CESSIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE, DELLE LINEE ELETTRICHE DI RACCORDO NONCHE' COSTITUZIONE SERVITU' DI CABINA, ELETTRODOTTO

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1 CESSIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE, DELLE LINEE ELETTRICHE DI RACCORDO NONCHE' COSTITUZIONE SERVITU' DI CABINA, ELETTRODOTTO Tra: - la società "RONCHI FV S.R.L." con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9, capitale sociale di Euro ,00.= (euro centomila virgola zero zero), i- scritta presso la Camera di Commercio di Milano al n del R.E.A. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese , (di seguito denominata "Produttore", rappresentata dai due Amministratori signori CALDERA MASSIMO nato a Borgo d'ale il 21 ottobre 1960, residente a Borgo d'ale, Corso Repubblica n. 25,imprenditore PERONA ANDREA nato a Torino il 12 aprile 1965, residente a Robassomero, Via Einaudi n. 6, in forza del vigente statuto; - il "COMUNE DI CIGLIANO" con sede in Cigliano, Piazza Martiri della Libertà n. 18 codice fiscale e partita IVA , (di seguito denominato "Ditta Concedente"),

2 rappresentata dal Sindaco pro-tempore signor domiciliato per la carica presso il Comune di Cigliano a quanto infra facoltizzato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale del n., che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura; - la società "UNICREDIT LEASING S.p.A." con sede in Bologna, Via Rivani n. 5, capitale sociale di Euro ,00.= (euro quattrocentodiecimilionicentotrentunmilasessantadue virgola zero zero), iscritta presso la Camera di Commercio di Bologna al n del R.E.A. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese (di seguito denominata "Ditta Concedente"), a mezzo del signor residente a a quanto infra facoltizzato con

3 - "ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A." Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, capitale sociale di Euro ,00 (euro duemiliardiseicentomilioni virgola zero zero), i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma numero R.E.A. numero Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Ovest Direzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria Sviluppo Rete, rappresentata dal proprio procuratore PATETTA PIERANGELO nato a.. il.. in forza della procura rilasciata dal Signor Livio Giovanni Battista Maria GALLO Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., ad autentica del Dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, in data. repertorio n., registrata a Roma 5 il. al n... serie 1T, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura; (di seguito denominata anche "ENEL"). Il Produttore ed ENEL nel seguito saranno denominati

4 anche "Parte" e, nel loro insieme, "Parti". Parte I PREMESSE 1. Il produttore presentava, in base alla delibera ARG/elt n.99/2008 (in seguito TICA), all Enel istanza di connessione alla rete di distribuzione dell impianto di produzione di energia elettrica sito in località Cascina Margone, Comune di Cigliano (VC); tale istanza veniva rubricata con codice di rintracciabilità T ; 2. Enel inviava il preventivo di connessione contenente la descrizione della soluzione tecnica minima per la connessione nonché i costi standard Enel di realizzazione dell impianto di rete per la connessione. In particolare si precisava che per la connessione alla rete dell impianto di produzione era necessario realizzare le seguenti opere (di seguito denominate "impianto"): - metri 830,00 circa di linea MT in cavo sotterraneo Al 185 mm 2, posa in terreno naturale; - allestimento cabina di consegna (montaggi elettromeccanici con n. 2 scomparti di linea e n. 1 scomparto consegna); 3. nel preventivo suddetto, Enel specificava altresì il corrispettivo per la connessione calcolato sulla

5 base dell art.10 del TICA; 4. il produttore con l accettazione del preventivo inviava istanza per la realizzazione in proprio dell impianto, nell esercizio delle facoltà riconosciute dall art.15 del TICA; 5. il produttore accettava inoltre le condizioni generali del contratto di connessione; 6. il produttore provvedeva ad acquisire le autorizzazioni riguardanti la costruzione e l esercizio anche dell impianto; il produttore provvedeva, altresì, a realizzare l impianto, sulle aree di seguito specificate, in relazione ai quali ha ottenuto il consenso alla costruzione da parte degli effettivi proprietari; 7. Enel accertava la regolarità tecnica di tale impianto con il collaudo effettuato il 19/1/2011 e veniva quindi immessa, ai fini della attivazione della connessione, nel possesso gratuito dello stesso; 8. tale impianto deve essere, anche nel rispetto di quanto previsto dal TICA, trasferito ad Enel; 9. il Produttore ha la disponibilità dell immobile allestito ad uso cabina elettrica consistente in un piccolo fabbricato posto in Comune di Cigliano, Località Cascina Margone, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 27 mappali 261, 262 e

6 263 (graffati), categoria D/1, Rendita Catastale Euro ,00; 10. la cabina di cui al precedente punto 9 sarà e- sercita da Enel e potrà dallo stesso essere utilizzata ai fini dei servizi di distribuzione, trasformazione, consegna e scambio dell energia elettrica; 11. con il presente atto si provvede alla suddetta cessione. I proprietari delle aree su cui insiste l impianto di seguito indicato dichiarano di non volersi opporre alla costituzione, a favore di tale impianto, del diritto di servitù di elettrodotto e cabina sui mappali di proprietà, come meglio specificato nella parte III del presente atto. Parte II Cessione impianti e relativo utilizzo ante cessione 1. Con il presente atto il produttore trasferisce ad Enel, che accetta, la proprietà dell impianto per la connessione costituito così come descritto al punto due delle premesse ed insistente sui mappali n. 261, 262 e 263 (graffati) Foglio n. 27, Comune di Cigliano, il tutto meglio specificato nella planimetria allegata, che fa parte integrante del presente atto. Il produttore riconosce altresì che l utilizzo del suddetto impianto antecedente alla presente cessione è stato riconosciuto ad Enel a titolo gratuito. Il

7 valore normale per tale uso gratuito è pari ad Euro con applicazione dell IVA secondo legge (valore calcolato sulla base dell ammortamento dell impianto di rete). Il produttore alla data della presente emette fattura di pari importo indicando espressamente nella medesima che l utilizzo dell impianto di rete a cui si riferisce la fattura è a titolo gratuito. 2. Il produttore dichiara che l impianto è stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi acquisiti ed è conforme alle normative anche tecniche vigenti in materia. 3. Il locale in cui è stata realizzata la cabina e- lettrica n , posto sul mappale n. 263, Foglio n. 263 di proprietà superficiaria di UNICREDIT LEASING SPA, è in regola dal punto di vista edilizio / urbanistico. 4. Il produttore garantisce di avere la piena ed e- sclusiva proprietà e disponibilità dell impianto oggetto del presente atto. 5. Il produttore garantisce, per i 10 anni successivi alla stipulazione del presente atto, Enel per i vizi e difetti dell impianto di rete, non rilevati o rilevabili al momento del collaudo. In considerazio-

8 ne di ciò, il produttore si impegna a rimborsare ad Enel le spese sostenute per l eliminazione dei vizi e difetti sopraddetti nonché a risarcirla di tutti i danni, diretti ed indiretti, che Enel dovesse subire a causa della non corretta esecuzione dell impianto di rete ceduto nonché a manlevarla in caso di eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi. 6. Enel si impegna a comunicare al produttore i vizi e/o difetti di cui all articolo precedente mediante raccomandata a.r. entro un mese dalla scoperta. 7. Il produttore, in considerazione del fatto che ha proceduto all acquisizione delle autorizzazioni relative agli impianti, si impegna altresì a rimborsare l Enel di tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui i suddetti provvedimenti autorizzativi dovessero essere annullati per vizi del procedimento stesso, sempre che tali vizi siano dovuti a colpa del produttore. 8. Il produttore si impegna altresì a manlevare Enel da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria connessa o conseguente alla costruzione dell impianto di rete ed a tenerla indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole conseguente a indennità, sanzioni e da qualsivoglia pretesa da parte di terzi in relazione alla realizzazione di tali opere, obbligandosi

9 a rimborsare ogni costo che la stessa dovesse sostenere a causa delle predette pretese. 9. A garanzia dell esecuzione delle obbligazioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 del presente atto, il produttore rilascia un contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta" N /8200/ emessa il 20/12/2012 da istituto di credito INTESA SANPAOLO della durata di 3 anni e per un importo di Euro ,00 corrispondente al 30% del valore dell impianto di rete tenuto conto dei costi della soluzione tecnica standard Enel riportata nel preventivo. 10. Il prezzo della cessione dell impianto di rete in questione, tenuto conto dei costi della soluzione tecnica standard di Enel riportata nel preventivo, è di Euro ,00. Il Produttore, nella qualità di soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato titolare della partita IVA , rilascia fattura per tale importo con applicazione dell IVA secondo legge. 11. Tenuto conto di quanto stabilito dagli artt.10 e 15.4 del TICA Enel emetterà fattura a titolo di corrispettivo per la connessione di Euro ,00 con applicazione dell IVA secondo legge. L importo riportato in tale fattura viene detratto in compensa-

10 zione legale dalla somma di Euro ,00 riportata nella fattura emessa ai sensi del precedente punto 10. Alla luce di quanto su riportato Enel non deve versare alcun conguaglio in danaro. 12. Il produttore autorizza Enel al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Leg.vo n. 196/2003 e a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto. 13. In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di Torino. Parte III Costituzione di servitù di elettrodotto e cabina 1) Il produttore e le ditte concedenti con tutte le garanzie di legge costituiscono a favore dell'enel servitù di elettrodotto sull immobile adibito a cabina elettrica di cui in premessa; come meglio evidenziato nella planimetria allegata, consistente nel diritto di mantenere, esercire ed installare apparecchiature di trasformazione, consegna, smistamento e scambio dell energia elettrica. 2) Servitù di passaggio e cavi. Le Ditte concedenti dichiarano di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dei seguenti

11 fondi: Comune di Cigliano, NCT Foglio n. 27 mappale 263; Comune di Cigliano, NCEU Foglio n. 27, mappali 261, 262 e 263 (graffati); e che sugli stessi non gravano diritti incompatibili con le servitù di seguito costituite. Per effetto di quanto sopra Enel viene garantita per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sui fondi o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa. Le Ditte concedenti costituiscono, a favore di ENEL, sul Foglio n. 27 mappale 263 del Catasto Terreni del Comune di Cigliano - Servitù di passaggio pedonale e carraio per consentire, in qualsiasi ora e con qualsiasi mezzo d opera, l accesso al terreno sul quale verrà realizzata la cabina elettrica per la manutenzione e all esercizio della stessa. Tale accesso avverrà dalla Strada vicinale della Magagna Cigliano, attraverso il percorso meglio evidenziato nella planimetria allegata che, approvata e sottoscritta dalle parti, è unita al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.

12 Il personale di ENEL avrà l'esclusivo accesso al locale cabina in qualsiasi ora del giorno e della notte. - Servitù inamovibile di elettrodotto relativa alle linee elettriche sotterranee realizzate dal produttore sulla porzione di terreno di proprietà della ditta concedente censita a NCT del Comune di Cigliano, NCT foglio n. 27, mappale 263, per la connessione della cabina elettrica alla rete esistente, del cui tracciato e relativa fascia di rispetto il produttore/ditta Concedente dichiara di essere a conoscenza, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente atto. 3) Modifiche Il Produttore/Ditta Concedente riconosce ad ENEL la facoltà di modificare in qualsiasi tempo la tensione d esercizio, la sezione ed il numero dei conduttori e dei cavi, salvo la corresponsione di un ulteriore indennità nei limiti dell'eventuale aggravio. 4) Manutenzione ENEL curerà a proprie spese la manutenzione interna ordinaria del locale cabina asservito mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico della Ditta Concedente o suoi aventi causa. 5) Inamovibilità

13 La servitù d elettrodotto relativa alla cabina ed alle condutture elettriche costituita con il presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto il Produttore e la Ditta Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4 comma dell'art.122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 11/12/1933, n ) Le Ditte Concedenti, fatte salve le limitazioni di legge e quelle esposte nei successivi articoli, potranno eseguire sull immobile di sua proprietà e sul fondo asservito qualunque innovazione, costruzione od impianto, ma soltanto se ciò non comporti una modifica dell impianto di ENEL o sia pregiudizievole all esercizio dello stesso. La servitù costituita col presente atto durerà per tutto il tempo in cui l Enel, o chi per essa, avrà la necessità di esercire l impianto indipendentemente dall esistenza e dall esercizio dell impianto di produzione elettrica e della parte di cabina gestita dal produttore. Cessando l utilizzo della cabina da parte di Enel, o chi per essa, il locale ritornerà gratuitamente nella piena disponibilità del produttore. - Il Produttore/Ditta Concedente si obbligano: * a non eseguire scavi che possano compromettere la

14 sicurezza dell elettrodotto; * a non piantare alberi di alto fusto a meno di metri 2(Due) ed a non erigere manufatti di qualunque genere a meno di 1 (Uno) metri dalla zona asservita; * a non collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa intesa con ENEL. 7) Facoltà di ENEL Per effetto delle costituite servitù ENEL ha facoltà di: - Far accedere e transitare sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio, della cabina e delle condutture elettriche alla stessa connesse, al fine di compiervi i relativi lavori; - Mantenere libero da piante d alto fusto e da coltivazioni e da piantagioni le aree asservite e pertanto la Ditta Concedente autorizza fin d ora ENEL a sfrondare, capitozzare e abbattere, in qualsiasi tempo, quelle piante arboree che, nell'ambito della zona asservita, possono ostacolare e/o diminuire, il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto. 8) Oneri ENEL

15 Qualsiasi responsabilità o danno connesso e conseguente alla manutenzione, all'esercizio o alla modifica della cabina e delle linee elettriche oggetto del presente atto saranno a carico di ENEL. 9) Danni I danni subiti dalla Ditta Concedente durante la fase di studio e la fase di costruzione dell'elettrodotto sono a carico del produttore. Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell'elettrodotto stesso. 10) Indennità di servitù Quale indennità per le servitù così come costituite, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, ENEL corrisponde alle Ditte Concedenti (COMUNE DI CIGLIANO e UNICREDIT LEASING SPA) che accettano e con la sottoscrizione del presente atto ne rilasciano formale e liberatoria quietanza a saldo, la somma di Euro 50,00 ciascuno (euro cinquanta virgola zero zero) più IVA se dovuta, corrisposta da ENEL mediante assegni circolari non trasferibili contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

16 L indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile. 11) Garanzie Il Produttore garantisce l'enel: - che l'immobile oggetto del presente atto è stato costruito in conformità al permesso a costruire rilasciato dal Comune di Cigliano in data 24/05/2010 prot. n e che a tutt'oggi non è stato oggetto di varianti per le quali sia richiesto il rilascio d ulteriori concessioni in sanatoria o di provvedimenti sanzionatori di cui all'art.41, 1 comma, della Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni; - di avere la piena ed esclusiva disponibilità del locale oggetto del presente atto e che sullo stesso non gravano altre servitù, gravami o diritti incompatibili con la cabina e le servitù costituite. Per effetto di quanto sopra le Ditte Concedenti garantiscono l ENEL per ogni caso d evizione o per qualunque pretesa o molestia di terzi. 12) Clausola di stile - Le Ditte Concedenti si obbligano altresì, nell ipotesi di trasferimento di diritti reali immobiliari, a trasferire agli eventuali successori, acquirenti od aventi causa per qualsiasi titolo, nes-

17 suno escluso, l'esistenza delle servitù ed i relativi patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo; - Le Ditte Concedenti esonerano il competente Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità circa la trascrizione del presente atto. - Il Produttore/Ditta Concedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dalle prescrizioni in materia di tutela dei campi elettromagnetici di cui al DM 29 maggio 2008 del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare "approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" pubblicato in G.U. n 164 del 29 maggio In particolare si richiama quanto previsto dall art.3.2 del sopracitato D.M. in materia di utilizzo di una fascia di rispetto di due metri dalla superficie esterna delle pareti, del solaio di copertura e del pavimento del locale cabina incompatibile con la destinazione ad area di gioco per l infanzia scolastica, abitativa o con permanenze giornaliere superiori a 4 ore. (da considerare aree esterne e locali). - Il Produttore/Ditta Concedente dichiara che i locali confinanti con la cabina elettrica non saranno

18 adibiti ad attività soggette a prevenzione incendi contemplate nell elenco allegato al DPR N. 151dell 1/8/2011. Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico del Produttore. 13) Riferimenti legislativi Per quanto non contemplato nel presente atto si farà espresso riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle del T.U. n 1775/1933 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. 14) Trattamento dati personali La Ditta Concedente autorizza l ENEL al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.196/2003, e a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto. 15) Foro competente In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di TORINO. Letto, confermato e sottoscritto. La presente scrittura privata sarà trattenuta a raccolta tra gli atti di me Notaio.

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