AGEVOLAZIONI PER PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE AZIENDALE

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1 C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o P a g. 1 di 7 Circolare Numero 16/2012 Oggetto ACE _ AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - AGEVOLAZIONI PER PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE AZIENDALE Sommario 1_ AMBITO SOGGETTIVO 2_MECCANISMO DI APPLICAZIONE - SOGGETTI IRES 3_VARIAZIONI IN AUMENTO 4_VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 5_DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE 6_SOGGETTI IRPEF 7_RICHIAMO ALLE ALTRE AGEVOLAZIONI PER PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE AZIENDALE Contenuto La contrazione dei prestiti bancari concessi dalle Banche alle PMI impone una riflessione sull opportunità di finanziare o co-finanziare il capitale dell impresa con mezzi propri. In questa Circolare saranno illustrati i principali strumenti di agevolazione (cumulativi) a tale processo. In particolare, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 66 del 19 marzo 2012, il decreto del ministero dell'economia e delle Finanze del 14 marzo 2012 di attuazione della disciplina concernente l'aiuto alla crescita economica (Ace), disposizione introdotta dall'articolo 1 del decreto legge n. 201/2011 ("Salva Italia"). L obiettivo è quello di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione dell imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. 1 Il beneficio si sostanzia in una deduzione dal reddito imponibile del rendimento figurativo degli apporti di nuovo capitale. 1_ Ambito soggettivo Possono usufruire dell agevolazione: società ed enti indicati nell art. 73, comma 1, lettera a) e b), del Tuir (società di capitali); le società e gli enti non commerciali (non residenti) di cui all art. 73, comma 1, lettera d) Tuir, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato; le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. 1 Relazione illustrativa del decreto del Ministero dell Economia e Finanze del

2 C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o P a g. 2 di 7 Pertanto tra i beneficiari ritroviamo le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società cooperative, di muta assicurazione, gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di un attività commerciale (compresi trust e consorzi). In relazione alle società di persone di natura commerciale ed alle imprese individuali si specifica l applicazione ai soli soggetti in regime di contabilità ordinaria, per le quali sono individuate diverse modalità applicative. Sono ammesse anche le società in liquidazione e quelle che abbiano avviato procedure che prevedano la continuazione dell attività d impresa, allo scopo di evitare procedure concorsuali. Per ciò che concerne le società di comodo, il modello Unico 2012 richiede l indicazione della quota Ace determinata in capo alla società, specificando, nelle istruzioni, che tale importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto determinato in base all applicazione dei coefficienti previsti dalla legge. Sono escluse dall ambito di applicazione: gli enti non commerciali, ancorché esercenti attività commerciale; le società soggette alle procedure di fallimento; le società soggette a procedura di liquidazione coatta; le società soggette alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; le società che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l opzione di cui all art. 155 del Tuir (c.d. tonnage tax). 2_Meccanismo di applicazione - soggetti IRES In ciascun periodo d imposta, il nuovo capitale proprio, cui applicare il rendimento figurativo, è dato dall incremento, pari alla somma algebrica delle variazioni in aumento ed in diminuzione rilevanti ai fini dell agevolazione stessa, di seguito meglio illustrate. Sull incremento patrimoniale, nuovo capitale proprio, viene riconosciuto un rendimento calcolato con una percentuale del 3%, per i primi tre periodi di applicazione dell agevolazione. Tale rendimento genera una deduzione dell imponibile IRES valida nell anno in cui si verifica l incremento stesso, nonché in ciascun esercizio successivo fino a quando il patrimonio non diminuisce a seguito di riduzioni rilevanti per legge. L Ace, pertanto, è deducibile dal reddito complessivo positivo (al netto delle perdite pregresse). In presenza di una perdita fiscale, la quota Ace non fruita può essere riportata a nuovo e computata in aumento dell importo dell agevolazione rilevante negli esercizi successivi.

3 C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o P a g. 3 di 7 3_Variazioni in aumento Sono da considerarsi rilevanti, quali variazioni in aumento, ai fini del calcolo dell Ace: A. i conferimenti in denaro; B. gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Per quanto riguarda i CONFERIMENTI IN DENARO, rilevano quelli tipici destinati ad un aumento di capitale sociale, ed anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a riserva. A titolo esemplificativo: i versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione; i versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale; i conferimenti in denaro eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale assunta successivamente all esercizio in corso al ; i versamenti dei soci per sovrapprezzo azioni o quote; i versamenti per interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; la conversione di obbligazioni per azioni; le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società (crediti aventi natura finanziaria); la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale; la conversione in azioni di obbligazioni. La condizione necessaria, per la rilevanza dei conferimenti in denaro, è l effettiva esecuzione degli stessi. Inoltre gli incrementi da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento, quelli da rinuncia dei crediti dall atto di rinuncia, quelli derivanti dalla compensazione dei crediti, in sede di sottoscrizione di aumento del capitale nominale, dalla data in cui assume effetto la compensazione. Non rilevano come versamenti in aumento: la mera sottoscrizione di un aumento di capitale; i conferimenti in denaro relativi ad aumenti di capitale deliberati/sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al , ancorché eseguiti successivamente a tale data; gli apporti a fronte dei quali non si può acquistare la qualità di socio; i Tremonti Bond previsti dall art. 12 del D.L. 185/2008; gli apporti degli associati in partecipazione;

4 C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o P a g. 4 di 7 i finanziamenti erogati dai soci, anche se infruttiferi (in quanto debiti per la società). Relativamente AGLI UTILI ACCANTONATI A RISERVA, il Decreto , esclude la rilevanza ai fini Ace delle seguenti riserve: a. quelle formate da utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell art c.c., ovvero: la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell art. 2426, co. 1, 4) c.c.; la riserva di cui all art. 2426, 8 bis) c.c. derivante dalla valutazione delle attività e passività in valuta; le riserve per rivalutazioni volontarie. b. quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizione di legge, non sono distribuibili né utilizzabili ad altri fini (copertura di perdite ed aumenti di capitale). Si tratta della riserva per acquisto azioni proprie e di quella per acquisto di azioni della controllante (art ter e 2359 bis c.c.). Sono pertanto rilevanti: le riserve statutarie e quelle facoltative in quanto non derivanti da obblighi di legge; quelle formate con utili realmente conseguiti che, ancorché non distribuibili, sono tuttavia utilizzabili a copertura delle perdite e/o ad aumento del capitale; le riserve di sospensione d imposta. È inoltre previsto che costituisce variazione positiva il passaggio da riserva indisponibile a riserva disponibile, a seguito del vernir meno della condizione di indisponibilità, e che tale rilevanza assume effetti solo se la riserva indisponibile si è formata successivamente al periodo di imposta in corso al Per le imprese di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito, solo se costituito da apporti in denaro, è da escludersi ogni forma di conferimento in natura. 4_Variazione in diminuzione Sono rilevanti come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; trattasi di decrementi derivanti da un atto volontario di devoluzione ai soci. A titolo esemplificativo, rileva l attribuzione delle seguenti poste: riserve di utili (distribuzione dei dividendi); capitale sociale; riserva da sovrapprezzo azioni;

5 C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o P a g. 5 di 7 riserva per versamenti in denaro a fondo perduto o in conto capitale; riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni. Diversamente non rileva, la distribuzione dell utile dell esercizio o i decrementi conseguenti ad operazioni di fusione e scissione. Tutti i decrementi rilevano per l intero ammontare a partire dall esercizio in cui si sono verificati. 5_Disposizioni antielusive Il Decreto , introduce con l art. 10, alcune disposizioni specifiche di carattere antielusivo, al fine di evitare, soprattutto in ambito di gruppi societari, la rigenerazione di capitale vecchio o effetti moltiplicativi del beneficio a fronte di un unica emissione di denaro. In linea generale, per i soggetti appartenenti al medesimo gruppo occorre prestare attenzione a tre fattispecie rilevanti: 1. acquisto di aziende e partecipazioni; 2. i conferimenti in denaro; 3. l incremento dei crediti di finanziamento. La relazione al decreto evidenzia che rientrano nelle specifiche disposizioni antielusive quelle operazioni che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all interno del gruppo favoriscono capitalizzazioni di comodo. Questo meccanismo di neutralizzazione dell Ace agisce, di regola, sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la rilevanza dell apporto in capo alla società ricevente, in coerenza con la posizione di utilizzatrice dell apporto medesimo e, solo in alcuni casi, direttamente a detrimento degli incrementi di patrimonio netto delle società che ricevono gli apporti. 6_Soggetti IRPEF Il Decreto, che doveva prevedere le disposizioni di attuazione della disciplina per le imprese assoggettare ad IRPEF, stabilisce che il beneficio compete anche per il reddito d impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti IRES. Per le imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, si assume quale entità agevolabile agli effetti dell Ace il patrimonio netto

6 C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o P a g. 6 di 7 così come risultante dalla contabilità al termine di ciascun esercizio. Non assume alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (risultante dall esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. Il riferimento al patrimonio netto include anche l utile dell esercizio, e va considerato al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall imprenditore e dai soci. Rilevano altresì tutte le riserve di utile. In quanto compatibile, anche per questi soggetti è da applicarsi la normativa antielusiva introdotta dall art. 10 del Decreto. 7_Richiamo alle altre agevolazioni per processi di ricapitalizzazione aziendale La tematica relativa alle agevolazioni per il rafforzamento del capitale proprio aziendale non si esaurisce all ACE. Infatti: Si ricorda che l intesa misure per il credito alle PMI (di seguito Moratoria), sottoscritta a febbraio di quest anno, dall ABI e dalle associazioni di categoria, prevede tra gli interventi rivolti alle PMI, nello specifico alle società di capitali (operanti in Italia ed appartenenti a tutti i settori), la possibilità di ottenere dalle banche aderenti alla moratoria stessa, la concessione di un finanziamento proporzionale all aumento dei mezzi propri apportati dai soci, e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini delle suddette agevolazioni fiscali Ace. Si ricorda inoltre la possibilità di usufruire della Legge Regionale 5/2001, fondo di rotazione regionale che opera a favore delle PMI per agevolare programmi di investimento nella struttura produttiva e nell innovazione di prodotto e processo, nonché per agevolare le azioni volte alla ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio finanziario aziendale ed al consolido di passività a breve. Nello specifico la ricapitalizzazione aziendale è perfezionabile secondo due modalità: a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato erogabile all impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto, per un almeno pari importo, dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso; b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L erogazione del

7 C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o P a g. 7 di 7 finanziamento è subordinata all avvenuto versamento dell aumento nelle casse sociali. In questo contesto il Fondo di rotazione fornisce parte della provvista del finanziamento a tasso zero agli intermediari finanziari per l erogazione di prestiti partecipativi agevolati (intendendo per tali finanziamenti bancari agevolati condizionati a parallelo aumento di capitale sociale). Gli intermediari finanziari ribaltano tale agevolazione al cliente finale. Si fa presente, inoltre, che contestualmente, potrà essere attivato il Fondo Regionale di Garanzia che può intervenire anche in cogaranzia con i Confidi operanti nella Regione fino ad una copertura massima totale dell 80% della provvista. Restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed assistenza per casi concreti porgiamo cordiali saluti. Studio Brunello & Partner Dott.ssa Anna Boratto

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