COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO Provincia di Milano REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

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1 COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO Provincia di Milano REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 35 del 22/10/2004

2 INDICE Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Disciplina della polizia urbana Art. 2 Campo di applicazione del regolamento Art. 3 Vigilanza per le applicazioni delle norme di polizia urbana Art. 4 Autorizzazioni Licenze Concessioni D.I.A. Disposizioni generali Art. 5 Pubblicità delle licenze, concessioni, permessi, nulla osta, D.I.A. Titolo II Suolo pubblico Art. 6 Occupazione del suolo pubblico Art. 7 Obblighi del concessionario Art. 8 Revoca delle concessioni Art. 9 Lavori, depositi, cantieri sulle strade Art. 10 Precauzioni generali per i cantieri Art. 11 Chiusura di strade pubbliche Art. 12 Occupazione dei marciapiedi e banchine stradali Art. 13 Norme generali per il nomadismo Art. 14 Tende solari Art. 15 Spettacoli e vetrine richiamanti l attenzione dei passanti Art. 16 Uso di scale a mano, cavalletti, ponti mobili o fissi Art. 17 Occupazione del suolo pubblico con edicole e chioschi Art. 18 Divieti di giochi sul suolo pubblico Art. 19 Occupazione del suolo pubblico per gare sportive Art. 20 Occupazioni pericolose Art. 21 Collocamento di condutture e di servizi tecnologici vari Art. 22 Siepi e piantagioni Art. 23 Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti Art. 24 Carico e scarico di cose Titolo III Decoro pubblico Art. 25 Disposizioni di carattere generale Art. 26 Affissioni manifesti volantinaggio Art. 27 Insegne, striscioni, vetrine e pubblicità Art. 28 Cartelli ed iscrizioni Art. 29 Monumenti, targhe e lapidi Art. 30 Imbrattamento di muri, monumenti e di strutture dell arredo urbano di proprietà comunale Art. 31 Danneggiamenti ai beni di proprietà comunale Art. 32 Divieto di danneggiare impianti pubblici Art. 33 Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su inferriate, cancellate o altri manufatti pubblici Art. 34 Conservazione e decoro dei fabbricati Art. 35 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale. Illuminazione Art. 36 Divieto di stendere la biancheria e di battitura di panni e tappeti Art. 37 Baracche ed orti Pag.2

3 Art. 38 Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto Art. 39 Scarichi nei fossi e nei canali Art. 40 Vasche e fontane Art. 41 Rispetto dei giardini, alberi, aiuole Art. 42 Atti contro la pubblica decenza, il decoro e la moralità Art. 43 Lavature di vetrine, mostre e autoveicoli Art. 44 Annaffiature dei giardini pubblici e privati. Utilizzo dell acqua Art. 45 Trasporto di materiale di facile dispersione Art. 46 Nettezza del suolo pubblico Art. 47 Raccolta differenziata Art. 48 Disciplina per lo scarico di rifiuti e spazzature Art. 49 Trasporto di materiale con esalazioni nauseanti Art. 50 Pozzi neri e vasche biologiche Art. 51 Fumi ed esalazioni Art. 52. Bestie macellate Art. 53 Recinzione dei terreni confinanti con il suolo pubblico Art. 54 Disposizioni riguardanti gli animali Art. 55 Animali pericolosi Art. 56 Maltrattamento di animali Art. 57 Collari, guinzagli e museruole per cani Titolo IV Quiete pubblica Art. 58 Divieto dell uso delle sirene e disciplina sugli allarmi Art. 59 Rumori e suoni nelle abitazioni private Art. 60 Grida dei venditori e altoparlanti pubblicitari Art. 61 Canti e schiamazzi, suonatori ambulanti Art. 62 Disciplina per le attività causa di molestie al vicinato Art. 63 Limitazioni di orario e di rumori Art. 64 Sale da ballo, cinema e ritrovi Art. 65 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e stereofonici Art. 66 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore Art. 67 Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose Art. 68 Divieto di tenere animali recanti disturbo Art. 69 Uso delle campane Art. 70 Cortei e cerimonie Art. 71 Questue Art. 72 Obbligo di osservanza degli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubblici Titolo V Commercio ed esercizi pubblici Art. 73 Rilascio di licenze ed autorizzazioni Art. 74 Orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Art. 75 Facoltà di modifica dell orario da parte dell amministrazione comunale Art. 76 Esercizi pubblici a carattere misto Art. 77 Deroghe per esigenze di carattere generale e per speciali ricorrenze Art. 78 Obblighi degli esercenti sugli orari Art. 79 Turno di chiusura settimanale Pag.3

4 Art. 80 Chiusura estiva per ferie Art. 81 Locali per esercizi pubblici Art. 82 Attività complementare di musica di sottofondo Art. 83 Apparecchi da trattenimento da gioco Art. 84 Autorizzazione per esercizi commerciali Art. 85 Orario delle attività commerciali Art. 86 Chiusura pomeridiana e festiva Art. 87 Attività particolari di vendita Art. 88 Esposizione orario di apertura e chiusura Art. 89 Deroghe all apertura e alla chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio Art. 90 Esposizione di merce o derrate Art. 91 Vendita del pane Art. 92 Obbligo di vendita Art. 93 Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita Art. 94 Cartellini dei prezzi e peso delle merci Art. 95 Pesatura delle merci Disciplina degli involucri Art. 96 Commercio ambulante Art. 97 Disposizioni per la vendita su area pubblica Art. 98 Commercio in forma itinerante Art. 99 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili Art. 100 Fiere, circhi e manifestazioni varie Titolo VI Norme di sicurezza negli abitati Art. 101 Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili Art Obblighi di licenza per i depositi e la vendita di combustibili e di materiali infiammabili Art. 103 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita Art. 104 Accatastamento di legna nei cortili Art. 105 Divieto dell uso di fiamme libere Art. 106 Fuochi artificiali polveri, liquidi infiammabili e fuochi pirotecnici Art. 107 Accensione di fuochi e falò Art. 108 Norme antincendio Art. 109 Tutela della salute pubblica Art. 110 Norme di prevenzione antismog Art. 111 Impianti centralizzati di g.p.l. Art. 112 Condutture del gas Art. 113 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici Art. 114 Autorimesse Art. 115 Bocche antincendio Art. 116 Abuso di segnalazioni Art. 117 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi Art. 118 Protezione da schegge Art. 119 Getto di cose Art. 120 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione Art. 121 Manutenzione di aree di pubblico transito Art. 122 Ordine di riparazione Pag.4

5 Art. 123 Pozzi e cisterne Art. 124 Palchi e tribune Titolo VII Disposizioni per i mestieri girovaghi Art. 125 Esercizio dei mestieri artigiani itineranti Titolo VIII Attività produttive Art. 126 Norme generali Art. 127 Denuncia di inizio di attività Art. 128 Modifica alle strutture o alla titolarità dell azienda Art. 129 Controlli Art Cessazioni Titolo IX Disciplina sanzionatoria Art. 131 Disposizioni di carattere generale e di procedura sanzionatoria Art. 132 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Art. 133 Sequestro e custodia di cose Titolo X Disposizioni finali e transitorie Art. 134 Procedure autorizzatorie Art. 135 Entrata in vigore Pag.5

6 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciale ad essa attinenti secondo il D.lgs 267/2000 e successive modifiche. Essa attende alla tutela dell integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento di una vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l attività ed il comportamento dei cittadini. Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Le norme e le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sulle aree pubbliche e sulle aree private aperte del territorio comunale, nonché sulle aree private in genere, per motivi di pubblica necessità e urgenza. Per aree private aperte s intendono le aree non recintate, ovvero non chiuse in modo da impedire l accesso e la circolazione di pedoni e di veicoli di qualsiasi genere. Oltre alle norme in esso contenute, il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per specifiche circostanze dall Amministrazione Comunale. Art. 3 - VIGILANZA PER LE APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco o l assessore delegato in coordinamento con il responsabile del servizio. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato in via prioritaria all Ufficio di Polizia Locale nonché, ognuno per le rispettive competenze, agli altri servizi del comune. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Locale nell esercizio delle loro funzioni potranno accedere per motivata azione in tutti i luoghi dove si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria gli agenti e gli ufficiali di P. G. devono attenersi alle disposizioni del codice di Procedura Penale. Le perquisizioni e le ispezioni nei luoghi privati devono essere effettuate secondo le disposizioni previste dall art. 244 e seguenti del Codice di Procedura Penale. In caso di flagranza di reato le perquisizioni possono essere effettuate secondo le disposizioni dell art. 352 del medesimo Codice. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 13 della legge 689/81, durante l attività di accertamento agli ufficiali e agli agenti di Polizia Locale è consentito effettuare fotografie, videosorveglianza, rilievi di campioni, misurazioni di pesi e misure, operazioni tecniche e quant altro risulti idoneo per l esecuzione dell accertamento nei modi e limiti stabiliti dalle leggi. Pag.6

7 Ai fini di poter effettuare i controlli di sorvegliabilità interna prevista dalle leggi vigenti, non può essere impedito agli agenti ed ufficiali di Polizia Locale, durante il servizio d istituto, l accesso ai locali interni degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quand anche i locali fossero interdetti al pubblico. Art. 4 - AUTORIZZAZIONI LICENZE CONCESSIONI D.I.A. DISPOSIZIONI GENERALI Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze e D.I.A. rilasciate in base al presente regolamento s intendono accordate: a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) previo pagamento della relativa tariffa; d) con l obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data; e) con facoltà per l Amministrazione d imporre in ogni tempo, nuove condizioni e di sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso; f) sotto l osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata, a pena di decadenza, ferma restando l applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso. Dell avvenuto rilascio dell autorizzazione dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento e del suo eventuale rinnovo, al Comando di Polizia Locale al fine di agevolarne l attività di controllo. Art. 5 - PUBBLICITA DELLE LICENZE, CONCESSIONI, PERMESSI, NULLA OSTA, D.I.A. Tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, D.I.A., devono essere tenute a disposizione nei luoghi in esse indicati e per il tempo della loro durata. Esse dovranno essere presentate ai funzionari, ufficiali ed agenti del corpo di Polizia Locale e di altre forze di Polizia che ne facciano richiesta e, in caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione presentando all ufficio comunale competente una certificazione dell Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento. Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono il 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno. Le licenze di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di fatto e di diritto che esisteva al momento del rilascio e di verificare che siano stati assolti gli obblighi fiscali e tributari. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal comune : - possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente; Pag.7

8 - possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso si persistente abuso da parte del titolare; - devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio. Il titolo si intende decaduto: - quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità; - quando, senza il nulla osta del comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti, agli uffici competenti del comune entro il termine indicato. Pag.8

9 TITOLO II SUOLO PUBBLICO Art. 6 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO Per occupazione del suolo pubblico si intende l occupazione di uno spazio di area pubblica con materiali di qualsiasi genere, con veicoli adibiti a lavori, con mezzi d opera, a mezzo di strutture fisse o smontabili insistenti sul terreno o sospese su di esso, con manufatti di qualunque tipo e materiale, con cantieri stradali, tende, banchi, dissuasori di sosta. Nessuna occupazione del suolo pubblico, del sottosuolo e dell area soprastante il suolo pubblico e delle aree private ad uso pubblico, potrà essere fatta senza autorizzazione dell amministrazione comunale. L occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade o piazze a mezzo di installazioni od ingombri, non può essere consentita quando l installazione o l ingombro possano ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità, salvo casi di necessità o esigenze eccezionali. La concessione dell autorizzazione per l occupazione di suolo pubblico è subordinata all osservanza delle norme contenute nel regolamento per l applicazione della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal consiglio comunale con delibera n 21 del 06/05/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni. Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve inoltre sottostare, pena la revoca, alle seguenti condizioni: a) osservare tutte le prescrizioni o condizioni imposte e limitare l occupazione alla superficie ed alla durata previste; b) ridurre al pristino stato il suolo occupato, alla scadenza della concessione; c) mantenere lo spazio circostante quello occupato, pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o terzi abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni, nonché l accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere. Art. 8 - REVOCA DELLE CONCESSIONI In qualsiasi momento l Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d interesse pubblico. Pag.9

10 L occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, in caso di recidiva specifica reiterata infraquinquennale, comporterà l immediata revoca della concessione se l infrazione di cui sopra ha luogo con tacito consenso di altro concessionario limitrofo. Le sanzioni predette potranno essere applicate anche al concessionario limitrofo che con il suo comportamento abbai favorito l infrazione. Nei casi urgenti ed indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dagli agenti di polizia locale e da altre forze di polizia. Nel caso di revoca, l Amministrazione Comunale ha l obbligo del solo rimborso, all intestatario della concessione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra revoca e scadenza reale. Art. 9 - LAVORI, DEPOSITI, CANTIERI SULLE STRADE Chiunque compia lavori o apra cantieri e depositi sulle strade e loro pertinenze dovrà attenersi scrupolosamente alle norme specifiche previste dal Codice della Strada. La strada viene definita secondo l espressione di cui all articolo 2 comma 1 del Codice della strada. Tuttavia qualora dovessero nascere dubbi in merito ai confini delle strade con le aree private aperte adiacenti, si applicano i concetti e le definizioni di cui all articolo 2 del presente Regolamento. Art. 10 PRECAUZIONI GENERALI PER I CANTIERI Gli scavatori, le macchine operatrici ed ogni altro utensile mobile, durante la sosta o l interruzione dei lavori, devono essere assicurati al suolo o fermati in modo da non spostarsi ed in modo da non uscire dalla limitazione del cantiere o comunque invadere l area di pertinenza dei pedoni e dei veicoli. Durante la sosta o l interruzione dei lavori, le gru per sollevamento carichi devono essere lasciate in modo tale che il contrappeso delle stesse non insista sul suolo pubblico e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Le protezioni delle reti, delle funi di carico, dei verricelli, dei montacarichi, degli argani, delle strutture di lavoro, durante la sosta o l interruzione dei lavori devono essere assicurati o fermati in modo tale da non sbattere o vibrare, recare rumori molesti, fischi, suoni ed oscillazioni pericolose. I ponteggi e le strutture annesse devono essere montate a regola d arte ed in modo tale da non provocare rumori molesti o pericolose oscillazioni. Durante l esecuzione dei lavori si dovrà provvedere allo sbarramento della zona interessata, con la speciale osservanza delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione. Al calar del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all alba. E fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia o scarsa visibilità. Art. 11 CHIUSURA DI STRADE PUBBLICHE E vietata chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell autorità comunale. Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli, si Pag.10

11 renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda ed in presenza di conforme ordinanza del Sindaco. Nell ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l esecuzione di quanto richiesto. Qualora sussistano motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata avvisando preventivamente il Comando di Polizia Locale il quale, valutata la necessità ed urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura. Se la chiusura è disposta, il Comando di Polizia Locale farà senza ritardo, seguire l atto amministrativo conseguente. Art. 12 OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI E BANCHINE STRADALI L autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie od altro connesso all attività, può essere concessa davanti ai pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo dell occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità stabilite dal Codice della Strada. L amministrazione comunale può negare la concessione o l autorizzazione nei casi in cui vi siano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico, di estetica e paesaggistiche. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti. Art NORME GENERALI PER IL NOMADISMO Ai nomadi è vietato sostare sul territorio comunale. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo negli spazi che l Amministrazione Comunale ha stabilito. Nei loro accampamenti dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza. Tuttavia, qualora la presenza, specie se massiccia, di dette persone può essere pregiudizievole per l ordine pubblico o per motivi di ordine igienico-sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, non iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare il territorio stesso, unitamente alle proprie cose. Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l Autorità di P.S., con il Comando Carabinieri, sarà data esecuzione all ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla compente Autorità Giudiziaria ai sensi dell art. 650 del vigente Codice Penale. Lo stazionamento può essere autorizzato su aree pubbliche o private aperte indicate dall amministrazione comunale per lo svolgimento di spettacoli viaggianti, esclusivamente per il tempo di esecuzione degli stessi e per l installazione e smontaggio delle strutture. Art TENDE SOLARI Le tende solari protese su spazio pubblico debbono avere l orlo inferiore ad altezza non inferiore a 2,20 m dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno 30 cm dalla verticale del ciglio del marciapiede. La concessione per l installazione di tende solari protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alla preventiva autorizzazione Pag.11

12 dell amministrazione comunale, è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali della toponomastica, la segnaletica verticale, i semafori, i numeri civici, e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede. Non è consentita l applicazione alle tende solari di tendine mobili laterali o frontali. Le tende solari devono essere immediatamente ritirate in caso di forti venti e di pioggia. Art. 15 SPETTACOLI E VETRINE RICHIAMANTI L ATTENZIONE DEI PASSANTI Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci di risultati sportivi, tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l attenzione dei passanti provocando la formazione di gruppi di persone, deve chiedere preventiva autorizzazione all amministrazione comunale che può negarla quando i marciapiedi non siano di larghezza sufficiente e la manifestazione possa recare intralcio alla circolazione stradale o al movimento pedonale. Art. 16 USO DI SCALE A MANO, CAVALLETTI, PONTI MOBILI O FISSI L uso di scale a mano, cavalletti e ponti mobili o fissi è consentito, previa autorizzazione dell amministrazione comunale. Art. 17 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE E CHIOSCHI La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole o chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e alle curve o per ragioni estetiche o paesaggistiche. In ogni caso l installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia prevista dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche. Art. 18 DIVIETI DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO Sul suolo pubblico adibito a transito veicolare o pedonale, nei giardini pubblici (esclusi i parchi ed i giardini recintati ed attrezzati per giochi ed esercitazioni sportive) e sulle aiuole, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva od altro che possa recare disturbo alla circolazione. È vietato sul suolo pubblico adibito a transito veicolare o pedonale l uso dei pattini, di trampoli nonché di acceleratori di andatura. Sulle strade e loro pertinenze è vietato il gioco del calcio. In deroga a quanto sopra, è facoltà dell amministrazione comunale consentire l uso dei pattini in aree appositamente predisposte. Pag.12

13 Art. 19 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade o aree pubbliche, devono darne avviso all Amministrazione Comunale indicando tutti gli elementi necessari utili per poter predisporre il servizio più idoneo. Art. 20 OCCUPAZIONI PERICOLOSE Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato gettare materiali in genere o creare depositi che possano causare pericolo, ostacolo od incomodo alla libera circolazione. I vasi da fiori, ornamenti od altri oggetti posizionati su davanzali, balconi, parapetti e simili devono essere assicurati in modo da non precipitare sul suolo pubblico sottostante anche in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Art. 21 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE E DI SERVIZI TECNOLOGICI VARI Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell acqua potabile,dell energia elettrica e del gas, l impianto di linee telefoniche o dei servizi tecnologici in genere e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali, nonché alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo atto, rilasciato dall Autorità competente, ferma l osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull occupazione del suolo pubblico. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione. Il concessionario avrà l obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell Autorità competente, le condutture ove ciò occorra per esigenze di pubblico sevizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all atto dell impianto quanto successivamente. I concessionari, nell esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dai funzionari dell Ufficio Tecnico Comunale e del Corpo di Polizia Municipale, al quale dovranno notificare quindi, il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizi dell Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario, in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente. L Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari Pag.13

14 dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità. Art. 22 SIEPI E PIANTAGIONI I proprietari confinanti con le aree pubbliche o con le aree private anche aperte ovvero gli aventi titolo di godimento hanno l obbligo di mantenere le siepi, le piante, le colture e le piantagioni in modo che queste non creino o costituiscano pericolo e non fuoriescano dai confini della proprietà restringendo le carreggiate e i marciapiedi o limitandone in qualsiasi modo la completa utilizzabilità. I soggetti soprammenzionati hanno l obbligo di mantenere le piantagioni e le colture insistenti su aree e fondi aperti di confine alle strade, mantenendo una fascia di rispetto di almeno tre metri. In caso di non ottemperanza alla prescrizioni indicate, l amministrazione comunale ha facoltà di procedere autonomamente alla messa in condizione di sicurezza, previo atto di diffida notificato al proprietario del terreno o ai soggetti indicati al 1 comma non meno di 20 giorni prima dell esecuzione delle opere. Le spese sostenute dall amministrazione comunale per gli interventi di manutenzione per la sicurezza verranno imputate ai soggetti di cui al 1 comma. Art. 23 SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI, DAI BALCONI E DAI TETTI Durante e dopo le nevicate, i balconi i davanzali e i marciapiedi devono essere sgomberati in modo da non arrecare molestia ai passanti e non ingombrare il suolo pubblico. I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti, sgomberando la neve che risulti in pericolo di caduta e adottando tutte le precauzioni di segnalazione necessarie, in modo da non arrecare danno ai passanti e non ingombrare il suolo pubblico. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali. In tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia o altro materiale adatto e mantenerveli, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdrucciolamento, e tenere sgomberate le bocchette di scarico, situate davanti le loro proprietà. Art. 24 CARICO E SCARICO DI COSE Non sono considerate occupazioni di suolo pubblico le fermate e le soste temporanee dei mezzi di trasporto per caricare e scaricare persone e cose; esse devono comunque essere limitate al tempo strettamente necessario. Si dovranno in ogni caso sempre osservare le disposizioni previste dal Codice della Strada. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico. In tali casi di necessità e dove tali Pag.14

15 operazioni richiedono tempi di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere speciale permesso dell Autorità comunale la quale può subordinare la concessione all osservanza di speciali modalità ed anche a ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. In caso di eccezionali esigenze di viabilità l ufficio di Polizia Locale può fissare di volta in volta e per qualsiasi località limiti d orario e permessi di soste. Le operazioni di carico e scarico di cui al presente articolo, devono essere compiute con sollecitudine e senza interruzione, evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica. Ad operazione ultimata il suolo deve presentarsi pulito ed in caso di inosservanza l amministrazione comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa della spesa sostenuta verso i responsabili. Pag.15

16 TITOLO III DECORO PUBBLICO Art. 25 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Ferme restando le norme previste da altri regolamenti statali, da leggi o regolamenti regionali, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che risulti pregiudizievole per il decoro. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse dovranno essere mantenute libere da ogni ostacolo. Nelle concessioni per l esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l Autorità Comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare della concessione alla manutenzione ed al decoro dell insieme. Tutti gli oggetti e manufatti che servono per il posteggio, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare o limitare l uso o far modificare la forma o l aspetto dei medesimi. Il sindaco può, con propria ordinanza, imporre ai cittadini la realizzazione di finiture edilizie o pulizie di edifici al fine di garantire il decoro cittadino. Art. 26 AFFISSIONI MANIFESTI - VOLANTINAGGIO È vietata l affissione di manifesti, striscioni ed avvisi in genere, di qualunque natura. Le affissioni possono essere effettuate solo negli spazi appositamente destinati, dall ufficio comunale competente, previo pagamento dell apposita imposta. E vietato altresì stracciare, sporcare, coprire, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il temine per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all affissione. È vietato il lancio di opuscoli e volantini sugli spazi pubblici o aperti al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità. Art. 27 INSEGNE, STRISCIONI, VETRINE E PUBBLICITÀ Oltre a quanto stabilito dal regolamento di pubblicità e affissioni e dal regolamento edilizio, sono vietate tutte le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose, infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, Pag.16

17 colorazione o ubicazione possono creare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione. L installazione di striscioni pubblicitari sulle strade del territorio comunale può essere autorizzata solo in casi eccezionali e per manifestazioni patrocinate dall Amministrazione Comunale. In ogni caso per l installazione di striscioni pubblicitari sugli alberi e sui pali della pubblica illuminazione è necessario chiedere l autorizzazione all autorità comunale. Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, luminarie o simili, senza aver ottenuto il permesso dall autorità comunale. Art. 28 CARTELLI ED ISCRIZIONI Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela del decoro delle strade e della circolazione stradale. L autorizzazione di cui al primo comma potrà essere negata a tutela della bellezza panoramiche, della storicità dei luoghi o per altro interesse pubblico non rinunciabile e dovrà essere sempre negata per le facciate degli edifici dichiarate di importanza monumentale anche se di semplice interesse locale. Art. 29 MONUMENTI, TARGHE E LAPIDI Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze è necessario ottenere l autorizzazione comunale. A tale scopo dovranno essere presentati, uniti alla domanda, i disegni, modelli o fotografie nonché il testo dell epigrafe o quant altro potrebbe essere richiesto dal caso. Art. 30 IMBRATTAMENTO DI MURI, MONUMENTI E STRUTTURE DELL ARREDO URBANO DI PROPRIETÀ COMUNALE È vietato recare danno e imbrattare con scritti, figure o disegni i monumenti, i marciapiedi, le carreggiate, i muri degli edifici pubblici e privati e qualunque altra struttura dell arredo urbano. L Amministrazione Comunale potrà concedere deroghe su specifiche richieste di autorizzazione. È altresì vietato imbrattare con scritti, disegni o in altri modi, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e tutti i veicoli in generale. Art. 31 DANNEGGIAMENTI AI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE È vietato danneggiare in qualunque modo i beni di proprietà comunale posti sia all interno che all esterno dei luoghi pubblici. È vietato imbrattare o danneggiare le tombe ed i monumenti funebri pubblici e privati posti all interno dei cimiteri. Pag.17

18 Art. 32 DIVIETO DI DANNEGGIARE IMPIANTI PUBBLICI E vietato: 1) impedire o diminuire l efficacia dell uso o recare danno in qualunque modo agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari ferroviari, alle segnalazioni stradali, alle fontane e fontanelle, alle panchine, ai monumenti ed a ogni altra cosa destinata al pubblico. 2) sedersi sulle panchine, sedie e sedili dei mezzi pubblici o privati adibiti a servizio pubblico, con i piedi appoggiati sul medesimo piano di seduta,sul sedile adiacente o sugli schienali. Art. 33 DIVIETO DI SDRAIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI SALIRE SU INFERRIATE, CANCELLATE O ALTRI MANUFATTI PUBBLICI. È vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici o privati, chiese e monumenti. È del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione e simili, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d acqua e dei ponti. Art. 34 CONSERVAZIONE E DECORO DEI FABBRICATI È fatto obbligo ai proprietari di mantenere sempre le pareti esterne delle case rivolte verso le pubbliche strade ed i muri di cinta in buono stato di manutenzione, con tutti gli accessori dei balconi, finestre, grondaie ben assicurati. I proprietari hanno altresì l obbligo di provvedere ai restauri dell intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall autorità comunale, sotto l osservanza delle norme del vigente regolamento edilizio. I proprietari hanno l obbligo di mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l androne e le scale, le inferiate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista. Gli oggetti di ornamento esposti su balconi, finestre e grondaie ecc. devono essere assicurati in modo da evitarne la caduta anche per effetto meteorologico particolarmente violento, che possono causare pericolo o danno a persone o cose. I proprietari degli edifici, ovvero gli aventi titolo di godimento sugli stessi, sono obbligati a mantenere in buono stato le fronti degli edifici, i tetti e le gronde o altri accessori, in modo che non venga creato pericolo per l incolumità pubblica. In caso d inottemperanza alle prescrizioni indicate nel presente articolo, l Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere autonomamente alla messa in condizione di sicurezza previo atto di diffida, a cura dell ufficio comunale competente, notificato al proprietario dell immobile o all avente titolo di godimento non meno di 20 giorni prima dell esecuzione delle opere. Le spese sostenute dall Amministrazione Comunale per gli interventi di manutenzione per la sicurezza verranno imputate ai soggetti di cui sopra. Pag.18

19 I proprietari degli edifici, ovvero gli aventi titolo di godimento sugli stessi, sono tenuti alla conservazione e alla pulizia delle targhe dei numeri civici. Gli stessi hanno l obbligo di comunicare all ufficio comunale competente eventuali danneggiamenti apportati da terzi. I proprietari degli edifici, ovvero gli aventi titolo di godimento sugli stessi, hanno inoltre l obbligo di provvedere all estirpamento dell erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno 1 metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi. Essi hanno altresì l obbligo di rimuovere i manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellazione e pulizia di scritte e disegni, macchie ed insudiciamenti, abusivamente apposte su porte e muri dei fabbricati, fatta salva l azione pubblica o privata contro i responsabili qualora individuati. Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quant altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, dipinti e verniciati di fresco, devono essere tenuti riparati e coperti, al fine di evitare insudiciamenti ai passanti. Art. 35 PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE. ILLUMINAZIONE I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti e convenientemente illuminati. Salve le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l uso normale o nuoccia al decoro dell edificio e della città. Art. 36 DIVIETO DI STENDERE LA BIANCHERIA E DI BATTITURA DI PANNI E TAPPETI È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria,panni, o similari fuori dalle finestre, sui balconi o terrazzi o nei giardini prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi, siano visibili dal suolo pubblico, eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall amministrazione comunale. È vietato battere panni, tappeti, tende, stuoie dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze prospicienti il suolo pubblico; è vietato altresì pulire oggetti, innaffiare piante o fiori che comunque possano lasciar cadere rifiuti o residui o acqua sul suolo pubblico sottostante. In caso di violazione, oltre alle sanzioni amministrative, è previsto l obbligo di pulizia del suolo pubblico. Art. 37 BARACCHE ED ORTI Salve le norme che disciplinano l attività di coltivatore diretto, è consentita, quando non sia di pregiudizio al decoro cittadino e/o non si verifichino inconvenienti igienici come addensamenti d insetti od animali ed esalazioni maleodoranti o comunque molesti per il vicinato, causati da uso di letame, concimanti ed altro, la coltivazione di terreni ad ortaglia. Pag.19

20 Art. 38 MANUTENZIONE ED USO DELLE ACQUE DI RIFIUTO I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico dei servizi igienici, dei lavandini ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell abitazione stessa ed a quelle sottostanti o sul suolo pubblico. E vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta, da costruirsi a cura dei privati. Art. 39 SCARICHI NEI FOSSI E NEI CANALI Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d acqua. Art. 40 VASCHE E FONTANE E proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E vietato valersi dell acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. E vietato altresì usare fontane e vasche per qualsiasi tipo di lavaggio. Art. 41 RISPETTO DI GIARDINI, ALBERI, AIUOLE Per parco pubblico si intendono le aree verdi di superficie estesa a prato, anche munite di attrezzature e panchine lungo i viali, eventualmente recintate. Per giardini pubblici si intendono le aree attrezzate con panchine ed eventuali giochi per bambini, nelle quali vi siano zone di verde coltivato ad aiuola. Nei viali, giardini e pubblici passaggi ove esistono aiuole od alberi è vietato: a) cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno alle piante, alle siepi, agli steccati, alle recinzioni e qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso od ornamento; b) passeggiare o coricarsi su tappeti erbosi, sulle aiuole ed in qualunque altra parte non appositamente identificate dall Amministrazione Comunale; c) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni, incendiarli o danneggiarli in qualsiasi modo; d) transitare ed introdurre anche a spinta ciclomotori, motocicli e veicoli di ogni specie. e) accendere barbecue fuori dalle apposite aree attrezzate. Nei viali e nei giardini pubblici è consentito ai bambini l uso dei tricicli, di piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, di automobiline a pedale o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose, purché la circolazione avvenga lungo gli itinerari previsti o tracciati e che, in nessun caso avvenga sul verde pubblico. Pag.20

21 E proibito trattenersi o introdursi nei giardini pubblici o in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico, dopo l orario di chiusura. E altresì proibito nei giardini e nei parchi pubblici bere alcolici o fumare. Art. 42 ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA, IL DECORO E LA MORALITÀ È vietato sputare nei locali pubblici e a bordo dei mezzi adibiti al trasporto pubblico. È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità. È vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dai luoghi a ciò destinati, così come è vietato pure allontanarsi dai gabinetti o dagli orinatoi senza avere rimesso gli abiti completamente in ordine. È vietato distribuire e offrire in vendita, stampati, scritti o disegni contrari alla pubblica decenza, che possono offendere o che suonino d offesa al sentimento morale, religioso e patriottico. E vietato mostrare nudità che offendano il pudore o esporsi nelle vie e negli esercizi pubblici in costumi che possano offendere il senso della comune moralità. Art. 43 LAVATURE DI VETRINE, MOSTRE E AUTOVEICOLI RIPARAZIONE VEICOLI E ALTRE ATTIVITA ARTIGIANALI Al fine di evitare formazioni di ghiaccio pericolose per i pedoni, è vietata la lavatura con acqua delle vetrine e delle mostre collocate all esterno dei negozi dal 1 dicembre al 28 febbraio. La lavatura delle vetrine o mostre collocate all esterno dei negozi non deve comunque arrecare intralcio alla viabilità. Sull area pubblica, di cui la definizione dell articolo 2 del presente Regolamento, è vietato il lavaggio di veicoli o di cose personale di ogni genere nonché la riparazione dei veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da cause di forza maggiore. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate dall autorità comunale. E pure vietato lavorare sulle porte o sull ingresso delle case, botteghe o magazzini. Sul suolo pubblico è altresì vietato segare o spaccare legna. Art. 44 INNAFFIATURE DEI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI UTILIZZO DELL ACQUA L Amministrazione comunale può, con proprio provvedimento, disciplinare gli orari per innaffiare i giardini pubblici o privati e, per pubblica necessità, limitarne o vietarne completamente l attività. L utilizzo dell acqua per attività pubbliche o private, diverse dall utilizzo normale di acqua sanitaria o per riscaldamento, può essere limitato o completamente vietato per motivi di pubblica necessità dall Amministrazione Comunale. Pag.21

22 È vietato valersi dell acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi o altri sistemi. È altresì vietato, in prossimità di fontane pubbliche, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, lavare veicoli, animali, indumenti e materiale di qualsiasi genere. Art. 45 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE Fatte salve le norme specifiche in materia previste dal Codice della Strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia, calcina, detriti, liquidi e altro, deve essere effettuato su mezzi atti al trasporto in modo che il carico non venga disperso sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto. Ai contravventori, oltre alla sanzione amministrativa che sarà loro comminata, è fatto obbligo di provvedere all immediata pulizia del suolo pubblico. Art. 46 NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO E severamente vietato gettare od abbandonare rifiuti, rottami, carta o involucri o materiali di ogni genere, insudiciare con altri mezzi, sbattere tappetini, svuotare posacenere o adottare comportamenti similari su tutto il territorio comunale. I cittadini devono servirsi degli appositi porta rifiuti, e qualora questi fossero colmi, è vietato depositare qualsiasi rifiuto nelle immediate vicinanze degli stessi. I cittadini devono servirsi della piattaforma ecologica comunale per lo smaltimento dei rifiuti non compatibili con la raccolta porta a porta così come viene effettuata, dall Amministrazione Comunale, attenendosi agli orari e alle modalità stabiliti dall Amministrazione Comunale ed esposti in visione in corrispondenza del passo carraio della piattaforma. È vietato l abbandono dei rifiuti in prossimità della piattaforma ecologica comunale e sullo sbocco del carraio d accesso. È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del suolo pubblico a chiunque l abbia sporcato, anche nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore. I veicoli e i mezzi d opera per il movimento di terra, provenienti dai cantieri o diretti ad essi, non devono imbrattare o sporcare il manto stradale. I conducenti dei trattori agricoli o macchine agricole in genere, provenienti dai fondi agricoli o ad essi diretti, non devono imbrattare o lordare il manto stradale. I proprietari o conduttori di cani o altri animali devono evitare che questi ultimi sporchino marciapiedi o luoghi adibiti al transito pedonale. Gli stessi sono obbligati altresì a raccogliere immediatamente le evacuazioni dei loro animali. Della contravvenzione contestata al conduttore risponde come responsabile in solido il proprietario dell animale. È vietato l utilizzo di bombolette spray per l erogazione di schiume o altre sostanze simili che possano recare danno o molestia a persone e cose. Detti materiali costituiscono oggetto di confisca amministrativa. Art. 47 RACCOLTA DIFFERENZIATA Tutti i cittadini sono obbligati ad attenersi alle norme relative alla raccolta differenziata stabilite con regolamenti o provvedimenti dell Amministrazione Comunale. Pag.22

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