Spett.le SEASER S.p.a. Via Marinara, Marina di Ravenna RA PEC: Ravenna, 1 Agosto 2013 Prot. n. 7206

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1 Via Antico Squero, Ravenna Italy Tel Fax C.F Spett.le SEASER S.p.a. Via Marinara, Marina di Ravenna RA PEC: Ravenna, 1 Agosto 2013 Prot. n Atto di conclusione del procedimento di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell art. 47 del Codice della Navigazione r.d. 327/1942 e dell art. 26 del regolamento di esecuzione d.p.r. 328/1952, della concessione demaniale marittima n. 11 del 30 marzo 2005, n. 882 del Repertorio, rilasciata alla Soc. SEASER S.p.A. avviato con Avviso prot. nr del 12 marzo 2013 premesso che: la Soc. SEASER S.p.A., con sede in Marina di Ravenna (RA), via Marinara 73, C.F e P. IVA , è titolare della concessione demaniale marittima n. 11 in data 30 marzo 2005 (rep. n. 882), avente ad oggetto la realizzazione e gestione di un approdo turistico per il diporto nautico denominato MARINARA ; la predetta Concessione è stata rilasciata ai sensi e per le finalità previste dal d.p.r. 2 dicembre 1997, n. 509 ss.mm.ii.; in data la Soc. Seaser S.p.A., già concessionaria per la costruzione e gestione della parte a mare di un nuovo approdo turistico, ha presentato a Codesta Autorità Portuale formale istanza ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del DPR 509/1997 e che ai sensi dell art. 4 dello stesso d.p.r. 509/1997 sono state esperite le pubblicazioni di rito al fine di accertare l assenza di pregiudizi dei diritti di terzi; espletate le formalità relative alla pubblicazione, il Sindaco di Ravenna, ai sensi dell art. 5, comma 2 del d.p.r. 509/1997, ha provveduto a promuovere Conferenza di Servizi per l esame del progetto preliminare e per la valutazione delle osservazioni/opposizioni presentate; successivamente all esame del progetto preliminare, la Conferenza di servizi ha valutato il progetto definitivo approvandolo in data 23 settembre 2004, condizionando comunque l esecuzione delle opere edilizie all ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atto d assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti che risultino necessarie, sulla base di leggi e regolamenti, per l effettiva esecuzione delle opere e per l esercizio delle attività, comprese nel Progetto o a queste connesse. la concessione demaniale, recante numero di repertorio 882, iscritta al Registro delle concessioni per l anno 2005 al n. 11, è stata sottoscritta dall Autorità Portuale di Ravenna e dalla Soc. Seaser S.p.A., nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, in data ;

2 l atto di concessione disciplina gli impegni e gli obblighi del Concessionario con specifiche disposizioni in merito all esecuzione delle opere, alla relativa tempistica nonché alle conseguenze per inadempimenti e ritardi (artt. 5, 6 e 7), al canone di Concessione (art. 11), alle attività di gestione, manutenzione e alle relative modalità organizzative (artt. 14 e 19), agli atti di disposizione dei posti barca e delle unità immobiliari (art. 17), alla riconsegna dei beni (art. 24). considerato che con Avviso prot. n del 12 marzo 2013, per le ragioni ed i motivi ivi indicati che si intendono qui integralmente richiamati e ritrascritti, questa Autorità Portuale ha aperto un procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima di cui trattasi ai sensi dell art. 47 Cod. nav.; che nell ambito del suddetto procedimento la società concessionaria ha presentato propria memoria scritta ns. prot. n del 17 aprile 2013 e, successivamente, a sua rettifica e precisazione, memorie scritte ns. prot. n del 4 giugno 2013 e n del 11/12 giugno 2013; che in ragione delle suddette memorie ed in particolare di quanto rappresentato nelle memorie del giugno 2013, l Autorità Procedente si è determinata nel senso di sospendere e quindi differire i termini di conclusione del procedimento con atti del 13 giugno 2013 (ns. prot. n. 5732) e del 15 luglio 2013 (ns. prot. nr. 6716), ai quali si fa in questa sede espresso richiamo e riferimento; che nell ambito del suesposto procedimento sono altresì intervenute ulteriori memorie procedimentali e comunicazioni/istanze scritte da parte dei soggetti di cui all art. 10 e 7 della L. 241/1990 e ss.ms.ii; che il procedimento di decadenza di cui all Avviso n. 2536/2013 risulta sostanzialmente basato e motivato in ragione delle sottoelencate inadempienze e criticità, meglio esposte ed articolate nell avviso di avvio del procedimento di decadenza succitato: mancato completamento delle opere previste nel provvedimento di concessione n. 11/2005; mancato pagamento dell annualità 2013 del canone di concessione e mancato rimborso di spese anticipate dall Autorità concedente per conto del concessionario; esternalizzazione di alcune attività di gestione dell approdo turistico in assenza della prescritta autorizzazione; cattiva e/o inefficiente gestione del compendio dell approdo turistico MARINARA oggetto del provvedimento di concessione di cui trattasi, anche in ragione del fatto che sussistevano fondati motivi di ritenere che in capo al Concessionario fossero venuti a mancare i requisiti volti ad assicurare e garantire all Amministrazione concedente che l uso del bene pubblico assentito in concessione fosse improntato ad un suo corretto ed efficiente utilizzo in linea con gli interessi pubblici connessi all uso dei beni demaniali marittimi, e ciò soprattutto in ragione: i) del procedimento giudiziario ex art cod. civ. instaurato avverso il Concessionario ed i suoi organi sociali e ii) del mancato completamento dei preannunciati accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l. fall. con gli Istituti bancari finanziatori del concessionario medesimo; che con la propria memoria prot. n del 12 giugno 2013, SEASER ha dato riscontro della messa in atto di azioni volte a garantire il superamento delle criticità evidenziatesi nella stessa gestione aziendale e che avevano condotto unitamente alle altre ragioni sopra richiamate - all attivazione del procedimento di decadenza, quali la revoca dei contratti per l esternalizzazione della gestione

3 dell approdo e la produzione di un nuovo piano industriale per la ristrutturazione del debito e il rilancio dell approdo, oltre che la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione; che nella succitata memoria SEASER ha dato altresì atto e comprova della formulazione di un piano industriale e finanziario corredato da relazione di asseverazione, documenti redatti anche in ragione delle esigenze connesse al procedimento giudiziario ex art c.c. avanti il Tribunale delle imprese di Bologna ed in funzione del procedimento di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l. fall. con gli istituti bancari, nonché dell inizio dei primi lavori di intervento sul e di manutenzione del compendio dell approdo turistico; che nella successiva memoria procedimentale del 11 luglio 2013 (ns. prot. n del ) SEASER dava altresì atto e comprova: a) degli esiti dell assemblea societaria del 28 giugno 2013 in funzione del procedimento giudiziario ex art c.c. avanti al Tribunale delle Imprese di Bologna; b) dell ordinanza collegiale n. 320/13 r.g. del 2/9 luglio 2013 con la quale è stata disposta la sospensione del suddetto procedimento fino al , e ciò dando atto non solo dei mutamenti intervenuti nella governance societaria - con subentro, in luogo dei precedenti amministratori e sindaci, di nuovi soggetti cui «può riconoscersi per titoli ed esperienza» una adeguata professionalità ma anche che tali nuovi soggetti hanno già intrapreso ad assumere le iniziative destinate ad assicurare la continuità aziendale ivi compreso l accordo per la ristrutturazione del debito ai sensi dell art. 182 bis l. fall.; c) dell avvenuta positiva deliberazione da parte degli Istituti di Credito del piano di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.; d) dell avvenuta stipula con il Comune di Ravenna della Convenzione del 25 giugno 2013 per l esecuzione dei lavori di sistemazione della motosilurante, della stipulazione con l impresa Rondinelli escavazioni soc. coop. di contratto per l esecuzione di lavori di completamento, sistemazione e manutenzione nel compendio dell approdo turistico MARINARA ; e) dell avvenuto integrale rimborso a favore di questa Autorità Portuale delle spese dalla medesima incorse per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito degli eventi meteomarini del 31 ottobre / 1 novembre 2012; che il 19 luglio 2013 SEASER, AUTORITA PORTUALE e COMUNE di Ravenna hanno sottoscritto un Atto di presa d atto e condivisione di quanto predisposto dalla concessionaria SEASER ai fini del summenzionato processo di ristrutturazione e risanamento; che in data 31 luglio SEASER ha altresì regolarizzato la propria posizione relativamente alla quota 2013 del canone demaniale pagando integralmente il relativo corrispettivo per la somma di ,26 (diconsi Euro duecentonovantottomilazeroventiquattro/26); che sempre il 31 luglio 2013 si è proceduto ad integrare il provvedimento di concessione n. 11/2005 inserendo nello stesso, come da impegni assunti dal concessionario con la propria memoria dell 11/12 luglio 2013, apposite disposizioni volte a garantire gli interessi pubblici di cui l Autorità Portuale è portatrice con riferimento agli adempimenti procedimentali legati agli atti di disposizione degli immobili realizzati nell approdo turistico MARINARA ed alle condizioni preliminari da adempiere ai fini dell eventuale modifica della struttura societaria del concessionario;

4 che si è altresì proceduto alla definitiva asseverazione del piano industriale finanziario funzionale al procedimento ex art. 182 bis l. fall ed alla sottoscrizione con gli Istituti di Credito finanziatori degli Accordi di ristrutturazione previsti dalla norma della legge fall. citata; che tale processo una volte assicurate le condizioni ed i termini richiesti dagli Istituti di credito ai fini della sottoscrizione dei relativi Accordi - dovrà ora essere perfezionato con deposito di formale ricorso in vista della sua definitiva omologazione da parte del Tribunale fallimentare di Ravenna; Considerato che le criticità ed inadempienze evidenziate nell Avviso prot. n del 12 marzo 2013 sono state in parte avviate a soluzione anche in relazione agli atti perfezionati da Seaser nell ambito del procedimento di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. il cui positivo perfezionamento potrà infatti assicurare le risorse finanziarie necessarie per una corretta e funzionale gestione del bene demaniale concesso; resta comunque ferma ed impregiudicata sotto tale profilo la assoluta necessità della positiva conclusione del richiamato procedimento di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. in forza di omologa da parte del Tribunale, e ciò in quanto, come sopra rilevato, detta omologazione si qualifica come presupposto e condizione essenziale ed imprescindibile ai fini della corretta e funzionale futura gestione del bene demaniale da parte del Concessionario, il cui eventuale mancato avveramento lascia impregiudicati i poteri propri di questa Autorità a garanzia degli interessi pubblici connessi alla gestione del bene stesso sulla base di quanto sopra richiamato in ordine alle azioni e all impegno della Concessionaria a superare integralmente i rilievi di cui all Avviso di avvio del procedimento di decadenza anche in relazione alle condizioni poste dagli Istituti di credito per la conclusione dell Accordo di ristrutturazione del debito - risulta poi evidente che l eventuale adozione di una misura decadenziale, impedendo nella sostanza il perfezionamento del procedimento di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall, finirebbe, nella nuova situazione determinatasi, per pregiudicare l attuale concreta possibilità di rendere stabile una corretta, adeguata proficua e funzionale gestione del bene pubblico, con conseguente nocumento degli interessi di cui questa Autorità è portatrice e connessi appunto alla gestione del bene demaniale concesso; peraltro, nell ottica di una completa valutazione e comparazione di tutti gli interressi pubblici connessi alla gestione del bene demaniale di cui trattasi, il mantenimento di SEASER nella titolarità della concessione in essere si colloca allo stato in una linea di coerenza con il progetto di rilancio a più ampio respiro e durata dell approdo turistico MARINARA, progetto di rilancio che risponde all interesse pubblico di cui è portatrice questa Autorità volto a garantire «[ ] la corretta gestione, manutenzione, fruizione e utilizzazione dei beni demaniali marittimi di propria competenza», nella doverosa considerazione di ogni elemento emerso nel corso del procedimento di decadenza avviato, ed in particolare nel ponderato apprezzamento di tutti gli interessi, pubblici e privati, connessi al rapporto concessorio risulta parimenti doveroso tenere in debito conto anche le situazioni soggettive terze aventi titolo dal rapporto concessorio quali rappresentate nel corso dell avviato procedimento di decadenza anche tramite la formalizzazione di istanze e pretese risarcitorie nei confronti di questa Amministrazione, nella denegata ipotesi di decadenza della stessa concessione; oltre alla richiamata tutela delle finalità pubbliche cui è correlata la gestione del bene demaniale, questa Autorità Portuale deve pure tenere in considerazione ulteriori esigenze ed interessi, anch essi di natura pubblica e collettiva, quali, in particolare, l interesse pubblico volto ad assicurare ove ne sussistano

5 credibili presupposti e oggettive condizioni - la continuità e la regolarità gestionale dell approdo turistico, preservandone le condizioni di operatività, anche in funzione dell esigenza, in una fase assai delicata della congiuntura economica e di grave crisi occupazionale, di non compromettere le positive ricadute derivanti direttamente ed indirettamente dalla piena operatività dell approdo medesimo (e dalle altre iniziative economiche realizzate in aree demaniali marittime contigue); acquisiti la relazione conclusiva di cui all art. 6, co. 1, l. e) della L. 241/1990 e ss.mm.ii. del Responsabile del procedimento ed il parere del Comitato Portuale ai sensi dell art. 8, co. 3, l. h) della Legge 84/1994 visti gli articoli 6, 7 e 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii. che definiscono attribuzioni e competenze dell Autorità Portuale di Ravenna e del suo Presidente, ed in particolare la lettera h) del comma 3 del citato art. 8 e 20, comma 5, con i quali è stata trasferita alla predetta Autorità Portuale, e per essa al suo Presidente, l amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale della stessa, sulla base delle disposizioni di legge in materia, a decorrere dal 1 gennaio 1995; gli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, 2, comma 3, del d.p.r. 2 dicembre 1997, n. 509 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.64 del 27 febbraio 2012, con il quale l Ing. Galliano Di Marco è stato nominato Presidente dell Autorità Portuale di Ravenna per la durata di anni quattro; il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6 aprile 1994 recante Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell Autorità Portuale di Ravenna ; DETERMINA di concludere il procedimento avviato con l Avviso del 12 marzo 2013 prot. n non dando luogo allo stato all adozione del provvedimento di decadenza e, per l effetto, confermando in capo alla Soc. SEASER S.p.A., con sede in Marina di Ravenna (RA), via Marinara 73, C.F e P. IVA , la titolarità della concessione demaniale marittima n. 11 in data 30 marzo 2005 (rep. n. 882), avente ad oggetto la realizzazione e gestione di un approdo turistico per il diporto nautico denominato MARINARA. Quanto sopra determinato deve ritenersi venuto meno, decaduto e privo di qualsiasi effetto nell ipotesi di avvenuta mancata omologazione da parte del Tribunale fallimentare di Ravenna dell Accordo di ristrutturazione presentato dalla stessa SEASER S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell art. 182 bis l. fall., con conseguente doverosa adozione da parte di questa Autorità di ogni atto funzionale a garantire la corretta e funzionale gestione del bene demaniale concesso. informa che copia della documentazione citata nel presente atto si trova presso la Direzione Operativa dell Autorità Portuale di Ravenna a disposizione, nelle forme previste dalla L.241/1990, di tutti gli

6 interessati al presente provvedimento, avverso il quale è esercitabile il ricorso per impugnazione avanti il T.A.R. Emilia Romagna nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione dello stesso. Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell Autorità Portuale di Ravenna ed altresì sull Albo Pretorio on-line del Comune di Ravenna e, per estratto sui quotidiani: Il Corriere Romagna, ed. Regionale, La Voce di Romagna, Il Resto del Carlino, ed. Ravenna, La Nuova Ferrara, La Repubblica, ed. Bologna e Il Sole 24 Ore. Il Presidente Firmato Galliano DI MARCO* *Firma autografa sostituita dall indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

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