DISPOSIZIONI DI LEGGE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DISPOSIZIONI DI LEGGE"

Transcript

1 DISPOSIZIONI DI LEGGE Il Divulgatore n 3-4/2008 Vendita diretta Pagg La legge fondamentalmente vuole agevolare l imprenditore agricolo che svolga attività di vendita dei propri prodotti, anche attraverso un regime fiscale molto più favorevole rispetto a quello del commercio ordinario. Di particolare interesse per gli sviluppi che ne conseguiranno, il decreto ministeriale appena emanato, che incoraggia la costituzione di mercati espressamente dedicati alla vendita diretta da parte degli agricoltori. Daniele Ara Prober - Associazione Produttori Biologici e Biodinamici dell'emilia-romagna L imprenditore agricolo può esercitare la vendita diretta. L affermazione scaturisce dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell art. 1 del D.Lgs. 228/01, la cosiddetta Legge di orientamento in agricoltura, nel quale fra le attività connesse di competenza dell imprenditore stesso figura anche la commercializzazione, purchè essa abbia ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. E l articolo 4 del medesimo decreto precisa, a riguardo della vendita diretta: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Si ritiene utile richiamare le leggi e i decreti che negli ultimi cinquant anni si sono espressi in materia di vendita diretta. Fra questi risulta di estrema attualità il decreto ministeriale emanato alla fine del 2007 dedicato ai mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte di imprenditori agricoli, i cosidetti farmer s market. Esso detta le regole per la costituzione e la gestione di questi mercati: chi li istituisce, chi può vendere, quali prodotti vi possono essere commercializzati e con quali modalità. Il decreto sui mercati contadini I farmer s market hanno dal 1 gennaio 2008, giorno in cui è entrato in vigore il decreto, una precisa normativa di riferimento. I protagonisti principali sono le imprese agricole, anche cooperative, e i Comuni, anche associati, che devono istituire o autorizzare i mercati agricoli per la vendita diretta, su area pubblica o privata, oltre a promuovere azioni di informazione rivolte ai consumatori. I Comuni possono avvalersi, nell organizzazione, delle associazioni di categoria e di quelle dei produttori. All art. 2 sono specificate le caratteristiche degli imprenditori agricoli che possono partecipare: iscrizione alla Camera di Commercio; con azienda ubicata in ambito regionale o negli ambiti più ristretti definiti dalle singole Amministrazioni competenti; con prodotti in vendita diretta provenienti dall azienda stessa, o dall azienda dei soci imprenditori agricoli, prodotti che possono anche essere ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza aziendale del 51%. Le domande di partecipazione dei produttori, trascorsi 60 giorni dalla presentazione, usufruiscono del silenzioassenso da parte delle amministrazioni pubbliche. Importante sottolineare che, oltre i titolari dell'impresa, anche altre figure possono esercitare la vendita: i soci in caso di società agricola, i familiari coadiuvanti e il personale dipendente di ciascuna impresa. Ovviamente, essendo i mercati contadini all interno della disciplina per la vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 4 D. Lgs. 228/01), non è da prendere in considerazione la disciplina del commercio. Rispetto alle norme igienico-sanitarie, vale il Reg. (Ce) 852/2004 (si veda a fianco). Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto delle norme in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice Importante segnalare che ogni attività concessoria del Comune deve essere conseguente alla presenza di un disciplinare di mercato dotato di determinate caratteristiche sancite o regolamentate dal Comune stesso. La possibilità del silenzio-assenso di fronte alla richiesta di mercato contadino da parte di un produttore agricolo, può avere efficacia solamente dove esiste già il disciplinare: quindi il decreto è realmente applicabile solo laddove vi sia un Comune o un eventuale propositore propositore che abbia predisposto tale documento. Infine l art. 4, riferito ai servizi accessori al mercato, prevede l attività di trasformazione all interno dello stesso (in ottemperanza alle norme generali igienico-sanitarie) oltre ad attività didattiche, culturali e dimostrative sui prodotti tipici e artigianali locali.

2 L adeguamento fiscale alla Legge di orientamento Le novità introdotte dalla Legge di orientamento in materia di attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli non hanno comportato l automatico adeguamento delle disposizioni di carattere fiscale riferite alla tassazione di tali attività. All armonizzazione della disciplina si è arrivati soltanto, a distanza di alcuni anni, con la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), che all articolo 2 ha: - modificato l art. 29, comma 2, lettera c), del Testo unico in materia di imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), per quanto concerne la definizione di attività agricole tassate con ricorso al metodo dell assorbimento nel reddito agrario, qualora abbiano ad oggetto determinati beni individuati con un apposito decreto ministeriale; - ha aggiunto l articolo 78-bis al citato testo unico in materia di imposte sui redditi, per la tassazione delle attività agricole aventi ad oggetto beni non ricompresi nel suddetto decreto ministeriale. Nel nuovo testo della lettera c) dell articolo 29 il criterio della normalità fino ad allora utilizzato in coerenza con la precedente formulazione dell articolo 2135 del Codice Civile è stato sostituito, in aderenza alle novità della Legge di orientamento, con quello della prevalenza, in base al quale sono considerate agricole per connessione le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e dalle altre attività principali. Tuttavia, sotto il profilo fiscale non tutti i prodotti possono essere dichiarati con il reddito agrario, in quanto degli stessi non si è tenuto conto nella determinazione dell estimo catastale. Pertanto, la nuova formulazione dell articolo 29, comma 2, lettera c) rinvia ad un elenco di prodotti che devono essere individuati con un apposito decreto emanato, ogni due anni, dal Ministero dell economia e delle finanze, su proposta del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Il primo decreto, con l elenco dei prodotti, datato 19 marzo 2004, è stato pubblicato nella G.U. n. 78 del 2 aprile 2004; il secondo decreto dell'11 luglio 2007 (G.U. n. 193 dell'1 gennaio 2007) ha confermato quello del 2003 con l aggiunta di altri prodotti. Per tutte le vendite relative ai prodotti in elenco non deve essere dichiarato alcun reddito, in quanto lo stesso è assorbito dal reddito agrario dell imprenditore che esercita le attività di coltivazione e di allevamento, nel rispetto della prevalenza dei prodotti propri. Bisogna sottolineare che l applicazione del regime catastale, oltre all evidente vantaggio fiscale conseguente all eliminazione della tassazione ordinaria, comporta altri benefici, tra i quali si segnalano la semplificazione contabile e la non applicabilità dei sistemi di accertamento basati sugli studi di settore e sui parametri. L imposta sui redditi in regime forfettario Per i beni che, invece, non sono ricompresi nei decreti ministeriali, ma che derivano dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, il reddito imponibile è determinato, in base al 78- bis, forfettariamente nella misura del 15% dei corrispettivi. È bene precisare che prima dell entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) potevano applicare il regime forfettario soltanto gli imprenditori individuali e le società semplici, con esclusione, quindi, delle società di capitali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. L articolo 1, comma 1093, della citata legge n. 296 ha previsto che il ricordato regime forfettario possa essere utilizzato, a seguito dell esercizio di un opzione, da tutte le società di persone e dalle società a responsabilità limitata e cooperative che esercitino esclusivamente attività agricole. Tuttavia il contribuente che non abbia convenienza ad applicare i regimi forfettari può continuare a calcolare l applicazione dell imposta nel modo normale. L imposta sul valore aggiunto Per quanto concerne l imposta sul valore aggiunto, il regime speciale già previsto dall articolo 34 del Dpr n. 633 del 1972 si continua ad applicare esclusivamente alle cessioni dei beni elencati nella tabella A allegata allo stesso decreto. Tale regime, come è noto, prevede l applicazione delle aliquote ordinarie sulle cessioni dei prodotti, mentre la detrazione ai fini Iva viene effettuata in modo forfettario, sulla base delle cosiddette percentuali di compensazione. Dall esame della richiamata tabella si evidenzia che gli unici prodotti trasformati presenti sono il vino, l olio e i formaggi e latticini. Pertanto, ai fini dell Iva, il quadro normativo risulta così definito: il nuovo regime forfettario introdotto dalla legge finanziaria per il 2004 in base al quale l imposta da versare è determinata nella misura del 50% dell imposta relativa alle operazioni imponibili (prestazioni) si applica unicamente alle prestazioni di servizio (circolare Ag. Entrate 6/E ). Anche in questo caso è consentito rinunciare al regime forfettario e optare per quello ordinario, tenendo presente che l opzione ai fini Iva è indipendente da quella ai fini delle imposte dirette. Come è evidente, il nuovo quadro normativo di riferimento per la disciplina dell esercizio della vendita diretta rappresenta un chiaro incentivo per le imprese agricole interessate a rapportarsi con il mercato, soprattutto alla luce delle modifiche sostanziali introdotte con riguardo al trattamento fiscale dell attività di vendita dei prodotti agricoli. EXCURSUS NORMATIVO

3 Legge 125/59 Commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici Prima norma che agevolava la vendita del prodotto agricolo all'ingrosso. Il commercio dei prodotti agroalimentari all'ingrosso poteva svolgersi fuori dai mercati dedicati, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie. Superata dalle attuali normative. Legge 59/63 Vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti Prima vera norma sulla vendita diretta per le aziende agricole. Gli agricoltori singoli o associati non erano tenuti a munirsi di licenza di vendita. Occorreva fare richiesta al Comune per commercializzare. Non potevano essere venduti prodotti di altre aziende. Tale norma, pure esonerando gli agricoltori dal possesso della licenza, poneva limiti che vicolavano fortemente le attività commerciali. Superata dal D. Lgs. 228/2001. D. Lgs. 114/98 Legge Bersani Norma di riferimento sul commercio Il decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. Il decreto non si applica ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. L. R. 12/99 Recepimento in Emilia Romagna della Legge Bersani Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. 114/98. All art. 6 comma 8 viene specificato che i posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2% nei mercati e il 4% nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva, in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale. Tale norma prevede quindi la presenza di produttori agricoli nei mercati ordinari, ma gli spazi previsti rimangono molto limitati. D. Lgs. 228/2001 Legge di orientamento in agricoltura Tra le varie indicazioni, ridefinisce le modalità per effettuare vendita diretta ed è la principale norma di riferimento attualmente. Ha modificato la vecchia definizione di imprenditore agricolo nell'art del Codice Civile, inserendo fra le attività svolgibili anche altre attività connesse quali la commercializzazione. Inoltre la legge 59/63 in precedenza limitava la vendita alla sola produzione ottenuta direttamente, mentre l art. 4 del presente decreto consente la vendita di altri prodotti, anche se la provenienza aziendale deve rimanere prevalente. Legge 231/2005 Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari Nell art. 2-bis "Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari", volto a favorire le filiere locali nella distribuzione, si prevede che le strutture della grande distribuzione e i centri commerciali definiscano azioni per promuovere la vendita di prodotti agricoli locali. In merito alla vendita diretta su aree pubbliche mediante l utilizzo di un posteggio, va sottolineata la riformulazione del D. Lgs. 114/198: in particolare si dispone che i Comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle Regioni, stabiliscano l ampiezza complessiva delle aree da destinare all esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, oltre a individuare i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n Legge 81/2006 Legge omnibus per l'agricoltura Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa. Con l'art. 2-quinquies si modifica l'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, in particolare al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non e' richiesta la comunicazione di inizio attività. Legge 296 del 27 dicembre 2006 Finanziaria 2007 Modifiche ai massimali di vendita di prodotto non aziendale Ampliamento delle possibilità di vendita di prodotti provenienti da un'altra azienda (che non devono comunque superare il 49% del fatturato). Inoltre nel comma 1064 Titolo IV, alla voce Interventi per lo Sviluppo e la Ricerca Finanziaria 2007, sono apportate le seguenti modificazioni all articolo 4, comma 8, del D. Lgs. 228/2001: gli 80 milioni di lire sono sostituiti dai 160 mila euro e i 2 miliardi di lire sono sostituiti dai 4 milioni di euro. In questo modo risultano quadruplicati i tetti di ricavo oltre i quali l agricoltore è sottoposto alle norme sul commercio. Infine, con questa legge preventiva di bilancio 2007 si annuncia il decreto sui mercati contadini sotto indicato. D. M. del 20 novembre 2007 Mercati contadini Decreto di attuazione dell articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sui mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Vengono definiti i criteri di costituzione dei mercati dedicati alle aziende agricole, per la cui descrizione dettagliata si rimanda alla pagina a fianco. Legge 244 del 24 dicembre 2007 Finanziaria 2008 Gruppi d'acquisto Nel maxi emendamento 1, nei commi , si stabilisce che non si tratta di attività commerciali e che sono esenti dall'imposta sul reddito e dal regime Iva.

4 GARANTITE IGIENE E SANITÀ DEI PRODOTTI IN VENDITA Presso i mercati contadini così come nei distributori automatici, nei locali o nelle strutture mobili per la vendita diretta di prodotti agricoli primari o trasformati devono essere rispettati i regolamenti comunitari in materia di igiene degli alimenti. Emilia Guberti Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Azienda Usl di Bologna Il decreto ministeriale sui farmer s market prevede che essi siano conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al Reg. (Ce) 852/2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti e che in essi siano posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli rispondenti alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Ricorda inoltre che è ammesso l esercizio dell attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle medesime norme igienico-sanitarie. Il citato regolamento comunitario contiene le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell uso previsto. Esso stabilisce una serie di principi: a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti è a carico dell operatore del settore alimentare; b)è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria; c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti deperibili (in particolare a base di carne, latte, uova, ecc.), che necessitano di refrigerazione e non possono essere detenuti, trasportati o commercializzati a temperatura ambiente pena l alterazione dei requisiti di sicurezza e un possibile rischio per il consumatore. In attesa del testo unico Le normative comunitarie non si applicano nè alla produzione e trasformazione per uso privato domestico né alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. Tuttavia, in caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari da parte dell operatore del settore alimentare che li produce al consumatore finale o a dettaglianti locali, il legislatore comunitario precisa che è opportuno tutelare la salute pubblica mediante la normativa nazionale, in particolare data la stretta relazione tra il produttore e il consumatore. A tal proposito permangono, in attesa di essere armonizzate in un unico codice alimentare contenente le normative europee, numerose norme nazionali e regolamenti locali, che condividono con i regolamenti comunitari una serie di indicazioni di carattere igienico-sanitario a fondamento di una corretta prassi operativa, ben esemplificati negli allegati e II del Reg. (Ce) 852/04. L allegato I indica i requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate, quali trasporto, magazzinaggio e manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione o presso uno stabilimento di lavorazione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura. Esso stabilisce essenzialmente i seguenti criteri: 1. i prodotti primari devono essere protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti; 2. gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese da un lato le misure di controllo della contaminazione derivante dall aria, dal suolo, dall acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione e l eliminazione dei rifiuti e d altro lato le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici. Per quanto concerne le strutture e i locali per la commercializzazione dei prodotti attraverso la vendita diretta è utile fare riferimento all allegato II, capitolo III del Reg. (Ce) 852/04, recante i requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici. REQUISITI DI STRUTTURE MOBILI, LOCALI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI Le strutture debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione in particolare da parte di animali infestanti. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni che seguono. Devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi). Le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo. Si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti. Laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate. Deve essere disponibile un adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda. Devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi). Devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

5 ATTIVITÀ IL CUI REDDITO È INCORPORATO IN QUELLO AGRARIO(*) Dal decreto ministeriale del 2004 Produzione di carni e prodotti della macellazione Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate Produzione di succhi di frutta e di ortaggi Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi Produzione di olio di oliva e di semi oleosi Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte Lavorazione delle granaglie Produzione di vini Produzione di aceto Produzione di sidro ed altre bevande fermentate Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi Aggiunte dal decreto ministeriale del 2007 Produzione di prosciutti, salami e insaccati Disidratazione di erba medica(1) Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele(2) Attività relative alla piscicoltura, con riguardo, in particolare, alla produzione di filetti di pesce (*) Decreti del Ministero dell economia e delle finanze del 19 marzo 2004 (G.U. n. 78 del ) e dell'11 luglio 2007 (G.U. n ) (1) attività praticata normalmente dai produttori agricoli di foraggio anche se inclusa nella classificazione Atecofin 2004 tra le attività non agricole. (2) queste attività vengono esplicitamente incluse anche in relazione alle disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2004 n. 313 (legge sull'apicoltura) ma di fatto potevano configurarsi attività agricole anche prima di allora. INCENTIVI PER I MERCATI CONTADINI Vilmer Poletti Regione Emilia-Romagna, Servizio Produzioni Vegetali La Regione Emilia-Romagna e in particolare l'assessorato Agricoltura ha accolto con favore il decreto ministeriale che detta norme sui mercati contadini. Si tratta di poter trovare in alcuni Comuni del territorio regionale (tutti quelli che vorranno attivarli su richiesta di produttori singoli o associati) aree destinate alla vendita diretta di prodotti agroalimentari da parte degli agricoltori. Nel pieno rispetto delle competenze normative che vengono attribuite ai singoli Comuni l intenzione è quella di favorire l'incontro fra mondo produttivo agricolo e consumatori al fine di valorizzare quegli aspetti di tipicità, stagionalità e freschezza che caratterizzano gran parte dei nostri prodotti che fin d'ora possono trovare spazio in queste aree di vendita al pubblico. Questa forma di commercializzazione rappresenta un opportunità per quelle aziende che vorranno investire in qualità di prodotto e di processo lungo tutta la filiera fino al prodotto pronto per il consumo. Per i consumatori pensiamo possa essere un occasione per conoscere meglio i prodotti di stagione e tipici oltre ad avere occasione di conoscere direttamente chi li produce. Pur non essendo la questione prevalente è chiaro che il prezzo cui verranno venduti i prodotti in questi mercati sarà uno degli elementi decisivi per il successo o meno di tali iniziative. Gli strumenti di finanziamento che le aziende agricole e i Comuni possono utilizzare sono quelli già previsti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale recentemente approvato e in particolare: Misura 111 Azione 1 che finanzia la formazione, l informazione e l aggiornamento professionale di imprenditori agricoli, coadiuvanti, dipendenti di aziende agricole, attraverso l erogazione diretta ai beneficiari di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il servizio ricevuto; Misura 121 che finanzia direttamente le aziende agricole e che ha tra gli obiettivi operativi l incentivazione degli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta e a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali; Misura 322 che finanzia i singoli Comuni e/o Comunità Montane per il recupero del patrimonio immobiliare e storico culturale del mondo rurale anche per la realizzazione di punti vendita interaziendali. Oltre a queste misure altre possono essere prese in considerazione per divulgare e promuovere la conoscenza di questi mercati e delle misure prese per favorire un offerta ampia e continua sul territorio. Per favorire una conoscenza adeguata e dare un supporto di competenze, come Regione è stata data la disponibilità all'anci - Emilia Romagna (Associazione dei Comuni) che ha istituito un gruppo di lavoro per offrire ai singoli Comuni una bozza di disciplinare per regolamentare questi mercati. Di questo gruppo di lavoro fanno parte anche le rappresentanze dei produttori agricoli e dei consumatori.

LINEE GUIDA PER Il FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19

LINEE GUIDA PER Il FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 LINEE GUIDA PER Il FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2010 N.1. INDICE 1. Premessa 2. Riferimenti normativi

Dettagli

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIR

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIR SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ai sensi dell art. 4 comma 3 del

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

Commercio - Vademecum sull'applicazione della disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli

Commercio - Vademecum sull'applicazione della disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli Commercio - Vademecum sull'applicazione della disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli Vademecum sull applicazione della disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli

Dettagli

Obblighi ed Adempimenti dei Produttori Primari. Relatore: Dr. Pierluigi Conte

Obblighi ed Adempimenti dei Produttori Primari. Relatore: Dr. Pierluigi Conte Obblighi ed Adempimenti dei Produttori Primari Relatore: Dr. Pierluigi Conte Concetto di produzione a Tutte le operazioni effettuate sui prodotti a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI PRIMARI. Dott.ssa Viviana Pisano S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI PRIMARI. Dott.ssa Viviana Pisano S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI PRIMARI Dott.ssa Viviana Pisano S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 852/2004 Regolamento

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E OGGETTO: Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS. Art 13, comma 3, del decreto legislativo

Dettagli

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005 ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE AUTORITÀ DI GESTIONE PSR 2007-2013 ALLEGATO 3 al Manuale dei controlli e delle attività istruttorie Misura 431, approvato con Determinazione del Direttore

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti

Dettagli

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

FORMAZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI E I CONSULENTI (ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2012).

FORMAZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI E I CONSULENTI (ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2012). FORMAZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI E I CONSULENTI (ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2012). INTRODUZIONE In Italia il sistema di formazione, di base e di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

Regimi I.V.A. in Agricoltura Slides Corso di Economia Agraria Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie

Regimi I.V.A. in Agricoltura Slides Corso di Economia Agraria Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Regimi I.V.A. in Agricoltura Slides Corso di Economia Agraria Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 1 REGIMI I.V.A. AGRICOLTURA REGIME SPECIALE REGIME DI ESONERO REGIME ORDINARIO 2 REGIMI SPECIALI

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale) Città di Novi Ligure Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale) Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa RISOLUZIONE N. 55/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa La

Dettagli

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO Comune di Modena Politiche Economiche, Società Partecipate e Sportello Unico L Assessore 22 settembre 2005 Prot. Gen. 2005/125195 IE 11299 OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato

Dettagli

Luogo di nascita: Comune Provincia Stato

Luogo di nascita: Comune Provincia Stato Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di OSTRA NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R.

Dettagli

STRUTTURE MOBILI, FIERE E SAGRE, MERCATI E COMMERCIO SU STRADA

STRUTTURE MOBILI, FIERE E SAGRE, MERCATI E COMMERCIO SU STRADA STRUTTURE MOBILI, FIERE E SAGRE, MERCATI E COMMERCIO SU STRADA Controllo ufficiale e sistema HACCP 30.04.2010 INI Grottaferrata Dr. Mariano SIGISMONDI Alcuni dati Nel 2001 gli esercizi di commercio ambulante

Dettagli

VADEMECUM. Le Organizzazioni di Produttori Biologici ----------------

VADEMECUM. Le Organizzazioni di Produttori Biologici ---------------- VADEMECUM Le Organizzazioni di Produttori Biologici ---------------- L attuale normativa sulle Organizzazioni di Produttori (O.P.) è disciplinata su base europea, per quanto riguarda il settore ortofrutta,

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 32 31 marzo 2015

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 32 31 marzo 2015 ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE Decreto n. 32 31 marzo 2015 Oggetto : Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale

Dettagli

1. Il decreto Legislativo 155/97

1. Il decreto Legislativo 155/97 CAPITOLO III IL SISTEMA H.A.C.C.P. 1. Il decreto Legislativo 155/97 Il Decreto Legislativo 155/97 stabilisce le regole generali che devono essere osservate da tutti i produttori e responsabili della filiera

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Costituzione dell'enoteca/elaioteca regionale.

Art. 1 Finalità. Art. 2 Costituzione dell'enoteca/elaioteca regionale. Regione Puglia L.R. 29 luglio 2008, n. 20 (1). Costituzione dell'enoteca/elaioteca regionale. (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 1 agosto 2008, n. 124. Art. 1 Finalità. 1. La Regione Puglia promuove la costituzione

Dettagli

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N.

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

Direzione Regionale della Toscana

Direzione Regionale della Toscana Direzione Regionale della Toscana IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 legge n. 388/2000) GENNAIO 2008 SOGGETTI AMMESSI Possono beneficiare del regime agevolato in esame: le

Dettagli

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PROVINCIA DI PORDENONE)

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PROVINCIA DI PORDENONE) COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PROVINCIA DI PORDENONE) APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI; MERCATI COSIDETTI A KM 0. (Testo integrale riportate

Dettagli

Comune di. Luogo di nascita: Comune Provincia Stato

Comune di. Luogo di nascita: Comune Provincia Stato Al Dipartimento di Prevenzione della ZT n dell ASUR Allegato 2 Al Comune di NOTIFICA INIZIO ATTIVITA SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R.

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità

L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-bis) Principali novità STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 11.12.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

Il Pacchetto Igiene e la produzione primaria nel settore ittico Valter Dini - Gualtiero Fazio

Il Pacchetto Igiene e la produzione primaria nel settore ittico Valter Dini - Gualtiero Fazio Il Pacchetto Igiene e la produzione primaria nel settore ittico Valter Dini - Gualtiero Fazio Regolamenti Linee guida europee Linee guida nazionali Documenti SANCO Linee guida regionali Vecchia normativa

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei giovani all agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli

Disposizioni per favorire l accesso dei giovani all agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli Atti consiliari CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA *********************************************************************************************** IX LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE

Dettagli

COMUNE DI VILLACIDRO Provincia del Medio Campidano

COMUNE DI VILLACIDRO Provincia del Medio Campidano COMUNE DI VILLACIDRO Provincia del Medio Campidano Regolamento comunale per la disciplina del mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli. Approvato con delibera C.C. n 06 del 28.01.2011 (allegato

Dettagli

IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS

IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 del 11/02/2009 Approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti

Dettagli

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome data di nascita cittadinanza C.F. Luogo di nascita: Comune (prov. ) Stato

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome data di nascita cittadinanza C.F. Luogo di nascita: Comune (prov. ) Stato SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 228/2001 e s.m.i., art. 19 Legge n. 241/90 e s.m.i. e Legge 122/2010 AL

Dettagli

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

Quale tipo di società scegliere per il proprio business Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 367 Prot. n. 22/MaF/ls VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Approvazione dei criteri generali e delle modalità per la concessione di

Dettagli

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE

LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE LA PRODUZIONE PRIMARIA NEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE Fabio Grillo Spina Dipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Via Quintino Sella,

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 273/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE DECRETO 19 marzo 1999, n. 147 (pubblicato nella G.U.R.I. del 24 maggio 1999, n. 119 - avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. del 20 luglio 1999, n. 168) "Regolamento recante criteri e modalità di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA

Dettagli

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Al Ministro dell Economia e delle Finanze Per

Dettagli

RELAZIONE TECNICA. Aziende non cooperative

RELAZIONE TECNICA. Aziende non cooperative ALLEGATO 1) RELAZIONE TECNICA (da allegare alle istanze presentate ai sensi della Misura 121 del PSR 2007-2013 "Ammodernamento delle aziende agricole") Aziende non cooperative N. DOMANDA RICHIEDENTE DATI

Dettagli

FISCALITÀ DELL IMPRESA AGRICOLA

FISCALITÀ DELL IMPRESA AGRICOLA FISCALITÀ DELL IMPRESA AGRICOLA Imprenditore Agricolo (Art. 2135 Codice Civile come modificato dal D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228) Attività agricole in senso stretto È imprenditore agricolo chi esercita

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

[ ] Per garantire questo, negli organi che decidono sulla

[ ] Per garantire questo, negli organi che decidono sulla Organismi di Certificazione [ ] ORGANISMI D I CERTIFICAZIONE O C IL SISTEMA DI CONTROLLO L agricoltura biologica rappresenta uno dei primi esempi di certificazione di filiera : ogni fase del processo produttivo

Dettagli

COMUNE DI APRICA PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI NEL SETTORE DELL AGRICOLTURA

COMUNE DI APRICA PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI NEL SETTORE DELL AGRICOLTURA COMUNE DI APRICA PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI NEL SETTORE DELL AGRICOLTURA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 12.03.2008 1 ART. 1 - ISTITUZIONE DEL

Dettagli

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,

Dettagli

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013 CIRCOLARE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Settore imposte indirette Ufficio IVA Roma, 5 novembre 2013 OGGETTO: Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter,

Dettagli

Ai gentili Clienti Loro sedi

Ai gentili Clienti Loro sedi Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: L ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO, PROMOTORI FINANZIARI E PICCOLI IMPRENDITORI SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Con

Dettagli

CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO Provincia di Padova REGOLAMENTO DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO Provincia di Padova REGOLAMENTO DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO Provincia di Padova REGOLAMENTO DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 27/04/2016 REGOLAMENTO

Dettagli

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Costituzione Fondo Regionale Art. 4 Durata Art. 5 Beneficiari del Fondo Art. 6 Iniziative ammissibili

Dettagli

H A C C P. Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, analisi

H A C C P. Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, analisi H A C C P Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, analisi del pericolo e punti critici di controllo) rappresenta uno strumento operativo per l'analisi dei rischi che caratterizzano

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 09-08-2006 REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 09-08-2006 REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 09-08-2006 REGIONE BASILICATA Crediti di conduzione nel settore agricolo Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 47 del 10 agosto 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE ha

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Comune di Cortazzone

Comune di Cortazzone Comune di Cortazzone REGOLAMENTO del MERCATO RISERVATO ALL ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Articolo 1 (Finalità ed impegni di carattere generale) 1) Il presente Regolamento

Dettagli

Regolamento 27 maggio 2008, n.14. Regolamento relativo alla presentazione e valutazione di progetti

Regolamento 27 maggio 2008, n.14. Regolamento relativo alla presentazione e valutazione di progetti Regolamento 27 maggio 2008, n.14 Regolamento relativo alla presentazione e valutazione di progetti volti al miglioramento della produttività e del servizio Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Al fine di

Dettagli

imprese in liquidazione o soggette a procedura concorsuale;

imprese in liquidazione o soggette a procedura concorsuale; B. CHI PUÒ PARTECIPARE A START UP? Per partecipare a Start Up, un impresa al momento della presentazione della domanda deve essere in possesso delle caratteristiche indicate di seguito ai punti 1, 2 e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente: RISOLUZIONE N. 88/E ma, Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore Servizi Energetici - GSE articolo 2 della legge 24 dicembre

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. 2007/120811 Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati di cui all articolo 1, comma 307 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 maggio 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell IVA non detratta relativa a prestazioni

Dettagli

Comune di Avigliana. Disciplinare

Comune di Avigliana. Disciplinare Comune di Avigliana Provincia di Torino Disciplinare Mercato riservato all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli gestito da Federazione Coldiretti Torino ai sensi del d.m.

Dettagli

AMBIENTE E AGRICOLTURA

AMBIENTE E AGRICOLTURA Comunicazione Energia Ambiente Il Tuo spazio dedicato all Ambiente Incontro formativo AMBIENTE E AGRICOLTURA Proposte per una corretta gestione San Ginesio - 12 febbraio 2005 La corretta gestione dei rifiuti

Dettagli

SOMMARIO LINEE GUIDA FILIERA CORTA

SOMMARIO LINEE GUIDA FILIERA CORTA Pagina 1 di 5 SOMMARIO 1. SCOPO... 2 2. VANTAGGI DELLA... 2 3. ORGANIZZAZIONE DELLA... 2 4. BIOLOGICA... 2 5. MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO... 3 6. I LUOGHI DELLA... 3 6.1. VENDITA DIRETTA... 3 6.2. MERCATI

Dettagli

Relatore: per.agr. Roberto Nataloni Dlgs 150/2012 Art. 1 Oggetto Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari come definiti all articolo

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

A) Produttori primari (agricoltori)

A) Produttori primari (agricoltori) Parte III.12.J SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti

Dettagli

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 Deliberazione legislativa n. 58/2013 2 Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere

Dettagli

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A. INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE

Dettagli