PALERMO, 20 e 21 gennaio

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1 PALERMO, 20 e 21 gennaio

2 Art. 1, D.Lgs. n. 917/1986 (Tuir) 1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 (redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi d'impresa; redditi diversi). 2

3 Art. 2, comma 1, Tuir 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, RESIDENTI e NON RESIDENTI nel territorio dello Stato. 3

4 Art. 3, comma 1, Tuir 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i RESIDENTI da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili 4

5 Art. 3, comma 1, Tuir 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i NON RESIDENTI soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. 5

6 Art. 23, comma 1, Tuir (n. 917/1986) 1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei NON RESIDENTI si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; 6

7 Art. 23, comma 1, Tuir 1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei NON RESIDENTI si considerano prodotti nel territorio dello Stato: b) i redditi DI CAPITALE corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, (con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali) 7

8 Art. 23, comma 1, Tuir 1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: c) i redditi DI LAVORO DIPENDENTE prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 (compensi dei soci delle coop e indennità a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla qualità di lavoratori dipendenti); 8

9 Art. 23, comma 1, Tuir 1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: d) i redditi DI LAVORO AUTONOMO derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; e) i REDDITI D'IMPRESA derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; 9

10 Art. 23, comma 1, Tuir 1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: f) i REDDITI DIVERSI derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione delle plusvalenze tassate con imposta sostitutiva (lett. c-bis) e c-ter, c-quater) e c-quinquies) art. 67 Tuir) 10

11 Art. 23, comma 2, Tuir Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d) e) e f) i considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti (A NON RESIDENTI) dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le PENSIONI, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto (TFR, indennità di fine rapporto co.co.co.; indennità di mobilità; indennità fine rapporto agenti commercio; indennità cessazione funzioni notarili) 11

12 Art. 23, comma 2, Tuir 1 Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti (A NON RESIDENTI) dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: b) i REDDITI ASSIMILATI a quelli di lavoro dipendente; 12

13 Art. 23, comma 2, Tuir Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti (A NON RESIDENTI) dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: c) i compensi per L'UTILIZZAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, 13 commerciale o scientifico;

14 Art. 23, comma 2, Tuir (n. 917/1986) 1 Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti (A NON RESIDENTI) dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. 14

15 TASSATI IN ITALIA SOGGETTI RESIDENTI SOGGETTI NON RESIDENTI I REDDITI PRODOTTI IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO SOLO ALCUNI REDDITI (QUELLI ELENCATI NELL ART. 23 DEL TUIR) PRODOTTI IN ITALIA 15

16 Art. 2, comma 2, Tuir Le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 o 184 gg): - sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure - hanno nel territorio dello Stato il domicilio oppure - hanno la residenza ai sensi del codice civile. 16

17 Art. 43 Codice civile Domicilio e residenza Il DOMICILIO di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La RESIDENZA è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale 17

18 La residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscale e pertanto soltanto alla fine dell anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona (Ag. Entrate, consulenza giuridica 7/12/2010) 18

19 Art. 2, comma 2-bis, Tuir (n. 917/1986) Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (decreto che non è ancora stato pubblicato n.d.r.) 19

20 ELENCO VALIDO FINO AL PERIODO D IMPOSTA SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA WHITE LIST 20

21 DIPENDENTI PUBBLICI - DIPLOMATICI le persone fisiche che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale le persone fisiche che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) ; RESIDENZA FISCALE IN ITALIA IN DEROGA agli ordinari criteri previsti dall articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati N.B. Vale anche per il coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico 21

22 PER ESSERE CONSIDERATI RESIDENTI BASTA CHE SI VERIFICHI ANCHE UNA SOLA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI NON RESIDENTI E NECESSARIO CHE NON SI VERIFICHI NESSUNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI 1) ESSERE ISCRITTI NELL ANAGRAFE DEI RESIDENTI PER ALMENO 183 GG (184 PER GLI ANNI BISESTILI) 2) AVERE IL DOMICILIO (INTESO COME SEDE PRINCIPALE DI AFFARI E INTERESSI) IN ITALIA 3) ESSERE RESIDENTI (INTESO COME DIMORA ABITUALE) NEL TERRITORIO DELLO 22 STATO ITALIANO.

23 SITUAZIONE Soggetto che risulta residente anagraficamente all estero ma ha il domicilio in Italia (centro degli affari e interessi è in Italia) Soggetto iscritto nelle liste anagrafiche italiane (per + di 183 gg) che ha residenza e domicilio all estero Soggetto che risulta residente anagraficamente all estero dove lavora ma dimora in Italia (dove di fatto vive la famiglia e lui pone in essere comportamenti e/o azioni in luogo italiano) Cittadino italiano che non è iscritto nell anagrafe italiana, che lavora all estero dove vive con la propria famiglia e viene in Italia saltuariamente (ad es. per visitare parenti) RESIDENZA FISCALE ITALIANA ITALIANA ITALIANA ESTERA 23

24 Prima convenzione bilaterale ai primi 900 Modello della Società delle Nazioni (1923, 1943, 1946) Modello OCSE largamente utilizzato dagli Stati membri (1963, 1977, 1992, ecc. Ultimo aggiornamento luglio 2010) Modello delle Nazioni Unite utilizzato principalmente dai Paesi in via di sviluppo 24

25 sono accordi internazionali bilaterali con i quali gli Stati contraenti regolamentano, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria di ciascuno riguardano le imposte sul reddito e, talvolta, alcuni elementi del patrimonio mirano ad evitare la doppia imposizione tentano di prevenire l evasione e l elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni 25

26 In Italia, le Convenzioni per evitare la doppia imposizione entrano a far parte dell ordinamento giuridico al termine di una procedura che si articola in quattro fasi: 1) parafatura - Prima fase nella quale avvengono i negoziati, durante i quali le delegazioni composte da esperti delle amministrazioni finanziarie dei due Stati contraenti concordano il testo del trattato. L intesa è formalizzata con l apposizione della sigla da parte dei capi delle delegazioni; 2) firma - Dopo la parafatura, ha inizio la fase di amministrazione dell accordo da parte del Ministro dell Economia e delle Finanze o del Ministro degli Affari Esteri, con cui si perviene alla firma del testo definitivo; 26

27 In Italia, le Convenzioni per evitare la doppia imposizione entrano a far parte dell ordinamento giuridico al termine di una procedura che si articola in quattro fasi: 3) ratifica - Le Convenzioni, una volta firmate, sono recepite nel nostro ordinamento attraverso la ratifica da parte del Parlamento, attuata con una legge ordinaria che conferisce piena ed integrale esecuzione al trattato; 4) entrata in vigore - L effettiva applicazione della Convenzione è, però, subordinata all ultima fase, affidata al Ministero degli Affari Esteri, che prevede lo scambio degli strumenti di ratifica tra i paesi contraenti. La conferma dell avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è reso noto attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con cui è stabilita l entrata in vigore dell accordo. 27

28 Art. 169 DPR 917/1986 Accordi internazionali 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. Art. 75 DPR 600/1973 Accordi internazionali 1. Nell applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 28

29 Le Convenzioni stipulate dal nostro Paese adottano sostanzialmente il modello di convenzione predisposto dall OCSE. (L'OCSE è l'organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico istituita con la Convenzione di Parigi, firmata il 14 dicembre 1960 ed entrata in vigore il 30 settembre Attualmente aderiscono all'organizzazione 30 Paesi). 29

30 Trentuno articoli con i relativi Commentari (Commentario al Modello OCSE: strumento interpretativo) Osservazioni agli articoli degli Stati (relative al Commentario al Modello OCSE: espressione di una particolare interpretazione delle norme convenzionali rispetto a quelle fornite dal Commentario al Modello OCSE) Riserve agli articoli degli Stati (Relative agli articoli del Modello OCSE: manifestazione della volontà di uno Stato di riservarsi, in fase di negoziazione bilaterale della Convenzione circa il contenuto di uno specifico articolo del Modello OCSE 30

31 Ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati Contraenti: - tassazione esclusiva ( only o soltanto ) (es. art. 7) - tassazione concorrente senza limitazioni (es. art. 6) - tassazione concorrente con limitazioni sullo Stato della fonte (es. art. 10) Efficacia relativa: le disposizioni convenzionali si applicano solo agli Stati Contraenti Applicazione multilaterale: applicazione a prescindere dallo Stato della Fonte (es. art. 7) Applicazione diretta: responsabilità del sostituto d imposta (facoltà e non obbligo) 31 Applicazione indiretta: istanza di rimborso

32 Ambito applicativo - Soggettivo (Art. 1 Soggetti; Art. 4 Residenza) - Oggettivo (Art. 2 Imposte considerate e simili) Definizioni - Art. 3 Definizioni generali - Art. 5 Definizione Stabile Organizzazione Regole di attribuzione della potestà impositiva (Artt. 6-22) Eliminazione della doppia imposizione (Artt. 23 A e 23 B) Norme speciali e finali - Art Non discriminazione - Art. 25 Procedura Amichevole - Art. 26 Scambio di informazioni (art. 27 assistenza riscossione) Rilevanza del protocollo aggiuntivo della specifica Convenzione 32

33 LEGISLAZIONE ITALIANA MODELLO OCSE REDDITI FONDIARI REDDITI DI CAPITALE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE REDDITI DIVERSI Art. 6 REDDITI IMMOBILIARI Art. 10 DIVIDENDI Art. 11 INTERESSI Art. 15 LAVORO DIPENDENTE Art. 18 PENSIONI Art. 19 FUNZIONI PUBBLICHE Art. 20 STUDENTI Art. 12 CANONI Art. 13 UTILI DI CAPITALE Art. 21 ATRI REDDITI 33

34 QUANDO UN SOGGETTO E CONSIDERATO RESIDENTE IN ENTRAMBI I PAESI 1) Il soggetto è considerato residente solamente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; se esso dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerato residente solamente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); 2) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale soggiorna abitualmente; 3) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità; 4) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. N.B, SI DEVE SEGUIRE L ORDINE GERARCHICO DI ENUNCIAZIONE 34

35 ALCUNE CONVENZIONI SULLA RESIDENZA Convenzione stipulata con Residenza Conforme modello OCSE Argentina Art. 4 SI Austria Art. 4 SI Belgio Art. 4 SI Canada Art. 4 SI Francia Art. 4 SI Germania Art. 4 SI Ex Jugoslavia * Art. 4 SI Lussemburgo Art. 4 SI Regno Unito Art. 4 SI Spagna Art. 4 SI Stati Uniti ** Art. 4 SI Svezia Art. 4 SI Svizzera Art. 4 SI 35

36 LA SPECIFICA CONVENZIONE PREVEDE CHE IL REDDITO DEBBA ESSERE TASSATO SOLO IN ITALIA? NO SI SPETTA IL CREDITO D IMPOSTA NON SPETTA IL CREDITO D IMPOSTA Art. 165 TUIR RIMBORSO AUTORITA ESTERA 36

37 IN ASSENZA DI CONVENZIONE SPETTA IL CREDITO D IMPOSTA Art. 165 TUIR SALVO ESCLUSIONI ESPRESSE (es. art. 18 Tuir) 37

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40 TIPOLOGIA DI REDDITI CHE PUO PRODURRE CON MAGGIORE FREQUENZA UN RESIDENTE ITALIANO CHE LAVORA ALL ESTERO O CHE ALL ESTERO DETIENE BENI O INVESTIMENTI DI LAVORO DIPENDENTE FONDIARI (terreni o fabbricati) DI CAPITALE (interessi di c/c) 40

41 Art. 51, comma 1 del Tuir Il reddito di lavoro dipendente, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. 41

42 Art. 51, comma 8-bis del Tuir ( ) il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale Per il 2010 DM 21/1/2010 Per il 2011 DM 3/12/

43 NEL CALCOLO DEI 183 GG VANNO CONSIDERATI: Una frazione di giorno; Il giorno di arrivo e di partenza; I sabati e le domeniche, nonché i giorni festivi se vengono trascorsi nello Stato in cui l attività è esercitata; I giorni di ferie goduti nello Stato in cui l attività è esercitata; Le brevi interruzioni all interno dello Stato in cui le attività sono svolte; I congedi per malattia, a meno che tale malattia non impedisca alla persona di lasciare il Paese quando avrebbe avuto, altrimenti diritto ad essere ivi esonerata dell imposizione sui redditi da attività di lavoro dipendente; I giorni trascorsi nel Paese ove è svolta l attività per decesso o malattia di un familiare, per interruzioni dovute a scioperi o serrate, per interruzioni dovute a ritardi di consegne. Fonte: Circolare Ag. n. 207/2000 p

44 NEL CALCOLO DEI 183 GG NON VANNO CONSIDERATI: La durata del tempo trascorsa nel Paese in cui l attività è esercitata, in transito tra due luoghi situati al di fuori di detto Paese, se la durata è inferiore a 24 ore; I giorni di ferie passate al di fuori del Paese in cui è esercitata l attività Fonte: Circolare Ag. N. 207/2000 p

45 Art. 51, comma 8-bis del Tuir Tale regime (della retribuzione convenzionale) dovrà essere applicato anche nel caso di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, alle dipendenze di un datore di lavoro estero (Circolare n. 50/E del punto 18.2). LAVORATORE ITALIANO CHE LAVORA ALL ESTERO PER UN AZIENDA ITALIANA PER UN AZIENDA ESTERA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE 45

46 Art. 5, comma 5, legge n, 88 del 2001 Il regime convenzionale di cui al comma 8-bis dell art. 51 del Tuir non vale per i lavoratori marittimi imbarcati su navi battente bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni. Per tali soggetti continua ad applicarsi il regime di esclusione dalla base imponibile di tali redditi. 46

47 Art. 51, comma 8-bis del Tuir ( ) il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero. è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali Art. 51, comma 2, TUIR Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. 47

48 Art. 10 TUIR 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza FAVOREVOLE A QUESTA TESI: RISPOSTA A INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL 31/1/

49 le remunerazioni percepite per lavoro subordinato sono imponibili nello Stato dove viene prestata l'attività lavorativa (art.15). il mancato utilizzo dell'espressione soltanto non esclude la tassazione nel Paese di residenza del contribuente, ciò significa che il reddito deve essere tassato anche in Italia. 49

50 è prevista la tassazione esclusivamente nel Paese di residenza, nel nostro caso l'italia, quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni, 2) le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia; 3) l onere non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell altro Stato 50

51 ALCUNE CONVENZIONI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Convenzione stipulata con Redditi da lavoro dipendente Regime di tassazione previsto nella convenzione Argentina Art. 15 Conforme modello OCSE Austria Art. 15 Conforme modello OCSE Belgio Art. 15 Conforme modello OCSE Canada Art. 15 Conforme modello OCSE Francia Art. 15 Conforme modello OCSE Germania Art. 15 Conforme modello OCSE Ex Jugoslavia Art. 15 Conforme modello OCSE Lussemburgo Art. 15 Conforme modello OCSE Regno Unito Art. 15 Conforme modello OCSE Spagna Art. 15 Conforme modello OCSE Stati Uniti Art. 15 Conforme modello OCSE Svezia Art. 15 Conforme modello OCSE Svizzera Art. 15 Conforme modello OCSE 51

52 Es. Convenzione Italia - Cina Art. 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli art. 16 (Compensi e gettoni di presenza), 18 (Pensioni), 19 (Pensioni pubbliche), 20 (Insegnanti e ricercatori) e 21 (Studenti e apprendisti) i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un attività dipendente possono essere tassati soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell altro Stato contraente. Se l attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato. 52

53 Es. Convenzione Italia - Cina Art. 15 Lavoro subordinato 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un attività dipendente svolta nell altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassono in totale 183 giorni nel corso dell anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell altro Stato; e c) l onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell altro Stato. 53

54 Es. Convenzione Italia - Cina Art. 15 Lavoro subordinato 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede centrale o la sede direzione effettiva dell impresa. 54

55 Art. 1, comma 204, legge n. 244/2007 Per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in ZONE DI FRONTIERA ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato concorrono a formare il reddito complessivo per l importo eccedente euro. 55

56 ALCUNE CONVENZIONI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE IN ZONA DI FRONTIERA Convenzione stipulata con Redditi da lavoro dipendente prestato in zona di frontiera Regime di tassazione previsto nella convenzione Austria Art. 15 Francia Art. 15 Svizzera Art. 15 Tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore, pertanto tassati esclusivamente in Italia Tassazione esclusiva nel Paese di residente del percettore, pertanto tassati esclusivamente in Italia Tassazione esclusiva in Svizzera (accordo del 3 ottobre 1974) con compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine 56

57 Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario. 57

58 Paese estero di provenienza della pensione Argentina Regno Unito Spagna Stati Uniti - Venezuela Belgio - Germania Modalità di tassazione Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia. Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia. 58

59 Paese estero di provenienza della pensione Francia Modalità di tassazione Le pensioni pubbliche sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia - Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di sicurezza sociale sono imponibili in entrambi gli Stati. 59

60 Paese estero di provenienza della pensione Svizzera Modalità di tassazione Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 60

61 Il modello OCSE (art. 20), prevede che le somme, percepite dallo studente, provenienti da fonti situate al di fuori dello Stato estero in cui soggiorna per motivi di studio sono esenti da imposizione in detto Stato. se uno studente residente in Italia pagato da un soggetto residente nel nostro Paese è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest ultimo può tassare il reddito ma lo studente deve dichiararlo 61 anche in Italia

62 ALCUNE CONVENZIONI SULLE BORSE DI STUDIO Convenzione stipulata con Borse di studio Regime di tassazione previsto nella convenzione Argentina Art. 21 Conforme modello OCSE Austria Art. 20 Conforme modello OCSE Belgio Art. 21 Conforme modello OCSE Canada Art. 20 Conforme modello OCSE Francia Art. 20 Conforme modello OCSE Germania Art. 20 Conforme modello OCSE Ex Jugoslavia * Art. 19 Conforme modello OCSE Lussemburgo Art. 21 Conforme modello OCSE Regno Unito Art. 21 Conforme modello OCSE Spagna Art. 20 Conforme modello OCSE Stati Uniti** Art. 21 Conforme modello OCSE Svizzera Art. 20 Conforme modello OCSE 62

63 Ambito applicativo - Redditi di lavoro dipendente: salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a questo Stato, suddivisione o ente Regola generale - Tassazione esclusiva nello Stato pagante Eccezione: Qualora i servizi vengano resi nell altro Stato contraente (Stato ospitante), la tassazione è attribuita in via esclusiva a detto Stato se: 1) la persona è residente di detto Stato; 2) non è diventato residente al solo scopo di rendervi i servizi; o 3) è anche cittadino di detto Stato.

64 Previsione specifica di molte Convenzioni stipulate a livello Europeo dall Italia non contenuta nel Modello OCSE Tassazione esclusiva nello Stato di residenza per le remunerazioni che un professore o un insegnante, il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo inferiore ad un anno allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente.

65 Es. Convenzione Italia Germania Art. 21 Insegnanti Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di un università di un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un museo o di un altra istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel quadro di uno scambio culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale Stato contraente per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare, di tenere corsi o d svolgere ricerche in uno dei detti stati istituti, e che è residente dell altro Stato contraente o lo era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, è esente da imposta in quest ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce per tali attività a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

66 In ambito convenzionale il TFR non gode di una specifica disciplina, in quanto si tratta di un istituto peculiare solo di alcuni ordinamenti e dagli stessi diversamente disciplinato. Risoluzione n. 341/E del 2008: Natura di retribuzione, seppur differita (Art. 15 Modello OCSE Per verificare in concreto quale dei due Stati possa esercitare la potestà impositiva, occorre tenere presente che il TFR matura anno per anno per cui non è possibile considerare, ai fini della verifica della residenza del percettore e della localizzazione del lavoro svolto solo l anno di erogazione. Occorre, invece, considerare distintamente i vari periodi di lavoro svolti nei due Stati (Ris. n. 341/2008) 66

67 SALVO PER QUANTO RIGUARDA I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI (Art. 16) NEL MODELLO DI CONVENZIONE OCSE NON E PREVISTO UN ARTICOLO SPECIFICO l art. 3, par. 2, del Modello OCSE, prevede che in mancanza di una definizione di fonte pattizia, occorre avere riguardo al significato che una determinata locuzione riveste nella legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente, con ulteriore prevalenza delle indicazioni provenienti dalla disciplina fiscale sul significato desumibile da altri settori dell ordinamento statale. 67

68 PRESTAZIONI A CONTENUTO PREVALENTEMENTE ARTISTICO O PROFESSIONALE PRESTAZIONI A CONTENUTO PREVALENTEMENTE SUBORDINATO E MATERIALE Art. 14 Professioni indipendenti Art. 15 Lavoro subordinato Tassato soltanto nello Stato di residenza (salvo che il residente non disponga di una base fissa nell altro Stato per l esercizio della sua attività) Regole già viste in precedenza con riferimento al reddito di lavoro dipendente 68

69 DUBBIO Art. 14 Professioni indipendenti Art. 21 Altri redditi DI FATTO, STESSO TRATTAMENTO IMPONIBILI SOLTANTO NEL PAESE DI RESIDENZA 69

70 Art. 67 comma 1, lett. f) del Tuir Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ( ) f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 70

71 Art. 70 Tuir Concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. 71

72 IMMOBILI A DISPOSIZIONE TASSATO ALL ESTERO NON TASSATO ALL ESTERO TASSATO IN ITALIA PER LO STESSO IMPONIBILE NON TASSATO IN ITALIA 72

73 LOCATO TASSATO ALL ESTERO NON TASSATO ALL ESTERO TASSATO IN ITALIA PER LO STESSO IMPONIBILE 85% DEL CANONE DI LOCAZIONE 73 73

74 ALCUNE CONVENZIONI SUI REDDITI FONDIARI Convenzione stipulata con Redditi immobiliari Argentina Art. 6 Austria Art. 6 Belgio Art. 6 Regime di tassazione previsto nella convenzione Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassazione nel paese estero sulla base del reddito catastale NO NO NO (pur esistendo le rendite catastali è prevista la detassazione integrale del relativo reddito) Tassazione nel paese estero del canone di locazione SI SI SI FONTE: FONDAZIONE TELOS 74

75 ALCUNE CONVENZIONI SUI REDDITI FONDAIRI Convenzione stipulata con Redditi immobiliari Canada Art. 6 Francia Art. 6 Germania Art. 6 Ex Jugoslavia * Art. 6 Lussemburgo Art. 6 Regime di tassazione previsto nella convenzione Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassazione nel paese estero sulla base del reddito catastale NO NO NO NON DISPONIBILE SI Tassazione nel paese estero del canone di locazione SI SI SI NON DISPONIBILE 75 FONTE: FONDAZIONE TELOS SI

76 ALCUNE CONVENZIONI SUI REDDITI FONDIARI Convenzione stipulata con Redditi immobiliari Regno Unito Art. 6 Spagna Art. 6 Stati Uniti** Art. 6 Svezia Art. 6 Svizzera Art. 6 Regime di tassazione previsto nella convenzione Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassabile nello Stato in cui è situato l'immobile Tassazione nel paese estero sulla base del reddito catastale NO SI NO NO SI Tassazione nel paese estero del canone di locazione 76 FONTE: FONDAZIONE TELOS SI SI SI SI SI

77 Il modello OCSE (art. 10), prevede che i dividenti siano tassati nello stato del percettore, ma che il Paese della fonte può operare una tassazione, generalmente una ritenuta alla fonte del 5% o del 15% a seconda della quota di partecipazione. Qualora i dividendi di fonte estera concorrano alla formazione del reddito complessivo, nel calcolo del credito spettante per le imposte pagate all'estero si dovrà tenere conto solo dell'importo di imposta estera corrispondente all'aliquota prevista nella convenzione. La maggiore imposta estera trattenuta dovrà essere richiesta a rimborso all'autorità fiscale del Paese estero. 77

78 ALCUNE CONVENZIONI SUI DIVIDENDI Convenzione stipulata con Dividendi Regime di tassazione previsto nella convenzione Argentina Art. 10 Conforme modello OCSE Austria Art. 10 Conforme modello OCSE Belgio Art. 10 Conforme modello OCSE Canada Art. 10 Conforme modello OCSE Francia Art. 10 Conforme modello OCSE Germania Art. 10 Conforme modello OCSE Aliquota 15% 15% 15% 15% 15% 15% 78

79 ALCUNE CONVENZIONI SUI DIVIDENDI Convenzione stipulata con Dividendi Lussemburgo Art. 10 Regime di tassazione previsto nella convenzione Conforme modello OCSE Regno Unito Art. 10 Conforme modello OCSE Spagna Art. 10 Conforme modello OCSE Stati Uniti** Art. 10 Conforme modello OCSE Svezia Art. 10 Conforme modello OCSE Svizzera Art. 10 Conforme modello OCSE Aliquota 15% 15% 15% 15% 15% 15% 79

80 Tipologia di partecipazione Partecipazioni qualificate Dividendi provenienti da Stati a fiscalità non privilegiata Tassazione sul 40% o 49,72% e ritenuta d'acconto 12,5% Dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata Interpello favorevole Tassazione sul 40% o 49,72% e ritenuta d'acconto 12,5% Senza interpello o interpello sfavorevole Tassazione sul 100% e ritenuta d'acconto 12,5 80

81 Tipologia di partecipazione Partecipazioni non qualificate Dividendi provenienti da Stati a fiscalità non privilegiata Ritenuta a titolo d'imposta 12,5% o imposta sostitutiva 12,5% al netto ritenute estere Dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata Tipologia società Società quotate in mercati regolamentati Società non quotate in mercati regolamentati Interpello favorevole Senza interpello o interpello sfavorevole Ritenuta a titolo d'imposta 12,5% o imposta sostitutiva 12,5% al netto ritenute estere Ritenuta a titolo d'imposta 12,5% o imposta sostitutiva 12,5% al netto ritenute estere Tassazione sul 100% e ritenuta d'acconto 12,5 81

82 Il modello OCSE (art. 11), prevede che gli interessi siano tassati nello stato del percettore, ma che il Paese della fonte può operare una tassazione, generalmente una ritenuta alla fonte del 10%. Pare opportuno ricordare che a seguito dell'introduzione dal 1/7/2005 del sistema automatico di scambio di informazioni tra autorità fiscali dei Paesi europei (Direttiva CE 48/03 recepita in Italia con il D.Lgs. n. 84/05), gli interessi provenienti dai Paesi della Comunità Europea, con eccezione di quelli provenienti dall'austria, Belgio e Lussemburgo, non sono più tassati nel Paese estero.. 82

83 Sugli interessi provenienti dall'austria, Belgio e Lussemburgo, da Stati non facenti parte dell'unione Europea (Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino), e da alcuni territori dipendenti di Stati UE (Jersey, Guernsey, Isola di Man, Antille Olandesi, Isole Vergini Britanniche, Turks and Caicos, Cayman, Montserrat, Anguilla, Aruba) viene applicata la cosiddetta euro ritenuta. 83

84 ALCUNE CONVENZIONI SUGLI INTERESSI Convenzione stipulata con Interessi Regime di tassazione previsto nella convenzione Aliquota Argentina Art. 11 Conforme modello OCSE 20% Austria Art. 11 Conforme modello OCSE 10% Belgio Art. 11 Conforme modello OCSE 15% Canada Art. 11 Conforme modello OCSE 15% Francia Art. 11 Conforme modello OCSE 10% Germania Art. 11 Conforme modello OCSE 10% Ex Jugoslavia * Art. 11 Conforme modello OCSE 10% 84

85 Convenzione stipulata con ALCUNE CONVENZIONI SUGLI INTERESSI Interessi Regime di tassazione previsto nella convenzione Aliquota Lussemburgo Art. 11 Conforme modello OCSE 10% Regno Unito Art. 11 Conforme modello OCSE 10% Spagna Art. 11 Conforme modello OCSE 12% Stati Uniti** Art. 11 Conforme modello OCSE 15% Svezia Art. 11 Conforme modello OCSE 15% Svizzera Art. 11 Conforme modello OCSE 12,5% * La convenzione stipulata con la Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti paesi: Bosnia Herzegovina, Croazia, Slovenia, Serbia e Montenegro. Sono in corso di definizione le nuove convenzioni con Croazia e Slovenia che sono state ratificate dall'italia nel maggio 2009, manca ancora lo scambio degli strumenti di ratifica. ** A partire dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova convenzione che sostituisce quella entrata in vigore il 30 dicembre 1985: le informazioni sono da 85 considerare valide per entrambe le convenzioni.

86 Art. 18 del Tuir 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA O L'IMPOSTA SOSTITUTIVA sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la FACOLTÀ di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di dividendi 86

87 87

88 LA SPECIFICA CONVENZIONE PREVEDE CHE IL REDDITO DEBBA ESSERE TASSATO SOLO IN ITALIA? NO SI SPETTA IL CREDITO D IMPOSTA NON SPETTA IL CREDITO D IMPOSTA Art. 165 TUIR RIMBORSO AUTORITA ESTERA 88

89 Art. 165 del Tuir Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. 89

90 Definitività del pagamento delle imposte all'estero Sono considerate definitive le imposte pagate all'estero se non sono più ripetibili, o suscettibili di modificazione a favore del contribuente (Circolare n. 50/E del punto 18). Non possono pertanto essere riconosciute le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per cui è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Se sono suscettibili di rimborso, le imposte pagate all'estero si possono detrarre, al netto del rimborso, soltanto se questo è già stato richiesto e ottenuto prima di effettuare la dichiarazione in Italia e il suo ammontare si possa considerare sicuro. 90

91 Definitività del pagamento delle imposte all'estero Le imposte sono da considerarsi definitive anche se il relativo reddito è ancora assoggettabile, nello Stato estero in cui viene prodotto, ad accertamento da parte dell'amministrazione fiscale (Circolare n. 3 del ). In alcune convenzioni stipulate dall'italia è previsto che possono essere considerate effettivamente pagate e pertanto definitive le imposte non prelevate, in tutto od in parte, nello Stato estero (c.d. tax sparing credit). Tale clausola è in genere adottata con i Paesi in via di sviluppo nei quali la legislazione fiscale prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di esenzioni o di riduzioni d'imposta, sugli utili derivanti da particolari investimenti. 91

92 Per fruire del credito d'imposta è necessario che il reddito prodotto all'estero: -sia considerato imponibile in Italia; -sia stato assoggettato ad imposizione nello Stato estero e le imposte siano state assolte a titolo definitivo; - sia considerato, in base alla convenzione eventualmente stipulata con lo Stato estero, assoggettabile ad imposizione anche in tale Paese. 92

93 DETERMINAZIONE DEL CREDITO in relazione alle imposte assolte in via definitiva all'estero e con riferimento ai redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. nel limite massimo determinato dal minore dei seguenti importi: - imposta pagata all'estero in via definitiva (non eccedente l'aliquota prevista dalla convenzione), - imposta netta italiana nell'anno di produzione del reddito - imposta italiana dovuta sul reddito prodotto all'estero corrispondente al seguente rapporto: redditi esteri x imposta lorda italiana reddito complessivo perdite pregresse 93

94 CASI PARTICOLARI E DEL CREDITO Redditi prodotti in più Stati esteri credito calcolato separatamente per ciascuno Stato. Definitività in un periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato dichiarato il reddito calcolo sulla base degli elementi di reddito del periodo d'imposta in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo (Ris. n. 104/E del ). Se il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, (es. reddito per lavoro dipendente imponibile in Italia sulla base di retribuzioni convenzionali) anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente (Circolare n. 28/E del ). 94

95 RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Direttiva CE n. 48/ D.LGS. N. 84/2005 Circolare n. 55 del COSA RIGUARDA ii pagamento di interessi (es. c/c bancari,postali, titoli di Stato, obbligazioni, ecc.) a favore delle persone fisiche per i residenti di tutti gli Stati membri della Comunità Europea. Tali redditi corrisposti, a persone fisiche, in uno Stato membro a residenti di un altro Stato membro, sono soggetti a un imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest ultimo Stato membro. 95

96 COME FUNZIONA regime generale, consistente nello scambio automatico di informazioni, in base al quale gli intermediari finanziari (c.d. agenti pagatori) debbono comunicare, all'autorità fiscale del proprio Stato di appartenenza, i dati relativi ai pagamenti di interessi corrisposti alle persone fisiche non residenti, beneficiarie effettive degli stessi. L'autorità fiscale comunicherà tali dati alle proprie controparti estere; regime transitorio, consistente nell'applicazione di una ritenuta alla fonte (c.d. euroritenuta) sugli interessi corrisposti alle persone fisiche non residenti, beneficiarie effettive dei medesimi; tale regime è stato previsto per ragioni connesse all'esigenza di mantenere il segreto 96 bancario in determinati Stati.

97 REGIME GENERALE Lo scambio automatico di informazioni è un regime obbligatorio che si applica in tutti gli Stati membri dell'unione Europea con l'eccezione dell'austria, Belgio e Lussemburgo. A seguito di tale scambio automatico di informazioni i singoli Stati comunitari possono verificare se le persone fisiche residenti sul proprio territorio hanno provveduto o meno a dichiarare tali redditi esteri.. 97

98 REGIME TRANSITORIO CON EURORITENUTA Il regime transitorio riguarda gli agenti pagatori con sede in: Austria, Belgio e Lussemburgo; Stati non facenti parte dell'unione Europea che hanno recepito la Direttiva CE mediante appositi accordi (Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino); alcuni territori dipendenti di Stati UE (Jersey, Guernsey, Isola di Man, Antille Olandesi, Isole Vergini Britanniche, Turks and Caicos, Cayman, Montserrat, Anguilla, Aruba). 98

99 REGIME TRANSITORIO CON EURORITENUTA In questi Stati, in alternativa allo scambio automatico di informazioni, ai soggetti residenti in un altro Stato UE, viene applicata la cosidetta euroritenuta, la cui misura è così differenziata: - aliquota del 15% per i primi tre anni del periodo transitorio ( / ); - aliquota del 20% per i tre anni seguenti ( / ); - aliquota del 35% per i periodi successivi. 99

100 CREDITO D IMPOSTA = EURORITENTUTA. Qualora, sul reddito estero assoggettato all'euritenuta, sia applicata anche un imposta, ai sensi delle normativa nazionale dello Stato da cui provengono o ai sensi di disposizioni contenute in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, e tale reddito concorra alla formazione del reddito complessivo, nella determinazione del credito d'imposta va detratto prioritariamente dall imposta netta il credito relativo alla ritenuta operata sulla base di disposizioni convenzionali o nazionali, e, successivamente, qualora vi sia capienza, può essere operata la detrazione relativa all'euroritenuta. 100

101 Se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo dell'euroritenuta, il contribuente può chiedere il rimborso di tale differenza ovvero dell'intera ritenuta o, in alternativa utilizzare tale differenza in compensazione (Circolare n. 55/E del ). Con riferimento invece ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e che sono gravati da ritenute nazionali o convenzionali e da euroritenuta, il contribuente può chiedere solamente il rimborso o la compensazione dell'euroritenuta (Circolare n. 55/E del ). 101

102 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Al fine di attestare il pagamento all'estero dell'euroritenuta che comportano l'attribuzione del credito d'imposta è necessaria una certificazione rilasciata dall'agente pagatore da cui risultino l'ammontare dei redditi prodotti all'estero e l'ammontare dell'euroritenuta. 102

103 VIOLAZIONE Art. 1, comma 3, DLgs n. 471/1997 SANZIONE Infedeltà dichiarativa Dal 130 al 260% dell imposta dovuta Omissione dichiarativa Dal 156 al 312% dell imposta dovute 103

104 Art. 12 DL n. 78/2009 In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall' articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate 104

105 Art. 12 DL n. 78/2009 VIOLAZIONE SANZIONE Infedeltà dichiarativa Dal 200 al 400% dell imposta dovuta Omissione dichiarativa Dal 240 al 480% dell imposta dovute 105

106 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ATTIVITA FINANZIARIE INVESTIMENTI CHE POSSONO PRODURRE REDDITI DENARO (TITOLI) TRASFERITI PER MOTIVI DIVERSI DAGLI INVESTIMENTI PER LA COSTITUZIONE DI INVESTIMENTI DA NON RESIDENTI (SENZA INTERMEDIARI) CON O SENZA INTERMEDIARI 106

107 RESIDENTI IN ITALIA CHE LAVORANO ALL ESTERO DIPENDENTI PUBBLICI (residenti ex lege in Italia) + coniuge e figli a carico ESONERATI DALL OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Circ. n. 11 e 45/2010 FRONTALIERI (PRIVATI) ESONERATI LIMITATAMENTE AGLI INVESTIMENTI DETENUTI NEL PAESE IN CUI VIENE SVOLTA L ATTIVITA 107

108 CONDIZIONI (DEVONO SUSSISTERE ENTRAMBE) DIPLOMATICO O FRONTALIERE ALLA DATA DEL ATTIVITA LAVORATIVA ESTERA PER PIU DI 183 GG NELLL ANNO 108

109 VIOLAZIONE Trasferimenti (diversi da quelli di natura finanziaria) attraverso non residenti Investimenti e trasferimenti esteri al 31/12 Trasferimenti (anche se con intermediari) che hanno interessato investimenti o attività finanziarie esteri SANZIONE dal 5 al 25% degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore dal 10 al 50% degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore dal 10 al 50% degli importi non dichiarati 109

110 N.B. IL DENARO AL SEGUTO NON VA DICHIARATO NELLA SEZIONE I DEL QUADRO W IN QUANTO DEVE ESSERE OGGETTO DI DICHIARAZIONE ALL AGENZIA DELLE DOGANE (POTREBBE TUTT AL PIU INTERESSARE LA SEZIONE III NEL CASO IN CUI ABBIA RIGUARDATO ATTIVITA FINANZIARIE ESTERE DI IMPORTO SUP. A AL 31.12) Art. 3 D.LGS. N. 195/2008 CHIUNQUE ENTRA NEL TERRITORIO E NE ESCE E TRASPORTA DENARO CONTANTE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO DEVE DICHIARARE TALE SOMMA ALL AGENZIA DELLE ENTRATE 110

111 Art. 2 D.L. n. 167/1990 Trasferimenti attraverso non residenti 1. Le persone fisiche.. che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli ATTRAVERSO NON RESIDENTI, SENZA IL TRAMITE DEGLI INTERMEDIARI (italiani) sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi se di importo superiore a euro. 111

112 Art. 4, D.L. n. 167/1990 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività 1. Le persone fisiche residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono INVESTIMENTI ALL'ESTERO ovvero ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. 5. L'obbligo di dichiarazione non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta non supera l'importo di euro. 112

113 NOVITA

114 V. FASCICOLO 1 V. FASCICOLO 2 COSTO STORICO IN BASE AL CAMBIO MINISTERIALE O COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO BARRARE NEL CASO IN CUI I REDDITI VENGANO PERCEPITI IN UN PERIODO SUCCESSIVO 114

115 115

116 Art. 4, D.L. n. 167/1990 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività 1. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei TRASFERIMENTI da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie. 5. L'obbligo di dichiarazione non sussiste se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di euro. 116

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