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1 UNIVERSITA DI MESSINA Gruppo di lavoro per la revisione del regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità della amministrazione centrale e dei centri di spesa autonomi REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ECONOMIA Art. 1 -Spese che possono eseguirsi in economia 1. L Università di Messina aderisce all iniziativa Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione mediante l utilizzo diretto di convenzioni quadro, definite dal Ministero dell Economia e delle Finanze, tramite società di consulenza specializzate. Fermo restando l obbligo di accedere alle forniture, e ai servizi offerti dalle citate convenzioni quadro, l'amministrazione universitaria può effettuare in economia le spese le forniture e i servizi appresso elencati, per importi non superiori a , IVA esclusa, nei limiti indicati per ciascuna categoria di spesa e degli stanziamenti di bilancio: a) servizi di riscaldamento e condizionamento dell'aria (con o senza fornitura di combustibile), servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, vigilanza, giardinaggio, nonché acquisto e manutenzione di impianti elevatori; b) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di beni mobili, mobilio, scaffalature, utensili, arredi e macchinari per ufficio, attrezzature tecniche, nonché fornitura di materiali di consumo occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale; c) acquisto di strumentazione scientifica, manutenzione, riparazione ed adattamento della strumentazione stessa; d) riparazione e manutenzione degli autoveicoli, di altri mezzi semoventi destinati ad attività sperimentali (imbarcazioni, motocarri, ecc.) ed acquisti di materiale di ricambio, carburanti, lubrificanti, ecc., fino a ; e) locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore a sei mesi; f) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi, fino a ; g) provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei laboratori, di stampati, di modelli, di materiale per disegno e per fotografie e di generi di cancelleria; lavori di stampa di tabulati, circolari, opuscoli, atti e pubblicazioni scientifiche, lavori e servizi di traduzione e di interpretariato inerenti l organizzazione di corsi, seminari, convegni e congressi, fino a ; h) provviste di effetti di corredo al personale dipendente, fino a ;

2 i) spese per conferenze, riunioni, convegni di studio e manifestazioni e per visite di rappresentanti esteri, nonché spese di viaggio e soggiorno in Italia di esperti, funzionari e personalità straniere effettuati in base ad accordi o su invito ufficiale; j) spese di partecipazione del personale a corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso Scuole, Istituti ed Enti pubblici e privati, in Italia e all estero, ed acquisto di materiale didattico, guide e dispense, fino a ; k) acquisto di materiale di esercizio per apparecchiature ed impianti; l) noleggio di autoveicoli, imbarcazioni e natanti, fino a ; m) spese di dattilografia e video-scrittura e/o inserimento dati e/o di traduzione di testi per fronteggiare situazioni alle quali non possa farsi fronte con l ordinaria organizzazione dei servizi, fino a ; n) spese di smaltimento dei rifiuti speciali, fino a ; o) acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni, di manuali di servizio, di riviste interessanti i servizi ed all abbonamento a periodici, sia su supporto cartaceo che informatico, fino a ; p) abbonamento a banche dati italiane e straniere, fino a ; q) affitto di mobili ed attrezzature, fino a ; r) spese casuali e di rappresentanza fino a E fatto salvo, per l affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Possono essere eseguiti in economia, nell ambito dei limiti indicati per ciascuna voce, i seguenti lavori: a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a ; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento si opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. 4. E vietato l artificioso frazionamento delle commesse che riguardino un unico oggetto di spesa. Art. 2 - Delega all effettuazione delle spese in economia 1. All autorizzazione delle spese in economia sopra elencate, nei limiti concessigli annualmente dal Consiglio di Amministrazione, provvede il Direttore Amministrativo dell Università. 2. Il Direttore Amministrativo, nell autorizzare la spesa in economia, può delegare al responsabile del procedimento le successive incombenze, con la sola riserva dell autorizzazione, dopo i riscontri necessari, al pagamento della spesa. 3. Il Direttore Amministrativo viene autorizzato dal Consiglio di Amministrazione per l effettuazione delle spese in economia per importi superiori ai limiti di cui al comma 1.

3 4. Alle forniture, agli acquisti, all esecuzione di lavori oltre i limiti previsti dall art. l del presente Regolamento, si provvede previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di contratti preceduti da apposita gara avente normalmente la forma dell asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata o dell appalto concorso, a norma del Regolamento Amministrativo-Contabile dell Ateneo. Art.3 - Altre spese che possono eseguirsi in economia Possono essere eseguiti in economia, nei limiti di importo non superiore a , IVA esclusa: a) le forniture e i servizi nel caso di rescissione di un contratto quando ciò, per le forniture sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l esecuzione nel tempo previsto del contratto rescisso o risolto, ovvero per i servizi al fine di garantire la continuità ed il tempo occorrente ad espletare una nuova procedura di aggiudicazione; b) le forniture e i servizi suppletivi, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l Amministrazione non può avvalersi della facoltà di imporre 1 esecuzione; Art. 4 - Procedure in economia L esecuzione in economia ha luogo: a) in amministrazione diretta con materiale, utensili e mezzi propri o acquistati o appositamente noleggiati e con personale dell Amministrazione; b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad Imprese o a persone previa acquisizione di preventivi od offerte. Art. 5 - Requisiti dei soggetti o delle imprese da invitare 1. Le forniture ed i servizi devono essere affidati a soggetti o Imprese di notoria capacità ed idoneità, che non siano stati esclusi ai sensi dell art. 68 del Regio Decreto n. 827 e non si trovino nelle condizioni previste dall art.l1 del Decreto Legislativo , n Per l affidamento di lavori di importo pari o inferiore a , i soggetti e le imprese devono essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., ed essere in possesso dei requisiti previsti dall art. 28 del DPR 34/ Nel caso si tratti, invece, dell esecuzione di lavori di importo superiore a , i soggetti o le imprese devono possedere i requisiti di cui all art. 31 del DPR 34/2000 per la specifica categoria e per l importo corrispondente ai lavori da appaltare. Art. 6 - Scelta del contraente per le spese in economia 1. I preventivi di spesa per l affidamento delle forniture e dei servizi devono essere richiesti a più soggetti o imprese, assicurando un'ampia concorrenzialità e la rotazione delle Ditte. Per importi presumibilmente superiori a la richiesta di preventivo viene pubblicizzata anche sul sito WEB dell Università. 2. Si prescinde dall'espletamento della gara ufficiosa solo in caso di urgenza, determinata da inderogabili ed imprescindibili esigenze di servizio, per: mancanza nella città di almeno tre Ditte che possano presentare offerte; per i servizi o le forniture aventi carattere tale da imporre il ricorso ad una sola ditta specializzata.

4 3. I motivi per i quali si prescinde dalla gara dovranno essere esplicitati nel provvedimento di autorizzazione alla spesa. 4. Le spese fino all'importo di oltre IVA sono effettuate senza particolari formalità, salva l'acquisizione di apposito preventivo di spesa, purché vistato per congruità dal responsabile del1'ufficio competente e l'attestazione, sulla fattura, della regolare esecuzione della prestazione. 5. Nel caso in cui la spesa non superi i , è sufficiente l acquisizione di almeno tre preventivi, mediante espletamento di gara ufficiosa o esplorativa, alla quale i soggetti e imprese sono invitati a presentare, in plico segreto e nei termini stabiliti, l offerta contenente le condizioni tecniche ed economiche per l esecuzione. Nel caso la spesa superi i , devono essere invitati alla gara ufficiosa almeno 10 concorrenti; se supera i , almeno 15 concorrenti. 6. Nel caso di lavori a cottimo fiduciario, l affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese; per i lavori di importo inferiore a si può procedere ad affidamento diretto. L atto di cottimo deve indicare: a) l elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista. 7. Le offerte, acquisite ai sensi dei precedenti comma 1, 3 e 4, datate e sottoscritte dal soggetto, o dal legale rappresentante dell impresa o ditta, saranno esaminate da apposita Commissione nominata dal Direttore Amministrativo, senza la presenza dei rappresentanti delle ditte. La Commissione, nella stessa seduta ovvero in sedute successive, procede all aggiudicazione dei lavori, del servizio o della fornitura. 8. Nel caso di forniture e servizi, l aggiudicazione avverrà a favore di chi offre il prezzo più basso o economicamente più vantaggioso ai sensi dell art. 64 del Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 9. Per l affidamento dei lavori mediante gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all art. 1 primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14: sono escluse dall aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque. 10.,Le operazioni eseguite dalla Commissione devono risultare da apposito verbale, redatto dal Segretario e firmato da tutti i componenti, al quale devono essere allegati i documenti richiesti dal presente regolamento e menzionati nel verbale stesso. Il processo verbale viene trasmesso, a cura del Segretario, al Direttore Amministrativo unitamente allo schema di decreto relativo all autorizzazione per l affidamento del lavoro o della fornitura o del servizio. 11. Per l'esecuzione dei lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti esecutivi. 12. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all anno finanziario, possono richiedersi a soggetti o imprese preventivi di spesa o offerte di

5 prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all Impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa. Art. 7 - Modalità connesse all affidamento 1. l. L ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi, che deve essere effettuata dal Direttore Amministrativo con lettera di impegno od altro atto valido e che deve essere sottoscritta per accettazione dall assuntore o dal legale rappresentante della ditta, deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, l indicazione della documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, le modalità di pagamento, l obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché ogni altra condizione ritenuta utile da parte dell Amministrazione. 2. L affidamento resta subordinato all acquisizione della certificazione antimafia nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 3. Il soggetto o l impresa è tenuta a presentare, qualora l importo della fornitura, del lavoro o del servizio è superiore a , idonea cauzione definitiva nella misura del 10% dell importo dell affidamento. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al venti per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento. 4. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, ed incamerare la cauzione salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempienza. Art.8 - Procedure di collaudo dei lavori e delle forniture 1. I lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo. Il collaudo è eseguito da funzionari od impiegati o dagli uffici tecnici incaricati, quando sia necessaria una specifica competenza tecnica, su specifico provvedimento di nomina del Direttore Amministrativo. Nel caso di lavori, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. 2. Al collaudo non può partecipare chi abbia provveduto all'ordinazione, alla direzione e alla sorveglianza dei lavori, delle forniture e dei servizi. Per le apparecchiature, strumenti e materiale tecnico-scientifico il collaudo o rilascio dell'attestazione é effettuato da chi ha chiesto l'ordinazione. 3. E consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi, secondo le norme stabilite dal contratto o da altro atto equivalente emesso in casi particolari. Art. 9 - Adempimenti conseguenti alla scelta del contraente 1. Il Direttore Amministrativo dispone la spesa per i lavori, le forniture ed i servizi con l'imputazione al corrispondente capitolo di bilancio. 2. Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse a pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo, ovvero dell'attestazione o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art.8 e se non risultano munite del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio competente.

6 3. I documenti di cui al comma 2 devono essere allegati al titolo di spesa e, qualora trattasi di forniture, devono essere corredati della dichiarazione di presa in carico o dell'annotazione negli appositi registri. 4. Per gli acquisti, la fattura può essere sostituita dallo scontrino fiscale nei casi in cui le norme lo prevedono. Art Spese concernenti pubblici servizi, oneri tributari ed esigenze particolari Il Direttore Amministrativo può provvedere, attraverso l'economo e mediante i procedimenti di spesa di cui al precedente art. 9 e secondo le procedure indicate nel capo I, ove applicabili, al pagamento: a) delle spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, ecc.); b) delle spese postali e di telecomunicazioni; c) delle imposte, delle tasse, degli oneri di concessione e varie; d) delle visite mediche e degli accertamenti sanitari in genere; e) della pubblicazione dei bandi di gara, delle inserzioni pubblicitarie e di altri documenti nella stampa quotidiana e periodica, nella Gazzetta Ufficiale e nella Gazzetta CEE; f) delle altre spese per diritti di segreteria e per rilascio di documentazioni, di copie di fogli catastali, delle spese notarili e di tutte le certificazioni in genere. g) di spese varie (missioni, giornali, piccole spese, registrazione atti, etc) (Emanato con D.D. n. del../../03)

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