intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

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1 EDIZIONE

2 Presentazione La riforma della previdenza è uno dei più importanti interventi del Governo Monti per garantire il rispetto, degli impegni con l'unione Europea, in modo da accelerare il risanamento dei conti pubblici con l'innalzamento dei requisiti necessari per accedere alla pensione dal 1 gennaio Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (G.U. n. 300 del 27 dicembre Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) il testo ha introdotto importanti novità e rilevanti modifiche in materia previdenziale. Le disposizioni dell art. 24, disposizioni in materia di trattamenti pensionistici sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: 1. equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; 2. flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 3. nell'adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali

3 I principi generali della nuova riforma l affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni, in un ottica di equità finanziaria, intragenerazionale e intergenerazionale; la previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne; l abbattimento delle posizioni di privilegio; la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi; la flessibilità nell età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta; la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino esplicitamente nel modello contributivo.

4 Novità 2012 A partire dal 1 gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa. Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo. La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'ago e forme sostitutive, a partire dal 1 gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne. Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età. Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1 gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni. Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni. Tutti, uomini e donne, devono avere un anzianità contributiva di almeno 20 anni.

5 Novità 2012 Dal 1 gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l anno e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini. I requisiti, oltre ad essere soggetti all adeguamento alla speranza di vita (per l anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). Per coloro che perfezionano i requisiti per l accesso alla pensione a decorrere dal 1 gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1 giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. E previsto il blocco dell adeguamento all inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che hanno superano euro nel 2011.

6 Le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e pensione di anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e pensione anticipata

7 Vanno in pensione le vecchie pensioni Sono fatte salve le vecchie regole con riferimento al diritto al pensionamento ed alla misura del trattamento per chi raggiunge i requisiti entro il Applicazione del sistema di calcolo contributivo per tutti con riferimento all anzianità contributiva maturata dal 2012 in avanti, mentre per quanto accantonato fino al 2011 continuano ad applicarsi le precedenti regole. Abolizione delle finestre di decorrenza del trattamento pensionistico. Abolizione delle pensioni di anzianità ad eccezione dei pensionamenti a seguito del raggiungimento dell età contributiva massima che dal 2012 è confermata in 41 anni e un mese per le donne (precedenti 40 anni + finestra di un anno e un mese) mentre è elevata a 42 anni ed un mese per gli uomini (la differenza di trattamento è giustificata dal fatto che le lavoratrici subiranno un incremento repentino dell età pensionabile).

8 Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni. Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1 gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni. Disincentivi per pensione prima dei 62 anni

9 La nuova età pensionabile Donne lavoratrici dipendenti Per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dalle forme sostitutive della medesima: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre mesi* 63 anni e dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre mesi** 65 anni e dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre mesi** 66 anni e * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Attenzione! Dal 2013 l incremento alla cosiddetta speranza di vita 3 mesi nel triennio 2013/ mesi (forse) nel triennio 2016/ mesi (forse) nel triennio 2019/2021

10 La nuova età pensionabile Donne lavoratrici autonome per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni e 6 mesi dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 9 mesi* dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 9 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 9 mesi** dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Attenzione! Dal 2013 l incremento alla cosiddetta speranza di vita 3 mesi nel triennio 2013/ mesi (forse) nel triennio 2016/ mesi (forse) nel triennio 2019/2021

11 La nuova età pensionabile per i lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dalle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'a.g.o. di cui all art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi** *Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Attenzione! Dal 2013 l incremento alla cosiddetta speranza di vita 3 mesi nel triennio 2013/ mesi (forse) nel triennio 2016/ mesi (forse) nel triennio 2019/2021

12 Pensione ai superstiti È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei Familiari del pensionato (pensione di reversibilità) e lavoratore (pensione indiretta). A CHI SPETTA Hanno diritto alla pensione: il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile; i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo; i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi. In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo. In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata: ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo. REQUISITI Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa: almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell entrata in vigore del C.vo 503/92); almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l assegno ordinario di invalidità).

13 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità Legge n. 222 del 1984 Tenuto conto di quanto disposto dall articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1 febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Relativamente al calcolo della maggiorazione dell anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto

14 Assegno ordinario di invalidità Trasformazione dell assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge n. 222 del 1984) L assegno ordinario di invalidità è trasformato d ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.

15 Pensione supplementare Pensione supplementare e supplementi di pensione Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall art. 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare (art. 5, legge n del 1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici. I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell età pensionabile o al raggiungimento dell età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (art. 7, legge n. 155 del 1981).

16 Ripristino della pensione di invalidità sospesa La nuova disciplina introdotta dall art. 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell art. 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data. Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al , devono essere osservati i nuovi limiti di età.

17 Aumento dell età anagrafica Adeguamento alla speranza di vita La legge 111/2011 prevede dal 2013 l aumento dell età anagrafica, con riferimento all incremento della speranza di vita. L adeguamento avverrà con cadenza triennale in base ai dati forniti dall ISTAT. Riguarderà le seguenti prestazioni pensionistiche: 1. pensione di vecchiaia liquidata nei sistemi retributivo/misto/contributivo 2. pensione di vecchiaia per le donne nel pubblico impiego; 3. assegno sociale. Che bello trovare un lavoro a quest età. Cosi a 70 anni possiamo chiedere la pensione anticipata.

18 Incremento della speranza di vita Adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale 2 adeguamento: 1 gennaio adeguamento: 1 gennaio adeguamento e successivi con cadenza biennale: 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, ecc. Ipotesi di quali saranno questi incrementi : 3 mesi in più nel triennio 2013/2015; 4 mesi in più, per ciascun triennio, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre del 2030; 3 mesi in più, per ciascun triennio dal 1 gennaio del 2031 in poi.... Lavorare, lavorare, lavorare, e la pensione?

19 PENSIONE VECCHIAIA Anni Uomini settore pubblico e privato dipendenti e autonomi Dipendenti del pubblico impiego Donne Dipendenti del settore privato Autonome anni 66 anni e 6 mesi e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi e 3mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi

20 I requisiti nell anno 2012 e 2013 Pensione Vecchiaia ANNO Uomini 66 anni 66 anni e 3 mesi Donne settore 66 anni 66 anni e 3 mesi pubblico Donne settore privato 62 anni 62 anni e 3 mesi Donne autonome 63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi CONTRIBUTIVO Già assicurato al 31/12/95 Non assicurato al 31/12/95 LIMITE IMPORTO PENSIONE Già assicurato al 31/12/95 Non assicurato al 31/12/95 20 anni 20 anni Nessun limite 1,5 volte (**) assegno sociale (*) Incluso aumento età per maggiore speranza di vita (**) Si prescinde da questo limite in presenza di un età anagrafica di 70 anni, con 5 anni di contribuzione

21 Pensione anticipata Decorrenza Uomini dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane) dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane) Dal 1 gennaio anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane) Decorrenza Donne dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane) dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 6 mesi (pari a 2158 settimane) Dal 1 gennaio anni e 6 mesi (pari a 2158 settimane)

22 Penalizzazione Per chi raggiunge i requisiti prima dei 62 anni sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1 gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a: 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento fino al 60 anno Un punto percentuale per ogni anno di anticipo dal 60 al 62 Nel caso in cui l età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Esempio Lavoratore che ha iniziato i versamenti a 17 anni e li ha proseguiti ininterrottamente per 42 anni matura la pensione a 59 anni. Se decide di andare in pensione a questa età perde il 4% 1 % per 2 (differenza tra 62 e 60) 2 % per l anno tra il 59 e il 60

23 Opzione per il sistema contributivo Pensione di vecchiaia Gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al , possono optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, a condizione che possano far valere: un anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni. A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto; almeno 5 anni di contributi successivi al sia effettivi sia figurativi. La facoltà di opzione, pertanto, non poteva essere esercitata prima del , in considerazione che il sistema contributivo è stato introdotto dal La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile. N.B.: Gli assicurati con almeno 18 anni di contributi alla data del , possono ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo a condizione che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro il e che possano far valere almeno 5 anni di contributi successivi al (Circ. 181/2001, punto 1).

24 Pensione anticipata nel sistema contributivo In alternativa ai 42 e 41 anni di contribuzione, rispettivamente per uomini e donne, Chi è nel sistema contributivo puro Può accedere alla pensione anticipata se: 1. Ha compiuto i 63 anni; 2. Ha 20 anni di contributi 3. L importo della pensione maturata è pari a 2,8 volte l importo dell assegno sociale

25 A chi non si applica la riforma delle pensioni A chi ha raggiunto i requisiti nel 2011 ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011; alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

26 A chi non si applica la riforma delle pensioni Lavoratori in mobilità ordinaria Condizioni: Accordi sindacali che hanno consentito la mobilità siano stati stipulati entro il 4 dicembre Maturazione dei requisiti anagrafici sia avvenuta durante il periodo in cui si beneficia dell indennità di mobilità. Rientro nel numero stabilito dei possibili beneficiari Lavoratori in mobilità lunga Condizioni: Accordi sindacali sottoscritti entro il 4 dicembre scorso Rientro nel contingente numerico Lavoratori esodati lavoratori del credito e di alcuni altri settori che stanno beneficiando dell assegno di accompagnamento alla pensione a carico dei fondi di solidarietà di questi settori. Condizioni: Rientro nel contingente numerico Chi è stato autorizzato ai versamenti volontari Condizioni: Autorizzazione richiesta entro il 4 dicembre 2011 Rientro nel contingente numerico Donne optanti ex L.243/04 Anche se maturano i requisiti dal 2012 in poi

27 La deroga eccezionale I nati nel 1952 solo lavoratori dipendenti Chi ha maturato entro il 2012 almeno 35 anni di contributi ed i requisiti, secondo la vecchia disciplina, per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2012, consegue tale pensione ad un età non inferiore a 64 anni. Esempio: Nato il 1 giugno1952 con 36 anni a giugno del 2012 Vecchia disciplina: Avrebbe ottenuto la pensione di anzianità dal 1 luglio del 2013 Senza la deroga: Avrebbe potuto accedere alla pensione anticipata solo nel 2018 al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di anzianità ovvero con circa 6 anni di ritardo Con la deroga Potrà ottenere la pensione di anzianità al compimento dei 64 anni ovvero da luglio del 2016

28 La deroga eccezionale Le nate nel 1952 solo lavoratrici dipendenti Le donne possono ottener la pensione di vecchiaia con età non inferiore a 64 anni se al 31 dicembre 2012 hanno compiuto i 60 anni di età e i 20 di versamenti Esempio: Nata il 1 giugno1952 con 20 anni di contributi Vecchia disciplina: Avrebbe ottenuto la pensione di vecchiaia dal 1 luglio del 2013 Senza la deroga: Avrebbe potuto accedere alla pensione vecchiaia solo a giugno del 2019 a 66 anni e 11 mesi ovvero con circa 6 anni di ritardo Con la deroga Potrà ottenere la pensione di anzianità al compimento dei 64 anni ovvero da luglio del 2016

29 Lavori usuranti Lavoratori dipendenti con benefici pieni Periodo Anzianità contributiva minima Nuovi requisiti con modifiche DL 201 Decorrenza Età minima al pensiona mento (anni e mesi) Età minima Quota da a mesi 61 e 3 97 e 3 35 dopo aver 62 e 3 63 e 3 maturato i e 7 97 e 7 requisiti 62 e 7 63 e e e e e e 2 98 e 2 63 e 2 64 e 2

30 Lavori usuranti Lavoratori dipendenti : notturni con 72/77 notti Periodo Anzianità contributiva minima Nuovi requisiti con modifiche DL 201 Decorrenza Età minima al pensionamento (anni e mesi) Età minima Quota da a mesi dopo aver e 3 98 e 3 maturato i 63 e 3 64 e 3 35 requisiti e 7 98 e 7 63 e 7 64 e e e e e e 2 99 e 2 64 e 2 65 e 2

31 Lavori usuranti Lavoratori dipendenti : notturni con 64/71 notti Periodo Anzianità contributiva minima Nuovi requisiti con modifiche DL 201 Decorrenza Età minima al pensionamento (anni e mesi) Età minima Quota da a mesi dopo e 3 99 e 3 aver maturato 64 e 3 65 e 3 i requisiti e 7 99 e 7 64 e 7 65 e e e e e e e 2 66 e 2 67 e 2

32 Pensioni in regime di totalizzazione La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che spesso è onerosa. Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.), iscritti alla cosiddetta "gestione separata", i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza. Resta la facoltà di richiedere l'applicazione delle disposizioni concernenti il cumulo dei contributi già previste dalle norme di legge in vigore, per i seguenti lavoratori: autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), che possono ottenere la pensione sommando i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all Inps nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata; lavoratori che hanno svolto attività all estero (in paesi dell Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all estero con quelli accreditati all Inps per perfezionare il diritto a pensione; lavoratori assunti dopo il (pensioni con sistema di calcolo contributivo) che possono sommare i versamenti effettuati all Inps, in due o più gestioni; titolari di posizione assicurativa all'inpgi (giornalisti) e all Inps per altra attività lavorativa subordinata; lavoratori che hanno versamenti all Inps e all Enpals e che si possono avvalere della convenzione stipulata tra i due enti.

33 Pensioni in regime di totalizzazione CHI PUÒ TOTALIZZARE Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un unica pensione, i lavoratori iscritti: a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti; alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell assicurazione generale obbligatoria; alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335; al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata). La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

34 Assegno sociale Dal 2018 l attuale requisito dei 65 anni sale a 66 anni Anni anni Requisito di età per assegno sociale e 3 mesi e 3 mesi e 3 mesi e 7 mesi e 7 mesi e 7 mesi e 11 mesi e 11 mesi e 2 mesi

35 Assegno sociale e maggiorazioni A decorrere dal 1 gennaio 2013, le agevolazioni fiscali ed i benefici assistenziali non verranno erogati ai soggetti possessori di un Isee superiore ai limiti individuati nel medesimo decreto. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente.

36 Per i Pensionati

37 Calcolo retributivo Sistema retributivo o reddituale si applica a chi aveva 18 anni di contributi al Vale tutta la contribuzione Effettiva Figurativa Da riscatto Anche accreditata successivamente Definizione: Calcolo basato sulla media ultime retribuzioni percepite. Risponde all esigenza di garantire una pensione il più possibile vicina all ultima retribuzione percepita In vigore dal 1968

38 Calcolo delle pensioni La misura Calcolo contributivo Coefficienti dal 1/1/2010 ETÀ VALORI 57 4,419 % 58 4,538 % 59 4,664 % 60 4,798 % 61 4,940 % 62 5,093 % 63 5,257 % 64 5,432 % 65 5,620 %

39 Requisito contributivo Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato. Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 A decorrere dal 1 gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l importo della pensione risulti essere non inferiore, per l anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia). Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'istat, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento dell anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 in materia di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1);

40 Requisito contributivo 70 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 Dicembre In attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento

41 Calcolo misto Ai soggetti con meno di 18 anni di contributi al 1995 si applica il sistema retributivo/reddituale per i contributi maturati al 31/12/1995 (cosiddetto pro quota) Per le anzianità maturate dall in poi si applica il sistema contributivo

42 Nuovi criteri di calcolo dal 2012 Per chi è nel retributivo: Metodo retributivo fino al 2011 (1 pro quota) Metodo contributivo dal 2012 (2 pro quota) Per chi è nel misto: non cambia nulla Per chi è nel contributivo: non cambia nulla

43 Lavoratori autonomi Aumento contributivo 4% Per i lavoratori artigiani e commercianti è scattato a partire dal 2012 un aumento progressivo dei contributi da versare. E quanto previsto dal comma 22 del Decreto Legge n. 201 del L aumento della percentuale di contribuzione è dell 1,3% nel 2012 e dello 0,45% per gli anni successivi, con le aliquote contributive di finanziamento e di computo che arriveranno nel 2018 al 24% per la prima fascia di reddito, quella fino a euro (dal 2012, nel 2011 era euro). Per coloro che hanno la fascia di reddito superiore, quella oltre euro, l aliquota arriverà nel 2018 al 25%. Per I coadiuvanti o coadiutori di età inferiore a 21 anni nel 2018 si arriverà al 21% per la prima fascia di reddito e al 22% per la seconda. Si tratta di un aumento contributivo del 4% per tutti gli artigiani e commercianti.

44 Contributo solidarietà Fondi speciali Ai sensi del comma 21 dell art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. L ammontare della misura del contributo è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente Riforma Dini ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

45 Tabella contributo solidarietà Anzianità al 1995 da 5 a15 anni da 16 a 25 anni da 26 anni Pensionati Trasporti 0,30% 0,60% 1% Pensionati telefonici 0,30% 0,60% 1% Pensionati INPDAI 0,30% 0,60% 1% Pensionati Elettrici 0,30% 0,60% 1% Lavoratori Trasporti 0,50% 0,50% 0,50% Lavoratori telefonici 0,50% 0,50% 0,50% Lavoratori INPDAI 0,50% 0,50% 0,50% Lavoratori Elettrici 0,50% 0,50% 0,50%

46 modalità di presentazione delle domande La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all art. 21, comma1, ha disposto la soppressione dell INPDAP e dell ENPALS dal 1 gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. In attesa di successive indicazioni che saranno diramate a seguito dell emanazione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2 del citato art. 21, le domande di prestazioni devono essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali dell INPDAP e dell ENPALS -

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