TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione III Civile Sezione specializzata in materia di Impresa

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1 N. R.G. 2013/10201 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione III Civile Sezione specializzata in materia di Impresa Pagina 1 IL GIUDICE sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue. I. Fatto. Con ricorso ex. artt l.d.a. e c.p.i. per descrizione, sequestro e inibitoria, depositato in data , THUN s.p.a. (d ora in poi, soltanto THUN ) chiedeva, nei confronti di BERTOLOZZI P.S.T. s.r.l. (d ora in poi, soltanto BERTOLOZZI ): 1) inaudita altera parte, disporsi la descrizione degli oggetti del ricorso ovvero di qualsiasi altro oggetto avente le medesime caratteristiche della produzione THUN, nonché di qualsiasi altro mezzo di prova inerente alla violazione denunciata, quale, a titolo esemplificativo, cataloghi, materiale pubblicitario, fatture, bolle di consegna; 2) previa instaurazione del contraddittorio e conferma della descrizione autorizzata inaudita, disporsi: a) sequestro, ovvero accantonamento presso un custode, di tutti gli articoli in contraffazione dei modelli THUN e di tutto il materiale documentale rinvenuto presso la resistente; b) inibitoria, nei confronti della resistente e di qualunque suo avente e dante causa, della commercializzazione dei prodotti in contraffazione con conseguente ritiro di essi dal mercato; c) penale in una somma non inferiore ad euro 5.000,00= per ogni giorno di ritardo o inosservanza; d) pubblicazione dell emanando provvedimento cautelare a cura della ricorrente e a spese della resistente su quotidiani a tiratura nazionale, riviste del settore e sulla homepage del sito internet della resistente ( I.1. In particolare, la ricorrente premettendo in fatto alcune note sulle

2 Pagina 2 origini e sull attuale attività dell Azienda nonché sulle caratteristiche individualizzanti delle proprie creazioni, soprattutto con riferimento alle figure in ceramica di cui qui si verte, denunciava che recentemente era venuta a conoscenza di un offerta in vendita da parte della resistente con sede in Bagni di Lucca (LU) di una serie di figure in ceramica in evidente violazione del proprio diritto d autore e di propri modelli registrati come da fotoriproduzioni e tabelle di comparazione in atti; in diritto, individuava quali ipotesi di violazioni commesse in proprio danno la lesione del diritto d autore e di modelli industriali nonché la commissione di illeciti concorrenziali per imitazione servile, appropriazione di pregi e slealtà professionale. I.2. Concessa con decreto inaudita altera parte la descrizione richiesta, all udienza del fissata per la conferma, la modifica o la revoca del decreto oltre che per la discussione sulle ulteriori misure di cui al ricorso, si costituiva la resistente la quale chiedeva la revoca integrale del decreto reso inaudita, in quanto privo dei requisiti previsti dalla legge, nonché il conseguente rigetto delle ulteriori domande cautelari di sequestro e inibitoria. In particolare, la resistente dopo alcune note sull origine e sull attività dell Azienda, contestava la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del provvedimento di descrizione autorizzato, sostenendo che la propria produzione di figure tridimensionali in gesso, ceramica e resina, era in realtà antecedente rispetto alle corrispondenti realizzazioni di THUN e rivendicando comunque il carattere assolutamente individuale delle proprie creazioni. In merito al requisito dell urgenza evidenziava come esso, in realtà, difettasse non sussistendo la minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile poiché i prodotti risultavano già conosciuti dal pubblico dei consumatori in virtù della protratta tolleranza da parte della ricorrente. I.3. Scambiate ulteriori memorie autorizzate, alla successiva udienza tenuta in data previa specificazione dei limiti oggettivi della tutela richiesta (su cui più ampiamente sotto) e previa produzione in comparazione da parte della resistente di articoli di pacifica provenienza di ambedue le

3 Pagina 3 società, le parti illustravano le rispettive posizioni, si riportavano agli atti e il giudice si riservava. Il ricorso è parzialmente fondato e per quanto di ragione deve essere accolto. II. Diritto: il fumus boni iuris. Quanto alla parvenza di buon diritto delle tutele richieste, la ricorrente anticipava un giudizio di merito incentrato sulla richiesta cumulativa o comunque alternativa di tutela in base alla normativa sul diritto d autore, sui disegni e modelli industriali, sulla concorrenza sleale. II.1. La tutela d autore. In linea primaria la ricorrente deduceva che le opere THUN fossero innanzitutto meritevoli di tutela con riferimento alla L n. 633 e successive modifiche (d ora in poi, l.d.a.), ed in particolare all art. 2 di essa, sia ai sensi del n. 4, in quanto opere della scultura seppure riprodotte serialmente, sia ai sensi del n. 10 in quanto opere del disegno industriale. Sotto ambedue gli aspetti, corroborava la domanda con documentazione attestante il deposito di disegni e modelli industriali (doc. 10). Non sussiste parvenza di buon diritto della tutela richiesta. II.1.1. Segue: in generale. Quanto al primo aspetto (art. 2, n. 4), merita qui soltanto evidenziare come, a seguito della tutela più specifica approntata con la novella del 2001 al c.d. industrial design (art. 2, n. 10 su cui appena sotto), pare più proprio in linea generale un riferimento all opera della scultura quale opus unicum semmai affiancato da repliche sempre di mano dell autore o eventualmente anche da multipli se del caso riprodotti meccanicamente ma pur sempre sottoposti, in ogni esemplare, ad una forma di manualità del suo creatore e comunque di produzione limitata, semmai addirittura numerata e riservata a specifici mercati. Quanto al secondo aspetto (art. 2, n. 10, come introdotto appunto dal D.L.vo n. 95/01), esso fa riferimento come noto alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. E da premettere innanzitutto che ormai pacifica giurisprudenza interpreta il concetto di disegno industriale, ivi contenuto, estensivamente tale cioè da ricomprendere altresì la nozione di modello tridimensionale (cfr., fra

4 Pagina 4 le altre, Trib. Milano, ; id., ; Trib. Venezia ). E da specificare, inoltre, che tenuto conto della cumulabilità della tutela brevettuale e autorale (cfr. art. 17 Dir. CE, 13 ottobre 1998 n.71), il nostro ordinamento pretende ai fini del riconoscimento di quest ultima il positivo riscontro nell opera, di per sé, non solo di un carattere creativo (requisito peraltro contenuto nella più generale definizione delle opere protette di cui all art. 1 l.d.a.) ma altresì di un suo valore artistico. Con riferimento al carattere creativo, giurisprudenza di legittimità non recente ma sostanzialmente insuperata, che questo Tribunale ritiene convincente anche se precedente alle modifiche apportate nel 2001 ma confermata da giurisprudenza successiva ne individua una sufficiente sussistenza anche in una pur modesta individualità di rappresentazione intesa come organizzazione in modo nuovo di elementi già appartenenti al patrimonio comune, di talché la creatività non è costituita dall idea in sé, ma quale estrinsecazione dell impronta personale dell autore dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, con la conseguenza che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (cfr. Cassazione civile, Sezione I, n ma anche nello stesso senso e molto più recentemente id., n ). Quanto, poi, all ulteriore requisito del valore artistico dell opera, proprio in considerazione del suo carattere assolutamente metagiuridico e sfuggente e pure ancorato al generale aspetto del gradiente estetico, esso subisce letture da un lato prettamente soggettive, che fanno presa sul carattere intuitivo, emozionale o comunicativo promanante dall opera (Trib. Venezia, ; Trib. Milano ), e dall altro lato marcatamente oggettive in quanto riferite, piuttosto, ad elementi esterni idonei ad influenzare in maniera decisiva le scelte di mercato, sì che l oggetto trascende il suo aspetto funzionale per essere apprezzato dal pubblico appunto di per sé ; in tale prospettiva se una produzione in larga scala con caratteri di facile ed intensa serialità tende ad essere sintomo di

5 Pagina 5 svilimento dell aspetto intrinsecamente estetico dell opera in favore di quello funzionale e commerciale (Trib. Bari ; Trib. Milano, 31, , ma contra Trib. Milano ), d altro lato si valorizzano in senso contrario, pure in modo ausiliario ed eventuale, indici sintomatici quali la rappresentazione in riviste d arte, le opinioni di esperti, le recensioni specialistiche, l esposizione in musei ed altri siffatti aspetti (Trib. Milano, ; id., ). II.1.2. Segue: il caso di specie. Tanto premesso in linea generale seppure in modo assolutamente sintetico non pare che nel caso di specie, come si anticipava sopra, la ricorrente abbia offerto parvenza di buon diritto circa la sussistenza dei presupposti per la chiesta tutela autorale sotto alcuno dei due aspetti allegati. Quanto all ipotesi di cui al n. 4 della norma citata, tutt affatto differente dall interpretazione sopra offerta di opera della scultura pare la mera riproduzione standardizzata a livello industriale di prodotti, invasiva ed innumerata sotto l aspetto quantitativo così come indifferenziata con riferimento ai mercati di destinazione, situazione quest ultima che certamente appare più prossima alla produzione THUN. Quanto all ipotesi di cui al n. 10, non è dubbio, invero, che la produzione THUN rivesta elementi individualizzanti quali, per esempio, la rotondità delle forme, la morbidezza delle linee, le espressioni astratte e sognanti degli animali, le colorazioni anticate delle ceramiche, insomma decori che nell insieme si discostano volutamente da una rappresentazione, per così dire, verista della forma plasticamente descritta (sia esso un animale piuttosto che un fiore o una persona o un oggetto inanimato) evocando, essa forma, piuttosto, complessivamente, la consistenza del giocattolo dell infanzia, del pupazzo, quasi del peluche imbottito, paffuto e rotondeggiante con le conseguenti fantastiche suggestioni ricollegabili: si tratta di ciò che parte ricorrente, in modo assolutamente proprio, individua come una linea comune chiaramente distinguibile in tutta la produzione e definisce come il mondo e lo stile THUN. Non è dubbio, neppure, a parere di questo Tribunale che tale linea comune

6 Pagina 6 manifesta senz altro, in sé, un grado di creatività dato da una specifica concettualizzazione dell idea di fondo (il mondo dell infanzia) che prende forma negli oggetti, un espressione personale, insomma, più pregnante del semplice carattere individuale di un oggetto non comune nel mercato perché in grado di suscitare un impressione generale diversa, quale condizione posta per la mera registrabilità ai sensi del c.p.i.- E piuttosto sul valore artistico dell opera di per sé, requisito aggiuntivo per la protezione autorale richiesto dal nostro ordinamento, che risulta carente l aspetto più propriamente probatorio del ricorso, anche a livello di fumus. Al di là del fatto che apparirebbe più corretto comunque riferire tale requisito ad una specifica opera piuttosto che ad una collezione di centinaia e centinaia di prodotti che pure come visto hanno una linea comune, occorre in ogni caso rifuggire da letture essenzialmente soggettive che si tradurrebbero, a livello giudiziale, in statuizioni sorrette esclusivamente da valutazioni interne del giudicante come tali non pienamente controllabili e sicuramente non obiettivamente attendibili: appare, pertanto, certamente più corretta una lettura oggettivizzante del requisito in parola basata su indici sintomatici del valore artistico dell opera e di una ben specifica opera non in quanto essi conferiscano detto valore a posteriori bensì in quanto univocamente idonei ad illuminarne l originario carattere. Del resto, il rigore del legislatore nel conferire tutela autorale all industrial design appare giustificato dalla serialità della produzione e dalla destinazione massiva sul mercato sì che esso per poter essere riconosciuto come opera d arte necessita come è stato detto di un significativo merito anche estetico, ma certo non esclusivamente riconducibile al mero successo commerciale. Ecco, allora come appare fondamentale una conferma specialistica del valore artistico del modello industriale, che il giudice è chiamato a verificare ai fini del riconoscimento del presupposto di legge. In altri termini la parte processuale non può semplicemente offrire il disegno o modello al giudice ribaltando sul medesimo un mero giudizio estetico in base all emozione che detto modello suscita nella persona fisica di quel

7 Pagina 7 giudicante; costituisce al contrario specifico onere processuale del richiedente tutela offrire al giudice tutti gli elementi di cui può disporre per illuminare il valore artistico dell opera e consentire al giudice un giudizio basato su elementi per quanto possibili oggettivi, pur certamente sottoposti alla sua discrezionale attività di discernimento. In tal senso, il ricorso che peraltro come detto pretenderebbe sottoporre a tutela autorale l intera, complessiva e genericamente intesa opera THUN, appare del tutto carente. II.2. La tutela brevettuale. In seconda istanza, la ricorrente chiedeva, ai sensi dell art. 31 c.p.i., tutela per registrazione di modello industriale. A corroborare la domanda depositava certificati di registrazione comunitaria per modelli industriali presso WIPO e UAMI (doc. 11). II.2.1. Segue: in generale. Come noto, ai sensi dell art. 31 c.p.i. i prodotti industriali (o parti di essi) possono costituire oggetto di registrazione come modelli a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale, vale a dire se nessun modello identico, o che da esso si distacchi per dettagli sostanzialmente irrilevanti, è stato divulgato anteriormente (art. 32 c.p.i.) e se l impressione generale che suscita nell utilizzatore informato differisce dall impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato anteriormente, tenuto conto del margine di libertà di cui l autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello (art. 33 c.p.i.). Di converso, in riferimento ai diritti conferiti dalla registrazione, essi, ai sensi dell art. 41/3 c.p.i., si estendono a qualunque modello che, a sua volta, non abbia carattere individuale e cioè non produca nell utilizzatore informato una impressione generale diversa. Anche in questo caso, occorre prendere le mosse dalla nozione di consumatore informato per poi verificare l impressione generale che in esso suscita il modello, sia quello di cui si chiede tutela sia quello che si pretende in contraffazione. La giurisprudenza comunitaria e nazionale suggerisce una nozione di consumatore informato cui questo giudice intende uniformarsi che fa riferimento alla persona che da un lato, non essendo un progettista o un esperto tecnico, utilizza il prodotto nel quale è

8 Pagina 8 incorporato il disegno o modello in conformità alla finalità per la quale lo stesso prodotto è destinato; dall altro lato, conosce tuttavia i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza. Si tratta, insomma, di un utilizzatore dotato non già di un attenzione media, bensì di una particolare diligenza: tuttavia, se non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto; senza essere un progettista o un esperto tecnico, l utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (fra le tante, recentemente, CGUE n. 281/10 P; Trib. UE n. 153/08; id., n. 68/10; Trib. Bologna, ; Trib. Torino, ). Quanto all impressione generale diversa, detto requisito secondo costante giurisprudenza deve essere interpretato alla stregua di un giudizio sintetico, vale a dire dell impressione globale che fornisce all utilizzatore, all insieme di forme che costituisce il modello e non alla mera sommatoria dei singoli particolari che, pure, lo caratterizzano (Trib. Torino, ; Trib. Milano, ). Infine, come detto, tali criteri vanno valutati sulla base del margine di libertà di cui può beneficiare l autore nella sua realizzazione: in altri termini si è detto esso è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento di esso, o ancora dalle prescrizioni legislative ad esso applicabili; tali

9 Pagina 9 vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato; nell ambito dell esame in concreto dell impressione generale dei disegni o modelli in questione sull utilizzatore informato, il quale come visto ha una certa conoscenza dello stato dell arte precedente, si deve tener conto del margine di libertà dell autore nel realizzare il disegno o modello contestato; pertanto, nel caso in cui somiglianze tra i disegni o modelli in questione riguardino caratteristiche comuni, tali somiglianze saranno scarsamente rilevanti nell impressione generale prodotta da detti disegni o modelli sull utilizzatore informato; da ciò consegue, conclusivamente, che quanto più la libertà dell autore nel realizzare il disegno o modello contestato è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un impressione generale diversa nell utilizzatore informato (cfr., per tutte, Trib. UE, n. 9/07). II.2.2. Segue: il caso di specie. In linea preliminare, va sottolineato il limite oggettivo della tutela richiesta, così come specificato all udienza di riserva, limite coincidente con i soli articoli di produzione resistente raffiguranti Elefantini, Formelle Floreali, Orsetti e Angeli di cui alla tabella comparativa in atti (doc. 15 ricorrente) come ulteriormente specificata con le produzioni all udienza , con ulteriore limitazione, per quest ultimo articolo, alla sola inibitoria stante la dichiarazione di controparte di cancellazione degli ordini. La cautela richiesta è parzialmente fondata e per quanto di ragione va accolta con conseguente conferma in parte qua del provvedimento di descrizione reso inaudita. II Angeli e Formelle con fiori. E da premettere che parte resistente contestava innanzitutto a dire il vero con riferimento a tutta la collezione qui presa in considerazione la novità delle produzioni THUN rivendicando anteriorità nella registrazione e nella commercializzazione. Non è dubbio al riguardo, alla stregua delle produzioni in atti e con riferimento all istruttoria sommaria tipica dell azione cautelare, che la società resistente non è ditta sorta

10 Pagina 10 negli ultimi anni, vanta autonome collezioni di prodotti in ceramica, gesso e resina e connota gli stessi con un proprio segno ( Tullia ) tratto dal nome dell attuale titolare, come emerge dalle produzioni in atti e anche dagli esiti della descrizione. Pur tuttavia, effettivamente, BERTOLOZZI non ha fornito prova certa circa l anteriorità della produzione e della commercializzazione delle specifiche opere di cui si verte, come sopra identificate: da un lato generici appaiono i riferimenti delle fatture a singoli articoli e dall altro lato limitata appare la tutela brevettuale a soprammobili raffiguranti uccelli acquatici della famiglia degli anatidi e piumaggio in rilievo da utilizzarsi per la produzione di dette opere, comunque non rientranti nell oggetto del ricorso. Esclusa l anteriorità degli specifici prodotti BERTOLOZZI per cui è ricorso e provata invece la registrazione internazionale degli analoghi prodotti THUN (cfr. doc. 11), resta da verificare, per i due casi qui considerati, la sussistenza dei requisiti per la tutela richiesta. Francamente, appare forte la similitudine delle formelle floreali BERTOLOZZI contenenti anche piccoli animali (coccinelle, farfalle, ) a quelle THUN, ciò con riferimento tanto alle ceramiche in cui fiori e animaletti esauriscono la consistenza del prodotto quanto alle ceramiche in cui fiori e animaletti, comunque, concentrano su di sé l attenzione prevalente dell osservatore in quanto, per così dire, sovrastanti rispetto alla parte di prodotto cui accedono (scatole, barattoli, campane, ): simili i colori e i decori anticheggianti, addirittura identica la raffigurazione delle foglie, tondeggianti, gonfie e con unica nervatura centrale proprio come la tradizione THUN che si allontana da una rappresentazione verista per offrire piuttosto un idea del peluche imbottito e del giocattolo anche con riferimento alla flora; identica, ancora, la raffigurazione della farfalla e dei decori sulle sue ali così come la coccinella (cfr. tabella comparativa in atti e catalogo Bertolozzi quale all. 1 della descrizione oltre che fotografie scattate in detta sede). Altrettanto dicasi per la serie di angioletti raffigurati in tabella di comparazione: assolutamente identica l idea di raffigurarli soltanto nel viso incorniciato da un tondo o da un cuore oppure raffigurazione in sé non

11 Pagina 11 necessitata sofficemente posati su nuvole o mollemente adagiati su falci di luna e ad esse abbracciati. Anche in questo caso pressoché identica la riproduzione dell idea THUN, dei colori dorati, dei decori anticati, dei visi sognanti (poco importa se con occhi aperti o chiusi, particolare assolutamente indifferente). Non si può parlare, in questi casi, di similitudine dovuta a necessità per lo scarso margine di libertà dell autore nella raffigurazione di dette immagini: particolarmente evidente la creatività nei prodotti THUN, assolutamente e meramente insussistente, anche nei piccoli particolari come detto, quella BERTOLOZZI che ricalca pedissequamente quell ideale e quel mondo conferendo al suo prodotto, anche nell utilizzatore informato, una impressione generale pressoché identica dell ideale e del mondo THUN. II Orsetti e Elefantini. Affatto differenti le conclusioni con riferimento agli animali raffigurati, nel caso che ci occupa elefanti e orsi in varie posizioni e variamente denominati. In riferimento a tali animaletti, così come per la verità nel resto della collezione BERTOLOZZI di ceramiche raffiguranti animali (cfr. catalogo in descrizione), deve evidenziarsi un idea e un mondo diversamente rappresentato rispetto a quello della ricorrente: tutti gli animaletti sotto questo aspetto sopraggiunge in ausilio anche il catalogo di cui in descrizione (All.1) veicolano l idea di un mondo di animaletti vivi, seppure rappresentati in modo ovviamente fantastico e quasi da cartone animato, alcuni con sguardi furbetti o ammiccanti comunque dinamici e certamente lontani dalle espressioni, anche sorridenti, ma certamente più statiche (si pensi in particolare alle raffigurazioni degli orsetti) che caratterizzano invece gran parte degli oggetti THUN qui in considerazione. Di qui, l impressione generale assolutamente diversa che tale produzione ingenera nell utilizzatore informato e la conseguente insussistenza dei presupposti per la concessione dell invocata tutela. A ciò non pare neppure potersi replicare circa la contemporanea presenza di elementi floreali, così vicini, come detto all ideale THUN, in quanto nelle ceramiche di animali l attenzione è senza dubbio concentrata sulla corporeità dell animale raffigurato e sull espressione

12 Pagina 12 del volto rimanendo il fiorame che lo completa un mero particolare irrilevante e di contorno. II.3. La tutela da concorrenza sleale. Parallela, a parere di questo giudice deve intendersi la tutela per concorrenza sleale, in ultima istanza richiesta dalla ricorrente sia sotto l aspetto dell attività confusoria e di imitazione servile sia per l appropriazione di pregi sia per slealtà professionale. Da un lato, infatti, non è dubbio che sussistendo i presupposti per la chiesta tutela brevettuale in riferimento alle formelle di fiori e agli angeli sussistono anche i requisiti per la tutela da concorrenza sleale, tenuto conto innanzitutto che l accertata imitazione servile dei prodotti è idonea ad ingenerare certamente, a maggior ragione, nel meno attento prototipo di consumatore medio una confusione circa la provenienza del prodotto, con tutto ciò che ne consegue in riferimento alle ulteriori ipotesi che pure, per quanto sopra già chiarito, vanno ritenute sussistenti. Viceversa, l assoluta differenza di impostazione che si è tentato di delineare con riferimento alle riproduzioni di animaletti posti a base delle collezioni delle due imprese non può ritenere sussistente neppure il requisito dell imitazione servile a dell attività confusoria. Insomma neanche il consumatore medio dunque non particolarmente accorto ma neppure assolutamente sprovveduto potrebbe confondere la provenienza dell orsetto o dell elefantino di cui alla tabella comparativa, talmente differente essendo anche ad un esame sintetico e globale l espressività esteriore del prodotto che non richiama e non rimanda al corrispondente prodotto ricorrente, a non dire della prospettiva ideale offerta e di cui sopra. Anche in questo caso neppure il fiorame che normalmente accompagna la raffigurazione è idoneo a creare confusione circa la provenienza dell oggetto, certamente non THUN. III. Segue: il periculum in mora. Altrettanto sussistente l ulteriore requisito del rischio nelle more del giudizio di merito. Senza dilungarsi su esso, vale soltanto specificare che l attività della resistente, ove abbia a protrarsi, è idonea a ulteriormente aggravare un danno da sviamento di clientela già in

13 Pagina 13 sé difficilmente valutabile anche nei suoi aspetti quantitativi di perdita di volume di affari. IV. La misura cautelare e le spese. Quanto accertato in sede di violazione di diritti brevettuali rende senz altro da confermare la descrizione già svolta inaudita altera parte con riferimento ai modelli oggetto di essa in quanto ricompresi nella tabella comparativa a fondamento del ricorso cautelare. Non appaiono, allo stato, più specificamente identificabili i modelli accertati in contraffazione non essendo stata consentita una specifica descrizione di essi. Peraltro, proprio in ordine a quest ultima, non può che essere stigmatizzato il comportamento palesemente non collaborativo della società resistente la cui legale rappresentante, immediatamente contattata dai propri dipendenti in occasione dell accesso dell Ufficiale Giudiziario che eseguiva legittimamente un provvedimento di questo Giudice, non soltanto non intendeva recarsi presso la sede (né adduceva all uopo impedimenti), ma neppure riteneva di fornire ai propri dipendenti, presenti, i ragguagli necessari per consentire l apertura dei magazzini e la dovuta autorizzazione a fornire adeguata assistenza informatica all Ufficiale procedente: assolutamente generiche poi le giustificazioni offerte in sede di memoria. Tanto premesso sulla descrizione, deve essere concesso, come richiesto, il sequestro dei prodotti Articoli Floreali di cui alla tabella di comparazione (doc. 15 ricorrente) riconosciuti in contraffazione nonché inibitoria in riferimento alla commercializzazione di detti prodotti così come dei prodotti Angeli di cui alla medesima tabella, essendo stata limitata la richiesta cautelare, per tali ultimi articoli, alla sola inibitoria. Seguono il ritiro dal mercato, la fissazione di penale per ogni giorno di ritardo e violazione nonché la pubblicazione della presente ordinanza per estratto sulla homepage del sito della resistente (allo stato indicato in: misura ritenuta adeguata e sufficiente all accertata violazione, il tutto come da dispositivo. Deve invece essere respinta la richiesta di prestazione di cauzione in danno della ricorrente THUN non essendo stati provati da controparte i presupposti indispensabili

14 Pagina 14 per giustificare siffatta garanzia in proprio favore. Quanto alle spese, tenuto conto che i provvedimenti adottati inibitoria, ritiro dal commercio e lo stesso sequestro in via prevalente hanno natura essenzialmente interdittiva e dunque anticipatoria, le spese sono liquidate per questa fase, a carico della resistente e in favore della ricorrente, in complessivi 3.100,00= per compensi, comprensivi della fase di descrizione, di cui 1.000,00= per fase di studio; 600,00= per fase introduttiva; 500,00= per fase istruttoria di natura documentale; 1.000,00= per fase decisoria oltre accessori dovuti per legge; anche le spese di CTU in sede di descrizione devono essere poste a carico della resistente e sono liquidate in favore del consulente, ing. Lorenzo Bessi, in complessivi 556,38=, di cui 414,03= per onorari pari a n. 50 vacazioni (comprensive di studio e intervento), 20,45= per indennità e 121,90= per spese di viaggio, oltre accessori dovuti. P. Q. M. in parziale accoglimento del ricorso proposto da THUN s.p.a. nei confronti di BERTOLOZZI P.S.T. s.r.l., così provvede: CONFERMA il proprio precedente decreto in data limitatamente alla descrizione sia dei modelli tridimensionali Articoli Floreali e Angeli in quanto rappresentati nelle tabelle comparative agli atti della ricorrente (doc. 15) e altresì prodotte all udienza sia di tutta la documentazione ad essi inerente, revocando nel resto la suddetta descrizione; DISPONE sequestro dei modelli tridimensionali in contraffazione raffiguranti Articoli Floreali in quanto contenuti nella tabelle comparative sopra indicate nonché documentazione pubblicitaria e fiscale ad essi articoli inerente sia presso la sede della resistente sia presso suoi stabilimenti, punti vendita, magazzini e depositi nonché presso terzi che comunque ne facciano commercio; DISPONE inibitoria nei confronti di BERTOLOZZI s.p.a. con riferimento alla commercializzazione dei modelli tridimensionali in contraffazione

15 raffiguranti Articoli Floreali e Angeli in quanto contenuti nella tabelle comparative sopra indicate e conseguentemente, ORDINA il ritiro dal mercato degli stessi, dei relativi materiali pubblicitari, del catalogo nonché l oscuramento delle pagine del sito web della resistente nei punti in cui i detti articoli vengono pubblicizzati e commercializzati; FISSA penale pari a 1.000,00= per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del presente provvedimento e di 100,00= per ogni violazione ad esso; DISPONE la pubblicazione della presente ordinanza per estratto, entro dieci giorni dalla comunicazione, sulla homepage del sito internet della resistente a cura e spese della medesima o in difetto a cura della ricorrente e a spese della resistente a caratteri doppi del normale; RESPINGE la richiesta di cauzione avanzata dalla resistente; CONDANNA la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, spese che liquida in favore di THUN s.p.a. in complessivi 3.100,00= per compensi oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva; condanna la medesima resistente al pagamento per intero delle spese di CTU in sede di descrizione, spese che liquida in complessivi 556,38=, oltre accessori dovuti, come in parte motiva. Si comunichi alle Parti. Firenze, Pagina 15 IL GIUDICE Leonardo Scionti

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