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1 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 09/04/2015. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 09/04/2015 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Lavoro Previdenza ed Education Piazza Castello, Vicenza tel fax lavoroprevidenza@confindustria.vicenza.it VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: SANZIONI APPLICABILI Introduzione Capitolo n. 1. Tipologia delle sanzioni irrogabili Capitolo n. 2. Le violazioni contributive sanzionabili Sotto Capitolo n Omissioni contributive rilevabili dalle e/o denunce e/o registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate Sotto Capitolo n Evasione contributiva Sotto Capitolo n Violazioni contributive dovute ad oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo Capitolo n. 3. Casi di riduzione della misura delle sanzioni Capitolo n. 4. Ipotesi di violazione non sanzionabili Capitolo n. 5. Efficacia temporale della nuova disciplina Capitolo n. 6. Misura delle sanzioni civili Introduzione Violazioni contributive: sanzioni applicabili La legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000), con l articolo 116, comma 8 e seguenti, ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. La presente guida è stata aggiornata grazie alla collaborazione del Centro Studi Marco Biagi e ADAPT (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni industriali). Fare clic per scaricare il file.doc (33 KB): Art 116.doc

2 Capitolo n. 1 Tipologia delle sanzioni irrogabili Dal mancato pagamento dei contributi obbligatori, possono derivare, a seconda dei casi, le seguenti sanzioni: A) SANZIONI CIVILI (o cd. SOMME AGGIUNTIVE) Sono sanzioni di carattere pecuniario, cioè delle somme che il datore di lavoro inadempiente agli obblighi contributivi, è tenuto a pagare in aggiunta a quelle originariamente dovute: la misura concreta di tali sanzioni viene determinata sulla base di percentuali da applicare alle somme dovute (percentuali che sono diverse e collegate al tipo di violazione commessa). Per un analisi dettagliata della misura di queste sanzioni si rimanda a quanto verrà detto nel capitolo 6 in sede di analisi delle singole fattispecie sanzionate. B) SANZIONI AMMINISTRATIVE Si tratta anche in questo caso di sanzioni di carattere pecuniario. A proposito di omissioni contributive, il comma 12 dell articolo 116 in esame, dispone che, ferme restando le eventuali sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a: - violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie che consistano nell omissione totale o parziale del versamento di contributi o di premi: a titolo di esempio, sono abolite le sanzioni previste in passato per il mancato o inesatto versamento dei contributi relativi alla GESCAL, alla CIG, alla CUAF, alla disoccupazione, malattia e maternità; - violazioni dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689: sono abolite ad esempio, le sanzioni previste per l irregolare registrazione sul libro matricola e/o sul libro paga o per l irregolare e ritardata presentazione dei modelli DM 10M/2; - violazioni di norme sul collocamento di carattere formale. Secondo il Ministero del Welfare (circ. n. 12/2001) si tratta di violazioni che consistono in una comunicazione errata od incompleta al Centro per l impiego, tale comunque da non incidere sull essenziale funzione di controllo e monitoraggio del collocamento. Questo significa che il datore, pur rimanendo ovviamente tenuto all adempimento degli obblighi imposti dalla legge, non è più soggetto, in caso di inadempimento, alle relative sanzioni di carattere pecuniario specificatamente previste, trovando applicazione le sole sanzioni civili viste sopra. Restano, invece, tuttora in vigore le sanzioni amministrative per tutte le violazioni non connesse all omesso o ritardato pagamento di contributi o premi di cui al comma 7 dell articolo 35 della L. n. 689/1981 (ad esempio, le sanzioni previste nel caso di mancata comunicazione al Centro per l Impiego dell avvenuta assunzione). C) SANZIONI PENALI È prevista una sanzione penale (reclusione fino a 2 anni, salvo la sussistenza di un più grave reato) per il caso di omissione contributiva, cioè per il caso in cui il datore, con il fine specifico di non versare in tutto o in parte i contributi ed i premi previsti dalla legge, volontariamente omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero. Per la sussistenza del reato occorre peraltro che dalla mancata denuncia o dall irregolarità della stessa sia derivata un omissione del versamento dei contributi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a 2.582,28 euro mensili e pari ad almeno il 50% dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese (compresi, quindi, quelli omessi)*. Così, ad esempio, se il datore di lavoro deve versare nel mese di marzo a titolo di contributi una somma complessiva di euro e omettendo volontariamente le registrazioni, evade contributi per

3 una somma (sempre mensile) pari a euro, il comportamento dello stesso non assumerà rilevanza penale, considerato che l evasione realizzata, pur superiore a 2582,28 euro, risulta però inferiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese di riferimento. L art. 116, 19 comma costituisce una rilevante novità rispetto al regime precedente (art. 37, Legge n. 689/1981), perché nel regime attuale, per la sussistenza dell illecito penale non è più sufficiente che l omissione del versamento sia pari ad almeno 2582,28 euro mensili, ma occorre anche che essa sia pari o superiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti. In ogni caso, per espressa previsione legislativa, la regolarizzazione dell inadempienza accertata, anche mediante dilazione, estingue il reato. Nota bene Per il principio del favor rei, la disposizione di legge in argomento ha efficacia retroattiva e si applica, pertanto, ricorrendo gli elementi costitutivi del reato, anche ai comportamenti riferiti a periodi anteriori al 1 gennaio In ogni caso, per espressa previsione legislativa, la regolarizzazione dell inadempienza accertata, anche mediante dilazione, estingue il reato. Fare clic per scaricare il file.doc (47 KB): Circ. n do * Ai fini dell applicazione della legge in esame l importo per il quale si è verificata l omissione del pagamento va determinato con riferimento a ciascun mese contributivo, sottraendo le somme eventualmente riconosciute a credito del datore di lavoro, nonché, ovviamente, le somme accessorie dovute a titolo di sanzioni. Inoltre, per l omesso versamento dei contributi, si ravvisa un reato speciale qualora il datore di lavoro ometta di versare la quota parte dei contributi a carico del lavoratore, per la quale il datore di lavoro agisce come sostituto d imposta. Quella parte di contributi infatti appartiene al lavoratore, e dunque il mancato versamento configura un reato speciale che prevede la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a (art. 2 L. 638/83).

4 Capitolo n. 2 Le violazioni contributive sanzionabili Le sanzioni civili previste dall art. 116 in tema di omissioni contributive trovano applicazione in tutti quei casi in cui il datore, anche per semplice colpa, non provvede correttamente all adempimento degli obblighi contributivi. In proposito va osservato che il legislatore ha provveduto alla differenziazione delle sanzioni civili e alla loro gradualizzazione in relazione alla maggior o minor gravità della violazione commessa. In generale le omissioni sanzionabili possono essere suddivise in due grandi gruppi: 1) ritardo nel pagamento dei contributi : l ipotesi si realizza in tutti quei casi in cui il datore, in regola con le denunce, non effettua il pagamento delle somme dovute entro il termine stabilito dalla legge. Si tratta ovviamente dell ipotesi meno grave perchè presuppone un comportamento comunque corretto da parte dell azienda, che pur non avendo pagato i contributi ha adempiuto tutte le formalità richieste dalla legge (presentazione completa e tempestiva del DM/10, regolari registrazioni, etc.); 2) omessa o irregolare presentazione del DM /10 e conseguente mancato pagamento dei contributi dovuti: si tratta in sostanza di quei casi in cui il datore non presenta l apposito modulo mensile oppure lo presenta omettendo però di denunciare in esso retribuzioni rilevanti a fini contributivi e quindi dei casi nei quali si verifica un omissione totale o parziale del pagamento delle somme dovute (ad esempio non indica le generalità dei propri dipendenti, che quindi risultano assunti in nero oppure non dichiara le ore di straordinario effettuate). L art. 116 individua e punisce queste ipotesi: omissione contributiva rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate evasione contributiva (accertata d ufficio o denunciata spontaneamente) violazioni contributive dovute ad oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza o meno dell obbligo contributivo.

5 Sotto Capitolo n. 2.1 Omissioni contributive rilevabili dalle e/o denunce e/o registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate OMISSIONI CONTRIBUTIVE RILEVABILI DALLE DENUNCE E/O REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE REGOLARMENTE EFFETTUATE La violazione meno grave, si realizza nel caso di mancato o ritardato pagamento entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi o premi, quando il loro ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie. Questo tipo di violazione, punita in modo più lieve dalla legge, si verifica soltanto in quei casi in cui l omissione o il ritardo nel versamento dei contributi sia rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie: in caso contrario, cioè nell ipotesi in cui il datore non abbia regolarmente presentato il DM/10 e non abbia effettuato le registrazioni richieste dalla legge, non si potrà più applicare la sanzione in esame ma troverà applicazione il regime sanzionatorio previsto per i casi di evasione. Risulta pertanto opportuno presentare il DM/10 nel rispetto dei termini fissati dal legislatore (il 16 di ogni mese), perché in caso di mancato pagamento (ad esempio per mancanza della liquidità necessaria) troverà applicazione la sanzione del 6,50% e non quella più pesante prevista per l ipotesi di evasione contributiva. Sanzione applicabile In questa ipotesi si applica una sanzione civile, determinata in ragione d anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento dei contributi (cd. T.U.R., dal settembre 2014 pari al 0,05%), maggiorato di 5,5 punti percentuali. Come chiarito dallo stesso articolo 116 la sanzione civile non può comunque essere superiore al 40% dell importo dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge. Dopo il raggiungimento dell anzidetto tetto massimo, senza che si sia provveduto all integrale pagamento del contributo ancora dovuto, sul solo debito contributivo (con esclusione, quindi, delle sanzioni civili) maturano interessi nella misura degli interessi di mora determinata annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (al momento il tasso degli interessi di mora è pari al 5,14%, in ragione annuale; e provvedimento Agenzia delle Entrate n. prot /2014. La misura della sanzione civile si determina applicando la percentuale del 6,50% su base annua (T.U.R.+ 5,5%) alla somma originariamente dovuta: questo significa che una volta calcolata la somma dovuta su base annua, la si dovrà suddividere per il numero di giorni per i quali si è verificato il ritardo. A tal fine si potrà utilizzare la seguente formula, valida in tutte le ipotesi: Capitale x giorni di ritardo x 6, Come ricordato in precedenza, la sanzione civile non può comunque essere superiore al 40% del capitale originariamente dovuto: una volta che sia stato raggiunto l anzidetto tetto massimo, senza che si sia provveduto all integrale pagamento del contributo ancora dovuto, sul solo debito contributivo (con esclusione, quindi, della somma dovuta a titolo di sanzione civile) maturano interessi nella misura degli interessi di mora (attualmente pari al 5,14% in ragione annuale). Va ricordato che in virtù dell art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria è di cinque anni: questo significa che gli interessi di mora matureranno dal giorno del raggiungimento del tetto massimo fino al momento dell effettivo pagamento e comunque non oltre la scadenza dei 5 anni (che decorrono dal giorno in cui il pagamento andava originariamente effettuato). Per espressa previsione normativa, decorso il termine prescrizionale i contributi non possono più essere versati. L'Ente previdenziale, quindi, non può accettarne il pagamento e qualora questo venga comunque effettuato, deve provvedere d'ufficio al rimborso.

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7 Sotto Capitolo n. 2.2 Evasione contributiva EVASIONE CONTRIBUTIVA Una violazione di maggior gravità, si configura nell ipotesi dell evasione contributiva, totale o parziale, cioè nel caso in cui l inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie volontariamente omesse o non conformi al vero: in sostanza l ipotesi ricorre in quei casi in cui il datore di lavoro (da intendersi come soggetto tenuto al pagamento dei contributi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compresi i lavoratori autonomi), con l intenzione specifica di non versare i contributi o premi (o di versarli solo parzialmente), occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. Tra le più frequenti irregolarità che concretizzano l ipotesi dell evasione come sopra configurata, si possono ricordare soprattutto l infedele registrazione delle retribuzioni o delle ore di straordinario effettuate e l utilizzo di lavoratori non denunciati all Inps. In tema di sanzioni applicabili ai casi di evasione contributiva l art. 116 distingue due ipotesi: A) EVASIONE ACCERTATA D UFFICIO O CONSOLIDATASI OLTRE UN ANNO DALLA SCADENZA DI LEGGE L ipotesi più grave di evasione, si verifica quando la stessa è stata accertata d ufficio (ad es. a seguito di accertamenti ispettivi ovvero a seguito di semplici richieste dell Istituto) ovvero si è protratta oltre un anno dalla scadenza di legge per il pagamento dei contributi. Per questi casi di evasione, il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d anno, pari al 30% dei contributi evasi (calcolata con le modalità viste per l omissione). La sanzione civile non può comunque essere superiore al 60% dell importo dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge. Anche in questo caso, dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile nella misura anzidetta (60%), senza che si sia provveduto all integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora (5,14%) fino al momento dell effettivo pagamento e comunque non oltre la scadenza del termine di prescrizione. B) EVASIONE DENUNCIATA SPONTANEAMENTE PRIMA DI CONTESTAZIONI O RICHIESTE DA PARTE DEGLI ENTI IMPOSITORI L evasione è punita in modo meno pesante, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. In questa ipotesi il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (dal settembre 2014 pari al 0,05%) maggiorato di 5,5 punti percentuali (sanzione quindi oggi pari al 5,55%). Peraltro, nel caso in cui la sanzione non venga versata entro 30 giorni dall autodenuncia, si ritornerà ad applicare la sanzione civile ordinaria prevista per il caso di evasione (30%). Nei casi di denuncia spontanea in parola la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; raggiunto l anzidetto limite massimo sul debito contributivo maturano gli interessi di mora visti in precedenza (attualmente determinati con il tasso del 5,14% annuo). Alla luce delle disposizioni fin qui esaminate risulta evidente che l azienda, non in regola con gli adempimenti richiesti dalla legge in materia previdenziale, potrà usufruire di una sanzione ridotta (in sostanza uguale a quella prevista per il ritardo nel versamento dei contributi) soltanto se ricorrono questi presupposti:

8 - la denuncia sia stata fatta spontaneamente, cioè prima di qualsiasi accertamento o intervento degli organi ispettivi; - la denuncia sia stata fatta entro il termine tassativo di 12 mesi dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato; - la sanzione ridotta venga versata entro 30 giorni da quello in cui si è presentata la denuncia. In mancanza di questi presupposti l azienda sarà tenuta, qualora la sua evasione sia stata accertata, al pagamento della sanzione prevista per i casi di evasione accertata d ufficio.

9 Sotto Capitolo n. 2.3 Violazioni contributive dovute ad oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE DOVUTE AD OGGETTIVE INCERTEZZE CONNESSE A CONTRASTANTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI O AMMINISTRATIVI SULLA SUSSISTENZA O MENO DELL OBBLIGO CONTRIBUTIVO L art. 116 prevede l applicazione di sanzioni in misura ridotta per i casi in cui il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, sia derivato da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento della sanzione sia effettuato entro il termine fissato dallo Istituto. Per l applicabilità di questa particolare sanzione ridotta occorrono questi presupposti: a) l incertezza sulla sussistenza dell obbligo contributivo deve avere carattere oggettivo, essendo esclusa, quindi, qualsiasi rilevanza dell incertezza di natura soggettiva. L incertezza oggettiva sussiste quando in materia ci sono effettivamente stati contrastanti orientamenti amministrativi o giudiziali (da parte di organi giudicanti diversi: è quindi impossibile parlare di oggettiva incertezza nel caso in cui i diversi orientamenti si manifestino nell ambito dei diversi gradi di uno stesso giudizio) che sono giunti a definizione nel tempo attraverso il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale o l assunzione di un apposita determinazione amministrativa; b) il versamento della sanzione venga effettuato nel termine indicato dall Inps. Sanzione applicabile In questa ipotesi si applica una sanzione civile, in ragione d anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (da settembre 2014 pari al 0,05%) maggiorato di 5,5 punti percentuali (sanzione oggi pari pertanto al 5,55%). La sanzione civile non può comunque essere superiore al 40% dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge. Nella fattispecie in esame tuttavia, a differenza delle ipotesi esaminate in precedenza, raggiunto il tetto massimo, sul debito contributivo non matura alcun interesse di mora. Questo significa che l azienda, pagata la sanzione in misura del 5,55% su base annua, una volta raggiunto il limite del 40% dell importo originariamente dovuto non è tenuta a versare più alcuna somma, a patto che il pagamento avvenga entro il termine fissato dall Istituto. Nel caso che ciò non avvenga, le sanzioni civili dovranno essere pretese nella misura prevista per l inadempienza originaria (morosità o evasione).

10 Capitolo n. 3 Casi di riduzione della misura delle sanzioni L art. 116, 15 comma della L. 23 dicembre 2000, n. 388, affidava ai Consigli di Amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del Welfare, di concerto con il Ministro del Tesoro, il compito di fissare i criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze; b) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo (purchè denunciato all Autorità Giudiziaria entro il termine di cui all articolo 124, 1 comma del Codice Penale); c) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica. In attesa dell intervento dei consigli di amministrazione, l art. 116, 15 comma faceva comunque salvo quanto stabilito dall articolo 1, commi 220 e 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili. Agli inizi del 2002 i Consigli di Amministrazione dell Inps e dell Inail, in linea con quanto stabilito dal Ministero del Welfare (Direttiva 19 aprile 2001) sono finalmente intervenuti con proprie delibere dettando i criteri e le modalità da seguire per attuare la riduzione delle sanzioni civili. Di seguito si riportano pertanto le nuove modalità cui è necessario attenersi. INPS: MODALITÀ DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI Il Consiglio di Amministrazione dell Inps (Delibera n. 1 dell 8 gennaio 2002, in circolare n. 88 del 9 maggio 2002), ha precisato che le sanzioni civili previste per le violazioni relative ai contributi previdenziali possono essere ridotte, su istanza della parte interessata, in questi casi: a) nel caso di procedure concorsuali In tale ipotesi, la somma aggiuntiva può essere ridotta secondo i criteri indicati nella tabella riportata di seguito. Fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo; concordato fallimentare; amministrazione concordata; amministrazione straordinaria. Tipologia di inadempienze Sanzione ridotta per Sanzione ridotta per evasione omissione TUR aumentato di 2 punti TUR Se il T.U.R. diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l evasione, agli interessi legali aumentati di 2 punti e, per l omissione, agli interessi legali. A tal proposito si ricorda che dal settembre 2014 il TUR è pari allo 0,05%, mentre la misura degli interessi civili, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è stata portata allo 0,5% su base annua. Come precisato dalla Delibera Inps in esame, l accoglimento dell istanza di riduzione della sanzione civile è subordinato alla condizione che l azienda provveda al pagamento integrale dei premi e delle spese.

11 Le sanzioni così calcolate si cristallizzano alla data in cui l Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale: per il periodo di svolgimento stesso invece sono dovuti soltanto gli interessi legali sui crediti privilegiati (art. 55 L. fall.), indipendentemente dal tipo di violazione contributiva. b) nel caso di oggettive incertezze di particolare rilevanza, di fatto doloso del terzo e nei casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale In queste ipotesi la misura della riduzione è correlata alla valutazione, da parte del Direttore della Sede Regionale dell Inps, del comportamento complessivo del richiedente. In particolare si terrà conto dei seguenti indicatori: costante rispetto degli obblighi contributivi; correntezza dei versamenti contributivi; situazione patrimoniale complessiva; rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei premi; riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell attività produttiva; importo delle somme da recuperare; incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito. In queste ipotesi la misura della riduzione è di due tipi. 1) Si ha la riduzione massima fino alla misura degli interessi legali (in vigore al momento in cui si presenta l istanza di riduzione), quando gli indicatori nel loro complesso vengono valutati in modo positivo. 2) Si ha una riduzione minima, pari agli interessi legali aumentati del 50%, quando sia espressa una valutazione complessivamente non positiva. In ogni caso, in attesa della decisione sull istanza, le aziende devono provvedere, in via provvisoria e salvo conguaglio, al pagamento (in unica soluzione o a rate) dell importo dei premi aumentati delle sanzioni nella misura degli interessi legali. Competenza a decidere sulle richieste di riduzione delle sanzioni civili La Delibera n. 1/2002 in esame ha anche precisato le modalità da seguire per presentare le domande di riduzione. In proposito la Delibera distingue: 1) le domande riguardanti i crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000, purchè pervenute entro l 11 agosto 2001, continuano ad essere esaminate dal Ministero del Welfare; 2) le domande riguardanti i crediti in essere al 1 ottobre 2000, indipendentemente dalla data di presentazione, nonché quelle relative ai crediti accertati prima di tale data, ma presentate dal 12 agosto 2001 in poi, vengono decise esclusivamente dai Direttori Regionali. In entrambi i casi le domande vanno indirizzate alla sede Inps territorialmente competente utilizzando l apposito modulo (allegato 4 della circ. Inps n. 88/2002): la domanda, unitamente alla documentazione consegnata dall azienda, dovrà essere trasmessa, a cura della stessa sede Inps provinciale, alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezione del Lavoro affinché proceda ad accertare l effettiva sussistenza delle condizioni che danno diritto alla riduzione delle sanzioni civili. Il Direttore della sede Inps provinciale, dopo aver acquisito il risultato di tale accertamento trasmetterà la domanda corredata dal proprio parere alla Sede Regionale per la decisione finale. INAIL : MODALITÀ DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI Anche il Consiglio di Amministrazione dell Inail è recentemente intervenuto (Delibera n. 1 del 17 gennaio 2002), per determinare i criteri e le modalità di riduzione delle sanzioni nei casi di mancato

12 pagamento dei premi assicurativi. Sulla base di quanto stabilito dalla Direttiva 19 aprile 2001 citata, l Istituto assicuratore ha precisato che la riduzione stessa opera, su istanza della parte interessata e su decisione dei Direttori Regionali dell Inail, in questi casi: a) nel caso di procedure concorsuali In tale ipotesi, la somma aggiuntiva può essere ridotta secondo i criteri indicati nella seguente tabella: Fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo; concordato fallimentare; amministrazione concordata; amministrazione straordinaria. Tipologia di inadempienze Sanzione ridotta per evasione Sanzione ridotta per omissione TUR aumentato di 2 punti TUR Se il TUR diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l evasione, agli interessi legali aumentati di 2 punti e, per l omissione, agli interessi legali. A tal proposito si ricorda che dal settembre 2014 il TUR è pari allo 0,05%, mentre la misura degli interessi civili, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è stata portata allo 0,5% su base annua. Come precisato dalla Delibera Inail in esame, l accoglimento dell istanza di riduzione della sanzione civile è subordinato alle seguenti condizioni: - l azienda provveda al pagamento integrale dei premi e delle spese; - l omissione o l evasione sia oggettivamente connessa alla procedura concorsuale; - sia stata accertata l impossibilità di recupero integrale del credito per sanzione nella misura intera e per eventuali interessi di mora. b) Nel caso di oggettive incertezze di particolare rilevanza, di fatto doloso del terzo e nei casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale In queste ipotesi la misura della riduzione è correlata alla valutazione, da parte del Direttore Regionale dell Inail, del comportamento complessivo del richiedente e, in particolare, dei seguenti indicatori: costante rispetto degli obblighi contributivi; correntezza dei versamenti contributivi; situazione patrimoniale complessiva; rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei premi; riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell attività produttiva; importo delle somme da recuperare; incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito. In queste ipotesi la misura della riduzione è di due tipi. 1) Si ha la riduzione massima fino alla misura degli interessi civili (in vigore al momento in cui si presenta l istanza di riduzione), quando gli indicatori nel loro complesso vengono valutati in modo positivo. 2) Si ha una riduzione minima, pari agli interessi civili aumentati del 50% quando sia espressa una valutazione complessivamente non positiva. In ogni caso, in attesa della decisione sull istanza, le aziende devono provvedere, in via provvisoria e salvo conguaglio, al pagamento (in unica soluzione o a rate) dell importo dei premi aumentati delle sanzioni nella misura degli interessi civili.

13 Capitolo n. 4 Ipotesi di violazione non sanzionabili Il comma 13 dell articolo 116 stabilisce che nei casi in cui la inadempienza contributiva sia dipesa da circostanze rigorosamente oggettive non imputabili al contribuente (ad esempio il consulente incaricato di provvedere al pagamento non vi provvede), non solo non si fa luogo all applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 dello stesso articolo 116, ma non possono nemmeno essere richiesti gli interessi previsti dall articolo 1282 del codice civile (cioè gli interessi legali sulla somma originariamente dovuta).

14 Capitolo n. 5 Efficacia temporale della nuova disciplina Il comma 18 dell art. 116, stabilisce che la nuova disciplina sanzionatoria, trova applicazione soltanto per i crediti sorti o accertati a partire dal 1 ottobre Questo significa che il nuovo regime sanzionatorio trova applicazione soltanto per i crediti sorti o accertati a partire dal 1 ottobre 2000, in altre parole solamente per le violazioni che si riferiscono a periodi successivi al 1 ottobre 2000 o che in tale periodo siano state accertate (ad esempio in seguito ad un controllo dell Ispettorato). Crediti in essere e accertati in data anteriore al 30 settembre 2000 Per i crediti ancora in essere e accertati in data anteriore al 30 settembre 2000, continua invece a trovare applicazione la precedente disciplina (contenuta nei commi dell articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Come chiarito dall Inps (circ. n. 110, del 23 maggio 2001) per "crediti in essere e accertati " debbono intendersi quelli denunciati e/o riconosciuti unilateralmente o accertati dagli uffici, per i quali i contributi e/o le sanzioni sono ancora esistenti, in quanto non saldate alla data del 30 settembre Da ciò discende che la nuova normativa non può trovare applicazione per situazioni già definite, entro il 30 settembre 2000, con il pagamento di quanto dovuto per contributi e/o sanzioni entro la stessa data. Detti importi, infatti, debbono ritenersi definitivamente acquisiti dall Istituto (nei casi di dilazione, l acquisizione definitiva riguarda soltanto le rate già pagate entro il 30 settembre 2000). L art. 116, 18 comma prevede comunque che il maggiore importo versato (pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto sarebbe dovuto in base all applicazione della nuova normativa), costituisce un credito contributivo nei confronti dell ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale. Questo significa che per i crediti in essere o accertati al 30 settembre 2000 l azienda dovrà versare le sanzioni calcolate secondo la vecchia normativa, ma potrà chiedere all Inps, in sede di presentazione del DM/10 il conguaglio rateale delle somme che risultano eccedenti a quelle che si sarebbero dovute pagare applicando la nuova normativa. Come ribadito dall Inps la somma versata dal datore in eccedenza può essere restituita soltanto a domanda ed esclusivamente attraverso lo scomputo rateale della contribuzione corrente (il recupero in unica soluzione è consentito soltanto per gli importi inferiori a euro 516,46). Nota bene L Inps e l Inail, adeguandosi ai principi già affermati dalla Corte di Cassazione (sentenza n.7524 del 22 maggio 2002) hanno confermato la totale abrogazione delle sanzioni amministrative previste dall art. 35, 2 e 3 comma della L. n. 689/1981 anche per il passato, stabilendo di conseguenza che le ordinanze-ingiunzioni emesse dopo il 1 gennaio 2001 e relative a violazioni contributive verificatesi fino al 31 dicembre 2000, non sono efficaci: esse pertanto verranno revocate d ufficio e i giudizi pendenti in opposizione verranno abbandonati (Circ. Inps n. 191 del e Circ. Inail n. 6 del 28 gennaio 2003). Fanno eccezione soltanto le ordinanze non opposte nei termini che sono quindi passate in giudicato: per le stesse l Istituto Previdenziale provvederà alla riscossione in via amministrativa o, in mancanza, con l iscrizione al ruolo.

15 Capitolo n. 6 Misura delle sanzioni civili Misura delle sanzioni civili Misura delle sanzioni civili cap. 6.pdf

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