Nai alberghi Assicurazione modulare per l albergo. Il presente Fascicolo Informativo contenente: Tutela patrimonio.

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1 Tutela patrimonio Per l impreditore Nai alberghi Assicurazione modulare per l albergo Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa e Glossario Condizioni Generali di Assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Nationale Suisse S.p.A. Società appartenente al Gruppo Nationale Suisse

2 HOME INSURANCE In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1 novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all indirizzo area clienti e seguendo le istruzioni ivi riportate.

3 Nota Informativa Fascicolo Informativo Alberghi pag. 3 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

4 Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2014) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio 7. Premi 8. Rivalse 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie GLOSSARIO Fascicolo Informativo Alberghi pag. 4 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

5 Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica dell impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., Società uninominale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera). Sede legale La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, San Donato Milanese (MI) Italia. Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel , info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2014) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 19,5 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 7,5 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,71. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La Polizza prevede il tacito rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza del contratto per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art.1901, 2 comma, del Codice Civile. AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest ultima almeno 60 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all articolo Proroga dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 5 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

6 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Sezione Incendio Con la presente Polizza si assicurano i danni ai locali dell Assicurato adibiti ad albergo nonché al Contenuto riposto all interno degli stessi. La garanzia di base sempre operante copre i danni da: Incendio, fulmine, Implosione, esplosione e scoppio Sono compresi in garanzia anche i danni ai locali e al Contenuto (quest ultimo anche se in deposito e/o in lavorazione presso terzi, entro i limiti indicati nelle condizioni di assicurazione) derivanti da: Fumo fuoriuscito dagli impianti per la produzione di calore, a seguito di guasto; Caduta di aeromobili e satelliti; Onda sonica; Urto di veicoli stradali o di natanti; Rovina di ascensori o di montacarichi; Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici; Caduta di alberi per effetto di eventi atmosferici o altri eventi accidentali. Sono coperti anche i danni conseguenti a: Eventi socio-politici; Atti di terrorismo; Eventi atmosferici. Sono assicurati i danni derivanti dagli eventi determinati da: - colpa grave dell Assicurato e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge; - dolo delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, ad esclusione dei soggetti espressamente indicati nelle condizioni di assicurazione. L assicurazione prevede anche il rimborso, a seguito di sinistro indennizzabile, di: spese di demolizione, sgombero, trasporto dei residui del sinistro spese conseguenti a guasti arrecati alle cose assicurate per impedire o limitare i danni. spese fisse e insopprimibili costituite da canoni, stipendi e mutui che l Assicurato è costretto a continuare a sostenere nonostante l inattività dell albergo; spese di stoccaggio temporaneo del Contenuto spese onorari peritali spese per la ricostruzione di archivi e documenti Attivando le relative condizioni aggiuntive l Assicurato può estendere la copertura assicurativa anche: 1) Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici; 2) Danni da sovraccarico di neve; 3) Danni indiretti ( Indennità Giornaliera per interruzione di attività a seguito di evento previsto dalla presente Sezione ed indennizzabile a termini di Polizza); 4) Danni a merci in refrigerazione; 5) Ricorso terzi (escluso i danni alle cose portate dai clienti, che l Assicurato ha in consegna o custodia). Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda alla Sezione Incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Assicurazione Limite di Indennizzo Franchigia Scoperto Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro 15% importo indennizzabile - - Spese di stoccaggio temporaneo del Contenuto 10% importo indennizzabile - - Spese per deposito c/o terzi 10% importo indennizzabile - - Fascicolo Informativo Alberghi pag. 6 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

7 AVVERTENZA Spese per la ricostruzione di archivi e documenti 10% somma assicurata Contenuto - - Danni indiretti Indennità giornaliera indicata nella scheda di polizza - - Eventi atmosferici - Eventi Sociopolitici - Sovraccarico di neve 50% somma assicurata Fabrricato e Contenuto - Terrorismo Riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita d acqua Merci in refrigerazione Esempio 1 Danno da Evento Sociopolitico: euro Somma assicurata Locali : euro Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro Somma indennizzata: ( x 10%) = euro 50% somma assicurata Fabrricato e Contenuto con il massimo di per mille della somma assicurata Fabbricato massimo per sinistro e anno assicurativo - 10% min % min % min % min % della somma assicurata Esempio 2 Danno da Riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita d acqua : euro Somma assicurata Locali : euro Limite di Indennizzo: 5 per mille della somma assicurata Fabbricato massimo per sinistro e anno assicurativo Somma massima indennizzabile: x 5 permille = Franchigia: 150 euro Somma indennizzata: = euro AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Esclusioni della Sezione Incendio, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate. Assicurazione parziale Regola proporzionale Per ottenere un Indennizzo completo contro i danni da Incendio è necessario assicurare correttamente il valore del Fabbricato. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata in Polizza è inferiore al valore effettivo del bene al momento del sinistro, l Assicuratore riduce l Indennizzo in modo proporzionale: l Assicurato in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si assume in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata in Polizza. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all articolo Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. Al fine di chiarire le modalità di applicazione dell Assicurazione parziale si riporta di seguito un esempio. Esempio Valore locali al momento del sinistro: Valore assicurato in Polizza: Danno da Incendio: Somma indennizzata: euro (pari al rapporto tra il valore del Fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata) Si segnala che, comunque, in Polizza è prevista una tolleranza del 10% per il cui dettaglio si rinvia all articolo Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. Sezione Furto Se attivata l Assicurazione contro il Furto tutela, nei limiti di quanto convenuto, dai danni derivanti da: Furto con rottura, scasso di serramenti ovvero con sfondamento di pareti, soffitti o pavimenti; con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; con scalata o con introduzione clandestina, ovvero o mediante particolare agilità personale; Rapina, anche iniziata all esterno dei locali dell albergo; Guasti e atti vandalici commessi in occasione di Furto o Rapina; Furto/Rapina di Valori e Preziosi di proprietà dell Albergatore Furto commesso dai Dipendenti addetti all Albergo fuori dalle ore di lavoro, alle condizioni e con i limiti specificati nelle Condizioni di Assicurazione Furto/Rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita Furto/Rapina di merci o attrezzature trasportate pertinenti all Albergo su veicoli in uso all Assicurato. - Fascicolo Informativo Alberghi pag. 7 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

8 La Società, nei limiti delle somme assicurate, riconosce all Assicurato a titolo di Indennità Aggiuntiva una somma forfettaria sino al 10% dell Indennizzo per le seguenti spese, sostenute e documentate: - costi sostenuti per la documentazione del danno; - potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione danneggiati; - altri obblighi contrattualmente incombenti all Assicurato. Attivando le relative condizioni aggiuntive l Assicurato può estendere la copertura assicurativa anche ai Valori e Preziosi di proprietà dei Clienti custoditi dall Albergatore. Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia, in particolare per quanto riguarda scoperti e limiti di Indennizzo si rimanda alla sezione Furto delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Assicurazione Limite di Indennizzo Franchigia Scoperto Guasti cagionati dai ladri agli infissi di pertinenza e relative parti murarie 20% della somma assicurata - - Atti vandalici commessi dai ladri 10% della somma assicurata - - Portavalori Furto commesso violando difese non conformi 30% somma assicurata massimo per sinistro % AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Esclusioni della Sezione Furto, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate. Sezione responsabilità civile La garanzia Responsabilità Civile tutela l Assicurato dalle conseguenze economiche derivanti da una responsabilità per un fatto illecito commesso nei confronti di terzi nell ambito dell esercizio delle attività di ricezione. Sono compresi in garanzia i danni che l Assicurato dovesse causare a terzi per la conduzione del Fabbricato ove è ubicato l Albergo. Attivando le relative condizioni aggiuntive l Assicurato può estendere la copertura assicurativa anche a Responsabilità Civile verso terzi per l esercizio di speciali servizi accessori dell Albergo (cure termali, attività sportive); Danni a veicoli a motore custoditi, Furto veicoli a motore custoditi; Responsabilità Civile verso Clienti per cose portate in Albergo; Responsabilità Civile verso utenti di servizi accessori per cose portate in Albergo; Responsabilità Civile verso Collaboratori Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l attività descritta sulla scheda di Polizza (tale estensione può essere limitata alla proprietà del Fabbricato sito nell ubicazione indicata sulla scheda di Polizza). Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda alla Sezione Responsabilità civile delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Esclusioni della Sezione Responsabilità civile. AVVERTENZA Assicurazione Limite di risarcimento Franchigia Scoperto Esercizio di servizi accessori quali: ristorante, bar, lavanderia, parrucchiere, negozi, sale da ballo, locali convegni, attività ricreative e culturali. Generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nell esercizio: massimale per anno assicurativo Operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili: per sinistro con il limite di per anno assicurativo 200 Committenza auto massimale Detenzione cani massimale Danni da interruzione o sospensione di attività Fascicolo Informativo Alberghi pag. 8 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

9 È inoltre possibile scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle Condizioni Aggiuntive che devono essere espressamente richiamate in polizza e per le quali va corrisposto il relativo premio; per il dettaglio si rimanda alla lettura delle stesse. Sono previsti inoltre scoperti e franchigie a fronte di particolari fattispecie di danno; si precisa in merito che la franchigia (costituita da un importo fisso) ha lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e lo scoperto (espresso in percentuale del danno indennizzabile) quella di sensibilizzare l attenzione dell Assicurato sull utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. Dal momento che la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell ammontare del danno che rimane a carico dell Assicurato, nel caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l Impresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all Assicurato. Franchigie e/o scoperti sono previste sia nelle Condizioni che regolano l assicurazione di Responsabilità civile che nelle Condizioni Aggiuntive: si rimanda per i dettagli alle singole disposizioni. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Esempio n. 1 (massimale) Massimale per la garanzia RCT = euro Ammontare del danno = euro La Società corrisponde l importo di euro, pari al massimale assicurato. L Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori euro (importo pari alla differenza tra l ammontare del danno ed il massimale assicurato). Esempio n. 2 (franchigia) Franchigia = 250 Ammontare del danno = euro Risarcimento = euro 250 euro = euro N.B.: Se l ammontare del danno è inferiore all importo della franchigia non viene riconosciuto alcun risarcimento. Sezione Rottura Lastre L Assicurazione Lastre (vedi la relativa sezione delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio) rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura, delle lastre assicurate (comprese le insegne). Sono comprese le rotture verificatesi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, di Furto, di Rapina o tentativo di commettere tali reati; causate da cicloni, uragani, trombe d aria, bufere o grandine. Provocate con dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l Assicurato deve rispondere a norma di legge. L Assicurazione è prestata, con il limite di euro per lastra. AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni allo articolo Esclusioni della Sezione Rottura lastre, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione come espressamente indicato all articolo Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 9 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

10 A titolo esemplificativo, determinano aggravamenti del rischio, rispettivamente per le assicurazioni Incendio, Furto e responsabilità civile, i seguenti eventi: apertura di un deposito di Infiammabili al piano sottostante quello in cui è posto l ufficio o lo studio professionale; elevazione di un ponteggio per lavori di manutenzione del Fabbricato dove è posto l ufficio o lo studio professionale; repentino peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione del Fabbricato in cui è posto l ufficio o lo studio professionale (aumenta il rischio di richieste di risarcimento per danni da rovina di edifici). Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il Premio da parte di quest ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. 7. Premi L Assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un Premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il Premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Nel caso in cui la Polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto di appalto attraverso conto corrente dedicato. Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Periodicità di pagamento del Premio Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del Premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del Premio Il pagamento del Premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l Intermediario a cui è assegnata la Polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per Polizza. È escluso il pagamento del Premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del Premio In alternativa al pagamento del Premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del Premio, gravato dall addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. 8. Rivalse La rivalsa è la facoltà dell assicuratore, che abbia corrisposto l Indennizzo, di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di quest ultimo. I presupposti per esercitare l azione di rivalsa sono l effettivo pagamento dell Indennizzo e l individuazione di un soggetto responsabile del danno. Detta azione non può essere esercitata dall assicuratore verso i figli, il coniuge, i parenti o affini dell Assicurato-danneggiato stabilmente con lui convivente, salvo il caso di dolo, in quanto l onere economico ricadrebbe su quest ultimo. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 10 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

11 AVVERTENZA Relativamente alla Sezione Incendio la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllanti, controllate, o collegate, nonché delle Società medesime, l amministratore ed il legale rappresentante, i clienti dell Assicurato, purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione di regresso nei confronti del terzo responsabile. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Rinuncia al diritto di surrogazione della Sezione Incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Con riferimento all Assicurazione della responsabilità civile, la Società ha il diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento dell obbligo, in capo all Assicurato stesso, a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze di danno in sede civile, penale ed amministrativa. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione verso il responsabile del sinistro per i danni coperti dall Assicurazione contro la rottura dei cristalli purché l Assicurato non eserciti a sua volta l azione verso il responsabile stesso, come indicato all articolo Rinuncia al diritto di surrogazione della Sezione Rottura lastre contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. Diritto di recesso Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla Polizza a seguito di sinistro ovvero qualora il Contraente non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo scelga di recedere unilateralmente dal contratto. AVVERTENZA Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all articolo Recesso in caso di sinistro riportato nelle Norme che regolano i sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione. Recesso per volontà del Contraente Ai sensi del primo comma dell art.1899, secondo periodo, del Codice Civile, nei contratti di durata poliennale le Parti sono vincolate per l intera durata contrattuale pattuita ed entrambe possono rescindere il contratto stesso alla scadenza indicata in Polizza. Qualora l Assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 30 giorni (in deroga ai termini di legge). Per i termini e le modalità di esercizio di questo diritto, e per le relative conseguenze, si rinvia all articolo Durata e proroga dell Assicurazione riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile, detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 12. Regime fiscale Imposta sui premi Sono soggetti all imposta del 22,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto i rischi di: danni alle cose di proprietà dell Assicurato o di terzi causati dagli eventi previsti dall Assicurazione; danni al patrimonio dell Assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi, dei quali egli sia ritenuto responsabile. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 11 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

12 Detraibilità fiscale dei premi I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. 13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo Fermo restando che in caso di sinistro l Assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare o ridurre il danno (le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un evento dannoso, anche se di fatto anticipate dall Assicurato, sono per legge a carico dell assicuratore) perché in caso contrario c è il rischio di perdere il diritto all Indennizzo, una volta che il danno si è verificato è onere dell Assicurato procedere alla denuncia dello stesso alla Società con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione. AVVERTENZA Incendio, Furto e Rottura lastre Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la Polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano i sinistri. Con riferimento alle assicurazioni contro i danni ai beni, si segnala che le spese sostenute per adempiere agli obblighi di recupero delle cose rubate o per esperire la procedura di ammortamento dei titoli di credito sottratti e quelle di conservazione e custodia dei beni superstiti, anche se non si è raggiunto lo scopo, saranno ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi. Si segnala inoltre che le spese eventualmente sostenute per la valutazione del danno indennizzabile (spese di perizia e simili) restano a carico del Contraente, salvo eventuale patto contrario previsto nelle Condizioni. Si rimanda agli articoli Procedura per la valutazione del danno e Mandato dei periti, Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e Pagamento dell Indennizzo, Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro nonché all articolo Recupero delle cose rubate delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. Responsabilità civile Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la Polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano i sinistri. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Sono altresì a carico dell Assicurato le spese incontrate da quest ultimo per legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non risponde di multe, ammende e delle spese di giustizia penale. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Gestione delle vertenze - Spese di resistenza delle Condizioni Generali di Assicurazione. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 12 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

13 15. Reclami Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società all indirizzo: Nationale Suisse S.p.A. Servizio Qualità Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; servizioqualita@nationalesuisse.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: IVASS Via del Quirinale, ROMA fax /353 I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all IVASS. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: Arbitrato L ammontare del danno può essere concordato direttamente dalla Società con il Contraente oppure, a richiesta di una delle parti, ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio peritale costituito da due periti incaricati dalle parti (uno dalla Società e uno dal Contraente) che operano nell interesse delle mandanti. Qualora non via sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di comune accordo che agisce nell interesse di entrambe le parti. Resta impregiudicata la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze inerenti l indennizzabilità del danno. AVVERTENZA In relazione ad eventuali controversie tra le Parti inerenti l operatività delle prestazioni previste nel contratto permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l Assicurato di rivolgersi all Autorità giudiziaria. 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie In base all'art. 60 della legge di delegazione 18 giugno 2009, n. 69 e ai successivi orientamenti interpretativi (sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012, n. 272) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è prevista la facoltà di esperire il procedimento di mediazione per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria per l instaurazione della causa civile. In concreto, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia l esponente potrà rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato intendano avvalersi di tale procedimento, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede legale della Società. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel mese di giugno 2014, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 13 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

14 GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Addetti: le persone che partecipano all attività alberghiera, compresi l Albergatore ed i Coadiutori. Albergo: impresa turistica come definito ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n che svolge attività di gestione di strutture ricettizie di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie, negozi, autorimesse, parcheggi, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Ove nel testo ricorra la parola Albergo, si può intendere sostituita, a seconda dei casi, dalla parola: Pensione, Motel, Hotel. Armadio di sicurezza: mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: a) pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a tre mm., con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell acciaio al manganese; b) movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; c) peso minimo: 200 kg. Annualità di Polizza: in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 17/05/ /05/2015). Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Assicurazione a primo Rischio assoluto: forma di Assicurazione che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile. Assicurazione a valore totale: forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l applicazione della proporzionale a carico dell Assicurato, così come previsto dall art del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo delle cose, al momento del Sinistro, eccedeva del 10% la somma assicurata. La proporzionale verrà applicata per la sola eventuale eccedenza. Atto di terrorismo: l atto violento compiuto da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche o governative volto ad influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico, religioso, ideologico o etnico. Bagaglio: gli oggetti di uso personale - esclusi valori, Preziosi, collezioni ed oggetti d arte - contenuti in borse, valigie e/o bauli. Caso assicurativo/sinistro: la controversia o il procedimento per i quali è prestata l Assicurazione. Cassaforte: mezzo di custodia che presenti le seguenti caratteristiche di base: - a mobile a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.); b) movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle cassaforti a due battenti i catenacci devono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; c) c) peso minimo: 200 kg.; - a muro mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di alette di ancoraggio, incastonato con cemento nella muratura e con sportello d apertura a filo di parete. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 14 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

15 Cassette di sicurezza (blocco di): mezzi di custodia, inseriti in grandi cassaforti o armadi corazzati o in camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della Cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l una dal Cliente e l altra dall Albergatore. Cliente: persona che dispone dell alloggio in Albergo dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (checkout), compresi i minori per i quali non sia prescritta la registrazione sempreché siano accompagnati da persone maggiorenni. Coadiutori: i familiari dell Albergatore che collaborano all attività alberghiera. Contenuto: Per Contenuto si intende: - merci e scorte inerenti l attività, arredamento ed attrezzatura completa dell Albergo, mobilio, macchinario compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, monitor, apparecchi audiovisivi e telecamere, sia di proprietà dell Assicurato che di terzi con esclusione, per le cose di proprietà di terzi, di quanto di pertinenza dei servizi accessori le cui licenze siano intestate ad altra persona e la gestione sia affidata a terzi; - Valori (denaro e titoli di credito) sino a euro; - vestiario di proprietà del personale dipendente; - arredamento dell abitazione dell Albergatore e/o dei suoi familiari, nonché gli Effetti personali di loro proprietà, nel caso in cui l abitazione sia ubicata nei locali dell Albergo o comunicante con la stessa; - migliorie od adattamenti, purché fissi, anche esterni (opere murarie escluse) fatti eseguire dall Assicurato al Fabbricato, affreschi, statue di valore non artistico, decorazioni, tappezzerie, moquettes, tendoni, veneziane ed insegne anche all esterno. Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell interesse proprio e/o di altre persone. Cose particolari: archivi, documenti, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, C.D., nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici. Dipendenti: le persone alle dirette dipendenze dell Albergatore con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato. Documenti personali: il passaporto, la carta d identità, la patente di guida, la patente nautica, la tessera sanitaria, il codice fiscale. Effetti personali: tutti i capi di vestiario, gli oggetti anche Preziosi, i Valori e quant altro i Clienti abbiano con sé o a portata di mano, non contenuti in valigia e/o baule. Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione. Fabbricato: la costruzione edile (esclusa l area) e tutte le opere murarie e di finitura, quali fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione, antenne radiotelevisive, impianto ad uso esclusivo di riscaldamento. Fatto accidentale: fatto incerto, imprevedibile e repentino. Franchigia: l importo prestabilito che in caso di Sinistro l Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l Indennizzo o il Risarcimento. Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per altri. Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni direttamente subiti dall Assicurato. Infiammabili: sostanze e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - non classificabili esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55 C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente si infiammano; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/ allegato V. Lastre: le Lastre piane e curve di cristallo e vetro comprese iscrizioni e decorazioni - esistenti all interno ed all esterno del Fabbricato destinato all attività esercitata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorate al Fabbricato). Libro Unico del Lavoro: registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 15 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

16 Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione. Polizza: il documento che prova l Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. Preziosi: oggetti totalmente o parzialmente d oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura. Rapina: l impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona. Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall Assicurato. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro. Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti le cose assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi. Scippo: l'impossessamento della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto: l importo da calcolarsi in misura percentuale sull Indennizzo o sul risarcimento liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Scoppio/Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati Scoppio o Implosione. Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l Assicurazione dal quale è derivato un danno. Società: è la Società Assicuratrice ovvero Nationale Suisse Società di Assicurazione S.p.A. Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature. Spese per servizi turistici: spese attinenti ad intrattenimenti come auto, moto e biciclette a noleggio, stabilimenti balneari, noleggio imbarcazioni ed articoli sportivi, attività sportive, cure termali, sky pass, ecc. Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici. Valore in lite: il valore del contendere. Valori: denaro, monete, carte valori, titoli di credito e di pegno. Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a sei mm. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 16 di 16 Mod. A690 - ediz. 06/2014

17 Condizioni Generali di Assicurazione

18 La Polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A690; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; la Scheda di Polizza - modello A691 - riportante i dati amministrativi e tecnici della Polizza; l Allegato - modello A106 - valido per l eventuale indicazione di condizioni speciali. Al fine di dar loro risalto, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), sono sottolineate quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: Norme che regolano l'assicurazione in generale... pag. 3 Norme speciali... pag. 5 Sezione Incendio... pag. 6 Sezione Furto... pag.12 Norme in caso di sinistro Incendio/Furto... pag.15 Sezione Responsabilità Civile e relative norme in caso di sinistro... pag.18 Sezione Rottura Lastre e relative norme in caso di sinistro... pag.24 Fascicolo Informativo Alberghi pag. 2 di 24 Mod. A690 ediz. 06/2014

19 Condizioni Generali di Assicurazione Norme che regolano l Assicurazione in generale Articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizza è motivo di inoperatività della garanzia. Articolo 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'Assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato sulla scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'intermediario autorizzato cui è assegnata la Polizza oppure alla Società. Articolo 3 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Articolo 4 Variazione dell ubicazione e dell attività L Assicurazione vale esclusivamente per l attività e l ubicazione identificate in Polizza. In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell esercizio Assicurato, l Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/Assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Società, fermo il disposto dell art Codice Civile in caso di aggravamento del rischio. Articolo 5 Aggravamento del Rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione come previsto dall art del Codice Civile. Articolo 6 Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato come previsto dall art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 7 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle condizioni generali di Assicurazione, e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa. La Società entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di Premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della Polizza ed il termine del periodo di Assicurazione per il quale è stato corrisposto il Premio stesso. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 3 di 24 Mod. A690 ediz. 06/2014

20 Articolo 8 Proroga dell Assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall articolo 7 - Recesso in caso di sinistro - delle presenti Norme. Articolo 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 10 Altre assicurazioni Il Contraente deve dare avviso scritto alla Società dell esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, come previsto dall art del Codice Civile. Se il Contraente omette di dare l avviso di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l Indennizzo. Articolo 11 Rinvio alle norme di legge L Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Fascicolo Informativo Alberghi pag. 4 di 24 Mod. A690 ediz. 06/2014

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