Il sistema delle segnalazioni statutarie. Manuale per le Consorziate

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1 Il sistema delle segnalazioni statutarie Manuale per le Consorziate Roma, maggio 2013

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3 Sommario Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (d ora in poi FITD o Fondo) ha strutturato, fin dalla sua costituzione come consorzio volontario nel 1987, un Sistema di Segnalazioni Statutarie fondato sulla predisposizione e l invio di segnalazioni periodiche da parte delle Banche Consorziate. Tali flussi sono utilizzati dal FITD per calcolare le quote di contribuzione per gli interventi e le spese di funzionamento a carico di ciascuna consorziata; determinare i voti spettanti in Assemblea a ciascuna consorziata; fornire alle consorziate regole di sana e prudente gestione, il cui rispetto viene costantemente monitorato allo scopo di evitare interventi da parte del Fondo. Ai sensi dell art. 26 dello Statuto, le segnalazioni statistiche che le consorziate sono tenute a inviare sono riconducibili a tre aspetti: gli Indicatori dei profili gestionali individuali e consolidati, la Base Contributiva e gli ulteriori dati richiesti dal Comitato di Gestione, con l approvazione della Banca d Italia. Questa previsione si è in parte modificata per effetto del Protocollo di Intesa siglato tra Banca d Italia e FITD nel 2001 e avente a oggetto la produzione di un apposita base dati da parte dell Organo di Vigilanza e la trasmissione del conseguente flusso informativo periodico al Fondo per la valutazione degli indicatori gestionali e della posizione statutaria delle banche consorziate. L attuazione del Protocollo tra la Banca d Italia e il FITD ha determinato una distinzione della fonte dei dati utilizzati per alimentare il sistema delle segnalazioni statutarie. A partire dalla segnalazione riferita a giugno 2002, infatti, gli Indicatori Gestionali sono costruiti sulla base delle evidenze segnaletiche di matrice dei conti che la Banca d Italia invia periodicamente al Fondo in attuazione del Protocollo, mentre le informazioni concernenti la Base Contributiva continuano a essere oggetto di segnalazione semestrale al FITD da parte delle Banche Consorziate. Il presente documento si propone di illustrare il Sistema delle Segnalazioni Statutarie del FITD nella sua struttura rivisitata nel corso del 2011 e introdotta con la riforma statutaria del 20 giugno 2012, fornendo altresì il quadro evolutivo laddove necessario per ragioni di completezza. Nel contempo si propone di fornire le istruzioni per la produzione, l invio e la corretta interpretazione delle segnalazioni. Il nuovo sistema si applica a decorrere dalla segnalazione del 30 giugno Con riferimento all obbligo di segretezza, si rammenta che l art. 2, comma 1, del D. Lgs. 659/96 di recepimento della Direttiva 94/19/CE sui sistemi di garanzia dei depositi, sostituendo l art. 96 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), ha previsto che: I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell attività istituzionale di questi ultimi. 3

4 Aggiornamenti del presente Manuale a cura di Manuela De Cesare e Alessio Veccia. 4

5 Indice 1. Gli Indicatori dei Profili Gestionali Segnalazioni semestrali individuali e consolidate Indicatore A Indicatore P Indicatore L Indicatori D1 e D Segnalazioni trimestrali individuali Determinazione della rischiosità Soglie, classi e pesi L Indice Sintetico e la Posizione Statutaria La rischiosità consolidata Deroghe Segnalazioni delle banche di nuova costituzione (New Cos) Banche con base contributiva nulla Gestione della tesoreria unica accentrata Segnalazioni delle filiali extracomunitarie appartenenti al G Sanzioni ed esclusione dal Fondo Esempi di calcolo della Posizione Statutaria La base contributiva e le quote di contribuzione I Fondi Rimborsabili Calcolo dei Fondi Rimborsabili e condizioni sui dati Esempio di calcolo dei Fondi Rimborsabili La quota proporzionale di contribuzione Il meccanismo della Regressività La correzione per l Indice Sintetico Medio Ponderato (ISMP) Esempio di calcolo dell Indice Sintetico Medio Ponderato Le quote di contribuzione per le spese di funzionamento Le quote di contribuzione per l impegno

6 3. Istruzioni per la produzione e l invio delle segnalazioni statutarie: Glossari e modulistica I Glossari La modulistica Modello F10 BC/ Modello F10 BC/ Modello F10 BC/ Modello F10 BC/ Appendice Il Protocollo d intesa Banca d Italia FITD Modifiche dell assetto operativo La frequenza di invio delle segnalazioni Schema per l invio delle segnalazioni Gli Indicatori Gestionali Il Sistema di rettifica degli Indicatori Gestionali Schema per l invio delle segnalazioni La Base Contributiva La procedura elettronica Lo scambio delle informazioni tra Fondo e consorziate Appendice terminologica

7 1. Gli Indicatori dei Profili Gestionali Il FITD svolge la propria azione di garanzia nei confronti dei depositanti attraverso un sistema di misurazione e controllo della rischiosità delle banche a esso consorziate con l obiettivo di ridurre al minimo i costi di un eventuale crisi bancaria. Il sistema utilizzato per calcolare la rischiosità di una banca viene definito anche sistema di monitoraggio ed è costituito da alcuni indicatori di bilancio che guardano ai diversi profili dell attività bancaria. I profili gestionali a cui il sistema di monitoraggio si riferisce sono quelli di Rischiosità, Solvibilità, Liquidità e Redditività/Efficienza. Il suddetto sistema è stato introdotto con la recente riforma statutaria del 20 giugno 2012 ed entra in vigore a decorrere dalla segnalazione riferita al 30 giugno Rispetto al passato, il nuovo sistema prevede tre modifiche sostanziali: 1. l introduzione di un quinto indicatore di liquidità strutturale (vedi par ); 2. il passaggio della periodicità delle segnalazioni da semestrale a trimestrale per tutte le banche (vedi par 1.2); 3. l introduzione degli indicatori consolidati (1.3.3). 1.1 Segnalazioni semestrali individuali e consolidate A tali profili fanno riferimento cinque indicatori di bilancio: A1, P, L, D1 e D2. Profilo di Rischiosità L indicatore A1 evidenzia il rischio che una banca possa subire perdite tali da determinare una situazione di crisi (ovvero la capacità da parte di questa di far fronte a eventuali perdite senza divenire insolvente). Il rischio di perdita che l indicatore è volto a misurare è individuato dal rapporto tra l ammontare delle sofferenze nette e quello del patrimonio di vigilanza. L indicatore resta invariato nel nuovo sistema, avendo già subito una revisione nel corso del 2008, a conclusione della quale è stata modificata la composizione degli aggregati in funzione delle novità introdotte con la nuova circolare 272/08 matrice dei Conti della Banca d Italia. In particolare, la sostituzione del vecchio denominatore Patrimonio di bilancio (inclusi i fondi rischi su crediti) e prestiti subordinati con il Patrimonio di Vigilanza è funzione della maggiore stabilità di quest ultimo nel tempo. 7

8 Profilo di Solvibilità Il profilo è costituito da un indicatore volto a evidenziare il grado di patrimonializzazione della banca. Nel nuovo sistema in vigore dal 30 giugno 2012, l indicatore P è espresso dal rapporto tra, al numeratore, la differenza tra il patrimonio di vigilanza (incluso tier 3) e il valore dei requisiti patrimoniali complessivi di vigilanza e, al denominatore, le attività ponderate per il rischio. Profilo di Liquidità Nel nuovo sistema in vigore dal 30 giugno 2012, il profilo è costituito da un indicatore volto a evidenziare il grado di liquidità strutturale della banca. L indicatore L è dato dal rapporto fra i crediti alla clientela e un aggregato dato dalla somma dei debiti verso la clientela, i titoli in circolazione e l insieme dei debiti verso clientela e dei titoli di debito strutturati del portafoglio al fair value. Profilo di Redditività/Efficienza Si compone di due indicatori costruiti su dati di conto economico. L indicatore D1, dato dal rapporto tra costi di Struttura e margine di Intermediazione, sottolinea un aspetto dell attività ordinaria della banca; evidenzia sia la copertura, da parte del margine di intermediazione, dei costi dell attività caratteristica della banca, sia, per la parte residuale, la capacità di fronteggiare le eventuali componenti di costo aventi natura straordinaria. L indicatore D2, calcolato come rapporto tra perdite su crediti e risultato lordo di gestione, esprime una misura dell economicità della gestione caratteristica della banca attraverso l incidenza delle perdite su crediti sul risultato lordo di gestione. Gli obiettivi di tale sistema si possono così riassumere: fornire delle regole di sana e prudente gestione, il cui rispetto dovrebbe mantenere immune il Fondo da interventi a tutela dei depositanti o, in ogni caso, minimizzare il costo nel caso di intervento; individuare le banche che presentano il maggior rischio di intervento da parte del Fondo, al fine di porre in atto azioni preventive che permettano di rimuovere le anomalie accertate. 8

9 Si rammenta che, in seguito all attuazione del Protocollo tra la Banca d Italia e il FITD, tutti gli indicatori sono costruiti sulla base dei dati aggregati (numeratore/denominatore) ottenuti dalle evidenze di matrice dei conti alle date di riferimento, che il Fondo riceve periodicamente dalla Banca d Italia 1. Come anticipato, il sistema è stato negli anni recenti sottoposto a una costante opera di adeguamento e, infine, di profonda revisione 2, fino alla riforma statutaria del 20 giugno Sul punto, si veda l Appendice, nella parte dedicata al Protocollo di intesa tra Banca d Italia e FITD. 2 Nel quadro dell evoluzione del sistema degli indicatori gestionali individuali e di introduzione di quelli su base consolidata, impulso fondamentale è venuto dall applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Come noto, il D. Lgs. 38/2005 ha stabilito, con riferimento alle banche, l obbligo di redigere secondo gli standard internazionali tanto il bilancio consolidato quanto il bilancio individuale, a decorrere, rispettivamente, dall esercizio 2005 e dall esercizio 2006, con facoltà di anticipo di questo ultimo al Data tale gradualità di applicazione, la Banca d Italia ha provveduto al recepimento degli IAS/IFRS nel sistema bancario interessando, nell ordine, la disciplina del bilancio (circolare n. 262 del 22 dicembre 2005), le segnalazioni consolidate (13 aggiornamento del 25 gennaio 2006 della circolare n. 115/90), la rilevazione del patrimonio di vigilanza (17 aggiornamento del 28 giugno 2006 della circolare n. 49/89), le segnalazioni statistiche individuali delle banche (18 aggiornamento del 1 dicembre 2006 della circolare n. 49/89). Infine, a luglio 2008 è stata pubblicata la nuova circolare n. 272/08 del 30 luglio 2008 Matrice dei conti, in sostituzione della n. 49/89. Si osservi, in particolare, come il citato 18 aggiornamento della 49/89 abbia costituito un primo adeguamento importante della matrice dei conti, volto essenzialmente a recepire gli IAS/IFRS nelle sezioni informative relative ai dati di bilancio, nelle more di una più generale revisione anche delle altre sezioni (poi attuata con la circolare 272/08). Nello specifico, l aggiornamento ha riguardato, tra l altro, la sezione della matrice utilizzata per la costruzione degli indicatori di redditività D1 e D2 del FITD. Da qui la necessità di procedere all analisi e all attenta rivisitazione degli indicatori in discorso, sotto il profilo dei contenuti e della codifica delle specifiche voci di matrice impiegate negli aggregati che ne costituiscono numeratore e denominatore. Nel 2008 la Banca d Italia ha pubblicato la nuova circolare n. 272/08 Matrice dei conti, che va a sostituirsi alla circolare n. 49/89 Manuale di compilazione della matrice dei conti, determinando una riorganizzazione complessiva della materia. In particolare, dalle precedenti 9 sezioni della circolare 49/89 si è passati alle 4 della nuova normativa, in cui le voci di matrice afferenti alle vecchie 9 sezioni sono state oggetto di riallocazione e di ricodifica. All interno della nuova struttura trovano spazio le modifiche già apportate in precedenza ai dati di conto economico e al patrimonio di vigilanza con gli aggiornamenti della circolare 49/89. Conseguentemente, nel Glossario del Fondo sono state apportate le necessarie variazioni alla composizione degli aggregati utilizzati nel calcolo degli indicatori gestionali, in relazione all articolazione della nuova circolare 272/08, con decorrenza 31 dicembre 2008 (fatta eccezione per A1, per il quale i nuovi aggregati sono stati applicati a partire dalla segnalazione del 30 giugno 2008). Nello specifico: l indicatore A1 è stato modificato introducendo una nuova composizione del numeratore sofferenze nette articolata sulla base delle voci relative a dati di bilancio (sezione III della 272/08) e sostituendo al denominatore il patrimonio di bilancio con il patrimonio di vigilanza ; per quanto riguarda B1, è stata ampliata la composizione del numeratore patrimonio di vigilanza con la considerazione delle voci relative al patrimonio di vigilanza di terzo livello; con riferimento, infine, agli indicatori di redditività, per D1 le modifiche hanno riguardato le voci relative a altri oneri di gestione e altri proventi di gestione, ora computate al numeratore costi di struttura, che sono trasferite al denominatore margine di intermediazione, mentre per D2, ai fini della composizione del numeratore perdite su crediti al netto delle riprese di valore, sono state inserite le voci relative a rettifiche di valore per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita e riprese di valore su attività finanziarie disponibili per la vendita, con il pertinente segno. 9

10 1.1.1 Indicatore A1 L indicatore A1 del Profilo di Rischiosità esprime una valutazione del rischio di credito della banca attraverso l incidenza dei crediti iscritti in bilancio come sofferenze rispetto al Patrimonio di vigilanza. L indicatore A1 è così determinato: A1 = Sofferenze nette Patrimonio di Vigilanza L ammontare delle sofferenze utilizzato al numeratore del nuovo A1 è calcolato a partire dalle esposizioni lorde verso clientela ordinaria, riportate nella nota integrativa del bilancio e segnalate tra i dati di bilancio nella base informativa W, cui sono dedotte le pertinenti rettifiche di valore complessive. Ne consegue che le voci di matrice componenti il numeratore hanno periodicità semestrale e sono segnalate in Banca d Italia con la matrice W di giugno e dicembre. Per l esatta individuazione del numeratore e del denominatore del rapporto, si rinvia agli aggregati e del Glossario FITD per gli indicatori individuali. Si osservi che, con la riforma statutaria del 20 giugno 2012, l aggregato è stato distinto in e 10002, per dare conto, rispettivamente, dell ammontare delle sofferenze lorde e delle rettifiche di valore complessive. Per gli indicatori consolidati, il relativo Glossario mantiene la stessa nomenclatura degli aggregati propria del Glossario individuale, aggiungendo una C 3 per A maggio 2009, a seguito di un attenta opera di raccordo e di analisi, è stato pubblicato anche il nuovo Glossario per la Base Contributiva allineato alla circolare n. 272/08 della Banca d Italia. Nei primi mesi del 2010, a seguito della pubblicazione a dicembre 2009 del 1 aggiornamento della circolare 272/08, gli uffici del Fondo hanno provveduto ad adeguare i Glossari ai cambiamenti intervenuti nella normativa. Nell aggiornamento della normativa, l obiettivo della Vigilanza è stato quello di evitare onerosi doppi binari nella produzione dei flussi informativi da parte delle banche, accrescendo indirettamente anche la qualità dei dati trasmessi. Nella sostanza, le modifiche introdotte nella circolare di matrice recepiscono i cambiamenti intervenuti nella circolare di bilancio 262/05 a novembre Inoltre, sono state prese in considerazione le novità segnaletiche introdotte nell ambito delle regolamentazioni internazionali e le nuove esigenze emerse, a livello nazionale, per effetto dei fabbisogni informativi scaturiti dalla crisi finanziaria e funzionali all attività di analisi economica e di informativa all esterno. Dal punto di vista degli indicatori utilizzati dal Fondo, le variazioni normative hanno interessato il profilo di redditività efficienza e, dunque, gli indicatori D1 e D2. La nuova versione del Glossario degli indicatori gestionali del Fondo è stato pubblicato a febbraio 2010, con applicazione a partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2009, mentre il Glossario aggiornato per la Base Contributiva è stato reso disponibile nella seconda parte dell anno, decorrendo le modifiche alle voci incluse negli aggregati dal 30 giugno Tale impostazione vale, peraltro, per tutti gli indicatori che compongono il sistema di misurazione della rischiosità. 10

11 opportuna distinzione e senza prevedere la citata ripartizione del numeratore di A1 propria del calcolo su base individuale. Per completezza, si rammenta che l indicatore A1 è calcolato come Sofferenze nette / Patrimonio di vigilanza dalla segnalazione riferita al 30 giugno 2008, mentre in precedenza era dato dal rapporto sofferenze totali al netto dei dubbi esiti / patrimonio di bilancio, inclusi i fondi rischi su crediti + prestiti subordinati. Il patrimonio di vigilanza da porre al denominatore dell indicatore A1 è quello segnalato alla data di riferimento degli indicatori gestionali, non comprensivo degli elementi relativi al patrimonio di terzo livello. Si rinvia a quanto disposto dalle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali 4 per la composizione dell aggregato da utilizzare. Dizionario dati Banca d Italia (individuale) Descrizione Dizionario dati Banca d Italia (consolidato) Glossario individuale Glossario consolidato Sofferenze nette C Numeratore A di cui: sofferenze lorde di cui: rettifiche di valore complessive Denominatore A Patrimonio di vigilanza C Indicatore P Il Profilo di Solvibilità è misurato dall indicatore P, che esprime il grado di patrimonializzazione della banca. L indicatore rapporta l eccesso di capitale alle attività ponderate per il rischio ed è determinato sulla base del seguente rapporto: P = Patrimonio di Vigilanza (+ tier3) Totale requisiti patrimoniali Attivo ponderato per il rischio Si osservi che la revisione statutaria di giugno 2012, nel riformulare la composizione dell indicatore di solvibilità, ha confermato l utilizzo del patrimonio di vigilanza 4 Circ. Banca d Italia n. 155 del 18/12/1991 e successivi aggiornamenti. 11

12 comprensivo degli elementi patrimoniali di terzo livello, già in uso già partire dalla segnalazioni degli indicatori gestionali riferita a dicembre Per ciò che concerne le modalità di compilazione degli aggregati che compongono tale indicatore (30030 e del Glossario individuale e 30030C e 40030C del Glossario consolidato, rispettivamente, per il numeratore e il denominatore), si veda quanto disposto dalle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali 5. Dizionario dati Banca d Italia (individuale) Numeratore P Denominatore P n.d. Descrizione Patrimonio di vigilanza, incluso tier 3 totale requisiti patrimoniali Attivo ponderato per il rischio Dizionario dati Banca d Italia (consolidato) Glossario individuale Glossario consolidato C n.d C Indicatore L L indicatore del Profilo di Liquidità esprime una misura della liquidità strutturale della banca ed è dato dal rapporto: L = Crediti verso clientela Debiti verso clientela + titoli in circolazione + debiti verso clientela e titoli di debito strutturati del portafoglio al fair value Per il dettaglio delle voci di matrice in cui si articolano numeratore e denominatore di L, si rinvia ai Glossari per gli indicatori individuali e consolidati. Nello specifico, il riferimento è ai nuovi aggregati e su base individuale e ai corrispondenti 50000C e 60000C per i consolidati, introdotti con la riforma del 20 giugno Circ. Banca d Italia n. 155 del 18/12/1991 e successivi aggiornamenti. 12

13 Dizionario dati Banca d Italia (individuale) Descrizione Dizionario dati Banca d Italia (consolidato) Glossario individuale Glossario consolidato Numeratore L Crediti verso clientela C Denominatore L Debiti verso clientela + titoli in circolazione + debiti verso clientela e titoli di debito strutturati del portafoglio al fair value C Indicatori D1 e D2 Il Profilo di Redditività/Efficienza si compone di due indicatori relativi al conto economico. D1 = Costi di Struttura Margine di Intermediazione D2 = Perdite su Crediti (al netto dei recuperi) Risultato Lordo di Gestione Gli aggregati utilizzati dal Fondo (a livello individuale, e per l indicatore D1 e e per D2) sono costruiti a partire dalle voci appartenenti alla sezione III Dati di bilancio della matrice dei conti, secondo quanto previsto dalla circolare 272/08 della Banca d Italia. Inoltre, gli aggregati FITD corrispondono a specifici aggregati del Dizionario Dati della Banca d Italia. Con l introduzione dei consolidati, gli aggregati per la costruzione di D1 e D2 sono stati replicati avvalendosi delle voci contenute nella base informativa M della matrice dei conti e identificati nel relativo Glossario come 73000C e 74000C per D1 e 75000C e 76000C per D2. Si rinvia all ultimo aggiornamento dei Glossari disponibili nell Area riservata alle consorziate Comunicazioni e download del sito web del Fondo, per la composizione nel dettaglio dei singoli aggregati. 13

14 Con riferimento alle modalità di costruzione, l indicatore D2 si calcola solo se il numeratore (aggregato del Glossario individuale e 76000C di quello consolidato) e il denominatore (aggregato del Glossario individuale e 75000C di quello consolidato) sono entrambi positivi. Diversamente, ai fini del calcolo dell Indice Sintetico si applica il seguente schema: Numeratore Denominatore Coefficiente Negativo Positivo 0 Negativo Negativo 0 Positivo Negativo 4 0 Pos/Neg 0 Si noti che dal 2004 lo schema è stato integrato dall ulteriore previsione di un coefficiente zero da attribuire nel caso di un numeratore nullo in corrispondenza di un denominatore negativo o positivo; è stato, altresì, modificato il caso di numeratore e denominatore entrambi negativi con la previsione di un coefficiente pari a zero e non più uguale a quattro. Le filiali di banche estere operanti in Italia, ai fini della segnalazione degli indicatori del profilo in questione, provvedono a segnalare solo i dati di conto economico riferiti all esercizio chiuso il 31/12 dell anno precedente 6, diversamente da quanto disposto dall art. 8 dell Appendice allo Statuto in materia di frequenza delle segnalazioni. *** Gli indicatori D1 e D2 sono da sempre presenti nel set di monitoraggio del Fondo, per quanto la loro composizione abbia nel tempo subito degli aggiustamenti e aggiornamenti per effetto delle variazioni apportate alle circolari di matrice dei conti dalla Banca d Italia, in particolare in seguito al recepimento della logica dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nel 2006 e al passaggio alla nuova circolare 272/08 Matrice di conti della Banca d Italia. Di seguito si riporta una tabella di riepilogo della composizione in aggregati degli indicatori D1 e d2, con evidenza anche del raccordo tra le voci del Glossario FITD individuale e i corrispondenti aggregati del Dizionario Dati della Banca d Italia: 6 Ciò in quanto la circolare n. 272/08 Matrice dei conti della Banca d Italia prevede che le sottosezioni 3.4 conto economico costi e 3.5 conto economico ricavi della sezione III dati di bilancio debbano essere segnalate dalle filiali italiane di banche estere con periodicità annuale. 14

15 Numeratore D1 Denominatore D1 Numeratore D2 Denominatore D2 Dizionario dati Banca d Italia (individuale) Descrizione Dizionario dati Banca d Italia (consolidato) Glossario individuale Glossario consolidato Costi di struttura C Margine di intermediazione Perdite su crediti al netto delle riprese di valore Risultato lordo di gestione C C C 15

16 1.2 Segnalazioni trimestrali individuali In base al nuovo impianto delle segnalazioni, è prevista una segnalazione trimestrale per tutte le banche, a livello individuale, da produrre con riferimento al 30 marzo e al 30 settembre di ogni anno. L attuale periodicità delle segnalazioni consolidate non consente di reperire informazioni su base trimestrale anche per il gruppo. La composizione degli indicatori trimestrali differisce leggermente da quelli semestrali, in quanto non tutte le voci hanno una cadenza trimestrale. Ad esempio, le sofferenze nette hanno natura semestrale, mentre il patrimonio di vigilanza è segnalato ogni tre mesi. L articolazione in voci di matrice in base al Glossario, ai fini della composizione degli aggregati necessari al calcolo degli indicatori trimestrali, inoltre, mostra il riferimento a una base informativa diversa rispetto a quella utilizzata a livello semestrale. Nel caso di elementi non disponibili al trimestre, poiché aventi diversa periodicità, sarà utilizzato il valore registrato per la segnalazione del semestre immediatamente precedente. La distinzione tra i nuovi indicatori gestionali individuali e consolidati segnalati su base semestrale e quelli segnalati trimestralmente attiene anche alla fonte di ricezione dei dati: gli indicatori semestrali riferiti i mesi di giugno e dicembre perverranno al Fondo dalla Banca d Italia in base al vigente Protocollo di intesa, mentre gli indicatori trimestrali, riferiti ai mesi di settembre e marzo, dovranno essere oggetto di segnalazione diretta da parte delle banche (in base al dettaglio fornito nel relativo Glossario e secondo le istruzioni contenute nel Manuale del Web Sacc) in sede di invio della base contributiva alla medesima data di riferimento. L analisi degli indicatori trimestrali individuali avrà finalità andamentale. Indicatori trimestrali descrizione Glossario individuale Numeratore A1 Sofferenze lorde 10000T Denominatore A1 Patrimonio di vigilanza 30000T Numeratore P Patrimonio di vigilanza, incluso tier 3 totale requisiti patrimoniali 30030T Denominatore P Attivo Ponderato per il Rischio 40030T Numeratore L Crediti verso clientela 50000T Denominatore L Debiti verso clientela + titoli in circolazione + debiti verso clientela e titoli di debito strutturati del portafoglio al fair value 60000T Numeratore D1 Costi di struttura 74000T Denominatore D1 Margine di intermediazione 73000T Numeratore D2 Perdite su crediti al netto delle riprese di valore 76000T Denominatore D2 Risultato lordo di gestione 75000T 16

17 1.3 Determinazione della rischiosità Soglie, classi e pesi Per ciascun indicatore sono fissate quattro soglie che determinano cinque classi all interno delle quali si può collocare l indicatore. Classi di Rischio A1 P L D1 D2 Basso <10% >6% <90% <60% (o num=0) 0% 20% (o num <=0) Medio Basso 10% 20% 3% 6% 90% 100% 60% 70% 20% 40% Medio 20% 30% 2% 3% 100% 130% 70% 80% 40% 50% Medio Alto 30% 50% 1% 2% 130% 200% 80% 90% 50% 60% Alto >50% <1% >200% >90% (o den<0) >60% (o den<0) Nota: per ciascuna classe di rischio il range di valori include l estremo superiore della stessa classe. Le classi sono denominate: Basso ; Medio Basso ; Medio ; Medio Alto ; Alto. Per ciascuna classe di rischio si attribuisce un peso relativo. Classi di Rischio A1 P L D1 D2 Basso Medio Basso 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Medio Medio Alto Alto I pesi attribuiti alle diverse classi rispecchiano quanto in uso nel vecchio sistema, con l aggiunta di un coefficiente di 0,5 attribuito alla seconda classe. L indicatore A1 conserva la caratteristica prudenziale dei pesi doppi previsto dallo Statuto FITD. 17

18 1.3.2 L Indice Sintetico e la Posizione Statutaria La somma dei coefficienti relativi agli indicatori è definita Indice Sintetico (IS). L intervallo entro cui l IS si muove, che può variare fra 0 e 24, si articola nel seguente modo: A) da 0 a 3,5, la banca è considerata a Rischio Basso. B) da 3,5 a 6,5 la banca è considerata a Rischio Medio Basso. C) da 6,5 a 8 la banca è considerata a Rischio Medio. D) da 8 a 10,5, la banca è considerata a Rischio Medio Alto. E) da 10,5 a 14,5, la banca è considerata ad Rischio Alto. F) maggiore di 14,5, la banca è considerata Escludibile. Gli estremi superiori sono inclusi nelle classi La rischiosità consolidata Un importante innovazione della riforma del 20 giugno 2012 riguarda l introduzione dei consolidati. Con logica prudenziale, è stata introdotta una regola generale di prevalenza della rischiosità consolidata su quella individuale, in considerazione del fatto che esiste una responsabilità forte della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle proprie controllate. Questa regola comporta che, nel caso di banche appartenenti a un gruppo bancario, la valutazione della loro rischiosità sia ancorata alla performance registrata dal gruppo stesso (in senso sia migliorativo sia peggiorativo). In altre parole, a queste banche individuali si attribuisce l indice sintetico computato per il gruppo bancario, anziché quello individuale. Laddove, però, lo squilibrio della singola partecipata sia particolarmente elevato 7, si ritiene, a fini prudenziali, che la regola non debba essere applicata in modo automatico. La deroga al principio della prevalenza implica che alle banche in alto rischio o escludibili a livello individuale, appartenenti a un gruppo bancario meno rischioso, si applichi l indice sintetico individuale. 7 Il riferimento è a quelle situazioni aziendali in cui è molto alta la probabilità di default o di azzardo morale. 18

19 Di seguito si riassume l articolazione del meccanismo di attribuzione delle posizioni statutarie, a partire dal livello di rischio individuale. Posizioni Statutarie Basso Medio Basso Medio Medio alto Dati utilizzati per il calcolo della Posizione Statutaria Consolidati Alto Individuali Escludibile Individuali In sintesi, l applicazione del sistema di valutazione della rischiosità consolidata comporta: per le banche che appartengono ai gruppi bancari si applica la regola della prevalenza della rischiosità di gruppo su quella individuale. In altre parole, per queste banche si procede a sostituire l indicatore di rischio della banca con quello del relativo gruppo di appartenenza. Questa regola della prevalenza, si evidenzia, è applicata in senso bidirezionale: sia migliorativo sia peggiorativo; per prudenza, nel caso di banche appartenenti a gruppi, che individualmente versino in uno stato di forte squilibrio (banche escludibili e banche in alto rischio), si deroga alla regola di prevalenza, e si attribuisce alle banche consorziate l indicatore di rischio calcolato su base individuale; le banche escludibili che appartengono a gruppi meno rischiosi beneficiano di un posticipo di 12 mesi nell avvio della procedura di esclusione (ex art. 6 Statuto), questo al fine di incentivare i gruppi ad attivare i comportamenti correttivi; infine, alle banche appartenenti a un gruppo bancario escludibile, ma aventi a livello individuale un rischio inferiore a tale soglia, è applicato un indice sintetico pari all estremo superiore della classe di alto rischio (alla banca è applicato un indice sintetico pari a 14,5). Al fine di agevolare il monitoraggio da parte delle capogruppo, quest ultima sarà destinataria dei report (e dei flussi di ritorno) degli indicatori relativi alle partecipate del proprio gruppo, che il Fondo periodicamente produce sulla base dei dati ricevuti dalla Banca d Italia in forza del protocollo di intesa. 19

20 1.4 Deroghe In sede di calcolo degli indicatori, sia semestrali sia trimestrali, esistono delle situazioni particolari che derogano alla normale applicazione dei coefficienti così come descritti in precedenza Segnalazioni delle banche di nuova costituzione (New Cos) Come noto, una banca neo costituita presenta, nei primi anni di attività, una situazione fisiologica di squilibrio tra costi e ricavi legata al sostenimento dei costi operativi (o di struttura) che non trovano una corrispondenza dal lato dei ricavi poiché la banca non ha ancora sviluppato in modo pieno la propria attività. Questo fenomeno pone tale tipologia di banche in una situazione di penalizzazione dal punto di vista del posizionamento rispetto agli indicatori dei profili gestionali. Infatti, a fronte dello squilibrio tra costi e ricavi, le banche neo costituite si potrebbero trovare in una situazione di non normalità negli indicatori D1 (Costi di struttura / Margine di Intermediazione) e D2 (Perdite su crediti, al netto dei recuperi / Risultato lordo di gestione). Al fine di ridurre questa anomalia, il comma 5 dell art. 6 dell Appendice allo Statuto dispone che: In deroga a quanto previsto dal comma 4, alle banche di nuova costituzione, non rivenienti da operazioni di ristrutturazione, per tre date segnaletiche dalla data di adesione al FITD, nel caso di Rischio Medio, Rischio Medio Alto e Rischio Alto negli indicatori D1 e D2, ai fini del calcolo dell indice sintetico, si applicherà un coefficiente pari a 0,5. Dunque, la deroga si applica per tre segnalazioni consecutive alle banche che si trovino nelle condizioni descritte, purché non derivanti da operazioni di ristrutturazione. La norma trova applicazione a decorrere dall approvazione del presente Statuto anche per le banche cui alla data sia in corso di applicazione la normativa pregressa Banche con base contributiva nulla Le banche in oggetto non rappresentano un rischio di intervento per il Fondo e per questo lo statuto, all articolo 6, comma 6, dispone che agli indicatori di rischiosità (A1), di liquidità (L) e di redditività efficienza (D1 e D2) si applichi il coefficiente proprio della classe di rischio basso, indipendentemente dalla valorizzazione degli 20

21 indicatori stessi. L unico indicatore che rimane inalterato è P e sarà associato alla pertinente classe di rischio in base al valore assunto Gestione della tesoreria unica accentrata La materia è disciplinata dall articolo 6, comma 7, introdotto con la riforma statutaria di giugno 2012, il quale dispone che, in deroga a quanto previsto per il calcolo dell indicatore di liquidità strutturale L: in caso di gruppo bancario italiano appartenente a gruppo bancario comunitario, qualora la capogruppo estera gestisca la tesoreria unica accentrata in via continuativa, l indicatore di liquidità consolidato tiene conto al denominatore dei debiti verso la capogruppo estera derivanti da tale gestione di tesoreria. A tal fine, la capogruppo italiana presenta istanza al Fondo, attestando con autocertificazione la continuità di gestione della tesoreria unica accentrata. In relazione a quanto sopra, ai fini del calcolo dell indice sintetico, si applicherà un coefficiente non inferiore a 1. Ciò implica la comunicazione ufficiale da parte della capogruppo del gruppo italiano appartenente a gruppo bancario comunitario, mediante autocertificazione che attesti la continuità della gestione unica accentrata. La comunicazione deve pervenire al Fondo in modo tempestivo e deve, altresì, indicare gli estremi per l estrazione dalla matrice dei conti della parte addizionale da computare al denominatore di L, che dovrà essere effettuata dalla banca d Italia e comunicata al Fondo unitamente all insieme dei dati relativi agli indicatori gestionali della prima data di riferimento utile. Il calcolo dell indicatore L così rettificato viene, conseguentemente, a prevedere un ammontare maggiore al denominatore e, per questo ad assumere un valore inferiore rispetto a quello che avrebbe in assenza della deroga. All indicatore sarà assegnato il coefficiente di rischio corrispondente al valore assunto per effetto della deroga, con l applicazione di un floor pari a 1 (rischio medio). Ciò significa che, laddove il coefficiente assuma valore superiore a 1 dopo la rettifica, l applicazione della deroga comporterà il suo posizionamento a 1 (floor). Diversamente, nessuna variazione sarà apportata al coefficiente qualora inferiore a 1 dopo il ricalcolo dell indicatore Segnalazioni delle filiali extracomunitarie appartenenti al G 10 L articolo 2, comma 2, dello Statuto prevede l adesione obbligatoria al Fondo delle filiali di banche extracomunitarie esercenti attività in Italia per le quali non sia operante un sistema di garanzia dei depositanti equivalente nel paese di origine. 21

22 Poiché, a seguito di un indagine condotta dalla Banca d Italia, cui è demandata l espressione del giudizio di equivalenza, è emerso che per nessuna delle filiali di banche extracomunitarie vige il suddetto principio di equivalenza, le stesse sono state formalmente invitate ad aderire al FITD. Per talune di queste filiali di banche estere (quelle facenti parte dei paesi del gruppo dei G 10) non esiste l obbligo di segnalare le sezioni della matrice dei conti relative ai requisiti minimi di patrimonio, per cui gli indicatori P e A1 non possono essere calcolati 8. Infine, le filiali in discorso sono tenute a segnalare alla Banca d Italia i dati di conto economico con periodicità annuale anziché semestrale. In ragione di ciò, si è provveduto a esonerare le filiali di banche extracomunitarie, per le quali sia previsto l esonero da parte della Banca d Italia dalla segnalazione dei coefficienti patrimoniali, dal calcolo dell indicatore P, ponendo lo stesso in Rischio basso. Stessa cosa accade per l indicatore A1. Per ciò che riguarda il conto economico, in mancanza di quello semestrale, si considera il dato riferito all intero esercizio. Ciò significa che, nella segnalazione riferita a giugno, per gli indicatori calcolati a partire dalla matrice dei conti relativa al conto economico (L, D1 e D2) verrà ripetuto il dato riferito al 31 dicembre. In forza del Protocollo tra la Banca d Italia e il FITD, nel cd inviato dalla Vigilanza alla data del 30/06 viene normalmente riproposto anche il flusso relativo al 31/12 precedente, rendendo così possibile la descritta operazione di trasferimento dei dati. 8 La ragione di tale esclusione è che per queste banche (così come per le filiali di banche comunitarie) esiste già un obbligo di rispetto dei requisiti minimi di Patrimonio imposto dalla normativa di Vigilanza del paese d origine. 22

23 1.5 Sanzioni ed esclusione dal Fondo Come previsto all art. 9 dello Statuto, il Fondo può applicare sanzioni di carattere pecuniario (fino a un massimo di euro) nel caso di inadempimenti agli obblighi statutari in materia di: contribuzioni e segnalazioni dei dati; pubblicità della partecipazione al Fondo. Come disposto dall art. 3, comma 1, lettera c) dell Appendice allo Statuto, qualora l Indice sintetico risulti maggiore a 14,5, la banca sarà escludibile, ai sensi dell art. 6, comma 1, lettera a) dello Statuto. L avvio della procedura di esclusione dal Fondo può, dunque, avvenire se la banca è considerata come Escludibile per un periodo di almeno un anno. Se allo scadere dell anno la banca non è rientrata da tale situazione, il Consiglio del Fondo può, su proposta del Comitato di Gestione e previa autorizzazione della Banca d Italia, deliberare la sua esclusione, oppure concedere un ulteriore proroga comunque non superiore a un anno (art. 6, comma 4, Statuto). Il Consiglio può, altresì, deliberare l esclusione delle banche che si siano rese gravemente inadempienti agli obblighi previsti dallo Statuto, quali le contribuzioni per gli interventi e per le spese di funzionamento (art. 6, comma 1, lettera b) e le segnalazioni dei dati (art. 6, comma 1, lettera c). L esclusione ha effetto, per la consorziata, nel momento in cui la stessa riceve la comunicazione del provvedimento e, comunque, non può avvenire se la banca è in Amministrazione Straordinaria. Come detto in precedenza, per l avvio della procedura di esclusione è necessario l autorizzazione della Banca d Italia. Inoltre, nell ambito della collaborazione esistente tra i due organismi, viene data comunicazione alla Banca d Italia di qualsiasi sanzione applicata dal Fondo alle consorziate. Con la riforma statutaria di giugno si è introdotta una previsione per le banche appartenenti a gruppi. L articolo 6, comma 3 dello statuto dispone che nel caso di consorziata escludibile appartenente a un gruppo bancario meno rischioso, la procedura di esclusione, previo assenso della Banca d Italia, sarà avviata decorsi dodici mesi dalla contestazione dell inadempimento. 23

24 1.6 Esempi di calcolo della Posizione Statutaria Nelle tavole che seguono sono riportati tre diversi esempi di calcolo della Posizione Statutaria. Gli esempi proposti sono costruiti sulla base dei 5 indicatori attualmente in vigore. a) Nel primo esempio, la BANCA X è una banca singola e presenta tutti gli indicatori nella classe di rischio basso. Il suo Indice Sintetico è zero e la Posizione Statutaria è di Basso Rischio. A1 P L D1 D2 Esempio 1 BANCA X Indicatore % Sofferenze nette 5 Patrimonio di vigilanza 55 Patrimonio di vigilanza (+tier3) Requisiti Patrimoniali Totali 60 Attività ponderate per il rischio 8 Crediti vs Clientela 15 Debiti vs Clientela+ Tit. in circolaz + Deb vs clientela e Titoli strutturati 250 al F.V. Costi di Struttura 50 Margine di Intermediazione 90 Perdite su crediti, al netto dei recuperi 5 Risultato lordo di gestione 40 Classe di Rischio Coefficiente 9,1 Basso 0 7,5 Basso 0 6,0 Basso 0 55,55 Basso 0 12,50 Basso 0 Indice Sintetico = > 0 Posizione Statutaria = > Rischio Basso 24

25 b) Nel secondo esempio, la BANCA Y è una banca singola e presenta un indicatore in posizione di Rischio Medio Basso (D1) e due che segnalano Rischio Medio (A1 e D2). L Indice Sintetico della banca è 7 e la sua Posizione Statutaria è Rischio Medio. A1 B1 L D1 D2 Esempio 2 BANCA Y Indicatore % Sofferenze nette 10 Patrimonio di vigilanza 25 Patrimonio di vigilanza (+tier3) Requisiti Patrimoniali 60 Attivo ponderato per il rischio 8 Crediti vs Clientela 15 Debiti vs Clientela+ Tit. in circolaz + deb vs clientela e Titoli 250 strutturati al F.V. Costi di Struttura 65 Margine di Intermediazione 90 Perdite su crediti, al netto dei recuperi 14 Risultato lordo di gestione 25 Classe di Rischio Coefficiente Medio 4 7,5 Basso 0 6,0 Basso 0 72,20 Medio Basso 1 56,00 Medio 2 Indice Sintetico = > 7 Posizione Statutaria = >Rischio Medio 25

26 c) Il terzo esempio è quello della BANCA Z che appartiene a un gruppo bancario. A livello individuale la banca con un indice IS pari a 10 si troverebbe in un posizione di Rischio Medio Alto mentre a livello consolidato il valore dell IS pari a 1 pone il gruppo a Basso Rischio. Pertanto, poiché l indice sintetico individuale è minore e non uguale a 10,5, viene applicato il principio della prevalenza e pertanto la Posizione Statutaria della banca coinciderà con quella del gruppo bancario di appartenenza. A1 B1 Esempio 3 BANCA Z Indicatore Individuale Consolidato valore % Classe Coeff. valore % Classe Coeff. Sofferenze nette ,6 Medio 2 Patr. di vigilanza (P.V.) ,3 Basso 0 P.V. (+tier 3) T.Req ,0 Basso 0 RWA ,3 Basso 0 Cred. vs. C.O L D1 D2 Deb. vs C.O + Tit. in circolaz + Deb vs clientela e Tit. debito strutturati al F.V 64,3 Basso Costi di Struttura Margine di 105,5 Alto Intermediazione Perdite su crediti ,0 Alto 4 RLG ,2 Basso 0 61,5 Medio Basso 32,7 Medio Basso Indice Sintetico Individuale => Indice Sintetico Consolidato => 0,5 0, IS applicato (consolidato) Posizione Statutaria => Rischio Basso 26

27 2. La base contributiva e le quote di contribuzione 2.1 I Fondi Rimborsabili La Base Contributiva (BC) costituisce il parametro di riferimento per il calcolo della quota di contribuzione che le banche consorziate sono chiamate a versare in caso di intervento e per il rimborso delle spese di funzionamento del Fondo. Secondo una logica di tipo assicurativo, tale quota di contribuzione è commisurata a ciò che le banche assicurano presso il Fondo. L art. 25, comma 2, dello Statuto individua, infatti, la base contributiva nell ammontare dei Fondi Rimborsabili (definiti ai sensi del successivo art. 27) in essere all ultima data segnaletica disponibile. Ai fini dell individuazione dei Fondi Rimborsabili, l art. 27 dello Statuto, che riprende l elenco previsto dall art. 96 bis del TUB., individua le fattispecie tutelate (comma 1) e i soggetti garantiti attraverso il meccanismo delle esclusioni (comma 2). Al comma 1 si stabilisce che sono ammessi al rimborso i crediti relativi fondi acquisiti dalle consorziate con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli di credito a essi assimilabili. Il comma 2 prevede la lista delle esclusioni dalla protezione del FITD 9. Non risultano, pertanto, protetti: a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli; c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca; c bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile; d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli Articoli 648 bis e 648 ter del codice penale; e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali e comunali e degli altri enti della pubblica amministrazione; 9 Si confronti in proposito la Direttiva 94/19/CE sui sistemi di garanzia dei depositi, e successivi emendamenti. Il testo dell articolo 27 dello Statuto, comma 2, è stato adeguato alla versione aggiornata dell art. 96 bis del T.U.B. nella riforma statutaria del 20 giugno

28 f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse; g) i depositi delle società finanziarie, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario e degli istituti di moneta elettronica; h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario; i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell articolo 19 del T.U.B.; j) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori. Una volta identificato ciò che è ammesso al rimborso e dedotte da questo le fattispecie escluse dalla protezione, si applica il limite di protezione, giungendo così alla determinazione dell ammontare dei Fondi Rimborsabili. Il livello di copertura è stato pari a ,38 euro per depositante fino al recepimento nell ordinamento italiano della Direttiva 2009/14/CE 10 a opera del decreto legislativo n. 49 del 24 marzo In forza della citata normativa, con decorrenza 7 maggio 2011 si è data applicazione al livello di copertura armonizzato, pari a euro per depositante 11 e per banca. La riforma statutaria del 20 giugno 2012, nel quadro del deliberato aumento della frequenza delle segnalazioni statutarie, ha modificato l articolo 10, comma 1 dell Appendice allo Statuto, rendendo trimestrale l obbligo di invio dei dati della base contributiva al Fondo e introducendo un sistema di scadenze segnaletiche non prorogabili (cfr. par. 3.2). 10 La Direttiva 2009/14/CE ha apportato modifiche alla 94/19/CE con riferimento al livello di copertura dei sistemi di garanzia dei depositi europei e ai tempi di rimborso. In particolare: il livello minimo di garanzia comunitario è stato elevato da euro a euro nell immediato, per poi giungere al livello massimo armonizzato di euro entro il 31/12/2010; i tre mesi previsti dalla 94/19/CE per il rimborso ai depositanti sono stati ridotti a 20 giorni lavorativi, prorogabili solo eccezionalmente di altri 10. Si osservi che il processo di revisione della Direttiva 94/19/CE è tuttora in corso e cambiamenti significativi potranno arrivare nel breve per l operatività dei sistemi di garanzia dei depositi. 11 Salvo il caso che la banca abbia una filiale in un paese extra comunitario, fattispecie per la quale si applica il minore tra il limite di protezione del paese ospitante e quello vigente in Italia. 28

29 2.2 Calcolo dei Fondi Rimborsabili e condizioni sui dati Il calcolo per l individuazione dei Fondi Rimborsabili è il seguente: 1. Si individuano i Fondi acquisiti con obbligo di restituzione da parte della banca (BC2000); 2. Si sottrae l ammontare dei Fondi esclusi dalla tutela del FITD (BC3000); 3. Si ottiene il totale dei Fondi oggetto di tutela del FITD (BC4000); 4. Attraverso la ripartizione della BC4000 e del numero totale dei depositanti (BC4400) per le classi d importo (fino a euro e oltre euro) si ottengono i Fondi Rimborsabili (BC5000) Infine, sommando a questa voce i FR delle filiali estere (BC6000), si ottengono i FR totali: BC BC6000 = BC1000 Calcolo della BC5000 Data la ripartizione della BC4000 e della BC4400 nelle due classi d importo: a) fino a euro b) oltre euro la BC5000 è data da tutti i depositi oggetto della protezione del FITD per intero fino a più il numero dei depositanti oltre moltiplicato per : BC5000 = (BC4000 a ) + (BC4400 b ) * BC1000 = BC BC1000 Sui dati devono essere verificate le due seguenti condizioni: a) Se BC2000 > BC3000, allora BC4000 > 0 BC1000 > 0 con BC1000 BC4000 b) Se BC2000 = BC3000, allora BC4000 = 0 BC1000 = 0 12 Si osservi, a questo proposito, che il limite di copertura è stato adeguato a euro a decorrere dal 7 maggio 2011, per effetto del recepimento della normativa comunitaria. Gli scaglioni fino a euro e da euro a euro si mantengono nella segnalazione per sole finalità statistiche e di continuità metodologica. 29

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