C 208/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee III. (Informazioni) COMMISSIONE

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1 C 208/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee III (Informazioni) COMMISSIONE INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA SELEZIONE DEL REGISTRO DEL DOMINIO DI PRIMO LIVELLO.eu (TLD.eu) (2002/C 208/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. ANTEFATTI Il 22 aprile 2002 è stato adottato il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu, pubblicato ed entrato in vigore il 30 aprile ( 1 ). Il regolamento prevede che la Commissione europea designi un registro del dominio di primo livello (Top Level Domain TLD) incaricato dell'organizzazione, dell'amministrazione e della gestione del TLD «.eu». All'articolo 2 del regolamento il registro viene definito come «l'organismo al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello.eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione del registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello». Il presente invito a manifestare interesse si propone di sollecitare candidature da parte di organizzazioni che desiderino proporsi per la procedura di selezione del registro. La procedura si basa su un invito aperto e si richiama ai principi dell'obiettività, della non discriminazione e della trasparenza. Le caratteristiche e i compiti del registro sono specificati agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento. La Commissione desidera tuttavia mettere in rilievo i seguenti punti. «Articolo 3 2. Il registro èun organismo senza scopo di lucro istituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Esso ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio della Comunità europea. 3. Dopo aver ottenuto il consenso della Commissione, il registro conclude il contratto che prevede la delega del codice del dominio di primo livello geografico.eu. A tal fine si terrà conto dei pertinenti principi adottati dal comitato GAC (Governmental Advisory Committee). 4. Il registro del dominio di primo livello.eu non agisce direttamente in quanto conservatore. Articolo 4 1. Il registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e i contratti di cui all'articolo 3. Il registro applica procedure trasparenti e non discriminatorie. ( 1 ) GU L 113 del , pag Il registro: a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello.eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità; b) registra nel dominio di primo livello.eu, a cura di qualsiasi conservatore del registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da: i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea; o ii) qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale; o iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea; c) applica diritti, direttamente connessi ai costi sostenuti; d) mette in applicazione la politica e la procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale basata sul recupero dei costi al fine di risolvere prontamente i conflitti tra titolari di nomi di dominio concernenti i diritti connessi a detti nomi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché le controversie inerenti a singole decisioni prese dal registro. Tale politica èadottata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e prende in considerazione le raccomandazioni dell'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Detta politica prevede adeguate garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e si applica lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale; e) adotta ed espleta le procedure per il riconoscimento dei conservatori del dominio.eu e garantisce condizioni di concorrenza effettive ed eque tra detti conservatori; f) assicura l'integrità delle basi di dati dei nomi di dominio. Articolo 5 Quadro politico 1. La Commissione, previa consultazione del registro e applicando la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tale politica include segnatamente:

2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208/7 a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale; b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi; c) una politica relativa all'eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione bona vacantia ; d) questioni di lingua e di concetti geografici; e) trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti. 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale e che possono: a) non essere registrati, oppure b) essere registrati solo in un dominio di secondo livello conformemente alle regole di politica pubblica. La Commissione comunica immediatamente al registro l'elenco dei nomi notificati cui si applicano detti criteri. La Commissione procede alla pubblicazione dell'elenco contestualmente alla comunicazione al registro. Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un'obiezione riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, la Commissione adotta provvedimenti per ovviare alla situazione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6, paragrafo Prima di cominciare le operazioni di registrazione, il registro adotta la politica iniziale di registrazione per il TLD.eu in consultazione con la Commissione e le altre parti interessate. Il registro applica, nella politica di registrazione, le regole di politica pubblica adottate a norma del paragrafo 1, tenendo conto dell'elenco di eccezioni di cui al paragrafo La Commissione informa periodicamente il comitato di cui all'articolo 6 delle attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo.» La valutazione e la selezione del registro avverranno in base ai criteri di selezione adottati in conformità del regolamento e illustrati nel presente invito. La Commissione può decidere di ricorrere ad esperti esterni che la coadiuvino nella valutazione; gli esperti verranno selezionati in base alle loro competenze, indipendenza e conoscenza specifica del mercato. 2. INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE Secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu, la Commissione invita a manifestare interesse per la selezione di un registro incaricato dell'organizzazione, dell'amministrazione e della gestione del dominio di primo livello.eu. Per agevolare il compito dei candidati e uniformare il tipo di informazioni presentate, negli allegati al presente invito sono contenute le informazioni richieste dalla Commissione. Le candidature devono rispettare le informazioni indicate negli allegati. La candidatura deve essere firmata da un rappresentante autorizzato dell'organismo interessato. I candidati possono, a loro discrezione, fornire informazioni aggiuntive attinenti; tuttavia, le candidature che non contengano tutte le informazioni indicate negli allegati non saranno considerate valide. Alla candidatura deve essere allegata anche una copia elettronica (su dischetto) della manifestazione di interesse. Le candidature devono essere presentate in un'unica fase. Il registro viene selezionato a seguito del presente invito a manifestare interesse e non vi saranno altri inviti per la selezione. Le candidature che non perverranno entro le date fissate di seguito non verranno prese in considerazione nell'ambito del presente invito. Le manifestazioni di interesse nell'ambito del presente invito devono pervenire, per raccomandata, entro il 25 ottobre 2002 ( 1 ) (farà fede il timbro postale) o devono essere consegnate (di persona, tramite un rappresentante autorizzato o mediante un corriere privato) all'indirizzo indicato entro il 25 ottobre 2002, alle ore 17:00 (la presentazione della domanda sarà comprovata dalla ricevuta, firmata e datata da un funzionario del servizio indicato). Le manifestazioni di interesse devono essere presentate in quattro copie (tre rilegate e una non rilegata) ed essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. Le quattro copie devono essere collocate in due buste sigillate. Sulla busta esterna deve comparire l'indirizzo indicato di seguito; la busta interna deve contenere l'indirizzo indicato di seguito e la seguente dicitura «Applications to Expression of Interest for the selection of the.eu Top Level Domain Registry, submitted by (nome del candidato) not to be opened by the internal mail department». È vietato utilizzare buste adesive. La data ultima per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 25 ottobre 2002; le candidature devono essere inviate o consegnate al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale per la Società dell'informazione Sig. G. Papapavlou Unità A4 «Servizi collegati a Internet» BU 33 05/09 B-1049 Bruxelles ( 1 ) Almeno 37 giorni dalla data della pubblicazione, ipotizzando che questa avvenga non oltre il

3 C 208/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee La Commissione si impegna ad inviare la ricevuta di ritorno entro cinque giorni dal ricevimento della candidatura. I candidati devono assicurarsi che le manifestazioni di interesse vengano inviate all'indirizzo fornito, in tempo utile per rispettare le scadenze stabilite. La Commissione non può essere ritenuta responsabile se i plichi vengono consegnati all'indirizzo sbagliato o se le proposte vengono suddivise in diversi plichi senza un'adeguata identificazione che consenta di ricostituire le varie parti. Informazioni Per ulteriori informazioni sul regolamento (CE) n. 733/2002 consultare il seguente indirizzo web: internet/eu_domain/index_en.htm Contatti La Commissione europea è responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 733/2002; all'interno della Commissione, il servizio responsabile è l'unità A4 della direzione generale per la Società dell'informazione. Ove necessario è possibile contattare le seguenti persone: George Papapavlou George.Papapavlou@cec.eu.int tel. (32-2) William Dee William.Dee@cec.eu.int tel. (32-2) Anne Troye Anne.Troye@cec.eu.int tel. (32-2) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ Per tutte le candidature verranno esaminati i seguenti criteri: Inoltre, se l'organismo senza scopo di lucro è costituito da un consorzio di imprese o da un gruppo di imprenditori, la domanda deve contenere le informazioni necessarie sul ruolo e sulla posizione di ciascun membro o gruppo. Deve essere inoltre fornita una descrizione dell'organizzazione interna dell'organismo, qualora essa non risulti dallo statuto. Se l'organismo senza scopo di lucro non è ancora costituito al momento della presentazione della candidatura, i candidati devono fornire le informazioni provvisorie disponibili relative a ciascuno dei requisiti indicati, oltre che un'indicazione chiara e precisa dei tempi e della procedura di costituzione. Il registro deve svolgere tutti i compiti richiesti in veste di contraente principale e non di agente o subcontraente. È ammesso il ricorso a subcontraenti ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle condizioni fissate nei Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domain, emanati il 23 febbraio 2000 dal Governmental Advisory Committee (GAC) dell'icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), in particolare i punti 4.1, 9.2 e 9.3, e previa autorizzazione scritta della Commissione. In tal caso il contraente deve provvedere affinché la Commissione usufruisca nei confronti di terzi degli stessi diritti e garanzie di cui gode nei confronti del contraente. Se i candidati propongono di subappaltare una parte dei compiti attribuiti al registro, le domande devono contenere le informazioni al riguardo definite nell'allegato 1, punto 10. Le candidature che non rispondano ai criteri di ammissibilità non saranno esaminate. data di ricevimento della manifestazione di interesse (al massimo il giorno della scadenza), firma del rappresentante dell'ente giuridico che presenta la proposta, La decisione di escludere una proposta per mancato rispetto dei criteri spetta alla Commissione. Il soggetto che ha presentato la proposta non ammissibile verrà informato subito dopo l'adozione della decisione. completezza della domanda, status del candidato. Il registro deve essere un organismo senza scopo di lucro istituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro, avente la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio della Comunità europea. Nella domanda devono figurare chiaramente il nome dello Stato membro in cui è istituito l'organismo nonché tutte le informazioni sull'ubicazione della sede legale, dell'amministrazione centrale e della sede di affari principale. Per verificare che lo status dei candidati sia conforme ai requisiti, la domanda deve contenere tutte le informazioni di cui all'allegato CRITERI DI SELEZIONE La selezione del registro del dominio.eu si baserà sul regolamento (CE) n. 733/2002 e sui criteri elencati in questo capitolo. Le domande devono contenere anche le informazioni sui criteri di selezione di cui all'allegato 2. A. Qualità del servizio Al registro sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD.eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione del registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di TLD del registro e la creazione e la gestione dei file di zona relativi ai domini di primo livello.

4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208/9 I candidati devono essere in grado di dimostrare la loro capacità di organizzare, amministrare e gestire il TLD.eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità. Devono descrivere il tipo di organizzazione, amministrazione e gestione che intendono realizzare e fornire le informazioni necessarie sulle competenze specifiche riscontrabili all'interno dell'organismo che consentano di svolgere le suddette funzioni. Potrà essere prestata considerazione alla capacità del candidato di svolgere le suddette funzioni senza ricorrere a subcontraenti. Le domande devono inoltre comprendere una descrizione della procedura e delle condizioni proposte di accreditamento del conservatore del registro (registrar), comprese considerazioni tecniche e i relativi metodi per garantire condizioni eque ed effettive di concorrenza tra i conservatori; se disponibile, può essere allegato il progetto di accordo di accreditamento. Il registro non opererà, di per sé, come conservatore. Il registro del TLD.eu dovrà inoltre provvedere a garantire che il dominio di primo livello.eu venga promosso efficacemente all'interno dell'unione europea, ad instaurare un rapporto di fiducia con i consumatori/utenti, a garantire che il TLD.eu sia portatore di innovazione e che sia in grado di adeguarsi alle future esigenze dei potenziali registranti. Particolare attenzione merita la diversità linguistica dell'unione europea, oltre che la necessità di promuovere il TLD.eu nelle lingue ufficiali dell'unione. Nelle domande si dovranno descrivere le modalità attraverso le quali i candidati intendono conseguire questi obiettivi. A ciascun criterio di selezione viene attribuito un punteggio, per un massimo di 30 punti; verranno considerate solo le candidature che avranno ottenuto un punteggio minimo pari a 20. B. Risorse umane e tecniche I candidati devono dimostrare di disporre di adeguate risorse umane e tecniche per mettere in atto e operare un sistema di gestione delle registrazioni che risulti altamente affidabile (prevedendo anche disposizioni di emergenza in caso di anomalia), preciso ed efficiente. La diversità geografica nella struttura dirigenziale proposta e a livello di personale sarà considerata un elemento positivo ai fini della valutazione. I candidati devono inoltre dimostrare di poter gestire il TLD.eu in maniera tale da rispettare almeno le specifiche funzionali e di prestazione minime richieste dall'icann per i servizi di registro dei domini cctld. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 20; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 14 punti. L'atto di candidatura deve presentare tutte le informazioni indicate all'allegato 3. C. Capacità finanziaria I candidati devono dimostrare un livello di solidità e stabilità finanziaria conforme alle attività previste. Verrà pertanto presa in considerazione la qualità del piano aziendale fornito per la gestione proposta per il registro. Nell'atto di candidatura devono figurare informazioni adeguate sulle previsioni dei costi e del capitale necessario, sulla disponibilità di capitale e di copertura assicurativa, un modello di reddito (compreso un modello per la determinazione dei prezzi), l'analisi del mercato rilevante, un piano aziendale e disposizioni in caso di problemi al registro. Il rapporto costi/qualità del servizio è un elemento significativo per valutare la capacità finanziaria. I candidati devono inoltre fornire informazioni sulle revisioni contabili esterne a cui si sottoporranno ogni anno. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 20; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 14 punti. Non è previsto alcun contributo finanziario della Comunità per l'applicazione del regolamento. Il registro riscuoterà il gettito necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni da terzi. Gli investimenti e le spese del registro devono essere effettuati in base al gettito previsto derivante dalle registrazioni. Se, dopo il primo anno di attività, si registra un'eccedenza che non può essere investita per potenziare la qualità del servizio in modo direttamente collegato alle funzioni di organizzazione, amministrazione e gestione del TLD.eu, tale eccedenza deve essere trasferita ogni anno al bilancio comunitario. Debita considerazione è riservata alla necessità di costituire un'adeguata riserva di esercizio. D. Meccanismi di consultazione I candidati devono precisare come intendono consultare e tener conto dei pareri di altri interessati, in particolare gli enti pubblici, le imprese, le organizzazioni e le persone fisiche che rappresentano le diverse componenti della comunità Internet e dei soggetti interessati europei. In particolare, i candidati devono indicare il meccanismo consultivo che intendono utilizzare per la definizione iniziale di una politica di registrazione e per le successive modifiche della stessa. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 30; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 20 punti. E. Rappresentanza I candidati devono indicare come intendano stabilire e mantenere rapporti, ed eventualmente partecipare, nell'ambito delle organizzazioni regionali o internazionali che svolgono attività nel settore di Internet, compresi, in particolare, il Council of the European National Top Level Domain Registries (CENTR), i Réseaux IPeuropéens (RIPE) e l'icann. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 10; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 5 punti.

5 C 208/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee F. Impatto sul mercato dei nomi di dominio Il regolamento stabilisce che «il dominio di primo livello.eu dovrebbe agevolare l'uso e l'accesso alle reti e al mercato virtuale basato su Internet, in conformità dell'articolo 154, paragrafo 2, del trattato, predisponendo un dominio di registrazione complementare rispetto agli esistenti domini di primo livello geografici (cctld) o una registrazione globale tra i domini di primo livello generici, e, di conseguenza, dovrebbe creare maggiori opportunità di scelta e di concorrenza.» Verrà pertanto valutato il probabile impatto della proposta sulla concorrenza nel mercato dei nomi di dominio. I fascicoli di candidatura devono contenere i dati relativi alla quota di vendite degli organismi senza scopo di lucro che sono membri o partecipano alle attività di registrazione dei TLD a livello regionale o mondiale. Le quote di vendita devono essere indicate separatamente per 1) tutti i gtld, 2) tutti i cctld, 3) ogni gtld in cui è attivo il membro o soggetto e 4) ogni cctld il cui è attivo il membro o soggetto. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 20; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 14 punti. G. Meccanismi di attuazione delle disposizioni di politica pubblica L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento prescrive che la Commissione, previa consultazione del registro, adotti regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del TLD.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. I candidati sono pertanto invitati a individuare soluzioni riguardo ai meccanismi necessari per attuare le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, a delineare le implicazioni finanziarie, logistiche e in materia di risorse che tali soluzioni comportano e ad indicare la soluzione preferita unitamente alle motivazioni di tale scelta. I candidati devono inoltre indicare le modalità utilizzate per preparare il modello entrate-costi inserito nell'ambito del capitolo sulla capacità finanziaria. La Commissione utilizzerà questi dati per definire le norme di politica pubblica da adottare. I candidati devono essere consapevoli del fatto che la politica che risulterà applicabile potrà divergere dalla proposta avanzata dal registro selezionato. Il punteggio riservato a questo criterio non si baserà sulla qualità della soluzione politica interessata, visto che la politica verrà stabilita successivamente dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento, ma sulla qualità del rapporto tra modello entrate-costi e soluzioni politiche alternative. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 10; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 5 punti. H. Paesi SEE e allargamento dell'ue I candidati devono dimostrare come intendono prendere in considerazione la prevista applicazione del regolamento ai paesi SEE e la possibile estensione ai paesi candidati all'adesione. A questo criterio di selezione viene attribuito un punteggio massimo pari a 10; verranno considerate solo le candidature che avranno raggiunto 5 punti. 5. PROCEDURE Dopo aver valutato le manifestazioni di interesse pervenute entro le scadenze indicate al precedente capitolo 2, la Commissione consulterà gli Stati membri secondo quanto disposto dal regolamento e procederà a selezionare l'organismo più adeguato a fungere da operatore del registro del dominio.eu. Il candidato selezionato sarà invitato a concludere un contratto con la Commissione, nel quale verranno definiti i compiti e le responsabilità del registro secondo quanto disposto nel regolamento, compresi i principi di politica pubblica dell'articolo 5, paragrafo 1, le condizioni alle quali la Commissione controlla l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD.eu da parte del registro e le condizioni sulla base delle quali il registro è stato selezionato. Il contratto avrà validità limitata nel tempo e sarà rinnovabile; il contratto iniziale avrà una validità di 5 anni, rinnovabile per altri 5. Se, in qualsiasi momento antecedente la firma del contratto, i negoziati vengono interrotti perché i candidati medesimi si ritirano o perché la Commissione ritiene che non sia possibile stipulare un contratto adeguato, i motivi di tale interruzione devono essere comunicati in maniera debita e tempestiva all'altra parte. Se in una fase qualsiasi della procedura di selezione e prima della firma del contratto si verifica una tale eventualità, la Commissione si riserva il diritto di avviare negoziati con altri candidati che abbiano manifestato interesse e che ottemperino ai criteri di selezione. Dopo la firma del contratto da parte del registro e della Commissione, quest'ultima comunica la propria decisione in merito alla selezione di un operatore del registro del dominio di primo livello geografico.eu all'icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), invitando quest'ultima a garantire la delega del dominio cctld.eu all'organismo designato previa adeguata procedura di delega del cctld. Dopo aver ottenuto il consenso della Commissione il registro deve entrare in contatto con l'icann. Il regolamento stabilisce inoltre che il registro sia soggetto alle regole di politica pubblica sulla messa in opera del TLD.eu adottate dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri e del registro medesimo. Tali regole riguarderanno la prevenzione di registrazioni abusive di nomi di dominio e a fini di speculazione, una politica relativa all'eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione «bona vacantia», questioni di lingua e di concetti geografici, il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti e una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale. Le norme di politica pubblica sulla messa in opera e sulle funzioni del nome di dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione dovranno essere attuati dal registro dopo la loro adozione.

6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208/11 Il contratto tra la Commissione e il registro avrà effetto a decorrere dalla firma del contratto ad opera delle parti interessate. Qualora non vi fosse accordo tra la Commissione ed il contraente sulle risorse necessarie di cui quest'ultimo deve disporre per ottemperare agli obblighi di politica pubblica, il contratto può essere rescisso. In tale eventualità, la Commissione si riserva il diritto di avviare negoziati con altri candidati che abbiano manifestato interesse e che ottemperino ai criteri di selezione. La Comunità mantiene tutti i diritti connessi al TLD.eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti sulle banche dati del registro necessarie per garantire l'applicazione del regolamento, oltre che il diritto di designare un nuovo registro. In prospettiva, il regolamento verrà esteso allo Spazio economico europeo e potranno essere concordate modifiche agli accordi esistenti tra l'unione europea e i paesi terzi europei per adattare le disposizioni in materia di TLD.eu al fine di consentire la partecipazione di tali paesi. Il registro verrà informato di tale estensione in tempo utile per consentire alla Commissione e al contraente di giungere ad un accordo sulle risorse che quest'ultimo deve predisporre per ottemperare agli obblighi che gli competono in caso di estensione. ALLEGATO 1 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ Informazioni necessarie per attestare la conformità ai criteri di ammissibilità applicabili in funzione dello status del candidato: 1. Denominazione legale completa, indirizzo principale, numero di telefono e di fax, sito o siti web e indirizzo elettronico del candidato corrispondente all'organismo senza scopo di lucro. 2. Indirizzo, numero di telefono e di fax, sito o siti web e indirizzo elettronico della sede legale, dell'amministrazione centrale e della sede di affari principale. 3. Indirizzo e altre informazioni necessarie riguardanti tutte le altre sedi di attività del candidato. 4. Status dell'organismo. 5. Legislazione ai sensi della quale è stato istituito l'organismo. 6. Copia autenticata dello statuto dell'organismo. 7. Se l'organismo è costituito da un consorzio di imprese o gruppi di imprenditori, indirizzo completo e coordinate di ciascun membro o gruppo, nonché informazioni sul ruolo ricoperto e sulla posizione. 8. Descrizione interna dell'organizzazione dell'organismo senza scopo di lucro, a meno che non sia già compresa nello statuto. 9. Se l'organismo senza scopo di lucro non è ancora costituito al momento della presentazione della domanda, informazioni provvisorie disponibili relative a ciascuno dei requisiti indicati, oltre che un'indicazione chiara e precisa dei tempi e della procedura di costituzione. 10. Se il candidato propone di subappaltare una parte dei compiti attribuiti al registro, nel rispetto delle condizioni fissate nei «Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domain» emanati il 23 febbraio 2000 dal Governmental Advisory Committee (GAC) dell'icann, in particolare i punti 4.1, 9.2 e 9.3, deve fornire tutti i ragguagli del caso, comprese le attività oggetto del subappalto, il campo di applicazione e i termini del subappalto, il nome del subcontraente proposto (se noto) e la descrizione delle capacità e delle competenze specifiche a livello tecnico, finanziario e gestionale dei subcontraenti proposti. Eventuali subdeleghe sono subordinate alla previa autorizzazione scritta della Commissione. 11. (Facoltativo) Nomi completi e posizione di i) tutti i direttori, ii) tutti i membri, iii) tutti i dirigenti. Devono essere fornite anche informazioni sulle posizioni ricoperte in precedenza e sulle esperienze acquisite, oltre eventualmente alle posizioni attuali.

7 C 208/12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 2 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA La candidatura deve essere firmata e datata da una parte che agisca a nome e con la delega dell'operatore/dell'organismo proposto per la gestione del registro e che attesti che, a sua conoscenza, tutte le informazioni fornite sono veritiere e precise. Con la firma, il firmatario e l'organismo che si candida accettano che qualsiasi dichiarazione non veritiera o delega non autorizzata può determinare l'annullamento della candidatura o la rescissione di qualsiasi contratto eventualmente sottoscritto sulla base della candidatura in questione. Oltre alle informazioni minime per l'ammissione, i candidati devono fornire le informazioni descritte alle voci che costituiscono il presente allegato. A questi criteri sono attribuiti i seguenti giudizi: 1 insufficiente 2 scarso 3 mediocre 4 buono 5 eccellente A. Qualità dei servizi A1. Descrizione delle capacità del candidato di organizzare, amministrare e gestire il TLD.eu conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità, comprese capacità generali, competenze specifiche, esperienze precedenti nel campo e, ove pertinente, attuali operazioni commerciali. Se l'organismo è costituito da un consorzio di imprese o da gruppi di imprenditori, descrizione delle capacità generali, competenze specifiche, esperienze precedenti nel campo ed, eventualmente, attuali operazioni commerciali di ciascuna impresa o gruppo. A2. Informazioni sulle competenze manageriali dei direttori e dei dirigenti proposti, comprese esperienze personali e qualifiche. A3. Descrizione della procedura e delle condizioni di accreditamento dei conservatori (registrar) proposte, comprese considerazioni di natura tecnica, e metodo proposto per garantire condizioni effettive ed eque di concorrenza tra i conservatori. A4. Descrizione delle misure che il candidato intende adottare per garantire la promozione del TLD.eu all'interno dell'ue, per creare un rapporto di fiducia con il consumatore/utente, per garantire che il TLD.eu sia portatore di innovazione e sia in grado di adeguarsi alle future esigenze dei potenziali registranti e, infine, per incentivare la diversità linguistica. B. Risorse umane e tecniche B1. Adeguato livello (debitamente comprovato) di risorse umane e tecniche per istituire un sistema di gestione delle registrazioni e garantirne l'esercizio con un elevato livello di affidabilità (comprese disposizioni di emergenza in caso di anomalia), precisione ed efficienza. Diversità geografica (da dimostrare) nella struttura di gestione e a livello di personale. B2. Descrizione precisa delle capacità tecniche del candidato nello svolgimento dei compiti dell'allegato 3, tra cui informazioni sul numero, sull'esperienza e sulle qualifiche del personale tecnico principale e sull'accesso alle risorse e agli strumenti di manutenzione e sviluppo del sistema. B3. Descrizione del piano tecnico relativo alle operazioni proposte di registro, comprendente una descrizione generale degli impianti e dei sistemi proposti, il modello registro-conservatore, le capacità del database, le procedure per la gestione dei file di zona, sistemi di fatturazione e riscossione, deposito dei dati presso terzi e copia di riserva degli stessi (i dati devono essere conservati solo nell'unione europea), servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, sicurezza del sistema, capacità di gestire capacità di punta, affidabilità del sistema e procedura per il recupero del sistema (cfr. allegato 3). B4. Dimostrazione del fatto che il TLD.eu viene gestito secondo le specifiche funzionali e di prestazione minime fissate dall'icann per i servizi di registrazione dei domini di primo livello geografico. C. Capacità finanziaria C1. Descrizione del piano aziendale per il funzionamento del registro, compresi i servizi da fornire, i costi e il capitale previsti, la disponibilità di capitale, il modello di reddito (compreso un modello di determinazione dei prezzi), un'analisi/ previsione del mercato, un piano aziendale, un'analisi dei costi, una previsione del fabbisogno di risorse, un piano di espansione per il periodo del contratto (cinque anni), un'analisi dei rischi e l'indicazione delle disposizioni di emergenza in caso di anomalie. I candidati possono presentare qualsiasi informazione aggiuntiva che ritengano opportuna.

8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208/13 C2. Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica: dichiarazioni di banche o investitori, bilanci o estratti dei bilanci o dichiarazione sul fatturato generale. C3. Conferma della sottoscrizione di un'assicurazione generale di responsabilità civile e particolari in merito, compreso il nome e l'indirizzo dell'assicuratore, e l'ammontare della copertura assicurativa. C4. Informazioni sulla revisione dei conti esterna annuale. D. Meccanismi di consultazione D1. Descrizione del processo di consultazione delle parti interessate e della metodologia applicata. E. Rappresentanza E1. Descrizione delle modalità previste per la rappresentanza in seno ad organismi che operano nel campo di Internet a livello regionale ed internazionale. F. Impatto sulla concorrenza F1. Dati relativi alla quota di vendite dei membri o dei soggetti interessati nell'ambito di attività di registrazione analoghe condotte a livello regionale o mondiale. G. Meccanismi di attuazione delle disposizioni di politica pubblica G1. Descrizione delle soluzioni proposte per attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, con implicazioni finanziarie, logistiche e di risorse. G2. Informazioni sulle opzioni prescelte per elaborare il modello entrate-costi menzionato al punto C1. H. Paesi del SEE e allargamento dell'ue H1. Dimostrazione di come il candidato intenda tener conto dell'estensione prevista del regolamento ai paesi del SEE e della possibile estensione ai paesi candidati. ALLEGATO 3 Il registro deve fornire almeno i sistemi, il software, l'hardware, gli impianti e le infrastrutture necessari per garantire i seguenti servizi: 1. gestione e manutenzione dell'authoritative server primario per il TLD.eu; 2. gestione e/o manutenzione dei server di rete secondario e terziario per il TLD.eu; 3. creazione e gestione del o dei file di zona relativo/i al TLD.eu; 4. manutenzione di una base dati precisa e aggiornata per tutte le registrazioni del TLD.eu; 5. manutenzione di una base dati precisa e aggiornata di tutti i conservatori accreditati del TLD.eu; 6. istituzione di un sistema di deposito dei dati presso terzi (i dati devono essere conservati solo all'interno dell'unione europea) per i file di zona del TLD.eu e informazioni relative alla registrazione del nome di dominio; 7. rispetto delle norme internazionali applicabili (comprese le norme dell'ietf e le norme e le procedure future, ad esempio quelle attualmente in fase di elaborazione nel campo dei nomi di dominio internazionalizzati) e delle migliori prassi per tutte le attività descritte in precedenza e per garantire l'interoperabilità del TLD.eu con il resto del sistema dei nomi di dominio (DNS); disposizioni per tener conto della migrazione verso l'ipv6, se e quando opportuno; 8. sensibilizzazione e promozione della registrazione sotto il nome di TLD.eu attraverso un sito web contenente informazioni aggiornate sulla politica e sulla registrazione per il TLD.eu e attraverso altri mezzi; 9. gestione e manutenzione dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico.

9 C 208/14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO 4 PROGETTO DI CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI La Commissione europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione»), rappresentata per la firma del presente contratto da (inserire nome e cognome, funzione, servizio) o dal suo rappresentante munito di adeguata procura, da una parte, e (Ragione sociale e statuto giuridico) (Numero d'iscrizione nel registro delle imprese) (Sede sociale/principale, sede di attività) (Indirizzo completo) (Partita IVA) (Numero di affiliazione ad un regime di sicurezza sociale) rappresentata dal o dai rappresentanti legali a norma di statuto, (nome e cognome) (funzione) (di seguito «il contraente»), dall'altra parte, di seguito denominate «le parti contraenti», visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oggetto del contratto Il contraente è incaricato di provvedere all'organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello.eu (TLD.eu). Le attività di organizzazione, amministrazione e gestione del TLD.eu comprendono in particolare i seguenti compiti: registrazione dei nomi di dominio, manutenzione delle basi dati corrispondenti e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, gestione del registro dei nomi di dominio, gestione dei server dei nomi TLD del registro, creazione e gestione dei file di zona del TLD.eu. Il contraente si impegna ad assolvere gli obblighi relativi all'organizzazione, amministrazione e gestione del TLD.eu secondo le disposizioni del presente contratto e del regolamento (CE) n. 733/2002. Gli obblighi tecnici del contraente sono descritti nell'allegato tecnico.

10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208/15 Articolo 2 Esecuzione del contratto 1. Il contratto è eseguito secondo modalità tali da escludere che il contraente o il suo personale prestino il servizio come se fossero legati da un rapporto di lavoro dipendente. Il contraente o il suo personale non può essere in nessun caso integrato nell'organizzazione amministrativa della Commissione. 2. Il contraente si impegna a svolgere, al più alto livello professionale, i compiti la cui esecuzione gli è stata affidata. Per l'esecuzione del contratto il contraente è tenuto a servirsi esclusivamente del proprio personale, composto di professionisti altamente qualificati, salvo nei casi espressamente previsti all'articolo 8 del presente contratto. 3. Il contraente si impegna a fornire alla Commissione le eventuali informazioni da essa richieste ai fini della gestione del contratto. 4. Il contraente procede regolarmente all'aggiornamento e al back up di ogni base dati necessaria per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti del registro, comprese le informazioni del file di zona TLD.eu e le informazioni relative alla registrazione dei nomi di dominio. 5. Il contraente non rappresenta la Commissione ed evita ogni comportamento che possa dare tale impressione. Il contraente informa i terzi di non far parte del servizio pubblico europeo, ma di svolgere le sue funzioni per conto della Comunità europea. 6. Il contraente notifica immediatamente alla Commissione, per iscritto, ogni modifica delle circostanze giuridiche o finanziarie, comprese ogni modifica dello statuto giuridico intervenuta dopo la firma del contratto e ogni modifica delle risorse mobilitate per l'esecuzione del contratto. Articolo 3 Durata del contratto 1. Il presente contratto è concluso per una durata iniziale di cinque anni a decorrere dalla data della firma delle parti contraenti. 2. Il presente contratto entra in vigore all'atto della firma delle parti contraenti. 3. Il presente contratto può essere rinnovato per 5 anni supplementari da entrambe le parti contraenti sotto forma di contratto supplementare. La richiesta di rinnovo deve essere notificata da una delle parti contraenti tra il 15 o eil12 o mese che precede la scadenza del contratto. Non è ammesso un rinnovo tacito. Articolo 4 Obblighi in materia di presentazione di relazioni ed elaborati Il contraente si impegna a presentare alla Commissione e a mettere a disposizione del pubblico, di norma tramite il proprio sito Internet, le seguenti relazioni: 1. Relazione di attuazione Nove mesi dopo l'adozione delle regole di politica pubblica da parte della Commissione, il contraente si impegna a presentare una relazione sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD.eu. 2. Relazione intermedia Nel corso dei primi due anni di esecuzione del contratto, il contraente si impegna a presentare alla Commissione relazioni intermedie trimestrali relative ai progressi compiuti nell'esecuzione degli obblighi contrattuali. Successivamente, la scadenza di tali relazioni è semestrale. Le suddette relazioni riportano i principali eventi verificatisi e le principali attività svolte nel periodo di riferimento, ivi compresi la politica di registrazione e gli emendamenti apportativi, la situazione tecnica, i risultati ottenuti e le complicazioni emerse nell'esecuzione degli obblighi contrattuali. Le relazioni contengono inoltre dati misurabili relativi al funzionamento del TLD.eu, in particolare (elenco non esaustivo): numero complessivo di transazioni effettuate dal registro; numero di registrazioni nuove, trasferite, cancellate o revocate nel TLD.eu (compreso il numero cumulato di registrazioni nel periodo di riferimento); numero di conservatori del registro (Registrars) abilitati a registrare nomi di dominio nello spazio TLD.eu, precisandone lo status operativo; il numero di reclami e il numero di nomi di dominio oggetto di controversia.

11 C 208/16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee La Commissione dispone di 30 giorni dalla ricezione di tale relazione per: a) approvarla, con o senza commenti, riserve o richieste di informazioni supplementari; b) chiedere che sia presentata una nuova relazione. In caso di mancata reazione della Commissione entro il termine di 30 giorni, la relazione è da considerarsi approvata. Articolo 5 Riservatezza Se il contraente utilizza il proprio personale per l'esecuzione del contratto, deve ottenere da tutti i dipendenti un impegno scritto a mantenere il segreto su qualsiasi informazione venuta a loro conoscenza in occasione dell'esecuzione dei lavori e a non comunicare a terzi, né utilizzare per profitto personale o di terzi, alcun documento o alcuna informazione che non sia stato reso pubblico, anche una volta cessata la loro partecipazione ai lavori. Copia dell'atto d'impegno è trasmessa alla Commissione. Articolo 6 Permessi e autorizzazioni 1. La Comunità conserva tutti i diritti in relazione al TLD.eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale ed altri diritti relativi alla base dati del registro necessari ai fini dell'applicazione del regolamento, nonché il diritto di designare un nuovo registro. 2. È compito esclusivo del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni richiesti per l'esecuzione del contratto, a norma delle leggi e regolamenti vigenti nel luogo in cui vanno eseguite le mansioni affidategli. Articolo 7 Responsabilità 1. Le responsabilità reciproche delle parti contraenti per danni, perdite o pregiudizi di qualsiasi natura subiti nell'esecuzione del presente contratto sono regolate dalla legge designata all'articolo 13 del presente contratto. 2. Il contraente adotta le misure necessarie e ragionevoli al fine di garantire l'esecuzione dei lavori di un subcontraente inadempiente. Le misure da prendere in caso di forza maggiore sono concordate tra le parti contraenti. Queste convengono espressamente che eventuali difetti di prodotti o servizi utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto e che incidano sulla medesima non costituiscono casi di forza maggiore. 3. La Commissione non è responsabile di atti o omissioni imputabili al contraente o ad un subcontraente nell'esecuzione del presente contratto. Il contraente manleva integralmente la Commissione e si impegna a tenerla indenne da qualunque azione, reclamo o procedimento di terzi nei suoi confronti a seguito di danni causati da atti o omissioni imputabili al contraente o ad un subcontraente nell'esecuzione del presente contratto, nella misura in cui il contraente o subcontraente ha concorso alla perdita o al danno di cui trattasi o ne è considerato responsabile. In caso di azione di terzi contro la Commissione in relazione all'esecuzione del presente contratto, il contraente che potrebbe essere chiamato a risponderne è tenuto ad assistere la Comunità. 4. In caso di azione di terzi contro il contraente in relazione all'esecuzione del presente contratto, la Commissione, salvo il disposto del paragrafo 1, può prestare assistenza al contraente che ne faccia richiesta scritta. I costi sostenuti dalla Commissione a tal fine sono a carico del contraente. 5. Il contraente si impegna a sottoscrivere l'assicurazione necessaria a coprire le summenzionate responsabilità.

12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208/17 Articolo 8 Subcontraenti 1. Salvo previa autorizzazione scritta della Commissione, il contraente non può subappaltare l'esecuzione del contratto né far subentrare terzi, di fatto, ai medesimi fini. 2. Anche quando la Commissione l'autorizzi a subappaltare a terzi, il contraente resta vincolato nei confronti della Commissione, agli obblighi spettantigli a norma del contratto. La Commissione autorizza il contraente a subappaltare a terzi soltanto i compiti che risultano necessari ai fini della realizzazione dei lavori e unicamente nel rispetto delle condizioni fissate nei Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domain emanati il 23 febbraio 2000 dal Governmental Advisory Group (GAC ) dell'internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), in particolare i punti 4.1, 9.2 e In situazioni quali quella di cui al paragrafo 2, il contraente si assicura che la Commissione usufruisca, nei confronti dei terzi, di diritti e garanzie identici a quelli di cui gode nei confronti del contraente stesso. Articolo 9 Gestione, audit e controllo finanziari 1. Il contraente esegue il contratto secondo i principi di una sana gestione finanziaria. 2. Il contraente non può farsi retribuire dalla Commissione per l'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto. 3. Il contraente può tuttavia stabilire e recepire diritti da terzi per l'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto, a condizione che tali diritti siano direttamente connessi con i costi sostenuti. Nel corso del primo anno di attività l'importo dei diritti applicati dal registro è calcolato sulla base dei costi previsti che figurano nel piano aziendale presentato alla Commissione. 4. Il contraente realizza i propri investimenti e spese in funzione delle entrate che prevede di ottenere dalle registrazioni. Se, dopo il primo anno di attività, si registra un'eccedenza che non può essere investita per potenziare la qualità del servizio questa viene trasferita ogni anno al bilancio comunitario. Debita considerazione è riservata alla necessità di costituire un'adeguata riserva di esercizio. 5. Per consentire alla Commissione di accertare se vi sia un'eccedenza da trasferire il contraente si impegna a presentare, al termine di ogni esercizio finanziario, un saldo contabile delle proprie attività. Una volta che la Commissione abbia deciso in merito all'importo dell'eccedenza tra trasferire viene emesso un ordine di riscossione all'attenzione del contraente. Questo dispone di 60 giorni dalla data di ricezione dell'ordine per procedere al trasferimento dell'importo corrispondente. 6. Il contraente si impegna a far realizzare ogni anno un controllo finanziario ad opera di un revisore dei conti indipendente ed a presentarne i risultati alla Commissione. Il costo del controllo finanziario è a carico del contraente. 7. Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario la Commissione adotta tutti i provvedimenti che ritiene necessari. 8. Il contraente fornisce alla Commissione tutti i dati che questa richieda per accertare che il contratto sia gestito ed eseguito in modo adeguato. 9. Quando gli viene richiesto, il contraente partecipa a riunioni, organizzate dalla Commissione o da ogni altro organismo che agisca per conto della Commissione, aventi lo scopo di controllare, seguire e valutare l'esecuzione del contratto. Il contraente facilita tali operazioni. 10. Il contraente tiene a disposizione della Commissione, per cinque anni dopo la scadenza del contratto indicata all'articolo 3, gli originali e, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie autenticate di tutti i documenti relativi al contratto. 11. In qualsiasi momento, entro il lasso di tempo stabilito al paragrafo 12, la Commissione può far effettuare un audit da un organismo esterno a sua scelta oppure dai propri servizi, allo scopo di accertare l'ottemperanza del contraente alle disposizioni contrattuali. Il costo degli audit è a carico della Commissione.

13 C 208/18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee La Commissione può far effettuare audit, dai propri servizi o da un organismo esterno, nel periodo di validità del contratto e fino a cinque anni dopo la sua scadenza. 13. Per effettuare tali audit, i servizi della Commissione e gli organismi esterni incaricati devono avere in ogni momento pieno accesso in loco, in particolare agli uffici del contraente, ed a tutte le informazioni necessarie ai fini del controllo. Qualora tali informazioni comprendano dati personali, nel farne uso, diffonderle e pubblicarle devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. 14. Ai fini degli accertamenti e degli audit, la Corte dei conti europea gode dei medesimi diritti della Commissione. 15. La Commissione si riserva il diritto di esigere una garanzia bancaria dal contraente. Articolo 10 Modifiche o aggiunte al contratto Le disposizioni del contratto e dei suoi allegati possono essere modificate o completate solo mediante patto aggiuntivo, siglato su ogni pagina e firmato da ambedue le parti o da un loro rappresentante autorizzato. Articolo 11 Risoluzione/mancata esecuzione del contratto 1. Nei casi elencati di seguito la Commissione notifica al contraente, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che questo dispone di un termine di un mese per porre rimedio alla situazione. Qualora il contraente non abbia posto rimedio alla situazione entro il termine suindicato, la Commissione può risolvere immediatamente il contratto, senza indennizzo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. a) Il contraente non è in grado di reperire le risorse (umane, finanziarie, ecc.) necessarie per assolvere agli obblighi derivanti dalle politiche pubbliche. b) Il contraente non ha applicato le regole di politica pubblica nella propria politica di registrazione iniziale per il TLD.eu o applica tale politica in modo arbitrario. c) Il contraente ha rifiutato di concludere un contratto con l'icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) relativamente alla delega del TLD.eu. d) La Commissione può ragionevolmente ritenere che il contraente non è più in grado di provvedere alla gestione, al funzionamento e al controllo del TLD.eu conformemente al disposto del regolamento e alle corrispondenti politiche pubbliche. e) Il contraente non ha integralmente eseguito i propri obblighi contrattuali. 2. La Commissione può risolvere immediatamente il contratto, senza indennizzo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi: a) Il contraente conclude un contratto con l'icann relativamente alla delega del TLD.eu senza il previo assenso della Commissione. b) In caso di fallimento, liquidazione, cessazione dell'attività, amministrazione controllata o giudiziaria, concordato preventivo, sospensione dell'attività del contraente o altre procedure analoghe previste da leggi e regolamenti nazionali ed aventi le stesse finalità. c) Il contraente si è reso colpevole di gravi irregolarità finanziarie. d) Il contraente si è reso responsabile di dichiarazioni false a lui imputabili o di deliberate omissioni al fine di ottenere il presente contratto.

14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208/19 e) Il contraente non può, per sua colpa, ottenere uno dei permessi o delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, necessari per l'esecuzione del contratto. 3. Qualora non sia in grado di assolvere ai propri obblighi contrattuali il contraente può risolvere il presente contratto in qualsiasi momento notificando un preavviso scritto di nove mesi alla Commissione. 4. In caso di risoluzione del contratto secondo le modalità sopraindicate, la Commissione adotta, in collaborazione con il contraente, tutte le misure necessarie per trasferire la responsabilità amministrativa ed operativa del TLD.eu ed eventuali fondi di riserva ad una nuova parte designata dalla Commissione. In tali casi, il contraente prende ogni misura necessaria per evitare l'interruzione del servizio e provvede in particolare ad aggiornare i dati depositati presso terzi fino al completamento del trasferimento del TLD.eu. Articolo 12 Corrispondenza Tutta la corrispondenza destinata alla Commissione e relativa al presente contratto deve essere inoltrata per iscritto al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee DG Società dell'informazione Alla cortese attenzione di... B-1049 Bruxelles. Articolo 13 Legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto è regolato dalla legge del paese del contraente. 2. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee, sono i soli competenti a conoscere delle controversie tra la Comunità e il contraente relative alla validità, all'applicazione e all'interpretazione del presente contratto. Articolo 14 Disposizioni finali 1. L'allegato tecnico costituisce parte integrante del presente contratto. 2. In caso di conflitto tra le norme dell'allegato tecnico e qualsiasi altra disposizione del presente contratto, prevale quest'ultima. Fatto a Bruxelles, in due esemplari, in [precisare la lingua], il [...] Per la Commissione Per il contraente......

15 C 208/20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee A. Introduzione ALLEGATO TECNICO Il contraente è tenuto a mettere a disposizione il personale, il materiale, le apparecchiature, i servizi e le strutture (salvo altrimenti specificato) necessari per realizzare le mansioni descritte oltre. Il TLD.eu è il dominio di primo livello (top level domain TLD) del sistema dei nomi di dominio (DNS) di Internet corrispondente all'unione europea. Il contraente non è autorizzato a fungere da conservatore del registro nello spazio TLD.eu. ed è tenuto a svolgere una serie di funzioni di registro TLD.eu descritte nella sezione «Obblighi del contraente». B. Obblighi del contraente B.1. Definizione degli obiettivi Scopo del presente contratto è garantire una gestione ed un coordinamento centralizzati dei servizi di registro, di base dati e di informazione per il TLD.eu. Da un punto di vista più generale, il TLD.eu viene creato per disporre di uno spazio per la registrazione dei nomi di dominio a beneficio della comunità di utenti Internet dell'unione europea e per essere messo a disposizione di un gran numero di registranti, come stabilito dal regolamento. Ciò premesso, gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 1. Garantire che le procedure e il quadro di responsabilità per la delega e l'amministrazione del TLD.eu costituiscano un sistema solido, certo ed affidabile. 2. Promuovere un maggiore uso del TLD.eu da parte della comunità Internet dell'unione europea (in particolare piccole imprese, consumatori, utenti Internet, organismi senza scopo di lucro la cui residenza, sede ufficiale, amministrazione centrale o luogo di attività principale sia situato nell'ue) e da parte delle pubbliche autorità (ad es. Stati membri, autorità locali, ecc.) mediante l'introduzione di servizi di più alto livello qualitativo, la diffusione dell'informazione (pubblicità e/o altri mezzi adeguati), la promozione del TLD.eu nelle lingue ufficiali dell'ue e la semplificazione dei servizi di registrazione. 3. Predisporre una struttura gestita in modo efficace in grado di suscitare la fiducia dei registranti e dei consumatori e di garantire la stabilità dell'infrastruttura. 4. Creare un contesto stabile, flessibile ed equilibrato all'interno del TLD.eu che sia propizio all'innovazione e possa soddisfare le esigenze dei futuri registranti. 5. Garantire la costante stabilità del sistema dei nomi di dominio nel suo complesso e del TLD.eu. 6. Promuovere una sana concorrenza all'interno del TLD.eu e in particolare tra i servizi di registrazione in modo che gli utenti possano usufruire di una più ampia scelta di servizi nuovi e di migliore qualità. B.2. Funzioni di base del registro Il contraente si impegna a fornire ogni servizio necessario per il funzionamento adeguato ed efficiente del TLD.eu. Il contraente si impegna in particolare a fornire i sistemi, il software, l'hardware, le strutture, le infrastrutture e i dispositivi di sicurezza necessari per i seguenti servizi: 1. gestione e manutenzione dell'authoritative server primario per il TLD.eu; 2. gestione e/o amministrazione della rete di server secondari per il TLD.eu; 3. creazione e gestione del o dei file di zona relativo/i al TLD.eu; 4. manutenzione di una base dati precisa e aggiornata per tutte le registrazioni del TLD.eu; 5. manutenzione di una base dati precisa e aggiornata di tutti i conservatori accreditati del TLD.eu; 6. istituzione di un sistema di deposito dei dati presso terzi (i dati devono essere conservati solo all'interno dell'unione europea) per i file di zona del TLD.eu e informazioni relative alla registrazione del nome di dominio; 7. rispetto delle norme internazionali applicabili [comprese le norme dell'internet Engineering Task Force (IETF) e le norme e le procedure future, ad esempio quelle attualmente in fase di elaborazione nel campo dei nomi di dominio internazionalizzati] e delle migliori prassi per tutte le attività descritte in precedenza e per garantire l'interoperabilità del TLD.eu con il resto del sistema dei nomi di dominio (DNS); disposizioni per tener conto della migrazione verso l'ipv6, se e quando opportuno;

16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 208/21 8. sensibilizzazione e promozione della registrazione nel TLD.eu mediante un sito web contenente informazioni aggiornate sulla politica e sulla modalità di registrazione del TLD.eu e mediante altri mezzi; 9. gestione e manutenzione dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico. B.3. Requisiti di base di tipo politico 1. Il contraente si impegna a: a) osservare le regole, politiche e procedure stabilite dal regolamento ed adottate ai fini della sua attuazione e dai contratti di cui all'articolo 3 del medesimo; b) agire conformemente alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e alla decisione 2002/16/CE della Commissione, del 27 dicembre 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/CE; c) organizzare, amministrare e gestire il TLD.eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità; d) registrare nel TLD.eu, a cura di qualsiasi conservatore accreditato.eu, i nomi di dominio richiesti da: qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea; o; qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della Comunità europea, fatta salva l'applicazione della normativa nazionale; o qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea; e) applicare diritti direttamente connessi ai costi sostenuti; f) mettere in applicazione la politica di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale ed una procedura tesa a risolvere prontamente i conflitti tra titolari di nomi di dominio concernenti i diritti connessi a detti nomi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché le controversie inerenti a singole decisioni prese dal registro. Tale politica è adottata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento e prende in considerazione le raccomandazioni dell'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Detta politica prevede adeguate garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e si applica lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale; g) adotta ed applica procedure trasparenti e non discriminatorie per il riconoscimento dei conservatori del registro.eu e garantisce condizioni di concorrenza effettive ed eque tra detti conservatori; h) assicura l'integrità della base dati. 2. Il contraente si impegna inoltre a: a) concludere un contratto con l'icann relativamente alla delega del TLD.eu con il previo assenso della Commissione; b) stabilire e mantenere rapporti ed eventualmente partecipare ai lavori dei pertinenti organismi internazionali che operano nel settore di Internet, tra cui l'icann, il Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR) e i Réseaux IPeuropéens (RIPE); c) consultare e tener conto del parere di altre parti interessate, in particolare pubbliche autorità, imprese, organizzazioni e persone fisiche che rappresentano le diverse componenti della comunità Internet europea; d) garantire l'indipendenza delle decisioni da adottare nell'ambito delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; e) rispettare i principi e le procedure stabiliti nei Principles for the delegation and management of country-code Top Level Domains emanati il 23 febbraio 2000 dal Government Advisory Committee (GAC) dell'icann, nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni del regolamento.

17 C 208/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C. Controlli C.1. Controllo tecnico delle attività del contraente 1. La Commissione, anche tramite suoi rappresentanti autorizzati, può avviare un controllo tecnico delle attività del contraente per verificare se il contratto viene eseguito o è stato eseguito secondo le condizioni stabilite dal presente contratto o concordate con il contraente. Il procedimento di controllo tecnico si intende avviato nella data di ricevimento della relativa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalla Commissione. Esso si svolge nel rispetto della riservatezza. 2. La Commissione, anche tramite suoi rappresentanti autorizzati, può accedere ai luoghi e ai locali in cui sono svolti i lavori, a tutta la documentazione concernente detti lavori e chiedere la consegna di documenti. La Commissione prende i provvedimenti adeguati per assicurare che i propri rappresentati autorizzati rispettino la riservatezza dei dati a cui hanno accesso o che sono stati loro forniti. Prima dell'esecuzione del controllo tecnico, la Commissione comunica al contraente i nominativi dei rappresentanti autorizzati di cui è previsto l'intervento. 3. Il contraente fornisce alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati un'adeguata assistenza. 4. Una relazione sul controllo tecnico delle attività del contraente è inviata al contraente. Questo può comunicare le sue osservazioni alla Commissione entro un mese dal ricevimento della relazione. La Commissione può decidere di non tenere conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine. Invito a presentare proposte per attività di promozione dell'inserimento di persone con disabilità nel mercato del lavoro, pubblicato dall'agenzia nazionale per lo sviluppo regionale in rappresentanza della Commissione del ministero della Famiglia e degli affari sociali (ente che subentra all'agenzia) (2002/C 208/09) 1. Riferimenti di pubblicazione Phare HU : Promozione dell'inserimento di persone con disabilità nel mercato del lavoro (Miglioramento sistematico degli strumenti di riabilitazione nel settore dell'occupazione) 2. Programma e fonte di finanziamento Nel quadro di Phare HU «Miglioramento sistematico degli strumenti di riabilitazione nel settore dei programmi per l'occupazione», l'importo disponibile a titolo del presente invito a presentare proposte è di 5,7 millioni di EUR. 3,0 milioni di EUR costituiscono un contributo del programma Phare dell'unione europea, mentre i restanti 2,7 milioni di EUR provengono dal bilancio centrale della sezione «Riabilitazione» del fondo ungherese del mercato del lavoro. Una percentuale minima del 10 % del bilancio totale deve essere finanziata sulle risorse proprie dei candidati. 3. Tipo di attività, area geografica e durata dei progetti a) Settore di attività 1: Sviluppo della formazione professionale Adattare i programmi di studio per la formazione professionale e riunire le informazioni generali sulle condizioni materiali e personali necessarie per l'avvio e la realizzazione delle attività di formazione. Introdurre programmi di formazione e riqualificazione professionale che permettano di conseguire una qualifica riconosciuta dal registro nazionale per la formazione (OKJ), basati sull'utilizzo delle moderne tecnologie (ad esempio tecnologie informatiche e della comunicazione) per le persone disabili o con disabilità parziale. Settore di attività 2: Programmi di ergoterapia Realizzare le condizione adeguate per l'attuazione di programmi di ergoterapia negli istituti di riabilitazione/assistenza sociale per persone disabili, creando le opportune condizioni fisiche, materiali e professionali, anche dal punto di vista dell'organico, per la realizzazione e fruizione di tali programmi; fornire programmi di ergoterapia e posti di lavoro protetti. Settore di attività 3: Sviluppo di servizi Il miglioramento e la fornitura di servizi nel campo della riabilitazione professionale, rivolgendo un'attenzione particolare alla preparazione per l'inserimento professionale, all'esplorazione delle opportunità lavorative, all'aiuto per un periodo di studio, per i trasporti e i servizi sanitari e psico-sociali, nonché al sostegno per il mantenimento del posto di lavoro e alla realizzazione di opportunità ed esperienze di lavoro.

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