LOTTO 2) RESPNSABILITA CIVILE VERO TERZI

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1 LOTTO 2) RESPNSABILITA CIVILE VERO TERZI CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA CIVILE TERZI A FAVORE DEL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS E DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ORGANISMI AFFILIATI, E DEI SUOI TESSERATI Tra il CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS in seguito denominato Contraente o Ente e la Compagnia., in seguito denominata Società o Impresa o Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione per la Responsabilità Civile verso Terzi a favore del CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS e dei suoi Organi Centrali e Periferici, degli Organismi Affiliati e dei suoi Tesserati Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER L' ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE TERZI A FAVORE DEL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS E DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ORGANISMI AFFILIATI E DEI SUOI TESSERATI ". Tale regolamento, forma parte integrante della presente Convenzione. Art. 1. Titoli che danno diritto all'assicurazione Gli organismi affiliati ed i tesserati Libertas hanno diritto ad usufruire delle prestazioni assicurative, previste nella convenzione, senza distinzione di attività praticata, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata. Il titolo è rappresentato sia per gli organismi affiliati che per i tesserati dall iscrizione, in regolare corso di validità, nei ruoli in possesso e disponibili presso il CNS Libertas. Per il CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS il titolo che da diritto alle prestazioni assicurative è il presente contratto. Art. 2. Durata e decorrenza della convenzione La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 3 (tre), con inizio dalle ore del 31 dicembre 2012 e termina alle ore del 31 dicembre

2 Tuttavia, ad entrambe le Parti viene riconosciuta, ad ogni scadenza annuale intermedia, la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 120 gg. da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio Art. 3. Obblighi dell Ente L Ente si impegna a comunicare all Impresa tutte le modifiche delle normative che lo riguarderanno nonché ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio ai sensi di quanto previsto dall' art del Codice Civile, riservandosi in ogni caso l Impresa la facoltà di recedere dall' accordo, fermo quanto previsto al secondo comma dell art. 2 che precede. Art. 4. Foro competente - clausola arbitrale Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l' arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l' osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma. Art. 5. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (per la copertura obbligatoria) L 'assicurazione decorre e diviene altresì efficace dalle ore del Per motivi organizzativi al Contraente viene concesso un termine di tolleranza di 15 giorni ai fini del versamento del premio o delle rate di premio relativi alla presente polizza. Nel caso in cui il versamento del premio o delle rate di premio venga effettuato oltre il termine di tolleranza concesso l assicurazione rimane sospesa dalle ore 24:00 del 15 giorno e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno del versamento. Il premio relativo a ciascuna annualità assicurativa si intende frazionato in 3 rate quadrimestrali anticipate e di eguale importo da versarsi rispettivamente entro il , il , ed il e così per le rate di premio relative alle annualità successive. I premi devono essere pagati all'assicuratore per il tramite del Broker. Fermo quanto previsto al primo capoverso, il rapporto assicurativo, e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato, decorrono dalle ore del giorno in cui consegua il titolo che dà diritto alle prestazioni assicurative (art. 1 della precedente Sezione), e 2

3 cessano alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Tesseramento e/o di Affiliazione, a condizione che la presente convenzione sia in vigore. La Contraente è esonerata dall obbligo di comunicare i nominativi degli Assicurati. A tale scopo si farà comunque riferimento alle registrazioni della Contraente stessa, che si impegna sin da ora, anche in nome e per conto delle Società/Associazioni affiliate, a favorire qualsiasi richiesta di verifica e/o controllo da parte della Società Assicuratrice o di soggetti dalla stessa all uopo incaricati. Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di regolamento, l Impresa si riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l' eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro, attraverso una richiesta scritta al Contraente. Art. 5. BIS - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (per le coperture facoltative). La Società si impegna a prestare le garanzie assicurative previste dalle Coperture Integrative - Tessere Facoltative, a favore dei tesserati e degli Organismi Affiliati al CNS Libertas e per i quali lo stesso abbia provveduto ad inoltrare alla Direzione della Compagnia o all Agenzia cui è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker, la richiesta di copertura riportante le generalità complete e l opzione facoltativa prescelta. Le comunicazioni potranno essere effettuate in modalità telematica mediante l utilizzo della piattaforma on-line operativa 24 ore su 24 messa a disposizione dall Assicuratore, oppure con altri mezzi e procedure che le parti (Contraente e Compagnia) andranno a concordare. Le coperture assicurative per le singole inclusioni facoltative (nuove adesioni e rinnovi di polizze scadute), decorrono dalle ore 24:00 del giorno di richiesta di copertura ed hanno una durata di 365 giorni. Il CNS LIBERTAS si impegna al versamento dei relativi premi con cadenza quadrimestrale, al 30.04, al ed al di ogni annualità, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte dell Assicuratore dell apposita appendice di regolazione premio contenente l elenco analitico dei soggetti assicurati, l opzione facoltativa prescelta da ognuno, il premio corrispondente, nonché il premio complessivo dovuto. Art. 6. Nuovi e vecchi Tesserati e/o Associazioni e Circoli Affiliati La Contraente e l Impresa prendono atto e convengono che l assicurazione ha validità per tutti i tesserati al CNS LIBERTAS e/o Associazioni o Circoli Affiliati al CNS LIBEERTAS presenti all interno del periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Pertanto, in caso di sinistro, la validità della copertura assicurativa sarà subordinata alla regolarità del tesseramento e/o dell affiliazione. 3

4 Art. 7. Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio Premesso che: ¾ i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi ; ¾ l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni premio unitario - premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato all' Assicuratore per ciascun anno assicurativo, si conviene che: ¾ il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio sarà computato sulla base del numero effettivo dei soggetti assicurati (ai soli fini del calcolo del premio, con riferimento al parametro utilizzato, e della successiva regolazione, si precisa che per soggetti assicurati si devono intendere i soli tesserati e non anche le singole Associazioni e/o Circoli affiliati). Ad ogni scadenza annuale ed entro 60 gg. dalla stessa il Contraente fornirà all'assicuratore un elenco riportante il numero degli Assicurati (suddivisi per tipo di tessera associativa, base e/o facoltativa), riferiti all'anno assicurativo trascorso, affinché l'assicuratore stesso possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione inoltrata dalla Società. Per il calcolo della regolazione premio faranno fede le scritture contabili, i registri, i bilanci e gli altri documenti probanti tenuti dal Contraente. Lo stesso li metterà a disposizione dell'assicuratore qualora richiesti. Art. 8. Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio L Impresa s impegna a fornire al Broker e al CNS LIBERTAS, in formato excel e con cadenza trimestrale, il dettaglio analitico dei sinistri denunciati con indicazione per ciascuno: a) della disciplina/attività praticata al momento del sinistro; b) dell importo a riserva per i sinistri riservati; c) dell importo liquidato per i sinistri pagati; nonché l indicazione dei sinistri chiusi senza seguito e/o respinti. Art. 9. Clausola Broker Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla società B&B Insurance Broker Srl con sede in Latina e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con l Impresa Assicuratrice. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, al quale dovranno essere rimesse per conoscenza, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di 4

5 contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all Impresa. L opera del broker verrà remunerata con un aliquota provvigionale pari al 15% da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all Impresa di assicurazione, ai sensi dell art. 118 del D. Lgs 209/

6 REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI A FAVORE DEL C.N.S. CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ORGANISMI AFFILIATI E DEI SUOI TESSERATI DEFINIZIONI Articolazioni Periferiche Assicurato Assicurazione Atleti Attività organizzate dal CNS Libertas Broker Centro Nazionale Sportivo Libertas - C.N.S. Libertas Contraente Dirigenti Sedi periferiche o Associazioni (sportive e non) aderenti al CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS Il soggetto (persona fisica o Ente) il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il contratto di assicurazione Tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico. Si considerano Attività Organizzate dal CNS Libertas o brevemente Libertas, le attività predisposte dal CNS Libertas nei suoi livelli territoriali comunali/provinciali/regionali/ e nazionale nonché dalle Società affiliate alla Libertas o alle quali la Libertas abbia ufficialmente o formalmente aderito. B & B Insurance Broker S.r.l. - via del Lido 104, LATINA, Intermediario iscritto alla Sezione B del RUI con il n B , incaricato dal Contraente per la gestione del presente contratto. Ente autonomo di promozione e di diffusione sportiva, culturale, turistica e ricreativa, di volontariato per il servizio civile, di formazione professionale, di tutela ed assistenza previdenziale, nonché Presidente ed Organi Dirigenti e Direttivi. Il soggetto che stipula l assicurazione. Tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dal C.N.S. Centro Nazionale Sportivo Libertas. 6

7 Domicilio Indennizzo Franchigia/Scoperto Massimale Organismi Affiliati Premio Polizza Residenza Rischio Sedi periferiche Sinistro Società Tecnici Tesserato Il luogo d abitazione, anche temporanea, dell'assicurato. La somma dovuta dall' Assicuratore in caso di sinistro. La parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista. Associazioni / Circoli / Società/ Enti, sportive/i e non affiliate/i al CNS LIBERTAS La somma dovuta dal Contraente all' Assicuratore. Il documento contrattuale che prova l assicurazione e disciplina i rapporti tra la Società ed il Contraente/Assicurato. Il luogo in cui l Assicurato ha la dimora abituale. La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Centri Regionali, Provinciali, Comunali e Delegato comunale (ove previsto). Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La Compagnia di Assicurazione/l Assicuratore/l Impresa con cui viene stipulato il presente contratto. Tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all insegnamento delle tecniche sportive, all allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico. Ogni singolo soggetto iscritto o aderente per l attività Sportiva alla Contraente compreso in copertura. 7

8 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894). L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, ovvero senza dolo e/o colpa grave. Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art. 2. Dichiarazioni della Società La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio. Art. 3. Modifiche dell' Assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4. Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art.1898 del Codice Civile. Art. 5. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell Assicurato ai sensi dell art.1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. Art. 6. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro gli Assicurati devono darne avviso scritto alla Direzione della Compagnia o all Agenzia cui è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker, entro 15 gg. da quando ne hanno avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del C.C. 8

9 Art. 7. Interpretazione del Contratto Si conviene fra le Parti che, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sull interpretazione delle norme contrattuali (condizioni tutte di polizza) verrà data alle stesse l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato. Art. 8. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9. Foro competente Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell' Assicurato. Art. 10. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti. 9

10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Art. 1. Oggetto dell assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne i soggetti assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alle attività descritte in polizza. L Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave degli Assicurati ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali gli stessi debbano rispondere. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INAIL e dall'inps ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n Art. 2. Soggetti assicurati e descrizione delle attività oggetto di copertura L 'assicurazione vale per: il C.N.S. Libertas ed i suoi Organi Centrali e Periferici ; le Associazioni e/o Circoli affiliati al C.N.S. Libertas; i Tesserati al C.N.S. Libertas; e si intende prestata in relazione allo svolgimento di tutte le attività/discipline sportive dilettantistiche, compresa la formazione tecnica, siano esse svolte a titolo: agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico, nonché di ogni altra attività non sportiva prevista dalla Contraente per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, quali a titolo esemplificativo: attività ricreative, attività culturali, attività di formazione, turistiche e del tempo libero, attività di promozione sociale, di servizio e di promozione civile. L assicurazione è prestata inoltre per la responsabilità civile derivante al C.N.S. Libertas ed ai suoi Organi Centrali e Periferici, nonché alle Associazioni e/o Circoli affiliati al C.N.S. Libertas nella loro qualità di: 10

11 esercenti un Ente di propaganda e promozione sportiva/ una Associazione e/o Circolo; organizzatori di attività e/o manifestazioni sportive in genere; proprietari e/o conduttori e/o esercenti di fabbricati vari, delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle discipline sportive dilettantistiche. Resta fermo quanto disciplinato al successivo Art. 9 - Esclusioni. La garanzia è operante anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali il CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS e/o le sue Articolazioni periferiche abbiano ufficialmente o formalmente aderito (manifestazioni unitarie). Art. 3. Delimitazione della copertura L'assicurazione opera a condizione che tutte le attività oggetto di copertura di cui all art. 2 che precede vengano svolte secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti, dai calendari o dagli accordi del C.N.S. LIBERTAS, e/o dei suoi Centri Regionali, Provinciali, Comunali, Delegati di Città (ove previsti) e/o delle singole Associazioni affiliate al C.N.S. LIBERTAS, purchè definiti in data certa ed antecedente all'evento che ha generato la richiesta di risarcimento. Relativamente alle attività/discipline sportive si precisa che si intendono compresi gli allenamenti, nonché le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale. L assicurazione si intende altresì operante in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva del C.N.S. LIBERTAS, dei Centri Regionali, Provinciali, Comunali e/o delle singole Associazioni Affiliate. Con riferimento agli allenamenti (compresi quelli svolti in forma individuale) si precisa che gli stessi, ai fini della validità della copertura, dovranno essere previsti, disposti e autorizzati nonché svolgersi sotto il controllo tecnico organizzativo del C.N.S. LIBERTAS, anche per il tramite dei suoi organismi periferici, e/o delle singole Associazioni affiliate al C.N.S. LIBERTAS. In tal caso, ai fini dell'ammissione di una qualsiasi richiesta di risarcimento danni al beneficio assicurativo, la relativa denuncia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo, che attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa. Art. 4. Persone non considerate Terzi e responsabilità tra assicurati. Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante e le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed il loro dipendenti. Sono invece considerati Terzi fra di loro: 11

12 i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti al C.N.S. Libertas nei confronti di quest'ultimo, dei suoi Organi centrali e periferici, delle singole Associazioni e/o Circoli affiliati al CNS LIBERTAS, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili, per i quali le Parti concordano di non considerali terzi tra loro. Art. 5. Massimali L assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali, suddivisi per tipologia di soggetti assicurati, riportati nella tabella di cui al successivo art. 13. Art. 6. Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Art. 7. Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti Qualora a favore dell Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti: a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i massimali e le condizioni previsti in quest ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero; b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali in esse previsti fossero insufficienti a coprire l intero danno, la presente Polizza risarcirà l Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza. Art. 8. Validità territoriale L assicurazione è operante per il mondo intero. Art. 9. Rischi esclusi dall assicurazione L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: 1. derivanti dalla pratica di qualsiasi attività/disciplina sportiva svolta a carattere professionale; 2. derivanti dalla pratica di: acrobazia aerea, aeronautica sportiva, autocross, automobilismo sportivo, bob, bungee jumping, carving, cross, deltaplano, endurance, enduro, fuori strada, hockey su ghiaccio, kart-cross, kitesurf, minimotociclismo, motociclismo, motocross, motonautica, motoslitta, paracadutismo, parapendio, quad, rally, scootercross, speedway-motard, trail, volo a motore, volo a vela, volo libero, volo ultraleggero.; 3. derivanti dalla pratica, da parte dei singoli tesserati, di attività/discipline che prevedano l utilizzo e/o l ausilio di animali (quali a 12

13 titolo esemplificativo e non esaustivo attività cinofile, equitazione ippica sport equestri); 4. derivanti dalla pratica, da parte dei singoli tesserati, di attività/discipline sportive attuate e/o riconosciute dal CNS Libertas che prevedano l utilizzo e/o l ausilio di armi (quali a titolo esemplificativo armi da fuoco, da sparo, da tiro, da combattimento); 5. derivanti dalla pratica, da parte dei singoli tesserati, di attività/discipline che prevedano l utilizzo di apparecchi/apparecchiature radiocomandate (modellismo radiocomandato in genere). 6. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all art. committenza auto ; 7. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; 8. conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 9. da furto; 10. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza; 11. a cose che l Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza; 12. alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno; 13. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; 14. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). 15. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. 16. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto; 17. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; 18. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; 19. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dagli Assicurati. Art. 10. Estensioni - Precisazioni A titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere 13

14 reclamata una responsabilità dei soggetti Assicurati, ferme le esclusioni espressamente menzionate, si precisa che l assicurazione si intende operante anche per: Responsabilità Civile Personale del Presidente, degli organi Direzionali e del Segretario Generale del C.N.S. Libertas - dei Presidenti/Organi Direzionali di Circoli e/o Associazioni affiliate al C.N.S. Libertas - di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le attività sportive e non oggetto di copertura La garanzia comprende la responsabilità civile del Presidente, degli organi Direzionali e del Segretario Generale del C.N.S. Libertas, dei Presidenti/Organi Direzionali di Circoli/Associazioni affiliate al C.N.S. Libertas, nonché di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le attività sportive e non oggetto di copertura, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, animatori di attività ricreativo culturali e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all attività svolta per conto del C.N.S. Libertas, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Associazioni e/o Circoli affiliati. Danni da incendio La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato e/o da lui detenute. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione. Inquinamento accidentale A parziale deroga della relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di 2.500,00 e fino a concorrenza di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Danni a cose in consegna - custodia A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'assicurato. 14

15 Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia base indicata in polizza e fino a concorrenza di ,00 per sinistro ed ,00 per anno assicurativo. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate all'assicurato". Cose consegnate A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di 1.500,00 per ogni danneggiato, ed 5.000,00 per sinistro, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell esercizio, consegnate all Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell art c.c., ferma l esclusione per i danni alle cose non consegnate. L assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori nonché i danni derivanti da incendio. Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza, per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza tessa. La presente estensione si intende prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Collaboratori La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere. Danni da sospensione od interruzione di esercizio La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. La presente estensione di garanzia viene prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Impianti sportivi e parchi La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi. La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o 15

16 conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell Assicurato che di terzi. Tale garanzia si intende prestata con una franchigia di 2.500,00 per ciascun sinistro. Estensioni diverse A maggiore precisazione e/o estensione dell oggetto dell assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sottoelencati rischi e/o attività, anche se cedute in appalto, con l intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell appaltante. 1. servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni; 2. proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato; 3. organizzazione o partecipazione attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite, esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l allestimento e lo smontaggio di stands; 4. servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande; 5. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell Assicurato; 6. conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l attività; 7. servizio di vigilanza (non armata); 8. servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell area dell azienda e/o circolo; 9. servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all interno dei complessi sportivi/ricreativi (sempre esclusa ogni responsabilità professionale del personale medico-sanitario). 10. esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall attività svolta negli stessi. 11. proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva e delle attività assicurate in genere, compresi tribune, stadi e piscine. 12. L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 13. dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonchè i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; 14. da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari; 16

17 Art. 11. Gestione delle vertenze di danno Spese di resistenza La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali. Si precisa che la difesa dell assicurato viene assunta dalla Società sia in sede civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro. Art. 12. Franchigia per sinistro L assicurazione si intende prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni sinistro, con l intesa che l Assicurato non potrà, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altro Assicuratore. Restano fermi scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per le specifiche garanzie. Qualora coesistano più scoperti e/o franchigie le stesse verranno sommate alla presente. Art. 13. Sezione massimali di responsabilità civile verso terzi. L assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali, suddivisi per tipologia di soggetti assicurati, riportati nella tabella che segue: 17

18 CNS LIBERTAS E TUTTI I SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI ORGANISMI AFFILIATI TESSERATI Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Per ogni sinistro, con il sottolimite di : Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone 18

19 SEZIONE PREMI RIFERITI ALLA COPERTURA BASE Parametro di calcolo del premio Premio unitario annuo lordo Premio annuo lordo complessivo alla firma. Numero di adesioni preventivate alla firma (Tesserati): Premio unitario annuo lordo (premio pro-capite): Premio totale alla firma :... Premio complessivo lordo annuo... (in lettere....) *Nota: Il premio complessivo alla firma deve considerarsi quale premio minimo anticipato comunque acquisito dall Assicuratore per ciascun anno assicurativo. 19

20 SEZIONE FACOLTATIVE (Coperture dedicate agli Organismi Affiliati) Facoltativa 1 Facoltativa 2 Facoltativa 3 Massimale per ogni sinistro con il limite di: , , ,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali , , ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone , , ,00 Franchigia assoluta per ogni sinistro: Euro 250,00 (in deroga all art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile verso terzi). Premio unitario annuo lordo: Euro Euro.. Euro.. 20

21 SEZIONE FACOLTATIVE (Coperture dedicate ai singoli tesserati) FACOLTATIVA 1 - (MODELLISMO RADIOCOMANDATO IN GENERE) Dedicata ai singoli tesserati che praticano attività/discipline che prevedono l utilizzo di apparecchi/apparecchiature radiocomandate. FACOLTATIVA 2 - (CINOFILE IN GENERE) Dedicata ai singoli tesserati che praticano attività/discipline che prevedono l utilizzo e/o l ausilio di cani. A parziale deroga delle Norme che regolano l assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - art. 9 Esclusioni, punto 5, si intendono ricompresi in garanzia i danni cagionati a terzi dalla pratica, da parte del singolo tesserato, di attività/discipline che prevedono l utilizzo di apparecchi/ apparecchiature radiocomandate (modellismo in genere). A parziale deroga delle Norme che regolano l assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - art. 9 Esclusioni, punto 3, si intendono ricompresi in garanzia i danni cagionati a terzi dalla pratica, da parte del singolo tesserato, di attività/discipline che prevedono l utilizzo e/o l ausilio di cani (attività cinofile in genere). Si precisa che sono compresi in garanzia i danni arrecati a terzi dal cane, purchè lo stesso, sia stato, all atto dell adesione alla copertura facoltativa, identificato attraverso: l indicazione del nome, della razza, dell età del numero di tatuaggio o microchip installato. Massimali /Limiti di indennizzo operanti. Euro ,00 per sinistro Euro ,00 per persona Euro ,00 per danni a cose Massimali /Limiti di indennizzo operanti Euro ,00 per sinistro Euro ,00 per persona Euro ,00 per danni a cose Franchigia assoluta per ogni sinistro: Euro 250,00 (in deroga all art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile verso terzi). Franchigia assoluta per ogni sinistro: Euro 250,00 (in deroga all art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile verso terzi). Premio unitario annuo lordo: Euro. Premio unitario annuo lordo: Euro.. 21

22 FACOLTATIVA 3 (ARMI). Dedicata ai singoli tesserati che praticano attività/discipline sportive attuate e/o riconosciute dal CNS Libertas che prevedano l utilizzo e/o l ausilio di armi quali a titolo esemplificativo armi da fuoco, da sparo, da tiro, da combattimento FACOLTATIVA 4 (EQUITAZIONE/ IPPICA / SPORT EQUESTRI IN GENERE). Dedicata ai singoli tesserati che praticano attività/discipline che prevedono l utilizzo e/o l ausilio di cavalli. A parziale deroga delle Norme che regolano l assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - art. 9 Esclusioni, punto 4 si intendono ricompresi in garanzia i danni cagionati a terzi dalla pratica, da parte del singolo tesserato, di attività/discipline sportive che prevedono l utilizzo e/o l ausilio di armi quali a titolo esemplificativo armi da fuoco, da sparo, da tiro, da combattimento. A parziale deroga delle Norme che regolano l assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - art. 9 Esclusioni, punto 3 si intendono ricompresi in garanzia i danni cagionati a terzi dalla pratica, da parte del singolo tesserato, di attività/discipline che prevedono l utilizzo e/o l ausilio di cavalli. (Equitazione/ Ippica /Sport Equestri in genere). Si precisa che sono compresi in garanzia i danni arrecati a terzi dal cavallo, purchè lo stesso, sia stato, all atto dell adesione alla copertura facoltativa, identificato attraverso: l indicazione del nome, della razza, dell età del numero di passaporto (FISE, APA o altro). Massimali /Limiti di indennizzo operanti Euro ,00 per sinistro Euro ,00 per persona Euro ,00 per danni a cose Massimali /Limiti di indennizzo operanti Euro ,00 per sinistro Euro ,00 per persona Euro ,00 per danni a cose Franchigia assoluta per ogni sinistro: Euro 250,00 (in deroga all art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile verso terzi). Franchigia assoluta per ogni sinistro: Euro 250,00 (in deroga all art. 12 delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile verso terzi). Premio unitario annuo lordo: Euro. Premio unitario annuo lordo: Euro... 22

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