CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
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- Battista Gagliardi
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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Corazzari FONDO REGIONALE PER GIOVANI PROFESSIONISTI Presentato alla Presidenza del Consiglio il
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3 FONDO REGIONALE PER GIOVANI PROFESSIONISTI RELAZIONE Premessa 1. Giovani e disoccupazione I giovani (15-24 anni) residenti in Veneto al primo gennaio 2012 erano , cioè il 9,3% della popolazione complessiva; in Italia rappresentano il 10,0% del totale. Secondo i dati forniti dall Istat, il tasso di disoccupazione in Veneto nel 2012 è salito al 23,7%: era all 8,4% prima della crisi (2007). Stanno però peggio le altre maggiori regioni d Italia, con una media nazionale al 35,3%: Lombardia (26,4%), Emilia Romagna (26,6%), Toscana (28,9%), Piemonte (31,9%), e Lazio (40,0%). 2. Il confronto europeo Il confronto europeo sulla disoccupazione giovanile è disponibile nel dato aggiornato al Nemmeno nelle regioni europee nel 2011 la situazione appare migliore del Veneto (19,9%): Rhône- Alpes (FR; 19,7%), País Vasco (ES; 34,0%), Cataluña (ES; 44,1%). Dati migliori rispetto al Veneto li troviamo solo nelle regioni tedesche del Baden-Württemberg (5,7%), del Bayern (5,4%), del Nordrhein-Westfalen (9,8%) e nelle vicine Austria (8,3% totale nazione) e Slovenia (15,7%). 3. Gli ultimi dati disponibili: il Veneto è secondo dopo il trentino, ma permane una disoccupazione elevata La media ISTAT del 2012, rileva un tasso di disoccupazione giovanile per il Veneto del 23,7%, di circa 12 punti percentuali inferiore a quello nazionale (35,3%). Dopo la relativa stabilità del 2011, con un tasso al 19,9% aumentato solo dello 0,8% rispetto al 2010, il tasso di disoccupazione giovanile in Veneto ha subito una nuova impennata nel 2012, sostanzialmente analoga a quella verificatasi nel primo vero anno di crisi (2009 su 2008) ma chiaramente traslata su valori molto più elevati, oltre una volta e mezzo rispetto a quel periodo. Disoccupazione giovanile Trentino Alto Adige 6,8 7,1 10,1 10,1 11,5 15,2 Veneto 8,4 10,7 14,4 19,1 19,9 23,7 Friuli Venezia Giulia 11,8 12,1 17,5 16,7 22,4 25,7 Lombardia 10,8 11,1 18,3 22,4 21,8 26,4 Emilia Romagna 12,9 12,5 18,5 19,8 20,7 26,6 ITALIA 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3 Rispetto alle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado (A.S ) la preferenza degli studenti veneti è ricaduta sui licei (41,8% del totale iscritti), mentre al secondo posto viene l iscrizione agli istituti tecnici (38,4%); gli istituti professionali sfiorano il 20% (19,8%). Quest ultimo dato è in linea con la media Italia (19,6%), mentre nel resto del Paese, al confronto
4 con il Veneto, risulta maggiore il numero degli iscritti ai licei (49,1%), mentre minore sono le preferenze per gli istituti tecnici (314%). Il 44,8% dei quasi 79 mila italiani che hanno trasferito all Estero la propria residenza nel 2012, secondo l AIRE, ha tra i 20 ed i 40 anni. Nell ultimo anno sono emigrati il 30% di italiani in più rispetto al 2011, quando erano stati poco più di 60 mila. I veneti che risultano trasferiti all estero sono, alla fine del 2012, poco più di 320 mila e rappresentano il 7,4% degli italiani all Estero. Sono aumentati di oltre 50 mila unità rispetto all inizio della crisi (2008), circa 14 mila nel solo 2012, soprattutto da Treviso (+30%) e da Vicenza (+19%). Tra i giovani, le partenze nell ultimo anno sono aumentate del 28,3% rispetto al Nel 2011, in Veneto è possibile stimare un numero di NEET (1) di età compresa tra i 15 e i 35 anni, pari a circa 169 mila giovani ( in Italia). L incidenza percentuale sul totale della popolazione della stessa età, è pari al 16,1%. Rispetto al 2008 e, quindi, subito dopo la crisi, nel 2011 i NEET in Veneto sono aumentati di quasi 40 punti percentuali (39,3%) con 48 mila ragazzi in più che non lavorano e non studiano. (1) NEET1 (Not in Employment, Education and Training), in altre parole quella subpopolazione di giovani che sono stati espulsi dai percorsi formativi e contemporaneamente si trovano nella condizione di persone prive di occupazione, costituiscono una platea di soggetti di grande rilevanza sotto il profilo della governance del mercato del lavoro e dei sistemi di contrasto all abbandono scolastico e il recupero alla vita attiva 5. Interventi regionali per i giovani professionisti Nelle varie specializzazioni di competenze, i professionisti sono un importante cerniera a supporto delle attività e degli operatori del sistema socio-economico, apportano conoscenza e innovazione e costituiscono un qualificato osservatorio del cambiamento. Purtroppo, alla data attuale non esistono ricerche che focalizzino l andamento temporale, sia a livello nazionale come regionale, della consistenza numerica dei giovani professionisti. Pur tuttavia, si ritiene che in Veneto essi siano numerosi, ma proprio per la difficile congiuntura economica trovano spesso ostacoli, non tanto e non solo per la difficoltà di adeguarsi ai continui cambiamenti, ma soprattutto per la carenza di risorse finanziarie occorrenti per l acquisto di strutture e di apparecchiature strumentali. La lettura dei dati sopra riportati sulla disoccupazione giovanile ha indotto il legislatore regionale a proporre progetti di legge in favore dei giovani, mentre in questa sede, alla luce delle suesposte considerazioni, si intende intervenire in modo mirato in favore dei giovani professionisti, che si trovano in una situazione di difficoltà per l avvio di un attività autonoma in un contesto economico fortemente negativo. La presente proposta di legge regionale, quindi, costituita da quattro articoli (art. 1 Principi e finalità; art. 2 - Fondo regionale per giovani professionisti; art. 3 Norma finanziaria e art. 4 Entrata in vigore), intende istituire un fondo di rotazione presso la Veneto Sviluppo S.p.A. che consenta, sulla base del regolamento approvato dalla Giunta regionale, di erogare ai giovani professionisti, con età non superiore ai 30 e ai 40 anni, prestiti nella forma di contributi in conto
5 capitale sino a un massimo di diecimila euro per singolo richiedente, per le spese di acquisizione di strumenti informatici e per le seguenti spese di impianto di nuovi studi professionali: - avvio di nuovi studi professionali; - acquisizione di beni strumentali innovativi; - acquisizione di tecnologie per l attività professionale; - interventi per la sicurezza dei locali adibiti a studio professionale. Entro sessanta giorni dall entrata in vigore della legge regionale, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore de minimis, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo regionale per giovani professionisti, mediante apposito Regolamento. Il presente progetto di legge, inoltre, fornisce ai giovani professionisti iniziative di formazione e aggiornamento, ricadenti nelle azioni formative recate dall articolo 9 e seguenti della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro.
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7 FONDO REGIONALE PER GIOVANI PROFESSIONISTI Art. 1 - Principi e finalità 1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi contenuti nell art. 6, lettera h), dello Statuto, opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro dei cittadini e sostiene l accesso al lavoro dei giovani professionisti, anche al fine di contribuire a una ripresa dell economia regionale. Art. 2 - Fondo regionale per giovani professionisti 1. Presso la Veneto Sviluppo S.p.A. è istituito il Fondo regionale per giovani professionisti per la concessione di prestiti senza interessi. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato sulla base del Regolamento approvato dalla Giunta regionale per i seguenti interventi: a) prestiti d onore ai giovani di età non superiore a trenta anni, esercenti la pratica o il tirocinio professionale o appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d opera intellettuali, per l acquisizione di strumenti informatici; b) prestiti ai giovani con età non superiore a quaranta anni, finalizzati al supporto delle seguenti spese di impianto di nuovi studi professionali sulla base di: 1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità degli studi associati o intersettoriali; 2) programmi per l acquisizione di beni strumentali innovativi e di tecnologie per l attività professionale; 3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l attività professionale. 3. Tenuto conto dell ammontare del Fondo, per le iniziative di cui al comma 2, la Veneto Sviluppo S.p.A. concede contributi in conto capitale sino a un massimo di diecimila euro per singolo richiedente. 4. Il trenta per cento dell ammontare del Fondo è riservato ai prestiti d onore di cui al comma 2, lettera a). 5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, approva il Regolamento del Fondo regionale per giovani professionisti che, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore de minimis, stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo medesimo. 6. Gli strumenti attuativi delle azioni formative di cui all articolo 9 e seguenti della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro, definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i giovani professionisti.
8 Art. 3 - Norma finanziaria 1. Agli oneri per le spese di investimento derivanti dall applicazione dell articolo 2, comma 2, della presente legge, quantificati in euro ,00, per ciascun esercizio del triennio , si fa fronte con le risorse allocate nella tabella C Fondi speciali per le spese di investimento, partita n.1 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale Art. 4 - Entrata in vigore 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell art. 24, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
9 INDICE Art. 1 - Principi e finalità... 7 Art. 2 - Fondo regionale per giovani professionisti... 7 Art. 3 - Norma finanziaria... 8 Art. 4 - Entrata in vigore... 8
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