ing. Domenico Mannelli il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive

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1 ing. Domenico Mannelli il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive

2 il suono Il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico (gas, liquido, solido) e che è in grado di eccitare il senso dell udito. Un corpo che vibra provoca nell aria oscillazioni della pressione intorno al valore della pressione atmosferica - compressioni e rarefazioni -, che si propagano come onde progressive nel mezzo e giungono all orecchio producendo la sensazione sonora. Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la differenza indotta dalla perturbazione sonora tra la pressione totale istantanea e il valore della pressione statica all equilibrio il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 2/65

3 il rumore - Il rumore può essere definito genericamente come un suono percepibile sgradevole ed indesiderato - Il rumore viene identificato da due caratteristiche: LA FREQUENZA e L INTENSITÀ 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 3/65

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6 effetti del rumore il rumore, con intensità in genere superiore ad 85 db(a), determina aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, delle resistenze vascolari periferiche, della concentrazione ematica ed urinaria di noradrenalina e, spesso, di adrenalina. diversi autori hanno studiato il rapporto tra danno uditivo ed ipertensione arteriosa, ma i risultati sono ancora insufficienti e contraddittori per formulare un giudizio attendibile. in relazione agli altri parametri studiati, pur essendo gli studi meno numerosi, sembra accertata la comparsa di turbe coronariche per esposizione a rumore in particolare in soggetti con preesistente coronaropatia il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 6/65

7 rumore variabile Per caratterizzare un rumore variabile in certo intervallo di tempo T, si introduce il livello sonoro continuo equivalente ( ) 2 1 p t T p T L eq,t = 10 log { dt} 0 0 livello, espresso in db, di un ipotetico rumore costante che, se sostituito al rumore reale per lo stesso intervallo di tempo T, comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora. p 0 = 20 µ Pa è la pressione sonora di riferimento il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 7/65

8 rischio rumore calcolo del livello sonoro di esposizione Più che di Rumore sarebbe opportuno parlare di livello di rumore, Il livello sonoro di esposizione è calcolato per mezzo della seguente formula: L EP d, = L +10log Aeq, Te 10 dove L Aeq,T e è calcolato come: L A eq, T e T T T 2 e 1 P A( t) = 10log10 dt Te P 0 0 e o L EP,d è il livello di esposizione quotidiano del personale L A eq,te è il livello sonoro equivalente continuo ponderato C T 0 è il tempo di lavoro giornaliero, posto pari ad 8h, sec; T e è il tempo di esposizione personale del lavoratore, ivi compresa la quota di straordinario giornaliero; P 0 è la pressione sonora cui corrisponde il livello sonoro più basso udibile a 1000 Hz, essa è posta pari a 2x10-6 Pa; P A è la pressione acustica istantanea ponderata C, in Pa 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 8/65

9 livello di picco La grandezza p peak è definita pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; nel D.Lgs.195/06 A parità di contenuto energetico medio, un rumore che presenta caratteristiche di impulsività costituisce un fattore di rischio aggiuntivo per la salute di cui bisognerebbe tenere conto nella valutazione del rischio. Il D.Lgs 195/06 stabilisce che non possa essere mai superato un livello di picco pari a 200 Pa 140 db(c) riferito a 20 (micro)pa 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 9/65

10 principio dell eguale energia I criteri definiti dagli standard correnti ai fini della valutazione dell esposizione a rumore prevedono che rumori di pressione p A1 e p A2 per tempi pari rispettivamente a t 1 e t 2 siano equivalenti in relazione ai possibili danni alla salute secondo la relazione sopra indicata Questa relazione esprime in termini matematici il cosiddetto principio della uguale energia il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 10/65

11 principio dell eguale energia In termini di decibel, ad un raddoppio del tempo di esposizione deve corrispondere una diminuzione di 3 db del livello di pressione sonora per mantenere costante la dose (ovvero il rischio di danno) e, viceversa, ad un aumento di 3 db del livello di pressione sonora deve corrispondere un dimezzamento del tempo di esposizione e PA xt1 PA1 xt PA1 PA /2 se Te 2t1 T 2 e 1 PA 1( t) LA T 10log10 eq, e dt Te 0 P 0 T 2 e 1 PA ( t) 10log10 dt Te 0 2P 0 T 2 e 1 1 PA ( t) 10log10 dt Te 2 0 P 0 T 2 e 1 PA ( t) 1 10log10 dt + 10log10 Te 0 P0 2 T 2 e 1 PA ( t) 10log10 dt 3 Te 0 P 0 se PA1 P A quindi raddoppiando il tempo di esposizione si ha lo stesso livello di rischio diminuendo di 3 db il livello di pressione sonora 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 11/65

12 frequenze udibili Qualora le onde abbiano frequenza approssimativamente compresa fra 20 e Hz ed ampiezza superiore ad una certa entità che dipende dalla frequenza, l orecchio umano è in grado di percepirle. La determinazione del contenuto in frequenza di un certo suono è chiamata analisi in frequenza o analisi di spettro. La determinazione della distribuzione dell'energia sonora nelle sue varie frequenze componenti è detta analisi in frequenza ed il risultato è detto spettro di frequenza del suono. Nonostante nel D.Lgs. non se ne faccia cenno, l analisi in frequenza del rumore è fondamentale in fase di bonifica acustica ed opportuna per scegliere correttamente i protettori auricolari il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 12/65

13 rischio rumore Effetti: dipendono principalmente dall intensità del rumore e dalla durata dell esposizione. A livello uditivo l esposizione a rumore elevato per tempi prolungati può determinare l insorgenza di ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull apparato digerente, sul cuore e sul sistema nervoso centrale, sono meno conosciuti e la reale capacità del rumore di causare malattie a carico di tali organi è controversa il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 13/65

14 I filtri Poiché la risposta dell orecchio umano allo stimolo sonoro varia al variare della frequenza si è deciso di uniformare gli standard di misura approssimando la risposta dell orecchio umano con un filtro di compensazione che tenga conto delle differenze tra le varie frequenze: filtro A: usato per i livelli sonori inferiori ai 60 db; filtro B: usato per i livelli sonori tra i 60 db e gli 80 db; filtro C: usato per i livelli sonori superiori agli 80 db; filtro D: usato per i livelli sonori superiori ai 100 db; Il decreto impone la curva C che quindi sostituisce la curva A della norma precedente 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 14/65

15 I riferimenti normativi Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006 Decreto Legislativo del 15/08/1991, n.277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.82/605/cee, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell art.7 della legge 30/07/1990, n. 212 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 15/65

16 rumore E' stato pubblicato sulla G.U n. 124 del 30 maggio 2006 il Decreto Legislativo 195/06 che, recependo la direttiva 2003/10/CE introduce nuove norme in merito all'esposizione dei lavoratori ai rischi dagli agenti fisici. Il testo, entrato in vigore il 14 giugno 2006, introduce alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 626/94 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l'articolo 24 del DPR 19 marzo 1956, n. 303 (1.Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità); inoltre la voce "rumori" nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 e' soppressa (ALLEGATO Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto)) 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 16/65

17 rumore Dopo il Titolo V del D. Lgs. 626 del 1994, è inserito il Titolo V-bis: Protezione da agenti fisici. Titolo V-bis Capo I Disposizioni generali Art. 49-bis. Campo di applicazione Art. 49-ter. Definizioni Art. 49-quater. Valori limite di esposizione e valori di azione Art. 49-quinquies. Valutazione del rischio Art. 49-sexies. Misure di prevenzione e protezione Art. 49-septies. Uso dei dispositivi di protezione individuali Art. 49-octies. Misure per la limitazione dell'esposizione Art. 49-nonies. Informazione e formazione dei lavoratori Art. 49-decies. Sorveglianza sanitaria Art. 49-undecies. Deroghe Art. 49-duodecies. Linee guida (per la musica e attività ricreative) 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 17/65

18 d.lgs. 195 del 10/04/2006, pubblicato nella g.u. n. 124 del 30/05/2006: pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della p. acustica istantanea ponderata in frequenza C ; livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX, 8h): valore medio dei livelli di esposizione al rumore di una giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6 livello di esposizione settimanale al rumore (LEX, 8h): valore medio dei livelli di espos. giornaliera al rumore per una settimana nominale di 5 giornate lavorative di 8h, definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6, nota il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 18/65

19 d. lgs. 195/06 :rischio rumore Valori limite di esposizione: LEX, 8h= 87 dba e ppeak=140 dbc Valori superiori di azione: LEX, 8h= 85 dba e ppeak=137 dbc Valori inferiori di azione: LEX, 8h= 80 dba e ppeak=135dbc 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 19/65

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21 confronto tra normative d. lgs. 277/91 vs d. lgs. 195/06 In generale le ammende considerate dalla nuova normativa sono inferiori a quelle previste dal d.lgs. 277/91. Il registro degli esposti è abolito 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 21/65

22 valutazione del rischio Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione ; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 22/65

23 misurazione Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 23/65

24 periodicità valutazione La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 24/65

25 misure di prevenzione e protezione Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 25/65 dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

26 misure di prevenzione e protezione I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 26/65

27 La perimetrazione Si possono verificare le seguenti situazioni-tipo: il superamento degli 87 db(c) di LAeq si verifica solo in prossimità di macchine, non interessando altre postazioni di lavoro; il superamento degli 87 db(a) di LAeq si verifica su aree estese, interessando altre postazioni di lavoro. Nel primo caso si può provvedere a segnalare, mediante l'uso dell apposita segnaletica di pericolo conforme al D.Lgs. 493/96 (UNI 7545/22), le sole macchine. Nel secondo caso occorre segnalare l'ingresso dell'area, contestualmente perimetrando (ad es.: mediante il ricorso a segnaletica orizzon-tale, non confondibile con altra) e limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario a scopi produttivi il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 27/65

28 misure tecniche per la riduzione del rumore L espressione misure tecniche indica quei provvedimenti che possono consentire in particolare di: utilizzare tecniche di lavorazione che riducano sensibilmente il rumore prodotto; ad esempio: la sostituzione della sbavatura con la barilatura, la sostituzione del taglio ossiacetilenico con il taglio laser, ecc.; ridurre le emissioni di rumore alla sorgente; ad esempio: utilizzando dischi abrasivi lamellari o a centro depresso, dischi da taglio diamantati o al laser per lapidei, punzoni sagomati per il taglio o la foratura lamiera, riducendo la corrente di corto circuito delle saldatrici, ecc.; ridurre la propagazione del rumore nell ambiente; ad esempio: ricorrendo a basamenti o supporti antivibranti, cabine acustiche o cappottature, pareti di separazione o schermi fonoisolanti/fonoassorbenti, trattamenti acustici ambientali il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 28/65

29 misure organizzative per la riduzione del rumore Per misure organizzative si intendono quelle che intervengono, in maniera più o meno formalizzata, sull'organizzazione dei mezzi e degli uomini. Le modalità per la riduzione del rumore sono costituite ad esempio: dalla riconduzione della velocità di funzionamento di macchine e impianti a quella ottimale prevista dal costruttore, dall aumento della distanza tra le macchine, dall uso isolato del flessibile in una determinata area procedendo alla sua schermatura acustica, dalla turnazione del personale nelle lavorazioni più a rischio, dall esecuzione di lavori rumorosi in determinate fasce orarie, dall indicazione dei percorsi da seguire e delle aree da evitare, ecc il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 29/65

30 uso dei dispositivi di protezione individuali Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 30/65

31 informazione e formazione Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione ; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; f) all'utilità' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 31/65

32 linee guida La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative. Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 32/65

33 deroghe Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. Le deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere. La concessione delle deroghe è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 33/65

34 Rischio: RUMORE Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria ieri (e oggi): D.Lgs. 277/91 VISITE MEDICHE All assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA : Lep,d tra gli dba(a richiesta) Lep,d tra gli dba(prima visita periodica dopo 1 anno, poi biennale) Lep,d >90 dba(annuale) ACCERTAMENTI INTEGRATIVI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE -Otoscopia -Audiometria liminare tonale anche per 8000 Hz ACCERTAMENTI Come prima visita PERIODICITA Lep,d tra gli 80-85dBA(a richiesta) Lep,d tra gli 85-90dBA(prima dopo 1 anno, poi biennale) lepd>90dba(annuale) 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 34/65

35 Rischio: RUMORE Riferimenti normativi per la sorv. sanitaria (oggi e) domani: 6 mesi dopo e. in v. D.Lgs. 195/06 (G.U. 30/05/06) VISITE MEDICHE All assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore Sorv.San.: LEX,8h tra gli dba e ppeak dbc(a richiesta) LEX,8h>85dBA e ppeak>137 dbc (obbligatoria) ACCERTAMENTI INTEGRATIVI CONSIGLIATI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI PERIODICITA -Otoscopia -Audiometria liminare tonale anche per 8000 Hz Come prima visita Non prevista specificamente dal D.Lgs. 195/06 e quindi secondo valutazione individuale del M.C il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 35/65

36 controllo del rumore alla fonte Tali misure comprendono: l utilizzo di macchine con un più basso livello di emissioni sonore; evitare l impatto di metallo contro metallo; sistemi di smorzamento del rumore o di isolamento delle parti che generano vibrazioni; l inserimento di silenziatori; effettuare la manutenzione preventiva: con l usura, i livelli di rumore possono modificarsi il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 36/65

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38 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 38/65

39 misure collettive di controllo Nei cantieri in cui operano più ditte appaltatrici è essenziale che esse si coordinino fra di loro. Le misure collettive comprendono gli elementi seguenti:. isolare le procedure che generano rumore e delimitare l accesso alle aree con maggiore rumorosità; interrompere la trasmissione del rumore nell aria facendo ricorso a barriere fonoassorbenti; utilizzare materiali fonoassorbenti per ridurre il rumore riflesso, controllare la propagazione nel terreno del rumore e delle vibrazioni utilizzando massetti galleggianti; organizzare il lavoro in maniera tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose; programmare i lavori rumorosi nei momenti in cui è presente, e quindi esposto, il minor numero possibile di lavoratori; orari di lavoro che tengano sotto controllo l esposizione al rumore 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 39/65

40 gestire il rumore in cantiere, prima dell inizio dei lavori Occorre pianificare le misure di controllo nelle fasi seguenti: progettazione: cercare di eliminare o ridurre al minimo i lavori che generino rumore; organizzazione: pianificare la gestione del cantiere e le modalità di controllo dei rischi; assegnazione dei lavori: fare in modo che le ditte appaltatrici rispettino gli obblighi di legge; costruzione: valutare i rischi, eliminarli o controllarli e procedere a valutazioni periodiche il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 40/65

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42 personale competente Premesso che la responsabilità di effettuare le valutazioni tecniche tramite il personale competente è del datore di lavoro, il D.Lgs. 195/06 non stabilisce quali debbano essere i requisiti professionali del personale incaricato di effettuare le valutazioni e le misurazioni dell'esposizione a rumore e invece introduce la disposizione :La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate da personale adeguatamente qualificato (!) nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 (SPP) (!). Di conseguenza gli organi di vigilanza, ai fini sia della valutazione della pertinenza che della qualità della valutazione dell'esposizione, dovranno prendere in esame esclusivamente le prestazioni tecniche erogate dal personale incaricato che, comunque, deve essere identificato nella Relazione tecnica, eventualmente verificando che il personale incaricato all atto della misurazione fosse inserito nel SPP. In particolare dovranno essere osservati: l'adeguatezza della strumentazione utilizzata; la correttezza dei metodi di misura; la coerenza delle strategie di campionamento in relazione alla tipologia del rumore da misurare; la chiara indicazione dei punti di misura (sulla pianta o sul lay-out del reparto/stabilimento), le condizioni di campionamento e dei rela tivi livelli misurati; la chiarezza e la completezza della Relazione tecnica (che costitui sce il perno del Rapporto di Valutazione) soprattutto in merito all'e spressione dei risultati della valutazione il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 42/65

43 utilizzo del lep,d e del lep,w Quando l orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali e le condizioni lavorative espongono gli addetti a livelli di rumorosità che non subiscono variazioni di rilievo tra le diverse giornate lavorative, il livello da prendere come riferimento è il LEP,d. Se, invece, l orario di lavoro non è articolato su 5 giorni settimanali oppure le condizioni lavorative presumibilmente espongono a livelli variabili tra una giornata e l'altra della medesima settimana si deve prendere come riferimento il LEP,w. In tal caso il LEP,w, che rappresenta per definizione la media settimanale dei diversi LEP,d, diviene il valore sulla base del quale attuare i protocolli di prevenzione. L'unica eccezione può riguardare l'utilizzo dei mezzi di protezione personale: anche nel caso in cui il LEP,w sia inferiore a 87 db(c), al superamento dei 87dB(C) di LEP,d, visto quanto precedentemente disposto dal D. Lgs. 277/91 e considerato l indeterminatezza del nuovo decreto, eccetto quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 43/65

44 lavoratori stagionali e a tempo determinato, lavoro temporaneo Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, le norme di sicurezza si applicano anche ai lavoratori stagionali o assunti per brevi periodi; a questi lavoratori vanno infatti riconosciuti i medesimi diritti dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Ciò vale anche per i lavoratori operanti in regime di contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Infatti la legge istitutiva di questi particolari contratti di lavoro (Legge 196 del 24/6/97) prescrive che l impresa utilizzatrice osservi nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, in presenza di rischi specifici, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti fissi. La stessa legge, nell'indicare gli obblighi dell'impresa fornitrice (es.: l'informazione generale sulla sicurezza) e dell'impresa utilizzatrice, richiama la possibilità di stabilire tra le due imprese specifici accordi/contratti affinché la formazione specifica sia effettuata dalla ditta utilizzatrice. Tale previsione è da incentivare in quanto la ditta utilizzatrice, avendone l'obbligo nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, possiede le conoscenze dei rischi, delle misure di tutela, delle modalità di protezione per garantire una formazione efficace. Il datore di lavoro della ditta utilizzatrice ha quindi l obbligo di effettuare la valutazione del rischio rumore anche nei confronti di questo tipo di personale il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 44/65

45 lavoratori che operano sovente all esterno della propria azienda Il personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro, provvede ad assegnare le fasce di rischio dei singoli lavoratori integrando livelli e tempi della valutazione del rischio relativa alle attività svolte presso la sede aziendale con quelli relativi alla valutazione dell'esposizione presunta nelle sedi di lavoro esterne. Per definire quest'ultima si configurano due situazioni tipo: qualora le normali sorgenti dell'esposizione siano utensili, macchine o apparecchiature proprie, la valutazione dei livelli di rumore va condotta riportandosi o simulando condizioni operative; qualora le condizioni di esposizione siano principalmente determinate dai livelli di rumore degli ambienti esterni presso cui i lavoratori vanno ad operare, la valutazione dei LEP va condotta riferendosi alla situazione ricorrente a massimo rischio. Per queste situazioni diviene fondamentale l'applicazione dell art.7 del D.Lgs.626/94 (informazione dalle aziende appaltanti sui livelli di rischio ivi presenti, ad es. mediante richiesta della valutazione del rischio o di un suo stralcio, cooperazione- coordinamento con gli stessi per l attuazione delle misure di prevenzione) il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 45/65

46 relazione tecnica I contenuti della Relazione tecnica effettuata dal personale competente, indicati dall allegato VI del D.Lgs.277/91, sono anche desumibili dalla UNI 9432/2002. Nel testo della Relazione tecnica, cui occorre approcciare dopo un'attenta analisi del ciclo di produzione, dell organizzazione e delle procedure di lavoro, delle giornate lavorative tipo, degli ambienti di lavoro e delle caratteristiche del rumore (condizione da realizzarsi anche con il confronto con i soggetti aziendali della sicurezza; in particolare l RSPP e l RLS) e dopo una accurata campagna di misure, vanno riportati i seguenti elementi: 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 46/65

47 contenuti relazione tecnica Anagrafica dell'unità produttiva in oggetto, descrizione della tipologia produttiva e delle mansioni nonché numero degli occupati totali; Tabella che identifichi le mansioni e relativo numero di occupati, per le quali si è convenuto di escludere il superamento degli 80 db(a) di LEP, sulla base di una valutazione senza misurazioni dettagliate, indicando i relativi criteri di giudizio adottati; Strumentazione di calibrazione e di misura utilizzata, con data dell'ultima taratura (di laboratorio) precisando il centro SIT che l ha effettuata, e gli estremi del certificato di taratura; Criteri e modalità di valutazione dei LEP; Piantina dell unità produttiva con il lay-outaggiornato delle macchine e degli impianti, in cui siano indicate le postazioni di lavoro, le sorgenti di rumore e i punti di misura. I rilievi effettuati con strumenti fissati sulla persona (se questa si muove su più aree produttive) andranno riportati in un elenco apposito con specifica descrizione. Nel caso di attività a carattere temporaneo (es.: cantieri edili) o non legate ad un precisa postazione di lavoro (es.: agricoltura, autotrasportatori, utilizzo di attrezzature portatili...) andrà prevista, oltre alla descrizione delle lavorazioni e dei mezzi di produzione impiegati, l indicazione precisa di ciò che si è provveduto a misurare. Tabella che associ ai punti di misura i rispettivi LAeq e Lpicco misurati, la data, i tempi e le condizioni di misura, l errore casuale Tabella che descriva il procedimento adottato per assegnare il LEP al singolo operatore (o al gruppo omogeneo) tenendo conto dell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro/mobilità/tempi di permanenza); 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 47/65

48 relazione tecnica Elenco nominativo di tutti i lavoratori con indicazione delle relative classi di rischio: - LEP > 87 db(c) o Lpicco > 140 db - LEP > 85 db(c) e fino a 87 db(c) - LEP > 80 db(c) e fino a 85 db(c) - fino a 80 db(c) di LEP. Piantina dell'azienda con lay-out aggiornato sulla quale siano identificate le aree di lavoro con LAeq > 87 db(c) o Lpicco > 140 db Identificazione delle sorgenti di rumore (macchine/attrezzature) con LAeq ³ 85 db(c). Suggerimenti tecnici per programmare e attuare le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili e per fissare i tempi di ripetizione della valutazione. La Relazione tecnica va datata e firmata dal personale competente il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 48/65

49 rapporto di valutazione A conclusione della valutazione dell'esposizione a rumore, il datore di lavoro deve redigere un apposito "Rapporto di Valutazione" nel quale devono essere indicati criteri, modalità e procedure, nonché ovviamente i risultati della valutazione e la data. L'essenza del Rapporto di Valutazione è la Relazione tecnica prodotta dal personale competente integrata con talune prime ma fondamentali decisioni aziendali quali il programma delle ulteriori misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie e l indicazione del tempo previsto per la ripetizione della valutazione. In definitiva il Rapporto di Valutazione documenta l'acquisizione della valutazione in ambito aziendale, permette la verifica della completezza della Relazione tecnica e l'impostazione degli ulteriori adempimenti di prevenzione. È poi consigliabile che il Rapporto di Valutazione rechi l'indicazione delle modalità di consultazione dei lavoratori e della partecipazione del medico competente e le documenti (ad es.: sia sottoscritto per "presa visione" dagli RLS - o, in loro assenza, dai lavoratori consultati e dal medico competente) il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 49/65

50 rapporto di valutazione se non si superano gli 80 db(a) di lep Il Rapporto di Valutazione del rumore,incluso nel documento di valutazione del rischio, va sostanzialmente inteso come un Documento scritto accompagnato da una Piantina dell'unità produttiva col lay-out aggiornato,. Nel Documento,in cui è necessario compaia la firma di "presa visione" degli RLS - o, in loro assenza, dei lavoratori consultati ed informati ai sensi dell art.19, lettere b) ed e), D.Lgs.626/94 e quella del medico competente (se previsto ), vanno indicati i seguenti elementi: 1. Data di effettuazione della valutazione; 2. Dati identificativi del personale competente che ha provveduto alla valutazione; 3. Dati identificativi degli RLS - o, in loro assenza, dei lavoratori consultati, modalità della loro consultazione e informazione; 4. Numero degli occupati totali dell'unità produttiva riportati in una tabella che correli le mansioni col numero di occupati in quella determinata mansione; 5. Dichiarazione di non superamento degli 80 db(c) di LEP e criteri di giudizio adottati (precisare se: misurazioni anche estemporanee, confronto con situazioni analoghe, dati di Letteratura...); 6. Programma delle misure/azioni ritenute opportune per meglio controllare il rischio da esposizione a rumore individuate a seguito della valutazione; 7. Periodicità, 2006 non superiore a il rumore 4 anni, nei cantieri che e nelle sarà attività adottata estrattive per le successive 50/65 valutazioni programmate.

51 rapporto di valutazione se si superano gli 80 db(c)di lep Il Rapporto di Valutazione del rumore con misurazioni,incluso nel documento di valutazione del rischio, va sostanzialmente inteso come un Documento scritto accompagnato da una Relazione tecnica delle misure (redatta dal personale competente) e da un Foglio degli aggiornamenti, in cui è necessario compaia la firma di "presa visione" degli RLS - o, in loro assenza, dei lavoratori consultati ed informati ai sensi dell art.19, lettere b) ed e), D.Lgs.626/94 e quella del medico competente (se previsto ), Nel Documento vanno indicati i seguenti elementi: 1. Data/e di effettuazione della valutazione con misurazioni; 2. Dati identificativi del personale competente che ha provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di lavoro; 3. Dati identificativi della Relazione tecnica allegata (es.: eventuale numero di protocollo, numero di pagine, data); 4. Dati identificativi degli RLS - o, in loro assenza, dei lavoratori consultati, modalità della loro consultazione e informazione; 5. Numero degli occupati totali dell'unità produttiva riportati in una tabella che correli le mansioni col numero di occupati in quella determinata mansione; 6. Se non già precisato dalla Relazione tecnica: quattro di sintesi degli esposti a rumore articolato per fasce di rischio e individuazione su piantina delle aree con LAeq > 87 db(c); 7. Programma delle misure/azioni ritenute opportune per meglio controllare il rischio da esposizione a rumore individuate a seguito della valutazione; 8. Dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ) che ha partecipato alla programmazione del controllo dell esposizione e che è informato dei risultati della stessa; 9. Periodicità, non superiore a 4 anni, che sarà adottata per le successive valutazioni programmate il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 51/65

52 registri di esposizione I lavoratori che svolgono la propria mansione per I'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore al valore limite di esposizione oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 db (200 Pa) erano iscritti nel registro indicante i livelli di esposizione. Il registro di cui sopra era istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne curava la tenuta ed era consegnata in copia all'lspesl e alla AUSL competente per territorio, cui si comunicava, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta I'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute. L obbligo del registro si deve intendere eliminato 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 52/65

53 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 53/65

54 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 54/65

55 2006 il rumore nei cantieri e nelle attività estrattive 55/65

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