La retribuzione dell attività professionale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La retribuzione dell attività professionale"

Transcript

1 Capitolo Sesto 1. Il compenso La retribuzione dell attività professionale L avvocato, che abbia assistito giudizialmente o stragiudizialmente un cliente, ha diritto ad un compenso. Il cliente ed il professionista possono fra loro concordare liberamente il compenso (art c.c.); quando tale accordo fra le parti non avviene, il compenso è determinato attraverso le tariffe, ovvero attraverso l autorità giudiziaria, a volte attraverso gli usi. Il cliente deve anticipare le spese occorrenti nonché versare i necessari acconti sul compenso. Se il compenso non è stato concordato, il professionista redige la nota specifica (o parcella) della attività professionale prestata, che comprende gli onorari, i diritti e le spese, inviandola al cliente. Dunque, secondo tale assetto normativo, la fonte primaria in tema di retribuzione sembra essere l autonomia privata; tuttavia, detta autonomia era fortemente limitata dai minimi tariffari e dal divieto di quota lite. In seguito alla riforma introdotta con il cd. Decreto Bersani (D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006), il ruolo dell autonomia privata riprende la sua centralità. All art. 2 del citato decreto è, infatti, previsto che sono abrogate le disposizioni che prevedono l obbligatorietà di tariffe fisse o minime, il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Inoltre, i patti tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti, finalizzati a stabilire i compensi professionali, sono nulli solo se non redatti in forma scritta. Prospettive di riforma Secondo quanto indicato nella normativa afferente il DDL 601/09 in materia di riforma della professione forense, il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all art del codice civile. I compensi sono determinati in modo da consentire all avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione. L avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. Per ogni incarico professionale, l avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell art del codice civile. L avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

2 62 2. Il tariffario forense A) Generalità Parte Prima - L ordinamento forense Le tariffe che comprendono l onorario per ogni specifica attività svolta dagli avvocati, dai praticanti nell ambito della attività forense civile, amministrativa, penale e stragiudiziale, nonché i diritti e le indennità ad essi dovuti dovrebbero essere deliberate ogni biennio dal Consiglio Nazionale Forense ed approvate dal Ministro della Giustizia. Il termine predetto ha natura ordinatoria e spesso non è stato rispettato: difatti dal D.M , n. 585 sono trascorsi ben dieci anni per avere il D.M , n. 127 contenente l approvazione della delibera del Consiglio Nazionale forense. Le novità riguardano, ovviamente, un aumento delle cifre intorno al 25% (per tener conto dell inflazione maturata in dieci anni); l aggiornamento degli uffici (con la scomparsa del Pretore) e delle competenze (quella penale del giudice di pace); l aumento del rimborso forfettario delle spese generali che dal 10% passa al 12,5% su diritti e onorari. Inoltre, sono state previste la tariffa per le cause seguite da una società di professionisti e il compenso per le consulenze telefoniche e on-line. Quando deve applicarsi la tariffa per la formazione della parcella si ha riguardo, nella determinazione dei diritti, alla tariffa vigente al momento del compimento del singolo atto; nella determinazione dell onorario ci si riferisce, invece, alla tariffa in vigore al momento della conclusione del giudizio. Inoltre, si tiene conto di ogni grado di giudizio, applicandosi la tariffa vigente al momento conclusivo della singola fase processuale cui si riferisce la liquidazione dell onorario. Prospettive di riforma Ancora un quadro di insieme viene offerto dal DDL 601/09, il quale prevede che le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo: a) quando l ammontare del compenso è predeterminato tra le parti; b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa; c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa.

3 B) Gli onorari Capitolo Sesto - La retribuzione dell attività professionale 63 Gli onorari sono la voce dei compensi che corrisponde all attività altamente intellettuale dell avvocato o del difensore. Le tariffe prevedono per ogni specifica attività un onorario variabile da un minimo ad un massimo. I minimi previsti in tariffa erano inderogabili, a tutela della dignità e del decoro professionale; tanto che, anche nel caso di compensi forfettari pattuiti, la pattuizione era nulla ove essa fosse anche solo potenzialmente idonea a violare i minimi. I minimi potevano comunque essere derogati eccezionalmente previo parere del Consiglio dell Ordine. Abbiamo visto come le disposizioni che prevedono i minimi tariffari siano state abrogate dal decreto Bersani; tuttavia, il ruolo della tariffa non è venuto meno del tutto. Ad essa, infatti, continuerà a ricorrersi in caso di liquidazione giudiziale delle spese del giudizio, per la determinazione del compenso spettante agli arbitri, quando sono le parti a decidere di ricorrere ad essa. I massimi tariffari possono essere derogati per accordo fra le parti: possono, dunque, essere determinati in misura maggiore di quella stabilita dalla tariffa. Gli onorari (dovuti per la difesa, la c.d. assistenza di difensore) possono, nelle cause di straordinaria importanza, essere liquidati dal giudice aumentandoli fino al doppio o al quadruplo dei massimi stabiliti (art. 5 D.M. 127/2004); mentre nelle cause di particolare semplicità possono essere ridotti fino alla metà. Essi sono dovuti sia nell attività giudiziale che in quella stragiudiziale. Il professionista ha altresì diritto ad un rimborso forfettario per spese generali determinato in misura del 12,5% su diritti ed onorari: l aumento rispetto all originario 10% è stato disposto dal D.M. 127/2004 ed è immediatamente applicabile. C) I diritti I diritti sono dovuti per l attività procuratoria (c.d. ministero di difensore, ossia la rappresentanza tecnica in udienza) che può essere svolta anche dalla stessa persona che difende, in qualità di avvocato, la parte (la differenza è evidente nel caso di elezione di domicilio presso un collega iscritto in una diversa Corte d Appello, in quanto sarà quest ultimo ad essere presente in udienza). I diritti riguardano ogni singola attività svolta dal procuratore (per es. iscrizione a ruolo, citazione testi, ritiro ed esame provvedimenti) ed hanno un entità diversa a seconda del valore della causa, ma sono sempre inderogabili. D) Le spese Si tratta delle c.d. spese vive che l attività forense comporta, provate da ricevute e timbri apposti sugli atti: tra queste è da comprendere il versamento del contributo unificato, che col D.M. 127/2004 è previsto anche come diritto (Tabella B). Esse non rientrano a formare l imponibile ai fini fiscali.

4 64 E) Altre spettanze Parte Prima - L ordinamento forense Al professionista competono, quando non siano stati tempestivamente versati gli emolumenti e siano decorsi tre mesi dall invio della parcella o dal preavviso di parcella senza che gli importi indicati siano stati contestati nella congruità, gli interessi e non più la rivalutazione monetaria. Il cliente deve altresì versare l I.V.A. ed il Contributo integrativo della Cassa Previdenza (C.P.A.) entrambi da calcolarsi sul totale della parcella, escludendo l importo relativo alle spese. Il diritto dell avvocato a percepire gli emolumenti si prescrive in tre anni (prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2 c.c.); il termine prescrizionale decorre: a) dalla decisione della lite, intendendosi per tale la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude la causa definitivamente; b) dalla conciliazione delle parti; c) dalla revoca del mandato; d) dall ultima prestazione, per gli affari non terminati. Il credito del professionista relativo alla retribuzione dovutagli per gli ultimi due anni di prestazioni gode del privilegio generale mobiliare (art. 2751bis, n. 2 c.c.). 3. Azioni legali per il conseguimento della retribuzione Al momento della presentazione della parcella, il professionista deve essere pagato senza ritardo, altrimenti maturerà il suo diritto ad ottenere anche gli interessi (art c.c.). Il professionista per ottenere il pagamento del proprio compenso può agire con: a) il giudizio ordinario che si instaura con la notifica dell atto di citazione contenente la domanda giudiziale di pagamento; b) il ricorso per ingiunzione previsto espressamente dal n. 2 dell art. 633 c.p.c. (per il pagamento di compensi in materia stragiudiziale e penale è l unico rimedio esperibile); c) il procedimento speciale, ex artt. 28, 29 e 30 L n. 794 (compresa la particolare forma di opposizione). La competenza a decidere è funzionale ed inderogabile ed è attribuita al capo dell ufficio innanzi al quale abbia avuto corso il processo (in caso di più gradi di giudizio è competente il giudice che abbia svolto il 1 grado, ovvero il magistrato che ha pronunciato per ultimo). Questi, esperite le procedure, emette una ordinanza inimpugnabile, ex lege, succintamente motivata che costituisce titolo esecutivo anche in relazione alle spese processuali. L ordinanza può, comunque, essere impugnata con ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione. Anche gli eredi del professionista possono, nei tre anni successivi al decesso, «avvalersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese ed il pagamento degli onorari» (art. 67 L.P.F.). 4. Il patto di quota lite e la cessione dei diritti litigiosi Una particolare ipotesi vietata dalla legge (art. 2233, comma 3, c.c.) con conseguente nullità assoluta dell accordo intercorso tra il professionista ed il cliente era quella del «patto di quota lite».

5 Capitolo Sesto - La retribuzione dell attività professionale 65 Esso consiste in una sorta di convenzione, che intercorre tra l avvocato e il suo assistito, antecedente alla conclusione del procedimento, in base alla quale il cliente si obbliga a riconoscere all avvocato una parte del risultato ottenuto. Questa quota può essere rappresentata sia da una somma di denaro che da qualsiasi altro bene o valore conseguito con la definizione del procedimento. Il patto di quota lite può configurarsi in due modi: in primo luogo si ha quando si stabilisce che il compenso per l attività professionale è costituito da una parte dei beni o crediti religiosi, in secondo luogo quando il compenso viene collegato al risultato dell attività svolta o viene individuato come una quota parte del valore dei beni su cui si controverte. La seconda delle ipotesi citate è ora ammissibile, avendo disposto il decreto Bersani l abrogazione di tutte le norme che prevedono il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Per quanto riguarda, invece, la prima delle ipotesi prospettate, è stato giustamente rilevato (PERFETTI) che, nonostante le disposizioni della L. 248/2006, resta sempre operante il divieto di cessione dei crediti litigiosi, disposto con l art c.c. e comunemente ritenuto applicabile a qualsiasi diritto, ivi compresi i diritti reali. Dal patto di quota lite è da tener distinto il c.d. palmario, che consiste in un volontario riconoscimento che il cliente spontaneamente corrisponde al difensore in considerazione della qualità dell opera svolta dal professionista nei suoi confronti. La cessione dei diritti litigiosi è una particolare previsione normativa dell art c.c. Questa norma sancisce, a pena di nullità assoluta ed inderogabile, il divieto di cessione dei diritti oggetto di contestazione, la cui violazione comporta anche il risarcimento dei danni. Con tale norma si vuole escludere la partecipazione alla lite di parti il cui decoro ed imparzialità potrebbero essere offese ove non rimangano estranee alla controversia. 5. patrocinio a spese dello Stato In origine, era disciplinato il gratuito patrocinio che consentiva alle persone meno abbienti di adire gratuitamente la giustizia o di difendersi dalle altrui pretese, al fine di determinare condizioni di generale uguaglianza nella tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. In materia (disciplinata in maniera organica dal R.D.L , n e dalla L , n. 217, «Patrocinio dei non abbienti», che però limitava il suo campo di operatività ai giudizi penali ed a quelli civili per il risarcimento dei danni conseguenti alla commissione di reati), è intervenuta la L , n. 134 che ha abrogato, a decorrere dall il R.D. 3282/1923 e modificato la L. 217/1990, attuando la disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione. Innanzitutto il legislatore ha esteso l applicabilità delle nuove norme ai giudizi civili ed amministrativi, alle contravvenzioni e per la difesa del cit-

6 66 Parte Prima - L ordinamento forense tadino non abbiente indagato o imputato, per ogni grado e fase del giudizio e per tutte le procedure derivate ed incidentali, comunque connesse. Risultano esclusi da tali previsioni, gli imputati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. L esercizio del diritto di difesa è garantito dalla possibilità per gli interessati di ricorrere ad un difensore di fiducia, iscritto nell albo del distretto di Corte d Appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il processo, ed a consulenti tecnici ed investigatori privati autorizzati, a spese dello Stato. Per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell indagato, dell imputato o del condannato è possibile assumere un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza; inoltre è possibile sostituire il difensore, qualora venisse a mancare l indispensabile stima reciproca. Presso ogni Consiglio dell ordine degli avvocati è istituito l elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, del quale fanno parte avvocati con determinati requisiti tra i quali un anzianità professionale non inferiore a sei anni. Le modifiche apportate all art. 5 della L. 217/1990, inoltre, rendono più semplice l accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo l autocertificazione delle condizioni di reddito che giustificano la richiesta e l indicazione delle generalità e del codice fiscale dell interessato e dei componenti il suo nucleo familiare. Non occorrono altri documenti per presentare l istanza di ammissione al gratutito patrocinio, salvo esplicita richiesta del giudice e salvo certificazione dell autorità consolare competente, che attesti la veridicità dell autocertificazione, se l istante è straniero. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l istanza, ovvero immediatamente, se l istanza è presentata in udienza, a pena di nullità assoluta degli atti successivi, ai sensi dell art. 179 co. 2 c.p.p., il giudice competente deve verificare l ammissibilità della stessa ed ammettere l interessato al patrocinio a spese dello Stato, oppure negarla, ma sempre con decreto motivato, depositato nella cancelleria del giudice e notificato al pubblico ministero. Il D.P.R , n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139) è intervenuto a disciplinare la materia, disponendo l abrogazione della citata L. 134/2001(eccettuati gli articoli 19, 20, e 21) e della L. 217/1990, a partire dal 1 luglio 2002, assorbendo gran parte delle norme già contenute nei suddetti provvedimenti. L art. 76 del D.P.R 115/2002 specifica i requisiti richiesti: può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile non superiore a ,16 euro (importo aggiornato ex D.M ); è prevista, ma solo per il processo penale, l elevazione di tale limite di reddito, di euro 1.032,91, per ognuno dei familiari conviventi. Colui che si trovi nelle condizioni indicate nell art. 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. L istanza, il cui contenuto è disciplinato dall art. 79, a pena di inammissibilità, deve essere

7 Capitolo Sesto - La retribuzione dell attività professionale 67 sottoscritta dall interessato; nel settore civile deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l ammissione (art. 122) e ciò rappresenta una novità rispetto alla disciplina previgente. Il consiglio dell ordine degli avvocati diventa organo competente a ricevere l istanza di ammissione al patrocinio in sede civile; tale istanza è presentata esclusivamente dall interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata. Il consiglio dell ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito (art. 124). Il consiglio dell ordine degli avvocati nei dieci giorni successivi alla presentazione, verificata l ammissibilità dell istanza e sulla base del riscontro dei requisiti di reddito e della non manifesta infondatezza, deve decidere; se il consiglio respinge o dichiara inammissibile l istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio. In sede penale, invece, l istanza è presentata all ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo (art. 93). Gli effetti dell ammissione decorrono dalla data in cui l istanza è stata presentata o è pervenuta all ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore. Occorre sottolineare la disparità di trattamento per quanto concerne i compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio. Infatti, ai sensi dell art. 130 gli importi spettanti al difensore (all ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte) nei giudizi civili sono ridotti della metà, mentre in sede penale vale la regola generale prevista dall art. 82, che dispone che l onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell impegno professionale, in relazione all incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Inoltre l art. 85, applicabile anche in sede civile, dispone che il difensore non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla parte III del D.P.R. 115/2002. Qualunque patto contrario sarebbe nullo e la violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale. L art. 125, infine, prevede sanzioni penali per le dichiarazioni false sul limite di reddito o per l omesso aggiornamento delle dichiarazioni precedentemente rese: il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. Infine, in sede civile, è previsto l obbligo, a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio, di chiedere la dichiarazione di estinzione del processo in caso di cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.p.c., la cui inosservanza ha rilevanza disciplinare.

8 68 Parte Prima - L ordinamento forense 6. Il tariffario alla luce della L , n. 248 Per poter inquadrare correttamente l incidenza delle c.d. liberalizzazioni sulle tariffe degli avvocati, è necessario fare una premessa che parte dalla necessità che ha il legislatore nazionale di adeguarsi al rispetto delle norme del diritto Comunitario. Invero, l Unione Europea ha più volte sollecitato lo Stato italiano ad un abbassamento del livello di regolamentazione delle professioni, tra i più alti d Europa. Da un punto di vista cronologico, partendo dal vertice di Lisbona del 2000 per approdare alle conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2005, l idea di fondo è nata per creare uno spazio di competitività nelle professioni liberali e garantire una reale e libera concorrenza, nella considerazione della instaurazione di un effettivo mercato comune di servizi all interno dell Unione. In particolare, in riferimento ai sistemi tariffari delle professioni legali, la Commissione ha rilevato come nella maggior parte degli Stati membri i sistemi retributivi sono esercitati senza prezzi fissi, argomento da cui discende che il controllo dei prezzi non è strumento indispensabile per garantire standard qualitativi elevati. Anche l Antitrust ha sostenuto il principio secondo il quale la fissazione di tariffe obbligatorie in deroga al libero mercato non trova alcuna giustificazione, giacché non trova riscontro l idea che la qualità della prestazione sia assicurata da un prezzo predeterminato. Sul piano politico, il Parlamento europeo, con una risoluzione sulla regolamentazione di mercato e sulle norme di concorrenza per le libere professioni del 16 dicembre 2003, ha auspicato una maggiore concorrenza sulla qualità del servizio fornito dalle professioni forensi all interno dell Unione; in linea pratica, ha ritenuto gli Stati membri autorizzati a stabilire tariffe obbligatorie, sottolineando però che queste devono essere poste a tutela dell interesse generale e non di quello della professione. Sulla scorta di tali indirizzi e partendo da un modificato piano culturale, seppure non sempre condivisibile nei presupposti, le norme del pacchetto Bersani sulle liberalizzazioni, contenute nel D.L , n. 223, convertito in legge , n. 248, hanno creato un vespaio di critiche e mobilitazioni sociali. Il disegno di legge delega in materia di riforma delle professioni intellettuali è stato presentato dal Guardasigilli alle associazioni di categoria il 9 novembre 2006 e, in versione modificata in accoglimento di alcune proposte degli Ordini professionali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 dicembre Tra i principi generali della riforma ricordiamo: l accesso libero senza predeterminazione numerica delle professioni; la possibilità di esercizio in forma individuale o societaria; la pubblicità consentita su titoli, specializzazioni, caratteristiche e costo del servizio; la pattuizione consensuale del corrispettivo; l obbligatorietà dell assicurazione professionale.

9 Capitolo Sesto - La retribuzione dell attività professionale 69 Infine, i Consigli degli Ordini dovranno curare la qualificazione e la formazione permanente degli iscritti, laddove il mancato aggiornamento è previsto tra gli illeciti disciplinari, come già prevede il codice deontologico forense. Anche il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) il 18 gennaio 2007 ha approvato un Regolamento per la formazione permanente degli avvocati, rendendo concreto l obbligo di partecipazione ad attività formative per tutti gli iscritti. Dopo questo necessario preambolo, si può passare ad esaminare le misure incidenti sui servizi professionali. L art. 2 del D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006 ha previsto la abrogazione di tre tradizionali divieti, così ritenendo di far cadere uno dei maggiori vincoli allo sviluppo di un mercato concorrenziale: il divieto di deroga alle tariffe professionali fisse o minime, nonché quello di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; il divieto, anche parziale, di pubblicizzare titoli e specializzazioni, caratteristiche e prezzi del servizio offerto; il divieto di fornire all utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare, attraverso società o associazioni di professionisti. Di fronte a tale provvedimento, la mobilitazione degli avvocati italiani è stata pressocché unanime; di talché, in sede di conversione del decreto, limitatamente alle sole tariffe forensi, sono state apportate alcune importanti modifiche. In primo luogo, la introduzione del comma 2bis dell art. 2, che ha modificato l ultimo comma dell art c.c., secondo cui le tariffe professionali forensi (a differenza di tutte le altre) possono essere derogate solo attraverso il sistema delle pattuizioni scritte tra avvocato e cliente. Ove tale forma, ad substantiam, non venga rispettata, si ritorna al sistema tariffario. Ancora, sono state previste due ampie deroghe: la liquidazione giudiziale; il gratuito patrocinio. In entrambi i casi, il giudice provvede alla determinazione dei compensi «sulla base della tariffa professionale». In piena coerenza, il Consiglio Nazionale Forense, con una circolare del 4 settembre 2006, ha confermato la inammissibilità e la perseguibilità come illecito disciplinare di natura deontologica di quelle pattuizioni su compensi sproporzionati e di mezzi pubblicitari ritenuti offensivi per il decoro della classe. L adeguamento del codice deontologico alla nuova disciplina è avvenuto nei termini previsti dalla legge. Per quanto concerne il tariffario, il C.N.F. ritiene consentita la negoziazione del compenso, anche se deve essere rapportato al risultato ottenuto dall avvocato; così il nuovo art. 45 del Codice Deontologico recita che «i compensi (anche negoziati) siano proporzionati all attività svolta».

10 C.C.B.E. [conseil des barreaux de l union européenne] Ha sede a Bruxelles, dove fu costituito come sottocommissione dell U.I.A. (Union international des Avocats, di lingua prevalentemente francese), per lo studio relativo ai problemi dell influenza del trattato di Roma sulla professione forense, e per favorire l elaborazione di soluzioni destinate a coordinare ed armonizzare l esercizio della stessa, assicurando un collegamento tra i professionisti ed i rispettivi ordini ed associazioni all interno della C.E. Divenuto organo della Comunità, ha assunto un ruolo rappresentativo della professione europea di avvocato, consacrato dalla nuova denominazione di Consiglio degli Ordini Forensi della Comunità Europea. Tra i principali meriti del ( ) va segnalata la redazione e l approvazione, nel 1988, di un Codice deontologico degli avvocati della Comunità europea [vedi ], nel tentativo di armonizzare le varie norme e consuetudini regolanti l esercizio della professione forense nei vari paesi della C.E., oggi Unione Europea [vedi ]. C.d.O. [vedi Consiglio dell Ordine]. Censura art. 40 R.D.L , n È una delle sanzioni disciplinari [vedi ] cd. formali, e consiste nella dichiarazione formale al professionista della mancanza commessa e del conseguente biasimo. Come l avvertimento [vedi ], è inviata all interessato con lettera del Presidente del Consiglio dell Ordine [vedi ]. Centro Elettronico di Documentazione [c.e.d.] D.P.R , n. 322 Il ( ) della Suprema Corte di Cassazione [vedi ] istituito presso il Ministero della giustizia, consente l accesso ai servizi di informatica giuridica agli esercenti le professioni forensi e legali. Le banche dati e gli archivi del ( ) permettono di consultare documenti giuridici riguardanti legislazione, giurisprudenza e dottrina. La consultazione può avvenire presso i terminali presenti negli uffici giudiziari ovvero, previa concessione e dietro pagamento di un canone annuale o a consumo, attraverso un qualsiasi computer privato che abbia accesso alla rete Internet. In uno con la concessione, il ( ) mette a disposizione un apposito software per la consultazione degli archivi. Circondario 151 Certificato di compiuta pratica art. 10, R.D , n. 37; art. 9, D.P.R , n. 101; art. 1, D.L , n. 112, conv. in L , n. 180 È rilasciato al praticante [vedi ] dal Consiglio dell Ordine [vedi ] competente, dopo aver eseguito i previsti accertamenti sul regolare espletamento della pratica forense [vedi ] e sulla tenuta del libretto della pratica [vedi ]. Il D.P.R. 101/1990 disponeva che il ( ) venisse rilasciato dal C.d.O. ove il praticante avesse svolto l ultimo semestre della pratica con l ausilio, in caso di trasferimento del praticante, di certificazioni rilasciate dal Consiglio di provenienza. Per contrastare il diffuso fenomeno del trasferimento dei praticanti finalizzato alla scelta di sedi dell esame di abilitazione professionale [vedi ] ritenute più agevoli, sulla materia è intervenuto il D.L. 112/2003, conv. in L. 180/2003, che prevede che il ( ) venga rilasciato dal C.d.O. del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica o, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata; il ( ), inoltre, non può essere rilasciato più di una sola volta. Fino al , comunque, il ( ) è ancora rilasciato dal C.d.O. del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data del Attestando il regolare compimento della pratica, il ( ) deve essere depositato con la domanda di ammissione all esame di abilitazione, entro il 10 novembre dell anno in cui si intende sostenere l esame, allegando diploma di laurea in originale od in copia autentica, certificato dell esame di laurea con relativa votazione e ricevuta attestante il versamento della tassa d esame. Il ( ), peraltro, può essere prodotto anche successivamente alla detta scadenza, purché non oltre i 20 giorni precedenti la data dell esame. Il ( ) infine, individua la Corte d Appello [vedi ] presso cui il praticante può sostenere l esame di abilitazione. Circondario È l ambito territoriale che delimita la competenza del Tribunale. In passato, entro ogni ( ) si avevano più mandamenti di Pretura. La L , n. 30 aveva istituito le Preture circondariali, dislocate nei Comuni in cui hanno sede i Tribunali, trasformando le Preture mandamentali in sezioni distaccate delle Preture circondariali (es.: Pretura circondariale di Napoli - Sezione distaccata di Barra).

11 152 Con la soppressione delle Preture disposta dal D.Lgs , n. 51 è il Tribunale ad essere organizzato in sezioni distaccate, nelle quali si possono trattare, però, solo le cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica (ed escluse le controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria che sono trattate esclusivamente nella sede principale del Tribunale). Per quanto attiene specificamente la funzione dell avvocato, in ogni ( ) ha sede un Consiglio dell Ordine [vedi ]. Citazione per il processo disciplinare art. 48, R.D , n. 37 Nel corso del procedimento disciplinare [vedi ] a carico del professionista, ove venga disposto il rinvio a giudizio, all incolpato ed al Pubblico Ministero, deve essere notificata una ( ) contenente: le generalità dell incolpato, l indicazione precisa e determinata degli addebiti, a pena di nullità; il luogo, il giorno e l ora della comparizione; l avviso che l incolpato potrà farsi assistere da un difensore; l avviso che si procederà al giudizio anche in caso di mancata comparizione; l elenco dei testi che saranno escussi; il termine entro il quale l incolpato, il suo difensore ed il P.M. potranno prendere visione degli atti, presentare deduzioni ed indicare testi, la data di emissione e la sottoscrizione del Presidente. Con la ( ) all incolpato deve essere concesso un termine di comparizione non inferiore a 10 giorni. Cliente [vedi Rapporti professionali con la parte assistita]. C.N.F. [vedi Consiglio Nazionale Forense]. Citazione per il processo disciplinare Codice di autoregolamentazione dell astensione collettiva degli avvocati Approvato in via d urgenza il dalle giunte dell Organismo unitario dell Avvocatura [vedi ] e dell Unione Camere Penali Italiane, disciplina l esercizio della facoltà di astensione [vedi ] dei professionisti forensi dalla attività di udienza. L urgenza dell approvazione era dettata dalle continue sollecitazioni del Ministro della giustizia [vedi ] e, soprattutto, dal voler evitare che fosse approvato il disegno di legge presentato da quest ultimo, definendo la materia dall esterno della classe forense. Principale innovazione rispetto alla disciplina già contenuta nella legge n. 146/1990 (che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali), è la possibilità che l astensione sia indetta da qualsiasi autorità, purché dotata della necessaria forza rappresentativa. Il ( ) inoltre, si propone di contemperare da un lato il godimento dei diritti della persona, della libertà e della dignità dell avvocato e, dall altro, il diritto di azione e difesa sancito dall art. 24 della Costituzione. Nel dicembre 2007, la Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, unitamente agli organismi dei vari settori dell Avvocatura italiana (UCPI, UNCC, AIGA), ha stilato un Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati. Tra le altre si prevede, nei periodi di astensione, la prestazione inderogabile per i soggetti detenuti ed in riferimento ai provvedimenti restrittivi ed a quelli cautelari ed urgenti, la previsione di termini per le comunicazioni all utenza e le motivazione dell astensione. Codice deontologico degli avvocati Allo scopo di dare una connotazione unitaria alla disciplina della deontologia professionale [vedi ], accogliendo le incertezze che da tempo l intera categoria aveva manifestato, è stato redatto ed approvato il ( ), con delibera [vedi ] del , dal Consiglio Nazionale Forense [vedi ], tenendo conto di proposte e suggerimenti dei vari Consigli dell Ordine [vedi ]. Funzione precipua del ( ) è quella di identificare e rilevare le innumerevoli norme deontologiche afferenti l esercizio dell attività professionale, evincendole da regolamenti, pareri, delibere, atti di congressi e, soprattutto, dalla copiosa elaborazione degli organi disciplinari. La codificazione, inoltre, dando una possibilità di immediata conoscenza e certezza della norme (e non più solo del momento patologico-sanzionatorio), presenta l indubbio vantaggio di evitare il proliferare di illeciti disciplinari, evitando valutazioni personalistiche e locali legate ad interessi in aperto contrasto con i principi da tutelare. Il Titolo I del ( ) contiene l elencazione dei principi generali, vale a dire i doveri [vedi ] che il professionista deve onorare nell esercizio della propria attività. Il Titolo II disciplina i rapporti tra colleghi [vedi ], ovviamente ispirati ai principi di correttezza e lealtà, mentre il Titolo III riguarda i rapporti con la parte [vedi ], imperniati essenzialmente sulla fiducia reciproca. Infine, il Titolo IV regola i rapporti con la controparte, i magistrati ed i terzi, vietando

12 nei confronti della controparte azioni sproporzionate o vessatorie o che aggravino senza motivo la posizione della stessa con onerose e plurime iniziative giudiziali. Il ( ) è stato inoltre modificato, in relazione ad alcuni aspetti, con delibere del C.N.F. del e del Codice deontologico degli avvocati della Comunità Europea Al fine di trovare un punto d incontro tra le differenti forme organizzative, di attività e di tradizione culturale e giuridica nell esercizio della professione forense nei singoli Stati della Comunità Europea (oggi Unione Europea [vedi ]), e segnare una tappa di avvicinamento alla creazione del cd. avvocato senza frontiere, il Consiglio degli Ordini Forensi d Europa (C.C.B.E. [vedi ]) ha approvato, con delibera del , il ( ), successivamente modificato il e, poi, con delibera del Il nostro Consiglio Nazionale Forense [vedi ] ha provveduto alla ratifica del ( ) il Il ( ) si apre con un preambolo sulla missione dell avvocato, il suo rilievo ed i conseguenti obblighi sociali; si precisano, poi la natura delle norme di deontologia [vedi ], i valori etici comuni ai professionisti degli Stati membri, e la necessità di una maggiore uniformità nell applicazione di tali precetti. L esigenza di norme uniformemente applicabili nei singoli contesti nazionali si segnala come assolutamente prioritaria, attesa la sempre maggiore intensità dell attività professionale extranazionale. L elaborazione prevede, poi, l elencazione dei principi generali che presiedono al corretto e probo svolgimento dell attività forense, come l indipendenza [vedi ] del professionista dai propri interessi personali o dalle influenze esterne, a tutela della funzione e dell imparzialità del giudice; l obbligo di onorabilità, probità e rettitudine, presupposto indefettibile per la nascita e lo sviluppo del rapporto fiduciario con il cliente; il dovere di rispettare il segreto professionale [vedi ], anche dopo la fine del rapporto con il cliente; l obbligo di rispettare le norme deontologiche dello Stato in cui si opera (conforme a quanto disposto, per l avvocato italiano, dall art. 4 del relativo Codice deontologico); il richiamo all incompatibilità [vedi ], con particolare riguardo alle norme dello Stato membro in cui si agisce; era inoltre previsto il divieto assoluto di farsi pubblicità [vedi ], oggi eliminato dalle modifiche apportate dalla delibera del Colloqui 153 Il ( ), inoltre, disciplina scrupolosamente i rapporti dell avvocato con il cliente [vedi Rapporti professionali con la parte assistita], con i colleghi [vedi Rapporti professionali con i colleghi] stranieri nonché i rapporti con i magistrati [vedi ]. Nell ottica di una sempre maggiore tutela dell assistito, è inoltre prevista e disciplinata la possibilità per l avvocato di detenere fondi per conto dei clienti (cd. fondi-clienti) o di stipulare polizze assicurative per la responsabilità professionale che, tuttavia, hanno in pratica una diffusione alquanto modesta. Codici commentati art. 21, R.D.L , n. 1578; L , n. 242; D.L , n. 112, conv. in L , n. 180 Nel corso delle prove dell esame di abilitazione professionale [vedi ], è precluso ai candidati l utilizzo di libri, opuscoli e scritti di qualsiasi genere, eccezion fatta per i codici, anche se commentati con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. A tal fine, i candidati hanno facoltà di far pervenire le copie dei ( ) che intendono utilizzare almeno 3 giorni prima della data delle prove alla propria commissione esaminatrice [vedi ], che ne ammetterà l utilizzo previa verifica. La possibilità di utilizzare ( ), peraltro, era stata oggetto di una modifica apportata dal D.L , n. 112, che l aveva espressamente vietata. In sede di conversione del decreto, tuttavia, dando ascolto alle innumerevoli voci di protesta levatesi dalle associazioni dei praticanti, la modifica è stata soppressa. Colleghi [vedi Rapporti professionali tra colleghi]. Colloqui art. 104 c.p.p. Quando un imputato si trovi in stato di custodia cautelare, o sia arrestato in flagranza o sottoposto a fermo, ha diritto ai ( ) con il proprio difensore fin dall inizio dell esecuzione della misura. Tanto perché l interrogatorio, trasformatosi da strumento inquisitorio in mezzo di difesa, assume importanza centrale per gli interessi dell imputato, con conseguente diritto alla difesa di quest ultimo. Il diritto ai ( ) con il difensore, nel corso delle indagini preliminari e ove sussistano eccezionali ragioni di cautela, può essere dilazionato di 5 giorni con decreto motivato pronunciato dal giudice su richiesta del P.M. L eventuale dilazione immotivata comporta la nullità generale di cui agli artt. 178 e 180 c.p.p.

13 154 Commissario Straordinario art. 8, D.Lgs. Lgt , n. 382 Quando provvede allo scioglimento del Consiglio dell Ordine [vedi ], il Ministro della giustizia [vedi ] nomina un ( ), al quale sono affidate tutte le funzioni del C.d.O., ivi comprese quelle disciplinari, specie se relative a provvedimenti di urgenza. Nello svolgimento delle sue funzioni, il ( ) può essere affiancato e coadiuvato da un comitato, composto da iscritti all albo dell Ordine, in numero variabile da 2 a 6, nominato discrezionalmente dal Ministro. Il ( ), entro 90 giorni dallo scioglimento, deve indire le elezioni per la nomina del nuovo C.d.O. Commissario Straordinario Commissione esaminatrice art. 22, R.D.L , n. 1578; art. 1bis, D.L , n. 112 conv. in L , n. 180 Per ( ) si intende la commissione centrale che sovrintende al corretto svolgimento dell esame di abilitazione professionale [vedi ]. La ( ) è nominata con decreto del Ministro della giustizia [vedi ] ed è composta da cinque membri titolari (due avvocati iscritti da almeno 12 anni all albo, due magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d appello ed un professore universitario o di istituto superiore di materie giuridiche), e da altrettanti supplenti (nella medesima proporzione). Ha sede presso il Ministero della giustizia; il Ministro nomina il Presidente ed il Vicepresidente, scegliendoli tra i componenti avvocati, nonché un dipendente dell amministrazione quale segretario. Insieme con la nomina della ( ), presso ogni Corte d Appello è nominata una sottocommissione, composta con le medesime proporzioni, dinanzi alla quale il candidato sosterrà l esame. Invero, dall entrata in vigore della L. 180/2003, ogni riferimento alla ( ) nello svolgimento dell esame è da intendersi riferito alle singole sottocommissioni istituite presso le Corti d appello. Qualora il numero dei candidati, per ogni singola Corte d appello, superi le 300 unità (ipotesi assai frequente), per quella Corte, oltre alla prima sottocommissione, il Ministro può nominare una o più sottocommissioni, assegnando loro fino a 300 candidati ciascuna. Gli avvocati componenti la ( ) e le sottocommissioni sono designati dal Consiglio Nazionale Forense [vedi ], su proposta congiunta dei Consigli dell Ordine [vedi ] di ciascun distretto [vedi ], assicurando la presenza, in ogni sottocommissione, eventualmente a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni C.d.O. del distretto. A tal riguardo, il D.L. 112/2003, convertito in L. 180/2003, ha previsto che non possano essere nominati quali componenti della ( ) o delle sottocommissioni i membri dei Consigli dell Ordine ed i rappresentanti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza [vedi ]. Del pari, i membri della ( ) non possono candidarsi a ricoprire tali ruoli nelle elezioni immediatamente successive all incarico ricoperto. Compenso art c.c.; artt. 57 e ss., R.D.L , n Ne ha diritto ogni avvocato che abbia assistito, giudizialmente o stragiudizialmente, un cliente. Il professionista può concordare liberamente il ( ) con il cliente; in assenza, è determinato attraverso le tariffe [vedi ], ovvero dall Autorità giudiziaria o, ancora, attraverso gli usi. Sul ( ), inoltre, il cliente deve anticipare le spese [vedi ] occorrenti e versare i necessari acconti. Se il ( ) non è stato concordato, il professionista redige una nota specifica [vedi ] dell attività prestata, comprendente onorari [vedi ], diritti [vedi ] e spese [vedi ], e la invia al cliente, che può contestarla in tutti i suoi elementi ma non nei minimi del compenso, se indicati nel rispetto delle tariffe. In caso di contestazione, la nota, che costituisce comunque una prova presuntiva delle prestazioni, è sottoposta a parere del Consiglio dell Ordine [vedi ]: sulla congruità della nota, comunque, provvede l autorità giudiziaria, che non è vincolata dal parere espresso dal C.d.O. Quando più professionisti hanno assistito un unico cliente, tutti hanno diritto al ( ) mentre, ove la liquidazione sia posta a carico della parte soccombente, quest ultima è tenuta a corrispondere l onorario a solo uno degli avvocati vittoriosi. In caso di transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento del ( ) ed al rimborso delle spese agli avvocati. Il diritto del professionista a percepire gli emolumenti si prescrive in tre anni dalla decisione della lite (rectius: dalla pubblicazione della sentenza), dalla conciliazione delle parti, dalla revoca del mandato o, per gli affari non conclusi, dall ultima prestazione. Competenza [dovere di] [vedi Doveri dell avvocato].

14 Competenza a procedere disciplinarmente art. 38, R.D.L , n In ipotesi di procedimento disciplinare [vedi ], la ( ) appartiene al Consiglio dell Ordine [vedi ]. In particolare, per il praticante avvocato [vedi ], è competente il C.d.O. del Tribunale presso cui è iscritto. Per l avvocato [vedi ], la ( ) spetta al C.d.O. di iscrizione ovvero a quello presso il Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto oggetto dell azione disciplinare, applicando il criterio della prevenzione. Se, però, l azione ha inizio in base a comunicazione dell autorità giudiziaria di un procedimento penale, la ( ) del C.d.O. presso cui il professionista è iscritto è esclusiva. Per i consiglieri dell Ordine è competente il C.d.O. avente sede presso la Corte d Appello o, se l indagato è parte di questo, il. C.d.O. presso la Corte d Appello più vicina. Per gli avvocati stranieri, la ( ) spetta invece al C.d.O. presso il Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto; per gli avvocati italiani all estero, invece, al C.d.O. di iscrizione. In caso di conflitto circa la ( ), per la risoluzione dello stesso interviene il Consiglio Nazionale Forense [vedi ], al quale i C.d.O. in contrasto trasmettono gli atti dandone contestualmente avviso alle parti che, entro 10 gg., possono far pervenire le proprie osservazioni. Consiglio degli Ordini Forensi della Comunità Europea [vedi C.C.B.E.]. Consiglio dell Ordine [c.d.o.] R.D.L , n. 1578; R.D , n. 37; D. Lgs. Lgt , n. 382; D.Lgs , n. 174; L , n. 67; L , n. 27 Organo elettivo, istituito presso ogni circondario di Tribunale, è composto di un numero di membri variabile da un minimo di 5 (se gli iscritti sono meno di 50) ad un massimo di 15 (se gli iscritti sono più di 500), eletti da e tra gli stessi iscritti. Il ( ) dura in carica, così come i suoi componenti, due anni (dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo), salvo casi di scioglimento [vedi ]. Il ( ) uscente, comunque, resta in carica fino all insediamento del nuovo. Organi indefettibili del ( ) sono il Presidente, eletto dal ( ) a maggioranza assoluta, un Segretario ed un Tesoriere. Al Presidente spetta la rappresentanza dell Ordine, con poteri di convocazione e presidenza dell assemblea degli iscritti. Il ( ) esercita poteri di tipo deliberativo, consultivo, Consiglio Nazionale Forense 155 di vigilanza, oltre ad un limitato potere impositivo. Inoltre, esercita le varie funzioni relative alla tenuta dell albo professionale degli avvocati [vedi ] presso il quale l albo stesso è tenuto: in particolare provvede all iscrizione [vedi ], alla cancellazione [vedi ] ed alla revoca [vedi ] dall albo. Controlla, inoltre, il corretto esercizio della pratica forense [vedi ]. Il ( ) esercita altresì una funzione disciplinare vigilando sul decoro dei professionisti e sulla loro condotta, dà pareri (ove richiesti) sulla liquidazione degli onorari degli avvocati, concilia o interpone i propri uffici per la risoluzione di controversie tra professionisti dell Ordine, anche se appartenenti ad un diverso ( ) o tra professionisti e clienti. Il ( ), inoltre, decide il procedimento disciplinare [vedi ] a carico del professionista, con provvedimento che, secondo la giurisprudenza, ha natura amministrativa. Il ( ), infine, tutela, nei modi più idonei, il prestigio della categoria e può imporre una tassa di iscrizione [vedi ] annuale, o una tassa per il rilascio di certificati, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese dell Ordine o collegio; proprio in relazione a tali attività, incombe sul ( ) l onere di redigere ed approvare un bilancio annuale. Per quanto concerne il funzionamento del ( ), di ogni seduta devono essere redatti verbali che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; il ( ) provvede con delibera [vedi ]. Se il Presidente viene a mancare, per assenza o legittimo impedimento, è sostituito dal componente più anziano; in caso di dimissioni, invece, si procede alla nomina di un nuovo Presidente e si indicono elezioni suppletive. Se, invece, viene a mancare un membro del ( ), per dimissioni, morte o decadenza (in ipotesi di assenza per un periodo superiore a 6 mesi), si procede, con elezioni suppletive, alla nomina di un nuovo consigliere il cui mandato, tuttavia, cessa comunque, al pari degli altri, alla scadenza del biennio. Consiglio Nazionale Forense [c.n.f.] R.D.L , n. 1578; R.D , n. 37; D.Lgs. Lgt , n. 382; L , n. 67; L , n. 27 È l organo elettivo, con sede in Roma, che rappresenta, a livello nazionale, l intera categoria degli avvocati. È composto di 26 elementi, uno per ogni distretto [vedi ] di Corte d Appello [vedi ], scelti tra gli avvocati ammessi al patrocinio

15 156 innanzi le giurisdizioni superiori. I componenti il ( ) restano in carica tre anni e possono essere rieletti; dopo l elezione del Consiglio Nazionale Forense [vedi ], il ( ) uscente resta comunque in carica fino all insediamento del nuovo. Organi del ( ), eletti dai membri dello stesso, sono il Presidente, due Vice presidenti ed un Segretario. Provvede con delibera [vedi ], adottata a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Oltre a rappresentare l intera categoria, il ( ) svolge molteplici funzioni; in particolare determina le tariffe forensi [vedi ], decide sui conflitti di competenza tra i C.d.O., esercita poteri disciplinari ed impositivi nei confronti dei propri membri e degli iscritti, formula pareri su proposte di legge (ove richiesto dal Ministro della giustizia), e si pronuncia su ricorsi in materia disciplinare ed in tema di albi. Differenze Secondo la giurisprudenza costante, i provvedimenti del C.N.F. pronunciati sui ricorsi in materia disciplinare hanno natura giurisdizionale a differenza di quelli del C.d.O., ai quali si attribuisce natura amministrativa. Proprio tale funzione giurisdizionale in sede disciplinare ha da sempre sollevato aperte discussioni in dottrina e nella prassi, pur essendo stata costantemente riconosciuta costituzionalmente legittima. Il ( ) rende nota la sua attività attraverso la pubblicazione della rivista Rassegna Forense [vedi ]. Consulente tecnico artt. 61 e ss. c.p.c.; artt. 225 e ss. c.p.p. Offre al giudice ed all avvocato l ausilio delle conoscenze tecniche di un esperto. Il ( ) di parte (C.T.P.) coadiuva l attività della parte e, soprattutto, del difensore, fornendogli quei ragguagli tecnici (ad es. di carattere medico, scientifico o tecnico) che non rientrano nel suo normale bagaglio culturale. Nello stesso senso, il ( ) d ufficio (C.T.U.), che rappresenta uno degli ausiliari del giudice, integra, con la propria attività, quella del magistrato, offrendogli tanto elementi diretti per giudicare, quanto conoscenze per valutare le risultanze di determinate prove. La scelta del C.T.P. è fatta liberamente dalla parte e dal suo difensore, mentre il C.T.U. è nominato dal giudice, su richiesta delle parti o d ufficio, ed è scelto tra le persone iscritte in un apposito albo speciale. Consulente tecnico I ( ) nominati dalla parte hanno il compito di assistere, insieme con il difensore o in luogo dello stesso, alle operazioni del C.T.U. prospettandogli, nell interesse della parte rappresentata, le proprie osservazioni sullo svolgimento ed i risultati delle indagini peritali. Consulenza infedele [vedi Patrocinio o consulenza infedele]. Contributo previdenziale artt. 10 e 11, L , n. 576; L , n. 175; L , n. 141 Deve essere obbligatoriamente corrisposto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza [vedi ] da ogni suo iscritto; il ( ) può essere soggettivo o integrativo e viene versato attraverso i ruoli esattoriali e, parzialmente, attraverso meccanismi di autodichiarazione e autotassazione. Alla contribuzione sono tenuti anche i pensionati che restano iscritti all Albo [vedi ] e proseguono l esercizio delle attività. Il contributo soggettivo è proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell anno, risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF, nella misura del 10% per il reddito fino ad ,28 e del 3% per il reddito eccedente tale limite; in ogni caso, è dovuto un contributo minimo; il ( ) soggettivo è deducibile ai fini IRPEF. Il contributo integrativo (C.P.A. [vedi ]), ripetibile ai clienti, è determinato nella misura del 2% (4% dal 1 gennaio 2010) sull importo corrisposto per la prestazione, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall effettivo pagamento ricevuto dai singoli clienti; non è soggetto all IRPEF né all IVA, e non contribuisce alla formazione del reddito professionale. Entro 30 giorni dalla data per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ogni iscritto alla Cassa è tenuto a comunicare, avvalendosi di appositi moduli, l ammontare del reddito dichiarato a fini IRPEF ed il valore complessivo d affari ai fini IVA relativi all anno precedente (cd. autodichiarazione). Sempre con l ausilio dei moduli prestampati, i ( ) vengono versati a mezzo c/c (cd. autoliquidazione); solo il contributo minimo viene iscritto a ruolo esattoriale. L omessa o infedele dichiarazione, o il ritardo oltre i 90 giorni nella presentazione, costituiscono infrazioni disciplinari. Il diritto ad esigere il ( ) dovuto si prescrive in 10 anni. Correttezza [dovere di] [vedi Doveri dell avvocato].

NAPOLI, 12 giugno 2013

NAPOLI, 12 giugno 2013 Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova Regolamento per gli incarichi agli avvocati Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti. REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE Art. 1 - Istituzione e compiti. 1. L Avvocatura dell E.R.A.P. MARCHE provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell Ente secondo le norme contenute

Dettagli

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI di IVREA PINEROLO TORINO

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI di IVREA PINEROLO TORINO Incontro del 18 ottobre 2006, ore 18.00 - Tariffa e Deontologia Dott. Pier Vittorio Vietti - Formazione Professionale Continua Deontologia e Azione Disciplinare Dott. Mario Pia Delle Professioni Intellettuali

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Verona - visto l art. 16 della Legge 31 dicembre 2012; - visto il decreto legislativo

Dettagli

Sezione quarta La retribuzione del professionista. Questionario n. 4. 1. Cosa comprende la parcella dell avvocato?... Pag. 29

Sezione quarta La retribuzione del professionista. Questionario n. 4. 1. Cosa comprende la parcella dell avvocato?... Pag. 29 Sezione quarta La retribuzione del professionista Questionario n. 4 1. Cosa comprende la parcella dell avvocato?... Pag. 29 2. Possono essere derogati i minimi tariffari?...» 31 3. Quali sono le azioni

Dettagli

AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMUNE DI POLISTENA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IL RESPONSABILE

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE NAPOLI 2015 Prefazione Con l art. 23 della L. 247/12, istitutiva del nuovo ordinamento forense, viene portato a termine

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

PARTE I. Capitolo I IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI NEL PROCESSO PENALE TRA PASSATO E PRESENTE

PARTE I. Capitolo I IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI NEL PROCESSO PENALE TRA PASSATO E PRESENTE INDICE pag. Prefazione.... XV PARTE I Capitolo I IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI NEL PROCESSO PENALE TRA PASSATO E PRESENTE 1.1. La garanzia costituzionale del diritto di difesa in

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)

Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE* L anno, il giorno del mese di.in.. nello Studio.,

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi 1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Il procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione 1 Informativa al cliente e procura alle liti (art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013) INFORMATIVA EX ART.

Dettagli

Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa

Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012 (Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni - Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014

Dettagli

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Dettagli

PARTE I Normativa sui compensi dell avvocato

PARTE I Normativa sui compensi dell avvocato PARTE I Normativa sui compensi dell avvocato D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le

Dettagli

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n. STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

Parametri d.m. 140/2012

Parametri d.m. 140/2012 Parametri d.m. 140/2012 Allegato a Il Notiziatio Novembre 2012 TABELLE DELLE NOTE SPESE E PROSPETTI DEI COMPENSI PROFESSIONALI PROCEDIMENTI DI INGIUNZIONE - TRIBUNALE pag 2 PARAMETRI d.m. 20 luglio 2012,

Dettagli

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI L.R. 08 Gennaio 1986, n. 8 Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici (1) TITOLO

Dettagli

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO CORTE DI APPELLO DI SALERNO PROTOCOLLO D INTESA Sul riconoscimento del legittimo impedimento a tutela della maternità e paternità nell esercizio della professione forense. TRA Corte di Appello di Salerno

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE L anno, il giorno del mese di.in.. nello Studio.,

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire (Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio E' la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

EDIZIONI ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE ENTRATA IN VIGORE 1 Rev.0 G.C. n. 145 del 25.10.2006 5.11.2006

EDIZIONI ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE ENTRATA IN VIGORE 1 Rev.0 G.C. n. 145 del 25.10.2006 5.11.2006 Regolamento per il servizio legale RO/038 CITTA DI SANTENA Edizione 2 Revisione 0 NORMAZIONE EDIZIONI ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE ENTRATA IN VIGORE 1 Rev.0 G.C. n. 145 del 25.10.2006 5.11.2006 2 Rev.0

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

CODICE DEONTOLOGICO TESTO VIGENTE con le modifiche approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006

CODICE DEONTOLOGICO TESTO VIGENTE con le modifiche approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006 MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO in attuazione della legge 4 AGOSTO 2006 N. 248 APPROVATE DAL C.N.F. NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2006 con le indicazioni emerse nel corso dell incontro con i Presidenti

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

INDICE GENERALE. pag. Introduzione (le ragioni di un corso)... CAPITOLO I L ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE

INDICE GENERALE. pag. Introduzione (le ragioni di un corso)... CAPITOLO I L ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE Introduzione (le ragioni di un corso)... XI CAPITOLO I L ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE 1. Le professioni intellettuali... 3 2. L ordinamento giuridico professionale.... 8 3. L ordinamento forense.

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO ARTICOLO 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento stabilisce

Dettagli

SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI

SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI L'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) ha introdotto la possibilità per i laureati in Giurisprudenza

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO Confronto tra i Principi di fondo irrinunciabili per l Avvocatura italiana individuati il 17 ottobre 2009 e il testo approvato dal Senato nel novembre 2010: 1) La specialità dell ordinamento professionale

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A Art. 1) ISTITUZIONE E istituito presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile l Elenco degli Agenti Sportivi Art.2) DEFINIZIONI E

Dettagli

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all Ordine degli Avvocati di

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. e-mail. Residente in

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. e-mail. Residente in ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI AMMINISTRATIVI CONTABILI (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

Dettagli

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA C.A.P. 70024 Partita Iva 0036498722 Codice Fiscale 82000970721 PROVINCIA DI BARI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI (approvato con deliberazione

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ATTO DI CITAZIONE PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede

Dettagli

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri

Dettagli

ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO

ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO ****** ****** TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 (Costituzione) Ai sensi dell art.18 del Decreto Legislativo

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) Art. 1 (Costituzione) Il Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) è costituito con Deliberazione

Dettagli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione

Dettagli

PREVENTIVO DI MASSIMA E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL AVVOCATO AI SENSI DELL ART. 9, CO. 4, D.L. N. 1/2012

PREVENTIVO DI MASSIMA E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL AVVOCATO AI SENSI DELL ART. 9, CO. 4, D.L. N. 1/2012 PREVENTIVO DI MASSIMA E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL AVVOCATO AI SENSI DELL ART. 9, CO. 4, D.L. N. 1/2012 Con la presente il/la Sig./Sig.ra.., nato/a a il, Cod. Fisc..., residente in, Via,

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO COPIA DETERMINAZIONE N. 289 del 31/12/2009 OGGETTO APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DI

Dettagli

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments

Dettagli

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INCARICHI LEGALI Approvato con deliberazione n. AC 149/19 del 01.03.2012 del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale REGOLAMENTO PER

Dettagli

Il Contratto Professionale ed i compensi

Il Contratto Professionale ed i compensi FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO SIENA Seminario formativo in materia di Deontologia e Professione L attività professionale

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL UNIONE DELLE CURIE SARDE.1 - Soggetti obbligati Avvocati iscritti all Albo e praticanti dalla data di abilitazione al patrocino..2 - Decorrenza

Dettagli

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 udita la relazione del Segretario Generale; esaminato l art.3 del d.l. 138/2011, convertito

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE

PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE (d.lgs. 28/2010 e successive modifiche) AMBITO DI COMPETENZA Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono competenti in tutte le controversie

Dettagli

COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo

COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO MOBILITA DEL PERSONALE (allegato al Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.C. dell 11.6.1998

Dettagli

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione

Dettagli

ART. 1 OGGETTO ART. 2 COMPITI E FUNZIONI

ART. 1 OGGETTO ART. 2 COMPITI E FUNZIONI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LEGALE DI ATENEO (D.R. N. 293 DEL 8 MAGGIO 2013 COME MODIFICATO DAL D.R. N. 43 DEL 26 GENNAIO 2015) ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina il

Dettagli