PRONTO REDDITO. deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PRONTO REDDITO. deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione"

Transcript

1 COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA E FACOLTATIVA Per i casi di: Decesso - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Inabilità Temporanea Totale - Perdita d Impiego Ricovero Ospedaliero PRONTO REDDITO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: Nota Informativa Informativa sulla Privacy Condizioni di Assicurazione Glossario Modulo di Adesione (facsimile) deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA CNP Assurances S.A. Sede Legale 4, Place Raoul Dautry Parigi Rappresentanza generale per l Italia Via Albricci, Milano CNP IAM S.A. Sede Legale 4, Place Raoul Dautry Parigi Rappresentanza generale per l Italia Via Albricci, Milano GRUPPO CAISSE DES DEPOTS

2 NOTA INFORMATIVA relativa alla Polizza Collettiva N La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesima. L Aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Modulo di Adesione La nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Le Coperture Assicurative previste dalla presente Polizza Collettiva sono prestate da: - CNP Assurances S.A. (per quanto riguarda la garanzia per il caso di Decesso ) - CNP IAM S.A. (per quanto riguarda tutte le rimanenti garanzie). Per esigenze di semplicità, CNP Assurances S.A. e CNP IAM S.A. sono di seguito indicate collettivamente anche come CNP o la Compagnia. 1.1 CNP ASSURANCES S.A. CNP Assurances S.A. è una Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Caisse de Depots con sede legale e direzione generale in Place Raoul Dautry, 4, Parigi (Francia). CNP Assurances S.A agisce in nome proprio e per conto di CNP IAM S.A. CNP Assurances S.A. dispone di una sede secondaria in Italia, sita in Via Albricci, Milano (telefono: , indirizzo info@cnpitalia.it, sito internet: CNP Assurances S.A. è stata autorizzata con Protocollo IVASS n del 25 Maggio 2004 all esercizio in regime di stabilimento in Italia, è iscritta al numero I dell Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel sito internet: CNP IAM S.A. CNP IAM S.A. è una Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Caisse de Depots con sede legale e direzione generale in Place Raoul Dautry, 4, Parigi (Francia). CNP IAM S.A. dispone di una sede secondaria in Italia, sita in Via Albricci, Milano (telefono: , indirizzo info@cnpitalia.it, sito internet: CNP IAM S.A. è stata autorizzata con Protocollo IVASS n del 18 Maggio 2004 all esercizio in regime di stabilimento in Italia, è iscritta al numero I dell Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel sito internet: Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 1/9

3 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle imprese 2.1 CNP ASSURANCES S.A. Patrimonio netto (capitaux propres) = Euro Capitale sociale = Euro Riserve = Euro di cui Riserve di capitalizzazione = L indice di solvibilità della Compagnia dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari al 338%. 2.2 CNP IAM S.A. Patrimonio netto (capitaux propres) = Euro Capitale sociale = Euro Riserve = Euro di cui Riserve di capitalizzazione = L indice di solvibilità della Compagnia dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari al 623%. I dati riportati sono aggiornati al 31/12/2012. **** E possibile consultare gli aggiornamenti sul sito internet di CNP al seguente indirizzo: B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Possono accedere alla Copertura Assicurativa prevista dalla presente Polizza Collettiva le Persone Fisiche nei limiti più dettagliati nelle Condizioni di Assicurazione all art. 2 Persone assicurabili e modalità di adesione. La durata delle Coperture Assicurative è pari a tre anni. La Copertura Assicurativa (Garanzie Vita): prevede la seguenti Prestazioni erogate da CNP ASSURANCES S.A. a) Decesso tutte cause (valida per tutti gli Assicurati): in caso di decesso dell Assicurato, nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Capitale Assicurato costante determinato in conformità all art. 23 delle Condizioni di Assicurazione. La Copertura Assicurativa prevede le seguenti Prestazioni erogate da CNP IAM S.A.(Garanzie Danni): b) Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia (valida per tutti gli Assicurati): in caso di Infortunio o Malattia dell Assicurato che si verifichi nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa da cui derivi un invalidità totale e permanente di grado pari o superiore al 60%, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Capitale Assicurato costante determinato in conformità all art. 26 delle Condizioni di Assicurazione; c) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia (valida esclusivamente per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti Pubblici): in caso di Infortunio o di Malattia dell Assicurato, durante il periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, da cui derivi l Inabilità Temporanea Totale la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Indennizzo mensile determinato in conformità all art. 28 delle Condizioni di Assicurazione; d) Ricovero Ospedaliero da Infortunio e Malattia (valida esclusivamente per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori): nel caso in cui l Assicurato, nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, sia sottoposto a ricovero ospedaliero a seguito di Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 2/9

4 infortunio o malattia, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Indennizzo mensile determinato in conformità all art. 32 delle Condizioni di Assicurazione; e) Perdita d Impiego (valida esclusivamente per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati): in caso di perdita di impiego da parte dell Assicurato, nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, la Compagnia corrisponde al Beneficiario un Indennizzo mensile determinato in conformità all art. 36 delle Condizioni di Assicurazione; Per la descrizione di dettaglio delle singole Coperture Assicurative si rinvia, pertanto, alle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione: - art. 23 (Prestazioni in caso di Decesso); - art. 26 (Prestazioni in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia); - art. 28 (Prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da infortunio o malattia); - art. 32 (Prestazioni in caso di Ricovero Ospedaliero); - art. 36 (Prestazione in caso di Perdita d Impiego). AVVERTENZA Si evidenzia che le Condizioni di Assicurazione prevedono ipotesi al ricorrere delle quali le Coperture Assicurative non operano o sono sospese. A tale riguardo, si richiama l attenzione dell Aderente sulle seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione: - art. 2 ( Persone assicurabili e modalità di adesione ) che disciplina i limiti d età e le modalità per poter sottoscrivere la Copertura Assicurativa - art. 40 ( Esclusioni ), che disciplina specifiche limitazioni all operatività delle Coperture Assicurative; - art. 3 (Capitale Assicurato e Massimali), che disciplinano i Massimali previsti in relazione alla Copertura Assicurativa (vale a dire la somma fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le relative garanzie); - artt. 29, 33, 38 ( Periodo di Franchigia ), che regolamentano il Periodo di Franchigia applicabile alle garanzie per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d Impiego (vale a dire il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile, l Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo); - artt. 25, 27, 30, 34, 37 ( Carenza ), che regolamentano il periodo di Carenza applicabile a tutte le garanzie (vale a dire il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza delle Coperture Assicurative durante il quale le garanzie non sono operative); - artt. 31, 35, 39 ( Denunce successive ) che regolamentano il Periodo di riqualificazione applicabile alle garanzie per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d Impiego (vale a dire l intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi di un sinistro e quello successivo ai fini dell indennizzabilità di quest ultimo). Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relativamente alla Dichiarazione di Buono Stato di Salute e (qualora previsto) alla compilazione del Questionario Medico. In particolare, si richiama l attenzione sulla circostanza che eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Per determinare l Indennizzo dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro, una volta stabilito che il Sinistro è coperto dall assicurazione, occorre dunque tenere conto delle disposizioni sopra ricordate. Al riguardo, si ritiene opportuno fornire alcuni esempi: Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 3/9

5 PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (valida per tutti gli assicurati) Infortunio o malattia dell Assicurato con postumi da Invalidità Totale Permanente valutati pari al 60% Infortunio o malattia dell assicurato con postumi da Invalidità Totale Permanente valutati pari al 56% Viene liquidato un indennizzo pari al Capitale Assicurato costante indicato nel Modulo di Adesione. Solo per l evento malattia qualora questa venga diagnosticata nei primi 60 giorni di decorrenza della Copertura Assicurativa (carenza)* non è previsto alcun indennizzo. Nessun indennizzo liquidato *Si precisa che anche qualora l invalidità da malattia avvenga in un periodo successivo alla carenza, e la diagnosi della malattia rientra nei primi 60 giorni di vigenza del contratto il sinistro non è comunque indennizzabile. PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA (valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Dipendenti di Enti Pubblici) Infortunio/Malattia dell assicurato che ha generato un Inabilità Temporanea Totale pari a 45 giorni Infortunio/Malattia dell assicurato che ha generato un Inabilità Temporanea Totale pari a 64 giorni e successiva solo per l evento malattia ai 60 giorni (Carenza)* dalla decorrenza della Copertura Assicurativa. Infortunio/Malattia dell assicurato che ha generato un Inabilità Temporanea Totale pari a 97 giorni e successiva ai 60 giorni solo per l evento malattia (Carenza)* dalla decorrenza della Copertura Assicurativa. Nessun indennizzo perché il sinistro è in franchigia (60 giorni). Liquidazione di un importo pari ad un indennizzo al raggiungimento del 61 esimo giorno di inabilità. L ammontare dell indennità è pari all importo mensile assicurato scelto dall Aderente e indicato nel Modulo di Adesione. Liquidazione di un importo pari a 2 indennizzi mensili rispettivamente al raggiungimento del 61esmo e 91esimo giorno di inabilità. L ammontare dell indennità è pari all importo mensile assicurato scelto dall Aderente e indicato nel Modulo di Adesione. *Si precisa che anche qualora l inabilità da malattia avvenga in un periodo successivo alla carenza, e la diagnosi della malattia rientra nei primi 60 giorni di vigenza del contratto il sinistro non è comunque indennizzabile. PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano non lavoratori) Ricovero Ospedaliero pari a 4 giorni Ricovero Ospedaliero pari a 48 giorni e successivo solo se la causa del ricovero è la malattia, ai 60 giorni (carenza)* dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa Ricovero ospedaliero avvenuto nei primi 60 giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa Nessun indennizzo liquidato perché il sinistro è in franchigia (7 giorni). Liquidazione di un importo pari a 2 indennizzi mensili rispettivamente al raggiungimento dell ottavo e 38 esimo giorno di ricovero. L ammontare dell indennizzo è pari all importo mensile assicurato scelto dall Aderente e indicato nel Modulo di Adesione Nessun indennizzo in quanto il sinistro si è verificato nel periodo di carenza della Copertura Assicurativa. La Carenza non si applica qualora il ricovero è conseguenza di un infortunio. *Si precisa che anche qualora il Ricovero da malattia avvenga in un periodo successivo alla carenza, e la diagnosi della malattia rientra nei primi 60 giorni di vigenza del contratto il sinistro non è comunque indennizzabile. Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 4/9

6 PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D IMPIEGO (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private) Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo e successiva al periodo di 90 giorni (carenza) dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative. Perdita d Impiego per dimissioni del dipendente Perdita d Impiego nei primi 90 giorni (carenza) dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa Liquidazione dell indennizzo mensile, fino ad un massimo di 12, di importo pari alla somma mensile assicurata. Il primo indennizzo verrà riconosciuto il 61 giorni dalla data del licenziamento (franchigia) nel perdurare dello stato di disoccupazione. Gli indennizzi successivi verrano liquidati ogni 30 giorni Nessun indennizzo liquidato Nessun indennizzo liquidato 3. Premi I costi effettivamente sostenuti dall Aderente sono rappresentati dal premio calcolato in conformità a quanto di seguito indicato e dagli oneri per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia agli Assicurati in fase di assunzione. La Copertura Assicurativa viene prestata dietro corresponsione da parte dell Aderente di un premio unico anticipato, determinato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, comprensivo dell imposta di assicurazione, per l insieme delle garanzie prestate da CNP. Il premio è determinato in relazione all ammontare dell Indennizzo Mensile assicurato (al quale corrisponde il relativo capitale Assicurato) prescelto dall Assicurato e indicato nel Modulo di Adesione Il premio non è frazionabile ed è dovuto in via anticipata. La Compagnia conferisce all Intermediario mandato all incasso del premio in forza di autorizzazione, conferita dall Assicurato stesso all Intermediario nel Modulo di Adesione. L incasso di tale somma da parte dell Intermediario varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio risulterà esplicitato nel Modulo di Adesione. Il pagamento del premio da parte dell Assicurato può avvenire secondo le seguenti modalità: - Bonifico Bancario Ordinario - Assegno Bancario Non Trasferibile - Assegno circolare Un illustrazione dettagliata dei costi a carico dell Assicurato unitamente all indicazione degli importi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto Assicurativo, nonché la quota parte riconosciuta all Istituto in qualità di intermediario è riportata al successivo paragrafo 4, Costi, della presente Nota Informativa attraverso apposite tabelle esemplificative. Sulla Copertura Assicurativa gravano i seguenti costi: Costi di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione calcolati sul Premio versato al netto delle imposte: 70% La quota parte retrocessa al Contraente, per l attività di intermediazione svolta calcolata sul Premio Unico versato al netto delle imposte è pari al 60% Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 5/9

7 Si riportano di seguito gli esempi numerici relativi al computo del costo totale, nonché della quota parte retrocessa all Intermediario. Importo Mensile Assicurato Capitale Costante Assicurato Premio TCM (Garanzia Vita) Premio lordo imposte* ITP+ITT/PPL/RO (Garanzie Danni) Totale dei Costi a carico dell Assicurato in % del premio netto versato Quota parte dei costi retrocessa all Intermediario in % del premio netto versato ,60 485,40 341,70 292, ,20 970,80 683,41 585, , , ,15 878, , , , , , , , , , , , ,40 * comprensivo di imposte pari al 2,50% C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 4. Costi 4.1 Costi gravanti direttamente sull Assicurato Costi Gravanti sul Premio I costi trattenuti dalla Compagnia a titolo di spesa di acquisizione e gestione della Copertura Assicurativa (sia per le Garanzie Vita che per le Garanzie Danni) già inclusi nei tassi di premio, sono riportati nella seguente tabella: Totale dei Costi a carico dell Assicurato in % del premio netto versato 70% Il costo è calcolato sul Premio Unico versato al netto delle imposte. I costi per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase assuntiva, sono a carico dell Assicurato a cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi. Nella tabella successiva viene riportata la quota parte retrocessa all Intermediario, per l attività di intermediazione svolta, calcolata sul Premio Unico versato al netto delle imposte: 5. Sconti Quota parte dei costi retrocessa all Intermediario in % del premio netto versato 60,00% Non è prevista la possibilità per la Compagnia o l Istituto di applicare sconti di Premio. 6. Regime Fiscale Alla Copertura Assicurativa si applica il trattamento fiscale italiano. La parte di premio relativa alla Garanzia Vita prestata da CNP Assurances non è soggetta a imposte. La parte di premio relativa alle Garanzie Danni prestate da CNP IAM è soggetta ad un imposta che è pari al 2,50%. Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 6/9

8 6.1 Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in caso di sinistro non sono assoggettate a tassazione. 6.2 Detrazione fiscale dei premi I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad una detrazione dall Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 7. Modalità di perfezionamento del Contratto Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui viene stampata la Lettera di Conferma che l Assicurato riceve da parte di CNP come accettazione alla Richiesta di Adesione alla Copertura Assicurativa. La polizza entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio contrattualmente previsto, dalle ore del giorno di attivazione indicato nella Lettera di Conferma inviata al Cliente da parte di CNP. 8. Risoluzione del Contratto Il contratto si risolve con effetto immediato al verificarsi di un evento tra quelli di seguito elencati: - recesso/revoca del contratto; - decesso dell Assicurato nel corso di validità della Copertura Assicurativa; - liquidazione dell indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell Assicurato; 9. Riscatto e riduzione Il Contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione. 10. Revoca della Proposta L Assicurato ha il diritto di revocare la propria proposta formulata mediante sottoscrizione dell apposito Modulo di Adesione fino al momento in cui l Assicurato non sia venuto a conoscenza dell accettazione da parte di CNP. L Assicurato deve chiedere la revoca della proposta direttamente a CNP, mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione indirizzata a CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano Le somme eventualmente pagate dall Assicurato devono essere restituite da CNP entro trenta giorni dalla notifica della revoca. 11. Diritto di Recesso L Assicurato può recedere entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa all Assicurato il Premio pagato al netto dell imposta di legge. CNP ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data Decorrenza delle Coperture Assicurative, dandone comunicazione all Assicurato stesso con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il Premio versato. Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 7/9

9 12. Documentazione da consegnare all Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Avvertenza In caso di denuncia di Sinistro riguardante tutte le garanzie, l Assicurato deve osservare i termini e le modalità specificati nell art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. L elenco della documentazione necessaria per richiedere la liquidazione delle prestazioni è riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a disposizione da CNP ed incluso nel presente Fascicolo come allegato. I pagamenti dovuti dalla Compagnia vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per maggiori dettagli sulle modalità di liquidazione dei sinistri si rinvia all art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (garanzie prestate da CNP IAM S.A.), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita (garanzie prestate da CNP Assurances S.A.), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 13. Legge applicabile al Contratto Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 14. Lingua in cui è redatto il Contratto Il Contratto ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CNP Assurances Ufficio Reclami Via Albricci, MILANO Fax: 02/ Mail : reclami@cnpitalia.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, Roma, telefono Il reclamo da inviarsi direttamente all IVASS al recapito sopra indicato deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Al reclamo trasmesso all IVASS dovrà essere allegata copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: - direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET; - all IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. In caso di divergenze sul diritto all Indennizzo, di controversie di natura medica sulle cause ed entità Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 8/9

10 delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità, l Assicurato e CNP potranno di comune accordo demandare la questione ad un collegio di tre medici, in conformità a quanto previsto dall art. 20 delle Condizioni di Assicurazione. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità giudiziaria. 16. Informativa in corso di Contratto La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all Aderente ed alla Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo. L Impresa di Assicurazione comunica per iscritto all Aderente, in occasione della prima comunicazione da inviare all Aderente stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto Assicurativo stesso. 17. Comunicazioni dell Assicurato alla Compagnia L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia in caso di cambiamento di attività o di stato professionale; in caso di Sinistro verrà accertato a quale categoria appartenga l Assicurato per verificare il diritto ad ottenere la prestazione. 18. Conflitti di interesse CNP Assurances S.A. e CNP IAM S.A. sono entrambe compagnie di assicurazioni appartenenti al Gruppo Caisse de Depots, e tra le stesse e l Istituto erogante il Mutuo non sussistono rapporti di partecipazione ovvero rapporti di affari rilevanti ulteriori rispetto alla convenzione che disciplina la presente Polizza Collettiva. In conformità a quanto descritto nella presente Nota Informativa, l Istituto percepisce una remunerazione per l attività di intermediazione svolta in relazione alle Schede Contrattuali sottoscritte dagli Aderenti. Ai sensi della vigente normativa, anche in presenza di conflitti di interesse le imprese di assicurazione sono comunque tenute ad operare in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile. CNP Assurances S.A. e CNP IAM S.A. sono responsabili della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Direttore Marcello Mazzotti Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 9/9

11 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i suoi dati personali comuni e sensibili quali in particolare i dati idonei a rilevare lo stato di salute - (i Dati ), raccolti eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi (quali ad esempio agenti, broker o istituti di credito che svolgono per nostro conto attività distributiva) saranno trattati da CNP Assurances S.A. (con riferimento al trattamento dei dati connesso alla Copertura Assicurativa temporanea caso morte) e CNP IAM (con riferimento al trattamento dei dati connesso alle ulteriori Coperture Assicurative), previo consenso scritto, laddove necessario, con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. conclusione del Contratto Assicurativo, gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, attività riassicurativi; b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; 2. il conferimento dei Dati è: a. necessario per l esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); 3. in mancanza di tali dati CNP Assurances S.A. e CNP IAM non potrebbero fornire i propri servizi, in tutto o in parte, i Dati potranno essere comunicati ai, e trattati dai, seguenti soggetti che operano per conto di CNP Assurances S.A. e CNP IAM quali autonomi Titolari la cui lista aggiornata è disponibile sul sito e comunque può essere richiesta gratuitamente all Ufficio Protezione Dati sotto indicato: a. soggetti determinati, incaricati da CNP Assurances S.A. e CNP IAM della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all Estero, anche in paesi al di fuori dell Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, soggetti appartenenti alla cosiddetta catena assicurativa, quali eventuali agenti, subagenti, broker, produttori liberi incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito ed altri canali di acquisizione di prodotti assicurativi, Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, periti, medici legali, strutture sanitarie per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.a; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c. società controllate o collegate a CNP Assurances S.A. e CNP IAM o dalle stesse incaricate, in Italia o all estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, - ivi inclusa la prestazione di servizi informatici, finanziari, amministrativi, di stampa, - o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione). Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili, tra i quali CNP SVILUPPO S.R.L, Via Albricci, Milano che agirà in qualità di Responsabile del trattamento in relazione all attività di distribuzione alla stessa affidata. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolari del trattamento dei dati sono CNP Assurances Rappresentanza Generale per l Italia e CNP IAM Rappresentanza Generale per l Italia, Via Albricci, Milano. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l Italia, Via Albricci, 7, Milano, Ufficio Protezione Dati Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 1/1

12 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE relative alla Polizza Collettiva N L Assicurazione è disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione nonché dalle previsioni contenute nel Modulo di Adesione. I termini utilizzati nelle seguenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato attribuito ai medesimi nel Glossario allegato al Fascicolo Informativo, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di Assicurazione. PARTE I: Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 Garanzie Assicurate Il Contraente stipula la presente Polizza Collettiva al fine di consentire ai propri clienti, di beneficiare, nei limiti previsti dalle presenti Condizioni, delle Coperture Assicurative previste a favore degli Aderenti come di seguito dettagliatamente descritte. Qualora si verifichi un sinistro, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario, nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione, le seguenti prestazioni: A) ASSICURAZIONE IN CASO DI DECESSO TUTTE CAUSE (garanzia valida per tutti gli Assicurati) B) PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia valida per tutti gli Assicurati) C) PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici); D) PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Non Lavoratori). E) PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D IMPIEGO (valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private); Le prestazioni relative alle singole garanzie sono dettagliatamente descritte nella Parte II ( Condizioni particolari di Assicurazione ), mentre le relative ipotesi di esclusione sono riportate nella Parte III ( Esclusioni ) delle presenti Condizioni di Assicurazione. Art. 2 Persone assicurabili e modalità di adesione Possono aderire alla Copertura Assicurativa le Persone Fisiche residenti in Italia di età compresa tra i 18 anni ed i 62 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. All'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione l'assicurato dovrà godere di buona salute come espressamente riportato nella succitata scheda, ovvero: - di essere in buono stato di salute ovvero di non essere affetto da lesioni gravi o malattie che necessitano di trattamento medico regolare e continuato; - di non aver mai sofferto di alcuna delle seguenti malattie gravi: neoplasie maligne, malattie dell apparato cardiovascolare, malattie del sangue, malattie dell apparato gastrointestinale, malattie dell apparato respiratorio, malattie dell apparato muscoloscheletrico, malattie neurologiche, malattie dell apparato genitourinario, malattie del sistema endocrino, sieropositività per HIV, connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologia, malattie genetiche, obesità; - di non essere mai stato ricoverato in case di cura ed ospedali per le suddette malattie. Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 1/9

13 Nel caso in cui l Assicurato non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, provvederà alla compilazione del Questionario Medico e all eventuale esecuzione di Esami Medici. Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia e necessari alla Stessa per la valutazione del rischio è sempre a totale carico dell Assicurato. Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le AVVERTENZE contenute nel Modulo di Adesione relativamente alla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. Art. 3 Capitale Assicurato e Massimali Per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente, il Capitale Assicurato è costante per tutta la durata contrattuale. La somma assicurata viene univocamente identificata in funzione della scelta relativa all Indennizzo Mensile che l Assicurato effettua selezionando tale importo tra sei diverse opzioni offerte dal contratto; ad ogni Indennizzo Mensile corrisponde il relativo Capitale Costante Assicurato (vedi tabella riportata in basso). L indennizzo mensile minimo assicurabile è pari a 250. L indennizzo mensile massimo assicurabile anche in caso di più adesioni alla Polizza Collettiva in capo al medesimo assicurato è pari a Il capitale massimo assicurabile, da intendersi come somma di tutte le coperture di rischio pendenti tra l Assicurato e CNP, è pari a Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero, l Indennizzo Mensile assicurabile è pari all importo mensile scelto dall Assicurato al momento dell adesione alla Copertura Assicurativa. L Assicurato può scegliere tra una delle sei diverse opzioni riportate nella seguente tabella: Indennizzo Mensile assicurato Capitale Costante assicurato Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 24 indennizzi nell arco dell intera durata contrattuale. Art. 4 - Obblighi del Contraente Nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2 "Persone assicurabili e modalità di adesione", il Contraente si impegna a consentire l ingresso in assicurazione a tutti coloro che abbiano espresso la loro adesione alla presente Polizza Collettiva attraverso la sottoscrizione del Modulo di Adesione che il Contraente provvederà a trasmettere a CNP. Art. 5 - Obblighi di CNP CNP rilascerà al Contraente, in base alle adesioni da questo fornite, l elenco degli Aderenti con l'indicazione degli Assicurati e dei premi; tale elenco formerà parte integrante della Convenzione. L'elenco sarà aggiornato mensilmente da CNP in base ai dati forniti dal Contraente. CNP provvederà, inoltre, a fornire al Contraente il Fascicolo Informativo relativo alla presente Polizza Collettiva che verrà consegnato agli Aderenti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Art. 6 Decorrenza e termine delle garanzie Art. 6.1 Decorrenza delle Garanzie La Copertura Assicurativa e le relative garanzie decorrono dalle ore del giorno di attivazione indicato nella Lettera di Conferma inviata al Cliente da parte di CNP a condizione che: sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto; non sia pervenuto alla Contraente e all Assicurato il rifiuto da parte di CNP per dichiarazioni inesatte o per reticenze relative a circostanze indicate dall Assicurato nel Questionario Medico. Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 2/9

14 Art. 6.2 Termine delle Garanzie La durata della Copertura Assicurativa è fissa e pari a tre anni dalla data di attivazione. La Copertura Assicurativa termina comunque in caso di: - recesso/revoca del contratto; - decesso dell Assicurato nel corso di validità della Copertura Assicurativa; - liquidazione dell indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell Assicurato; Art. 7 Pagamento del Premio La Copertura Assicurativa viene prestata dietro corresponsione da parte dell Aderente di un premio unico anticipato, determinato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, comprensivo dell imposta di assicurazione, per l insieme delle garanzia prestate da CNP. Il premio è determinato in relazione all ammontare dell Indennizzo Mensile assicurato prescelto (al quale corrisponde il relativo Capitale Assicurato) al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il premio non è frazionabile ed è dovuto in via anticipata. La Compagnia ha conferito all Intermediario mandato all incasso del premio in forza di autorizzazione, conferita dall Aderente stesso all Intermediario nel Modulo di Adesione. L incasso di tale somma da parte dell Intermediario varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio risulterà esplicitato nel Modulo di Adesione. Il pagamento del premio può avvenire secondo le seguenti modalità: - Bonifico Bancario Ordinario - Assegno Bancario Non Trasferibile - Assegno circolare Art. 8 - Recesso dell Aderente L Aderente può recedere entro 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell originale del Modulo di Adesione. La comunicazione di recesso deve essere inviata entro le ore 24 del 30 giorno dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa (come risulta dal timbro postale di invio) ed indirizzata a: CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, MILANO Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all Aderente, il premio pagato al netto dell imposta di legge. Art. 9 Recesso della Compagnia CNP ha diritto di recedere entro 60 giorni dal momento in cui è informata dell adesione alla Polizza Collettiva, dandone comunicazione all Aderente con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato. Art Beneficiari Relativamente alla Copertura Assicurativa caso morte prestata da CNP Assurances l Assicurato ha la facoltà di designare i Beneficiari al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione del beneficio della Copertura Assicurativa devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento. Ai sensi degli artt e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita, acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dall Assicurato, un diritto proprio ai vantaggi dell Assicurazione. Ciò significa che le somme corrisposte a seguito del decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario. Relativamente alle Coperture Assicurative prestate da CNP IAM per il caso di Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Perdita d impiego e Ricovero ospedaliero gli indennizzi saranno riconosciuti all Assicurato. Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 3/9

15 Art. 11 Denuncia del Sinistro I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto dall Assicurato utilizzando il Modulo di Denuncia Sinistri messo a disposizione da CNP (in allegato alla presente Polizza Collettiva) indirizzandolo tramite lettera raccomandata a: CNP Ufficio Liquidazione Sinistri Via Albricci, Milano La denuncia del sinistro dovrà essere corredata dalla documentazione così come dettagliata nel modulo di Denuncia Sinistro. L Assicurato o i suoi aventi causa devono consentire a CNP di effettuare gli accertamenti del caso e sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e il datore di lavoro a fornire le informazioni necessarie. Eventuali informazioni relative allo stato del sinistro possono essere richieste telefonando a: CNP - SERVIZIO CLIENTI N Verde Art. 12 Modalità di liquidazione dei sinistri In base alla presente polizza collettiva la Compagnia corrisponderà eventuali indennizzi direttamente al beneficiario delle prestazioni. Art. 13 Pagamento delle prestazioni Assicurate CNP, dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dalla presente Convenzione, qualora questo sia indennizzabile, provvederà entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa ovvero dall accertamento compiuto da CNP, nei casi in cui ciò sia previsto, a corrispondere le somme dovute. Art. 14 Rinuncia al diritto di surrogazione CNP rinuncia nei confronti del Contraente al diritto di surrogazione di cui all art del codice civile. Art. 15 Prescrizione Il Codice Civile (art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (garanzie prestate da CNP IAM S.A.), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita (garanzie prestate da CNP Assurances S.A.), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Art Rinvio alle norme di legge Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia. Art. 17 Imposte e tasse Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza sono a carico dell Aderente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati all Aderente. Art. 18 Diritto alle prestazioni In caso di disdetta della presente Polizza Collettiva da parte del Contraente resta salvo il diritto alle prestazioni già acquisite, che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione. Art Clausola Liberatoria L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Polizza Collettiva, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro nei confronti di CNP eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. Art. 20 Arbitrato Le divergenze sul diritto all indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 4/9

16 lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate, su concorde volontà delle parti ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici. Il collegio dei medici si riunirà nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Art Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CNP Assurances Ufficio Reclami Via Albricci, MILANO Fax: 02/ mail : reclami@cnpitalia.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, Roma, telefono Il reclamo da inviarsi direttamente all IVASS al recapito sopra indicato deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Al reclamo trasmesso all IVASS dovrà essere allegata copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: - direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET; - all IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. In caso di divergenze sul diritto all indennizzo, di controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità, l Assicurato e CNP potranno di comune accordo demandare la questione ad un collegio di tre medici, in conformità a quanto previsto dal precedente art.20 Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità giudiziaria. Art. 22 Dichiarazione dell Assicurato relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni dell Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del codice civile. PARTE II: Condizioni particolari di Assicurazione Art Prestazione in caso di Decesso (tutte cause) (garanzia valida per tutti gli Assicurati) CNP con la presente garanzia, in caso di Decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale e fermo restando le Esclusioni riportate all art. 40, corrisponderà un importo pari al Capitale Assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Tale garanzia cessa la sua efficacia se per lo stesso Assicurato è già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente derivante da infortunio o malattia. Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 5/9

17 Art Riscatto La presente assicurazione in caso di decesso non ammette il valore di riscatto. Art. 25 Carenza La Copertura Assicurativa per il caso di Decesso è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se il Decesso è causato da malattia: in questo caso, qualora l evento si verifichi entro 60 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l indennità non verrà corrisposta. Art Prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente da infortunio o malattia (garanzia valida per tutti gli Assicurati) CNP con la presente garanzia, ove l'assicurato subisca un infortunio o una malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi un invalidità totale e permanente riconosciuta della capacità lavorativa generica, di grado pari o superiore al 60% della totale e fermo restando le Esclusioni all art. 40, corrisponderà un importo pari al Capitale Assicurato indicato nel Modulo di Adesione. La valutazione dell Invalidità Totale Permanente verrà effettuata da un medico legale incaricato dalla Compagnia in un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data dell evento. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in base alla Tabella di cui al D.P.R. n 1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL e successive modificazioni ed integrazioni). Per data dell evento si intende: per l Infortunio la data di accadimento dello stesso che ha generato l Invalidità Permanente e per la Malattia la data di diagnosi della stessa. Tale garanzia cessa la sua efficacia se per lo stesso Assicurato è già stata liquidata la prestazione in caso di Decesso. Art. 27 Carenza La Copertura Assicurativa per Invalidità Totale e Permanente è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se l Invalidità Totale e Permanente è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora l Invalidità Totale e Permanente insorga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l indennità non verrà corrisposta. Art. 28 Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da infortunio o malattia (garanzia valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici) CNP in caso di infortunio o malattia durante il periodo contrattuale dal quale derivi un'inabilità temporanea in misura totale della capacità dell'assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa liquiderà mensilmente, fermo restando le esclusioni all art. 40, un indennizzo pari all importo mensile assicurato indicato nel Modulo di Adesione. L indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30gg nel perdurare dello stato di inabilità. CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 24 indennizzi nell arco dell intera durata contrattuale. Qualora il sinistro dovesse perdurare oltre la scadenza della polizza, CNP continuerà ad erogare le prestazioni mensili dovute nel rispetto delle condizioni contrattuali e fino ad un massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro. Art. 29 Periodo di Franchigia La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia di 60 giorni. L inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa medicalmente accertata. Art. 30 Carenza La Copertura Assicurativa per l Inabilità Temporanea Totale è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se causata da malattia: in questo caso, qualora l Inabilità insorga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l indennità non verrà corrisposta. Art. 31 Denunce successive Quando un sinistro per Inabilità Temporanea Totale sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di inabilità salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l Assicurato abbia riperso l attività lavorativa per un periodo pari a 90 giorni consecutivi. Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 6/9

18 Art. 32 Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano non lavoratori) CNP garantisce, ove l'assicurato si trovi durante il periodo contrattuale in uno stato di ricovero ospedaliero, dovuto a infortunio o malattia, reso necessario per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali e fermo restando le esclusioni all art. 40, la corresponsione di un indennizzo mensile pari all importo mensile assicurato. L indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del periodo di franchigia di 7 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30gg nel perdurare dello stato di ricovero. CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 24 indennizzi nell arco dell intera durata contrattuale. Qualora il sinistro dovesse perdurare oltre la scadenza della polizza, CNP continuerà ad erogare le prestazioni mensili dovute nel rispetto delle condizioni contrattuali e fino ad un massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro. Art. 33 Periodo di Franchigia La Copertura Assicurativa per il ricovero ospedaliero è sottoposta ad un periodo di franchigia pari 7 giorni. L inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di ricovero ospedaliero. Art. 34 Carenza La Copertura Assicurativa per il ricovero ospedaliero è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il ricovero avvenga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l indennità non verrà corrisposta. Art. 35 Denunce successive Quando un sinistro per Ricovero Ospedaliero sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi ricoveri ospedalieri salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l Assicurato sia stato dimesso per un periodo di 90 giorni consecutivi. Art. 36 Prestazione in caso di Perdita d Impiego (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private) CNP in caso di perdita d impiego liquiderà mensilmente, fermo restando le esclusioni all art. 40, un indennizzo pari all importo mensile assicurato indicato nel Modulo di Adesione. L indennizzo verrà corrisposto il primo giorno successivo al termine del periodo di franchigia di 60 giorni e successivamente verrà liquidato ogni 30gg nel perdurare dello stato di disoccupazione. CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 24 indennizzi nell arco dell intera durata contrattuale. Qualora il sinistro dovesse perdurare oltre la scadenza della polizza, CNP continuerà ad erogare le prestazioni mensili dovute nel rispetto delle condizioni contrattuali e fino ad un massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro. Art. 37 Carenza In caso di licenziamento comunicato all Assicurato durante il periodo di carenza pari a 90 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l indennità non verrà corrisposta. Art. 38 Periodo di Franchigia La Copertura Assicurativa per il caso Perdita d Impiego è sottoposta ad un periodo di franchigia pari a 60 giorni. L inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento). Art. 39 Denunce successive Quando un sinistro per disoccupazione sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l Assicurato sia tornato ad essere lavoratore dipendente per un periodo pari alla Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi. Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 7/9

19 PARTE III: Esclusioni Art. 40 Esclusioni Le coperture relative ai rischi Decesso, Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, Inabilità Totale Temporanea al lavoro da infortunio o malattia e Ricovero Ospedaliero non sono operanti nei seguenti casi: 1) invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell Assicurato verificatesi e noti all Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti; 2) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; 3) incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); 4) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Verranno corrisposti altresì gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto l Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero (esclusi Città del Vaticano e repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi; 5) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni; 6) contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici; 7) dolo dell Assicurato; 8) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; 9) infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; 10) i sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; 11) i sinistri causati da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza. Relativamente al solo rischio Decesso la garanzia non è inoltre operante nel seguente caso: 12) suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza. Relativamente ai soli rischi Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, Inabilità Totale Temporanea al lavoro da infortunio o malattia e Ricovero Ospedaliero la copertura non è inoltre operante nei seguenti casi: 13) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell Assicurato; 14) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; 15) atti volontari di autolesionismo dell Assicurato o nel caso in cui si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; 16) sinistri causati da malattie mentali disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici; 17) conseguenze della pratica dei seguenti sport : equitazione o partecipazione a concorsi ippici, sport aerei, salto con gli sci, combinata nordica, bobsleigh, skeleton, skiathlon, sci alpinismo o fuori pista e snowboard fuori pista, alpinismo, immersioni subacquee, volo a vela, pratica di speleologia, scalate in cordata o in solitario, bungee jumping, tauromachia; Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 8/9

20 18) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; 19) conseguenze della pratica di tutti gli sport professionali, che comporti un compenso o una remunerazione ; 20) trasformazioni o assestamento energetico dell atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); La garanzia Perdita d Impiego non è operante nei seguenti casi: 21) l Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo consecutivo con obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; 22) il licenziamento è dovuto a giusta causa; 23) il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo; 24) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell Assicurato; 25) il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali; 26) la messa in mobilità del lavoratore dipendente che nell arco del periodo di mobilità stessa maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; 27) il licenziamento è tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; 28) se la perdita del posto di lavoro è conseguenza della cessazione alla loro scadenza di contratti a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, contratti di lavoro interinale e tutte le categorie di lavoro atipico; 29) l Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e Edilizia; 30) i contratti di lavoro stipulati all estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana; 31) all atto dell adesione l Assicurato è a conoscenza della prossima disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione; 32) l Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (lavori socialmente utili); 33) l Assicurato non si è iscritto nella lista del Centro per l Impiego; 34) l Assicurato, al momento dell evento, era in periodo di prova; 35) superamento del periodo di comporto. Nessun indennizzo è inoltre dovuto se l Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dall Art. 2 Persone assicurabili e modalità di adesione. Polizza Collettiva N Mod A.C Versione Gennaio 2014 Pagina 9/9

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

PROTEZIONE DEL REDDITO

PROTEZIONE DEL REDDITO COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA E FACOLTATIVA Per i casi di: Decesso - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Inabilità Temporanea Totale - Perdita d Impiego Ricovero Ospedaliero PROTEZIONE

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE. NOTA INFORMATIVA POLIZZA CONVENZIONE FIDI XXX La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP.

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T INDICE 1. NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 3 2. DEFINIZIONI 4 3. IL CONTRATTO 13 4. IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO 14 5.

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale......... Numero telefono/fax... Dati dei Richiedenti (compilare in stampatello)

Dettagli

PROTEZIONE MUTUO EASY/FULL

PROTEZIONE MUTUO EASY/FULL PROTEZIONE MUTUO EASY/FULL CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI O STATO AVANZAMENTO LAVORI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

PROTEZIONE MUTUO EASY/FULL

PROTEZIONE MUTUO EASY/FULL PROTEZIONE MUTUO EASY/FULL CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI O STATO AVANZAMENTO LAVORI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

deve essere consegnato al Richiedente e all Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione

deve essere consegnato al Richiedente e all Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione PROTEZIONE FINANZIAMENTO BUSINESS CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI FINANZIAMENTI BUSINESS NUOVI E IN ESSERE EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA

Dettagli

PROTEZIONE PRESTITI CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI

PROTEZIONE PRESTITI CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI PROTEZIONE PRESTITI CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA E FACOLTATIVA Per i casi di: Decesso

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Sella Holding Banca SpA (timbro dell intermediario) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012

Dettagli

PROTEZIONE PRESTITI CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI

PROTEZIONE PRESTITI CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI PROTEZIONE PRESTITI CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA E FACOLTATIVA Per i casi di: Decesso

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

POLIZZA LONG TERM CARE CIPAG / POSTE VITA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

POLIZZA LONG TERM CARE CIPAG / POSTE VITA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA POLIZZA LONG TERM CARE CIPAG / POSTE VITA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA Il presente modulo deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE

VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE (Art. 52 Regolamento Isvap 5/2006) Informazioni richieste al potenziale Contraente Gentile Contraente, il seguente questionario, a valere, oltre

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection

Dettagli

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite:

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: POLIZZA COLLETTIVA N. Modello MACD aggiornato al 26/05/2014 MODULO DI ADESIONE Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

Fondo Pensione Aperto Popolare Vita

Fondo Pensione Aperto Popolare Vita Fondo Pensione Aperto Popolare Vita Spett.le Popolare Vita S.p.A. Via Negroni 11, 28100 Novara Filiale di Codice Filiale RISCATTO INVALIDITA' Pag. 1 di 14 Pag. 2 di 14 Pag. 3 di 14 Pag. 4 di 14 Pag. 5

Dettagli

PROTEZIONE MUTUO EASY/FULL

PROTEZIONE MUTUO EASY/FULL PROTEZIONE MUTUO EASY/FULL CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI O STATO AVANZAMENTO LAVORI EROGATI DAGLI ISTITUTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,

Dettagli

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare Sede legale: Via Monte di Pietà, 32 10122 TORINO Tel. 011 555.62.39 Fax. 011 555.35.31 Cod. Fisc.: 97717360016 web: www.associazionevobis.it E-mail: segreterianazionale@associazionevobis.it MODULO DI ADESIONE

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

POLIZZA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDENTI DELL ORDINE Caratteristiche e Prestazioni

POLIZZA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDENTI DELL ORDINE Caratteristiche e Prestazioni POLIZZA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E DEI DIPENDENTI DELL ORDINE Caratteristiche e Prestazioni OGGETTO L assicurazione vale per gli infortuni subiti nell espletamento della carica di Componente del Consiglio

Dettagli

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. Ai sensi degli art. 120 D.Lgs 209/2005 e del

INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. Ai sensi degli art. 120 D.Lgs 209/2005 e del Qwzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd

Dettagli

Richiesta di pagamento su polizza vita individuale

Richiesta di pagamento su polizza vita individuale Richiesta di pagamento su polizza vita individuale INFORMATIVA Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196 POP_Info_CoCo_01 Ed. 2014.01.01 In conformità

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPA6

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPA6 CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPA6 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA

Dettagli

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell

Dettagli

@ssileo Broker S.r.l.

@ssileo Broker S.r.l. PARTE I Informazioni generali relative all intermediario che entra in contatto con il contraente Tabella 1.1 Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi Numero Data Sezione Nota per il contraente

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPD2

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPD2 CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPD2 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA

Dettagli

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Condizioni di Contratto E' un prodotto di Distribuito da Prodotto distribuito da Banca Mediolanum

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA3

CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA3 CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA3 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA1

CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA1 CPI STANDARD CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale

Dettagli

DUAL Commercialisti visto di conformità

DUAL Commercialisti visto di conformità P.I. LINE - "Visto di Conformità" DUAL Commercialisti visto di conformità Proposta di assicurazione R.C. professionale il Visto di Conformità (Ed. 02.2014) Questa Proposta si applica a professionisti e

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Modulo PENS_FCN_UC Agg. n. 006 Data aggiornamento 02.04.2012 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito Finanziatore

Dettagli

SERVIZI VIGILANZA ASSICURATIVA I E II SEZIONI ATTUARIATO e AUTORIZZAZIONI E MERCATO Roma 23 Luglio 2008

SERVIZI VIGILANZA ASSICURATIVA I E II SEZIONI ATTUARIATO e AUTORIZZAZIONI E MERCATO Roma 23 Luglio 2008 SERVIZI VIGILANZA ASSICURATIVA I E II SEZIONI ATTUARIATO e AUTORIZZAZIONI E MERCATO Roma 23 Luglio 2008 Prot. n. 19-08-004183 All.ti n. vari Alle Imprese di assicurazione che esercitano i rami vita con

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

CLAIM INFORMATION FORM

CLAIM INFORMATION FORM CLAIM INFORMATION FORM Modulo Raccolta Informazioni Sinistro RC Professionale Personale Sanitario Gentile Assicurato, gli Assicuratori confermano ricezione della denuncia di Sinistro da Lei recentemente

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI TARIFFA CPA2 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente da

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE CONVENZIONE A.N.D.I. VENETO ASSICURAZIONI - SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI

MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE CONVENZIONE A.N.D.I. VENETO ASSICURAZIONI - SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE CONVENZIONE A.N.D.I. VENETO ASSICURAZIONI - SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI Spett. ANDI Veneto Assicurazioni Tel. 049/8075358 Fax 049.8251150 e-mail: andivenetoassicurazione@gmail.com

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: CREDIT PROTECTION PICCOLE E MEDIE IMPRESE A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK CHIROGRAFARI/IPOTECARI ED ALLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON PIANO DI RIMBORSO PROGRAMMATO FINANZIATA

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work Modulo n. MEUCF217 Agg. n. 006 Data aggiornamento 27.07.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Promotori

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI - FINANZIATA TARIFFA CP28 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso Invalidità Totale Permanente

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA E FACOLTATIVA per i casi di

Dettagli

POLIZZA COLLETTIVA N. Ultimo aggiornamento del documento 26.05.2014 Contraente Denominazione Ragione sociale CF/ Partita IVA Sede in Via

POLIZZA COLLETTIVA N. Ultimo aggiornamento del documento 26.05.2014 Contraente Denominazione Ragione sociale CF/ Partita IVA Sede in Via MODULO DI ADESIONE POLIZZA COLLETTIVA N. Ultimo aggiornamento del documento 26.05.2014 Contraente Denominazione Ragione sociale CF/ Partita IVA Sede in Via Costi a carico del Contraente Premio unico *

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

ACCORDO. tra. Premesso che

ACCORDO. tra. Premesso che ACCORDO tra SCF Società Consortile Fonografici per Azioni, con sede in Milano, Via Leone XIII n. 14, capitale sociale pari a Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano al

Dettagli

SETTORE ENERGIA E PETROLIO

SETTORE ENERGIA E PETROLIO SETTORE ENERGIA E PETROLIO VARIAZIONE DELL OPZIONE SANITARIA DIPENDENTI - Mod. VO 01/10 - Il presente modulo dovrà pervenire al Fondo Sanitario al seguente indirizzo: FASIE - CASELLA POSTALE 140, 31021

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

CIG Comitato Italiano Gas

CIG Comitato Italiano Gas Contratta dallo Spett.le CIG Comitato Italiano Gas codice fiscale n. 80067510158 20122 MILANO Via Larga 2 decorrenza h 0:00 01/01/2014 scadenza h 24:00 31/12/2016 frazionamento annuale scadenza 1 rata

Dettagli

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) MODULO DI ADESIONE N.. QUESTO MODULO DI ADESIONE È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DELLA NOTA

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO N. 7A

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO N. 7A ALLEGATO N. 7A e 7B del Regolamento ISVAP n. 5/2006 INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO N. 7A Comunicazione informativa

Dettagli

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it Regolamento ISVAP n 5/2006 ALLEGATO 7B Ai sensi della vigente normativa, l intermediario

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Convenzione Assicurativa riservata ai soci SIN. RC Professionale

Convenzione Assicurativa riservata ai soci SIN. RC Professionale Convenzione Assicurativa riservata ai soci SIN RC Professionale Nell anno 2013 la Sin in considerazione delle recenti modifiche legislative che introducono l obbligo della polizza di Responsabilità Civile

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

CLAIM INFORMATION FORM

CLAIM INFORMATION FORM CLAIM INFORMATION FORM Modulo Raccolta Informazioni Sinistro RC Professionale Personale Sanitario Gentile Assicurato, gli Assicuratori confermano ricezione della denuncia di Sinistro da Lei recentemente

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK - FINANZIATA TARIFFE CP29-CP30

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK - FINANZIATA TARIFFE CP29-CP30 CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI MUTUI NUOVI E STOCK - FINANZIATA TARIFFE CP29-CP30 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA per i casi di Decesso - Invalidità

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE POSTE ITALIANE S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA )

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE POSTE ITALIANE S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Modulo di adesione A (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE POSTE ITALIANE S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Il/La sottoscritto/a Codice Fiscale

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizia NOTA INFORMATIVA Polizza

Dettagli

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono Contatti Sito web BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Sito web BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Modulo n. MECL63 Agg. n. 005 Data aggiornamento 27.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Il prestito personale Fondo per lo studio è venduto da UniCredit S.p.A.

Dettagli

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della

Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della Definizione dello schema di adesione al modello di Risparmio Casa e delle modalità gestionali da adottare da parte dei fondi pensione, ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e relative

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA E FACOLTATIVA per i casi di

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare Bank@Work

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare Bank@Work Modulo n. MEUCF221 Agg. n. 007 data aggiornamento 05.10.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare Bank@Work Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Promotori Finanziari,

Dettagli