DISPOSIZIONI DI LEGGE
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- Martina Mauri
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1 DISPOSIZIONI DI LEGGE Il Divulgatore n 3-4/2008 Vendita diretta Pagg La legge fondamentalmente vuole agevolare l imprenditore agricolo che svolga attività di vendita dei propri prodotti, anche attraverso un regime fiscale molto più favorevole rispetto a quello del commercio ordinario. Di particolare interesse per gli sviluppi che ne conseguiranno, il decreto ministeriale appena emanato, che incoraggia la costituzione di mercati espressamente dedicati alla vendita diretta da parte degli agricoltori. Daniele Ara Prober - Associazione Produttori Biologici e Biodinamici dell'emilia-romagna L imprenditore agricolo può esercitare la vendita diretta. L affermazione scaturisce dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell art. 1 del D.Lgs. 228/01, la cosiddetta Legge di orientamento in agricoltura, nel quale fra le attività connesse di competenza dell imprenditore stesso figura anche la commercializzazione, purchè essa abbia ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. E l articolo 4 del medesimo decreto precisa, a riguardo della vendita diretta: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Si ritiene utile richiamare le leggi e i decreti che negli ultimi cinquant anni si sono espressi in materia di vendita diretta. Fra questi risulta di estrema attualità il decreto ministeriale emanato alla fine del 2007 dedicato ai mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte di imprenditori agricoli, i cosidetti farmer s market. Esso detta le regole per la costituzione e la gestione di questi mercati: chi li istituisce, chi può vendere, quali prodotti vi possono essere commercializzati e con quali modalità. Il decreto sui mercati contadini I farmer s market hanno dal 1 gennaio 2008, giorno in cui è entrato in vigore il decreto, una precisa normativa di riferimento. I protagonisti principali sono le imprese agricole, anche cooperative, e i Comuni, anche associati, che devono istituire o autorizzare i mercati agricoli per la vendita diretta, su area pubblica o privata, oltre a promuovere azioni di informazione rivolte ai consumatori. I Comuni possono avvalersi, nell organizzazione, delle associazioni di categoria e di quelle dei produttori. All art. 2 sono specificate le caratteristiche degli imprenditori agricoli che possono partecipare: iscrizione alla Camera di Commercio; con azienda ubicata in ambito regionale o negli ambiti più ristretti definiti dalle singole Amministrazioni competenti; con prodotti in vendita diretta provenienti dall azienda stessa, o dall azienda dei soci imprenditori agricoli, prodotti che possono anche essere ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza aziendale del 51%. Le domande di partecipazione dei produttori, trascorsi 60 giorni dalla presentazione, usufruiscono del silenzioassenso da parte delle amministrazioni pubbliche. Importante sottolineare che, oltre i titolari dell'impresa, anche altre figure possono esercitare la vendita: i soci in caso di società agricola, i familiari coadiuvanti e il personale dipendente di ciascuna impresa. Ovviamente, essendo i mercati contadini all interno della disciplina per la vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 4 D. Lgs. 228/01), non è da prendere in considerazione la disciplina del commercio. Rispetto alle norme igienico-sanitarie, vale il Reg. (Ce) 852/2004 (si veda a fianco). Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto delle norme in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice Importante segnalare che ogni attività concessoria del Comune deve essere conseguente alla presenza di un disciplinare di mercato dotato di determinate caratteristiche sancite o regolamentate dal Comune stesso. La possibilità del silenzio-assenso di fronte alla richiesta di mercato contadino da parte di un produttore agricolo, può avere efficacia solamente dove esiste già il disciplinare: quindi il decreto è realmente applicabile solo laddove vi sia un Comune o un eventuale propositore propositore che abbia predisposto tale documento. Infine l art. 4, riferito ai servizi accessori al mercato, prevede l attività di trasformazione all interno dello stesso (in ottemperanza alle norme generali igienico-sanitarie) oltre ad attività didattiche, culturali e dimostrative sui prodotti tipici e artigianali locali.
2 L adeguamento fiscale alla Legge di orientamento Le novità introdotte dalla Legge di orientamento in materia di attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli non hanno comportato l automatico adeguamento delle disposizioni di carattere fiscale riferite alla tassazione di tali attività. All armonizzazione della disciplina si è arrivati soltanto, a distanza di alcuni anni, con la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), che all articolo 2 ha: - modificato l art. 29, comma 2, lettera c), del Testo unico in materia di imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), per quanto concerne la definizione di attività agricole tassate con ricorso al metodo dell assorbimento nel reddito agrario, qualora abbiano ad oggetto determinati beni individuati con un apposito decreto ministeriale; - ha aggiunto l articolo 78-bis al citato testo unico in materia di imposte sui redditi, per la tassazione delle attività agricole aventi ad oggetto beni non ricompresi nel suddetto decreto ministeriale. Nel nuovo testo della lettera c) dell articolo 29 il criterio della normalità fino ad allora utilizzato in coerenza con la precedente formulazione dell articolo 2135 del Codice Civile è stato sostituito, in aderenza alle novità della Legge di orientamento, con quello della prevalenza, in base al quale sono considerate agricole per connessione le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e dalle altre attività principali. Tuttavia, sotto il profilo fiscale non tutti i prodotti possono essere dichiarati con il reddito agrario, in quanto degli stessi non si è tenuto conto nella determinazione dell estimo catastale. Pertanto, la nuova formulazione dell articolo 29, comma 2, lettera c) rinvia ad un elenco di prodotti che devono essere individuati con un apposito decreto emanato, ogni due anni, dal Ministero dell economia e delle finanze, su proposta del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Il primo decreto, con l elenco dei prodotti, datato 19 marzo 2004, è stato pubblicato nella G.U. n. 78 del 2 aprile 2004; il secondo decreto dell'11 luglio 2007 (G.U. n. 193 dell'1 gennaio 2007) ha confermato quello del 2003 con l aggiunta di altri prodotti. Per tutte le vendite relative ai prodotti in elenco non deve essere dichiarato alcun reddito, in quanto lo stesso è assorbito dal reddito agrario dell imprenditore che esercita le attività di coltivazione e di allevamento, nel rispetto della prevalenza dei prodotti propri. Bisogna sottolineare che l applicazione del regime catastale, oltre all evidente vantaggio fiscale conseguente all eliminazione della tassazione ordinaria, comporta altri benefici, tra i quali si segnalano la semplificazione contabile e la non applicabilità dei sistemi di accertamento basati sugli studi di settore e sui parametri. L imposta sui redditi in regime forfettario Per i beni che, invece, non sono ricompresi nei decreti ministeriali, ma che derivano dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, il reddito imponibile è determinato, in base al 78- bis, forfettariamente nella misura del 15% dei corrispettivi. È bene precisare che prima dell entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) potevano applicare il regime forfettario soltanto gli imprenditori individuali e le società semplici, con esclusione, quindi, delle società di capitali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. L articolo 1, comma 1093, della citata legge n. 296 ha previsto che il ricordato regime forfettario possa essere utilizzato, a seguito dell esercizio di un opzione, da tutte le società di persone e dalle società a responsabilità limitata e cooperative che esercitino esclusivamente attività agricole. Tuttavia il contribuente che non abbia convenienza ad applicare i regimi forfettari può continuare a calcolare l applicazione dell imposta nel modo normale. L imposta sul valore aggiunto Per quanto concerne l imposta sul valore aggiunto, il regime speciale già previsto dall articolo 34 del Dpr n. 633 del 1972 si continua ad applicare esclusivamente alle cessioni dei beni elencati nella tabella A allegata allo stesso decreto. Tale regime, come è noto, prevede l applicazione delle aliquote ordinarie sulle cessioni dei prodotti, mentre la detrazione ai fini Iva viene effettuata in modo forfettario, sulla base delle cosiddette percentuali di compensazione. Dall esame della richiamata tabella si evidenzia che gli unici prodotti trasformati presenti sono il vino, l olio e i formaggi e latticini. Pertanto, ai fini dell Iva, il quadro normativo risulta così definito: il nuovo regime forfettario introdotto dalla legge finanziaria per il 2004 in base al quale l imposta da versare è determinata nella misura del 50% dell imposta relativa alle operazioni imponibili (prestazioni) si applica unicamente alle prestazioni di servizio (circolare Ag. Entrate 6/E ). Anche in questo caso è consentito rinunciare al regime forfettario e optare per quello ordinario, tenendo presente che l opzione ai fini Iva è indipendente da quella ai fini delle imposte dirette. Come è evidente, il nuovo quadro normativo di riferimento per la disciplina dell esercizio della vendita diretta rappresenta un chiaro incentivo per le imprese agricole interessate a rapportarsi con il mercato, soprattutto alla luce delle modifiche sostanziali introdotte con riguardo al trattamento fiscale dell attività di vendita dei prodotti agricoli. EXCURSUS NORMATIVO
3 Legge 125/59 Commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici Prima norma che agevolava la vendita del prodotto agricolo all'ingrosso. Il commercio dei prodotti agroalimentari all'ingrosso poteva svolgersi fuori dai mercati dedicati, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie. Superata dalle attuali normative. Legge 59/63 Vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti Prima vera norma sulla vendita diretta per le aziende agricole. Gli agricoltori singoli o associati non erano tenuti a munirsi di licenza di vendita. Occorreva fare richiesta al Comune per commercializzare. Non potevano essere venduti prodotti di altre aziende. Tale norma, pure esonerando gli agricoltori dal possesso della licenza, poneva limiti che vicolavano fortemente le attività commerciali. Superata dal D. Lgs. 228/2001. D. Lgs. 114/98 Legge Bersani Norma di riferimento sul commercio Il decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. Il decreto non si applica ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. L. R. 12/99 Recepimento in Emilia Romagna della Legge Bersani Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. 114/98. All art. 6 comma 8 viene specificato che i posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2% nei mercati e il 4% nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva, in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale. Tale norma prevede quindi la presenza di produttori agricoli nei mercati ordinari, ma gli spazi previsti rimangono molto limitati. D. Lgs. 228/2001 Legge di orientamento in agricoltura Tra le varie indicazioni, ridefinisce le modalità per effettuare vendita diretta ed è la principale norma di riferimento attualmente. Ha modificato la vecchia definizione di imprenditore agricolo nell'art del Codice Civile, inserendo fra le attività svolgibili anche altre attività connesse quali la commercializzazione. Inoltre la legge 59/63 in precedenza limitava la vendita alla sola produzione ottenuta direttamente, mentre l art. 4 del presente decreto consente la vendita di altri prodotti, anche se la provenienza aziendale deve rimanere prevalente. Legge 231/2005 Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari Nell art. 2-bis "Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari", volto a favorire le filiere locali nella distribuzione, si prevede che le strutture della grande distribuzione e i centri commerciali definiscano azioni per promuovere la vendita di prodotti agricoli locali. In merito alla vendita diretta su aree pubbliche mediante l utilizzo di un posteggio, va sottolineata la riformulazione del D. Lgs. 114/198: in particolare si dispone che i Comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle Regioni, stabiliscano l ampiezza complessiva delle aree da destinare all esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, oltre a individuare i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n Legge 81/2006 Legge omnibus per l'agricoltura Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa. Con l'art. 2-quinquies si modifica l'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, in particolare al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non e' richiesta la comunicazione di inizio attività. Legge 296 del 27 dicembre 2006 Finanziaria 2007 Modifiche ai massimali di vendita di prodotto non aziendale Ampliamento delle possibilità di vendita di prodotti provenienti da un'altra azienda (che non devono comunque superare il 49% del fatturato). Inoltre nel comma 1064 Titolo IV, alla voce Interventi per lo Sviluppo e la Ricerca Finanziaria 2007, sono apportate le seguenti modificazioni all articolo 4, comma 8, del D. Lgs. 228/2001: gli 80 milioni di lire sono sostituiti dai 160 mila euro e i 2 miliardi di lire sono sostituiti dai 4 milioni di euro. In questo modo risultano quadruplicati i tetti di ricavo oltre i quali l agricoltore è sottoposto alle norme sul commercio. Infine, con questa legge preventiva di bilancio 2007 si annuncia il decreto sui mercati contadini sotto indicato. D. M. del 20 novembre 2007 Mercati contadini Decreto di attuazione dell articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sui mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Vengono definiti i criteri di costituzione dei mercati dedicati alle aziende agricole, per la cui descrizione dettagliata si rimanda alla pagina a fianco. Legge 244 del 24 dicembre 2007 Finanziaria 2008 Gruppi d'acquisto Nel maxi emendamento 1, nei commi , si stabilisce che non si tratta di attività commerciali e che sono esenti dall'imposta sul reddito e dal regime Iva.
4 GARANTITE IGIENE E SANITÀ DEI PRODOTTI IN VENDITA Presso i mercati contadini così come nei distributori automatici, nei locali o nelle strutture mobili per la vendita diretta di prodotti agricoli primari o trasformati devono essere rispettati i regolamenti comunitari in materia di igiene degli alimenti. Emilia Guberti Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Azienda Usl di Bologna Il decreto ministeriale sui farmer s market prevede che essi siano conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al Reg. (Ce) 852/2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti e che in essi siano posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli rispondenti alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Ricorda inoltre che è ammesso l esercizio dell attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle medesime norme igienico-sanitarie. Il citato regolamento comunitario contiene le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell uso previsto. Esso stabilisce una serie di principi: a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti è a carico dell operatore del settore alimentare; b)è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria; c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti deperibili (in particolare a base di carne, latte, uova, ecc.), che necessitano di refrigerazione e non possono essere detenuti, trasportati o commercializzati a temperatura ambiente pena l alterazione dei requisiti di sicurezza e un possibile rischio per il consumatore. In attesa del testo unico Le normative comunitarie non si applicano nè alla produzione e trasformazione per uso privato domestico né alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. Tuttavia, in caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari da parte dell operatore del settore alimentare che li produce al consumatore finale o a dettaglianti locali, il legislatore comunitario precisa che è opportuno tutelare la salute pubblica mediante la normativa nazionale, in particolare data la stretta relazione tra il produttore e il consumatore. A tal proposito permangono, in attesa di essere armonizzate in un unico codice alimentare contenente le normative europee, numerose norme nazionali e regolamenti locali, che condividono con i regolamenti comunitari una serie di indicazioni di carattere igienico-sanitario a fondamento di una corretta prassi operativa, ben esemplificati negli allegati e II del Reg. (Ce) 852/04. L allegato I indica i requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate, quali trasporto, magazzinaggio e manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione o presso uno stabilimento di lavorazione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura. Esso stabilisce essenzialmente i seguenti criteri: 1. i prodotti primari devono essere protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti; 2. gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese da un lato le misure di controllo della contaminazione derivante dall aria, dal suolo, dall acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione e l eliminazione dei rifiuti e d altro lato le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici. Per quanto concerne le strutture e i locali per la commercializzazione dei prodotti attraverso la vendita diretta è utile fare riferimento all allegato II, capitolo III del Reg. (Ce) 852/04, recante i requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici. REQUISITI DI STRUTTURE MOBILI, LOCALI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI Le strutture debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione in particolare da parte di animali infestanti. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni che seguono. Devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi). Le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo. Si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti. Laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate. Deve essere disponibile un adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda. Devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi). Devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
5 ATTIVITÀ IL CUI REDDITO È INCORPORATO IN QUELLO AGRARIO(*) Dal decreto ministeriale del 2004 Produzione di carni e prodotti della macellazione Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate Produzione di succhi di frutta e di ortaggi Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi Produzione di olio di oliva e di semi oleosi Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte Lavorazione delle granaglie Produzione di vini Produzione di aceto Produzione di sidro ed altre bevande fermentate Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi Aggiunte dal decreto ministeriale del 2007 Produzione di prosciutti, salami e insaccati Disidratazione di erba medica(1) Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele(2) Attività relative alla piscicoltura, con riguardo, in particolare, alla produzione di filetti di pesce (*) Decreti del Ministero dell economia e delle finanze del 19 marzo 2004 (G.U. n. 78 del ) e dell'11 luglio 2007 (G.U. n ) (1) attività praticata normalmente dai produttori agricoli di foraggio anche se inclusa nella classificazione Atecofin 2004 tra le attività non agricole. (2) queste attività vengono esplicitamente incluse anche in relazione alle disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2004 n. 313 (legge sull'apicoltura) ma di fatto potevano configurarsi attività agricole anche prima di allora. INCENTIVI PER I MERCATI CONTADINI Vilmer Poletti Regione Emilia-Romagna, Servizio Produzioni Vegetali La Regione Emilia-Romagna e in particolare l'assessorato Agricoltura ha accolto con favore il decreto ministeriale che detta norme sui mercati contadini. Si tratta di poter trovare in alcuni Comuni del territorio regionale (tutti quelli che vorranno attivarli su richiesta di produttori singoli o associati) aree destinate alla vendita diretta di prodotti agroalimentari da parte degli agricoltori. Nel pieno rispetto delle competenze normative che vengono attribuite ai singoli Comuni l intenzione è quella di favorire l'incontro fra mondo produttivo agricolo e consumatori al fine di valorizzare quegli aspetti di tipicità, stagionalità e freschezza che caratterizzano gran parte dei nostri prodotti che fin d'ora possono trovare spazio in queste aree di vendita al pubblico. Questa forma di commercializzazione rappresenta un opportunità per quelle aziende che vorranno investire in qualità di prodotto e di processo lungo tutta la filiera fino al prodotto pronto per il consumo. Per i consumatori pensiamo possa essere un occasione per conoscere meglio i prodotti di stagione e tipici oltre ad avere occasione di conoscere direttamente chi li produce. Pur non essendo la questione prevalente è chiaro che il prezzo cui verranno venduti i prodotti in questi mercati sarà uno degli elementi decisivi per il successo o meno di tali iniziative. Gli strumenti di finanziamento che le aziende agricole e i Comuni possono utilizzare sono quelli già previsti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale recentemente approvato e in particolare: Misura 111 Azione 1 che finanzia la formazione, l informazione e l aggiornamento professionale di imprenditori agricoli, coadiuvanti, dipendenti di aziende agricole, attraverso l erogazione diretta ai beneficiari di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il servizio ricevuto; Misura 121 che finanzia direttamente le aziende agricole e che ha tra gli obiettivi operativi l incentivazione degli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta e a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali; Misura 322 che finanzia i singoli Comuni e/o Comunità Montane per il recupero del patrimonio immobiliare e storico culturale del mondo rurale anche per la realizzazione di punti vendita interaziendali. Oltre a queste misure altre possono essere prese in considerazione per divulgare e promuovere la conoscenza di questi mercati e delle misure prese per favorire un offerta ampia e continua sul territorio. Per favorire una conoscenza adeguata e dare un supporto di competenze, come Regione è stata data la disponibilità all'anci - Emilia Romagna (Associazione dei Comuni) che ha istituito un gruppo di lavoro per offrire ai singoli Comuni una bozza di disciplinare per regolamentare questi mercati. Di questo gruppo di lavoro fanno parte anche le rappresentanze dei produttori agricoli e dei consumatori.
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