AREA SUD MILANO S.p.A. Procedura aperta per l affidamento dei servizi di copertura assicurativa LOTTO n. 4 RC AUTO LIBRO MATRICOLA - CIG E7C

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1 Procedura aperta per l affidamento dei servizi di copertura assicurativa LOTTO n. 4 RC AUTO LIBRO MATRICOLA - CIG E7C AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALLEGATO 7 CAPITOLATO TECNICO LOTTO 4 RC AUTO LIBRO MATRICOLA

2 Articolo 1. Definizioni Articolo 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 5 Articolo 3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia... 5 Articolo 4. Modifiche all'assicurazione... 6 Articolo 5. Aggravamento del rischio... 6 Articolo 6. Diminuzione del rischio... 6 Articolo 7. Recesso in caso di sinistro... 6 Articolo 8. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari... 6 Articolo 9. Durata dell assicurazione... 7 Articolo 10. Oneri fiscali... 7 Articolo 11. Comunicazioni... 7 Articolo 12. Rinvio alle norme di legge Foro competente... 7 Articolo 13. Interpretazione del Contratto... 8 Articolo 14. Gestione della polizza... 8 Articolo 15. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio... 8 Articolo 16. Veicoli Assicurati... 8 Articolo 17. Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola 8 Articolo 18. Calcolo del premio... 9 Articolo 19. Regolazione del Premio Articolo 20. Risoluzione del contratto per il furto del veicolo Articolo 21. Risoluzione del contratto per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato 12 Articolo 22. Estensione Territoriale Articolo 23. Gestione delle vertenze di danno e spese legali Articolo 24. Esclusioni e Rivalse Articolo 25. Validità della copertura Articolo 26. Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) Articolo 27. Limiti di indennizzo Articolo 28. Franchigia Articolo 29. Esclusioni... 14

3 Articolo 30. Obblighi in caso di sinistro R.C.A Articolo 31. Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del codice ) Articolo 32. Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del codice) Articolo 33. Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del codice) Articolo 34. Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie Articolo 35. Attestazione sullo stato del rischio Articolo 36. Duplicato attestazione dello stato del rischio Articolo 37. Oggetto dell'assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) Articolo 38. Incendio ed altre garanzie Articolo 39. Furto e rapina Articolo 40. Eventi socio-politici Articolo 41. Fenomeni naturali Articolo 42. Esclusioni Articolo 43. Rottura cristalli Articolo 44. Caduta di aeromobili o di altri corpi volanti Articolo 45. Obblighi in caso di sinistro Articolo 46. Modalità di liquidazione del danno (per tutti i veicoli) Articolo 47. Clausola arbitrale Articolo 48. Pagamento dell'indennizzo Articolo 49. Riparazione - sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate Articolo 50. Recuperi Articolo 51. Perdita delle chiavi Articolo 52. Spese di immatricolazione - spese di assicurazione R.C.A. - tassa di proprietà Articolo 53. Ripristino airbag Articolo 54. Responsabilità civile dei trasportati Articolo 55. Responsabilità civile per fatto di figli minori - veicoli a motore in genere Articolo 56. Imbrattamento della tappezzeria Articolo 57. Rimorchi rischio statico Articolo 58. Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice -autocarri Articolo 59. Sgombero neve - veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve... 24

4 Articolo 1. Definizioni. Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Accessori di serie: equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base dellistino; Accessori aggiuntivi - optional: equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente; Accessorifonoaudiovisivi:radio,radiotelefoni,lettoricompactdisk,lettoridvd,navigatorisatellitari, mangianastri,registratori,televisoriedaltreapparecchiaturedelgenerestabilmentefissatealveicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema d i blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Attestazione sullo stato del rischio:il documento che viene rilasciato dall'impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione; Cose:sia gli oggetti materiali sia gli animali; Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo; Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa; Denuncia di sinistro: la notifica inviata dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche; Franchigia: somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato; Furto:è il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, alfine di trarne profitto per sé o per altri; Impresa:la Compagnia Assicuratrice Incendio: la combustione, con fiamma, di ben i materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Intermediario:l'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società; Legge:D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà; Polizza: il documento che prova l'assicurazione; Premio:la somma dovuta dal Contraente alla Società; Rapina: è il reato, previsto all'art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; Regolamento: i Regolamenti di esecuzione della norma indicata alla precedente definizione di "Legge" e successive modificazioni ed integrazioni. Risarcimento:la somma dovuta dall'impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;

5 Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Scoperto:partedell'ammontaredeldannocherimaneobbligatoriamenteacaricodell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile; Scoppio: il repentino dirompersi i contenitori per eccesso di pressione interna di liquidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio; Sinistro: il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno; Società: l 'Impresa assicuratrice e le eventuali Imprese coassicuratrici; Terrorismo:qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone(ancheserealizzatodapersonasingola)direttaadinfluenzarequalsiasigovernoe/oterrorizzar el'interapopolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. Valore Commerciale: il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza i l valore di mercato; Veicolo/Natante: ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il"veicolo/natante", si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell'elenco veicoli/natanti. Articolo 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo o la cessazione dell assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave. In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente all'eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note. Articolo 3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell art C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l effetto dell operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art C.C.). I premi potranno essere pagati al Broker, alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative

6 appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza. Ai sensi dell art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: l Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all art. 3 del Decreto, Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all Agente di Riscossione ai sensi dell art. 72 bis ai sensi dell art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell art c.c. nei confronti della Società stessa. Articolo 4. Modifiche all'assicurazione Le eventuali modi fiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Articolo 5. Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art del Codice Civile. L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave. In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si e verificata. Articolo 6. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 7. Recesso in caso di sinistro Al verificarsi di un sinistro, ed entro i l 30 giorno successivo dalla comunicazione dello stesso o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R. Intalecasolagaranziaprestataconilpresentecontrattoavràvaloreperulteriori90gg.dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l'assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo di premio relativo, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario. Articolo 8. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/ Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli

7 obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. 3. L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/ Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. Articolo 9. Durata dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/07/2015 e scadrà alle ore 24 del 30/06/2017, con rateo di premio al 30/06/2016, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza anniversaria( ) con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. Articolo 10. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 11. Comunicazioni TuttelecomunicazionifralePartidovrannoessereinviateperiscrittoperiltramitedell Intermediario al quale è stato conferito incarico per la gestione della polizza. Articolo 12. Rinvio alle norme di legge Foro competente Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di

8 legge vigentiinmateria.perleeventualicontroversieinerentilapresentepolizzaè competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede/residenza il contraente. Articolo 13. Interpretazione del Contratto Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e favorevole per l 'Assicurato. Articolo 14. Gestione della polizza La gestione del contratto è affidata alla IN PIU Broker S.r.l. - Via dé Baullari, ROMA in qualità di broker di assicurazione del Contraente. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti contrattuali, compreso il pagamento dei premi, dovranno avvenire per il tramite del broker. Tutte le comunicazioni riguardanti l esecuzione del contratto avverranno anch esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse. Le comunicazioni dovranno pervenire per lettera raccomandata, telefax o in altra valida forma scritta. Articolo 15. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); - sinistri senza seguito; - sinistri respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Articolo 16. Veicoli Assicurati L'assicurazione è prestata per i veicoli indicati nell'allegato Elenco veicoli assicurati Articolo 17. Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola L'assicurazionehaperbaseunlibromatricolanelqualesonoiscrittiiveicolidacoprire inizialmente e successivamente. E' ammessa le sostituzione di veicoli. E' data facoltà al Contraente di riscattare i veicoli a noleggio e di inserire tal i mezzi all'interno del libro matricola.

9 Per i veicoli inclusi in garanzia nel corso di contratto il premio sarà determinato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa, in base a quanto convenuto all'art.1 8 Le esclusioni di veicoli, ammesse solo inconseguenza di furto e conformemente a quanto previsto dal comma 3dell'art.122CodicedelleAssicurazioni, vendita,fine o anticipata risoluzione del contratto di locazione o di gestione operativa, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate/seguite, nei casi previsti dal contratto, dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni dei veicoli la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel file elettronico o nella comunicazione a mezzo fax inviati all'impresa. Per le esclusioni dei veicoli la garanzia ha effetto fino alle ore24 del giorno indicato nel file elettronico o nella comunicazione a mezzo fax inviati all'impresa. Nessun altro documento sarà dovuto dal Contraente all'impresa a giustificazione del periodo di inizio/fine copertura assicurativa. Al termine del periodo di copertura assicurativa, nei casi previsti dalcontratto,ilcontraenteconsegneràiltagliandoelacartaverdedelveicoloall'impresa. L'Impresasiriservacomunquelafacoltàdiverificareladocumentazioneinpossessodella Contraente. Neicasiprevistidalcomma3dell'articolo122delCodicedelleAssicurazionil'esclusioneè ammessa dalle ore 24 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. In caso di ritrovamento del veicolo il Contraente comunicherà l'evento all Impresa che provvederà a rimettere in copertura il mezzo dalla data riportata sul verbale dell'autorità. Resta salva la facoltà delcontraentedinonreinserireilmezzoincoperturamettendoadisposizionedell'impresail relativo certificato-contrassegno. La garanzia non è operante nel caso in cu i un veicolo di proprietà del Contraente o in sua gestione non venga tempestivamente inserito o re-inserito dopo precedente cancellazione. L'assicurazione si intenderà valida dalle ore 24 del giorno in cui la Contraente effettuerà, in forma scritta, comunicazione all'impresa, per i l tramite del Broker. Articolo 18. Calcolo del premio Il premio annuo lordo della presente assicurazione viene conteggiato secondo i criteri contenuti nella seguente tabella dichiarati in sede d offerta. SEZIONE 1 -RESPONSABILITA' CIVILE AUTO COME DA ELENCO ALLEGATO Tipologia Veicolo Autocarri <= 35 Q.li Autocarri >35-60 Q.l i Autocarri > Q.l i Autocarri > 120 Q.li Macchine Operatrici <= 35 Q.li MacchineOperatrici >35-60 Q.li Macchine Operatrici > Q.li Macchine Operatrici > 120 Q.li Autocarri Trasporto Specifico <= 35 Autocarri Trasporto specifico >35 - Autocarri Trasporto specifico >60 - Autocarri Trasporto specifico > 120 N. veicoli Premio per veicolo Premio totale Imponibile Premio Totale Lordo

10 Autoveicoli speciali <= 35 Q.li Autoveicoli speciali >35-60 Q.li Autoveicoli speciali > Q.li Autoveicolispeciali > 120 Q.li Autovetture <= 13cv Autovetture > 13-17cv Autovetture > 17-20cv Autovetture > 20cv Motocicli e Ciclomotori cc Motocicli e Ciclomotori > 125 TOTALE VEICOLI SEZIONE R.C.A. Numero Veicoli Premio Imponibile Annuo Imposte S.S.N. Premio Annuo Lordo

11 SEZIONE Il -CORPI VEICOLI TERRESTRI Garanzia N. veicoli Incendio ed altre garanzie Tasso Valore assicurato complessivo Premio totale Imponibile Premio Lordo Totale Furto e rapina Eventi Socio Politici Fenomeni Naturali Cristalli TOTALE VEICOLI SEZIONE CVT Numero Veicoli Premio Annuo Imponibile Imposte Premio Annuo Lordo Il premio annuo lordo, calcolato come indicato al presente articolo, viene corrisposto nella misura del100%dell'importorisultantedalconteggiodicuisopraedèregolatoallafinediciascuna annualità assicurativa secondo quanto disposto all art 19 Articolo 19. Regolazione del Premio Le eventuali variazioni in aumento o diminuzione del numero di veicoli costituenti la flotta in copertura verranno regolate mediante una regolazione premio finale alla scadenza della polizza. L'emissione dell'appendice di regolazione del premio deve essere effettuata entro 30 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa. Articolo 20. Risoluzione del contratto per il furto del veicolo La Società provvede all'annullamento del contratto e alla restituzione della parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita - al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Relativamente alla garanzia furto, in caso di sinistro, il veicolo resterà incluso all'interno del Libro Matricolapertuttal'annualitàassicurativaedilpremiosiintenderàacquisito;incasodinon ritrovamentodelmezzolostessosiintenderàautomaticamenteesclusoalrinnovodellapolizza assicurativa.

12 Articolo 21. Risoluzione del contratto per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Per i ciclomotori privi del "certificato di circolazione"(vedi D.P.R. n.153/2006),il Contraente è altresì tenuto a dichiarare, per iscritto e sotto la sua responsabilità, l'avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. In tutte le ipotesi il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La Società adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi: 21.1 Sostituzione con altro veicolo. Qualora il Contraente, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo, non precedentemente assicurato, di sua proprietà, si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato, contrassegno e Carta verde Risoluzione del contratto. Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, relativo alla garanzia di responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita - al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale - dal momento della consegna della documentazione sopra indicata. Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Articolo 22. Estensione Territoriale L'assicurazionevaleperilterritoriodellaRepubblicaItaliana,dellaCittàdelVaticano,della Repubblica di S. Marino, per il territorio di Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia,Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,Malta,Norvegia,Olanda,Polonia,Portogallo,Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e ingenerale degli Stati dell'unione Europea. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare i l Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni e dentro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2 comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello d scadenza del premio o delle rate di premio successive.

13 Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciatala Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa. Articolo 23. Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società assume, fino alla tacitazione delle controparti danneggiate, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali e tecnici. La Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge(art.1917c.c.),anchedopol'avvenutatacitazionedellaodellepartilese,ciòfinoad esaurimento del grado di giudizio in corso. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese giudiziali penali. Articolo 24. Esclusioni e Rivalse L'assicurazione non è operante: 1 nel caso di guida senza patente (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada; 2 nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; 3 nel caso di veicolo con targa"prova", se la circolazione avviene senza l 'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa "prova"; 4 nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se i l noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida; 5 durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, al le relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; 6 per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli art. 143 e 144 del C.A. la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Articolo 25. Validità della copertura L assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge; qualora tuttavia l irregolarità derivi da comprovate o inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l assicurazione conserva la propria validità.

14 SEZ. I RESPONSABILITA CIVILE AUTO Articolo 26. Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) L'Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le sommechepercapitale,interessiespese,sianodovuteatitolodirisarcimentodidanni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private - esclusi aeroporti, porti e cantieri- e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio. La Società inoltre assicura, sulla base delle estensioni di garanzia, i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e,perla parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia. Articolo 27. Limiti di indennizzo Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate fino alla concorrenza dei seguenti limiti di indennizzo: ,00= per sinistro con il limite di : ,00= per danni a persone ,00= per danni a cose Articolo 28. Franchigia L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione diunafranchigiadieuro500,00perogni sinistro,salvoscopertie/ofranchigiediimportosuperioreprevistiinpolizzaperparticolari garanzie. Articolo 29. Esclusioni L'assicurazione non è operante: 1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 2) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco

15 non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; 3) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; 4) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente,se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; 5) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportali, se il trasporto non è effettua lo in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente; 6) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicala la sanzione ai sensi degli artt.186 e187 Codice della Strada. 7) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti. Articolo 30. Obblighi in caso di sinistro R.C.A. I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società ai sensi dell'art!.1913 e1915 del C. C e comunque non oltre 5 giorni da quando l'assicurato od il Conducente del veicolo ne sia venuto a conoscenza. In caso di mancata presentazione della denunciala Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art C.C. di quanto pagato (art. 144, 2 comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art.143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'isvap "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché,se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato,Proprietario,Conducente del veicolo terzo,eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento. In particolare,la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: 1. alla Società, qualora in base alle indicazioni fomite all'assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art.149 del C.d.A. 2. allacompagniadelcivilmenteresponsabileneicasiincuinontroviapplicazione la procedura di indennizzo diretto. Articolo 31. Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del codice) Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato cd assicurato per la responsabilità

16 civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2 del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art.148 del Codice. La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvedere a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti. Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. II del D.P.R. n.254del18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art.149 e150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto,mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando cosi la procedura di risarcimento prevista dall'art.148 del Codice. Articolo 32. Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del codice) Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 30 la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Articolo 33. codice) Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Nelcasodisinistrochecomportilesioniaiterzitrasportatiabordodelveicoloassicurato,il danneggiatodevesempreinviarelarichiestadirisarcimentodirettamenteallasocietàeper conoscenzaalproprietariodelveicolo,medianteletteraraccomandataconricevutadiritorno.i danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art141 del Codice Articolo 34. franchigie Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascuna annualità la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante il saldo degli importi dovuti ed il dettaglio dei relativi sinistri, con indicazione delle informazioni di cui all art. 14 Per detti sinistri, sin d'ora, i l Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto

17 e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare,a semplice richiesta, alla Società medesima le somma da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo. Articolo 35. Attestazione sullo stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione, in formato elettronico (pdf) che contenga: 1. la denominazione della Società; 2. il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente; 3. il numero del contratto di assicurazione, 4. i dati del la targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; 5. la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; 6. la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata. 7. nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale,variazionidelpremioinrelazionealverificarsiomenodisinistrinelcorsodel periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi,intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone; 8. la firma dell'assicuratore. L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: 9. coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; 10. coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata d i premio; 11. coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; 12. cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se i l nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato. Articolo 36. Duplicato attestazione dello stato del rischio In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente, la Società rilascia unduplicatodell'attestazionedellostatodelrischiosurichiestadelcontraenteentroi 5giorni dallarichiestastessa.analogadisposizionesiapplicaneiconfrontidelproprietariosepersona diversadalcontraente,dell'usufruttuario,dell'acquirenteconpattodiriservatodominioodel locatario in caso di locazione finanziaria.

18 SEZ. Il CORPI VEICOLI TERRESTRI Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco (ALLEGATO A) e per quelli inseriti successivamente,la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo,inclusigli impianti,dispositivivariedeventualeattrezzatureinerentil'usodelveicolo,purchéstabilmente fissati sul veicolo. Articolo 37. Oggetto dell'assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute e alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza degli eventi garantiti. Articolo 38. Incendio ed altre garanzie La garanzia assicurativa riguardai danni derivanti da: 1. incendio 2. esplosione o scoppio 3. fulmine 4. fenomeno elettrico comunque verificatosi; la garanzia non opera per le lampade e le altre fonti d i luce, nonché per la batteria. La garanzia è operante anche nel caso di colpa grave dell'assicurato, del conducente,dei trasportati a parziale deroga dell'articolo 1900 del C.C.; La Società rinuncia al diritto di rivalsa, che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice civile, nei confrontidell'assicuratoedelconducente.ilpagamentodell'indennizzosaràeffettuatocon l'applicazione di uno scoperto del10% con il minimo di 500,00. Articolo 39. Furto e rapina La garanzia assicurativa riguarda i danni derivanti da: 1. furto, consumato o tentato 2. rapina, anche se subita ad opera di terzi trasportati. Sono compresi i danni subiti dal veicolo: 3. nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina 4. durante il suo possesso o uso abusivo conseguente al reato 5. nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del10%conil minimo di 500,00. Articolo 40. Eventi socio-politici La garanzia assicurativa è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, esclusi i cristalli, inconseguenza di: 1. tumulti popolari, scioperi sommosse

19 2. atti di terrorismo e sabotaggio sempre che l'assicurato o il Conducente non vi abbiano preso parte attiva 3. vandalismo. II pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione diunoscopertodel10%conil minimo di 500,00. Articolo 41. Fenomeni naturali La garanzia assicurativa riguarda i danni derivanti da: 1. bufera, trombe d'aria, uragani e cose trasportate da tali eventi; 2. allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate; 3. caduta di grandine, neve e ghiaccio; 4. pressione della neve; 5. frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine; 6. eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti; 7. caduta di alberi o di sassi; Ilpagamentodell'indennizzosaràeffettuatoconl'applicazionediunoscopertodel10%conil minimo di 500,00. Nelcasoincuiildannodovesseessereindennizzabileancheinbaseadaltregaranziedirette prestate,lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l'assicurato. Articolo 42. Esclusioni L'assicurazione non è operante peri danni: 1. Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare; 2. avvenuti in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 3. determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del Contraente, dell'assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo; 4. di semplici bruciature non seguite da incendio; 5. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; 6. conseguenti ad appropriazione indebita; 7. da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; 8. indiretti, quali, ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili. Articolo 43. Rottura cristalli La Società, nei limiti di 750,00 per sinistro, si obbliga a indennizzare le spese sostenute per la sostituzione ed installazione dei cristalli, delimitanti l'abitacolo del veicolo, danneggiati da cause accidentali,fenomeni naturali o fatto di terzi. La garanzia non opera per le rigature o segnature e simili, per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli, peri danni agli specchi retrovisori esterni. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non

20 sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. Articolo 44. Caduta di aeromobili o di altri corpi volanti La Società risponde inoltre dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati,nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose. Articolo 45. Obblighi in caso di sinistro I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società ai sensi dell'art e1915 del C.C. e comunque non oltre 10 giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni e dell'entità almeno approssimativa del danno. Neicasidifurto,rapina,smarrimentoedeventisocio-politici,dovràesserefattadenuncia immediata all Autorità, inoltrando copia della denuncia vistata dalla stessa. Se il furto ola rapina è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere reiterata all'autorità italiana. Articolo 46. Modalità di liquidazione del danno (per tutti i veicoli) 1. In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato su Eurotax Giallo pubblicato nel mese in cui si è verificato l'evento. Nel caso in cui il valutazione di Eurotax Giallo non rispondesse alle esigenze dell'assicurato, le Parti concorderanno congiuntamente una stima in base al valore di mercato. Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche i l caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza). Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro. In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui alla presente sezione si conviene che, a parziale deroga dell'art del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso. 2. In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione. Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento su l valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

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