2. Stranieri: permanenza fino a tre mesi senza permesso di soggiorno. 3. Lavoratori all estero: stabilite le retribuzioni convenzionali 2007
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1 Notiziario n. 2/2007 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI 8 marzo Ingresso stranieri: nuove procedure 2. Stranieri: permanenza fino a tre mesi senza permesso di soggiorno 3. Lavoratori all estero: stabilite le retribuzioni convenzionali Comunicazioni obbligatorie ai centri per l impiego 5. Apprendistato e obblighi formativi del datore di lavoro 6. Apprendistato e copertura INPS di malattia 7. Tasso d interesse per il pagamento rateale del premio INAIL 8. Lavoratori domestici: contribuzione Ingresso stranieri: nuove procedure Con circolare congiunta del Ministero dell interno e del Ministero del lavoro del 13 maggio 2005, sono state impartite disposizioni sulle modalità di funzionamento degli Sportelli unici per l immigrazione, quali referenti istituzionali e decisionali dei procedimenti in materia di assunzione dei lavoratori extracomunitari e di ricongiungimento familiare. In considerazione dell elevato numero di domande presentate dai datori di lavoro con l entrata in vigore del decreto flussi per l anno 2006, il Governo ha emanato un secondo decreto flussi per l anno 2006 per il rilascio di altri 350 mila nulla osta all assunzione di lavoratori extracomunitari non stagionali oltre quelli previsti dal primo provvedimento, prendendo in considerazione le domande valide presentate entro il 21 luglio Sono stati ridotti i passaggi procedurali ed è previsto il ricorso generalizzato alle autocertificazioni dei datori di lavoro, per limitare le richieste di integrazione di
2 documenti alle situazioni di incompletezza di dati, di errori o di forti dubbi sulla validità delle indicazioni presenti sulle domande. (Circolare congiunta Ministeri dell interno e della solidarietà sociale 24 ottobre 2006 n.1). 2. Stranieri: permanenza fino a tre mesi senza permesso di soggiorno Il permesso di soggiorno deve essere richiesto solo per soggiorni superiori a tre mesi, mentre per i soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Nel caso di distacchi in Italia da parte di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente del contratto, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione va presentata allo sportello unico della Prefettura Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. (D.L. 15 febbraio 2007 n. 10) 3. Lavoratori all estero: stabilite le retribuzioni convenzionali 2007 Sono state determinate per l anno 2007 le retribuzioni convenzionali da prendere come base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all estero. Le tabelle allegate al decreto ministeriale del 19/01/2007, indicano i dati per ciascun settore e sono divise in base alla categoria di appartenenza dei lavoratori fra: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.
3 Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali l Italia non ha siglato un accordo in materia di sicurezza sociale. La circolare INPS con l indicazione dei valori di riferimento per l anno 2007 é consultabile al link: 4. Comunicazioni obbligatorie ai centri per l impiego Il Ministero del Lavoro ha fornito delle risposte ai quesiti sulla nuova normativa sulle comunicazioni, precisando i seguenti punti: l avvio del rapporto di agenzia deve essere comunicato solo se svolto in forma coordinata e continuativa; non è obbligatoria la comunicazione per i contratti di collaborazione meramente occasionali (articolo n codice civili), caratterizzati da occasionalità, discontinuità e assenza di vincoli; per i marittimi le comunicazioni devono essere effettuate all ufficio del Collocamento della Gente di Mare; gli stage esclusivamente formativi e non finalizzati all assunzione non rientrano fra i rapporti per cui è obbligatoria la comunicazione; nel caso di contratti a termine per sostituzione di lavoratori assenti deve essere comunicata la data presunta di cessazione; nel caso in cui il giorno antecedente all inizio del rapporto cada di domenica la comunicazione può essere fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero, ove possibile, nel giorno festivo con gli strumenti disponibili (fax, invio informatico); per datori di lavoro si intende: il committente per le collaborazioni; il preponente nel caso di contratto di agenzia e di rappresentanza;
4 l associante nel caso di associazione in partecipazione e il soggetto ospitante nel caso dei tirocini ed alle altre esperienze lavorative ad essi assimilate; l obbligo della comunicazione anticipata sussiste solo per le collaborazioni coordinate e non per le altre prestazione di lavoro autonomo; fra le collaborazioni da non comunicare si annoverano quelle con: professionisti, componenti di organi societari, partecipanti a collegi e commissioni e prestatori di lavoro accessorio; sono esclusi dall obbligo i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; per i rapporti di lavoro che si svolgono in più sedi la comunicazione andrà fatta al servizio competente in base alla sede del committente presso la quale si realizza il coordinamento anche temporale della prestazione lavorativa. (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale note 4 gennaio 2007 n.440 e del 14 febbraio 2007 n.4746) 5. Apprendistato e obblighi formativi del datore di lavoro Il ministero del Lavoro, in risposta ad interpelli, ha fornito chiarimenti sugli obblighi formativi del datore di lavoro nei confronti degli apprendisti. 1. Sussiste responsabilità, in capo al datore di lavoro, in relazione al raggiungimento del luogo dove si svolge l attività formativa da parte dei lavoratori apprendisti, spesso minori? Per i fatti illeciti commessi dal lavoratore apprendista durante il raggiungimento del luogo preposto all attività formativa debbono applicarsi i princìpi generali in tema di
5 responsabilità di cui agli articoli 2043 e 2048 c.c. (tale ultima norma stabilisce che coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza e che sono comunque liberati dalla responsabilità se provano di non avere potuto impedire il fatto). Nel caso in cui, invece, l apprendista, nel sopraindicato percorso, sia oggetto di infortunio, si rinvia alla disciplina dell assicurazione Inail in materia di infortunio in itinere, come disciplinato dal comma 3 dell articolo 2 del DPR n. 1124/1965, aggiunto dal decreto legislativo n. 38/2000 e quindi tutelato. 2. Quali conseguenze anche a livello sanzionatorio potrebbero ricadere sul datore di lavoro nel caso in cui l apprendista minore non intenda esercitare a priori il proprio diritto-dovere all istruzione e formazione, ovvero non frequenti di fatto i corsi formativi? Si evidenzia che, come sancito espressamente dal secondo comma dell articolo 16 della legge n. 196/1997, la frequenza ai corsi formativi è presupposto necessario al fine di ottenere le agevolazioni contributive. Pertanto, la mancata disponibilità del minore alla partecipazione ai suddetti corsi costituisce ragione ostativa alla stipula di tale tipologia di contratto; peraltro, si ricorda che la volontà e l attitudine del lavoratore ad espletare un percorso formativo integrato all attività lavorativa può accertarsi già durante il periodo di prova. Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, si verifichi l interruzione della frequenza dei moduli formativi, nonostante l espresso richiamo del datore di lavoro al proseguimento degli stessi, potrà considerarsi irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia tra le parti contrattuali e, conseguentemente, procedersi al licenziamento per giusta causa dell apprendista. 3. Occorre retribuire le 120 ore corrispondenti ai moduli formativi aggiuntivi di cui all articolo 5 del DPR n. 257/2000? In attesa dell attuazione della figura dell apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione, il minore di anni diciotto che intenda accedere ad un rapporto di apprendistato deve adempiere all obbligo formativo di cui all articolo 68 della legge n. 144/1999, attuato dall articolo 5 del DPR n. 257/2000, mediante la frequenza di corsi
6 esterni all azienda, pari a 120 ore, in aggiunta al pari numero di ore dedicate alla formazione professionale. Come prevede l articolo 10 della legge n. 25/1955, le ore di insegnamento complementare sono equiparate a quelle di lavoro effettivamente prestato e, pertanto, devono essere retribuite, atteso che la formazione del minore persegue analoga finalità rispetto a quella direttamente inerente al rapporto di lavoro. 4. Nel caso di apprendistato part time, qual è l orario settimanale minimo compatibile? Dall analisi della normativa vigente sull argomento, non pare ravvisarsi alcun limite di orario minimo settimanale da osservarsi nella stipula del contratto. Si sottolinea, peraltro, che come precisato dalla circolare di questo Ministero n. 9/2004 la peculiare articolazione dell orario di lavoro non deve essere di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative tipiche del contratto di apprendistato. Pertanto, occorre valutare caso per caso se la durata della prestazione lavorativa sia tale da consentire il conseguimento della qualifica professionale e il soddisfacimento dell esigenza formativa (vd. circolare n. 46/2001). 5. Il numero di ore medie annue dedicate alla formazione deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa? Le 120 ore previste dall articolo 16 della legge n. 196/1997 rappresentano la soglia minima di attività formativa da svolgere all interno del rapporto di apprendistato. Talché, anche in conformità al principio di non discriminazione tra lavoro part time e lavoro a tempo pieno, espresso nel secondo comma dell articolo 4 del decreto legislativo n. 61/2000, si ritiene che il periodo di attività formativa non possa essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro. (Ministero del lavoro, nota 13 dicembre 2006 n. 7209)
7 6. Apprendistato e copertura INPS di malattia Sono estese agli apprendisti, di qualsiasi settore di attività, impiegati e operai, le prestazioni economiche di malattia a carico INPS, per gli eventi morbosi verificatisi dopo il primo gennaio In particolare, si rendono ora applicabili anche a questi lavoratori le disposizioni riguardanti: la presentazione dei certificati medici, le fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia, i periodi di indennizzabilità di 180 giorni e il riconoscimento dei contributi figurativi. Per quanto riguarda il datore di lavoro, questi dovrà anticipare l importo dell indennità di malattia e poi portarlo a conguaglio con i contributi dovuti tramite DM10/2 nel quadro D rigo 52. (INPS circolare 21 febbraio 2007 n. 43) 7. Tasso d interesse per il pagamento rateale del premio INAIL E fissato al 3,32 % il tasso d interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata del premio relativo all autoliquidazione 2006/2007, nel caso in cui le aziende abbiano optato per la rateazione del premio assicurativo. Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l autoliquidazione 2007 in scadenza al 16 giugno 2007, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata sono: 16 maggio 2007: 0, ; 16 agosto 2007: 0, novembre 2007: 0, (INAIL Nota 16 febbraio 2007 Prot. n. 2019, Nota 20 febbraio 2007 Prot. n. 2152)
8 8. Lavoratori domestici: contribuzione 2007 Sono state stabilite le misure dei contributi per i lavoratori domestici, in vigore dal primo gennaio Rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali con la quota CUAF Retribuzione oraria Contributo orario totale Quota a carico del lavoratore Fino a 6,83 1,27 0,30 Oltre 6,83 fino a 8,34 1,43 0,34 Oltre 8,34 1,75 0,42 Rapporti di lavoro oltre le 24 ore settimanali con la quota CUAF 0,92 0,22 Dalla scadenza di aprile 2007 è prevista la possibilità del pagamento on line sul sito (INPS circolare 16 febbraio 2007 n. 40)
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