale a dire il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza delle Coperture Assicurative durante il quale le garanzie non sono operative); - artt. 37, 41 e 45 ( Denunce successive ) che regolamentano il Periodo di riqualificazione applicabile alle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d Impiego (vale a dire l intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi di un sinistro e quello successivo ai fini dell indennizzabilità di quest ultimo). Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le avvertenze contenute nella Scheda Contrattuale relativamente alla Dichiarazione di Buono Stato di Salute e (qualora previsto) alla compilazione del Questionario Medico. Le prestazioni assicurative sono qui di seguito sinteticamente illustrate: A) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO TUTTE CAUSE (valida per tutti gli Assicurati) CNP con la presente garanzia, in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, fermo restando le esclusioni all art. 46, corrisponderà un capitale il cui importo è pari: all ammontare del debito che, alla data del decesso dell Assicurato, residua dal Piano di Rimborso del Prestito. Dal calcolo sono esclusi eventuali importi di rate insolute scadute prima dell evento. Nel caso in cui il capitale assicurato sia inferiore all importo Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 3 di 14

5 finanziato, il capitale liquidabile in caso di sinistro sarà pari al debito residuo del Prestito alla data del decesso, moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l ammontare iniziale del Prestito stesso. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia. Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza della Copertura Assicurativa poiché il premio unico versato viene impiegato esclusivamente per la copertura del rischio morte qualunque possa esserne la causa. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura degli artt delle Condizioni di Assicurazione e delle limitazioni previste all art. 46 ESCLUSIONI delle stesse che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione. La Copertura Assicurativa per il caso di Decesso è sottoposta: ad un Periodo di Carenza di 30 giorni se la morte è conseguente ad una malattia. B) PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (valida per tutti gli Assicurati) CNP garantisce, ove l'assicurato subisca un infortunio o una malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi un invalidità totale e permanente riconosciuta della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, di grado pari o superiore al 66% della totale e fermo restando le esclusioni all art. 46, la corresponsione di una somma pari: all ammontare del debito che alla data del verificarsi dell evento residua dal Piano di Rimborso del Prestito. Dal calcolo sono escluse eventuali importi di rate insolute scadute prima dell evento. Nel caso in cui il capitale assicurato sia inferiore all importo finanziato, il capitale liquidabile in caso di sinistro da Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia, sarà pari al debito residuo del Prestito alla data dell evento, moltiplicato per il rapporto tra il capitale assicurato e l ammontare iniziale del Prestito stesso. Per data dell evento si intende: per l Infortunio la data di accadimento dello stesso che ha generato l Invalidità Permanente e per la Malattia la data di diagnosi della stessa. La valutazione dell Invalidità Totale Permanente verrà effettuata da un medico legale incaricato dalla Compagnia in un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data dell evento. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in base alla Tabella di cui al D.P.R. n 1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL e successive modificazioni ed integrazioni). Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura degli artt. 32 e 33 delle Condizioni di Assicurazione e delle limitazioni previste all art. 46 ESCLUSIONI delle stesse che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione. La Copertura Assicurativa per il caso di Invalidità Totale e Permanete da Infortunio o Malattia è sottoposta: ad un Periodo di Carenza di 30 giorni se l Invalidità è conseguente ad una malattia. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 4 di 14

6 Capitale Assicurato Iniziale Debito Residuo alla data dell evento che ha determinato l invalidità permanente Postumi da invalidità permanente da infortunio o malattia valutati pari al 66% Postumi da invalidità permanente valutati pari al 56% Liquidato indennizzo di Solo per l evento malattia qualora questa venga diagnosticata nei primi 30 giorni di decorrenza della Copertura Assicurativa (carenza) non è previsto alcun indennizzo. Nessun indennizzo liquidato. C) PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Dipendenti di Enti Pubblici) CNP in caso di sinistro liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di Prestito, fermo restando le esclusioni all art. 46, una somma pari: all importo effettivo (così come comunicato dall Istituto) delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, trascorsi 60 giorni di franchigia, durante il restante periodo dell inabilità stessa, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato inferiore all importo finanziato, CNP liquiderà mensilmente una somma pari all importo effettivo della rata mensile del Prestito moltiplicata per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l ammontare iniziale del prestito stesso, fermo restando il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili. CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e un massimo di 36 nel corso della durata contrattuale. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura degli artt. 34, 35, 36 e 37 delle Condizioni di Assicurazione e delle limitazioni previste all art. 46 ESCLUSIONI delle stesse che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione. La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale è sottoposta: ad un Periodo di Franchigia di 60 giorni; ad un periodo di Carenza di 60 giorni solo a causa di malattia. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali e franchigie: Inabilità Temporanea Totale pari a 35 giorni Nessun indennizzo perché il sinistro è in franchigia (60 giorni). Inabilità Temporanea Totale Se la rata è in scadenza tra il 61 e il 64 giorno di pari a 64 giorni e Inabilità certificata, liquidazione di una rata mensile di successiva, solo per l evento importo come da piano di ammortamento comunicato malattia, al periodo di 60 dall Istituto con il limite di Se la rata è in giorni (carenza) dalla data di scadenza successivamente al 64 giorno di inabilità decorrenza del contratto* certificata nessun indennizzo. Inabilità Temporanea Totale Liquidazione di 12 rate mensili scadenti dopo il 61 giorno. pari a 15 mesi e successiva, solo per l evento malattia, al periodo di 60 giorni (carenza) dalla data di decorrenza del contratto* Inabilità Temporanea Totale insorta nei primi 60 giorni (carenza) dalla data di decorrenza della copertura assicurativa Nessun indennizzo liquidato. La Carenza non si applica qualora l evento che ha determinato l inabilità è un infortunio. Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 5 di 14

7 *Si precisa che anche qualora l inabilità da malattia avvenga in un periodo successivo alla carenza, e la diagnosi della malattia rientra nei primi 60 giorni di vigenza del contratto il sinistro non è comunque indennizzabile. D) PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D IMPIEGO (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private) CNP in caso di perdita d impiego liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del Piano di Rimborso del Prestito, e fermo restando le esclusioni all art. 46, una somma pari: all importo effettivo (così come comunicato dall Istituto) delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, trascorsi 60 giorni di franchigia, durante il restante periodo della disoccupazione stessa, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all importo finanziato, CNP liquiderà mensilmente una somma pari all importo effettivo della rata mensile del Prestito moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l ammontare iniziale del Prestito stesso, fermo restando il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili. CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 36 indennizzi nel corso della durata contrattuale. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura degli artt. 42, 43, 44 e 45 delle Condizioni di Assicurazione e delle limitazioni previste all art. 46 ESCLUSIONI delle stesse che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione. La Copertura Assicurativa per il caso di Perdita Involontaria d Impiego è sottoposta: ad un Periodo di Carenza iniziale di 90 giorni; ad un Periodo di Franchigia di 60 giorni. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: Perdita d Impiego per chiusura dell azienda e successiva al periodo di 60 giorni (carenza) dalla data di decorrenza del contratto Perdita d Impiego per dimissioni del dipendente Perdita d Impiego nei primi 90 giorni (carenza) dalla data di decorrenza della copertura assicurativa Liquidazione delle rate mensili, fini ad un massimo di 12, di importo come da piano di ammortamento comunicato dall Istituto con il limite di 2.000,00, in scadenza dopo 30 giorni dalla data del licenziamento (franchigia) nel perdurare dello stato di disoccupazione. Nessun indennizzo liquidato. Nessun indennizzo liquidato. E)PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori) CNP garantisce, ove l'assicurato si trovi durante il periodo contrattuale in uno stato di ricovero ospedaliero, dovuto a infortunio o malattia, reso necessario per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali e fermo restando le esclusioni all art. 46, la corresponsione di una somma pari: all importo effettivo (così come comunicato dall Istituto) delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, trascorsi 7 giorni di franchigia, durante il restante periodo del ricovero Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 6 di 14

8 stesso, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all importo finanziato, CNP liquiderà mensilmente una somma pari all importo effettivo della rata mensile del Prestito moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l ammontare iniziale del Prestito stesso, fermo restando il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili. CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 36 indennizzi nel corso della durata contrattuale. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura degli artt. 38, 39, 40 e 41 delle Condizioni di Assicurazione e delle limitazioni previste all art. 46 ESCLUSIONI delle stesse che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione. La Copertura Assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero è sottoposta: ad un Periodo di Carenza iniziale di 60 giorni solo a causa di malattia; ad un Periodo di Franchigia di 7 giorni. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali e franchigie: Ricovero Ospedaliero pari a 6 Nessun indennizzo liquidato perché il sinistro è in giorni franchigia. Ricovero Ospedaliero pari a Se la rata è in scadenza tra l 8 e il 15 giorno di Ricovero, 15 giorni e successivo, solo liquidazione di una rata mensile di importo come da piano se la causa del ricovero è la di rimborso comunicato dall Istituto con il limite di malattia, ai 60 giorni Se la rata è in scadenza successivamente al 15 giorno (carenza) dalla data di nessun indennizzo liquidato. decorrenza del contratto* Ricovero Ospedaliero pari a 15 mesi e successivo, solo se la causa del ricovero è la malattia, ai 60 giorni (carenza) dalla data di decorrenza del contratto* Ricovero ospedaliero avvenuto nei primi 60 giorni (carenza) dalla data di decorrenza della copertura assicurativa Indennizzo pari a 12 rate mensili come da piano di rimborso comunicato dall Istituto, con il limite di per rata. Nessun indennizzo in quanto il sinistro si è verificato nel periodo di carenza della copertura assicurativa. La Carenza non si applica qualora il ricovero è conseguenza di un infortunio. *Si precisa che anche qualora il ricovero avvenga in un periodo successivo alla carenza, e la diagnosi della malattia rientra nei primi 60 giorni di vigenza del contratto il sinistro non è comunque indennizzabile. 4. Capitale assicurato e massimali Il capitale inizialmente assicurato deve essere pari all importo del finanziamento erogato, con il massimo di Euro ,00 (centodiecimila/00). Il capitale massimo assicurabile, da intendersi come somma di tutte le coperture di puro rischio pendenti tra l Assicurato e CNP, è pari ad euro ,00. (cinquecentomila/00). In caso di cointestazione del contratto di finanziamento ai sensi del successivo art. 24 il Capitale Assicurato per testa dovrà essere pari alla somma erogata ripartita pro-quota tra i cointestatari. La prestazione massima garantita da CNP per le garanzie in rata è pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per indennizzo mensile. La prestazione è inoltre limitata ad un massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro e un massimo di 36 per il periodo di validità di tali garanzie. Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 7 di 14

9 5. Prestazioni previste per i prestiti a durata variabile Per i prestiti che prevedono una durata variabile nel corso della validità contrattuale (prestiti a rata fissa e tasso e durata variabile - prestiti che prevedono l opzione di allungamento della durata) la prestazione erogata dalla Compagnia sarà sempre determinata in base al piano di ammortamento iniziale. 6. Decorrenza e Termine delle Garanzie Decorrenza delle garanzie Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione della Scheda Contrattuale (attivazione della Copertura Assicurativa), a condizione che sia stato erogato il Prestito. Termine delle garanzie La durata delle garanzie assicurative, ossia l arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non può comunque essere superiore a 120 mesi. Le singole coperture hanno comunque termine: - in caso di Decesso dell Assicurato nel corso della durata del piano di rimborso del Prestito; - in caso di liquidazione dell indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia; - alle ore del compimento del 71 anno di età; - al termine del piano di rimborso del Prestito inizialmente stabilito; - in caso di anticipata estinzione, trasferimento, accollo del Prestito (nel caso in cui l Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa). La data di scadenza della Copertura Assicurativa è riportata nella Scheda Contrattuale sottoscritta dall Assicurato al momento dell adesione. Ove, con riferimento a un medesimo Prestito, vi siano due Assicurati, la cessazione per uno di essi della copertura non pregiudica la continuazione delle coperture assicurative a favore dell altro. Termine delle garanzie per i Prestiti a durata variabile Per i Prestiti a rata fissa e tasso e durata variabile la Copertura Assicurativa ha valore per una durata non superiore a quella stabilita dal piano di ammortamento iniziale del Prestito (fermo restando le limitazioni riportate agli articoli precedenti). 7. Limiti Assuntivi Al momento dell adesione alla Polizza Collettiva (sottoscrizione Scheda Contrattuale) l'assicurato dovrà avere un età compresa tra i 18 ed i 70 anni non compiuti. Non potranno essere assicurati coloro il cui Prestito scade successivamente alle ore 00:.00 del giorno del compimento dei 71 anni. L Assicurato dovrà inoltre godere di buona salute per poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute inclusa nella Scheda Contrattuale ove dichiara: - di essere in buono stato di salute ovvero di non essere affetto da lesioni gravi o malattie che necessitino di trattamento medico regolare e continuato; - di non aver mai sofferto di alcuna delle seguenti malattie gravi: neoplasie maligne, malattie dell apparato cardiovascolare, malattie del sangue, malattie dell apparato gastrointestinale, malattie dell apparato respiratorio, malattie dell apparato muscoloscheletrico, malattie neurologiche, malattie dell apparato genitourinario, malattie dell apparato riproduttivo, malattie dell apparato uditivo, malattie della vista, malattie del sistema endocrino, sieropositività per HIV, connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologia, malattie genetiche, obesità; - di non essere mai stato ricoverato in case di cura ed ospedali per le suddette malattie. Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 8 di 14

10 Nel caso in cui l Assicurato non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico e all eventuale esecuzione di Esami Medici. Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia e necessari alla Stessa per la valutazione del rischio è sempre a totale carico dell'assicurato. Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le AVVERTENZE contenute nella Richiesta di Adesione relativamente alla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. 8. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanza del rischio Nullità Ai fini della stipula della Copertura Assicurativa l Assicurato deve fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare gravi conseguenze e compromettere il diritto alla prestazione. 9. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio. Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato alla Compagnia; l eventuale modifica verrà considerata al momento del sinistro ai fini della determinazione delle garanzie applicabili. Ad esempio, qualora l Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto sia Lavoratore Autonomo e, durante il periodo di copertura, diventi Lavoratore Dipendente, automaticamente perderà il diritto all indennizzo per Inabilità Temporanea Totale acquisendo quello per la Perdita Involontaria d Impiego 10. Premi I costi effettivamente sostenuti dall Assicurato sono rappresentati dal premio calcolato in conformità a quanto di seguito indicato e dagli oneri per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase di assunzione. L Assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato di un premio unico anticipato non frazionabile, comprensivo dell imposta di assicurazione, per l insieme delle coperture assicurative prestate da CNP e per tutta la durata delle stesse. Il premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato, in funzione della durata del Prestito. La Compagnia conferisce all Istituto mandato all incasso del premio che viene addebitato all Assicurato sul c/c in forza di autorizzazione, conferita dall Assicurato stesso all Istituto nella Scheda Contrattuale. L incasso di tale somma da parte dell Istituto varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio unico relativo alle coperture assicurative risulterà esplicitato nella Scheda Contrattuale. Se il premio non viene pagato al momento della decorrenza della polizza le garanzie restano sospese fino alle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio dovuto. Trascorsi 30 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, la polizza si risolve di diritto Durata del Prestito (in mesi) Tasso di Premio Lordo Imposte* 24 3,00% ,00% ,50% ,50% * Comprensivo di imposte di assicurazioni pari al 2,5% relative alle sole garanzie danni. Un illustrazione dettagliata dei costi a carico dell assicurato unitamente all indicazione degli importi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto, nonché la quota parte riconosciuta all Istituto in qualità di intermediario è riportata al successivo paragrafo 11. Costi della presente Nota Informativa attraverso apposite tabelle esemplificative. Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 9 di 14

11 C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 11 Costi 11.1 Costi gravanti sul premio Il costo trattenuto dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nei tassi di premio, varia in base alla durata del Finanziamento come di seguito riportato: Durata del Prestito (in mesi) Costo % 24 85,00% ,00% ,00% ,00% Il costo è calcolato sul Premio Unico versato al netto delle imposte. I costi per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase assuntiva, sono a carico dell Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi. Nella tabella successiva viene riportata la quota parte retrocessa all Istituto per l attività di intermediazione svolta, calcolata sul Premio Unico versato al netto delle imposte: Durata del Prestito (in mesi) Quota parte retrocessa all Intermediario (%) 24 75,00% ,00% ,00% ,00% Di seguito riportiamo una tabella esemplificativa dei costi per un Capitale Assicurato pari a euro e una durata del Prestito di 48 mesi: Quota parte retrocessa Premio Netto Imposte Costo di acquisizione e all Intermediario gestione 394,15 335,03 295, Estinzione anticipata, accollo, trasferimento del Prestito Si precisa che in caso di estinzione anticipata, accollo, trasferimento del Prestito, la Compagnia, qualora non risultino sinistri, provvede alla restituzione all Assicurato della parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. In tale caso, le prestazioni saranno liquidate sulla base del piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall Assicurato. Si rinvia all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Sconti sul premio delle garanzie Danni Tenuto conto della durata poliennale del contratto, ai fini della determinazione del premio relativo alle garanzie danni, è stata riconosciuta una riduzione pari al 3% del premio medesimo. Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell art.1899 cod. civ., l esercizio del diritto di recesso non è consentito nei primi 5 anni di vita del contratto fatto salvo il recesso nei 60 giorni dalla decorrenza della Copertura assicurativa(data di stampa della Lettera di Conferma) e i casi di estinzione anticipata del finanziamento, come dettagliato all art.8 delle condizioni di polizza. Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 10 di 14

12 13. Rivalse Le imprese rinunciano, a favore del Contraente al diritto di rivalsa. così come specificato all art. 19 delle Condizioni di Assicurazione. 14. Sconti Non è prevista la possibilità per la Compagnia o l Istituto di applicare sconti di premio. 15. Regime Fiscale I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all imposta sulle assicurazioni; invece i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona e quelli per le perdite pecuniarie sono soggetti all imposta del 2,50%. 16. Tassazione delle somme assicurate Le prestazioni corrisposte sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l ammontare del premio pagato (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 Nuovo T.U.I.R. ). 17. Detrazione fiscale dei premi I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto annualmente ad una detrazione dall Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 18. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno di sottoscrizione della Scheda Contrattuale (giorno in cui l importo del Prestito è erogato). La polizza entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio contrattualmente previsto, dalle ore della sottoscrizione della Scheda Contrattuale. 19. Risoluzione del contratto Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi di un evento tra quelli di seguito elencati: - recesso del contratto; - decesso dell Assicurato nel corso della durata del contratto di prestito; - liquidazione dell indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio o malattia dell Assicurato; - alle ore 00,00 del compimento del 71 anno di età; - termine del periodo di ammortamento inizialmente stabilito; - in caso di anticipata estinzione, trasferimento o accollo del Prestito (nel caso in cui l Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa). 20. Riscatto Il contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione. 21. Diritto di Recesso L Assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della Scheda Contrattuale, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 11 di 14

13 CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa all Assicurato il premio pagato al netto dell imposta di legge Diritto di Recesso Garanzie Danni A partire dalla quinta ricorrenza annua dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, il Richiedente può recedere dalle Garanzie Danni (invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d Impiego e Ricovero Ospedaliero) con un preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. L Assicurato potrà effettuare tale facoltà dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci 7, Milano La Compagnia restituirà al Richiedente la parte di Premio relativa alle garanzie danni corrispondente al periodo di copertura non goduta calcolata sulla base della seguente formula: dove: P * (n-t-1)/n P = premio versato al netto delle imposte di assicurazione n = durata iniziale della Copertura Assicurativa (espressa in mesi interi) t = permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi) 22. Recesso della Compagnia CNP ha diritto di recedere entro 60 giorni dal momento in cui è informata dell adesione dell Assicurato, dandone comunicazione all Assicurato stesso con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato. 23. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni L elenco della documentazione necessaria per richiedere la liquidazione delle prestazioni è riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a disposizione da CNP ed incluso nel presente Fascicolo come allegato. I pagamenti dovuti dalla Compagnia vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. 24. Prescrizione Il Codice Civile (art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni ( garanzie prestate da CNP IAM S.A.) i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita ( garanzie prestate da CNP Assurances S.A.) i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 12 di 14

14 25. Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla legge italiana. 26. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. 27. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CNP Assurances Ufficio Reclami Via Albricci, Milano Fax: 02/ reclami@cnpitalia.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, Roma, telefono Il reclamo da inviarsi direttamente all IVASS al recapito sopra indicato deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Al reclamo trasmesso all IVASS dovrà essere allegata copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: - direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET; - all IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. In caso di divergenze sul diritto all indennizzo, di controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità, l Assicurato e CNP potranno di comune accordo demandare la questione ad un collegio di tre medici, in conformità a quanto previsto dall art. 26 delle Condizioni di Assicurazione. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione di cui all articolo 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n Arbitrato Le divergenze sul diritto all indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate, su concorde volontà delle parti ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici. Il collegio dei medici si riunirà nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 13 di 14

15 delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Resta ferma la facoltà di rivolgersi all Autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione di cui all articolo 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010,n Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all Assicurato ed alla Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo. L Impresa di Assicurazione comunica per iscritto all Assicurato, in occasione della prima comunicazione da inviare all Assicurato stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto stesso. 30. Comunicazioni dell Assicurato alla Compagnia L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia in caso di cambiamento di attività o di stato professionale; in caso di sinistro verrà accertato a quale categoria appartenga l Assicurato per verificare il diritto ad ottenere la prestazione. 31. Conflitti di interesse CNP Assurances S.A. e CNP IAM S.A. sono entrambe compagnie di assicurazioni appartenenti al Gruppo Caisse de Depots, e tra le stesse e l Istituto erogante il Prestito non sussistono rapporti di partecipazione ovvero rapporti di affari rilevanti ulteriori rispetto alla convenzione che disciplina la presente Polizza Collettiva. In conformità a quanto descritto nella presente Nota Informativa, l Istituto percepisce una remunerazione per l attività di intermediazione svolta in relazione alle Proposte di Adesione formulate dagli Assicurati. Ai sensi della vigente normativa, anche in presenza di conflitti di interesse le imprese di assicurazione sono comunque tenute ad operare in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile. Il Direttore Marcello Mazzotti Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 14 di 14

16 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i suoi dati personali comuni e sensibili quali in particolare i dati idonei a rilevare lo stato di salute - (i Dati ), raccolti eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi (quali ad esempio agenti, broker o istituti di credito che svolgono per nostro conto attività distributiva) saranno trattati da CNP Assurances S.A. (con riferimento al trattamento dei dati connesso alla copertura assicurativa temporanea caso morte) e CNP IAM (con riferimento al trattamento dei dati connesso alle ulteriori coperture assicurative), previo consenso scritto, laddove necessario, con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. conclusione del contratto, gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, attività riassicurativi; b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; 2. il conferimento dei Dati è: a. necessario per l esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); 3. in mancanza di tali dati CNP Assurances S.A. e CNP IAM non potrebbero fornire i propri servizi, in tutto o in parte, i Dati potranno essere comunicati ai, e trattati dai, seguenti soggetti che operano per conto di CNP Assurances S.A. e CNP IAM quali autonomi Titolari la cui lista aggiornata è disponibile sul sito e comunque può essere richiesta gratuitamente all Ufficio Protezione Dati sotto indicato: a. soggetti determinati, incaricati da CNP Assurances S.A. e CNP IAM della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all Estero, anche in paesi al di fuori dell Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, soggetti appartenenti alla cosiddetta catena assicurativa, quali eventuali agenti, subagenti, broker, produttori liberi incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito ed altri canali di acquisizione di prodotti assicurativi, Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, periti, medici legali, strutture sanitarie per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.a; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c. società controllate o collegate a CNP Assurances S.A. e CNP IAM o dalle stesse incaricate, in Italia o all estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, - ivi inclusa la prestazione di servizi informatici, finanziari, amministrativi, di stampa, - o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione). Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili, tra i quali BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A., Corso Cavour, Bari, che agirà in qualità di Responsabile del trattamento in relazione all attività di distribuzione alla stessa affidata. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolari del trattamento dei dati sono CNP Assurances Rappresentanza Generale per l Italia e CNP IAM Rappresentanza Generale per l Italia, Via Albricci, Milano. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l Italia, Via Albricci, Milano Ufficio Protezione Dati Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 1 di 1

17 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE relative alla Polizza Collettiva N L Assicurazione è disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione nonché dalle previsioni contenute nella Scheda di Adesione. I termini utilizzati nelle seguenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato attribuito ai medesimi nel Glossario allegato al Fascicolo Informativo, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di Assicurazione. PARTE I: Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 Garanzie Assicurate Con la presente polizza, qualora si verifichi un sinistro, l Assicuratore corrisponde al Beneficiario, nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione, le seguenti prestazioni: A) Assicurazione in caso di Decesso tutte cause (garanzia valida per tutti gli Assicurati) B) Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente derivante da infortunio o malattia (garanzia valida per tutti gli Assicurati) C) Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da infortunio o malattia (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Dipendenti di Enti Pubblici) D) Assicurazione Perdita d Impiego (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private) C) Assicurazione Ricovero Ospedaliero (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori) Le prestazioni relative alle singole garanzie sono dettagliatamente descritte nella Parte II ( Condizioni particolari di Assicurazione ), mentre le relative ipotesi di esclusione sono riportate nella Parte III ( Esclusioni ) delle presenti Condizioni di Assicurazione. Art. 2 Capitale assicurato e massimali Il capitale inizialmente assicurato deve essere pari all importo del finanziamento erogato, con il massimo di Euro ,00 (centodiecimila/00). Il capitale massimo assicurabile, da intendersi come somma di tutte le coperture di puro rischio pendenti tra l Assicurato e CNP, è pari ad euro ,00. (cinquecentomila/00). In caso di cointestazione del contratto di finanziamento ai sensi del successivo art. 24 il Capitale Assicurato per testa dovrà essere pari alla somma erogata ripartita pro-quota tra i cointestatari. La prestazione massima garantita da CNP per le garanzie in rata è pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per indennizzo mensile. La prestazione è inoltre limitata ad un massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro e un massimo di 36 per il periodo di validità di tali garanzie. Art. 3 - Prestazioni previste per i prestiti a durata variabile Per i prestiti che prevedono una durata variabile nel corso della validità contrattuale (prestiti a rata fissa e tasso e durata variabile - prestiti che prevedono l opzione di allungamento della durata) la prestazione erogata dalla Compagnia sarà sempre determinata in base al piano di ammortamento iniziale. Art. 4 - Obblighi del Contraente Nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 9 "Limiti assuntivi", il Contraente si impegna a consentire l ingresso alla Polizza Collettiva a tutti coloro con i quali ha stipulato un Prestito e che hanno espresso la loro adesione alla presente Convenzione con la Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 1 di 12

18 sottoscrizione della Scheda Contrattuale che il Contraente provvederà a trasmettere a CNP. L adesione si intende accettata sempre che non sia pervenuto al Contraente e all Assicurato il rifiuto da parte di CNP. Art. 5 - Obblighi di CNP CNP rilascia al Contraente, in base alle adesioni da questo fornite, l elenco degli Assicurati con l'indicazione per ciascuno delle prestazioni garantite e dei premi; tale elenco forma parte integrante della Convenzione. L'elenco è aggiornato mensilmente da CNP in base ai dati forniti dal Contraente. CNP provvede, inoltre, a fornire al Contraente la Nota Informativa nonché le Condizioni di Assicurazione relative alla presente Convenzione che vengono consegnate agli Assicurati al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale. Art. 6 Decorrenza e Termine delle garanzie Art Decorrenza delle garanzie Le garanzie assicurate con la presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore del giorno di sottoscrizione della Scheda Contrattuale (attivazione della Copertura Assicurativa), a condizione che sia stato erogato il Prestito. Art Termine delle garanzie La durata delle garanzie assicurative, ossia l arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non può comunque essere superiore a 120 mesi. Le singole coperture hanno comunque termine: - in caso di Decesso dell Assicurato nel corso della durata del piano di rimborso del Prestito; - in caso di liquidazione dell indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia; - alle ore 00:00 del compimento del 71 anno di età; - al termine del piano di rimborso del Prestito inizialmente stabilito; - in caso di anticipata estinzione, accollo o trasferimento del prestito (nel caso in cui l Assicurato non richieda di proseguire la copertura assicurativa). La data di scadenza della Copertura Assicurativa è riportata nella Scheda Contrattuale sottoscritta dall Assicurato al momento dell adesione. Ove, con riferimento a un medesimo Prestito, vi siano due Assicurati, la cessazione per uno di essi della copertura non pregiudica la continuazione delle coperture assicurative a favore dell altro. Art Termine delle garanzie per i Prestiti a durata variabile Per i Prestiti a rata fissa e tasso e durata variabile la Copertura Assicurativa ha valore per una durata non superiore a quella stabilita dal piano di ammortamento iniziale del Prestito (fermo restando le limitazioni riportate agli articoli precedenti). Art. 7 Rimborso anticipato parziale del contratto di Prestito Le garanzie continueranno a vigere a favore dell Assicurato fino alla scadenza del Piano di Rimborso iniziale, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente per i prestiti a rata fissa e tasso e durata variabile. In caso di sinistro successivo alla data dell estinzione parziale del contratto di Prestito, l indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento iniziale. L Assicurato ha la facoltà di richiedere altresì la risoluzione della Copertura Assicurativa, inviando in Compagnia il Modulo estinzione o mantenimento copertura assicurativa in allegato al presente Fascicolo Informativo, ed il premio pagato gli verrà restituito dalla Compagnia per la parte non goduta. CNP provvederà alla quantificazione del rateo di premio applicando la medesima formula riportata nel successivo art. 8. Art. 8 - Estinzione anticipata, accollo o trasferimento del Prestito Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 2 di 12

19 In caso di anticipata estinzione accollo o trasferimento del contratto di Prestito, qualora non risultino sinistri, la Compagnia restituirà all Assicurato la parte di Premio corrispondente al periodo di copertura non goduta calcolata sommando i risultati delle seguenti formule: 1) Rimborso del Premio Puro: (Premio - Costi) * [(n-t) * (n-t+1)] / [n * (n+1)] 2) Rimborso dei Costi: Costi * [ (n-t) / n] dove: Premio = premio versato al netto delle imposte di assicurazione Costi = importo trattenuto dalla Compagnia e riportato alla voce "Costi per spese di acquisizione e gestione del contratto nella Scheda Contrattuale n= durata iniziale della Copertura Assicurativa (espressa in mesi interi) t= permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi) CNP non tratterrà alcun importo a titolo di spese amministrative, fermo restando che, ai fini del calcolo dell importo dovuto a titolo di rimborso, dal premio originariamente versato dal Contraente saranno dedotte le imposte versate dalla Compagnia in relazione al medesimo. L importo sopra determinato sarà accreditato dalla Compagnia sul conto corrente dell Assicurato debitamente indicato dallo stesso Assicurato sul Modulo estinzione o mantenimento copertura assicurativa allegato al presente Fascicolo, da inoltrare alla Compagnia in occasione della richiesta di estinzione del Prestito. In alternativa alla richiesta di restituzione del premio non goduto, l Assicurato ha altresì la facoltà di chiedere (utilizzando il Modulo sopra menzionato) che le garanzie rimangano in vigore fino alla scadenza contrattuale iniziale. In caso di sinistro successivo alla data dell estinzione totale del contratto di Prestito, l indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento iniziale. Art. 9 - Limiti Assuntivi Al momento dell adesione alla Polizza Collettiva (sottoscrizione Scheda Contrattuale) l'assicurato dovrà avere un età compresa tra i 18 ed i 70 anni non compiuti. Non potranno essere assicurati coloro il cui Prestito scade successivamente alle ore del giorno del compimento dei 71 anni. L Assicurato dovrà inoltre godere di buona salute per poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute inclusa nella Scheda Contrattuale ove dichiara: - di essere in buono stato di salute ovvero di non essere affetto da lesioni gravi o malattie che necessitino di trattamento medico regolare e continuato; - di non aver mai sofferto di alcuna delle seguenti malattie gravi: neoplasie maligne, malattie dell apparato cardiovascolare, malattie del sangue, malattie dell apparato gastrointestinale, malattie dell apparato respiratorio, malattie dell apparato muscoloscheletrico, malattie neurologiche, malattie dell apparato genitourinario, malattie dell apparato riproduttivo, malattie dell apparato uditivo, malattie della vista, malattie del sistema endocrino, sieropositività per HIV, connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologia, malattie genetiche, obesità; - di non essere mai stato ricoverato in case di cura ed ospedali per le suddette malattie. Nel caso in cui l Assicurato non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico e all eventuale esecuzione di Esami Medici. Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia e necessari alla Stessa per la valutazione del rischio è sempre a totale carico dell'assicurato. Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le AVVERTENZE contenute nella Scheda Contrattuale relativamente alla Dichiarazione di Buono Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 3 di 12

20 Stato di Salute. Art. 10 Pagamento del premio Le garanzie assicurate dalla presente Polizza Collettiva vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui importo è indicato nella Scheda Contrattuale. Il mancato pagamento del premio comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio dovuto. Trascorsi 30 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, la Copertura Assicurativa si risolve di diritto. CNP non si assume alcuna responsabilità per i premi incassati e non versati dal Contraente. Tenuto conto della durata poliennale del contratto, ai fini della determinazione del premio relativo alle garanzie danni, è stata riconosciuta una riduzione pari al 3% del premio medesimo. Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell art.1899 cod. civ., l esercizio del diritto di recesso non è consentito nei primi 5 anni di vita del contratto fatto salvo il recesso nei 60 giorni dalla decorrenza della Copertura assicurativa(data di stampa della Lettera di Conferma) e i casi di estinzione anticipata del finanziamento, come dettagliato al precedente Art.8. Art. 11 Modifica stato professionale L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia del cambiamento della propria condizione occupazionale; solo in caso di sinistro verrà verificato a quale categoria appartenga per ottenere il diritto alla prestazione. Art Recesso dell Assicurato Diritto di Recesso della Copertura Assicurativa L Assicurato può recedere entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell originale della polizza. La comunicazione di recesso deve essere inviata entro le ore del 60 giorno dalla data di decorrenza della polizza (come risulta dal timbro postale di invio) ed indirizzata a: CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all Assicurato, il premio pagato al netto dell imposta di legge. Diritto di Recesso Garanzie Danni A partire dalla quinta ricorrenza annua dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, il Richiedente può recedere dalle Garanzie Danni (invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d Impiego e Ricovero Ospedaliero) con un preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. L Assicurato potrà effettuare tale facoltà dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci 7, Milano La Compagnia restituirà al Richiedente la parte di Premio relativa alle garanzie danni Polizza Collettiva N Mod A Edizione Maggio 2015 Pagina 4 di 12

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