NOTA OPERATIVA N. 2/2010

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1 Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE CREDITO, INVESTIMENTI E PATRIMONIO Ufficio II Attività creditizie Inpdap INPDAP AOO-DC CREDITO - D.C. CREDITO INTESTIMENTI E PATRIMONIO REGISTRO UFFICIALE Prot. n /12/ USCITA Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali Ai Direttori Regionali NOTA OPERATIVA N. 2/2010 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Agli Uffici Autonomi di Trento e Bolzano Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI OGGETTO: nuovo regolamento per l erogazione dei mutui ipotecari: schemi di contratto di mutuo, indicazioni per il pagamento delle spese notarili. Come anticipato con nota operativa n. 1/2010, considerato che l INPDAP per le domande pervenute a far data dall entrata in vigore del nuovo regolamento per l erogazione dei mutui ipotecari approvato con delibera commissariale n. 166 del 10 marzo 2010 deve farsi carico delle spese notarili connesse alla surroga, la scrivente Direzione Centrale ha preso contatti con il Consiglio Nazionale del Notariato al fine di regolare la materia in modo uniforme in tutto il territorio nazionale e fornire istruzioni istituzionalmente condivise. In esito al lavoro di approfondimento congiunto, il Consiglio Nazionale del Notariato, in data odierna, ha comunicato di condividere gli schemi di contratto di mutuo per acquisto e di mutuo con surrogazione ipotecaria allegati alla presente nota operativa ed ha fornito puntuali indicazioni ai fini della corretta applicazione della tariffa per l elaborazione della relazione notarile preliminare, per la redazione dell atto pubblico di surroga e per l annotazione della surrogazione a margine, al fine di assicurare il subentro con efficacia erga omnes dell INPDAP nella garanzia ipotecaria che assisteva il precedente mutuo (vedi Tabella compensi allegata). Via Grezar, n Roma Tel /09/10 Fax C.F DCcredinvpatrUff2

2 A tal proposito, si fa presente che l art. 20, comma 5, del vigente regolamento per l erogazione dei mutui in base al quale Al momento della stipula del contratto di mutuo con l INPDAP, dinanzi al notaio dovrà intervenire un rappresentante della banca originaria, munito di idonea procura, per rilasciare quietanza di pagamento, impegno a non richiedere la cancellazione dell ipoteca a suo tempo iscritta, nonché consenso all annotazione della surrogazione a margine della predetta iscrizione originaria fa chiaramente riferimento al contratto cd. trilaterale, conseguentemente, il ricorso al contratto cd. bilaterale, cioè senza la partecipazione del rappresentante della banca originaria, dovrà essere limitato ad ipotesi eccezionali, anche in considerazione dell aggravio dei costi che ne deriverebbe per l Istituto. In caso di surroga, l importo degli interessi di preammortamento deve essere corrisposto dall iscritto richiedente, il giorno della stipula, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a I.N.P.D.A.P. o versamento tramite bonifico su c/c bancario, con valuta beneficiario pari o precedente alla data del rogito. Parimenti, con separato assegno o bonifico e relativa separata quietanza, saranno versate le spese di amministrazione, pari allo 0,50% dell importo mutuato, dovute a ristoro dei costi amministrativi legati alla gestione dell ammortamento del finanziamento erogato. Si fa presente che anche per il primo quadrimestre dell anno 2011, in caso di surroga, la relazione notarile preliminare di cui all art. 11, comma 4, lettera e), del vigente Regolamento per l erogazione dei mutui dovrà essere presentata in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di mutuo, e precisamente entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione in graduatoria di cui all art. 13, comma 4, del citato regolamento (cfr. nota prot. n del 29 luglio u.s.). Contestualmente alla presente nota il Consiglio Nazionale del Notariato sta diramando indicazioni a tutti i Distretti notarili al fine di assicurare la necessaria uniformità interpretativa, attesa la natura pubblica dell Istituto. IL DIRIGENTE GENERALE Avv. Daniela BECCHINI f.to ALLEGATI: 1. schema di contratto di mutuo per acquisto; 2. schema di contratto di mutuo con surrogazione ipotecaria; 3. fac-simile prospetto informativo; Tabella compensi per surrogazione elaborata a cura del C.N.N. Via Grezar, n Roma Tel /09/10 Fax C.F DCcredinvpatrUff2 2

3 Allegato 3 PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Istituto erogante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche I.N.P.D.A.P. Descrizione del prodotto: Mutui Ipotecari Edilizi destinati a: - acquisto di un unità abitativa da adibire a prima casa; - portabilità di mutuo contratto con Istituto bancario per l acquisto di un unità abitativa da adibire a prima casa. Durata mutui : 10, 15, 20, 25 e 30 anni. Tasso nominale: Il tasso nominale d interesse è stabilito nella seguenti misure: - tasso fisso: 3,75 % per l'intera durata del mutuo; - tasso variabile (rectius misto): 3,50% per il primo anno e, con decorrenza dalla terza rata, tasso variabile pari all'euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 90 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente ed applicato sul debito residuo a tale data. Tasso annuo effettivo globale TAEG: Da calcolare ed inserire (una volta acquisito il valore dell assicurazione delle altre spese) mediante l utilità pubblicata sul sito intranet dell Istituto sotto la voce Strumenti>Strumenti e Applicazioni Attuariali>Utilità calcolo TAEG. Ammontare del finanziamento: L importo massimo erogabile non può essere superiore ad euro ,00 (trecentomila/00). L importo delle rate da pagare annualmente non può superare la metà del reddito annuo imponibile del nucleo familiare risultante dall ultima dichiarazione ai fini IRPEF o dall ultimo CUD qualora trattasi di soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Numero e frequenza dei pagamenti: I piani di ammortamento dei mutui erogati sono previsti per i periodi di anni, le rate semestrali costanti posticipate sono rispettivamente n Ammontare di ogni rata: Da desumere dal piano di ammortamento personalizzato fornito all iscritto in base alla richiesta dell ammontare del finanziamento. Spese accessorie: Solo nel caso di acquisto: sono a carico del mutuatario le spese per la perizia tecnico-estimativa (da versare su c/c postale) e le spese per la polizza assicurativa sull immobile contro i rischi di incendio, fulmini e scoppi in genere e responsabilità civile (responsabilità civile con un minimo di ,00), con pagamento anticipato della stessa per l intero periodo dell ammortamento o con polizza decennale, sempre con pagamento anticipato rinnovabile e da consegnare prima della stipula del contratto di mutuo. Sull'importo lordo del mutuo da erogare va calcolato, inoltre, l importo dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell importo mutuato, dovuto dall iscritto a ristoro dei costi amministrativi legati alla gestione dell ammortamento del finanziamento concesso, ai sensi del combinato disposto dell art. 8, comma 1, e dell art. 19, comma 5 del vigente regolamento per l erogazione dei mutui ipotecari. Tale importo è dovuto dall iscritto anche nel caso di portabilità di preesistente mutuo, in quanto esso non attiene a spese o commissioni per la concessione del mutuo (né a titolo di istruttoria per la apertura della pratica, né per accertamenti catastali). Rimborso anticipato: È prevista l estinzione parziale e/o totale del residuo debito del mutuo, senza penalità. 1

4 Oneri a carico del mutuatario: ipoteca di primo grado sull unità abitativa oggetto dell acquisto pari a due volte l importo del mutuo concesso. Residenza : Il mutuatario deve acquisire, entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, la residenza presso l unità abitativa oggetto del finanziamento, fornendone prova all Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP che ha erogato il finanziamento mediante produzione del relativo certificato, pena la risoluzione del contratto medesimo. Si deroga a detto limite temporale qualora l iscritto intestatario del mutuo, dopo la stipula del contratto, sia trasferito d ufficio ad una sede di lavoro ubicata in altra provincia. È fatto obbligo, pena la risoluzione del contratto, di comunicare all Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP, nel termine di 30 giorni, ogni variazione di residenza o di domicilio eletto. Nel caso di trasferimento all estero deve, comunque, essere eletto domicilio nel territorio dello Stato italiano. In difetto, si intende eletto domicilio presso la Segreteria Comunale del luogo ove è ubicato l immobile oggetto del finanziamento. È fatto obbligo al mutuatario di mantenere la residenza per cinque anni presso l immobile per il quale è stato richiesto il mutuo, salvo che abbia provveduto all estinzione anticipata del mutuo o che sia stato trasferito d ufficio in una sede di lavoro ubicata in altra provincia. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti del presente articolo, il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e quello di appartenenza alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, non ha l obbligo di acquisire la residenza presso l unità abitativa oggetto del finanziamento. Il mutuatario non può cedere in locazione o in comodato l unità abitativa per un periodo di 5 anni dalla data di acquisizione della residenza, pena la risoluzione del contratto di mutuo. Comunicazioni a carico del mutuatario: E fatto obbligo al mutuatario di comunicare tempestivamente e formalmente all Ufficio Provinciale/Territoriale INPDAP territorialmente competente, ogni variazione di domicilio, al fine del corretto invio dei bollettini MAV relativi alle rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora per ritardato pagamento delle rate di ammortamento. Morosità: In caso di ritardato o mancato pagamento delle rate di ammortamento viene applicato, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza della rata, l interesse semplice di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti. Risoluzione del contratto: Il contratto di mutuo è risolto in qualunque momento qualora sia stato stipulato sulla base di dichiarazioni non veritiere o qualora siano stati violati gli obblighi assunti nella domanda di concessione e nel relativo contratto; in tali ipotesi si applica una penale del 3% della somma mutuata. Casi particolari: Nel caso di decesso del richiedente è consentita l erogazione del mutuo al coniuge superstite. In mancanza del coniuge la titolarità è consentita ai figli se componenti del nucleo familiare. Tale subentro è altresì consentito ai minori sotto la tutela della persona designata dal giudice tutelare. In caso di decesso del mutuatario durante il periodo di ammortamento è consentito il subentro dei familiari suindicati. È consentita, a richiesta del mutuatario o dei familiari succeduti nella titolarità del mutuo, la sospensione dell ammortamento, per una durata massima di due rate di ammortamento, nei seguenti casi: a) grave malattia del mutuatario (o del coniuge, se titolare di reddito), che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione; b) decesso del mutuatario. La durata massima della sospensione è di due rate del piano d ammortamento. La richiesta di sospensione va rivolta al competente Ufficio Provinciale/Territoriale INPDAP. Ricorsi: Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso da presentare alla Direzione Regionale INPDAP competente per territorio entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento impugnato. Per le Province Autonome il ricorso contro gli atti adottati dagli Uffici Provinciali di Trento e di Bolzano, va presentato al Direttore Generale. Tali ricorsi sono decisi nel termine di 30 giorni dalla presentazione. Nel caso di controversia relativa ai provvedimenti adottati dall Ufficio Provinciale o Territoriale ovvero dalla Direzione Regionale, il foro competente è quello del capoluogo della provincia dove è sito l Ufficio Provinciale/Territoriale INPDAP territorialmente competente. 2

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6 Schema di contratto di MUTUO per ACQUISTO condiviso con il Consiglio Nazionale del Notariato Allegato 1 Repertorio n. Raccolta n. CONTRATTO DI MUTUO REPUBBLICA ITALIANA Il in innanzi a me Dr. Notaio in con studio in Via iscritto al Collegio Notarile di sono comparsi i Signori per la parte mutuante: il Dr. (Dirigente) il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto dello "ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA I.N.P.D.A.P." con sede in Roma (RM), Via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Codice Fiscale , autorizzato in virtù della normativa che prevede il decentramento ed individua le funzioni dirigenziali: art. 3, lettera f), del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368; articolo 4, comma 2, e art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ordinamento dei Servizi centrali e periferici dell I.N.P.D.A.P. approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n del 15 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni; art. 72, comma 5, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell I.N.P.D.A.P., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 16 marzo 2005; art. 4, comma 2, lett. f), ultima parte, e art. 16, comma 1, del Regolamento di Organizzazione dell I.N.P.D.A.P., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 357 del 27 giugno 2006, determinazione del Direttore Generale/Dirigente Generale della Direzione Regionale n. del, con la quale gli è stato affidato l incarico di Dirigente dell Ufficio Provinciale/Territoriale di, determinazione allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera A. per la parte mutuataria e datrice di ipoteca: _l_ Sig. C.F. nat a il residente in Via, impiegat, l quale dichiara di essere (stato civile). I presenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono personalmente certo premesso che - _l_ Sig. ha chiesto all INPDAP un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile per abitazione propria e del proprio nucleo familiare; - l'i.n.p.d.a.p. con determinazione n. del, allegata, in copia conforme, al presente atto sotto la lettera "B", ha concesso al Sig. un mutuo di euro (importo in lettere ), alle condizioni e sotto gli obblighi stabiliti nel Regolamento per la concessione di mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'i.n.p.d.a.p.; si conviene e si stipula quanto segue. 1

7 Art. 1 "L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - I.N.P.D.A.P. (che in appresso potrà essere denominato semplicemente I.N.P.D.A.P. o Istituto), in persona di concede, allo scopo di cui in premessa, a titolo di mutuo fruttifero al Sig. che accetta, la somma di euro (importo in lettere ), al lordo delle detrazioni relative alle spese di amministrazione dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), pari ad euro (importo in lettere ), agli interessi di preammortamento pari ad euro (importo in lettere ), e all imposta sostitutiva unica dello 0,25%, pari ad euro (importo in lettere ), di cui al D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito in legge 19 ottobre 2004, n. 257, per un importo netto di euro (importo in lettere ). A tal fine, con riferimento all art. 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parte mutuataria dichiara che il presente mutuo è finalizzato all acquisto della prima casa di abitazione ed espressamente attesta l esistenza delle condizioni di cui alla nota II bis all art. 1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 e di essere residente nel comune ove è ubicato l immobile ad uso abitativo finanziato o comunque di prendere la residenza in detto Comune nei termini legislativi e regolamentari, di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione di altro immobile ad uso abitativo acquistato dalla stessa o dal coniuge con le agevolazioni previste al punto c dell art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e di cui agli articoli di legge ivi richiamati. Pertanto il presente finanziamento è soggetto all imposta sostitutiva ex art. 18 comma 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, come modificato dall art. 1 bis, comma 6 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, nella misura dello 0,25%. La parte mutuataria dichiara inoltre di essere edotta delle conseguenze fiscali dell eventuale decadenza dai benefici medesimi. La predetta somma netta di euro (importo in lettere ) viene ora pagata dall'i.n.p.d.a.p., alla presenza di me Notaio, alla parte mutuataria in un'unica soluzione a mezzo di n. assegni circolari non trasferibili e trattenuti in deposito da me Notaio, con l obbligo di corrisponderli, secondo le istruzioni fornite dalla parte mutuataria ed acquisite negli atti dell INPDAP, soltanto dopo l avvenuta iscrizione di ipoteca di primo grado da parte della Conservatoria dei RR. II. di. La parte mutuataria rilascia all'i.n.p.d.a.p. ampia, finale e liberatoria quietanza a discarico della somma mutuata con il presente atto. Art. 2 [Es. tasso fisso] Il mutuo verrà restituito con il metodo dell'ammortamento a rate costanti in 10 (dieci), 15 (quindici), 20 (venti), 25 (venticinque), 30 (trenta) anni a decorrere dal primo sulla base di n. 20 (venti), 30 (trenta), 40 (quaranta), 50 (cinquanta), 60 (sessanta) semestralità posticipate: le quali ascendono alla somma di euro (importo in lettere ) ciascuna, comprensiva di quota capitale e quota interessi al tasso annuo effettivo del 3,75% (T.A.E.G., Tasso Annuo Effettivo Globale, pari al %) pari a 20 (venti), 30 (trenta), 40 (quaranta), 50 (cinquanta), 60 (sessanta) rate in semestralità scadenti il. Si allega al presente atto sotto la lettera "C" il piano di ammortamento, e, sotto la lettera D, il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato Riepilogativo. [Es. tasso variabile] Il mutuo verrà restituito con il metodo dell'ammortamento a rate costanti in 10 (dieci), 15 (quindici), 20 (venti), 25 (venticinque), 30 (trenta) anni a decorrere dal primo sulla base di n. 20 (venti), 30 (trenta), 40 (quaranta), 50 (cinquanta), 60 (sessanta) semestralità posticipate, delle quali le prime due sono calcolate al tasso effettivo fisso del 3,50.% (T.A.E.G., Tasso Annuo Effettivo Globale, pari al %) 2

8 dell importo ciascuna di euro (importo in lettere ), l importo delle successive rate (a decorrere dalla terza) sarà determinato sulla base del tasso Euribor a sei mesi calcolato su 360 giorni aumentato di 90 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre (o comunque l ultimo giorno utile) del semestre precedente ed applicato sul residuo debito e durata residua a tali date con l indicazione del nuovo T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale). Si allega al presente atto sotto la lettera "C" il piano di ammortamento delle prime due rate, e, sotto la lettera D, il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato Riepilogativo. La parte mutuataria Sig. si obbliga a corrispondere ciascuna delle suddette n. 20 (venti), 30 (trenta), 40 (quaranta), 50 (cinquanta), 60 (sessanta) rate in semestralità scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, senza interruzione per la durata, come si è detto, di 10 (dieci), 15 (quindici), 20 (venti), 25 (venticinque), 30 (trenta) anni. Per i mutui erogati nel primo semestre dell'anno (1 gennaio/30 giugno), la prima rata avrà scadenza il 31 dicembre dell anno stesso; per il periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo ed il 30 giugno, sull'importo da erogare (valore attuale del mutuo) è stato calcolato l'ammontare degli interessi di preammortamento, calcolati, a capitalizzazione semplice, al tasso di concessione del mutuo. Per i mutui erogati nel secondo semestre dell anno (1 giugno/31 dicembre), la prima rata avrà scadenza il 30 giugno dell anno successivo; per il periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo ed il 31 dicembre, sull'importo da erogare (valore attuale del mutuo) è stato calcolato l'ammontare degli interessi di preammortamento, calcolati, a capitalizzazione semplice, al tasso di concessione del mutuo. Sull'importo del mutuo da erogare sono trattenute anticipatamente le spese di amministrazione fissate nella misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a ristoro dei costi amministrativi legati alla gestione dell ammortamento del finanziamento concesso. Sono altresì a carico della parte mutuataria le spese per l'assicurazione di cui al successivo art. 4 e i compensi per la perizia tecnico-estimativa, che il mutuatario ha pagato mediante versamento su c/c postale. Art. 3 A garanzia della restituzione del capitale mutuato, degli accessori e di ogni altra obbligazione risultante dal presente contratto e di quanto è o può essere dovuto all'istituto mutuante in dipendenza del contratto stesso, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa o titolo _l_ Signor concede a favore dell'istituto NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA I.N.P.D.A.P. che, come sopra rappresentato, accetta, ipoteca volontaria di primo grado per complessivi euro (importo in lettere ) da pubblicarsi presso la Conservatoria competente, sui diritti di proprietà dei seguenti immobili e loro ragioni e pertinenze, facenti parte del fabbricato sito in. Descrizione dell immobile. Detta ipoteca comprende e garantisce: l'importo del capitale mutuato, gli interessi, l'ammontare di tutte le semestralità che rimanessero insolute, gli interessi di mora, nonché tutte le spese di giudizio, premi di assicurazione per danni d'incendio, dello scoppio, del fulmine e da responsabilità civile, rimborsi di tasse e di imposte e ogni altro titolo cui possa corrispondere una ragione di credito dell'istituto mutuante, per un ammontare pari a euro (importo in lettere ) [due volte l importo del mutuo]. La parte mutuataria dichiara e garantisce che i diritti di proprietà sull'immobile sopra descritto le appartengono per giusti e legittimi titoli, non soggetti ad alcuna causa e condizione di rescindibilità, caducità, reversibilità od altro vincolo che possa mettere in pericolo l'efficacia della garanzia costituita e che l'immobile stesso è libero da iscrizioni, sequestri, privilegi, vincoli e servitù e da oneri reali in genere. In conseguenza dell'ipoteca come sopra costituita _l_signor consente che il competente Conservatore dei RR.II. in base al presente contratto e senza alcuna sua responsabilità, esegua contro di lui ed a favore dell'i.n.p.d.a.p. la corrispondente iscrizione di ipoteca. 3

9 _l Signor consente sin d'ora, a proprie spese, la rinnovazione a favore dell'istituto della predetta ipoteca qualora alla scadenza della stessa il mutuo non dovesse essere totalmente estinto e/o dovesse sussistere una ragione di credito da parte dell'istituto mutuante. Art. 4 La parte mutuataria e datrice di ipoteca si obbliga a mantenere assicurato, per tutta la durata del mutuo, per il suo valore commerciale in atto, l'immobile ipotecato contro i danni dell'incendio, dello scoppio, del fulmine e responsabilità civile (importo minimo assicurato per responsabilità civile: euro ,00 un milione/00), vincolando a favore dell I.N.P.D.A.P. la relativa polizza con pagamento anticipato per la stessa durata del mutuo o con pagamento anticipato decennale, con obbligo di rinnovo per la durata dell ammortamento del mutuo concesso, che ha consegnato all'istituto ed acquisita agli atti dell Ufficio Provinciale/Territoriale I.N.P.D.A.P. di, che ne cura la custodia. Nel caso di pagamento anticipato di polizza decennale, la parte mutuataria si impegna, per i rinnovi successivi, con pagamento sempre anticipato del periodo, ad inviare le relative polizze, quietanze e eventuali variazioni relative alla polizza medesima. Qualora la parte mutuataria non versasse alle pattuite scadenze i premi di assicurazione o comunque desse motivo alla rescissione dei contratti di assicurazione, l'i.n.p.d.a.p. avrà la facoltà di ritenere il presente mutuo risolto e di sostituirsi alla parte mutuataria negli adempimenti voluti da detti contratti di assicurazione e, se del caso, di rinnovarli, impegnandosi la parte mutuataria a rifondere all'i.n.p.d.a.p. anche le spese che esso avrà incontrato per detto scopo oltre alle sanzioni previste dal Regolamento di concessione. Art. 5 La concessione del mutuo viene fatta ed accettata ai patti e sotto gli obblighi recati dal codice civile, dal presente contratto e dal regolamento che disciplina la concessione dei mutui edilizi in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l I.N.P.D.A.P., che la parte mutuataria dichiara di conoscere bene in ogni sua parte per averne avuto in precedenza conoscenza, dichiarando di accettarne tutti i patti e le condizioni ed in particolare sotto i seguenti obblighi e condizioni che vengono solidalmente e indivisibilmente assunti dalla parte mutuataria anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo: a) entro dodici mesi dalla data di stipula del presente contratto, la parte mutuataria deve acquisire la residenza presso l unità abitativa oggetto del finanziamento, fornendone prova all Ufficio Provinciale/Territoriale I.N.P.D.A.P. che ha erogato il finanziamento, mediante produzione del relativo certificato, pena la risoluzione del contratto medesimo. Si deroga a detto limite temporale qualora l iscritto intestatario del mutuo, dopo la stipula del contratto, sia trasferito d ufficio ad una sede di lavoro ubicata in altra provincia [non inserire se si tratta di personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e quello di appartenenza alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile]; b) la parte mutuataria ha l obbligo, pena la risoluzione del contratto, di comunicare all Ufficio Provinciale/Territoriale I.N.P.D.A.P., nel termine di 30 giorni, ogni variazione di residenza o di domicilio eletto. Nel caso di trasferimento all estero deve, comunque, essere eletto domicilio nel territorio dello Stato italiano. In difetto, si intende eletto domicilio presso la Segreteria Comunale del luogo ove è ubicato l immobile oggetto del finanziamento; c) è fatto obbligo alla parte mutuataria di mantenere la residenza per cinque anni presso l immobile per il quale è stato richiesto il mutuo, salvo che abbia provveduto all estinzione anticipata del mutuo o che sia stato trasferito d ufficio in una sede di lavoro ubicata in altra provincia; d) la parte mutuataria non può cedere in locazione o in comodato l unità abitativa per un periodo di 5 anni dalla data di acquisizione della residenza [dalla data del presente contratto per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e quello di appartenenza alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile], pena la risoluzione del contratto di mutuo; 4

10 e) nel caso di restituzione parziale, sarà cura dell Istituto mutuante redigere un nuovo piano di ammortamento, per determinare il nuovo ammontare delle rate a scadere, fermo restando il loro numero; f) il mutuatario può estinguere parzialmente o totalmente il mutuo, con pagamento in unica soluzione, senza alcuna penalità; g) il mutuatario ha l obbligo di effettuare puntualmente il pagamento di qualsiasi tassa, imposta, tributo, contributo o peso gravante sull immobile ipotecato a garanzia del mutuo; di mantenere l immobile stesso in buono stato e di fare tutte le riparazioni e le altre opere occorrenti per la sua conservazione; di non fare o di non tollerare che altri facciano alcuna cosa che possa menomare o modificare la consistenza e la destinazione dell immobile ipotecato e di non alterarne la condizione giuridica. Pertanto, la parte mutuataria dovrà denunciare all'i.n.p.d.a.p. qualunque mutamento che porti seco una eventuale diminuzione di valore dei diritti di proprietà sull'immobile ipotecato nonché qualunque atto effettuato da parte di terzi che ne turbi il possesso o ne contesti la proprietà. In particolare, essendo il mutuo di cui al presente contratto concesso con riferimento al valore ed alla consistenza dell'immobile ipotecato per i diritti di proprietà a cui le parti concordemente hanno attribuito il valore di euro (importo in lettere ) ogni modifica di detto valore, per riduzione dell'entità del bene ipotecato per qualsiasi causa o motivo, comporterà ipso iure la risoluzione del contratto stesso. Qualora uno dei casi predetti dovesse verificarsi l'istituto mutuante si riserva la facoltà di procedere, ad esclusive spese della parte mutuataria, ad una stima dell'immobile ipotecato e di chiedere che gli venga prestata idonea garanzia su altri beni o l'immediato pagamento del credito, a norma dell'art c.c. Il mancato pagamento di ciascuna rata di ammortamento comporta l'applicazione, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata, degli interessi semplici di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti. Il mancato pagamento di due rate di ammortamento, degli interessi di mora maturati e/o delle eventuali spese richieste dall Istituto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non versata, comporta la facoltà per l I.N.P.D.A.P. di risolvere ex art c.c. il contratto di mutuo e di avvalersi di ogni mezzo per il recupero del proprio credito. Art. 6 I patti tutti contenuti nel presente contratto debbono intendersi come essenziali; di conseguenza, qualora la parte mutuataria o i suoi aventi causa vengano meno all'osservanza di qualsiasi pattuizione stipulata, si intenderanno di pieno diritto decaduti dal beneficio del termine e del pagamento in via di ammortamento, senza bisogno di messa in mora o di pronuncia del magistrato e l'istituto mutuante avrà la facoltà di agire in via esecutiva per l'immediato ed integrale recupero del mutuo ipotecario concesso oltre che alla penale prevista dal Regolamento di concessione. Art. 7 La parte mutuataria dichiara espressamente, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa in materia per la concessione del mutuo di che trattasi. Al riguardo qualora risulti che il mutuo sia stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere e/o omissive e/o nel caso di mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda di concessione, salvo ulteriore responsabilità della parte mutuataria, il relativo contratto è risolto in qualsiasi momento con l'immediato ed integrale recupero della somma mutuata e l'applicazione di una sanzione nella misura prevista dal Regolamento vigente al momento dell erogazione. Saranno a carico del mutuatario anche le spese che l I.N.P.D.A.P. dovrà sostenere per la risoluzione del contratto e/o il recupero delle somme dovute. Art. 8 La vendita dell unità immobiliare oggetto del finanziamento è subordinata all estinzione totale del mutuo, preventiva o contestuale alla vendita stessa, pena la risoluzione del contratto con obbligo di pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese e ad ogni altro titolo 5

11 Art. 9 Il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo e di eventuali interessi di mora avviene tramite MAV precompilati, trasmessi al mutuatario a cura dell Istituto. Nell ipotesi in cui il modulo predisposto non dovesse pervenire in tempo utile, il mutuatario deve provvedere al versamento di quanto dovuto sul conto corrente postale indicato dall I.N.P.D.A.P., avvalendosi di un bollettino di conto corrente postale in bianco, sul quale devono essere specificati il nominativo del mutuatario, la causale e il periodo di riferimento. L istituto si riserva la possibilità di variare le modalità di pagamento. Art.10 Agli effetti della iscrizione ipotecaria, l I.N.P.D.A.P., come sopra rappresentato, elegge domicilio presso l Ufficio Provinciale I.N.P.D.A.P. di. La parte mutuataria elegge domicilio presso l abitazione oggetto di mutuo, in difetto presso la Segreteria Generale del Comune di [Comune ove è ubicato l immobile]. Per ogni eventuale controversia le parti stabiliscono che il Foro giudizialmente competente sia quello di [capoluogo della provincia del domicilio elettivo del mutuatario (ai sensi del Codice del Consumo), che corrisponde a quello dove è sito l Ufficio Provinciale/Territoriale INPDAP competente]. Art. 11 Le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, comprese quelle di registro, di ipoteca e di copia in forma esecutiva del contratto stesso per l'i.n.p.d.a.p., nonché le spese e gli onorari per le attestazioni relative alla proprietà e libertà delle unità immobiliari oggetto del contratto stesso, i diritti di esame e le spese per eventuali controlli, che abbiano relazione con il presente contratto nonché copia del contratto di compravendita oggetto del finanziamento e del presente contratto di mutuo, sono a carico esclusivo della parte mutuataria. Art. 12 Sono comunque fatte salve le disposizioni inderogabili del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e pertanto non producono effetto le clausole del presente contratto e dei relativi allegati che possano essere ritenute in contrasto con la suddetta disciplina. Il mutuatario dichiara di essersi avvalso del diritto di ricevere preventivamente copia del presente atto e dei relativi allegati. ^ ^ ^ ^ ^ I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza. ^ ^ ^ ^ ^ E, come richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto fatto in, che viene firmato in calce e a margine degli altri fogli dai Comparenti e da me Notaio previa lettura datane ai Comparenti stessi i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà. Consta l'atto di fogli scritti a norma di legge da persona di mia fiducia nelle prime intere pagine ed in righe della. 6

12 Schema di contratto di MUTUO con SURROGAZIONE IPOTECARIA condiviso con il Consiglio Nazionale del Notariato Allegato 2 Repertorio n. Raccolta n. CONTRATTO DI MUTUO CON SURROGAZIONE IPOTECARIA REPUBBLICA ITALIANA Il in innanzi a me Dr. Notaio in con studio in Via iscritto al Collegio Notarile di sono comparsi i Signori per la parte mutuante: il Dr. (Dirigente) il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto dello "ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA I.N.P.D.A.P." con sede in Roma (RM), Via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Codice Fiscale , autorizzato in virtù della normativa che prevede il decentramento ed individua le funzioni dirigenziali: art. 3, lettera f), del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368; articolo 4, comma 2, e art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ordinamento dei Servizi centrali e periferici dell I.N.P.D.A.P. approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n del 15 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni; art. 72, comma 5, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell I.N.P.D.A.P., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 16 marzo 2005; art. 4, comma 2, lett. f), ultima parte, e art. 16, comma 1, del Regolamento di Organizzazione dell I.N.P.D.A.P., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 357 del 27 giugno 2006, determinazione del Direttore Generale/Dirigente Generale della Direzione Regionale n. del, con la quale gli è stato affidato l incarico di Dirigente dell Ufficio Provinciale/Territoriale di, determinazione allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera A. per la parte mutuataria e datrice di ipoteca: _l_ Sig. C.F. nat a il residente in Via, impiegat, l quale dichiara di essere (stato civile) [In caso di presenza della Banca creditrice ipotecaria:] per la Banca (creditrice ipotecaria): _l_ Sig. C.F. nat a il residente in Via, in qualità di dell Istituto bancario con sede in. La Banca interviene nel presente atto quale Parte Finanziatrice Originaria solo ed esclusivamente per rilasciare la quietanza ex art c.c. necessaria per l'esplicazione di effetti della surroga per volontà del debitore, come disciplinata anche dall'art. 8 della legge 40/

13 I presenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono personalmente certo premesso che - _l_ Sig. ha chiesto di avvalersi del disposto dell articolo 1202 c.c. e, quindi, della surrogazione nell ipoteca della parte mutuante (I.N.P.D.A.P.) nei diritti della parte creditrice (Banca ), ai sensi della legge 40/2007 per un mutuo contratto con la Banca per l'acquisto di un immobile per abitazione propria e del proprio nucleo familiare; - l'i.n.p.d.a.p. con determinazione n. del, allegata, in copia conforme, al presente atto sotto la lettera "B", ha concesso al Sig. un mutuo destinato ad estinguere quello già contratto con l'istituto di Credito di cui sopra di euro (importo in lettere ), alle condizioni e sotto gli obblighi stabiliti nel Regolamento per l erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'i.n.p.d.a.p.; si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 "L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - I.N.P.D.A.P. (che in appresso potrà essere denominato semplicemente I.N.P.D.A.P. o Istituto), in persona di concede, allo scopo di cui in premessa, a titolo di mutuo fruttifero al Sig. che accetta, la somma di euro (importo in lettere ). Tale somma di euro (importo in lettere ) viene ora pagata dall'i.n.p.d.a.p., alla presenza di me Notaio, alla parte mutuataria in un'unica soluzione a mezzo di n. assegni circolari non trasferibili che, in conformità ed esplicita richiesta della parte mutuataria, sono intestati alla Banca parte creditrice per la specifica destinazione di cui sopra (pagamento del debito suindicato). La parte mutuataria rilascia all'i.n.p.d.a.p. ampia, finale e liberatoria quietanza a discarico della somma mutuata con il presente atto. [In caso di presenza della Banca creditrice ipotecaria:] Alla presenza di me Notaio, la parte mutuataria consegna al Sig. in qualità di rappresentante della Banca parte creditrice, che accetta, la suddetta somma di euro (importo in lettere ). Il debitore in base al mutuo originario Sig. dichiara espressamente ai sensi dell art. 1202, comma 2, n. 3, c.c. che la provenienza di detta somma è il contratto di mutuo stipulato con il presente atto. La parte creditrice come sopra rappresentata, rilascia quietanza della somma di euro (importo in lettere ), confermando la provenienza della somma con la quale è stato effettuato il pagamento, dal mutuo in oggetto, per consentire il subentro nella garanzia (ipoteca di primo grado ) a favore dell Istituto mutuante I.N.P.D.A.P. anche ai sensi dell art 1202 c.c. _l_ Sig. dichiara quindi espressamente di surrogare l I.N.P.D.A.P., parte mutuante, nei diritti della Parte creditrice nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell art c.c. L I.N.P.D.A.P., parte mutuante, subentra pertanto in tutti i diritti, azioni, garanzie già spettanti alla Parte creditrice, che si trasferiscono al medesimo I.N.P.D.A.P. con tutti gi accessori inerenti. In particolare l I.N.P.D.A.P. subentra nell ipoteca per euro (importo in lettere ) a favore della Banca iscritta a 2

14 in data ai nn.. La Parte Creditrice si obbliga a non procedere alla cancellazione dell ipoteca iscritta a garanzia del titolo originario sotto descritto. Tutte le parti come sopra costituite e rappresentate prestano il proprio consenso alla annotazione a margine della suindicata iscrizione ipotecaria ed ai sensi dell art c.c., della presente surrogazione a favore dell I.N.P.D.A.P. Parte mutuante. [In caso di non presenza della Banca creditrice ipotecaria (ipotesi eccezionale):] Gli assegni per la somma di euro (importo in lettere ) vengono rilasciati a me Notaio per la consegna alla Banca dietro rilascio della quietanza nella quale verrà indicata la provenienza delle somme con le quali è stato effettuato il pagamento per consentire il subentro nella garanzia ipotecaria di primo grado, e nella quale la Banca si obbliga a non procedere alla cancellazione dell ipoteca iscritta a garanzia del titolo originario sotto descritto e a prestare il proprio consenso alla annotazione a margine della iscrizione ipotecaria. Il debitore in base al mutuo originario Sig. dichiara espressamente ai sensi dell art. 1202, comma 2, n. 3, c.c. che la provenienza di detta somma è il contratto di mutuo stipulato con il presente atto. Art. 2 [Es. tasso fisso] Il mutuo verrà restituito con il metodo dell'ammortamento a rate costanti in 10 (dieci), 15 (quindici), 20 (venti), 25 (venticinque), 30 (trenta) anni a decorrere dal primo sulla base di n. 20 (venti), 30 (trenta), 40 (quaranta), 50 (cinquanta), 60 (sessanta) semestralità posticipate: le quali ascendono alla somma di euro (importo in lettere ) ciascuna, comprensiva di quota capitale e quota interessi al tasso annuo effettivo del 3,75% (T.A.E.G., Tasso Annuo Effettivo Globale, pari al %) pari a 20 (venti), 30 (trenta), 40 (quaranta), 50 (cinquanta), 60 (sessanta) rate in semestralità scadenti il. Si allega al presente atto sotto la lettera "C" il piano di ammortamento, e, sotto la lettera D, il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato Riepilogativo. [Es. tasso variabile] Il mutuo verrà restituito con il metodo dell'ammortamento a rate costanti in 10 (dieci), 15 (quindici), 20 (venti), 25 (venticinque), 30 (trenta) anni a decorrere dal primo sulla base di n. 20 (venti), 30 (trenta), 40 (quaranta), 50 (cinquanta), 60 (sessanta) semestralità posticipate, delle quali le prime due sono calcolate al tasso effettivo fisso del 3,50.% (T.A.E.G., Tasso Annuo Effettivo Globale, pari al %) dell importo ciascuna di euro (importo in lettere ), l importo delle successive rate (a decorrere dalla terza) sarà determinato sulla base del tasso Euribor a sei mesi calcolato su 360 giorni aumentato di 90 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre (o comunque l ultimo giorno utile) del semestre precedente ed applicato sul residuo debito e durata residua a tali date con l indicazione del nuovo T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale). Si allega al presente atto sotto la lettera "C" il piano di ammortamento delle prime due rate, e, sotto la lettera D, il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato Riepilogativo. La parte mutuataria Sig. si obbliga a corrispondere ciascuna delle suddette n. 20 (venti), 30 (trenta), 40 (quaranta), 50 (cinquanta), 60 (sessanta) rate in semestralità scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, senza interruzione per la durata, come si è detto, di 10 (dieci), 15 (quindici), 20 (venti), 25 (venticinque), 30 (trenta) anni. 3

15 Per i mutui erogati nel primo semestre dell'anno (1 gennaio/30 giugno), la prima rata avrà scadenza il 31 dicembre dell anno stesso; per il periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo ed il 30 giugno, sull'importo da erogare (valore attuale del mutuo) è stato calcolato l'ammontare degli interessi di preammortamento, calcolati, a capitalizzazione semplice, al tasso di concessione del mutuo. Per i mutui erogati nel secondo semestre dell anno (1 giugno/31 dicembre), la prima rata avrà scadenza il 30 giugno dell anno successivo; per il periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo ed il 31 dicembre, sull'importo da erogare (valore attuale del mutuo) è stato calcolato l'ammontare degli interessi di preammortamento, calcolati, a capitalizzazione semplice, al tasso di concessione del mutuo. Ai sensi del vigente regolamento per l erogazione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l I.N.P.D.A.P., sull'importo lordo del mutuo da erogare va calcolato l importo a ristoro dei costi amministrativi legati alla gestione dell ammortamento del finanziamento concesso, di cui al combinato disposto degli articoli 8, comma 1, e 19, comma 5. La somma totale di euro (importo in lettere ), relativa ad interessi di preammortamento, pari ad euro (importo in lettere ) è stata già corrisposta dalla parte mutuataria Sig. a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a I.N.P.D.A.P. o versamento tramite bonifico su c/c bancario. Nel caso in cui non dovesse essere consegnata all I.N.P.D.A.P. copia della voltura del contratto di assicurazione già stipulato, sono a carico della parte mutuataria le spese per l'assicurazione di cui al successivo art. 4. Art. 3 A garanzia della restituzione del capitale mutuato, degli accessori e di ogni altra obbligazione risultante dal presente contratto e di quanto è o può essere dovuto all'istituto mutuante in dipendenza del contratto stesso, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa o titolo, la parte mutuataria dichiara di surrogare l'istituto NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA I.N.P.D.A.P. che, come sopra rappresentato, accetta, nell ipoteca volontaria di primo grado senza concorrenti e gravante per complessivi euro (importo in lettere ) sull immobile in appresso descritto e da annotarsi a margine presso la Conservatoria competente. Descrizione dell immobile. Detta ipoteca comprende e garantisce: l'importo del capitale mutuato, gli interessi, l'ammontare di tutte le semestralità che rimanessero insolute, gli interessi di mora, nonché tutte le spese di giudizio, premi di assicurazione per danni d'incendio, dello scoppio, del fulmine e da responsabilità civile, rimborsi di tasse e di imposte e ogni altro titolo cui possa corrispondere una ragione di credito dell'istituto mutuante, per un ammontare pari a euro (importo in lettere ). La parte mutuataria dichiara e garantisce che i diritti di proprietà sull'immobile sopra descritto le appartengono per giusti e legittimi titoli, non soggetti ad alcuna causa e condizione di rescindibilità, caducità, reversibilità od altro vincolo che possa mettere in pericolo l'efficacia della garanzia costituita e che l'immobile stesso è libero da iscrizioni, sequestri, privilegi, vincoli e servitù e da oneri reali in genere. In conseguenza dell'ipoteca come sopra annotata di surrogazione _l_signor consente che il competente Conservatore dei RR.II. in base al presente contratto e senza alcuna sua responsabilità, esegua contro di lui ed a favore dell'i.n.p.d.a.p. il corrispondente annotamento. _l Signor consente sin d'ora, a proprie spese, la rinnovazione a favore dell'istituto della predetta ipoteca qualora alla scadenza della stessa il mutuo non dovesse essere totalmente estinto e/o dovesse sussistere una ragione di credito da parte dell'istituto mutuante. Art. 4 La parte mutuataria e datrice di ipoteca si obbliga a mantenere assicurato, per tutta la durata del mutuo, per il suo valore commerciale in atto, l'immobile ipotecato contro i danni dell'incendio, dello scoppio, del fulmine e responsabilità civile (importo minimo assicurato per responsabilità civile: euro ,00 un milione/00), vincolando a favore dell I.N.P.D.A.P. la relativa polizza con pagamento anticipato per la 4

16 stessa durata del mutuo o con pagamento anticipato decennale, con obbligo di rinnovo per la durata dell ammortamento del mutuo concesso, che ha consegnato all'istituto ed acquisita agli atti dell Ufficio Provinciale/Territoriale I.N.P.D.A.P. di, che ne cura la custodia. Nel caso di pagamento anticipato di polizza decennale, la parte mutuataria si impegna, per i rinnovi successivi, con pagamento sempre anticipato del periodo, ad inviare le relative polizze, quietanze e eventuali variazioni relative alla polizza medesima. Qualora la parte mutuataria non versasse alle pattuite scadenze i premi di assicurazione o comunque desse motivo alla rescissione dei contratti di assicurazione, l'i.n.p.d.a.p. avrà la facoltà di ritenere il presente mutuo risolto e di sostituirsi alla parte mutuataria negli adempimenti voluti da detti contratti di assicurazione e, se del caso, di rinnovarli, impegnandosi la parte mutuataria a rifondere all'i.n.p.d.a.p. anche le spese che esso avrà incontrato per detto scopo oltre alle sanzioni previste dal Regolamento di concessione. Art. 5 La concessione del mutuo viene fatta ed accettata ai patti e sotto gli obblighi recati dal codice civile, dal presente contratto e dal regolamento che disciplina la concessione dei mutui edilizi in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l I.N.P.D.A.P., che la parte mutuataria dichiara di conoscere bene in ogni sua parte per averne avuto in precedenza conoscenza, dichiarando di accettarne tutti i patti e le condizioni ed in particolare sotto i seguenti obblighi e condizioni che vengono solidalmente e indivisibilmente assunti dalla parte mutuataria anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo: a) entro dodici mesi dalla data di stipula del presente contratto, la parte mutuataria deve acquisire la residenza presso l unità abitativa oggetto del finanziamento, fornendone prova all Ufficio Provinciale/Territoriale I.N.P.D.A.P. che ha erogato il finanziamento, mediante produzione del relativo certificato, pena la risoluzione del contratto medesimo. Si deroga a detto limite temporale qualora l iscritto intestatario del mutuo, dopo la stipula del contratto, sia trasferito d ufficio ad una sede di lavoro ubicata in altra provincia [non inserire se si tratta di personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e quello di appartenenza alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile]; b) la parte mutuataria ha l obbligo, pena la risoluzione del contratto, di comunicare all Ufficio Provinciale/Territoriale I.N.P.D.A.P., nel termine di 30 giorni, ogni variazione di residenza o di domicilio eletto. Nel caso di trasferimento all estero deve, comunque, essere eletto domicilio nel territorio dello Stato italiano. In difetto, si intende eletto domicilio presso la Segreteria Comunale del luogo ove è ubicato l immobile oggetto del finanziamento; c) è fatto obbligo alla parte mutuataria di mantenere la residenza per cinque anni presso l immobile per il quale è stato richiesto il mutuo, salvo che abbia provveduto all estinzione anticipata del mutuo o che sia stato trasferito d ufficio in una sede di lavoro ubicata in altra provincia; d) la parte mutuataria non può cedere in locazione o in comodato l unità abitativa per un periodo di 5 anni dalla data di acquisizione della residenza [dalla data del presente contratto per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e quello di appartenenza alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile], pena la risoluzione del contratto di mutuo; e) nel caso di restituzione parziale, sarà cura dell Istituto mutuante redigere un nuovo piano di ammortamento per determinare il nuovo ammontare delle rate a scadere, fermo restando il loro numero; f) il mutuatario può estinguere parzialmente o totalmente il mutuo, con pagamento in unica soluzione, senza alcuna penalità; g) il mutuatario ha l obbligo di effettuare puntualmente il pagamento di qualsiasi tassa, imposta, tributo, contributo o peso gravante sull immobile ipotecato a garanzia del mutuo; di mantenere l immobile stesso in buono stato e di fare tutte le riparazioni e le altre opere occorrenti per la sua conservazione; di non fare o di non tollerare che altri facciano alcuna cosa che possa menomare o modificare la consistenza e la destinazione dell immobile ipotecato e di non alterarne la condizione giuridica. Pertanto, la parte mutuataria dovrà denunciare all'i.n.p.d.a.p. qualunque mutamento che porti seco una eventuale diminuzione di valore dei diritti di proprietà sull'immobile ipotecato nonché qualunque 5

17 atto effettuato da parte di terzi che ne turbi il possesso o ne contesti la proprietà. In particolare, essendo il mutuo di cui al presente contratto concesso con riferimento al valore ed alla consistenza dell'immobile ipotecato per i diritti di proprietà a cui le parti concordemente hanno attribuito il valore di euro (importo in lettere ) ogni modifica di detto valore, per riduzione dell'entità del bene ipotecato per qualsiasi causa o motivo, comporterà ipso iure la risoluzione del contratto stesso. Qualora uno dei casi predetti dovesse verificarsi l'istituto mutuante si riserva la facoltà di procedere, ad esclusive spese della parte mutuataria, ad una stima dell'immobile ipotecato e di chiedere che gli venga prestata idonea garanzia su altri beni o l'immediato pagamento del credito, a norma dell'art c.c. Il mancato pagamento di ciascuna rata di ammortamento comporta l'applicazione, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata, degli interessi semplici di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti. Il mancato pagamento di due rate di ammortamento, degli interessi di mora maturati e/o delle eventuali spese richieste dall Istituto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non versata, comporta la facoltà per l I.N.P.D.A.P. di risolvere ex art c.c. il contratto di mutuo e di avvalersi di ogni mezzo per il recupero del proprio credito. Art. 6 I patti tutti contenuti nel presente contratto debbono intendersi come essenziali; di conseguenza, qualora la parte mutuataria o i suoi aventi causa vengano meno all'osservanza di qualsiasi pattuizione stipulata, si intenderanno di pieno diritto decaduti dal beneficio del termine e del pagamento in via di ammortamento, senza bisogno di messa in mora o di pronuncia del magistrato e l'istituto mutuante avrà la facoltà di agire in via esecutiva per l'immediato ed integrale recupero del mutuo ipotecario concesso oltre che alla penale prevista dal Regolamento di concessione. Art. 7 La parte mutuataria dichiara espressamente, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa in materia per la concessione del mutuo di che trattasi. Al riguardo qualora risulti che il mutuo sia stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere e/o omissive e/o nel caso di mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda di concessione, salvo ulteriore responsabilità della parte mutuataria, il relativo contratto è risolto in qualsiasi momento con l'immediato ed integrale recupero della somma mutuata e l'applicazione di una sanzione nella misura prevista dal Regolamento vigente al momento dell erogazione. Saranno a carico del mutuatario anche le spese che l I.N.P.D.A.P. dovrà sostenere per la risoluzione del contratto e/o il recupero delle somme dovute. Art. 8 La vendita dell unità immobiliare oggetto del finanziamento è subordinata all estinzione totale del mutuo, preventiva o contestuale alla vendita stessa, pena la risoluzione del contratto con obbligo di pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese e ad ogni altro titolo Art. 9 Il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo e di eventuali interessi di mora avviene tramite MAV precompilati, trasmessi al mutuatario a cura dell Istituto. Nell ipotesi in cui il modulo predisposto non dovesse pervenire in tempo utile, il mutuatario deve provvedere al versamento di quanto dovuto sul conto corrente postale indicato dall I.N.P.D.A.P., avvalendosi di un bollettino di conto corrente postale in bianco, sul quale devono essere specificati il nominativo del mutuatario, la causale e il periodo di riferimento. L istituto si riserva la possibilità di variare le modalità di pagamento. Art.10 Agli effetti della iscrizione ipotecaria, l I.N.P.D.A.P., come sopra rappresentato, elegge domicilio presso l Ufficio Provinciale I.N.P.D.A.P. di. 6

18 La parte mutuataria elegge domicilio presso l abitazione oggetto di mutuo, in difetto presso la Segreteria Generale del Comune di [Comune ove è ubicato l immobile]. Per ogni eventuale controversia le parti stabiliscono che il Foro giudizialmente competente sia quello di [capoluogo della provincia del domicilio elettivo del mutuatario (ai sensi del Codice del Consumo), che corrisponde a quello dove è sito l Ufficio Provinciale/Territoriale INPDAP competente]. Art. 11 Le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, comprese quelle di registro, di ipoteca e di copia in forma esecutiva del contratto stesso per l'i.n.p.d.a.p., nonché le spese e gli onorari per le attestazioni relative alla proprietà e libertà delle unità immobiliari oggetto del contratto stesso, i diritti di esame e le spese per eventuali controlli, che abbiano relazione con il presente contratto, nonché copia del presente contratto di mutuo, sono a carico dell I.N.P.D.A.P. Art. 12 Sono comunque fatte salve le disposizioni inderogabili del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e della legge 2 aprile 2007 n. 40, pertanto non producono effetto le clausole del presente contratto e dei relativi allegati che possano essere ritenute in contrasto con la suddetta disciplina. Il mutuatario dichiara di essersi avvalso del diritto di ricevere preventivamente copia del presente atto e dei relativi allegati. ^ ^ ^ ^ ^ I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza. ^ ^ ^ ^ ^ E, come richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto fatto in, che viene firmato in calce e a margine degli altri fogli dai Comparenti e da me Notaio previa lettura datane ai Comparenti stessi i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà. Consta l'atto di fogli scritti a norma di legge da persona di mia fiducia nelle prime intere pagine ed in righe della. 7

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