ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE N. 38 DEL CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI REGGIO EMILIA
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- Cosimo Leo Mariani
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1 ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE N. 38 DEL CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E TRA ARTIGIANATO DI REGGIO EMILIA P.zza della Vittoria, 3 Reggio Emilia ********** CONTRATTO DI LOCAZIONE La CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA ente pubblico non economico con sede in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3, codice fiscale , in persona del Presidente pro-tempore Enrico Bini, debitamente autorizzato come da deliberazione della Giunta Camerale n. del (di seguito denominata anche Ente Camerale e/o Camera di Commercio e/o parte locatrice, locatore ), e Il sig. nato a residente in via a codice fiscale Partita Iva in prosieguo denominata parte conduttrice, conduttore. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE La C.C.I.A.A. di Reggio Emilia concede in locazione alla parte conduttrice che accetta, i locali siti nella galleria Cavour, di complessivi mq 70,00 composta da n. 2 unità immobiliari individute in catasto al n. 133/10 e 133/11 di mappale. La locazione è stipulata alle seguenti condizioni:
2 1) detti locali sono affittati nello stato di fatto in cui si trovano attualmente, forniti dell impianto di illuminazione e di riscaldamento e delle prese di acqua, luce e gas. La parte conduttrice dichiara che la cosa locatagli si trova in buono stato locativo, adatta all uso convenuto. La parte locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale L arredamento è a carico dei conduttori che hanno però l obbligo di sottostare alle linee guida della Camera di Commercio, ed al suo controllo nella scelta della fornitura e dell esecuzione di eventuali opere. 2) Resta convenuto che tutti i miglioramenti, le riparazioni, addizioni, allacciamenti sull immobile e quant altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all immobile locato a beneficio della parte locatrice, senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata. 3) nei locali concessi in locazione non possono essere installati congegni per giochi non consentiti dalla vigente normativa. 4) non è consentita ai locatari alcuna modifica alla struttura dei locali affittati se non espressamente autorizzata per iscritto dal locatore; la Camera di Commercio si riserva il diritto di apportare qualsiasi
3 modifica che ritenesse utile per le necessità funzionali dell immobile; 5) la locazione avrà la durata di sei anni eventualmente rinnovabili dal al... Il presente contratto non si potrà intendere rinnovato automaticamente ai sensi dell art. 53 comma 1 del DPR 254 del nonché dell art. 57 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. La parte conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell art. 27, 7 comma, della L. 392/78, con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 6) il corrispettivo è convenuto in.. annui iniziali, da pagarsi al domicilio del locatore in rate trimestrali anticipate di.. ciascuna ; 7) le parti convengono che, a partire dal secondo anno di locazione, il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai verificatesi nell anno precedente. In ogni caso laddove dovesse venire a mutare l indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia nazionali che comunitarie, verrà applicata comunque quella più favorevole alla parte locatrice. 8) sono a carico dei locatari le spese relative alla fornitura dell acqua, dell energia elettrica, del riscaldamento, alla tassa comunale sui rifiuti solidi, e agli altri oneri condominiali secondo la ripartizione effettuata dall amministratore del condominio. Queste ultime dovranno essere pagate direttamente dalla parte conduttrice all amministrazione del condominio che è abilitata a rilasciare le relative quietanze.
4 Le spese di riscaldamento provenienti dall amministrazione condominiale, saranno addebitate in misura pari ai millesimi spettanti dell intera quota volumetrica addebitata dall amministrazione del Condominio alla Camera di Commercio; 9) il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni. 10) il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà, inoltre, inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto; 11) è vietato al conduttore apporre sia all interno dei locali affittati, sia nei locali condominiali, sia all esterno, insegne di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione dell Ente Camerale; 12) La Camera di Commercio è esonerata da ogni responsabilità per danni arrecati da cose o persone introdotte nei locali affittati, sia indebitamente sia per motivi connessi allo svolgimento dell attività dei conduttori; 13) i locali si concedono per il solo uso di. e quant altro annesso all attività principale, con divieto di sublocazione e di cessione anche parziale ; 14) il conduttore dichiara di avere esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti e si obbliga a riconsegnarli al termine della locazione nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualsiasi
5 momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potranno essere fatte dal conduttore senza il preventivo consenso scritto della Camera di Commercio. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione. Non provvedendovi il conduttore vi provvederà il locatore, con diritto di rivalsa; 15) il conduttore esonera espressamente il locatore per i danni diretti e indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi, anche se resi possibili o facilitati dall assenza o inavvertenza del custode; 16) il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà; 17) il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o fare ispezionare i locali affittati; 18) il conduttore è costituito custode della cosa locata e dichiara di essere a conoscenza del regolamento condominiale dello stabile ove ubicato l immobile oggetto della locazione impegnandosi a rispettare ed assolvere le prescrizioni dello stesso. 19) A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compreso il regolare pagamento del canone) il conduttore si impegna a consegnare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una fideiussione bancaria incondizionata, a prima richiesta, con rinuncia della preventiva escussione della debitrice principale, dell importo pari a sei canoni mensili e termine di scadenza di sei mesi successivi all originario termine di locazione. Resta inteso che, nel caso di rinnovi del contratto,
6 la predetta fideiussione dovrà essere rinnovata in maniera tale da garantire il locatore per i sei mesi successivi alla scadenza del termine della locazione come determinato a seguito di rinnovo. In caso di mancato regolare adempimento da parte del conduttore delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, la fideiussione bancaria verrà escussa dalla locatrice, fatto salvo ed impregiudicato il diritto di quest ultima a chiedere il risarcimento dei maggiori danni. La mancata consegna entro il termine predetto (da ritenersi ad ogni effetto essenziale) della fideiussione comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all art CC. 20) la registrazione del presente contratto avverrà a cura e sotto la responsabilità dell Ente. Sono a carico del conduttore le spese di bollo e l imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni; 21) le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili, alle quali si rimanda per quanto non previsto nel presente contratto ad eccezione della clausola di cui al punto 5), fatto salvo cioè quanto previsto dalla vigente normativa in tema di contratti con la pubblica amministrazione che per l Ente riveste carattere cogente. 22) ai sensi di quanto disposto dall art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 codice in materia dei dati personali, la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati, la natura del conferimento, le conseguenze del mancato conferimento, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l ambito di diffusione dei dati stessi, i nominativi del titolare e del
7 responsabile del trattamento dati nonché i diritti di cui all art. 7 del citato codice. In base a detta informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge. Reggio Emilia lì IL PRESIDENTE IL Bini Enrico Ai sensi e per gli effetti di cui agli art e 1342 C.C. previa loro attenta e specifica rilettura, si approvano espressamente le seguenti clausole. Art.. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Michelangelo Dalla Riva) IL PRESIDENTE (Enrico Bini)
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