UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D OPERA CAPITOLATO D APPALTO

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: Assicurazione Polizza Contraente Assicurato Società Broker Premio Rischio Sinistro Indennizzo Cose Scoperto/Franchigia Mercedi Stipendi Retribuzioni il contratto di assicurazione con cui viene trasferito il rischio dall Assicurato alla Società il documento che prova l assicurazione il soggetto che stipula il contratto di assicurazione Università degli studi di Napoli il soggetto contraente il cui interesse è protetto dall assicurazione la/e impresa/e assicuratrice/i la società incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione San Paolo Imi Insurance Broker Il compenso dovuto dal Contraente alla società a fronte dell assicurazione la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni conseguenti il verificarsi del fatto per il quale è prestata l assicurazione dal quale è derivato un danno RCT/RCO la somma dovuta dalla società in caso di sinistro sia gli oggetti materiali che gli animali la parte di danno che rimane a carico dell Assicurato ammontare delle retribuzioni lorde e dei compensi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell Assicurato, risultanti dai libri paga, corrisposte al personale compreso nell assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) ammontare totale delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell Assicurato risultanti dai libri paga corrisposte al personale non compreso nell assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (non INAIL) la somma delle Mercedi e degli Stipendi 2

3 MASSIMALI ASSICURATI MASSIMALE RCT EURO ,00 per sinistro con il limite di Euro ,00 per persona MASSIMALE RCO EURO ,00 unico 3

4 Attività Oggetto dell Assicurazione Si prende atto tra le parti che la descrizione dell attività svolta dal Contraente/Assicurato viene nel seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, atteso che la polizza assicurativa di cui al presente capitolato esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate. L assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dallo svolgimento in più sedi, anche presso terzi, dell attività universitaria come previsto, a titolo esemplificativo e non limitativo, dalla normativa, dallo Statuto e da tutti i Regolamenti dell Università e delle sue strutture, anche connesse e collegate, comprese tutte le altre attività (preliminari, complementari ed accessorie, nessuna esclusa né eccettuata) anche se non connesse direttamente all attività principale e comprese, altresì, le attività istituzionali che vengono svolte dall Assicurato presso laboratori di ricerca scientifica e simili, ivi comprese le attività di sperimentazioni, di esercitazione, gli studi e le attività comunque connesse, nessuna esclusa né eccettuata, a quelle didattico scientifica svolte dal personale docente e non docente di ogni ordine e grado, compresi il Rettore ed il Pro Rettore, i ricercatori, i dottorandi, i contrattisti, i borsisti, i collaboratori, i dottori di ricerca, gli studiosi, i cultori della materia e gli studenti iscritti all Università Parthenope e/o alle Scuole comunque afferenti all Università stessa, ovunque esse siano svolte. La garanzia è inoltre prestata: a) per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di proprietario, comodatario, locatario, conduttore, enfiteuta, usuario o comunque obbligato per legge alla conduzione dei fabbricati in cui viene esercitata l attività propria dell Università Parthenope ; b) per la responsabilità civile derivante all Assicurato a norma dell articolo 8) del D.P.R. n 319/1990 relativo all obbligo per le Università di stipulare apposita assicurazione in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizi fuori dell ufficio, del proprio mezzo di trasporto; c) per l assicurazione della Responsabilità Civile Fabbricati si intendono compresi i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, installazione, riparazione, modifica o ampliamento dei fabbricati, macchinari e impianti eseguiti in proprio dall Assicurato, oppure da terzi con l ausilio del personale dell Assicurato stesso; d) per l assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti si intende compreso il risarcimento del danno biologico, così come stabilito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n 4661 del 20/08/1984 limitatamente, però, a quei danni che superino una franchigia relativa del 10% di invalidità permanente; e) per l assicurazione della responsabilità civile verso terzi si intendono compresi i danni derivanti all Assicurato dalla partecipazione a mostre, manifestazioni, convegni e seminari, anche con macchinari in azione, in Italia e all Estero; f) per i danni conseguenti ad assemblee di studenti o di dipendenti (anche se non autorizzate) sia all interno che al di fuori dei locali dell Assicurato, purchè da parte di quest ultimo siano state rispettate le disposizioni in materia di vigilanza; g) per i danni cagionati da mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell incolumità di terzi, per l esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali; h) per l assicurazione della responsabilità civile verso terzi sono da considerare terz,i e terzi fra di loro, il personale docente e non docente di ogni ordine e grado, il Rettore 4

5 ed il Pro Rettore, i ricercatori, i contrattisti, i cultori della materia, i dottorandi, i dottori di ricerca, i borsisti, gli studiosi e gli studenti iscritti all Università Parthenope e/o alle Scuole comunque afferenti all Università Parthenope stessa. A puro titolo esemplificativo e non limitativo, l assicurazione è, inoltre, prestata per lo svolgimento delle seguenti attività: gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande; organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, con l esclusione di organizzazione di gite aziendali; organizzazione e gestione di corsi di formazione e/o corsi di dottorandi e/o borse di studio e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; si precisa che ai fini della garanzia, i partecipanti a detti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell Assicurato ; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti; sono considerati terzi fra loro gli studenti e/o ospiti; viaggi organizzati dall Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati; esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata; organizzazione di visite guidate all interno dell Università; proprietà o uso di cani da guardia; servizio sanitario di pronto soccorso prestato all interno dell azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio; partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio degli standes; proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato; proprietà e gestione, nell ambito dell Università, di distributori automatici, di cibi e bevande, assistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell Università compresi i giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi; operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari; lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall assicurato per l esercizio dell attività descritti in polizza, nonché lavori di giardinaggio in genere; nella qualità di committente dei rischi sopra indicati; esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività usate per le esclusive necessità dell Università Parthenope. 5

6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Durata del contratto Il contratto ha decorrenza dalle ore del 31 dicembre 2007 e scadenza alle ore 24 del 31 dicembre Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta, essendo esclusa la clausola di tacito rinnovo. Avendo la polizza una durata poliennale, sarà comunque facoltà della Contraente recedere dal contratto stesso al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza annuale. Art. 2 Pagamento dei premi A parziale deroga dell Art C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l effetto dell operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per la corresponsione delle rate successive il Contraente ha un periodo di mora di giorni sessanta da quello del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del girono del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell atto che conferisce tale ordine all unità operativa economico finanziaria dell Università, a condizione che gli estremi dell atto vengano comunicati per iscritto, a mezzo raccomandata o telefax. Il pagamento dei premi deve essere effettuato alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker incaricato, fatta salva la possibilità del pagamento diretto da parte dell Assicurato/Contraente previa specifica richiesta. Art. 3 Regolazione del premio Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sulle retribuzioni lorde corrisposte dall Università Parthenope ai propri dipendenti. Si precisa che le retribuzioni lorde prese in considerazione, anche ai fini delle regolazioni premio, saranno quelle relative all anno solare precedente alla scadenza assicurativa di riferimento. Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio, variabili, viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi posti a base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durate del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente/Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio a conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata. 6

7 Se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Art. 4 Variazioni di rischio Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società che potrà richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5 Buona fede L omissione di comunicazioni da parte dell Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dello stesso all atto della stipula del contratto o durante il corso del medesimo, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.. Resta inteso che l Assicurato avrà, in tal caso, l obbligo di corrispondere alla Società, venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti il rischio, il maggior premio proporzionato al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art. 6 Assicurazioni complementari In deroga del primo e secondo capoverso dell Art del Codice Civile, l Assicurato deve dare avviso, solo in caso di sinistro, di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo rischio, a ciascun assicuratore. SINISTRI Art. 7 Denuncia dei sinistri In caso di sinistro, fermo quanto previsto in tema di operatività della garanzia, l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza ed al Broker incaricato entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza (articolo 1913 C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (articolo 1915 C.C.). La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. La Società si impegna a fornire, su richiesta, le opportune informazioni sullo stato dei sinistri. 7

8 Art. 8 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro Agli effetti dell assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l inchiesta pretoriale a norma della Legge Infortuni. Art. 9 Gestione delle vertenze di danno spese legali La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, fino a quando ne ha interesse, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell avvenuta transazione. E facoltà della Società procedere comunque alla tacitazione dei danneggiati in qualsiasi momento nel corso dell istruttoria sia giudiziale che stragiudiziale. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. La società non riconosce, peraltro, spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Relativamente alla responsabilità verso dipendenti, la Società assume a proprio carico le spese legali sia in sede civile che penale, compresa l assistenza legale in caso di convocazione giudiziaria ed in caso di procedimento penale, per il quale sia prevista istanza di oblazione. Art. 10 Statistiche Sinistri La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri mediante un elenco dei sinistri denunciati che riporti: - i sinistri riservati, con indicazione dell importo a riserva che dovrà essere mantenuto nei successivi rendiconti semestrali, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento senza seguito del sinistro stesso; - i sinistri liquidati, con indicazione dell importo liquidato; - i sinistri respinti, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i sinistri dovranno essere corredati della data di apertura della pratica presso la Società, della data di accadimento del sinistro, della descrizione dell evento e della data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. 8

9 La Società si impegna a trasmettere l aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 15 giorni lavorativi successivi e continui dalla ricezione della richiesta inviata via fax dalla Contraente. DISPOSIZIONI VARIE Art. 11 Forma delle comunicazioni dell Assicurato alla Società Tutte le comunicazione alle quali l Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, fax o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o al Broker; le comunicazioni fatte al Broker s intendono come fatte alla Società. Art. 12 Foro Competente Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro del luogo ove ha domicilio il Contraente/Assicurato. Art. 13 Imposte Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, relativi al premio, sono a carico del Contraente. Art. 14 Clausola Broker Il contraente incarica la SANPAOLO IMI INSURANCE BROKER SpA della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi della legge 28/11/84 n Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fata dal Contraente/Assicurato stesso. Art. 15 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, nonché alle disposizioni vigenti in materia. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI PER LE GAR ANZIE R.C.T. A) QUALIFICA DI ASSICURATO E riconosciuta la qualifica di Assicurato all UNIVERSITA DEGLI STUDI PARTHENOPE con tutte le sue articolazioni interne, nessuna esclusa né eccettuata. B) COMODATO LEASING LOCAZIONE - FABBRICATI L assicurazione è valida anche per la responsabilità dell Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili. L assicurazione si estende al rischio derivante dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l attività dedotta in contratto, nonché dei relativi impianti fissi e comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione. Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali. L assicurazione comprende, invece, i danni da 9

10 spargimento di acqua solo ed esclusivamente se conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento. Premesso che l Assicurato può utilizzare fabbricati di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile facente capo al proprietario dei fabbricati medesimi nei limiti previsti dagli usi contrattuali e dalle norme di Legge. C) RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 90 giorni. La Società, in caso di recesso dalla stessa effettuato, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso entro i 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso. 10

11 CONDIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RESPONSABILITA CIVILE TERZI (RCT) PRESTATORI DI LAVORO (RCO) Art. 1.1 Oggetto dell Assicurazione R.C.T. La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività da esso svolto, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall esistenza di un rapporto con l Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia; d) le Società le quali rispetto all Assicurato che non sia persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme di cui al Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. Art. 1.2 Oggetto dell assicurazione R.C.O. La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 N e del D.L. 31/7/87 N. 317 e loro successive variazioni (incluso il D.Lgs. 38/2000), per gli infortuni e i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti; 2. per gli infortuni e i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede; 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/65 N e D.Lgs. n. 38/2000 cagionati ai prestatori di lavori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali. La garanzia RCO vale anche per azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge; qualora tuttavia l irregolarità derivi da 11

12 comprovate ed inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l assicurazione conserva la propria validità. Quanto sopradetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all INAIL. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Art. 1.3 Qualifica di Terzo Sono anche considerati Terzi agli effetti della garanzia R.C.T. e qualora non sia operante la garanzia RCO: 2) i dipendenti, anche se inviati all estero; 3) le persone che ricoprono cariche in seno all Ente assicurato in relazione ai danni subiti durante l espletamento del loro mandato; 4) le persone che, pur avendo rapporti di dipendenza con l Assicurato, svolgono attività per Suo conto; 5) i borsisti, stagisti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, laureati frequentatori, frequentatori dei master e dei corsi di perfezionamento, etc. e gli studenti in genere. Art. 1.4 Estensione territoriale L assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero. Art. 1.5 Esclusioni Dall assicurazione RCT sono esclusi i danni: a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; b) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; c) da furto, e quelli a cose altrui derivanti da incendio di beni dell Assicurato o che lo stesso detenga; d) di cui l Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; e) alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovatisi nell ambito di esecuzione dei lavori, tranne quelle che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente trasportate o rimosse; f) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati da vibrazioni o scuotimenti del terreno; g) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l esecuzione delle operazioni stesse; h) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera; i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; j) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; k) alle persone trasportate su veicoli a motore; l) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; 12

13 m) punitivi (punitive or exemplary damages); n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; o) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parete, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O; p) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O; q) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O r) derivanti da impiego di esplosivi; s) connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; t) che provochino inquinamento e contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo, ed alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. CONDIZIONI PARTICOLARI GARANZIA R.C.T. R.C.O. (SEMPRE OPERANTI) Art. 1.6 Responsabilità Civile personale La garanzia prestata con la polizza di cui al presente capitolato vale anche per la responsabilità civile personale di : - Rettore, Pro Rettore e membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell Ente assicurato, funzioni di rappresentanza; - tutti gli studenti, i professori, i dottorandi, i tecnici, i ricercatori e lettori a contratto che collaborano, ex lege, all attività del Contraente; - tutti coloro che, conclusi gli studi, effettuano, ex lege, tirocini pratici ed esperienze presso aziende od enti; - i membri delle Associazioni di Volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente, compresi i Volontari del Servizio Civile assegnati all Ateneo; - tutto il personale dipendente e non dipendente mentre opera per conto dell Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l attività, anche al di fuori delle sedi istituzionali. Relativamente al D.L. n. 626 del 19/09/1994, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione, sia un dipendente. Art. 1.7 Cral aziendali La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per Cral aziendali, Autogestioni, ecc. gestiti dall Assicurato e dai suoi dipendenti, e da attività sportive in genere da chiunque gestite. Art. 1.8 Danni a cose in consegna e/o custodia A parziale deroga dell art. 1.5 d) l assicurazione comprende i danni subiti da cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, con applicazione 13

14 di una franchigia assoluta di con il massimo risarcimento di ,00 per ogni sinistro. Restano esclusi i danni subiti da cose oggetto di lavorazione. Art. 1.9 Danni da interruzione o sospensione di attività A deroga dell art. 1.5 n) la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di 250,00 ed il massimo di ,00 con un massimo risarcimento di ,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. Art R.C. del Committente L Assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque ai sensi dell Art del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere. Art R.C. incendio A parziale deroga dell art. 1.5 c) l assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute, nel limite di ,00 per ogni sinistro, con applicazione di uno scoperto/franchigia di 500,00. Qualora le cose danneggiate dall incendio risultino coperte da assicurazione con polizza incendio, la presente garanzia interverrà solo in caso di insufficienza di detta polizza ed esclusivamente per la parte di danno eccedente tale copertura. Art Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato o altri soggetti che collaborano con il Contraente/Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, dei soggetti sopra indicati. Art Lavoratori interinali La garanzia RCT si estende ai prestatori d opera presi in affitto tramite agenzie regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d opera sono, quindi, equiparati, ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell Assicurato. E comunque garantita l azione di rivalsa esperita dall INPS e/o dasll INAIL ai sensi dell art c.c. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all estero. Art Committenza auto L assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all Università Parthenope a di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell assicurato od allo stesso intestati al PRA. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Art Prove ed esami per l assunzione di personale 14

15 Premesso che l Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, effettua selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali. Art Danni cagionati e/o subiti da non dipendenti L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all assicurato per danni cagionati e/o subiti da: - titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell Assicurato lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo, carico, scarico, prelievo e consegna merce e lavori di giardinaggio in genere; - progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto del Contraente; - persone non dipendenti che svolgono occasionalmente lavori oggetto dell attività descritta in polizza. Limitatamente ai danni subiti la garanzia è valida a condizione che l Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria INAIL. Art RC Convegni, Congressi e Corsi Le garanzie sono estese alla responsabilità civile verso terzi, compresi i partecipanti e gli studenti, derivante all assicurato dall organizzazione di convegni, congressi e di corsi professionali. Art Ulteriori Precisazioni Si precisa che la garanzia comprende, altresì, l erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite: - persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili; - convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile; - borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale. Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l espletamento delle attività oggetto dell assicurazione, le garanzie valgono: a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori; b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone. Napoli, Il Direttore Amministrativo (Dott. Enrico De Simone) 15

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