VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 COMUNE DI ARCUGNANO Provincia di Vicenza N. DG / 202 / 2011 di registro VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE In data 27 Luglio OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE AD USO AMBULATORIO MEDICO PEDIATRA DI BASE. L anno Duemilaundici, il giorno Ventisette del mese di Luglio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale così costituita: Sono presenti i signori: GOZZI PAOLO BEDIN FEDERICO MENON ANTONIA REATO GIOVANNI DANILO SCHUCH SYBILLA ESMERALDA TOSATO STEFANO Sono assenti i signori: Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. dott. LUIGI TOMMASO SARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. PAOLO GOZZI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 03/02/2005 con la quale, in seguito al trasferimento del Punto salute dall ala est all ala ovest della Sede Municipale, è stato stipulato un contratto di locazione con la Pediatra Dott.ssa Amato Marisa; CHE il contratto di locazione di base è stato stipulato l 11 agosto 2005 rep. N con decorrenza 11/08/ /08/2011; CHE necessita pertanto provvedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione adeguando il canone; CHE i locali da concedere in locazione alla Pediatra Dott.ssa Amato Marisa sono i seguenti, con riferimento all allegata planimetria: Appartamento n. 1 Primo Piano mq. 62,57 - ingresso - antibagno - bagno - sala attesa - segreteria - ambulatorio pediatrico. RICORDATO che il contratto stipulato con la Dott.ssa Amato prevedeva il canone annuo di locazione per un importo pari a 5.553,36, oltre all indice di adeguamento ISTAT a decorrere dal mese precedente rispetto a quello di inizio del contratto e pertanto dal mese di luglio, ai sensi dell art. 4 del contratto di locazione rep. n. 1164; DATO ATTO che il canone annuo di locazione adeguato all indice ISTAT è pari a 6.093,12 corrispondente ad un canone mensile pari a 507,76; RITENUTO provvedere alla stipula di un nuovo contratto, adeguando il canone ai prezzi correnti di mercato e prevedendo pertanto un canone mensile pari a 570,00 e annuale pari a 6.840,00 e stabilendo le seguenti con dizioni contrattuali: Ambulatorio Pediatrico Dott.ssa Amato Marisa Durata affitto: anni 6 (sei) Canone 6.840,00 annuale in rate mensili anticipate Cauzione: n. 3 mensilità anticipate Spese: Energia elettrica, acqua, luce e gas sono a carico dell affittuario Spese contrattuali: a carico delle parti per metà ciascuno. Clausole particolari: Utilizzazione dei locali interni, esterni e loro pareti: i locali oggetto di affitto per l attività dell ambulatorio pediatrico, potranno essere usati esclusivamente per attività sanitarie. Altre attività, comunque di tipo medico, potranno esservi esercitate solo marginalmente, con esclusione assoluta di utilizzo degli stessi per attività diverse da quelle espressamente consentite. ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; Con voti unanimi palesi;

3 DELIBERA 1) Di affittare alla Pediatra, Dott.ssa Amato Marisa i seguenti locali ubicati al primo piano della nuova ala ovest della Sede Municipale: Appartamento n. 1 Primo Piano mq. 62,57 - ingresso - antibagno - bagno - sala attesa - segreteria - ambulatorio pediatrico. 2) Di stabilire le seguenti condizioni contrattuali: Ambulatorio Pediatrico Dott.ssa Amato Marisa Durata affitto: anni 6 (sei) Canone 6.840,00 annuale in rate mensili anticipate Cauzione: n. 3 mensilità anticipate Spese: Energia elettrica, acqua, luce e gas sono a carico dell affittuario Spese contrattuali: a carico delle parti per metà ciascuno. Clausole particolari: Utilizzazione dei locali interni, esterni e loro pareti: i locali oggetto di affitto per l attività dell ambulatorio pediatrico, potranno essere usati esclusivamente per attività sanitarie. Altre attività, comunque di tipo medico, potranno esservi esercitate solo marginalmente, con esclusione assoluta di utilizzo degli stessi per attività diverse da quelle espressamente consentite. 3) Di dare atto che il contratto di locazione allegato alla presente per farne parte integrante, sarà stipulato dal Responsabile del Servizio Amministrativo con il rogito del Segretario Direttore Generale, ai sensi del vigente Regolamento per la Organizzazione degli uffici e dei Servizi. Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

4 COMUNE DI ARCUGNANO (Provincia di Vicenza) REPUBBLICA ITALIANA Rep. n. OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE AD USO AMBULATORIO PEDIATRA. L anno duemilaundici il giorno del mese di nella sede Municipale sita in Torri di Arcugnano. Avanti me - Sardone Dott. Luigi Tommaso nato a Valenzano (Ba) il 28/01/1951 e residente a Barbarano Vicentino (VI) Via Petrarca, 4, Segretario Comunale del Comune di Arcugnano, che interviene nel presente atto nell esclusivo nome, conto ed interesse del Comune che rappresenta in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 19/12/2000 (C.F. P. I.V.A ) ed in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 82 del , autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù dell art.97 comma 4 lettera c) del Testo Unico N.267 del , si sono costituiti i signori: 1) SARTORIO dott.ssa Brigida nata a Milano il residente ad Arcugnano, Piazza M. umor 18/M Capo Servizio Amministrativo del Comune di Arcugnano (cod. fisc./p.iva n ), che interviene nel presente atto nell esclusivo nome, conto ed interesse del Comune, che rappresenta in conformità alle disposizioni di cui all art. 25 del Regolamento della organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con delibera di Giunta Comunale n. 228 del e n.14 del ; 2) AMATO Dott.ssa Marisa nata a Vittoria (RG) il e residente a Vicenza in Via Str.lla dei Cappuccini n. 53, di professione Medico Pediatra, Codice fiscale MTM MRS 6265 M088X che interviene nel presente atto in nome e per proprio conto; I predetti soggetti della cui identità e capacità io Segretario rogante sono certo, rinunciano, me consenziente, all assistenza dei testimoni. PREMESSO - che con deliberazione della Giunta Comunale n. del è stato deliberato di dare in locazione i locali descritti e individuati nella allegata planimetria, ubicati al piano primo della nuova ala ovest del Municipio da adibire ad ambulatorio pediatrico per il periodo di anni 6 (sei) - volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il contratto di locazione di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte

5 integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: La dott.ssa Sartorio Brigida - Capo Servizio Amministrativo del Comune di Arcugnano in prosieguo denominata semplicemente Locatore concede in locazione alla Dott.ssa Amato Marisa in prosieguo denominati semplicemente Conduttore, che accetta, l unità immobiliare sita nel Comune di Arcugnano, località Torri, Piazza Mariano Rumor composto dai seguenti locali ubicati al piano primo appartamento A1 dell ala ovest della nuova Sede Municipale, come risultanti nella allegata planimetria: - ingresso; - antibagno - Bagno - Sala attesa - segreteria - ambulatorio pediatrico Per un totale di mq. 62 calpestabile e catastale di mq. 77. La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con inizio dal 12 agosto 2011 al 12 agosto Per quanto disposto dall art.28 Legge 392/1978, le parti danno atto che la rinnovazione tacita di contratti è vietata alle Pubbliche Amministrazioni (art.6 Legge 537/1993 come modificato dall art.44 Legge 724/1994). Viene stabilito fin da ora che il conduttore non potrà per nessun motivo recedere dal presente contratto, se non dopo che siano trascorsi i 6 (sei) anni di durata. 3. Il canone annuo di locazione è convenuto in ,00 (euroseimilaottocentoquaranta) da pagarsi in dodici rate mensili anticipate di. 570,00 (cinquecentosettanta) entro i primi cinque giorni di ogni mese, da accreditarsi al Tesoriere del Comune di Arcugnano, Cassa di Risparmio del Veneto, Viale dell Industria (coordinate bancarie IBAN: IT 08 M ABI: CAB: C/C: CIN: M) intestato al locatore oppure tramite versamento in C/c postale n intestato a Comune di Arcugnano - Servizio di Tesoreria. 4. Il canone dall inizio del secondo anno di locazione verrà aggiornato nella misura del 100 % della variazione assoluta in aumento, dell indice dei prezzi al consumo, accertato dall Istat, per le famiglie di operai e impiegati verificatesi rispetto al mese precedente di quello d inizio del presente contratto, a richiesta del locatore. 5. Tutte le spese di elettricità, acqua, telefono, gas saranno direttamente sostenute dal conduttore con

6 intestazione a suo nome e a sua cura e spese dei relativi contratti di servizio con i soggetti erogatori comprese le eventuali richieste di aumenti di potenza. 6. Il conduttore si impegna altresì a corrispondere entro un mese dalla richiesta dell avente titolo (corredata dall indicazione specifica delle spese, con la menzione dei criteri di ripartizione) l ammontare degli oneri accessori per legge a suo carico e afferenti a tutti i locali comuni descritti nella allegata planimetria, all uso delle parti comuni, delle scale e dell ascensore, relativamente ai consumi di luce, acqua, telefono spesa di pulizia, per la manutenzione dell ascensore, nonché di quelle relative all installazione e manutenzione dei presidi antincendio, che saranno ripartite in quote millesimali coma da tabella allegata sub B) 7. Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione o delle quote per gli oneri accessori entro 20 giorni dalla data di scadenza del pagamento, produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del conduttore ed il conseguente risarcimento di danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi degli artt.1456 e 1457 del C.C. 8 Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione dell interesse legale annuo. 9. I locali vengono affittati per il solo uso di Ambulatorio Medico e per l esercizio in via principale della Medicina pediatrica di base. Altre attività, comunque esclusivamente di tipo medico, potranno esservi esercitate solo marginalmente. Le parti convengono la esclusione assoluta di utilizzo dei locali oggetto del presente contratto per attività diverse da quelle espressamente consentite. 10. E fatto divieto espresso di comodato e di cessione e sublocazione anche parziali e/o gratuiti del presente contratto e dei locali che ne sono oggetto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa del conduttore ai sensi dell art. 1456, 1457 C.C. 11. Il conduttore dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati adatti all uso pattuito, in ottimo stato di manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi vi svolge l attività, dichiara di prenderli in consegna con il ritiro delle chiavi costituendosi da quel momento custode degli stessi e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza del contratto, nello stesso stato, ritinteggiati di nuovo fatto, salvo esclusivamente il deperimento d uso, pena il risarcimento del danno. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali, ed ogni altra innovazione, non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore. 12. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore resteranno acquisite al locatore

7 senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del locatore, e ciò ad espressa deroga degli artt e 1593 C.C., salvo, sempre per il locatore, il diritto di pretendere dal conduttore il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. 13. Il locatore dichiara che l immobile locato è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche, avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità. 14. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle piastrelle di pavimentazione e di rivestimento; non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale. 15. Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare ai suoi dipendenti e utenti l eventuale regolamento interno dello stabile, e comunque le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile. 16. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. 17. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto o omissione di altri utenti dello stabile o da terzi. 18. Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi, dei danni causati per sua colpa da incendio e per ogni altra trascuratezza nell uso dei locali locati, pertanto si obbliga a stipulare, entro 30 (trenta) giorni dall inizio della locazione, una polizza assicurativa contro i rischi dell incendio e altro, ai fini del rischio locativo previsto dall art.1589 C.C. 19. Il locatore declina ogni responsabilità nella custodia delle suppellettili, degli arredi e di quant altro detenuto sotto la responsabilità del conduttore nei locali oggetto del presente contratto. 20. Qualora fossero eseguite riparazioni straordinarie all immobile locato, la parte locatrice, potrà chiedere l integrazione del canone di locazione nella misura dell interesse legale sull importo complessivo sostenuto. Tale adeguamento avrà effetto di diritto. 21. Nel caso di necessità di riparazioni urgenti all immobile dato in locazione, le parti richiamano espressamente le norme contenute negli articoli 1582 (divieto di opere che diminuiscono il godimento da parte del conduttore), 1583 (il conduttore deve tollerare le riparazioni, indifferibili a data successiva al termine della locazione, anche se comportano privazione del godimento della cosa), 1584 (diritto del conduttore ad una riduzione del corrispettivo nel caso di durata dei lavori oltre i venti giorni) del Codice

8 Civile. 22. Il conduttore si dichiara altresì a conoscenza dei lavori in corso sul piazzale antistante l immobile ove sono ubicati i locali oggetto del presente contratto e accetta fin da ora i disagi che deriveranno all utilizzo degli stessi a causa della apertura dei cantieri. 23. A garanzia delle obbligazioni tutte, che assume con il presente contratto, il conduttore ha versato al locatore la somma di. giusta ricevuta di versamento n. del. del rilasciata dall Ufficio Postale, a titolo di deposito cauzionale. Tale importo sarà restituito dal locatore al conduttore al momento della restituzione della cosa locata, previa verifica dello stato dell utilizzo immobiliare e dell osservanza di ogni obbligazione contrattuale. L importo di cui sopra non potrà mai essere imputato in conto canone. 24. Sono a carico del locatore e del conduttore nella misura del 50% (cinquanta per cento) ognuno, tutte le spese relative alla stesura del contratto, l imposta di bollo per le quietanze, l imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti Leggi. 25. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, compresa la registrazione, sono ripartite in parti uguali. La registrazione del contratto viene chiesta per 6 anni ai sensi dell art.5 della Tariffa Parte I del D.P.R. 131/86 con la riduzione ivi prevista. 26. Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali, in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione. 27. Qualunque modifica del presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto firmato dalle parti. 28. L inadempienza da parte del conduttore anche di uno solo dei patti contenuti nel presente contratto, tutti ritenuti essenziali, produrrà di diritto la risoluzione del contratto, con rivalsa dei danni. 29. Ai fini di quanto previsto negli artt.34 e 35 e seguenti della L.392/78 il conduttore dichiara che i locali oggetto del presente contratto verranno utilizzati per attività professionale. 30. Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: artt.2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 22, 23, 24, 25, 26, Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle Leggi speciali in materia di locazione in quanto applicabili. 32. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme legislative e le altre

9 disposizioni vigenti in materia; E richiesto io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l hanno dichiarato conforme alle loro volontà; Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, occupa pagine intere n. e parte della presente fino a qui (escluse le firme). Letto, confermato e sottoscritto. IL LOCATORE SARTORIO dott.ssa Brigida IL CONDUTTORE AMATO Dott.ssa Marisa

10 PARERI AI SENSI DELL ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE Addì, Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE IL RESPONSABILE f.to Sartorio dott.ssa Brigida IL RESPONSABILE f.to Pinaffo Massimo Addì, Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO f.to dott. PAOLO GOZZI IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. LUIGI TOMMASO SARDONE PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, al n. per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge , n. 69) ed è stata compresa nell elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). Dalla residenza municipale, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott.ssa Brigida Sartorio Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). Dalla residenza municipale, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott.ssa Brigida Sartorio Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Dalla residenza municipale, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Brigida Sartorio

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