PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI LINE SPA E

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1 PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI LINE SPA E DI LINE MANUTENZIONE SRL PER IL TRIENNIO Importo complessivo annuo: ,00 Importo complessivo del triennio: ,00 Codice Identificativo Gara (C.I.G.): F0 Pubblicazione sulla Gazzetta Europea n. 2012/S LINE - Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie - Libro Matricola. 2 LINE - Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti. 3 LINE - Infortuni nell esercizio delle attività aziendali. 4 LINE - Incendio di beni mobiliari ed immobiliari. 5 LINE - Furto. 6 LINE - Tutela legale azienda. 7 LINE - Tutela legale amministratori, sindaci e revisori. 8 LINE - Tutela legale quadri e dirigenti. 9 LINE - Elettronica. 10 LM - Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie 11 LM - Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti. 12 LM - Infortuni nell esercizio delle attività aziendali. 13 LM - Incendio di beni mobiliari ed immobiliari. 14 LM - Furto. 15 LM - Tutela legale azienda

2 LINE Servizi per la Mobilità Spa LINE Servizi per la Mobilità Spa è una Società per Azioni costituita il 3 agosto 2001 a prevalente capitale pubblico che ha sede legale a Pavia in Via Donegani, 21 e sede secondaria a Lodi in Via Cavallotti, 62 oltre a disporre di altre succursali istituite per il deposito degli autobus, distribuite sul territorio dove viene sviluppato il trasporto pubblico. LINE SpA ha per oggetto sociale la gestione di servizi di trasporto pubblico e privato; l attività di riparazione e manutenzione di veicoli anche per conto terzi; l attività di realizzazione e gestione di parcheggi sia in proprio sia per conto terzi; esercizio dell attivita di progettazione ed esecuzione di impianti di segnaletica anche semaforica in genere dell attivita di prestazione di servizi, anche di progettazione, riguardanti la viabilita e la circolazione stradale; esercizio del commercio di carburanti e lubrificanti; esercizio dell attivita di gestione di magazzini per conto di terzi e di prestazione di servizi di logistica; esercizio dell attivita di liquidazione, di accertamento, di riscossione dei tributi e/o di altre entrate di Province e Comuni, nonche l esercizio di attivita complementari e/o di supporto connesse alla gestione tributaria e patrimoniale degli Enti sopra citati. In particolare, alla data odierna, gestisce: Servizio Urbano e di Area Urbana del Comune di Pavia, Servizio Urbano del Comune di Vigevano (Pv), Servizio Urbano del Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi), Servizio Urbano del Comune di Lodi, Servizio Urbano del Comune di Casalpusterlengo (Lo); Servizio Extraurbano della Provincia di Lodi e Servizio Extraurbano della Provincia di Cremona; Servizio di noleggio con conducente; Linea Gran Turismo Milano Piombino; Gestione Aree di sosta del Comune di Lodi Gestione Aree di sosta del Comune di Casalpusterlengo Gestione Aree di sosta del Comune di Melegnano Gestione Aree di Sosta del Policlinico San Matteo di Pavia.

3 LINE inoltre è: proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati, attrezzature, arredi, merci, inerenti le attività sopra descritte, proprietaria di parcheggi ad uso aziendale; proprietaria ed esercente la gestione di superfici attrezzate per i servizi connessi alla mobilita ed al trasporto pubblico comprese attrezzature fisse per destinazione ed uso quali pensiline, tettoie, panchine, aree di sosta e di fermata, terminal, sale di aspetto, impianti di illuminazione e di fonia anche esterna, cartelli e tabelloni elettronici, apparecchiature per la somministrazione di cibi e bevande, apparecchiature elettriche ed elettroniche quali emettitrici di biglietti anche automatiche, il tutto ovunque ubicato nel territorio della Repubblica Italiana; proprietaria di segnaletica stradale anche semaforica e mobile, pubblicitaria ovunque installata nel territorio della Repubblica Italiana; proprietaria di attrezzature anche mobili per la viabilita e la circolazione stradale; proprietaria di parcometri ed emettitrici automatiche di titoli di viaggio ovunque installati nel territorio della Repubblica Italiana; proprietaria di cisterne interrate ed esterne di carburanti ad uso esclusivo dell azienda, ubicate nei fabbricati in uso a qualunque titolo, la cui capienza complessiva ammonta a litri.

4 LINE MANUTENZIONE SRL LINE MANUTENZIONE SRL è una società a socio unico (LINE SPA) costituita il 26 luglio 2010 che ha iniziato l attività il 1 agosto 2010 e che ha per oggetto sociale le seguenti attività: 1. LA MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOBUS E DEI VEICOLI DI SERVIZIO DI "LINE SERVIZIPER LA MOBILITA' S.P.A."; 2. LA MANUTENZIONE DI QUALSIASI GENERE DI MEZZI PESANTI, VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI ORDINARIAMENTE UTILIZZATI DA ALTRI ENTI E/O AZIENDE PUBBLICHE DELLE PROVINCIE DI E PAVIA, O PROVINCIE LIMITROFE, AI SENSI DELLA LEGGE 122/92 E S.M.I.; 3. L'EFFETTUAZIONE, ANCHE PER CONTO TERZI AI SENSI DELLA LEGGE 122/1992 E S.M.I., DI TUTTE LE ATTIVITA' AFFINI, CONNESSE E CONSEGUENTI LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, QUALI CARROZZERIA, ELETTRAUTO E GOMMISTA; 4. L'EFFETTUAZIONE DI COLLAUDI E REVISIONI AD AUTOVEICOLI DI OGNI GENERE; 5. OGNI ALTRO GENERE DI ATTIVITA' MANUTENTIVA CONCERNENTE RIPARAZIONI, ASSISTENZA E COLLAUDI AD AUTOVEICOLI DI OGNI TIPO E CARATTERISTICA; 6. LA GESTIONE DI FLOTTE (GLOBAL SERVICE) DI AUTOVEICOLI; 7. LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E/O GESTIONE DI DEPOSITI, OFFICINE E RELATIVA IMPIANTISTICA ED ATTREZZATURE; 8. LA GESTIONE, ANCHE PRESSO I CLIENTI, DI MAGAZZINI RICAMBI E COMPLESSIVI PER AUTOVEICOLI; 9. LA GESTIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE (IVI COMPRESO GAS METANO E GPL) SIA PROPRI, SIA DI TERZI; 10. L'ACQUISTO, VENDITA E "NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE" DI AUTOVEICOLI; 11. LA COMMERCIALIZZAZIONE, SIA ALL'INGROSSO SIA AL MINUTO, DI OGNI COMPONENTE E/O RICAMBIO E/O ACCESSORI DEGLI AUTOVEICOLI; 12. L'OFFERTA DI SERVIZI DI SMALTIMENTO, AMMASSO, DEPOSITO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DI TUTTE LE CATEGORIE RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' PRINCIPALE; 13. L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI OFFICINE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 122/1992 E S.M.I., IVI COMPRESO IL MONTAGGIO E LA RIPARAZIONE DI TACHIMETRI E CRONOTACHIGRAFI; 14. L'ATTIVITA' DI SOCCORSO STRADALE, CUSTODIA GIUDIZIARIA DI VEICOLI E RIMOZIONE FORZATA; 15. L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI AUTORIMESSE ED AUTOLAVAGGI; 16. LO SVOLGIMENTO DI OGNI ALTRA ATTIVITA' COMUNQUE CORRELATA ALLE PROBLEMATICHE DELL'AUTOVEICOLO; 17. NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' SI IMPEGNERA' NELL'INDIVIDUAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI PROCESSI PRODUTTIVI E/O METODOLOGIE ATTE A FAVORIRE IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN TERMINI DI EFFICIENZA OPERATIVA E TUTELA AMBIENTALE. 18. LE PRESTAZIONI E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZI DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE POTRANNO ESSERE SVOLTE DIRETTAMENTE DALLA SOCIETA' OVVERO COMMISSIONANDO E/O APPALTANDO O SUB-APPALTANDO IN TUTTO E/O SOLO IN PARTE I RELATIVI LAVORI ANCHE AD IMPRESE TERZE O TERZI IN GENERE. 19. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE (IVI COMPRESO IL RILASCIO DI AVALLI E FIDEJUSSIONI), MOBILIARI (COMPRESO L'AFFITTO DI AZIENDA E/O RAMO D'AZIENDA DA E/O A FAVORE DI TERZI) ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO STRUMENTALI, ACCESSORIE, CONNESSE, NECESSARIE OD UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE. 20. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, COSTITUITE O COSTITUENDE, AVENTI PER OGGETTO ATTIVITA' CONNESSE, AFFINI OD ANALOGHE ALLE PROPRIE, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE, SIA IN ITALIA, SIA ALL'ESTERO, NONCHE' PARTECIPARE AD ASSOCIAZIONI, CONSORZI ED ALTRI ENTI (COMMERCIALI O MENO) E STIPULARE ACCORDI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E COMMERCIALI CON PERSONE E/O SOCIETA' E/O ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI ITALIANI O ESTERI. Ha sede a Pavia in Via Donegani, 7 ed è proprietaria di veicoli; attrezzature meccaniche, elettriche, informatiche; mobili ed arredamenti; merci di vario genere.

5 DEFINIZIONI nel testo che segue si intendono: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione cumulativa: l assicurazione, con una unica polizza, di più persone non costituenti nucleo familiare e/o quella stipulata da una persona giuridica e/o quella stipulata da un professionista ai sensi dell art bis del Codice Civile. Beneficiario: gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. Contraente: il soggetto che stipula il contratto. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale,della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: l impresa di Assicurazione ed eventuali Coassicuratrici che prestano l assicurazione quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.

6 Day hospital: struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica. Istituto di cura: istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente considerati istituti di cura, le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani; le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche; gli stabilimenti termali. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Ricoveri: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura; la degenza diurna in day hospital.

7 Condizioni generali di assicurazione Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il Contraente e tenuto al pagamento della prima rata di premio entro giorni 30 (trenta) dalla data di decorrenza del contratto. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art del Codice Civile. Art.3 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 4 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto.

8 Art. 6 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, l assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente sino al 31/12/2015 senza tacito rinnovo. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 7 Frazionamento semestrale del premio Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto pur essendo concessa all Assicurato la facoltà di corrispondere il premio annuo stesso in due rate semestrali anticipate, fermo quant altro previsto all art. 2 delle Condizioni di assicurazione. Art.8 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente oppure ove ha sede l Agenzia a cui e assegnata la polizza. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art Coassicurazione e Delega ove previsti L assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra Parte unicamente per il tramite della Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare gli esperti del caso (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.

9 Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo. Art.11 - Obbligo di fornire i dati dell andamento del rischio La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: sinistri denunciati; sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); sinistri respinti. Art.12 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

10 Norme che regolano l assicurazione infortuni Art. 1 - Rischio assicurato L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate, compreso il rischio in itinere e gli infortuni sofferti in occasione di missioni di lavoro effettuate con qualunque mezzo di locomozione ferme le esclusioni di cui all art.6 delle norme che regolano l assicurazione infortuni; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale; E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fi siche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche: 1. l asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3. l annegamento; 4. l assideramento ed il congelamento; 5. i colpi di sole e di calore. Sono in garanzia anche gli infortuni subiti a causa di malore o alterazione di coscienza, salvo che il malore o l alterata coscienza siano conseguenza delle patologie previste dall art. 7 - Persone non assicurabili e fermo l art. 6 - Rischi esclusi dall assicurazione. Art. 2 - Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del Beneficiario. A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia partecipato. Art. 3 - Infortuni occorsi durante viaggi aerei L assicurazione comprende gli infortuni che l Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico di passeggeri, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati su aeromobili di aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri e su aeromobili di aeroclub. Convenzionalmente il viaggio aereo inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

11 Art. 4 - Infortuni determinati da calamità naturali A parziale deroga dell art del Codice Civile, l assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, l esborso massimo di quest ultima non potrà comunque superare la somma di ,00 euro per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. Art. 5 - Infortuni determinati da guerra e insurrezione A parziale deroga dell art del Codice Civile, sono compresi nell assicurazione gli infortuni determinati da guerra o da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. Art. 5/A - Danni estetici In caso di infortunio non escluso dal presente contratto, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di euro 2.000,00 per Assicurato e per anno assicurativo, le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. La presente estensione di garanzia e prestata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00. Art.5/B - Morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell art. 211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo, è provata l esistenza in vita dell Assicurato, questi e i beneficiari sono tenuti in solido alla restituzione dell indennizzo.

12 Art.5/ C - Limiti di età dell Assicurato 1. Età conosciuta dalla Società Se la Società è a conoscenza dell età dell Assicurato, per indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione, fermo il rispetto della durata originariamente convenuta e degli eventuali rinnovi taciti successivi, la Società può, dopo il superamento del 80 anno di età da parte dell Assicurato, far cessare l assicurazione nei confronti di questi. 2. Età non conosciuta dalla Società Se la Società non è a conoscenza dell età dell Assicurato, per mancata indicazione della medesima in polizza o in eventuali atti di variazione, l assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 80 anno di età da parte dell Assicurato. L eventuale incasso dei premi scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto all Assicurato di richiederne la restituzione, al netto della imposta, con la maggiorazione degli interessi legali. Art.6 - Rischi esclusi dall assicurazione Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2. dall uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto disposto dall art. 3 Infortuni occorsi durante viaggi aerei ; 3. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 4. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 5. da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; 6. da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto dall art. 5 Infortuni determinati da guerra e insurrezione ; 7. da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli infortuni causati: 8. dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;

13 9. dalla pratica dei seguenti sport: paracadutismo, pugilato, lotta nelle sue varie forme, sollevamento pesi, arti marziali, alpinismo oltre il 3 grado della scala di Monaco, speleologia, immersione con autorespiratore, sci estremo; 10. dalla pratica di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata. Gli infarti sono esclusi. Art. 7 - Persone non assicurabili La Società presta l assicurazione su dichiarazione dell Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, né dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 1/3 delle condizioni generali di assicurazione e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. Art. 8 - Deroga al patto di tacita proroga Rimane convenuto tra le Parti che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza il 31/12/2015 senza necessità di disdetta. Art.9 Soggetti assicurati La presente copertura assicurativa si intende valere per: a) n.01 responsabile di esercizio b) n.01 dipendente amministrativo c) n.14 dipendenti che effettuano riparazioni di veicoli in genere e possono condurre anche autocarri di p.c. superiore a 365 q.li compreso rimorchi ed autobus in genere. Per tutti i soggetti assicurati si intende compreso l infortunio in itinere.

14 Condizioni particolari Malattie professionali Per i casi di morte e di invalidità permanente, l'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124), che si manifestino nel corso della validità del presente contratto. Per il caso di invalidità permanente l'indennizzo verrà liquidato solo nel caso in cui l'attitudine generica al lavoro risulti ridotta in misura superiore al 10% della totale; quando la silicosi e l'asbestosi siano associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, e semprechè il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, la franchigia predetta si intende abolita. Restano confermate le esclusioni riguardanti le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Invalidita permanente tabella inail La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando quella contemplata per il caso di malattia professionale e con l'intesa che la liquidazione sarà fatta in un'unica soluzione anziché sotto forma di rendita. Esonero dall'obbligo di denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti preesistenti Fermo il disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. Nel caso di infortunio sofferto da persona affetta da difetti fisici o mutilazioni rilevanti, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, fermo il disposto del paragrafo Diminuzione del rischio di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

15 Esonero dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni infortuni Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni individuali che gli Assicurati avessero stipulato o stipulassero per proprio conto. Esonero denuncia generalita degli Assicurati Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente. Dichiarazione ai fini fiscali e contributivi La Società dichiara - a fini fiscali e contributivi - che il per cento del premio complessivo della presente polizza, pari a euro..., è da attribuire all'assicurazione dei soli rischi professionali degli Assicurati, mentre il restante.. per cento del premio complessivo di polizza, pari a euro..., è da attribuire all'assicurazione dei rischi extraprofessionali degli Assicurati medesimi. Assicurazioni di gruppo L assicurazione è stipulata per conto altrui e pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile. Limiti di indennizzo per sinistri aeronautici Fermo quanto disposto dall art. 3 - Infortuni occorsi durante viaggi aerei -, la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni comuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, stipulate dal Contraente, dall Assicurato o da altri in favore degli stessi Assicurati, non potrà superare i limiti di: per il caso morte: ,00 euro per persona e ,00 euro per aeromobile; per il caso di Invalidità permanente totale: ,00 euro per persona e ,00 euro per aeromobile; Nei limiti sopra indicati rientrano i capitali di altre polizze infortuni comuni cumulative che includono il rischio volo, stipulate dallo stesso Contraente anche a favore di assicurati diversi. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione

16 proporzionale sui singoli contratti in modo da non superare, sommate, i limiti suddetti, salvo il diritto del Contraente al rimborso dei premi, al netto dell imposta, nella stessa proporzione. Eventuali richieste di aumento dei limiti sopra indicati devono essere preventivamente concordati con la Società. Validità territoriale L assicurazione è valida in tutto il mondo. Ogni indennizzo dovuto dalla Società viene sempre liquidato in Italia in euro. Denuncia del sinistro e obbligo dell Assicurato In caso di sinistro, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o

17 patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto del paragrafo Invalidità permanente. Morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art Invalidità permanente 1. Se l infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. 2. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alle percentuali di invalidità permanente previste dalla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando quella contemplata per il caso di malattia professionale e con l'intesa che la liquidazione sarà fatta in un'unica soluzione anziché sotto forma di rendita. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. 3. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previste al punto 2), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo,

18 le percentuali indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo la percentuale corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base di quanto previsto al punto 2) e ai criteri sopra riportati,la stessa viene determinata in riferimento alle percentuali e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. 4. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base delle percentuali indicate al punto 2) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Art Determinazione dell indennizzo - Perizia contrattuale L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla clausola Criteri di indennizzabilità debbono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel Comune, sede dell Ordine dei Medici nel cui territorio di competenza risiede l Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

19 Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Somme assicurate ad personam Relativamente ai soggetti di cui al punto a) dell art.9 norme che regolano l assicurazione Per il caso di morte euro ,00; Per il caso di invalidita permanente euro ,00 Relativamente ai soggetti di cui al punto b) dell art.9 norme che regolano l assicurazione Per il caso di morte euro ,00 Per il caso di invalidita permanente euro ,00 Relativamente ai soggetti di cui al punto c) dell art.9 norme che regolano l assicurazione Per il caso di morte euro ,00 Per il caso di invalidita permanente euro ,00. Dichiarazioni del Contraente/numero soggetti assicurati Il Contraente dichiara e la Societa ne prende atto che il numero dei soggetti assicurati e quello indicato nel presente capitolato: qualora si verifichi un aumento nel numero suddetto, il Contraente dovrà dare immediata comunicazione per iscritto alla Societa, affinché provveda ad emettere appendice per l adeguamento del premio. Ove, in caso di sinistro, il numero delle suddette persone risultasse superiore a quello denunciato, si applicheranno le disposizioni di legge (art del Codice Civile). Franchigie sull invalidità permanente A parziale deroga dell art Invalidità Permanente -, la liquidazione dell indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le modalità di seguito riportate.

20 La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti: 1. La prima, fino a ,00 euro, sulla quale la Società liquida l indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l invalidità permanente è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale. 2. La seconda, pari all eventuale eccedenza di ,00 euro della prima e fino a ,00 euro di somma assicurata, sulla quale la Società liquida l indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l invalidità permanente è di grado superiore al 5%, e per la sola parte che supera questa percentuale. 3. La terza, pari all eventuale eccedenza di ,00 euro delle prime due, sulla quale la Società liquida l indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale. Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità permanente superiore al 20% della totale. ACCETTAZIONE La Società, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n... del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente capitolato e quant altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. Data La Societa

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