ing. Domenico Mannelli il rischio rumore

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1 ing. Domenico Mannelli il rischio rumore

2 In ospedale Il rischio rumore in ospedale è rinvenibile nella centrale termica e nel reparto RMN mannelli 2/55

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5 Curve isofoniche Audiogramma normale La frequenza è definita come il numero di variazioni di pressione in un secondo 2007 Hz=variazioni/sec mannelli 5/55

6 effetti del rumore 2007 mannelli 6/55

7 effetti del rumore 2007 mannelli 7/55

8 2 1 T p( t) L eq,t = 10 log { 2007 dt} 0 0 mannelli 8/55 T p p 0 = 20 µ Pa è la pressione sonora di riferimento.

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10 rischio rumore calcolo del livello sonoro di esposizione Il livello sonoro di esposizione è calcolato per mezzo della seguente formula: L EP d, = L +10log Aeq, Te 10 dove L Aeq,T e è calcolato come: L A eq, T e T T T 2 e 1 P A( t) = 10log10 dt Te P 0 0 e o L EP,d è il livello di esposizione quotidiano del personale L A eq,te è il livello sonoro equivalente continuo ponderato C T 0 è il tempo di lavoro giornaliero, posto pari ad 8h, sec; T e è il tempo di esposizione personale del lavoratore, ivi compresa la quota di straordinario giornaliero; P 0 è la pressione sonora cui corrisponde il livello sonoro più basso udibile a 1000 Hz, essa è posta pari a 2x10-6 Pa; P A è la pressione acustica istantanea ponderata C, in Pa 2007 mannelli 10/55

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12 livello di picco La grandezza p peak è definita pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; nel D.Lgs.195/06 A parità di contenuto energetico medio, un rumore che presenta caratteristiche di impulsività costituisce un fattore di rischio aggiuntivo per la salute di cui bisognerebbe tenere conto nella valutazione del rischio. Il D.Lgs 195/06 stabilisce che non possa essere mai superato un livello di picco pari a 200 Pa 140 db(c) riferito a 20 (micro)pa 2007 mannelli 12/55

13 principio dell eguale energia I criteri definiti dagli standard correnti ai fini della valutazione dell esposizione a rumore prevedono che rumori di pressione p A1 e p A2 per tempi pari rispettivamente a t 1 e t 2 siano equivalenti in relazione ai possibili danni alla salute secondo la relazione sopra indicata Questa relazione esprime in termini matematici il cosiddetto principio della uguale energia mannelli 13/55

14 principio dell eguale energia In termini di decibel, ad un raddoppio del tempo di esposizione deve corrispondere una diminuzione di 3 db del livello di pressione sonora per mantenere costante la dose (ovvero il rischio di danno) e, viceversa, ad un aumento di 3 db del livello di pressione sonora deve corrispondere un dimezzamento del tempo di esposizione e PA xt1 PA1 xt PA1 PA /2 se Te 2t1 T 2 e 1 PA 1( t) LA T 10log10 eq, e dt Te 0 P 0 T 2 e 1 PA ( t) 10log10 dt Te 0 2P 0 T 2 e 1 1 PA ( t) 10log10 dt Te 2 0 P 0 T 2 e 1 PA ( t) 1 10log10 dt + 10log10 Te 0 P0 2 T 2 e 1 PA ( t) 10log10 dt 3 Te 0 P 0 se PA1 P A quindi raddoppiando il tempo di esposizione si ha lo stesso livello di rischio diminuendo di 3 db il livello di pressione sonora 2007 mannelli 14/55

15 frequenze udibili Qualora le onde abbiano frequenza approssimativamente compresa fra 20 e Hz ed ampiezza superiore ad una certa entità che dipende dalla frequenza, l orecchio umano è in grado di percepirle. La determinazione del contenuto in frequenza di un certo suono è chiamata analisi in frequenza o analisi di spettro. La determinazione della distribuzione dell'energia sonora nelle sue varie frequenze componenti è detta analisi in frequenza ed il risultato è detto spettro di frequenza del suono. Nonostante nel D.Lgs. non se ne faccia cenno, l analisi in frequenza del rumore è fondamentale in fase di bonifica acustica ed opportuna per scegliere correttamente i protettori auricolari mannelli 15/55

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17 I filtri Poiché la risposta dell orecchio umano allo stimolo sonoro varia al variare della frequenza si è deciso di uniformare gli standard di misura approssimando la risposta dell orecchio umano con un filtro di compensazione che tenga conto delle differenze tra le varie frequenze: filtro A: usato per i livelli sonori inferiori ai 60 db; filtro B: usato per i livelli sonori tra i 60 db e gli 80 db; filtro C: usato per i livelli sonori superiori agli 80 db; filtro D: usato per i livelli sonori superiori ai 100 db; 2007 mannelli 17/55

18 I riferimenti normativi Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006 Decreto Legislativo del 15/08/1991, n.277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.82/605/cee, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell art.7 della legge 30/07/1990, n. 212 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 2007 mannelli 18/55

19 rumore E' stato pubblicato sulla G.U n. 124 del 30 maggio 2006 il Decreto Legislativo 195/06 che, recependo la direttiva 2003/10/CE introduce nuove norme in merito all'esposizione dei lavoratori ai rischi dagli agenti fisici. Il testo, entrato in vigore il 14 giugno 2006, introduce alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 626/94 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l'articolo 24 del DPR 19 marzo 1956, n. 303 (1.Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità); inoltre la voce "rumori" nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 e' soppressa (ALLEGATO Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto)) 2007 mannelli 19/55

20 rumore Dopo il Titolo V del D. Lgs. 626 del 1994, è inserito il Titolo V-bis: Protezione da agenti fisici. Titolo V-bis Capo I Disposizioni generali Art. 49-bis. Campo di applicazione Art. 49-ter. Definizioni Art. 49-quater. Valori limite di esposizione e valori di azione Art. 49-quinquies. Valutazione del rischio Art. 49-sexies. Misure di prevenzione e protezione Art. 49-septies. Uso dei dispositivi di protezione individuali Art. 49-octies. Misure per la limitazione dell'esposizione Art. 49-nonies. Informazione e formazione dei lavoratori Art. 49-decies. Sorveglianza sanitaria Art. 49-undecies. Deroghe Art. 49-duodecies. Linee guida (per la musica e attività ricreative) 2007 mannelli 20/55

21 d.lgs. 195 del 10/04/2006, pubblicato nella g.u. n. 124 del 30/05/2006: pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della p. acustica istantanea ponderata in frequenza C ; livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX, 8h): valore medio dei livelli di esposizione al rumore di una giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6 livello di esposizione settimanale al rumore (LEX, 8h): valore medio dei livelli di espos. giornaliera al rumore per una settimana nominale di 5 giornate lavorative di 8h, definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6, nota mannelli 21/55

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23 confronto tra normative d. lgs. 277/91 vs d. lgs. 195/06 In generale le ammende considerate dalla nuova normativa sono inferiori a quelle previste dal d.lgs. 277/91. Il registro degli esposti è abolito 2007 mannelli 23/55

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28 Misurazione Art. 49-quinquies. - Valutazione del rischio. Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti Art. 89 comma 2 lettera a) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da 3 mesi a 6 mesi o con l'ammenda da euro a euro mannelli 28/55

29 periodicità valutazione La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità mannelli 29/55

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32 misure di prevenzione e protezione Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo mannelli 32/55

33 misure di prevenzione e protezione I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione mannelli 33/55

34 La perimetrazione Si possono verificare le seguenti situazioni-tipo: il superamento degli 87 db(c) di LAeq si verifica solo in prossimità di macchine, non interessando altre postazioni di lavoro; il superamento degli 87 db(a) di LAeq si verifica su aree estese, interessando altre postazioni di lavoro. Nel primo caso si può provvedere a segnalare, mediante l'uso dell apposita segnaletica di pericolo conforme al D.Lgs. 493/96 (UNI 7545/22), le sole macchine. Nel secondo caso occorre segnalare l'ingresso dell'area, contestualmente perimetrando (ad es.: mediante il ricorso a segnaletica orizzontale, non confondibile con altra) e limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario a scopi produttivi mannelli 34/55

35 informazione e formazione Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione ; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; f) all'utilità' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore mannelli 35/55

36 linee guida La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative. Per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio mannelli 36/55

37 deroghe Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. Le deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere. La concessione delle deroghe è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo mannelli 37/55

38 Rischio: RUMORE Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria ieri : D.Lgs. 277/91 VISITE MEDICHE All assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA : Lep,d tra gli dba(a richiesta) Lep,d tra gli dba(prima visita periodica dopo 1 anno, poi biennale) Lep,d >90 dba(annuale) ACCERTAMENTI INTEGRATIVI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE -Otoscopia -Audiometria liminare tonale anche per 8000 Hz ACCERTAMENTI Come prima visita PERIODICITA Lep,d tra gli 80-85dBA(a richiesta) Lep,d tra gli 85-90dBA(prima dopo 1 anno, poi biennale) lepd>90dba(annuale) 2007 mannelli 38/55

39 Rischio: RUMORE Riferimenti normativi per la sorv. sanitaria oggi : 6 mesi dopo e. in v. D.Lgs. 195/06 (G.U. 30/05/06) VISITE MEDICHE All assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore Sorv.San.: LEX,8h tra gli dba e ppeak dbc(a richiesta) LEX,8h>85dBA e ppeak>137 dbc (obbligatoria) ACCERTAMENTI INTEGRATIVI CONSIGLIATI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI PERIODICITA -Otoscopia -Audiometria liminare tonale anche per 8000 Hz Come prima visita Non prevista specificamente dal D.Lgs. 195/06 e quindi secondo valutazione individuale del M.C mannelli 39/55

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43 controllo del rumore alla fonte Tali misure comprendono: l utilizzo di macchine con un più basso livello di emissioni sonore; evitare l impatto di metallo contro metallo; sistemi di smorzamento del rumore o di isolamento delle parti che generano vibrazioni; l inserimento di silenziatori; effettuare la manutenzione preventiva: con l usura, i livelli di rumore possono modificarsi mannelli 43/55

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46 misurazioni si usa un fonometro integratore di classe I, con banco di filtri a terzi d ottava, microfono da 1/2, che va calibrato prima e dopo le misure (max D 0,5 dba), e tarato ogni anno con uno strumento di classe 0, presso un laboratorio accreditato 2007 mannelli 46/55

47 personale competente Premesso che la responsabilità di effettuare le valutazioni tecniche tramite il personale competente è del datore di lavoro, il D.Lgs. 195/06 non stabilisce quali debbano essere i requisiti professionali del personale incaricato di effettuare le valutazioni e le misurazioni dell'esposizione a rumore e invece introduce la disposizione :La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate da personale adeguatamente qualificato (!) nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 (SPP) (!). Di conseguenza gli organi di vigilanza, ai fini sia della valutazione della pertinenza che della qualità della valutazione dell'esposizione, dovranno prendere in esame esclusivamente le prestazioni tecniche erogate dal personale incaricato che, comunque, deve essere identificato nella Relazione tecnica, eventualmente verificando che il personale incaricato all atto della misurazione fosse inserito nel SPP. In particolare dovranno essere osservati: l'adeguatezza della strumentazione utilizzata; la correttezza dei metodi di misura; la coerenza delle strategie di campionamento in relazione alla tipologia del rumore da misurare; la chiara indicazione dei punti di misura (sulla pianta o sul lay-out del reparto/stabilimento), le condizioni di campionamento e dei rela tivi livelli misurati; la chiarezza e la completezza della Relazione tecnica (che costitui sce il perno del Rapporto di Valutazione) soprattutto in merito all'espressione dei risultati della valutazione mannelli 47/55

48 relazione tecnica I contenuti della Relazione tecnica effettuata dal personale competente, indicati dall allegato VI del D.Lgs.277/91, sono anche desumibili dalla UNI 9432/2002. Nel testo della Relazione tecnica, cui occorre approcciare dopo un'attenta analisi del ciclo di produzione, dell organizzazione e delle procedure di lavoro, delle giornate lavorative tipo, degli ambienti di lavoro e delle caratteristiche del rumore (condizione da realizzarsi anche con il confronto con i soggetti aziendali della sicurezza; in particolare l RSPP e l RLS) e dopo una accurata campagna di misure, vanno riportati i seguenti elementi: 2007 mannelli 48/55

49 contenuti relazione tecnica Anagrafica dell'unità produttiva in oggetto, descrizione della tipologia produttiva e delle mansioni nonché numero degli occupati totali; Tabella che identifichi le mansioni e relativo numero di occupati, per le quali si è convenuto di escludere il superamento degli 80 db(a) di LEP, sulla base di una valutazione senza misurazioni dettagliate, indicando i relativi criteri di giudizio adottati; Strumentazione di calibrazione e di misura utilizzata, con data dell'ultima taratura (di laboratorio) precisando il centro SIT che l ha effettuata, e gli estremi del certificato di taratura; Criteri e modalità di valutazione dei LEP; Piantina dell unità produttiva con il lay-outaggiornato delle macchine e degli impianti, in cui siano indicate le postazioni di lavoro, le sorgenti di rumore e i punti di misura. I rilievi effettuati con strumenti fissati sulla persona (se questa si muove su più aree produttive) andranno riportati in un elenco apposito con specifica descrizione. Tabella che associ ai punti di misura i rispettivi LAeq e Lpicco misurati, la data, i tempi e le condizioni di misura, l errore casuale Tabella che descriva il procedimento adottato per assegnare il LEP al singolo operatore (o al gruppo omogeneo) tenendo conto dell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro/mobilità/tempi di permanenza); 2007 mannelli 49/55

50 relazione tecnica Elenco nominativo di tutti i lavoratori con indicazione delle relative classi di rischio: - LEP > 87 db(a) o Lpicco > 140 db(c) - LEP > 85 db(a) e fino a 87 db(a) - LEP > 80 db(a) e fino a 85 db(a) - fino a 80 db(a) di LEP. Piantina dell'azienda con lay-out aggiornato sulla quale siano identificate le aree di lavoro con LAeq > 87 db(a) o Lpicco > 140 db(c) Identificazione delle sorgenti di rumore (macchine/attrezzature) con LAeq > 85 db(c). Suggerimenti tecnici per programmare e attuare le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili e per fissare i tempi di ripetizione della valutazione. La Relazione tecnica va datata e firmata dal personale competente mannelli 50/55

51 rapporto di valutazione A conclusione della valutazione dell'esposizione a rumore, il datore di lavoro deve redigere un apposito "Rapporto di Valutazione" nel quale devono essere indicati criteri, modalità e procedure, nonché ovviamente i risultati della valutazione e la data. L'essenza del Rapporto di Valutazione è la Relazione tecnica prodotta dal personale competente integrata con talune prime ma fondamentali decisioni aziendali quali il programma delle ulteriori misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie e l indicazione del tempo previsto per la ripetizione della valutazione. In definitiva il Rapporto di Valutazione documenta l'acquisizione della valutazione in ambito aziendale, permette la verifica della completezza della Relazione tecnica e l'impostazione degli ulteriori adempimenti di prevenzione. È poi consigliabile che il Rapporto di Valutazione rechi l'indicazione delle modalità di consultazione dei lavoratori e della partecipazione del medico competente e le documenti (ad es.: sia sottoscritto per "presa visione" dagli RLS - o, in loro assenza, dai lavoratori consultati e dal medico competente) mannelli 51/55

52 rapporto di valutazione se non si superano gli 80 db(a) di lep Il Rapporto di Valutazione del rumore,incluso nel documento di valutazione del rischio, va sostanzialmente inteso come un Documento scritto accompagnato da una Piantina dell'unità produttiva col lay-out aggiornato,. Nel Documento,in cui è necessario compaia la firma di "presa visione" degli RLS - o, in loro assenza, dei lavoratori consultati ed informati ai sensi dell art.19, lettere b) ed e), D.Lgs.626/94 e quella del medico competente (se previsto ), vanno indicati i seguenti elementi: 1. Data di effettuazione della valutazione; 2. Dati identificativi del personale competente che ha provveduto alla valutazione; 3. Dati identificativi degli RLS - o, in loro assenza, dei lavoratori consultati, modalità della loro consultazione e informazione; 4. Numero degli occupati totali dell'unità produttiva riportati in una tabella che correli le mansioni col numero di occupati in quella determinata mansione; 5. Dichiarazione di non superamento degli 80 db(a) di LEP e criteri di giudizio adottati (precisare se: misurazioni anche estemporanee, confronto con situazioni analoghe, dati di Letteratura...); 6. Programma delle misure/azioni ritenute opportune per meglio controllare il rischio da esposizione a rumore individuate a seguito della valutazione; 7. Periodicità, non superiore a 4 anni, che sarà adottata per le successive valutazioni programmate mannelli 52/55

53 rapporto di valutazione se si superano gli 80 db(c)di lep Il Rapporto di Valutazione del rumore con misurazioni,incluso nel documento di valutazione del rischio, va sostanzialmente inteso come un Documento scritto accompagnato da una Relazione tecnica delle misure (redatta dal personale competente) e da un Foglio degli aggiornamenti, in cui è necessario compaia la firma di "presa visione" degli RLS - o, in loro assenza, dei lavoratori consultati ed informati ai sensi dell art.19, lettere b) ed e), D.Lgs.626/94 e quella del medico competente (se previsto ), Nel Documento vanno indicati i seguenti elementi: 1. Data/e di effettuazione della valutazione con misurazioni; 2. Dati identificativi del personale competente che ha provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di lavoro; 3. Dati identificativi della Relazione tecnica allegata (es.: eventuale numero di protocollo, numero di pagine, data); 4. Dati identificativi degli RLS - o, in loro assenza, dei lavoratori consultati, modalità della loro consultazione e informazione; 5. Numero degli occupati totali dell'unità produttiva riportati in una tabella che correli le mansioni col numero di occupati in quella determinata mansione; 6. Se non già precisato dalla Relazione tecnica: quattro di sintesi degli esposti a rumore articolato per fasce di rischio e individuazione su piantina delle aree con LAeq > 87 db(c); 7. Programma delle misure/azioni ritenute opportune per meglio controllare il rischio da esposizione a rumore individuate a seguito della valutazione; 8. Dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ) che ha partecipato alla programmazione del controllo dell esposizione e che è informato dei risultati della stessa; 9. Periodicità, non superiore a 4 anni, che sarà adottata per le successive valutazioni programmate mannelli 53/55

54 registri di esposizione I lavoratori che svolgono la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore al valore limite di esposizione oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 db (200 Pa) erano iscritti nel registro indicante i livelli di esposizione. Il registro di cui sopra era istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne curava la tenuta ed era consegnata in copia all'lspesl e alla AUSL competente per territorio, cui si comunicava, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta I'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute. L obbligo del registro si deve intendere eliminato 2007 mannelli 54/55

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