Spett.le. Accordo di libera collaborazione

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1 Spett.le Accordo di libera collaborazione Facendo seguito alle conversazioni intercorse, abbiamo il piacere di comunicarvi che, aderendo alla Vs. richiesta di instaurare con la. un rapporto di collaborazione professionale autonoma e senza vincoli di subordinazione, siamo disponibili a perfezionare l accordo nei seguenti termini. Premesso che: a).. Codice Fiscale e Partita Iva. (di seguito, per brevità, denominata anche..), è iscritta nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari (RUI), numero di iscrizione B000.., ed è in possesso ti tutti i requisiti richiesti dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento IVASS n. 5/2006 per conservare l iscrizione nella predetta Sezione; b). ha maturato un esperienza consolidata nel mercato dell intermediazione assicurativa prestata in forma di brokeraggio assicurativo. Inoltre, nel corso del tempo ha negoziato ed ottenuto delle condizioni di favore per i propri clienti; c).. intende mettere a disposizione di altri intermediari assicurativi l esperienza e le competenze maturate e delle coperture le quali ha negoziato con le imprese di assicurazione condizione di maggior favore rispetto al mercato, secondo lo schema della collaborazione consentita tra intermediari assicurativi iscritti al RUI nelle sezioni A e B ; d) l intermediario.(di seguito, per brevità, denominato anche. ) è iscritto nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari, numero di iscrizione A.., ed è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento IVASS n. 05/2006 per conservare l iscrizione nella predetta Sezione; e) l intermediario.. è interessato a collaborare con la.. nello svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa, in totale autonomia, secondo il modello di collaborazione consentito tra intermediari assicurativi iscritti al RUI nelle sezioni A e B ; f).. si ritiene in grado di offrire servizio, assistenza ed operatività agli intermediari assicurativi in tale campo, conformemente a quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 209/2005 e dal Regolamento IVASS n. 5/2006 reperendo coperture idonee sui mercati internazionali e nazionali. Tutto ciò premesso, si conviene di regolare i rapporti che insorgeranno tra le Parti secondo le seguenti pattuizioni. 1

2 Articolo 1. Oggetto della collaborazione 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo. 1.2 Il broker.si impegna a mettere a disposizione dell intermediario.. la propria esperienza, competenza, consulenza ed assistenza tecnica per l accesso al mercato e per la sottoscrizione delle coperture assicurative per le quali ha negoziato con le imprese di assicurazione condizioni più favorevoli rispetto a quelle ordinarie di mercato. 1.3 L intermediario... potrà pertanto avvalersi del Broker per riuscire ad offrire ai propri Clienti le garanzie assicurative o le altre coperture per le quali il Broker ha ottenuto condizioni di favore per gli assicurati. Articolo 2. Obbligazioni delle Parti 2.1 L intermediario.. agisce su incarico del Cliente in piena autonomia. A suo insindacabile giudizio è libero di proporre l assunzione di rischi avvalendosi della collaborazione del Broker o di un Agente di assicurazione, ovvero proponendo il rischio direttamente ad una Impresa di assicurazione. 2.2 Fatta eccezione per casi speciali preventivamente ed espressamente autorizzati, l intermediario.. non ha nessuna facoltà di impegnare il Broker.. o le Imprese di assicurazione. Pertanto, l intermediario.. è privo del potere di rappresentanza del Broker.. e non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Broker o delle Imprese di assicurazione. 2.3 L intermediario.. opera per conto del Cliente sia sulla base del conferimento per iscritto di un atto di nomina quale broker esclusivo autorizzato a gestire l intero programma assicurativo dello stesso, sia su specifico incarico dato dal Cliente di volta in volta per la negoziazione di singoli affari. L intermediario.. gestirà per conto dei Clienti i contratti presentati dal Broker stesso e accettati dagli altri assicuratori attraverso l intermediazione realizzata dal Broker. 2.4 L intermediario.. si impegna a non effettuare, senza preventivo accordo scritto, alcun tipo di pubblicità nella quale ricorre il nome di One Broker Italia s.r.l.; in caso di inosservanza il presente accordo si intenderà immediatamente risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. 2.5 Il Broker agisce, a sua volta, in piena autonomia ed libero, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno, in tutto o in parte, i Clienti procacciati dall intermediario.. e/o i relativi rischi proposti, senza che da ciò possa derivare alcun Vostro diritto indennitario o risarcitorio. 2.6 Nello svolgimento dell attività di collaborazione, il Broker e l intermediario.. esercitano ognuno per proprio conto l attività di intermediazione che gli è propria. In particolare, l intermediario.. intrattiene e gestisce i rapporti diretti con i Clienti ed individua le coperture più adeguate alle esigenze dei Clienti stessi, mentre il Broker fornisce la sua consulenza e la sua assistenza tecnica all intermediario.. per ottenere migliori condizioni di copertura. 2.7 Le Parti, ognuna per proprio conto, si impegnano ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l attività di intermediazione assicurativa. Inoltre, l intermediario.. si impegna a rendere, con allegato 7b di cui al Reg. IVASS 5/2006, adeguata informativa al Cliente in ordine alla circostanza che si potrà rivolgere al Broker per ottenere consulenza ed assistenza. 2.8 L intermediario.. si impegna ad agire nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n 196, e avere i poteri necessari affinchè i dati ottenuti dai Clienti possano essere legittimamente trasferiti dal Broker e/o all impresa di assicurazione, curando, al momento della sottoscrizione dei documenti contrattuali, la consegna delle informative ex art. 13 D. Lgs 196/2003 al Cliente e raccogliendo ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali. L intermediario.. dichiara di aver ricevuto l informativa di cui sopra e rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali e quelli dei propri Clienti come da informativa predisposta da., compreso anche quello di trasferimento dei dati all estero ove necessario. Articolo 3. Incasso e rimessa dei premi 2

3 3.1 Come previsto dall art. 118 del D. Lgs. 209/2005 e dall articolo 55 Regolamento IVASS 5/2006 l intermediario.. è autorizzato ad incassare i premi per conto degli Assicuratori intermediati dal Broker, salvo diverse disposizioni che verranno comunicate dal Broker per eventuali casi specifici. 3.2 L intermediario.., con riferimento al piazzamento dei rischi richiesti, s impegna a provvedere, per l acquisto delle polizze che il Broker andrà ad acquistare dai Sottoscrittori, a versare al Broker, a mezzo bonifico bancario IBAN. l importo derivante dalla conferma d ordine scritta irrevocabile esplicitata dall Intermediario A al Broker. 3.3 Qualora non venissero rispettate le modalità per la rimessa dei premi previste al punto precedente 3.2, il presente contratto si intenderà risolto a diritto, salvo il risarcimento dei danni. L intermediario.. si impegna esplicitamente a manlevare e tenere indenne il Broker di quanto quest ultimo fosse tenuto a pagare agli Assicuratori, agli Assicurati ed a terzi in genere in forza della mancata osservanza in quanto stabilito dal presente articolo. 3.4 E fatto espresso divieto all intermediario.., con rinuncia ad ogni relativa facoltà, di operare, sugli importi incassati a titoli di premi, trattenute, deduzioni o compensazioni di sorta. Articolo 4. Compensi 4.1 Per l attività di intermediazione svolta dall intermediario.., lo stesso verrà compensato con provvigioni, nella misura, alle condizioni e nei termini fissati nell allegato A, documento che forma parte integrante del presente accordo, a valere sui premi che OBI avrà effettivamente incassato. Il Broker provvederà alla liquidazione delle provvigioni entro il giorno 10 del mese successivo al perfezionamento delle polizze. 4.2 Il Broker si riserva la facoltà di modificare la struttura e gli importi e/o le aliquote provvigionali fissate nel predetto allegato, con comunicazione scritta. 4.3 Nel caso in cui il premio venga incassato tramite azione legale, promosso dalla nostra Società e/o da una Impresa di assicurazione, il compenso di Vs. spettanza sarà dimezzato. 4.4 Con il pagamento dei suddetti compensi si intenderà saldato ogni Vs. credito per qualsiasi diritto, ragione o pretesa in dipendenza della scioglimento del presente accordo. 4.5 Nel caso di annullamento anticipato di una polizza, che comporti storno provvigionale, l intermediario.. dovrà restituire al Broker il corrispondente compenso incassato al momento del perfezionamento della stessa, in ragione della residua durata del contratto. Il predetto obbligo permane anche dopo l eventuale scioglimento, per qualsiasi ragione, del presente accordo, ove lo storno provvisionale maturi entro 15 mesi dalla data di scioglimento del presente accordo. Articolo 5. Durata e scioglimento della collaborazione 5.1 Il presente accordo di collaborazione avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza naturale del contratto. 5.2 Le Parti si riservano la facoltà di recere dal presente contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno trenta gioni prima dalla data di cessazione. Articolo 6. Riservatezza 6.1 Le Parti, per tutta la durata del presente accordo e successivamente alla sua cessazione, si impegnano a non divulgare a terzi alcuna informazione confidenziale che sia stata acquisita dall altra, sia in forma scritta che orale, ovvero per mezzo di strumenti elettronici/magnetici, che abbia carattere privato, confidenziale o esclusivo. Articolo 7. Trattamento dei dati 3

4 7.1 Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e come ribadito dal punto 2.8 del presente accordo, l intermediario.. rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali ed a quelli dei propri clienti, compreso anche il trasferimento all estero degli stessi. Dichiara altresì di essere a conoscenza che: Titolare del trattamento dei dati è il Broker ed i dati sono trattati in forma automatizzata solo al fine di svolgere le prestazioni oggetto del presente accordo del quale l intermediario.. è parte, oppure per l acquisizione di informative precontrattuali attive su richiesta (il Broker non svolgerà mai azione diretta allo scopo di collocare prodotti sulla Vs. clientela); Circa i dati comunicati potrà essere richiesta, in qualsiasi, momento la modifica, l integrazione o la cancellazione. Articolo 8. Elezione di domicilio Legge applicabile Foro competente 8.1 Per tutte le comunicazioni inerenti il presente accordo le parti eleggono domicilio: Tel. fax. Le comunicazioni saranno pertanto effettuate presso i suindicati recapiti e potranno essere anticipate in casi di urgenza anche ai numeri di fax o agli indirizzi ivi indicati. Ciascuna delle Parti comunicherà all altra Parte l eventuale cambiamento di indirizzo, telefono o fax, il prima possibile ed in ogni caso entro il termine di 48 ore dal verificarsi del cambiamento. 8.2 Il presente accordo è regolato dalle leggi italiane. Troveranno dunque applicazione le norme del Codice delle Assicurazioni, nonché del Regolamento n.5/2006 e degli ulteriori regolamenti emanati e/o emanandi, in quanto applicabili. Infine, potrà trovare applicazione in via sussidiaria quanto previsto dagli artt c.c., dagli artt c.c., e dagli artt c.c., per tutto ciò che non risulti esplicitamente disciplinato nel presente accordo e/o nella normativa primaria e secondaria di riferimento. 8.3 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al o dal presente accordo, che non sia stata risolta bonariamente tra le Parti attraverso un incontro da effettuarsi entro 10 giorni dall insorgere della controversia, sarà esclusivamente competente il Foro di... Articolo 9. Richiamo alle norme, agli usi ed alle consuetudini Nella presente intesa si intendono richiamate ad accettare dalle parti le norme deontologiche nonché la norma vigente (D. Lgs. 209/2005) e Regolamento sull intermediazione Assicurativa e Riassicurativa. Vi preghiamo di restituirci copia della presente da Voi controfirmata in segno di approvazione ed accettazione di tutto quanto precede e dei relativi allegati. Stampato a..(due) esemplari in data 4

5 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si dichiara di approvare specificamente gli articoli 2.4, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2 e 8.3 del presente accordo. Allegato A. Tabella Provvigionale. 5

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