FASCICOLO INFORMATIVO (Regolamento IVASS N. 35 del 26 maggio 2010)

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1 FASCICOLO INFORMATIVO (Regolamento IVASS N. 35 del 26 maggio 2010) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI PER COLPA GRAVE DEL MEDICO OSPEDALIERO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. VERSIONE 01 luglio 2014

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE * * * * * 1. Informazioni generali a. Torus Insurance (UK) Limited è una società costituita nel 2008 secondo la legge del parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna, autorizzata dalla b. Torus Insurance (UK) Limited ha la sua sede legale a Londra, 88 Leadenhall Street, 5th floor, EC3A 3BP London, United Kingdom. c. Torus Insurance (UK) Limited ha una sede secondaria (Rappresentanza Generale) in Italia, in Via Matteo Bandello, Milano. d. Per contattare Torus Insurance (UK) Limited sono a diposizione i seguenti contatti. Francesco Dal Piaz, Via Matteo Bandello 1, 20123, Milano, Italia. Tel: , fdalpiaz@torus.com, website: info@torus.com. e. Torus Insurance (UK) Limited è autorizzata a svolgere attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento (Cod. Ivass impresa nr. D896R, numero iscrizione albo imprese di assicurazione : nr in data ). Nel Regno Unito la compagnia è soggetta al controllo e vigilanza della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority, con sede rispettivamente in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS ed in 20 Moorgate, London EC2R 6DA. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Torus Insurance (UK) Limited Torus Insurance (UK) Limited ha conseguito il rating di A- (Excellent) dall agenzia di rating A.M Best. Come riportato dal bilancio annuale del 2013, la società ha un patrimonio netto di USD 161,2 milioni ed un capitale sociale di USD 200 milioni. L indice di solvibilità riferito alla gestione del ramo danni, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è del 423%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Non è previsto il tacito rinnovo. SEZIONE A - RINNOVO AUTOMATICO - Pag.10 del testo di polizza 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DANNI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Pag. 3 del testo di polizza ESTENSIONI Pag. 7 del testo di polizza ESCLUSIONI Pag. 6 del testo di polizza

3 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pag. 10 punto 1 del testo di polizza 5. Aggravamento e diminuzione del rischio SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pag.11 Punto 5-6 del testo di polizza 6. Premi La presente polizza si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno negli importi massimi stabiliti dalla legge.. La durata del contratto è ANNUALE, salvo diverse pattuizioni-deroghe stabilite dalle parti. SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pag. 11 punto. 3 del testo di polizza 7. Rivalse Diritto che, spetta all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. SURROGAZIONE - Pag. 10 del testo di polizza 8. Diritto di recesso CASI DI CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE - Pag. 10 del testo di polizza 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art CC. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Pag.11 Punto 9 del testo di polizza 11. Regime fiscale applicabile al contratto Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello stabilito in libertà di stabilimento. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATI SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO - Pag. 9 del testo di polizza SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pag. 8 Punto 11 del testo di polizza AVVERTENZA! Ai sensi dell art del Codice Civile Avviso dell Assicuratore in caso di Sinistro si precisa che gli Amministratori o la Società o Suoi aventi diritto dovranno dare avviso di ogni Circostanza e/o richiesta di risarcimento agli assicuratori a: Underwriting Insurance Agency Srl, corso Sempione, Milano, tel , fax , giovanni.moreschi@uiainternational.net sinistri@uiainternational.net 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Rappresentaza generale della Torus Insurance (UK) Limited in Italia,Via Matteo Bandello, Milano All attenzione del Rappresentante Generale, fax mzanetti@torus.com Oppure

4 Torus Insurance (UK) Ltd. 88 Leadenhall Street, EC3A 3BP London, United Kingdom All attenzione del Complaints Manager fax n +44 (0) Oppure IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti, via Del Quirinale, 21, Roma, fax n /353 Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financialombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 14. Arbitrato SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pag. 11 punto 11. del testo di polizza ARBITRATO SPECIALE: Pag. 9 del testo di polizza * * * * Gli assuntori di rischi assicurativi di TORUS sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia Michael Zanetti

5 GLOSSARIO Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi. Polizza: Assicurato: Contraente: Compagnia: Intermediario: Struttura sanitaria pubblica: Danno/Danni: Perdite Patrimoniali: Massimale: Periodo di Assicurazione: Periodo di Efficacia: Richiesta di risarcimento: Il documento che contiene le Condizioni ed i Termini del contratto di assicurazione. La persona fisica la cui responsabilità è protetta dall assicurazione. La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione. TORUS INSURANCE Limited. La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui All Art.109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n L ospedale, l istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario, facente capo al sistema sanitario pubblico. Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali). Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. La somma massima che la Compagnia sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per 1 insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate. Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell art del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto per il rinnovo, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo. Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione. L inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro

6 l Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall oggetto di questa assicurazione. Rischio: Sinistro: Loss Adjuster: Certificato: Modulo di Adesione: Indennizzo: Premio: Recesso: La probabilità che si verifichi il sinistro. La richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione. Il soggetto designato dalla Compagnia per la gestione dei sinistri rientranti in questa assicurazione. Il documento di conferma dell avvenuta messa in copertura. Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo. La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Il costo della copertura assicurativa. Scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale. Torus Insurance Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

7 POLIZZA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MEDICI OSPEDALIERI PER COLPA GRAVE stipulata fra il Contraente come identificato sul Modulo di Adesione e la Compagnia TORUS INSURANCE LIMITED di seguito denominata Compagnia La seguente assicurazione viene rilasciata a favore del Contraente che abbia corrisposto il relativo premio ed opera secondo le modalità di seguito precisate per le garanzie assicurative dei seguenti rischi: RESPONSABILITA' CIVILE dei MEDICI OSPEDALIERI PER COLPA GRAVE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Art. 1) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurando quando fa richiesta di adesione alla presente polizza ha l obbligo di fornire le informazioni e dichiarazioni per iscritto previste nel Modulo di Adesione che diventa parte integrante del contratto. Nel caso di variazioni che aggravano il rischio l Assicurato ha l obbligo di informare sollecitamente per iscritto la Compagnia. Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato, cosi come l'omissione di circostanze eventualmente aggravanti del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni od inesattezze non siano frutto di dolo. Se l aggravamento rientra nella tipologia di rischio prevista nella presente Polizza, la Compagnia rinuncia al diritto di recesso di cui all'art del Codice Civile e l'assicurato si impegna a pagare il maggior premio previsto a decorrere dalla data di inizio dell aggravamento.

8 Art. 2) CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE A parziale deroga dell'art del Codice Civile, nel caso di cessazione dei rischi assicurati con la presente polizza, la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile relativo alla parte non goduta del periodo di assicurazione. Art. 3) RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà all Assicurato la parte di premio, al netto dell`imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art 4) VARIAZIONI ALLA POLIZZA Qualunque variazione o modifica della presente polizza deve risultare da apposita appendice sottoscritta dalle Parti. Art. 5) FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità Giudiziaria di residenza di ciascun Assicurato. Art. 6) NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

9 ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA CIVILE del MEDICO OSPEDALIERO (Colpa Grave) Torus Insurance (UK) Limited SI AVVERTE CHE QUESTA ASSICURAZIONE E PRESTATA NELLA FORMA «CLAIMS MADE (SI VEDANO GLI ARTICOLI 4, 8.1, 17) CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1 - Dichiarazioni dell Assicurato Con la firma del Modulo di Adesione il Contraente dichiara: 1.1 di esercitare l attività professionale di Medico con regolare iscrizione agli albi e registri previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti; tale attività professionale comprende le specializzazioni indicate nel Modulo di Adesione, alle quali l Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato conformemente a tutte le norme vigenti in materia; 1.2 di esercitare la predetta attività nell ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica indicata nell annessa Scheda di Copertura (articolo 3). Art. 2 - Reticenze e dichiarazioni inesatte Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell Assicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la cessazione dell'assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fomite e le dichiarazioni rese nel Modulo di Adesione. Art. 3 - Definizioni Le Parti convengono che le definizioni che seguono fanno parte integrante di questa Polizza e valgono ad interpretarne le condizioni e ogni altro disposto riguardante questa assicurazione. La Compagnia: TORUS INSURANCE Limited Broker/Agente di Assicurazioni: La ditta d intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di

10 Copertura. Struttura sanitaria pubblica: Danno/Danni: Perdite Patrimoniali: Massimale: Periodo di Assicurazione: Periodo di Efficacia: Richiesta di risarcimento: Sinistro: Loss Adjuster: Certificato: Modulo di Adesione: L ospedale, l istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario, facente capo al sistema sanitario pubblico. Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali). Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. La somma massima che la Compagnia sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento che delle persone danneggiate. Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell art del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto per il rinnovo, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo. Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione. L inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall oggetto di questa assicurazione. La richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione. Il soggetto designato dalla Compagnia per la gestione dei sinistri rientranti in questa assicurazione. Il documento di conferma dell avvenuta messa in copertura. Il documento, mediante il quale il Contraente dichiara di voler sottoscrivere la presente polizza.

11 Art. 4 - Forma dell assicurazione («claims made ) - retroattività L assicurazione è prestata nella forma claims made ", ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Compagnia durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo della Compagnia e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato (si vedano gli articoli 8.1 e 16). Il Periodo di Retroattività è indicato nella Scheda di Copertura. Art. 5 - Oggetto dell assicurazione Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa polizza, la Compagnia, fino a concorrenza del Massimale quale definito all articolo 3 e stabilito nella Scheda di Copertura, presta l assicurazione nella forma "claims made enunciata al precedente articolo 4 e si obbliga a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell Assicurato. L assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all Assicurato nella sua qualità di Medico che esercita l attività professionale nell ambito del sistema sanitario pubblico e, prevalentemente, alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa 1 attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle nonne e ai regolamenti vigenti. Art. 6 - Spese legali e gestione delle vertenze La Compagnia risponde, inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura, ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l Assicurato in caso di sinistro; nell ambito di tale importo, le spese relative al cosiddetto invito a dedurre promosso dalla Corte dei Conti vengono corrisposte fino alla concorrenza di Eur ,00. La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso. La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all Assicurato, né delle spese di giustizia penale. Art. 7 - Limiti territoriali

12 L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese dell Unione Europea. E tuttavia condizione essenziale per l operatività dell assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Compagnia pertanto non è obbligata per richieste di risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall Italia, salvo nei casi di delibazione, secondo la legge italiana di sentenze di Paesi diversi dall Italia. Art. 8 - Esclusioni 8.1 Premesso che questa è un assicurazione nella forma claims made, quale temporalmente delimitata nella presente Polizza, sono esclusi: a) I sinistri che siano denunciati alla Compagnia in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 10 giorni di cui all articolo 16 che segue; b) Le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori; c) I sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura; d) Sinistri di colpa grave come definiti in questa polizza (Art. 3 (Condizioni Particolari) DEFINIZIONI, Richiesta di Risarcimento e Sinistro ) già notificati ad altri assicuratori. 8.2 Sono escluse dall assicurazione le richieste di risarcimento: a) Riconducibili ad attività non rientranti nell ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non è applicabile all attività intramuraria ed al primo soccorso prestato per motivi deontologici; b) Attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall Assicurato con dolo; c) Riconducibili ad attività abusive, o non consentite, o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; d) Per danni derivanti dall impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall Assicurato; e) Basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all impegno di risultato assunto dall Assicurato; f) Derivanti da violazione dell obbligo del segreto professionale, da in giuria o diffamazione; g) Relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages); h) Relative a perdite o danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio; i) Riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché

13 all utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all attività professionale dell Assicurato; j) Conseguenti a inquinamento o contaminazione dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale; k) Che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l utilizzo di apparecchiature debitamente autorizzate e funzionali all attività professionale esercitata; i) Che abbiano origine o siano connesse con l uso di amianto o muffe tossiche da parte dell Assicurato o dall esistenza di tali materiali in qualsiasi locale ove l Assicurato esercita la professione; m)derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente; n) Che abbiano origine o siano connesse con l esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all attività professionale di Medico, oppure abbiano origine o siano connesse con l esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Direttore Sanitario, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere e medico. Art. 9 - Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell Assicurato con altri soggetti, la Compagnia risponde soltanto per la quota di pertinenza dell Assicurato stesso. Art Estensione dell assicurazione in caso di cessazione dell attività professionale - Protezione di eredi e tutori Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l attività professionale dell Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l attività professionale già svolta dall Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo e per i 2 anni successivi senza nessun premio aggiuntivo. L Assicurazione, pertanto, resta altresì operante per i sinistri denunciati alla Compagnia nei 2 anni successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell Assicurazione stessa. La Compagnia risponderà fino a concorrenza del Massimale convenuto, per l insieme di tutti i sinistri pertinenti all intera durata di due anni, terminati i quali l assicurazione cessa definitivamente. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell estensione, cessa ogni obbligo della Compagnia e nessun sinistro potrà esser ad essa denunciato. (Si Vedano gli articoli 8.1 e 16).

14 Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell articolo 17 (facoltà di recesso in caso di sinistro). Art Variazioni legali del rischio Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione (articolo 1897 C.C.) o un aggravamento (articolo 1898 C.C.) del rischio per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Compagnia. Art Pagamento del premio Il periodo di assicurazione ha inizio dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo. Se l Assicurato non paga il premio di rinnovo o di proroga o le eventuali rate convenute, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15 giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art Proroga dell assicurazione In caso di presenza della clausola Rinnovo Automatico, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell Assicurazione, quest ultima si intende prorogata per un anno.

15 Art Coesistenza di altre Assicurazioni - Secondo Rischio Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le franchigie ove applicabili. L obbligo di comunicare alla Compagnia la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di sinistro. L Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. Art Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro L Assicurato deve far denuncia scritta alla Compagnia di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia va fatta a: UIA srl Corso Sempione, Milano tel fax sinistri@uiainternational.net web site iscr. RUI A Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Compagnia. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Ferma ed invariata la definizione di sinistro figurante all articolo 3, l omessa denuncia di un sinistro entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del Periodo di Assicurazione rende la richiesta di risarcimento estranea a questo contratto. (Si vedano l articolo 4 e la voce a. dell articolo 8.1). Art Facoltà di recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto l Assicurato che la Compagnia possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte della Compagnia, questa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all Assicurato la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.

16 Art Forma delle comunicazioni - Variazioni del contratto Le comunicazioni relative a questo contratto, devono essere fatte per iscritto. Art Norme di legge Per l interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana. Emessa alla data del Modulo di Adesione La Compagnia

17 Questionario per la richiesta di quotazione della Responsabilità civile verso terzi per colpa grave del medico e del paramedico ospedaliero Importante: Il presente questionario è relativo alla stipulazione di una polizza Claims Made, in base alla quale la copertura assicurativa riguarderà esclusivamente le richieste di risarcimento e i procedimenti di cui un assicurato sia venuto a conoscenza e che vengano comunicati nel periodo di assicurazione nei limiti e alle condizioni previste nella polizza. I sottoscrittori non possono prendere in considerazione proposte incomplete, non datate, non firmate, e non munite degli allegati necessari. Si prega di rispondere in modo esauriente a ciascuna domanda (indicando N/A non applicabile ove necessario) e se lo spazio non fosse sufficiente si utilizzi un foglio bianco. Le risposte alle domande del presente questionario, sono considerate di primaria importanza, pertanto si raccomanda, al firmatario del presente modulo, di verificare le risposte date e di rivolgere particolare attenzione alle domande che richiedono un attenta e completa analisi. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa avere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori, in quanto, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative alle circostanze, possono comportare l annullamento del contratto o comunque la perdita totale o parziale all indennizzo Attività (Indicare la specializzazione/professionalità per la quale si richiede l assicurazione) Medico Specialista Operatore Sanitario non Medico Medico Neolaureato e specializzando INFORMAZIONI GENERALI Cognome e Nome: Codice fiscale / P. IVA: Data di nascita / Luogo di nascita: Iscrizione all Albo Indirizzo: Via/Piazza/Corso: C.A.P./Località/Provincia: Indirizzo N. Telefonico N. cellulare: Struttura Sanitaria Pubblica presso la quale svolge la propria attività (Nome ed indirizzo): Limite di Indennizzo richiesto per sinistro e per anno assicurativo (indicare il massimale richiesto) e relativo premio lordo: , , , ,00 207,69 304,27 465,96 628,27 Retroattività: 10 anni - franchigia 0,00

18 Indicare la specializzazione/professionalità per la quale si richiede l assicurazione Medici Specializzati Operatori Sanitari non medici M Allergologia ed Immunologia Clinica P Analista al microscopio M Anatomia patologica P Assistente Medico di supporto tecnico/amministrativo M Angiologia P Bionaturopata M Audiologia e foniatria P Chiropratico M Biochimica e chimica clinica P Consulente della riabilitazione M Biologia e specializzazioni varie P Cosmetologo M Dermatologia e Venereologia P Dietologo/Nutrizionista/Dietista M Ematologia P Epidemiologo M Endocrinologia e malattie del ricambio P Fisico Medico M Epatologia P Fisioterapista M Geriatria P Informatore medico scientifico della salute M Igiene e medicina preventiva P Ingegnere biomedico M Immunologia P Kinesiologo M Ispettore sanitario P Logopedista M Malattie dell'apparato respiratorio/pneumologia P Massaggiatore M Malattie infettive e/o malattie tropicali P Massoterapista/Massofisioterapista M Medicina del lavoro P Musico Terapista M Medicina dello sport P Naturopata/Nutripuntore M Medicina di base P Operatori Socio Sanitari M Medicina fisica e riabilitazione/fisiatria P Optometrista M Medicina generale P Ortesista / Protesista M Medicina interna P Ortopedista M Medicina legale P Ortottista - Assistente di oftalmologia Medico che esegue diagnosi chimiche, M ematologiche, p Osteopata M Medico codificatore di storia clinica del paziente P Paramedico M Medico Farmacista P Perfusionista / addetto uso macchina cuore polmone M Medico Terapista della respirazione P Dott in scienze motorie-personal trainer M Nefrologia P Podologo M Neurofisiopatologo P Pranoterapeuta M Neurologia P Riflessologo M Patologia clinica P Scienza della alimentazione Pediatra di libera scelta (esclusa neonatologia e Soggetto che eroga attività ricreativa per i pazienti M rianimazione) P M Psicologia clinica P Sonografista, Ecografista M Psichiatria/Clinica Psichiatrica P Tecnico Addetto di Farmacia M Reumatologia P Tecnico audiometrista M Tossicologia medica P Tecnico di camera iberbarica P Tossicologo ambientale P Tecnico degli ultrasuoni P Tecnico di laboratorio P Tecnico della riabilitazione psichiatrica P Tecnico di medicina nucleare P Tecnico Sanitario di Radiologia Medica P Tecnico ECG P Terapista del lavoro P Tecnico di Neurofisiopatologia P Terapista della neuro e psico motricità età evolutiva P Tecnico ortopedico P Terapista occupazionale Tecnico prevenzione ambiente e sicurezza luoghi P di lavoro P Terapista shiatzu

19 Responsabili di struttura / Primari +50% SINISTRI E CIRCOSTANZE Il Proponente è a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ad un sinistro risarcibile ai termini di questa polizza? Il Proponente o uno dei suoi Associati ha mai avuto sinistri per Responsabilità Civile Professionale negli ultimi 5 anni Si No Se si allegare dettaglio Si No Se si allegare dettaglio Altre assicurazioni e precedenti assicuratori Al proponente è mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo? Si No Se si allegare dettaglio Esiste altra polizza per l Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Proponente o dei suoi Associati? Il Proponente è mai stato assicurato per la RC Professionale? in caso di risposta affermativa, si prega di indicare: Si No Se si allegare dettaglio Si No (a) Nome degli Assicuratori Numero di polizza (b) Massimale assicurato (c) Franchigia (d) Data di scadenza (e) Numero di anni di copertura precedente continua Se non assicurati attualmente indicare dati relativi all ultimo anno in cui assicurati Il Sottoscritto/Proponente dichiara: DICHIARAZIONE

20 1. di non essere alla data odierna a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta negli ultimi 5 anni da terzi 2. di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento 3. di non aver ricoperto cariche sociali presso società o enti attualmente in stato di fallimento, liquidazione coatta o simili 4. che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità 5. di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio 6. di aver ricevuto e preso visione della Informativa sugli obblighi di comportamento dell intermediario, sull intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela degli assicurati modelli 7 A e 7 B, di cui al Regolamento ISVAP n. 5/ Dichiaro di essere in possesso ed aver preso visione del fascicolo informativo e delle condizioni del contratto assicurativo come previsto dall art. 32 punto 2 del Regolamento n. 35 dell ISVAP, al quale si chiede l'adesione, e di accettarne integralmente le condizioni e di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy. 8. di aver preso atto che la polizza non prevede copertura assicurativa per attività con atti invasivi Nome e Cognome/Ragione sociale : Data : Firma Io sottoscritto/a (prego indicare nome e cognome leggibili) dichiaro di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall art. 32 punto 2 del Regolamento n. 35 dell ISVAP. Data _ / _ / _ Firma

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