Prot. n /C2 Bergamo, 21/12/2005

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Centro Servizi Amministrativi di Bergamo Ufficio A.5 Gestione Personale Scolastico Prot. n /C2 Bergamo, 21/12/2005 e,p.c. AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO LORO SEDI Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI OGGETTTO: Comparto scuola art.14 del D.P.R. 08/03/1999 n )Cessazione dal servizio del personale docente ed A.T.A. 2)Concessione della pensione privilegiata, riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio, equo indennizzo. L Ufficio scrivente intende fornire alle SS.LL. alcune indicazioni in merito alle materie indicate in oggetto, alla luce di incertezze riscontrate nei provvedimenti adottati sia nell istruttoria che nella formalizzazione degli stessi. Con Circolare n 32 del 15/03/2004 ripresa dalla Circolare prot.n 5019 del 05/04/2004 dell Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Servizio Legale, il M.I.U.R. ha sottolineato come l art.14 comma 1 del D.P.R. 275/99 modificato dal D.P.R. 04/08/2001 n 352 assegna alle Istituzioni Scolastiche l adozione dei provvedimenti formali di cessazione dal servizio, qualora previsti, del personale del Comparto Scuola. Nello stesso tempo il M.I.U.R. con circolare n 41 dell 08/04/2004, considerata la delicatezza di varia natura dei problemi che comporta il prescritto trasferimento di competenze alle scuole, ha invitato le Amministrazioni Periferiche ad assicurare il proprio sostegno e ogni utile iniziativa affinché il decentramento delle competenze continui a realizzarsi con modalità tali da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa e la funzionalità del servizio scolastico. Premesso quanto sopra si forniscono chiarimenti e indicazioni circa l iter procedurale da seguire per l adozione dei provvedimenti qui di seguito indicati: 1) CESSAZIONI DAL SERVIZIO Competenza: istituzioni Scolastiche. a) Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età: b) Collocamento a riposo per raggiunto 40 di servizio: c) Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie; d) Cessazione di diritto per assunzione in altro impiego pubblico; e) Decadenza dall impiego; f) Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente al servizio o per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa; g) Risoluzione del rapporto di lavoro conseguente a domanda di pensione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell art. 2, comma 12, della Legge 335 4/8/ ) CONCESSIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA, RICONOSCIMENTO INFERMITA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO Competenza: I.N.P.D.A.P. e C.S.A. 1

2 1) CESSAZIONI DAL SERVIZIO Competenza: istituzioni Scolastiche. a)collocamento A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA Il collocamento a riposo viene disposto d ufficio a decorrere dall inizio dell anno scolastico successivo a quello in cui si compie il 65 anno di età, sia per gli uomini che per le donne ; Allo stesso titolo, ma a domanda, per coloro che compiono il 65 anno di età dall 1/9 al 31/12 dell anno scolastico successivo e per coloro che avevano chiesto la proroga della permanenza in servizio avente come termine il 31/08 dell anno scolastico corso; Dalla stessa data si è ammessi a far valere i propri titoli per conseguire il trattamento di quiescenza; Documentazione : Domanda dell interessato solo in presenza di interruzione di proroga ; Per l Istituzione Scolastica invio documenti di rito finalizzati alla determinazione del trattamento di pensione; Copia decreto proroga (art. 2, comma 21 Legge 8 agosto 1995, n. 335 ) ; N.B. Il personale femminile dal 1 Gennaio 1996 può chiedere di essere collocato a riposo al 60 anno di età, senza riduzioni dell importo della pensione nei casi di pensionamento anticipato. Tale pensionamento non si configura per limiti di età (art. 2 comma 21 Legge 8 agosto 1995, n. 335) ; b)collocamento A RIPOSO PER COMPIUTO 40 DI SERVIZIO Compete al personale con 40 anni di servizio utile per la determinazione del trattamento di quiescenza, su richiesta all Amministrazione (art. 509 D.L.vo 297/94) con istanza da presentare alla scuola di appartenenza utilizzando il modello allegato. Certificato di nascita o autocertificazione E opportuno allegare una dichiarazione, nella quale vengano riportati tutti i servizi valutabili ai fini pensionistici. Per l Istituzione Scolastica invio documenti di rito finalizzati alla determinazione del trattamento di pensione c)cessazione DI DIRITTO PER ASSUNZIONE IN ALTRO PUBBLICO IMPIEGO Si verifica quando il dipendente assume il servizio, senza soluzione di continuità, presso un altra Amministrazione Statale o presso Ente Pubblico. Procedura: comunicazione diretta all Istituzione Scolastica con la quale l interessato dichiara di aver accettato un altro rapporto di lavoro con altra Amministrazione Statale Ente Pubblico; copia contratto di lavoro presso altra Amministrazione; dichiarazione di assunzione di servizio della nuova Amministrazione; emissione di provvedimento formale motivato di cessazione. 2

3 d)dimissioni VOLONTARIE L istituto delle dimissioni volontarie trova fondamento giuridico nelle volontà del dipendente di cessare ante tempus il rapporto instaurato con l Amministrazione (prima del compimento del 65 anno di età) anche se non matura il trattamento di pensione A decorrere dal 1 ottobre 2005 le domande di cessazione dal servizio del personale scolastico devono essere presentate, entro il termine perentorio del 10 gennaio antecedente l anno scolastico da cui decorre la cessazione, alla competente sede provinciale dell INPDAP e alla scuoladi titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità) corredata da : Per l Istituzione Scolastica invio documenti di rito finalizzati alla determinazione del trattamento di pensione. La richiesta non deve essere motivata ne contenere condizioni. Le dimissioni possono essere rifiutate o ritardate quando è in corso un procedimento disciplinare N.B. Ai sensi del D.P.R. 351 del 28/4/98, per la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40 anno di servizio, per dimissioni volontarie e di mantenimento in servizio qualora non revocate entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, l Amministrazione non deve emettere alcun provvedimento formale. E opportuno che l Amministrazione debba almeno prendere formalmente atto dell avvenuto accoglimento delle dimissioni ope legis in quanto da tale certezza sorgono i diritti pensionistici e previdenziali a favore dell interessato. L emissione di un provvedimento formale è dovuto quando l autorità competente comunica agli interessati (entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande), l eventuale rifiuto o ritardo nell accoglimento della domanda di dimissioni per procedimento disciplinare in corso. L accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro i termini definiti per l acquisizione al S.I.M.P.I. delle domande di cessazione e in tempo utile perché l interessato nel caso di mancata maturazione del diritto a pensione possa entro 5 gg. ritirare la domanda. e)decadenza DALL IMPIEGO; L Amministrazione estingue il rapporto di impiego al verificarsi di circostanze o comportamenti considerati incompatibili dalla Legge per la prosecuzione del rapporto. Incorre nella decadenza ai sensi art. 127 lett. e D.P:R. n. 3/57, dell art.511 del D.L.vo 297/94 e art. n 604/297 per il personale A.T.A per le seguenti motivazioni Chi esercita il commercio o una libera professione non autorizzata, diffidato non l abbandona l attività; In caso di perdita cittadinanza italiana ; Chi accetta una missione o impiego da uno Stato straniero senza autorizzazione ; Chi abbandona volontariamente il suo Ufficio ; Quando si accerta che l impiego è stato conseguito con produzione documenti falsi ; Chi non raggiunge nel termine prescritto la sede assegnatagli in seguito a nomina, trasferimento o al passaggio di ruolo; al termine di un periodo di assenza ; Chi rimane assente dall Ufficio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore ai 15 giorni e diffidato non riprende servizio entro il termine prefissato. L assenza ingiustificata dal servizio si verifica quando il dipendente, senza motivo, abbia assunto un comportamento che si riveli incompatibile con la volontà di assolvere i doveri derivantegli dal rapporto d impiego. La volontà del dipendente di sottrarsi ai doveri d ufficio deve risultare da precisi elementi obiettivi ed inequivoci. Pertanto, occorre che non vi siano ostacoli involontari che 3

4 impediscano di prestare servizio e che il comportamento assunto dal dipendente sia dipeso da ragioni allo stesso imputabili. L amministrazione, al fine di acquisire la prova sicura della inequivocabile volontà del dipendente di abbandonare definitivamente l impiego deve compiere un preventivo accertamento delle cause dell assenza tutte le volte in cui ritenga che un proprio dipendente sia venuto a trovarsi in posizione di assenza ingiustificato. L accertamento dei motivi dell assenza si pone come condizione di legittimità del provvedimento che l amministrazione ritenga di dover adottare nei confronti dell impiegato in conseguenza dell assenza ingiustificata. L atto con cui l Amministrazione può accertare in concreto l effettiva volontà dell impiegato di sottrarsi ai doveri d ufficio è la diffida. Questa consiste in un invito formale rivolto all impiegato a riprendere il servizio entro un termine stabilito e l indicazione delle conseguenze, in caso di inosservanza, della pena la risoluzione del rapporto di lavoro. La diffida adempie alla specifica esigenza di richiamare il dipendente all adempimento dei propri doveri, mentre l esistenza di un giustificato motivo a non riprendere servizio (che l impiegato ha l onere di comunicare tempestivamente all amministrazione) acquista il ruolo di causa idonea ad escludere la volontà di sottrarsi ai predetti doveri. L assenza ingiustificata si concreta nel fatto obiettivo della mancata prestazione del servizio e nella mancanza di una causa di giustificazione. Ove, però, l impiegato a giuistificazione della propria assenza produce dei motivi, l amministrazione non può omettere di prenderli in considerazione. L amministrazione da parte sua, attraverso l apprezzamento discrezionale dei fatti, può ritenere non giustificate le ragioni addotte dall impiegato e considerare arbitraria l assenza. Essa, tuttavia, di fronte a documentate giustificazioni, non può tralasciare di specificare nel provvedimento eventualmente adottato che tali giustificazioni sono state esaminate e considerate inidonee a giustificare l assenza. La Decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento pensionistico. Documentazione : Diffida a riassumere servizio Constatazione della mancata ripresa del sevizio; Parere organo collegiale Prima di adottare il provvedimento formale l istituzione scolastica dovrà acquisire il prescritto parere dell Organo Collegiale: C.S.P. per docenti di scuola dell Infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1 grado, C.N.P.I per docenti di scuola secondaria di 2 grado, C.A.P. per il personale A.T.A. Qualora l interessato consegua il diritto al trattamento di pensione l istituzione Scolastica provvederà all invio dei documenti di rito finalizzati alla determinazione del trattamento di pensione. f)risoluzione DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITA PERMANENTE AL SERVIZIO e/o A QUALSIASI ATTIVITA LAVORATIVA La risoluzione del rapporto di lavoro avviene per le seguenti ragioni: a) SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI ASSENZE PER MALATTIA (art.17 C.C.N.L. 24/7/2003). Il personale della Scuola con contratto a tempo indeterminato può essere dispensato dallo svolgimento della propria funzione, qualora non risulti idoneo a riprendere servizio dopo la scadenza del periodo massimo di assenze per malattia e cioè 18 mesi nell ultimo triennio e nei casi particolarmente gravi, dopo la proroga di un ulteriore periodo di 18 mesi (CCNL 24/07/2003,art. 17, comma 2). 4

5 Prima di concedere, su richiesta del dipendente, quest ultimo periodo di assenza, l Amministrazione procede all accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite della Commissione Medica di Verifica presso il Ministero dell Economia e delle Finanze Direzione Provinciale dei servizi vari -, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (CCNL 24/07/2003, art. 17, comma 3). A tale visita il dipendente può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. I periodi di proroga fino ad un massimo di 18 mesi non sono retribuiti ed interrompono la maturazione dell anzianità di servizio a tutti gli effetti. Procedura: domanda documentata dell interessato o richiesta dell Istituzione Scolastica; visita collegiale presso la Commissione Medica di Verifica; notifica all interessato del verbale della Commissione Medica di Verifica; acquisizione del parere (obbligatorio ma non vincolante) del parere degli Organi Collegiali; provvedimento formale motivato di risoluzione del rapporto di lavoro; Qualora l interessato consegua il diritto al trattamento di pensione l istituzione Scolastica provvederà all invio dei documenti di rito finalizzati alla determinazione del trattamento di pensione. b)inidoneita PERMANENTE (FISICA) AL SERVIZIO e/o INIDONEITA PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA LAVORATIVA Il dipendente che ritenga di non essere più idoneo al servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, può chiedere di essere sottoposto a visita medico - collegiale indipendentemente dai periodi di assenza per malattia fruiti. La richiesta dell interessato di essere sottoposto a visita collegiale, da presentarsi in DUPLICE COPIA, dovrà contenere tutti i dati anagrafici e la documentazione medica allegata in busta chiusa per il rispetto della riservatezza prevista dalla legge sulla Privacy. L Istituzione Scolastica provvede a sottoporre il dipendente a visita Collegiale presso la Commissione di medica di Verifica del MEF richiedendo l accertamento della inidoneità temporanea o permanente all insegnamento rispettivamente con riduzione o meno delle mansioni previste. La richiesta dovrà essere completa dei dati anagrafici e indirizzo del dipendente ai fini dell invio da parte della Commissione dell invito alla visita. Il dipendente sottoposto a visita Collegiale presso la Commissione di Verifica che non risulta idoneo in modo permanente a riprendere servizio viene dispensato dal servizio con decreto motivato previo prescritto parere obbligatorio degli Organi Collegiali competenti : (Consiglio Scolastico Provinciale per il personale docente di scuola dell infanzia ed elementare e della scuola secondaria di 1 grado; C.N.P.I. per docenti scuola secondaria 2 grado ); C.A.P per il personale A.T.A. Qualora dal giudizio medico risulti che il dipendente sia inidoneo permanentemente al servizio ma idoneo in altri compiti, la risoluzione del rapporto di lavoro è subordinata alla esplicita volontà del dipendente di non essere utilizzato in altri compiti. La risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica, di competenza del Dirigente Scolastico, può essere disposta in un qualsiasi momento dell anno scolastico e in ogni caso previo parere degli Organi Collegiali. In tale ipotesi il diritto al trattamento di pensione viene riconosciuto solamente nel caso in cui è stata maturata l anzianità minima contributiva di anni 15, calcolandone l importo sull anzianità maturata, senza alcuna riduzione (C.M. n. 69 del 13/3/2000). Circa la decorrenza del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, essendo atto di natura costitutiva di un diritto, si precisa che lo stesso non può decorrere che da data successiva 5

6 all acquisizione del prescritto parere degli Organi Collegiali. Tuttavia, ai sensi della sentenza n. 1193/88 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato n. 252 Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 19 giugno 1988, la decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro può avere decorrenza antecedente al parere solamente nei seguenti casi: quando c è il consenso del destinatario del provvedimento di retroattività; quando il provvedimento produca effetti vantaggiosi per il destinatario, senza ledere contemporaneamente interessi di terzi; quando la funzione assegnata dalla legge al provvedimento è proprio quella di eliminare un precedente atto illegittimo e i suoi effetti sin dal momento in cui questi si sono prodotti (è il caso dell annullamento d Ufficio) ; quando si tratta di provvedimenti che l Amministrazione era tenuta ad adottare ad una certa data e che non adottò (Cos. Stato, VI 3 giugno 1966, n. 541, con specifico riferimento alla declaratoria di decadenza di un pubblico dipendente in conseguenza dell abbandono del posto verificatosi ad una certa data). UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI Nella ipotesi, invece, che dal giudizio medico risulti una inidoneità temporanea o permanentemente al servizio, ma idoneità in altri compiti, il dipendente (docente) divenuto inidoneo alla propria funzione può chiedere, a domanda di essere utilizzato ai sensi dell art. 17 comma 5 del C.C.N.L./2003, in altri compiti diversi da quelli istituzionali, presso la sede di titolarità, per tutta la durata del periodo di inidoneità (temporanea o permanente), con conseguente collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo in via permanente comporta la perdita della sede di titolarità. Il personale utilizzato permanentemente in altri compiti, ai sensi dell art. 35 comma 12 della Legge 289/2002, può chiedere di transitare nei ruoli dell Amministrazione Scolastica o di altra Amministrazione Statale o Ente Pubblico entro 5 anni dalla data dell utilizzazione. Trascorso tale termine, qualora il docente, a domanda o d Ufficio non transiti in altra Amministrazione, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente. Qualora, invece, la predetta inidoneità sia temporanea l utilizzazione terminerà alla scadenza indicata nel verbale di visita con la conseguente ripresa del servizio nella sede di titolarità. La mancata richiesta di utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti comporta il collocamento in assenza d Ufficio fino al compimento dei periodi massimi di conservazione del posto (18 mesi) previsto dall art. 17 del C.C.N.L. 24/7/2003, dopodiché l Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica, attribuendo, ove spettante, il trattamento di pensione. L orario di servizio nel caso di utilizzazione in altri compiti è quello previsto per l ufficio presso l quale l interessato è utilizzato, corrispondente a 36 ore settimanali (C.M. n. 675/97). Tra i possibili compiti il C.C.N.D. del 24/10/97 indica in via prioritaria, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola quali: sevizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didatici ed educativi; attività relative al funzionamento degli organi collegiali e dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell ambito del progetto d istituto. L utilizzazione è, inoltre, possibile presso: C.S.A.; Ufficio Scolastico Regionale; Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo; Centro Europeo dell educazione; 6

7 Biblioteca di documentazione pedagogica; Uffici Centrali del MIUR. Il provvedimento formale di utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti e di collocamento fuori ruolo è adottato dal C.S.A. (art.15 D.P.R. 275/99) al quale l Istituzione Scolastica dovrà inviare la seguente documentazione in copia autenticata: Domanda dell interessato di essere sottoposto a visita collegiale; Verbale della Commissione Medica di Verifica; Notifica del verbale della Commissione; Provvedimento di collocamento in assenza d ufficio o provvedimento di assenza per malattia in corso; Domanda dell interessato con la quale chiede espressamente di essere utilizzato in altri compiti; Relazione del Dirigente Scolastico sui compiti da affidare al docente e dichiarazione circa altro personale docente (massimo 2 unità) già utilizzato presso l istituzione scolastica. g)risoluzione DEL RAPPORTO DI LAVORO CONSEGUENTE A DOMANDA DI PENSIONE DI INABILITA AI SENSI DELL ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 8/8/1995, N L accesso alla pensione di inabilità prevista dall art. 2, comma 12, della Legge 335/95, è consentita al dipendente con i seguenti requisiti (cfr. C.M. n. 57, prot. n del 24 giugno 1997, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento R.G.S. I.G.O.P. Div. XIII ) : a)possesso di un anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità; b)cessazione dal servizio per risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c)inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro conseguente ad infermità non dipendenti da causa di servizio Pertanto in presenza di domanda di pensione di inabilità, conforme all Allegato 1, e certificato medico conforme all Allegato 2 al Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n, 187, l Istituzione Scolastica provvederà ad inviare il dipendente a visita medico collegiale presso la Commissione medica di verifica più volte citata. Nel caso in cui dal verbale della suddetta Commissione risulti un giudizio attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l Istituzione Scolastica provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro previo prescritto parere degli organi collegiali sopraindicati. Quindi provvederà ad inviare al competente Ufficio Pensioni del C.S.A. l intera documentazione relativa al procedimento ai fini dell attribuzione della pensione di inabilità. Nella ipotesi che dagli accertamenti sanitari eseguiti non risulti lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l Istituzione Scolastica provvederà a trasmettere all Ufficio Pensioni l intera documentazione ai fini dell emissione del diniego di concessione della pensione di inabilità. Contemporaneamente adotterà gli opportuni provvedimenti a seconda delle determinazioni della Commissione di verifica. INDENNITA SOSTITUTIVA DI PREAVVISO L indennità sostitutiva del preavviso, prevista dall art.21 del C.C.N.L./2003, consiste nell attribuzione di un numero di mensilità calcolate sullo stipendio spettante alla data di cessazione, in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati : 7

8 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio di ruolo fino a 5 anni; 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. L indennità sostitutiva del preavviso viene riconosciuta oltre che all interessato anche: ai superstiti in caso di decesso del dipendente in attività di servizio. A tale proposito è bene consultare la C.M. 15/07/1998, n 307 che ha ritenuto applicabile al personale della scuola l art.2122 primo comma del Codice Civile e la C.M. 29/05/2000, prot. n. 902/dm, con allegata la C.M. Tesoro del Ministero n 4 del 18/01/2000, la quale individua gli aventi causa (diversamente dalle regole successorie) e la ripartizione dell indennità fra gli stessi. La stessa compete anche nella ipotesi di cessazione per limite massimo di assenze per infermità (art.17 del C.C.N.L.) ed in ogni caso di risoluzione del rapporto d impiego per inidoneità fisica permanente (dispensa per infermità), oppure nel caso in cui l interessato (docente) dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, ma idoneo ad altri compiti cessi dal servizio perché non intenda essere utilizzato in altri compiti.. 2)Riconoscimento di pensione privilegiata e riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio, equo indennizzo: Competenza: I.N.P.D.A.P. per pensione privilegiata C.S.A. per riconoscimento causa di servizio. Il D.P.R. 29/10/2001 n.461 Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell equo-indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le Pensioni Ordinarie ha profondamente mutato, soprattutto nei confronti dell utenza alcuni aspetti della previdente normativa in virtù del principio di snellimento e di semplificazione dell azione amministrativa. Il predetto D.P.R., all art.4 comma 5 indica che organo dell Amministrazione da ritenersi competente all emanazione dei provvedimenti finali è il Responsabile dell Ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente ; nella fattispecie così definito dal D.P.R. 347 del 06/11/2000 è il Direttore Generale posto e capo della singola Direzione Scolastica Regionale salvo delega ad altro dirigente della stessa Amministrazione. Con provvedimento prot.n 7296 del 18/06/2003 il Direttore Generale dell Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha delegato pertanto i Dirigenti responsabili dei Centri Servizi Amministrativi ad adottare gli atti finali di riconoscimento di infortuni da causa di servizio e/o di attribuzione di equo indennizzo al personale docente, educativo ed A.T.A. Premesso quanto sopra, tenuto conto delle linee di indirizzo generale contenute nella C.M. n 45 del 06/05/2003 e della informativa I.N.P.D.A.P. n 19 del 02/04/2003 le SS.LL dovranno osservare le seguenti indicazioni: La presentazione delle domande finalizzate esplicitamente al conseguimento della pensione di privilegio, per infermità dovuta a causa di servizio, scritta e debitamente documentata da parte del personale docente educativo ed A.T.A., ovvero dagli aventi diritto in caso di morte, deve avvenire presso le Scuole o l Ufficio di servizio il quale provvedera, il più celermente possibile, ad inviarle alle sedi I.N.P.D.A.P. di residenza dei richiedenti secondo la predetta direttiva n 19/2003 utilizzando il modello di domanda allegato alla stessa.. Le domande finalizzate al riconoscimento di infermità e/o infortunio per causa di servizio nonché quelle contenenti la richiesta di concessione di equo-indennizzo e altri benefici di natura economica collegati al suddetto riconoscimento, scritte e debitamente documentate da parte del personale docente, educativo ed A.T.A. devono essere presentate presso le Scuole o Uffici di servizio nei modi e tempi stabiliti dalla normativa 8

9 vigente. Il 461 del 29/10/2001 dispone che la domanda per accertare l eventuale dipendenza da causa di servizio e per accedere ai benefici previsti dall art. 68 del D.P.R. 10/01/57 n 3 (assegni interi relativi al periodo di assenza per infermità, il rimborso delle spese di cura, l equo indennizzo) sia presentata entro sei mesi dall evento lesivo (infortunio e/o infermità). In considerazione al consolidato orientamento giurisprudenziale, è da ritenersi, inoltre, dipendente da causa di servizio l infortunio subito durante il percorso dalla propria abitazione alla sede di servizio o viceversa, purchè l evento si nsia verificato: a)su percorso che il dipendente è obbligato a seguire per recarsi sul posto di lavoro e ritorno a casa; b)nell orario immediatamente precedente o susseguente l inizio o la fine dell attività lavorativa; c)senza colpa grave o dolo dell interessato. La predetta domanda potrà contenere anche la richiesta di pensione privilegiata, ma in virtù di quanto disposto dall I.N.P.D.A.P. con la predetta informativa n. 19/2003, trattandosi di due distinte fasi procedurali, la domanda di pensione privilegiata deve essere ripresentata con le modalità predette, successivamente alla cessazione dal servizio per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il riconoscimento può avvenire : sia in costanza di rapporto d impiego ; sia ad avvenuta cessazione dal servizio ; sia a domanda dell interessato ; sia a domanda degli eredi ; sia per iniziativa dell Ufficio (nei casi particolmente gravi). La richiesta può essere : 1. Limitata alla semplice constatazione dell infermità o lesione da causa di servizio; 2. Finalizzata alla richiesta delle spese di cura ; 3. Al riconoscimento dell equo indennizzo ; Procedura: La domanda contenente esplicitamente la patologia per la quale si richiede l accertamento, presentata dal dipendente IN TRIPLICE COPIA, dovrà essere trasmessa al competente C.S.A. in BUSTA CHIUSA, a tutela della privacy, corredata dalla seguente documentazione, anch essa in TRIPLICE COPIA originale o fotocopia autenticata: documentazione medica attinente al caso e, in particolare, le cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri ospedalieri ; dichiarazioni testimoniali di persone presenti all evento che ha determinato le lesioni o l infermità ; nell ipotesi di incidente automobilistico, copia del verbale degli ufficiali e agenti di polizia intervenuti, redatto secondo le modalità della presente circolare ; dichiarazione circa il percorso più breve intercorrente fra la dimora del dipendente e la sede di servizio dello stesso. dettagliato rapporto del Capo dell Ufficio o dell Istituto dove il richiedente presta o prestava servizio, che informi sulla posizione giuridica del dipendente, sugli obblighi di servizio nel giorno dell infortunio, sulle circostanze che hanno preceduto, accompagnato o seguito l insorgere dell infermità o dell evento lesivo, con particolare riferimento a specifiche condizioni di svolgimento del servizio che, in relazione alla natura dell infermità o lesione, possano aver agito come causa o concausa determinante del fatto dannoso ; 9

10 prospetto riepilogativo delle assenze effettuate dall interessato negli ultimi 5 anni, specificando le diagnosi riportate nei certificati medici prodotti a corredo delle giustificazioni per le assenze stesse, o, qualora sia possibile, copia dei certificati medesimi ; parere motivato del Responsabile Ufficio e/o dell Istituzione Scolastica sulla fondatezza o meno della richiesta ; Il C.S.A. raccolti tutti gli elementi, procede all accertamento sanitario presso la Commissione medica di verifica la quale esprimerà il proprio giudizio sulla entità dei postumi, indicando altresì a quale categorie e tabelle di menomazione, tra quelle previste dalla tab. A e B D.P.R. 30/12/81 n. 804, debba essere ascritta l infermità ai fini dell equo indennizzo e se richiesta della pensione privilegiata ordinaria. Lo stesso C.S.A. provvede quindi a trasmettere tutta la documentazione predetta al Comitato di Verifica costituito presso il M.E.F. (Roma) per l acquisizione del prescritto parere ai fini dell emissione del provvedimento finale di riconoscimento o diniego della dipendenza da causa di servizio delle infermità oggetto dell accertamento, della corresponsione o meno dell equo indennizzo e delle spese di cura sostenute dal dpendente.. ALLEGATI: IL DIRIGENTE Prof. Luigi ROFFIA Responsabile del procedimento: Direttore/coord.Gerini Giovanna Chietti Tel Mail: giovanna.gerini.bg@.istruzione.it Centro Servizi Amministrativi di Bergamo Via Pradello, Bergamo - tel fax URL: csa.bg@istruzione.it 10

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