L INDAGINE SABR ABDELLAH Saed Said ABDULLAH Said ABDELMALEK Aibeche Alì AIFA Belgacem Ben Bechir AKREMI Bilel Ben Aiaya CORVO Marcello FILIERI Bruno
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- Alessia Pugliese
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1 L INDAGINE SABR Per un quadro di sintesi dell intera attività investigativa SABR, si ritiene opportuno riportare le argomentazioni che corredano i capi di imputazione formulati dal P.M. D.D.A. inquirente (dr.ssa Elsa Valeria MIGNONE) a carico degli odierni indagati, esaustive per la completa cognizione delle dinamiche criminali poste in essere da questi ultimi: ABDELLAH Saed, inteso Said, alias ABDULLAH Said; ABDELMALEK Aibeche, inteso Alì; AIFA Belgacem Ben Bechir; AKREMI Bilel Ben Aiaya; CORVO Marcello; FILIERI Bruno; GHACHIR Mohamed Yazid, inteso Giuseppe l algerino o Capo dei Neri ; JELASSI Saber Ben Mahmoud, inteso Giuseppe il tunisino o Sabr ; JAOUALI SAHBI Ben Abderrahma; LATINO Pantaleo, inteso Pantaluccio ; MANDOLFO Livio; MANFREDI Corrado; MARIANO Giuseppe, intesto Pippi ; MEHDAOUI Tahar Ben Rhouma, inteso Mohamed o Gullit ; MEKI Adem; PANO Salvatore; PETRELLI Giovanni e TANJAR Nizar: A) del reato di cui agli artt. 110, 81, 416 e 416/6 comma c.p.: per essersi associati tra loro, dando vita ad una organizzazione criminale attiva in Nardò (LE) e, per taluni di essi, tra cui JELASSI e MEKI, anche in Rosarno (RC) ed in altre parti del Sud Italia, finalizzata al reclutamento di cittadini extracomunitari, per la maggior parte tunisini e ghanesi introdotti clandestinamente in Italia e comunque presenti sul territorio irregolarmente, dovendosi ritenere i permessi di soggiorno, ove esistenti, falsi, poiché rilasciati sulla base di false attestazioni di assunzioni al lavoro (così ad esempio nel caso del contratto di soggiorno instauratosi tra MALLIA Rosaria ed un lavoratore, tra CAPPELLO Maria Teresa ed un lavoratore e tra CAVARRA Giuseppe ed un altro lavoratore ancora ) da destinare allo sfruttamento lavorativo nella raccolta di angurie e di pomodori ed a tal fine mantenuti in condizione di soggezione continuativa e, pertanto, diretta alla commissione di più delitti, tra cui quelli di riduzione in condizione analoga alla schiavitù, di favoreggiamento alla permanenza illegale sul territorio italiano di cittadini extracomunitari, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di estorsione e di violenza privata; rivestendo JELASSI Saber Ben Mahmoud, GHACHIR Mohamed Yazid e LATINO Pantaleo il ruolo di organizzatori, poiché il primo, costantemente presente sul territorio neretino, era il punto di riferimento di tutti i caporali e dei capo squadra, preposti al controllo ed alla gestione della manodopera extracomunitaria, in diretto contatto in particolare con LATINO Pantaleo e MANFREDI Corrado, ma anche con altri datori di lavoro ; il secondo era il capo dei neri, vale a dire il punto di riferimento nell intermediazione della manodopera extracomunitaria prevalentemente ghanese e sudanese, che provvedeva a reclutare personalmente e ad adibire al lavoro sui campi, su richiesta dei titolari delle aziende agricole locali, che a loro volta avevano in LATINO Pantaleo promotore ed organizzatore il referente per il reperimento della suddetta manodopera; essendo il LATINO Pantaleo, altresì, costantemente e strettamente in contatto sia telefonico che fisico con JELASSI Saber Ben Mahmoud, cui forniva, nell anno 2008 i locali fatiscenti e privi di qualsivoglia servizio igienico in cui venivano alloggiati gli extracomunitari utilizzati sui campi nella stagione estiva e, nell anno 2009, forniva il legname per la realizzazione del campo improvvisato, anch esso senza servizi igienici, adibito dallo stesso JELASSI per la sistemazione degli extracomunitari reclutati; essendo lo stesso LATINO Pantaleo in contatto diretto anche con i capo squadra sottoposti allo JELASSI cui impartiva ordini e che inviava sui campi a controllare i lavoratori; essendosi, infine, egli stesso recato a Pachino (SR), immediatamente prima dell inizio della stagione 2009, al fine di assicurarsi l invio
2 di manodopera da Pachino ove gli extracomunitari si recavano subito dopo essere sbarcati sulle coste italiane e da cui venivano poi smistati in altre parte d Italia, tra cui Nardò (LE); rivestendo CORVO Marcello, MANDOLFO Livio, MANFREDI Corrado, MARIANO Giuseppe, FILIERI Bruno, PANO Salvatore e PETRELLI Giovanni, il ruolo di partecipi in quanto collaboratori di LATINO Pantaleo, nonché titolari essi stessi di aziende presso cui veniva impiegata la manodopera extracomunitaria; rivestendo tutti gli altri il ruolo di partecipi in qualità di caporali o capo - squadra alle dipendenze di JELASSI con compiti di accompagnamento dei lavoratori sui campi di lavoro, di organizzazione del lavoro stesso al fine di trarne il massimo sfruttamento, di stretto controllo dell attività lavorativa anche al fine di far fronte ad eventuali ispezioni da parte del personale dell Ispettorato del lavoro o a controlli delle Forze dell Ordine. in Nardò, dall estate 2008 con permanenza; B) del reato di cui agli artt. 110, 81, e 2 comma c.p., 603 bis e 629 c.p., 12 comma 5 del D.L.vo 286/98: perché, in concorso tra loro, con la consapevolezza di agevolare con la propria l altrui condotta, rafforzando ciascuno il proposito criminoso dell altro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riducevano e mantenevano numerosi cittadini extracomunitari, di nazionalità prevalentemente tunisina, ghanese e sudanese, in stato di soggezione continuativa, condizione analoga alla schiavitù, costringendoli a prestazioni lavorative nei campi in condizioni di assoluto sfruttamento, poiché, una volta reclutati dai caporali in diretto contatto con le aziende richiedenti manodopera in agricoltura, suddivisi in squadre, li sottoponevano a ritmi sfiancanti facendoli lavorare per 10/12 ore al giorno, senza riposo settimanale, nella maggior parte dei casi in nero, versando compensi di gran lunga inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e comunque, sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ospitandoli, stipati e ammassati, in casolari abbandonati e fatiscenti, privi di servizi igienici ed arredi, facendosi corrispondere prezzi eccessivi e spropositati per la fornitura di alimenti e bevande e per il trasporto sui campi, che trattenevano sulla paga finale ; sfruttamento attuato: mediante approfittamento della stato di necessità e di inferiorità fisica e psicologica in cui gli extracomunitari versavano, assolutamente vulnerabili perché immigrati clandestinamente sul territorio italiano, spinti dall assoluta indigenza in cui versavano nel Paese di origine, ingannati dalla promessa di un lavoro, sicuro, regolare e dignitoso sul territorio italiano, oberati dai debiti contratti con l organizzazione che ne aveva favorito l ingresso, impossibilitati poi, una volta presa coscienza del loro stato di illegalità, a fare rientro in Patria per mancanza di mezzi finanziari, ancor più soggiogabili per la mancata conoscenza della lingua italiana e dei luoghi in cui si trovavano; mediante minaccia di perdere il posto di lavoro in caso di ribellione, privandoli, al fine di limitarne i movimenti e la possibilità di sottrarsi al giogo, dei documenti identificativi e del permesso di soggiorno, ove esistenti; al fine altresì di poter facilmente scambiare tali documenti a seconda della convenienza in caso di controllo dell Ispettorato e delle altre Forze dell Ordine, riuscendo in tal modo a lucrare ingiustificatamente e spropositatamente sull intensa e gravosa attività lavorativa così gestita, percependo i capo squadra elevate percentuali sulle esigue retribuzioni corrisposte, assicurandosi i datori di lavoro e/o titolari delle aziende, il massimo rendimento e la massima produttività delle coltivazioni con spese ridotte al minimo, ben consapevoli questi ultimi delle inumane condizioni in cui i lavoratori operavano; in Nardò dal 2008 fino alla fine di agosto 2011; JELASSI Saber Ben Mahmoud, inoltre:
3 C) del reato di cui agli artt. 81 e 629 c.p.: perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel riferire ai lavoratori Nordafricani che qualora non avessero accettato le sue condizioni particolarmente gravose, per come innanzi descritte, avrebbero dovuto cercare un altro lavoro, aggiungendo però che nessun altro avrebbe dato lavoro senza il suo tramite costretto numerosi cittadini stranieri ad accettare la corresponsione di trattamento contributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, così procurandosi un ingiusto profitto con relativo danno per gli stessi; in Nardò dall estate 2008 all agosto 2011; D) del reato di cui agli artt. 110, 81, 476 e 482 c.p.: per avere, in concorso con ignoti, formato falsamente un numero indeterminato di permessi di soggiorno, certamente superiori a due, su richiesta di cittadini extracomunitari tunisini presenti illegalmente sul territorio Italiano; in Nardò e Napoli nel agosto e nel settembre 2009; GHACHIR Mohamed Yazid, inoltre: E) del reato di cui agli artt. 81 e 629 c.p.: perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel riferire ai lavoratori che non avrebbero potuto ribellarsi alle gravose condizioni lavorative e di vita, da lui stesso imposte, poiché non solo non avrebbe corrisposto loro la paga giornaliera (concordata con i datori di lavoro italiani) ma non li avrebbe più fatti lavorare in zona costretto numerosi cittadini stranieri, prevalentemente clandestini, ad accettare la corresponsione di trattamenti contributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, così procurandosi un ingiusto profitto con relativo danno per gli stessi, cui alla fine del periodo lavorativo, proprio ed in considerazione della loro impossibilità, in quanto clandestini, di denunciare i soprusi, non corrispondeva neppure la paga maturata nel periodo di lavoro prestato; in Nardò nell estate 2009; AKREMI Bilel Ben Aiaya, inoltre: F) del reato di cui agli artt. 81 e 629 c.p.: perché costringeva con violenza consistita nel colpire con calci e pugni un lavoratore, cittadino tunisino, che si era lamentato della esigua retribuzione (pari a 10 euro giornaliere corrisposte per 12 ore di lavoro svolto per la ripulitura dei terreni dalle plastiche), dicendogli che se non gli stavano bene le condizioni lavorative poteva anche denunciarlo costretto il medesimo lavoratore ad accettare la corresponsione di trattamenti contributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, così procurandosi un ingiusto profitto con relativo danno dello stesso, agendo con la certezza che non avrebbe denunciato i soprusi, in considerazione della sua posizione di vulnerabilità ; in Nardò nel luglio 2009; G) del reato di cui all art. 81 e 629 c.p.: perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia di distruggere i permessi di soggiorno per motivi umanitari che si era fatto consegnare il primo giorno di lavoro da cittadini extracomunitari tunisini, costringeva i suddetti a lavorare alle sue dipendenze nella raccolta delle angurie e ad accettare la corresponsione di trattamenti contributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni
4 effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, così procurandosi un ingiusto profitto con relativo danno per gli stessi, cui alla fine del periodo lavorativo, nella certezza che non avrebbero denunciato i soprusi, in considerazione della loro vulnerabilità, non corrispondeva neppure la paga maturata nel periodo di lavoro prestato; in Nardò nel luglio 2011; BEN MOHAMED Hassen e MALLIA Rosaria, inoltre: H) del reato di cui agli artt. 110, 81, 48, 479 e 601 c.p.: perché, in concorso tra loro e con persone allo stato ignote, tra cui tal BACHIR, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante inganno, consistito nella falsa promessa di un regolare contratto di lavoro in Italia, e mediante approfittamento dello stato di necessità in cui versavano coloro che li contattavano, procuravano l ingresso illegale sul territorio dello Stato italiano utilizzando mezzi di trasporto internazionali ed avvalendosi di documentazione illegalmente ottenuta di un numero indeterminato di tunisini, da destinare allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, in condizioni analoghe alla schiavitù, poiché: avendo BACHIR in Tunisia fama di organizzatore di viaggi per l Italia, a tal fine contattato da coloro che avevano necessità di trovare un lavoro, si faceva dare da costoro, che la racimolavano con enorme difficoltà e a più riprese, la somma complessiva di di dinari tunisini ciascuno (pari a circa 5.200,00 euro), comprensiva anche di tre mesi di fitto per l alloggio che avrebbero dovuto occupare durante l espletamento del lavoro loro promesso, tramite Bachir, da BEN MOHAMED Hassen e da MALLIA Rosaria (cui era destinata parte della somma); facendoli imbarcare da Halk el Wed (città tunisina) in data 4 maggio 2008 su una nave diretta a Palermo, con successiva destinazione Pachino, ove avrebbero dovuto incontrare BEN MOHAMED Hassen, di cui BACHIR aveva loro fornito il numero di cellulare; dotandoli di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione di Siracusa (SR), sulla base della falsa attestazione di MALLIA Rosaria, fidanzata di BEN MOHAMED Hassen e titolare dell omonima ditta individuale, che, in data aveva sottoscritto impegno di assunzione al lavoro per la durata di mesi nove; comunicando poi BEN MOHAMED Hassen ai medesimi, una volta giunti a Pachino, che non sarebbero stati assunti dalla ditta di MALLIA Rosaria e che avrebbero dovuto comunque pagare l alloggio, ove avessero inteso rimanere in Italia, venendo in tal modo meno alle promesse fatte; talché, abbandonati su quel territorio senza lavoro, senza punti di riferimento, privi di qualsivoglia mezzo di sostentamento, di qualsivoglia conoscenza della lingua italiana e dei luoghi in cui si trovavano, in assoluto stato di bisogno e di disperazione, li costringevano di fatto ad assoggettarsi a reclutatori senza scrupoli di manodopera, operanti in Sicilia, Calabria (per la raccolta di arance) o in Puglia (per la raccolta di angurie e pomodori), ed in particolare in Nardò, ove BEN MOHAMED Hassen aveva contatti con i reclutatori che ivi operavano, a loro volta in stretto contatto con i titolari delle aziende agricole presso cui venivano adibiti al lavoro, in condizioni analoghe alla schiavitù, i tunisini provenienti da Pachino (SR) ed ove giungevano difatti anche i lavoratori per essere adibiti alla raccolta di meloni e pomodori; acc. in Nardò, nell estate del 2008; CAVARRA Giuseppe, inoltre: I) del reato di cui agli artt. 110, 48 e 479 c.p. e 12 comma 1, 3 lett. d) e 3 bis lett. a) del D.L.vo 286/1998: perché, in concorso con tal MOHAMED, allo stato rimasto ignoto, mediante
5 inganno, consistito nella falsa promessa di un regolare contratto di lavoro in Italia, al fine di trarne profitto, procurava l ingresso illegale sul territorio dello Stato Italiano di BEN AMMAR Temim, utilizzando mezzi di trasporto internazionali, poiché: avendo MOHAMED in Tunisia fama di organizzatore di viaggi per l Italia, a tal fine contattato da un lavoratore, si faceva dare da costui, che la racimolava con enorme difficoltà e a più riprese, la somma complessiva di di dinari tunisini (pari a circa 3000,00 euro), comprensiva anche di fitto per l alloggio che avrebbe dovuto occupare durante l espletamento del lavoro promesso da CAVARRA Giuseppe; imbarcandosi poi, unitamente ad un altro lavoratore, in data 23 marzo 2008 su una nave diretta a Palermo, con successiva destinazione Pachino, ove, incontravano CAVARRA Giuseppe, che consegnava loro il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione di Siracusa, sulla base di una falsa attestazione della ditta individuale dello stesso CAVARRA, che, in data aveva sottoscritto impegno di assunzione al lavoro per la durata di mesi nove, al solo fine di consentire l ingresso sul territorio Italiano del lavoratore cui il MOHAMED, una volta giunti a Pachino comunicava che non sarebbe stato mai assunto dalla ditta CAVARRA; acc. in Bari nel gennaio 2009; ZROUD Houcine, inoltre: J) del reato di cui agli artt. 110, 81, 48, 479, 600 e 601 c.p.: perché in concorso con NZAIME Razke, non meglio identificato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante inganno, consistito nella falsa promessa di un regolare contratto di lavoro in Italia, e mediante approfittamento dello stato di necessità in cui versavano coloro che lo contattavano, procurava l ingresso sul territorio dello Stato Italiano utilizzando mezzi di trasporto internazionali di un numero indeterminato di tunisini, da destinare allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, in condizioni analoghe alla schiavitù, poiché: avendo NZAIME Razke in Tunisia fama di organizzatore di viaggi per l Italia, a tal fine contattato da coloro che avevano necessità di trovare un lavoro, si faceva dare da costui, che la racimolava con enorme difficoltà e a più riprese, ricorrendo a contrarre anche un debito con lo stesso NZAIME, firmando un titolo cambiario, la somma complessiva di di dinari tunisini (circa 3000 euro), comprensiva anche di fitto per l alloggio che avrebbe dovuto occupare durante l espletamento del lavoro promesso, tramite NZAIME Razke e ZROUD Houcine, presente a Santa Croce Camerina (RG), da CAPPELLO Maria Teresa, titolare dell azienda agraria Senzio Ragusa ; facendolo imbarcare da Halk el Wed (città tunisina) in data 29 maggio 2009 su una nave diretta a Palermo, con successiva destinazione Santa Croce Camerina (RG), ove giungeva accompagnato in auto da ZROUD Houcine che lo prelevava a Ragusa, di cui NZAIME Razke aveva fornito il numero di cellulare; dotandolo di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciato dallo Sportello Unico per l Immigrazione di Ragusa, sulla base della attestazione di CAPPELLO Maria Teresa, datore di lavoro di ZROUD Houcine che, in data aveva sottoscritto impegno di assunzione al lavoro per la durata di mesi nove e attestando il successivo 5 giugno 2009 con atto privato ma di pubblico uso che lo stesso Imed sarebbe andato ad abitare in Santa Croce Camerina Via R. Guttuso n. 12 (residenza e dimora di ZROUD Houcine e della sua famiglia); fornendo poi ZROUD Houcine allo stesso lavoratore un alloggio fatiscente, privo di infissi, di arredi e di servizi igienici, di corrente elettrica e con il soffitto coperto da eternit, posto nella
6 periferia di Santa Croce Camerina, all interno del quale, il medesimo ZROUD, aveva sistemato altri tunisini giunti in Italia prima di Imed, ricevendosi somme di denaro per l affitto che decurtava dal salario, che in realtà non corrispondeva; impossessandosi ZROUD Houcine al fine di limitarne i movimenti e la possibilità di sottrarsi al giogo, dei documenti identificativi e del permesso di soggiorno di ABDELOAUHED Imed, costringendolo poi a turni di lavoro di 12/14 ore presso l azienda agraria che lo aveva assunto, controllandolo o facendolo controllare costantemente da altri, senza corrispondergli alcun compenso per il lavoro svolto e giustificando la mancata retribuzione asserendo che i soldi servivano per il disbrigo di molte pratiche che lo riguardavano, per il vitto e l alloggio forniti, per i contributi per l ingaggio e perchè ancora suo debitore e del cognato (NZAIME Razke) di mille Euro per via del titolo cambiario che Imed aveva firmato in Tunisia; talché, abbandonato completamente in balìa di ZROUD Houcine e senza punti di riferimento, privo di qualsivoglia mezzo di sostentamento, di qualsivoglia conoscenza della lingua italiana e dei luoghi in cui si trovava, in assoluto stato di bisogno e di disperazione, da questi trafficato, soggiogato e schiavizzato, lo costringeva, privandolo dei documenti, a prestazioni lavorative forzate e di fatto poi a fuggire da Santa Croce Camerina, ed a raggiungere, consigliato da altri connazionali, Nardò, ove altri reclutatori senza scrupoli che ivi operavano, approfittando della condizione di vulnerabilità cui ZROUD Houcine lo aveva indotto, lo destinavano alle stesse prestazioni lavorative forzate, in condizioni analoghe alla schiavitù, adibendolo a lavoro in agricoltura; acc. in Nardò nel 2009; K) del reato di cui all art. 81 e 629 c.p.: perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, privando il lavoratore dei documenti di identificazione (passaporto) e il permesso di soggiorno trattenendoseli e minacciandolo di non restituirglieli se Imed non avesse prima saldato un debito di mille euro contratto in Tunisia con NZAIME Razke, lo costringeva a lavorare alle sue dipendenze nella raccolta di prodotti ortofrutticoli e ad accettare la corresponsione di trattamenti contributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, così procurandosi un ingiusto profitto con relativo danno per lo stesso, cui non corrispondeva alcun salario maturato nel periodo di lavoro prestato, nella certezza che non avrebbe denunciato i soprusi, in considerazione dello stato di vulnerabilità in cui lo aveva indotto; facendosi altresì consegnare a più riprese varie somme di denaro asseritamente occorrenti per costi di carburante, bolli, pratiche burocratiche e corrispondenza; acc. in Nardò nel 2009;.
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