SORVEGLIANZA SANITARIA in ambiente di lavoro

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1 SORVEGLIANZA SANITARIA in ambiente di lavoro Complesso di attività mediche, cliniche e strumentali attuate su una popolazione lavorativa, per quantificarne a livello individuale e di gruppo lo stato di salute in rapporto ai fattori di rischio presenti al fine di prevenire alterazioni dello stato di salute e identificare effetti precoci. Il medico competente assolve per conto del datore di lavoro l obbligo di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a rischio Medico competente: specializzato in medicina del lavoro.o altre discipline equipollenti o autorizzato (ex D.Lgs 277/91). PRINCIPALI NORME IN TEMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DPR 303/56: visite mediche preventive e periodiche D.Lgs 277/91: figura e compiti del medico competente D.Lgs 626/94: art. 4 obblighi del datore di lavoro art. 16: La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.e comprende: a) Accertamenti preventivi intesi a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro.. ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica c) (Visite di fine attività: agenti chimici, cancerogeni, amianto R.I.) Gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. 1

2 La sorveglianza sanitaria deriva da una valutazione clinica integrata da dalla analisi dei fattori di rischio e rappresenta una misura di prevenzione e protezione a tutela della salute del Singolo Giudizio di idoneità Informazione sul significato degli esami condotti Gruppo Valutazione dei dati sanitari di gruppo e andamento nel tempo, Indicazioni per la revisione e integrazione della valutazione dei rischi e per le ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare Occasione e fonte di informazione dei rischi e delle misure comportamentali da adottare COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE Art. 17 D.Lgs 626/94 a) Collaborare col D.d.L. alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori b) Effettua gli accertamenti sanitari c) Esprime i giudizi di idoneità d) Istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio e) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti f) Informa ogni lavoratore dei risultati degli accertamenti e ne rilascia copia su richiesta g) Comunica i risultati collettivi ed anonimi nelle riunioni annuali periodiche h) Visita i luoghi di lavoro i) Effettua visite a richiesta j) Collabora alla predisposizione del servizio di Pronto Soccorso k) Collabora alla attività di formazione e informazione 2

3 INOLTRE il MEDICO COMPETENTE Partecipa con il RSPP alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi effettuata dal D.d.L. ( art. 4 c. 6 del D.Lgs 626/94) Valutazione del rischio Obbligo di Sorveglianza? Protocollo sanitario Sorveglianza sanitaria I compiti e le funzioni della sorveglianza sanitaria esercitata dal medico competente non si limitano pertanto alla esecuzione delle visite mediche, ma fanno parte del più complesso sistema della prevenzione Quando c è obbligo di sorveglianza sanitaria? Qualora dalla valutazione dei rischi ex art 4 D.Lgs 626/94 emergano rischi per la salute occorre, oltrechè eliminare/ridurre l esposizione, sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria. RISCHIO Probabilità di sviluppare un Danno P X D Rischi Normati : Agenti chimici Cancerogeni, amianto Biologico ESPOSIZIONE Stime e/o misure Valori limite da non superare Livelli di azione MMC VDT Rumore, vibrazioni, RI, NIR 3

4 ASPETTI SANITARI: SORVEGLIANZA SANITARIA 4 / 1 4 Rischio Biologico Titolo VIII D.L.gs. 626/94 Art. 86 comma 1: i lavoratori addetti alle attività per le quali la Valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria comma2: il datore di lavoro, su conforme parere del Medico Competente, adotta misure protettive particolari ( ): a) la messa a disposizione di vaccini efficaci ( ); b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore ( ) Scuole dell'infanzia (Educatori e collaboratori scolastici) Necessità di accudire bambini piccoli (necessità di tenerli in braccio, cambio dei pannolini, accompagnare i bambini in bagno, contatto più stretto con i bambini piccoli anche quando indisposti, o nei periodi di epidemie; in questi casi si può valutare ad es. in caso di alcune malattie infettive, quali la rosolia, che può comportare un aumentato rischio in presenza di personale femminile in età fertile e non vaccinato, la disponibilità di un vaccino efficace, così come per l'epatite B). Docenti/Insegnanti tecnico-pratici Valutare l'opportunità della Vaccinazione Antitetanica (possibile contatto con legno, lamiere, terra ). In caso di UTILIZZO di agenti biologici dei gruppi 3 e 4 l'art. 87 comma 1 cita: I lavoratori addetti ad attività comportanti USO di agenti dei gruppi 3 e 4 sono iscritti in un registro ( ). Le azioni di Sorveglianza Sanitaria consistono nello specifico in: visita medica generale con valutazione dello stato vaccinale dei soggetti. ASPETTI SANITARI: SORVEGLIANZA SANITARIA 6 / 1 4 Videoterminali TITOLO VI D.L.gs. 626/94 Art. 55: comma 1: i lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente Titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico Competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. comma 3-ter): la periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal Medico Competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. comma 4: il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal Medico Competente, oppure ogni qualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità. Personale amministrativo che rientra nella definizione di lavoratore dell'art. 51 comma 1 lett c) Le azioni di Sorveglianza Sanitaria consistono nello specifico in: visita medica generale e mirata in particolare all'apparato visivo e all'apparato osteoarticolare (postura e affaticamento fisico o mentale) 4

5 ASPETTI SANITARI: SORVEGLIANZA SANITARIA 8 / 1 4 Rischio chimico TITOLO VII-bis D.L.gs. 626/94 Art. 72 quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi) ( ) Comma 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che ( ) vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli artt. 72 sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 72 septies (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 72 decies (sorveglianza sanitaria), 72 undecies (cartelle sanitarie e di rischio). Art. 72-decies 1. ( ) Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della Sorveglianza Sanitaria c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ( ) L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente. ASPETTI SANITARI: SORVEGLIANZA SANITARIA 9 / 1 4 Agenti cancerogeni TITOLO VII D.L.gs. 626/94 Art. 69 (Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche): 1. I lavoratori per i quali la valutazione ( ) ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore ( ). 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa. Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie ) I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro ( ) Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. ( ) Le azioni di Sorveglianza Sanitaria consistono in visita medica generale, mirata agli organi bersaglio per quella determinata sostanza cancerogena ed esami strumentali (per es. esame spirometrico) e/o di laboratorio nonché monitoraggio biologico di dette sostanze con le modalità e la periodicità che il Medico Competente ritiene opportune sulla base della propria professionalità e conoscenza dell'agente cancerogeno. 5

6 Periodicità per alcuni rischi è fissata per legge, per altri è a discrezione del medico competente. Gli accertamenti devono comunque essere mirati, motivati e devono essere a basso rischio (non invasivi). Dall esito degli accertamenti sanitari scaturiscono i Giudizi di idoneità Giudizi di idoneità con limitazioni e/o prescrizioni Giudizi di non idoneità Obbligatoriamente formulati }per iscritto 6

7 Art.17 c. 4 D.Lgs 626/94 Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso il ricorso, entro 30 giorni., all organo di vigilanza territorialmente competente.. (eccezione per i lavoratori assunti ai sensi della legge 68 (invalidi) Cosa fare quando, in assenza di obbligo di sorveglianza sanitaria, vengono segnalati da operatori scolastici problemi di tipo sanitario che ne potrebbero condizionare l idoneità lavorativa? (settore pubblico) Richiesta di accertamento alla Commissione medica di verifica del Ministero dell economia e delle Finanze (ex art. 3 comma 3 del DM12/02/2004 e art. 1 c. 2 del D.L del 30/03/2001 n. 165 Un ricorso al giudizio di questa commissione è ammesso alla competente Direzione di Sanità Militare territoriale di cui all art. 5 della legge 461 del 2001 (percorso recentemente attivato anche in provincia di Parma) 7

8 ASPETTI SANITARI: LAVORATRICI MADRI 1 0 / 1 4 Legislazione 1 / 4 D.L.gs. 151/01 Il D.L.gs. 151/0, che ha accorpato in un testo unico numerose norme precedenti, attribuisce al Datore di lavoro, al RSPP e al Medico Competente aziendale un ruolo fondamentale nel processo di valutazione dei rischi specifici per le lavoratrici madri e nella definizione delle mansioni, o meglio dei compiti lavorativi, alternativi durante la gravidanza e nei primi 7 mesi di età del bambino. Art. 6 comma 1:il presente capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato ( ) comma 2: la tutela si applica ( ) alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento ( ) Art. 11 comma 1:( ) il datore di lavoro ( ) valuta i rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici ( ) individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare comma 2: l'obbligo di informazione ( ) comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Art. 12 comma 1: qualora i risultati della valutazione ( ) rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio ( ) sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. comma 2: ove quanto sopra non sia possibile, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'art. 7 ( ) Art. 7 comma 1: è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ( ) di cui agli allegati A, B e C (Art. 7 comma 2 e Art. 11 comma 1) 8

9 D.L.gs. 151/01 ALLEGATO A - Elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all'art. 7 ( ) Trasporto, sia a braccia e a spalle, ( ) e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. ( ) A.) Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 2. Agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Titolo VIII 626/94) ( ) 3. Agenti chimici: sostanze e preparati classificati: tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi ( C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ( ) nocivi (Xn) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi R39 Possibilità di effetti irreversibili R40 Può provocare sensibilizzazione mediante inalazione R42 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle R43 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie R 46. Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata R 48 Può ridurre la fertilità R 60. Può danneggiare i bambini non ancora nati R 61. Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle R43 Sostanze e preparati di cui al titolo VII del D. Lgs. 626/94. Piombo e composti D.L.gs. 151/01 Processi e lavori: 1. Processi e lavori di cui all'allegato VIII del D. L.gs. 626/94 (punto 5 lavoro comportanti esposizioni a polveri di legno duro) ( ) 10. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C ( ) 34. Lavori con impiego di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile ed altri strumenti vibranti ( ) 36. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o fiamma ossidrica o ossiacetilenica B) Quelli indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto ( 46. Radiazioni ultraviolette e infrarosse; 48 vibrazioni e scuotimenti) C)Quelli che espongono ( ) alle malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 ( )durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto ( ) E)Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione al lavoro. ( ) G) Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano a una posizione particolarmente affaticante durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione al lavoro. ( ) O) Lavori a bordo ( ) dei pullman e di ogni mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione al lavoro 9

10 D.L.gs. 151/01 ALLEGATO B - Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7 ( ) 1.b) agenti biologici: ( ) virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione 1.c) agenti chimici: piombo e suoi derivati ( ) anche in periodo successivo al parto ALLEGATO C - Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11 A. Agenti: 1. Agenti fisici: ( ) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, tra l'altro dorso-lombari Rumore ( ) radiazioni non ionizzanti sollecitazioni termiche movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta ( ) 2. Agenti biologici ( ) dei gruppi di rischio da 2 a 4 ( ) 10

11 PRONTO SOCCORSO In attuazione delle direttive europee per il miglioramento della salute e sicurezza in ambienti di lavoro D.Lgs 626/94 e DM 388/2003 Il Dirigente scolastico prende i provvedimenti necessari in materia di Pronto Soccorso e di assistenza medica di emergenza Designa gli addetti all emergenza per il PS in numero sufficiente Garantisce la formazione specifica Assicura la presenza di adeguate attrezzature Predispone procedure specifiche 11

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13 COMPITI DELL ADDETTO AL PS Condividere il piano di primo soccorso aziendale e i regolamenti di istituto Attuare tempestivamente e correttamente le procedure di pronto intervento Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllare efficienza e scadenza Tenersi aggiornato sulla tipologia di infortuni che accadono Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo Gli operatori individuati per il Pronto Soccorso non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo devono essere formati devono essere in numero sufficiente devono disporre di attrezzature adeguate Il MEDICO COMPETENTE se presente collabora alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso. 13

14 L addetto al PS designato ha una responsabilità non diversa da quella di un qualsiasi cittadino che non presti soccorso in caso di necessità Soccorrere può voler dire anche soltanto attivare il 118 ed evitare che vengano praticati interventi o spostamenti incongrui Art. 593 Codice Penale Omissione di soccorso Chiunque trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita ovvero in pericolo, omette di prestare l assistenza occorrente o di darne immediato avviso all autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa Organizzazione del Pronto Soccorso Aziendale Determinare - contenuto, numero e dislocazione della casette di PS, modalità di verifica e ripristino delle stesse, telefono attivo verso l esterno, dispositivi di allarme Determinare - chi coordina gli interventi, chi telefona al 118, chi sgombra il passaggio per l ambulanza, chi accompagna l infortunato, ect. Determinare modalità per specifiche situazioni: palestre e/o laboratori dislocati in altri edifici Particolari condizioni sanitarie di allievi e/o personale presente. 14

15 Cassetta di Pronto soccorso (Contenuti minimi fissati per legge e integrati in base alle necessità specifiche) Mezzi di comunicazioni idonei ad attivare rapidamente il sistema di emergenza Raccordo tra sistema di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza sanitaria Informazione degli operatori Formazione e addestramento degli addetti al PS 15

16 Cassette di PS Il DS, acquista le cassette di pronto soccorso, in numero adeguato tenendo conto dei seguenti criteri: n. di allievi presenti; dislocazione delle aule su più piani e/o in diversi edifici; aule con attività "a rischio" esempio Laboratori con attività manuali, particolari condizioni sanitarie di allievi o personale presenti all'interno dell'istituto. Quindi per esempio: 1 cassetta per ogni piano della scuola; 1 cassetta in Palestra 1 cassetta nelle adiacenze dei laboratori; PRONTO SOCCORSO Procedure complesse, con ricorso a farmaci e a strumentazioni, orientate a diagnosticare il danno e a curare l infortunato Personale sanitario PRIMO SOCCORSO Semplici manovre orientate a mantenere in vita l infortunato e a prevenire complicazioni Qualsiasi persona 16

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