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1 DOSSIER PL n. 306/9 di iniziativa del Consigliere F. AIELLO recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per le procedure amministrative e di accesso rapido alle cure per i malati affetti da malattie rare e progressive" relatore: N. SALERNO; DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 8/2/2012 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 9/2/2012 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 20/02/2012 SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI MERITO II Comm. ultimo aggiornamento: 22/06/2012
2 Testo del Provvedimento Relazione pag. 4 Proposta di legge n.306/9^ di iniziative del Consigliere regionale Ferdinando Aiello, recante:"disposizioni urgenti in materia di semplificazione per le procedure amministrative e di accesso rapido alle cure per i malati affetti da malattie rare e progressive". Normativa citata Articolato pag. 5 Proposta di legge n.306/9^ di iniziative del Consigliere regionale Ferdinando Aiello, recante:"disposizioni urgenti in materia di semplificazione per le procedure amministrative e di accesso rapido alle cure per i malati affetti da malattie rare e progressive". D.M. 18 maggio 2001, n. 279 pag. 8 Regolamento di isituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5 Comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n L. 8 novembre 2000, n. 328 Capo III pag. 31 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. L. 27 dicembre 2006, n art.1, comma 1264 pag. 35 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). DGR 4 agosto 2003, n.610 pag. 36 Istituzione della Rete Regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia della malattie rare (D.M.S , n.279) Normativa nazionale DGR 9 luglio 2009, n.409 pag. 54 Aggiornamento Rete Regionale, per la prevenzione, la sorveglianza,la diagnosi e la terapia delle malattie rare (modifica alla DGR 610/2003)- Istituzione Registro Regionale delle Malattie Rare (RRMR)- Approvazione schema tipo scheda certificazione malattia rara. D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 art.5, comma 1, lett.b) pag. 76 Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n L. 27 dicembre 1997, n. 449 art.59, comma 50 pag. 78 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica L n. 244, art.2 comma 465 pag. 80 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
3 L. 23 dicembre 2009, n. 191 art. 2, comma 102 pag. 81 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
4 Proposta di legge n. 306/9^ Relazione La presente proposta di legge costituisce un modello di intervento innovativo in materia di riconoscimento del diritto permanente alle cure a favore dei malati con patologie rare e progressive. Tale modello conclude attraverso il carattere dell'urgenza in una serie di azioni tese alla semplificazione dei processi e delle procedure amministrative, nonché di accesso rapido alle cure per i malati affetti dalle patologie prima individuate. Difatti, a fronte di un quadro epidemiologico in continua evoluzione, sufficientemente governato sotto il profilo dell'informazione, la realtà regionale dei servizi offerti agli assistiti ed alle loro famiglie è invece estremamente frammentata, temporalmente eccessivamente, e diluita. Per il superamento di tale disfunzione è, all'interno della presente proposta di legge, appositamente prevista l'istituzione dello sportello unico informatizzato che dialoghi anche on-line con quanti ne hanno interesse e diritto, al solo fine di potere rendere agevole e garantire just in time ogni risposta e servizio dovuto e riconosciuto ai pazienti affetti da malattie rare e progressive. La qualità e l'intensità dell'assistenza, in particolare quella domiciliare, ma anche quella offerta da centri e strutture specializzate, varia enormemente tra le varie Aziende Sanitarie. Pertanto, gli interventi di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria programmati nell'ambito della presente attività progettuale assolvono all'obiettivo di colmare tali differenze attraverso modalità di intervento individuali e di sistema, soprattutto rimuovendo la separazione tra i servizi di cura ospedalieri e quelli domiciliari. A questi obiettivi concorrerà tra gli altri, la presenza della Rete Regionale delle Malattie Rare che avrà precisi compiti e funzioni individuate nel solo intento di favorire il rapporto tra paziente e strutture interessate. In estrema sintesi, la presente proposta di legge raccoglie anche le sollecitazioni rivolte a tutte le Istituzioni interessate per legge da parte dei malati con patologie rare e progressive, dai loro familiari e dalle associazioni interessate, che invocano una nuova metodologia di intervento nei servizi di cura da garantire per un verso, e per l'altro chiedono una più rapida definizione di ogni incombenza burocratica che con i suoi tempi contrasta invece violentemente con la progressività di tali malattie. È scopo precipuo difatti della presente proposta di legge, porre in essere una serie di interventi che semplifichino totalmente il vissuto quotidiano dei malati affetti da patologie rare e progressive che allo stato delle cose, nella nostra Regione, devono contrastare anche i sintomi di un'eccessiva burocratizzazione che determina di fatto un appesantimento spesso anche delle stesse condizioni fisiche e materiali e non solo dei malati, ma sempre più spesso anche dei loro familiari. Spostamenti, rinnovi di certificazioni, approvazioni e conseguenti rilasci e ri-presentazione presso gli uffici interessati spesso fisicamente diversi tra loro, determinano un modo poco riguardoso rispettare i tempi e le conseguenze di tali patologie di natura ingravescente. Pertanto, tutto ciò premesso, con la presente proposta di legge, si vuole riconoscere, tra le altre cose, l'importanza del principio del diritto alle cure permanenti, ed attraverso tale riconoscimento attuare tutti i passaggi nella stessa proposta di legge proposti per renderlo effettivo ed operativo nell'esclusivo interesse dei pazienti affetti da patologie rare e progressive e dei loro familiari. Relazione finanziaria Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente Proposta di Legge si provvede con i ,00 euro del Fondo ministeriale per le non autosufficienze previsto per la Regione Calabria. Per tutti gli altri oneri si provvederà con fondi di Bilancio, da definirsi in sede di discussione della presente Proposta di Legge nella Commissione Consiliare competente e in Aula. Pagina 4 di 81
5 Art. 1 Finalità e scopi 1. In coerenza con i sollecitati processi di semplificazione delle attività burocratiche in capo ai pazienti affetti da malattie rare e progressive, la Regione Calabria, individua con la presente legge una serie di interventi, procedure e azioni che possano rendere effettivo il diritto permanente alle cure e ad ogni altro eventuale servizio necessario per affrontare il quotidiano vivere dei malati con patologie rare e progressive e dei loro familiari. Scopo della presente legge, in coerenza anche con il D.M. del 18 maggio 2001, n. 279, è quello di individuare la creazione e istituzione di ulteriori servizi a supporto dei malati affetti da patologie rare e progressive, finalizzati al miglioramento dei servizi in capo agli uffici preposti da interfaccia con i pazienti prima individuati o loro familiari delegati. 2. La Regione Calabria, in armonia anche con le disposizioni di cui al capo III della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge definisce le azioni e gli interventi per garantire una maggiore e più efficace tutela delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, in coerenza e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che prevede l'istituzione del Fondo nazionale per le non autosufficienze. Art.2 Istituzione dello Sportello Unico Informatizzato per le malattie rare e progressive 1. Per rendere maggiormente agevole, anche con riferimento al rispetto della privacy, il servizio di erogazione dei presidi e ausili per tutti i pazienti (o loro familiari delegati) affetti da patologie rare e progressive, è istituito lo sportello unico informatizzato per le malattie rare e progressive presso tutti gli uffici competenti per legge presenti sul territorio della Regione Calabria e preposti all'erogazione dei servizi di cui sopra. Lo sportello unico, attraverso il riconoscimento di un codice di emergenza preventivamente assegnato ad ogni paziente riconosciuto affetto da patologia rara e progressiva, coadiuverà inoltre il paziente o i suoi familiari in ogni eventuale altra incombenza che abbia particolare riferimento con il permanere dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti senza alcun onore di tempo ulteriore a carico dei pazienti. All'assegnazione del codice di emergenza concorrerà, attesi i compiti e le funzioni previste a suo carico, la Rete Regionale delle Malattie Rare. L'informatizzazione del servizio consisterà inoltre anche nella possibilità di poter dialogare e scambiare documenti o altro che risulti utile tra il suddetto Sportello e i pazienti prima individuati al solo fine di potere semplificare al massimo eventuali spostamenti o incombenze in danno dei malati con patologie progressive. Art. 3 Separazione dei servizi di cura e diritto permanente di accesso Pagina 5 di 81
6 1. Ai fini di una migliore e puntuale erogazione dei servizi di cura a favore dei malati affetti da patologie rare e progressive, con il presente articolo si stabilisce il diritto permanente alle cure per un periodo illimitato, preso atto della progressività della malattia. In sintonia poi, con l'articolo precedente viene soppressa la certificazione medica a cadenza mensile e la conseguente approvazione dell'asp territorialmente competente finora necessaria per accedere all'erogazione dei servizi di cura di cui sopra. Alla stessa certificazione e suoi successivi rinnovi, provvederà con cadenza semestrale lo sportello unico informatizzato per le malattie rare e progressive che ne fornirà copia al paziente o suoi familiari delegati. Si stabilisce inoltre la totale rimozione della separazione tra i servizi di cura ospedalieri e quelli relativi alle cure domiciliari e all'assistenza. Art. 4 Equipe multidisciplinare 1. Entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, la Giunta Regionale impegnerà le Aziende Ospedaliere a dotarsi di una équipe multidisciplinare al fine di assicurare adeguata e quotidiana assistenza ai pazienti affetti da malattie rare e progressive. 2. Al fine di assicurare la necessaria formazione all'èquipe di cui al comma precedente, le Aziende Ospedaliere dovranno garantire un adeguato aggiornamento e formazione (dalla diagnosi alle cure multifunzionali e coordinate) che coinvolga, in ogni Distretto sanitario, medici ospedalieri e di base, neurologi, medici specialisti, fisioterapisti, psicologi e assistenti sociali. Art. 5 Indicazioni valutative in invalidità civile ed handicap per le malattie rare e progressive. 1. Per le competenti Commissioni delle ASP si stabilisce che ogni utile strumento valutativo delle malattie rare e progressive deve essere applicato tenendo presenti i criteri di seguito indicati: a) trattandosi di patologie a carattere generalmente evolutivo-ingravescente, non si ritiene opportuno porre un termine di revisione attiva; b) Agli utenti portatori di malattie rare e progressive, a progressione moderata o rapida, è consentito l'accesso a visita con procedura d'urgenza e comunque entro 15 giorni dalla presentazione della domanda per l'accertamento di invalidità e/o handicap con successivo invio con procedura d'urgenza alla Commissione Medica di Verifica dell'inps per i successivi controlli di legge. Art. 6 Compiti e funzioni della rete regionale delle malattie rare 1. La Rete Regionale delle Malattie Rare della Regione Calabria costituita con DGR del 4 agosto 2003 n. 610 presso il Dipartimento Tutela della Salute e politiche Sanitarie, che ha seguito del successivo DGR del 9 luglio 2009 n. 409 si è dotata anche del Registro Regionale delle Malattie Pagina 6 di 81
7 Rare (RRMR), per rispondere ai compiti istituzionali di sorveglianza delle malattie rare e di semplificazione dei processi di riconoscimento e del successivo diritto all'esenzione, ha i seguenti compiti: a) sovrintende all'organizzazione e al controllo periodico dello sportello unico informatizzato per le malattie rare e progressive e ne delinea la metodologia d'intervento finalizzata ad una maggiore semplificazione dei tempi e delle incombenze procedurali in capo ai pazienti affetti da malattie rare e progressive; b) garantisce il regolare flusso delle informazioni necessarie al costituito sportello unico informatizzato per le malattie rare e progressive al fine di tutelare il riconosciuto diritto permanente alle cure per i pazienti (art. 3 della presente legge) affetti da patologie rare e progressive; c) intensifica i rapporti con le famiglie dei pazienti e con le Associazioni che ne tutelano i loro diritti. Art. 7 Norma finanziaria 1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede con i ,00 euro del Fondo per le non autosufficienze. 2. Per tutti gli altri oneri si provvederà con risorse di Bilancio. Art.8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 2. La presente legge è pubblicata sul BURC. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Pagina 7 di 81
8 D.M. 18 maggio 2001, n. 279 (1). Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n (2) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160, S.O. (2) Emanato dal Ministero della sanità. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, avente ad oggetto «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 5, che prevede che il Ministro della sanità, con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti; Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 1991 avente ad oggetto «Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282, in materia di riservatezza dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 novembre 1998; Pagina 8 di 81
9 Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 27 maggio 1999; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 27 ottobre 1999; Recepito il suddetto parere in ordine alle misure da adottare per raccolta, il trattamento, la custodia, la conservazione e la sicurezza dei dati nonché in ordine alle caratteristiche e modalità di funzionamento del Registro nazionale delle malattie rare; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1 febbraio 2001 sul testo modificato a seguito dei rilievi del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Vista la nota di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 100/SCPS/2153-G/2482, del 2 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto di prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento fin dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in considerazione del lungo e complesso iter richiesto per la sua approvazione; Adotta il seguente regolamento: 1. Finalità ed àmbito di applicazione. 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e individua specifiche forme di tutela per i soggetti affetti dalle suddette malattie. Pagina 9 di 81
10 2. Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza la diagnosi e la terapia delle malattie rare. 1. Al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti da malattie rare è istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. La Rete è costituita da presidi accreditati, appositamente individuati dalle regioni. Nell'àmbito di tali presidi, preferibilmente ospedalieri, con decreto del Ministro della sanità, su proposta della regione interessata, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sulla base di criteri di individuazione e di aggiornamento concertati con la medesima Conferenza, sono individuati i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare. Le regioni provvedono all'individuazione dei presidi ed alla formulazione delle proposte, per la prima volta, rispettivamente entro quarantacinque e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nei successivi novanta giorni il Ministro della sanità provvede all'individuazione dei Centri interregionali di riferimento. (3) 2. I presidi della Rete sono individuati tra quelli in possesso di documentata esperienza in attività diagnostica o terapeutica specifica per le malattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, per le malattie che lo richiedono, servizi per l'emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare. 3. I Centri interregionali di riferimento assicurano, ciascuno per il bacino territoriale di competenza, lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) la gestione del Registro interregionale delle malattie rare, coordinata con i registri territoriali ed il Registro nazionale di cui all'articolo 3; b) lo scambio delle informazioni e della documentazione sulle malattie rare con gli altri Centri interregionali e con gli organismi internazionali competenti; c) il coordinamento dei presidi della Rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi e l'appropriata terapia, qualora esistente, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati; d) la consulenza ed il supporto ai medici del Servizio sanitario nazionale in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei farmaci appropriati per il loro trattamento; e) la collaborazione alle attività formative degli operatori sanitari e del volontariato ed alle iniziative preventive; f) l'informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei farmaci. Pagina 10 di 81
11 4. I presidi inclusi nella Rete operano secondo protocolli clinici concordati con i Centri interregionali di riferimento e collaborano con i servizi territoriali e i medici di famiglia ai fini dell'individuazione e della gestione del trattamento. 5. Il Ministro della sanità cura la diffusione dell'elenco nazionale dei presidi sanitari inclusi nella Rete e riferisce sulla relativa attività nell'àmbito della relazione sullo stato sanitario del Paese di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. (4) (3) Con D.M. 15 aprile 2008 (Gazz. Uff. 27 settembre 2008, n. 227) sono stati individuati i Centri interregionali per le malattie rare a bassa prevalenza. (4) Vedi, anche, la Det. 10 maggio 2007, n. 103/CSR. 3. Registro nazionale. 1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito presso l'istituto superiore di sanità il Registro nazionale delle malattie rare. 2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico. 3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali. 4. La raccolta dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni di validazione, analisi statistico-epidemiologica, valutazione delle associazioni tra fattori di rischio e stili di vita correlati all'eziologia e alla prognosi, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 5. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n L'accesso ai dati è consentito anche agli operatori dei Centri di riferimento appositamente autorizzati, per le finalità di cui all'articolo 2, comma I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di Pagina 11 di 81
12 cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità. 7. La comunicazione e la diffusione dei dati del Registro nazionale è consentita per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. 8. Il trasferimento all'estero dei dati del Registro nazionale è consentito ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera g-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai registri interregionali tenuti dai Centri di riferimento di cui all'articolo 2, comma Individuazione delle malattie rare. 1. L'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, reca l'elenco delle malattie e dei gruppi di malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria e l'indicazione dei sinonimi di uso più frequente delle malattie individuate. Per consentire l'identificazione univoca delle malattie rare ai fini dell'esenzione, a ciascuna malattia o gruppo di malattie è associato uno specifico codice identificativo. 5. Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all'esenzione. 1. L'assistito per il quale sia stato formulato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell'allegato 1 è indirizzato dallo stesso medico, in base alle informazioni del competente Centro interregionale di riferimento, ai presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie. 2. I presidi della Rete assicurano l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell'assistito. I relativi oneri sono a totale carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito. 3. I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di malattia rara accertato al Centro di riferimento competente, secondo le modalità stabilite in appositi disciplinari tecnici predisposti dall'istituto superiore di sanità. Pagina 12 di 81
13 4. L'assistito cui sia stata accertata da un presidio della Rete una malattia rara inclusa nell'allegato 1 può chiedere il riconoscimento del diritto all'esenzione all'azienda unità sanitaria locale di residenza, allegando la certificazione rilasciata dal presidio stesso. 5. Al momento del rilascio dell'attestato di esenzione l'azienda unità sanitaria locale fornisce all'interessato l'informativa ai sensi degli articoli 10 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e acquisisce il consenso scritto al trattamento dei dati da parte di soggetti erogatori di prestazioni, pubblici, convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, con riguardo alla prescrizione ed erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di esenzione. 6. La raccolta e il trattamento dei dati, consistente nelle operazioni di registrazione, validazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 7. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti agli operatori delle aziende unità sanitarie locali appositamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, per il riconoscimento del diritto all'esenzione ed il controllo delle esenzioni rilasciate, per finalità amministrativo-contabili, per il controllo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale nonché della qualità e appropriatezza dell'assistenza erogata. 8. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità. 9. [La comunicazione e la diffusione dei dati di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni]. (5) (5) Il presente comma è stato abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n Modalità di erogazione delle prestazioni. 1. L'assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria, prescritte con le modalità previste dalla normativa vigente, incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per il trattamento ed il Pagina 13 di 81
14 monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. 2. Gli assistiti esenti dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento e ai sensi del D.M. 28 maggio 1999, n. 329, sono altresì esentati dalla partecipazione al costo delle prestazioni necessarie per l'inclusione nelle liste di attesa per trapianto. 3. Ferme restando le competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, le regioni, sulla base del fabbisogno della propria popolazione, predispongono modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici, anche mediante la fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici pubblici. 7. Modalità di prescrizione delle prestazioni. 1. La prescrizione delle prestazioni sanitarie erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento, reca l'indicazione, unicamente in forma codificata ai sensi dell'articolo 4, della malattia rara per la quale è riconosciuto il diritto all'esenzione. 2. Fermi restando i limiti di prescrivibilità previsti dalla vigente normativa, ciascuna ricetta non può contestualmente recare la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione al costo e di altre prestazioni. 3. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo è effettuata secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali, con riferimento ai protocolli, ove esistenti, definiti dai Centri di riferimento e in collaborazione con i presidi della Rete. 8. Aggiornamento. 1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati, con cadenza almeno triennale, con riferimento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, ai dati epidemiologici relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni. Pagina 14 di 81
15 9. Norme finali e transitorie. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti riconosciuti esenti ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, affetti da: Sindrome di Budd-Chiari, Anemie ereditarie, Connettivite mista, Immunodeficienze primarie, sindrome di Lennox-Gastaut, Alterazioni congenite del metabolismo delle lipoproteine (escluso: Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb, Ipercolesterolemia primitiva poligenica, Ipercolesterolemia familiare combinata, Iperlipoproteinemia di tipo III), Difetti ereditari della coagulazione, Corea di Huntington, Poliarterite nodosa, incluse nell'allegato 1 al presente regolamento, hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni previste dall'articolo 6 del presente regolamento. 2. L'allegato 1 al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, è modificato come riportato nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente regolamento. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti già esenti ai sensi del decreto ministeriale del 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1991, e successive modifiche e integrazioni, per Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia e Retinite pigmentosa, hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni previste dall'articolo 6 del presente regolamento. 4. Le aziende unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, adeguano le attestazioni di esenzione relative alle malattie di cui ai commi 1 e 3 a quanto previsto dal presente regolamento per le malattie corrispondenti. 5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1991, e successive modifiche e integrazioni. 6. Le aziende unità sanitarie locali provvedono a comunicare ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta i contenuti del presente regolamento e le specifiche modalità di applicazione. 7. Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ove venga meno la sospensione dell'efficacia fissata dall'articolo 84 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n Pagina 15 di 81
16 8. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato n. 1 ELENCO MALATTIE RARE ESENTATE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO 1. MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (cod. ICD9-CM da 001 a 139) - RA Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RA0010 Hansen malattia di RA0020 Whipple malattia di Lipodistrofia intestinale RA0030 Lyme malattia di 2. TUMORI (cod.icd9-cm da ) - RB Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RB0010 Wilms tumore di Nefroblastoma RB0020 Retinoblastoma RB0030 Cronkhite-Cnada malattia di RB0040 Gardner sindrome di RB0050 Poliposi familiare RB0060 Linfoangioleiomiomatosi Linfoangioleiomiomatosi polmonare RBG010 Neurofibromatosi 3. MALATTIE DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE, DELLA NUTRIZIONE, DEL METABOLISMO E DISTURBI IMMUNITARI (cod. ICD9-CM da 240 a 279) - RC Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RC0010 Deficienza di Acth RC0020 Kallman sindrome di Ipogonadismo con anosmia RCG010 IPeraldosteronismi primitivi Bartter sindrome di Con sindrome di RCG020 Sindromi adrenogenitali congenite Iperplasia adrenalica congenita RC0030 Reifenstein sindrome di Sindrome da insensibilità parziale agli androgeni RCG030 Poliendocrinopatie autoimmuni Schmidt sindrome di Poliendocrinopatia RC0040 Pubertà precoce idiopatica autoimmune di tipo II RC0050 Leprecaunismo Donhoue sindrome di RC0060 Werner sindrome di RC0070 Deficienza congenita di zinco Ancrodermatite enteropatica RCG040 Disturbi del metabolismo e del trasporto degli Cistinosi aminoacidi Hartnup malattia di Albinismo Alcaptonuria Ipervalinemia Malattia delle urine a sciroppo di acero Omocistinuria Sindrome da malassorbimento di Metionina Iperistidinemia Acidemie organiche e acidosi lattiche Primitive Alaninemia Iminoacidemia RCG050 Disturbi del ciclo dell'urea Citrullinemia Iperammonitemia ereditaria RCG060 Disturbi del metabolismo e del trasporto dei Glicogenosi carboidrati escluso: Diabete mellito Galattosemia Fruttosemia Malassorbimento congenito di saccarosio ed isomaltosio RCG070 Alterazioni congenite del metabolismo delle Ipercolesterolemia familiare lipoproteine escluso: Ipercolesterolemia omozigote tipo IIa familiare eterozigote tipo IIa e IIb; Ipercolesterolemia primitiva poligenica; Ipercolesterolemia familiare combinata; Iperlipoproteinemia di tipo III Deficit familiare di lipasi lipoproteica Ipercolesterolemia familiare omozigote tipo IIb Ipobetalipoproteinemia Pagina 16 di 81
17 Abetalipoproteina Bassen Kornzweig sindrome di Tangier malattia di Deficit familiare di Defict della alfalipoproteina lecitncolesteroloacitiltransfertasi Ipertrigliceridemia familiare Xantomatosi cerebrotendinea Disturbi del metabolismo intermedio degli acidi grassi e dei mitocondri Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RC0080 Lipodistrofia totale RCG080 Disturbi di accumulo di lipidi Fabry malattia di Gaucher malattia di Niemann pick malattia di RCG090 Mucolipidosi RC0090 Dercum malattia di Adiposi dolorosa RC0100 Farber malattia di Deficienza di ceramidasi RC0110 Crioglobulinemia mista RC0120 Aceroloplasminemia congenita RC0130 Atransferrinemia congenita RC0140 Waldmann malattia di RCG100 Alterazioni congenite del metabolismo del ferro Emocromatosi ereditaria Emocromatosi familiare Sindrome iperferritinemi-cataratta congenita RC0150 Wilson malattia di Degenerazione lenticolare o putaminale familiare Degenerazione epatocerebrale RC0160 Ipofosfatasia Fosfoetilaminuria RC0170 Rachitismo ipofosfatemico vitamina d resistente RCG110 Porfirie RCG120 Disordini del metabolismo delle purine e delle Lesch-nyhan malattia di pirimidine Xantinuria RCG130 Amiloidosi primarie e familiari RC0180 Crigler-najjar sindrome di RCG140 Mucopolisaccaridosi Hunter sindrome di Hurler sindrome di Marateaux-lamy sindrome di Morquio malattia di Sanfilippo sindrome di Scheie sindrome di RC0190 Angioedema ereditario Edema angioneurotico ereditario RC0200 Carenza congenita di alfa1 antitripsina RCG150 Istiocitosi croniche Istiocitosi x RGC160 Immunodeficienza primarie Agammaglobulinemia Di George sindrome di Nezelof sindrome di RC0210 Behcet malattia di 4. MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI (cod. ICD9-CM da 280 a 289) - RD RDG010 Anemie ereditarie Sferocitosi ereditaria Favismo Talassemie Anemia a cellule falciformi Blackfan-Diamond anemia di Anemia congenita ipoplastica Fanconi anemia di Pancitopenia di Fanconi Anemie sideroblastiche RD0010 Sindrome emolitico uremica RD0020 Emoglobinuria parossistica notturna Marchiafava-Micheli sindrome di RDG020 Difetti ereditari della coagulazione Emofilia A Emofilia B Deficienza congenita dei fattori della coagulazione Von Willebrand malattia di Disordini ereditari trombofilici RD0030 Porpora di henoch-schonlein ricorrente RDG030 Piastrinopatie ereditarie Bernard Soulier sindrome di Storage pool deficiency Tromboastenia RDG040 Trombocitopenie primarie ereditarie Ipoplasia megacariocitica idiopatica RD0040 Neutropenia ciclica RD0050 Malattia granulomatosa cronica Disfagocitosi cronica RD0060 Chediak-higashi malattia di Pagina 17 di 81
18 6. MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO (cod. ICD9-CM da 320 a 389) - RF Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RFG010 Leucodistrofie Alexander malattia di Canavan malattia di Krabbe malattia di Leucodistrofia metacromatica Pelizaues-merzbacher malattia di RFG020 Ceroido-lipofuscinosi Batten malattia di Kufs malattia di RFG030 Gangliosidosi RF0010 Alpers malattia di RF0020 Kearns-Sayre sindrome di RF0030 Leigh malattia di RF0040 Rett sindrome di RF0050 Atrofia dentato rubropallidoluysiana RF0060 Epilessia mioclonica progressiva RF0070 Mioclono essenziale ereditario RF0080 Corea di huntington RF0090 Distonia di torsione idiopatica RFG040 Malattie spinocerebellari Atassia di friedreich Paraplegia spastica ereditaria Strumpel-lorraine malattia di Atassia cerebellare ereditaria di Degenerazione Marie cerebellare di Marie Degenerazione cerebellare subacuta Degenerazione parenchimatosa Corticale cerebellare Degenerazione spinocerebellare di Atrofia cerebello olivare Holmes Dissinergia cerebellare mioclonica Atrofia spinodentata di Hunt Atassia periodica Atassia vestibulocerebellare Marinesco-Sjogren sindrome di Atassia Friedreich-Like Deficienza familiare di vitamina e Atassia teleangectasica Louis Bar sindrome di RFG050 Atrofie muscolari spinali Werdnig-Hoffman malattia di Kugelberg-Welander malattia di Kennedy malattia di RF0100 Sclerosi laterale amiotrofica RF0110 Sclerosi laterale primaria RF0120 Adrenoleucodistrofia Schilder malattia di RF0130 Lennox Gastaut sindrome di RF0140 West sindrome di RF0150 Narcolessia RF0160 Melkersson-Rosenthal sindrome di RFG060 Neuropatie ereditarie Dejerine Sottas malattia di Neuropatia periferica ereditaria tipo III Neuropatia congenita ipomielizzante Charcot Marie Tooth malattia di Atrofia muscolare peroneale Neuropatia tomaculare Polineropatia ricorrente familiare Neuropatia sensoriale ereditaria Refsum malattia di Erodopatia atassica polineuritiforme Neuropatia assonale gigante Rosenberg-Chutorian sindrome di Roussy-Levy sindrome di RF0170 Steele-Richardson-Olszewski sindrome di Paralisi sopranucleare RF0180 Polineuropatia cronica infiammatoria progressiva demielizzante RF0190 Eaton-Lambert sindrome di RFG070 Miopatie congenite ereditarie Miopatia central core Miopatia centronucleare Miopatia desmin storage Miopatia nemalinica RFG080 Dostrofie muscolari Becker distrofia di Distrofia muscolare oculo-gastro intestinale Duchenne distrofia di Erb distrofia di Landouzy-Dejerine distrofia di RFG090 Distrofie miotoniche Steinert malattia di Thomsen malattia di Von Eulenburg malattia di Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo Pagina 18 di 81
19 esenzione (esempi) RFG100 Paralisi normokaliemiche, ipo e iperkaliemiche RF0200 Vitreoretinopatia essudativa familiare Criswich-Schepens sindrome di Coats malattia di RF0210 Eales malattia di RF0220 Behr sindrome di RFG110 Distrofie retiniche ereditarie Distrofia vitreo retinica Retinoschisi giovanile Retinite pigmentosa Distrofia pigmentosa retinica Retinite punctata Albescens Fundus albipunctatus Distrofia dei coni Stargardt malattia di Amaurosi congenita di Leber Distrofia vitelliforme di Best Fundus flavimaculatus Distrofia ialina della retina Golman-Favre malattia di RFG120 Distrofie ereditarie della coroide RF0230 Ciclite eterocromica di fuch RF0240 Atrofia essenziale dell'iride RF0250 Emeralopia congenita RF0260 Oguchi sindrome di RF0270 Cogan sindrome di RFG130 Degenerazione della cornea Degenerazione nodulare Degenerazione nodulare di Salzmann Degenerazione marginale Terrien sindrome di RFG140 Distrofie ereditarie della cornea Meesmann distrofia di Distrofia corneale epiteliale giovanile Cogan distrofia di Distrofia corneale anteriore Distrofia corneale granulare Distrofia corneale di Groenouw tipo I; Distrofia corneale Punctata o nodulare di Reis-Buckler Distrofia corneale reticolare Distrofia lattice; amiloidosi corneale Distrofia corneale maculare Distrofia corneale di Groenouw tipo II Distrofia stromali della cornea Cornea guttata Distrofia combinata della cornea Fuchs distrofia endoteliale di Distrofia corneale endoteliale Posteriore polimorfa RF0280 Cheratocono RF0290 Congiuntivite lignea RF0300 Atrofia ottica di Leber Neuropatia ottica ereditaria 7. MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (cod. ICD9-CM da 390 a 459) - RG Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RG0010 Endocardite reumatica Rg0020 Poliangioite microscopica Poliartrite microscopica Rg0030 Poliartrite nodosa RG0040 Kawasaki sindrome di RG0050 Churg-strauss sindrome di RG0060 Goodpasture sindrome di RG0070 Granulomatosi di Wegener RG0080 Arterite a cellule giganti Horton malattia di RGG010 Microangiopatie trombotiche Complesso porpora trombotica Trombocitopenica-sindrome emolitico uremica Porpora trombotica Moschowitz sindrome di trombocitopenica RG0090 Takayasu malattia di RG0100 Teleangectasia emorragica ereditaria Rendu-Osler-Weber malattia di RG0110 Budd-Chiari sindrome di 9. MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (cod. ICD9-CM da 520 a 579) - RI Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RI0010 Acalasia RI0020 Gastrite ipertrofica gigante RI0030 Gastroenterite eosinofila RI0040 Sindrome da pseudo-ostruzione intestinale RI0050 Colangite primitiva sclerosante RI0060 Sprue celiaca RI0070 Malattia da inclusione dei microvilli RI0080 Linfangectasia intestinale 10. MALATTIE DELL'APPARATO GENITO-URINARIO (cod. ICD9-CM da 589 a 629) - RJ Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RJ0010 Diabete insipido nefrogenico RJ0020 Fibrosi retroperitoneale RJ0030 Cistite interstiziale 12. MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (cod. ICD9-CM da 680 a 709) - RL Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) Pagina 19 di 81
20 RL0010 Eritrocheratolisi hiemalis RL0020 Dermatite erpetiforme RL0030 Pemfigo RL0040 Pemfigoide bolloso RL0050 Pemfigoide benigno delle mucose RL0060 Lichen sclerosus et atrophicus 13. MALATTIE DEL SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO (cod. ICD9-CM da 710 a 739) - RM Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RM0010 Dermatomiosite RM0020 Polimiosite RM0030 Connettivite mista RMG010 Connettiviti indifferenziate RM0040 Fascite eosinofila RM0050 Fascite diffusa RM0060 Policondrite 14. MALFORMAZIONI CONGENITE (cod. ICD9-CM da 740 a 759) - RN Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RN0010 Arnold-chiari sindrome di RN0020 Microcefalia RN0030 Agenesia cerebellare RN0040 Joubert sindrome di RN0050 Lissencefalia RN0060 Oloprosencefalia RN0070 Chiray Foix sindrome di Sindrome del nucleo rosso superiore Chavany-Marie sindrome di RN0080 Disautonomia familiare Riley-day sindrome di RN0090 Axenfeld-rieger anomalia di RN0100 Peter anomalia di RN0110 Aniridia RN0120 Coloboma congenito del disco ottico RN0130 Morning glory anomalia di RN0140 Persistenza della membrana pupillare RN0150 Blue rubber bleb nevus RN0160 Atresia esofagea e/o fistola -tracheoesofagea RN0170 Atresia del digiuno RN0180 Atresia o stenosi duodenale RN0190 Ano imperforato RN0200 Hirschsprung malattia di RN0210 Atresia biliare RN0220 Caroli malattia di RN0230 Malattia del fegato policistico RN0240 Ermafroditismo vero RNG010 Pseudoermafroditismi RN0250 Rene con midollare a spugna RNG020 Artrogriposi multiple congenite RN0260 Focomelia RN0270 Deformità di sprengel RNG030 Acrocefalosindattilia Apert sindrome di Goodman sindrome di RN0280 Acrodisostosi RN0290 Camptodattilia familiare RNG040 Anomalie congenite del cranio e/o delle ossa C sindrome della faccia Croniosinostosi primaria Crouzon malattia di Disostosi maxillofacciale Displasia fronto-facio-nasale Displasia maxillonasale Hallerman-Streiff sindrome di Disostosi ocumandibolare Pierre robin sindrome di Treacher collins sindrome di RN0300 Sindrome da regressione caudale RN0310 Klippel-Feil sindrome di RNG050 Condrodistrofie congenite Acondrogenesi Acondroplasia Displasia epifisaria emimelica Distrofia toracica asfissiante Esostosi multipla Kniest displasia Displasia metatropica Sindrome camptomelica RNG060 Osteodistrofie congenite Displasia craniometafisaria Osteocondroplasia Osteogenesi imperfetta Osteopetrosi Displasia fibrosa Ellis-Van Creveld sindrome di Displasia spondiloepifisaria tarda Faibank malattia di Displasia epifisaria multipla Conradi-Hunermann sindrome di Discondrosteosi Displasia diastrofica e Pagina 20 di 81
21 pseudodiastrofica Engelmann malattia di McCune-Albright sindrome di Osteite fibrosa disseminata Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RN0320 Gastrschisi RN0330 Ehlers-Danlos sindrome di RN0340 Adams-Oliver sindrome di RN0350 Coffin-LowrY sindrome di RN0360 Coffin-Siris sindrome di RN0370 Dyggve-Melchior-Clausen (DMC) sindrome di RN0380 Filippi sindrome di RN0390 Greig sindrome di, cefalopolisindattilia RN0400 Jackson-Weiss sindrome di Craniosinostosi-ipoplasia Mediofacciale-anomalie dei RN0410 Jarcho-Levin sindrome di piedi RN0420 Pallister-W sindrome di Displasia spondilocostale RN0430 Poland sindrome di RN0440 Sequenza sirenomelica RN0450 Sindrome cerebro-costo-mandibolare RN0460 Sindrome femore-facciale RN0470 Sindrome oto-palato-digitale RN0480 Sindrome trisma pseudocamptodattilia RN0490 Weaver sindrome di RNG070 Ittiosi congenite Ittiosi congenita Ittisosi Hstrix, Curth-Macklin type Ittiosi lamellare recessiva Eritroderma ittiosiforme Congenito non bolloso Ittiosi tipo Harlequin Ittiosi X-Linked Netherton sindrome di RN0500 Cutis Laxa RN0510 Incontinentia pigmenti RN0520 Xeroderma pigmentoso RN0530 Cheratosi follicolare acuminata RN0540 Cute marmorea teleangectasica congenita RN0550 Darier malattia di RN0560 Discheratosi congenita RN0570 Epidermolisi bollosa RN0580 Eritrocheradermia simmetrica progressiva RN0590 Eritrocheratodermia variabile RN0600 Ipercheratosi epidermolitica Eritroderma ittiosiforme Congenite bolloso RN0610 Ipoplasia focale dermica RN0620 Pachidermoperiostosi Touraine-Salente-Golè sindrome di RN0630 Pseudoxantoma elastico RN0640 Aplasia congenita della cute RN0650 Parry-Romberg sindrome di Atrofia emifacciale RN0660 Down sindrome di progressiva RN0670 Cri Du Chat malattia di RN0680 Turner sindrome di RN0690 Klinefelter sindrome di RN0700 Wolf-Hirschhorn sindrome di RN0710 Melas sindrome Miopatia mitocondriale - encefalopatia - acidosi lattica - ictus RN0720 Merrf sindrome Epilessia mioclonica e fibre rosse irregolari RN0730 Short sindrome RNG080 Sindromi da aneuploidia cromosomica RNG090 Sindromi da duplicazione/deficienza cromosomica RN0740 Ivemark sindrome di Asplenia con anomalie cardiovascolari RN0750 Sclerosi tuberosa Facomatosi RN0760 Peutz-Jerghers sindrome di RN0770 Sturge-weber sindrome di RN0780 Von Hippel-Lindau sindrome di RN0790 Aarskog sindrome di RN0800 Antley-Bixler sindrome di RN0810 Baller-gerold sindrome di RN0820 Beckwuth-Wiedemann sindrome di RN0830 Bloom sindrome di RN0840 Borjeson sindrome di RN0850 Charge associazione RN0860 De Morsier sindrome di Displasia setto-ottica RN0870 Dubowitz sindrome di RN0880 Eec sindrome Ectrodattilia - displasia Ectodermica - palatoschisi Pagina 21 di 81
22 Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RN0890 Freeman-Sheldon sindrome di RN0900 Fryns sindrome di RN0910 Godenhar sindrome di RN0920 Hermansky-Pudlak sindrome di RN0930 Hot-Oram sindrome di RN0940 Kabuki sindrome della maschera RN0950 Karatagener sindrome di RM0960 Maffucci sindrome di RM0970 Marshall sindrome di RN0980 Meckel sindrome di RN0990 Moebius sindrome di RN1000 Nager sindrome di RN1010 Noonan sindrome di RN1020 Opitz sindrome di RN1030 Pallister-Hall sindrome di RN1040 Pfeiffer sindrome di RN1050 Rieger sindrome RN1060 Roberts sindrome di RN1070 Robinow sindrome di RN1080 Russell-Silver sindrome di RN1090 Schinzel-giedion sindrome di RN1100 Seckel sindrome di RN1110 Sequenza da ipocinesia fetale Pena-Shokeir I sindrome di RN1120 Simpson-Golabi-Behmel sindrome di RN1130 Sindrome branchio-oculo-facciale RN1140 Sindrome branchio-oto-renale RN1150 Sindrome cardio-facio-cutanea RN1160 Sindrome oculo-cerebro-cutanea RN1170 Sindrome proteo RN1180 Sindrome trico-rino-falangea RN1190 Sindrome unghia-torula Onicoosteodisplasia ereditaria RN1200 Smith-Lemli-Opitz, tipo 1 sindrome di RN1210 Smith-Magenis sindrome di RN1220 Stickler sindrome di RN1230 Summit sindrome di RN1240 Townes-Brocks sindrome di RN1250 Vacterl associazione RN1260 Wildervanck sindrome di RN1270 Williams sindrome di RN1280 Winchester sindrome di RN1290 Wolfram sindrome di RN1300 Angelman sindrome di RN1310 Preder-Willi sindrome di RN1320 Marfan sindrome di RN1330 Sindrome da X fragile RN1340 Aase-Smith sindrome di RN1350 Alagille sindrome di RN1360 Alport sindrome di RN1370 Alstrom sindrome di RNG100 Altre anomalie congenite multiple con ritardo mentale RN1380 Bardet-biedl sindrome di Lawrence - Moon sindrome di RN1390 Carpenter sindrome di RN1400 Cockayne sindrome di RN1410 Cornelia De LAnge sindrome di RN1420 De Sactis Cacchione malattia di Idiozia xerodermica RN1430 Denys-Drash sindrome di Tumore di wilms e pseudoermafroditismo RN1440 Diasplasia oculo-digito-dentale RN1450 Displasia spondiloepifisaria congenita RN1460 Fraser sindrome di RN1470 Hay-Wells sindrome di RN1480 Ipomelanosi di ito Bloch-Sulzberger malattia di RN1490 Isaacs sindrome di RN1500 Kid sindrome Cheratite-ittiosi-sordita RN1510 Klippel-Trenaunay sindrome di RN1520 Landau-Kleffner sindrome di RN1530 Leopard sindrome RN1540 Levy-Hollister sindrome di Sindrome lacrimo auricolare-dento-digitale Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RN1550 Marshall-Smith sindrome di RN1560 Neu-Laxova sindrome di RN1570 Neuroacantocitosi RN1580 Norrie malattia di RN1590 Pallister-Killian sindrome di RN1600 Pearson sindrome di Pagina 22 di 81
23 RN1610 Poems sindrome RN1620 Rubistein-Taybi sindrome di RN1630 Sindrome acrocallosa RN1640 Sindrome cerebro-oculo-facio-scheletrica Pena-Shokeir II sindrome di RN1650 Sindrome del nevo displastico RN1660 Sindrome del nevo epidermale RN1670 Sindrome pterigio multiplo RN1680 Sindrome trico-dento-ossea RN1690 Sindrome trombocitopenica con assenza di radio RN1700 Sjogren-Larsonn sindrome di RN1710 Tay sindrome di RN1720 VogT-Koyanagi-Harada sindrome di RN1730 Wargr sindrome di Tumore di wilms - aniridia - anomalie genitourinarie - ritardo mentale RN1740 Walker-Warburg sindrome di RN1750 Weill-Marchesani sindrome di RN1760 Zellweger sindrome di 15. ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE (cod. ICD9-CM da 760 a 779) - RP Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RP0010 Embriofetopatia rubeolica RP0020 Sindrome fetale da acido valproico RP0030 Sindrome fetale da idantoina RP0040 Sindrome alcolica fetale RP0050 Apnea infantile RP0060 Kernittero RP0070 Fibrosi epatica congenita 16. SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI (cod. ICD9-CM da 780 a 799) - RQ Codice Definizione malattia e/o gruppo Malattie afferenti al gruppo Sinonimo esenzione (esempi) RQ0010 Gerstmann sindrome di Definizione malattia e/o gruppo (comprende i sinonimi) Aarskog sindrome di Aase-smith sindrome di Acalasia Aceruloplasminemia congenita Acrocefalosindattilia Acrodermatite enteropatica Acrodisostosi Adams-Oliver sindrome di Adiposi dolorosa Adrenoleucodistrofia Agenesia cerebellare Alagille sindrome di Alpers malattia di Alport sindrome di Alstrom sindrome di Alterazioni congenite del metabolismo del ferro Alterazioni congenite del metabolismo delle lipoproteine escluso:ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb; Ipercolesterolemia primitiva poligenica: Ipercolesterolemia familiare combinata; Iperlipoproteinemia di tipo III Altre anomalie congenite multiple con ritardo mentale Amiloidosi primarie e familiari Anemie ereditarie Angelman sindrome di Angioedema ereditario Aniridia Ano imperforato Anomalie congenite del cranio e/o delle ossa della faccia Antley-bixler sindrome di Aplasia congenita della cute Apnea infantile Arnold-Chiari sindrome di Arterie a cellule giganti Artrogriposi multiple congenite Asplenia con anomalie cardivascolari Atransferrinemia congenita Atresia biliare Atresia del digiuno Atresia esofagea e/o fistola tracheoesofagea Atresia e stenosi duodenale Atrofia dentato rubropallidoluysiana Atrofia emifacciale progressiva Atrofia essenziale dell'iride Atrofia ottica di leber Atrofie muscolari spinali Axenfeld-Rieger anomalia di Baller-Gerold sindrome di Codice esenzione RN0790 RN1340 RI0010 RC0120 RNG030 RC0070 RN0280 RN0340 RC0090 RF0120 RN0030 RN1350 RF0010 RN1360 RN1370 RCG100 RCG070 RNG100 RCG130 RDG010 RN1300 RC0190 RN0110 RN0190 RNG040 RN0800 RN0640 RP0050 RN0010 RG0080 RNG020 EN0740 RC0130 RN0210 RN0170 RN0160 RN0180 RF0050 RN0650 RF0240 RF0300 RFG050 RN0090 RN0810 Pagina 23 di 81
24 Bardet-Biedl sindrome di Beckwith-Wiedermann sindrome di Behcet malattia di Behr sindrome di Bloch-Sulzberger malattia di Bloom sindrome di Blue rubber bleb nevus Borjeson sindrome di Budd-Chiari sindrome di RN1380 RN0820 RC0210 RF0220 RN1480 RN0830 RN0150 RN0840 RG0110 Definizione malattia e/o gruppo (comprende i sinonimi) Camptodattilia familiare Carenza congenita di alfa 1 antitripsina Caroli malattia di Carpenter sindrome di Ceroido-Lipofuscinosi Charge associazione Chavany-Marie sindrome di Chediak-Higashi malattia di Cheratite-iittiosi-sordità Cheratocono Cheratosi follicolare acuminata CHiray Foix sindrome di Churg-Strauss sindrome di Ciclite eterocromica di Fuch Cistite interstiziale Coats malattia di Cockayne sindrome di Coffin-Lowry sindrome di Coffin-Siris sindrome di Cogan sindrome di Colangite primitiva sclerosante Coloboma congenito del disco ottico Condrodistrofie congenite Congiuntivite lignea Connettivite mista Connettiviti indifferenziale Corea di Huntington Cornelia De Lange sindrome di Craniosinostosi - ipoplasia mediofacciale - anomalie dei piedi Cri Du Chat malattia del Crigler-Najjar sindrome di Crioglobulinemia mista Criswick-Schepens sindrome di Cronkhite-Canada malattia di Cute marmorea teleangectasica congenita Cutis Laxa Darier malattia di De Morsier sindrome di De Sanctis Cacchione malattia di Deficienza congenita di zinco Deficienza di Acht Deficienza di ceramidasi Deformità di Sprengel Degenerazione epatocerebrare Degenerazione lenticolare o putaminale familiare Degenerazioni della cornea Denys-Drash sindrome di Dercum malattia di Dermatite erpetiforme Dermatomiosite Diabete insipido nefrogenico Difetti ereditari della coagulazione Disautonomia familiare Discheratosi congenita Disfagocitosi cronica Disordini del metabolismo delle purine e delle pririmidine Displasia oculo-digito-dentale Displasia setto-ottica Displasia sondilocostale Displasia spondiloepifisaria congenita Distonia di torsione idiopatica Distrofie ereditarie della cornea Distrofie ereditarie della coroide Distrofie miotoniche Distrofie muscolari Distrofie retiniche ereditarie Disturbi da accumulo di lipidi Disturbi del ciclo dell'urea Disturbi del metabolismo e del trasporto degli aminoacidi Disturbi del metabolismo e del trasporto dei carboidrati escluso: diabeto mellito Codice esenzione RN0290 RC0200 RN0220 RN1390 RFG020 RNN0850 RN0070 RD0060 RN1500 RF0280 RN0530 RN0070 RG0050 RF0230 RJ0030 RF0200 RN1400 RN0350 RN0360 RF0270 RI0050 RN0120 RNG050 RF0290 RM0030 RMG010 RF0080 RN1410 RN0400 RN0670 RC0180 RC0110 RF0200 RB0030 RN0540 RN0500 RN0550 RN0860 RN1420 RC0070 RC0010 RC0100 RN0270 RC0150 RC0150 RFG130 RN1430 RC0090 RL0020 RM0010 RJ0010 RDG020 RN0080 RN0560 RD0050 RCG120 RN1440 RN0860 RN0410 RN1450 RF0090 RFG140 RFG120 RFG090 RFG080 RFG110 RCG080 RCG050 RCG040 RCG060 Pagina 24 di 81
25 Donhoue sindrome di Down sindrome di Dubowitz sindrome di Dyggve-Melchior-Clausen (DMC) Sindrome di RC0050 RN0660 RN0870 RN0370 Definizione malattia e/o gruppo (comprende i sinonimi) Eales malattia di Eaton-Lambert sindrome di Ectrodattilia-dispasia ectodermica-palatoschisi Edema angioneurotico ereditario Eec sindrome Ehlers-danlos sindrome di Embriofetopatia rubeolica Emeralopia congenita Emoglobinuria parossistica notturna Endocardite reumatica Epidermolisi bollosa Epilessia mioclonica e fibre rosse irregolari Epilessia mioclonica progressiva Eritrocheratodermia simmetrica progressiva Eritrocheratodermiavariabile Eritrocheratolisi hiemalis Eritroderma ittiosiforme congenito bolloso Ermafroditismo vero Facomatosi Farber malattia di Fascite diffusa Fascite eosinofila Fibrosi epatica congenita Fibrosi retroperitoneale Filippi sindrome di Focomelia Fosfoetilaminuria Fraser sindrome di Freeman-Sheldon sindrome di Fryns sindrome di Gangliosidosi Gardner sindrome di Gastrite ipertrofica gigante Gastroenterite eosinofila gastroschisi Gerstmann sindrome di Goldenhar sindrome di Goodpasture sindrome di Granulamatosi di Wegener Greig sindrome di, cefalopolisndattilia Hansen malattia di Hay-Wells sindrome di Hermansky-Pudlak sindrome di Hirschsprung malattia di Horton malattia di Idiozia xerodermica Immunodeficienze primarie Incontinentia pigmenti Iperaldosteronismi primitivi Ipercheratosi epidermolitica Ipofosfatasia Ipogonadismo con anosmia Ipomelanosi di Ito Ipoplsia focale dermica Isaacs sindrome di Istiocitosi croniche Ittiosi congenite Ivermark sindrome di Jackson-Weiss sindrome di Jarcho-Lwvin sindrome di Joubert sindrome di Kabuki sindrome della maschera Kallmann sindrome di Kartagener sindrome di Kavasaki sindrome di Kearns-Sm Kernittero Kid sindrome Klinefelter sindrome di Klippel-Feil sindrome di Klippel-Trenaunay sindrome di Codice esenzione RF0210 RF0190 RN0880 RC0190 RN0880 RN0330 RP0010 RF0250 RD0020 RG0010 RN0570 RN0720 RF0060 RN0580 RN0590 RL0010 RN0600 RN0240 RN0750 RC=!00 RM0050 RM0040 RP0070 RI0020 RN0380 RN0260 RC0160 RN1460 RN0890 RN0900 RFG030 RB0040 RI0020 RI0030 RN320 RQ0010 RN0910 RG0060 RG0070 RN0390 RA0010 RN1470 RN0920 RN0200 RG0080 RN1420 RCG160 RN0510 RCG010 RN0600 RC0160 RC0020 RN1480 RN0610 RN1490 RCG150 RNG070 RN0740 RN0400 RN0410 RN0040 RN0940 RC0020 RN0950 RG0040 Rf0020 RP0060 RN1500 RN0690 RN0310 RN1510 Pagina 25 di 81
26 Definizione malattia e/o gruppo (comprende i sinonimi) Landau-Kleffner sindrome di Lawrence-Moon sindrome di Leigh malattia di Lennox Gastaut sindrome di Leopard sindrome Leprecaunismo Leucodistrofie Levy-Hollister sindrome di Lichen Sclerosus et atrophicus Linfangectasia intestinale Linfoangioleiomatosi polmonare Linfoangioleiomiomatosi Lipodistrofia intestinale Lipodistrofia totale Lissencefalia Lyme malattia di Maffucci sindrome di Malattia da inclusione dei microvilli Malattia del fegato policistico Malattia granulamentosa cronica Malattie spinocerebellari Marchiafava-Micheli sindrome di Marfan sindrome di Marshall sindrome di Marshall-Smith sindrome di Meckel sindrome di Melas sindrome Melkersson-Rosenthal sindrome di Merrf sindrome Microangiopatie trombotiche Microcefalia Mioclono essenziale ereditario Miopatia mitocondriale - encefalopatia - acidosi latticaictus Miopatie congenite ereditarie Moebius sindrome di Morning Glory anomalia di Mucolipidosi MUcopolisaccaridosi Nager sindrome di Narcolessia Nefroblastoma Neu-Laxova sindrome di Neuroacantocitosi Neurofibromatosi Neuropatia ottica ereditaria Neuropatie ereditarie Neutropenia ciclica Noonan sindrome di Norrie malattia di Oguchi sindrome di OLOprosencefalia Onicoosteodisplasia ereditaria Optiz sindrome di Osteodistrofie congenite Pachidermoperiostosi Pallister-Hall sindrome di Pallister-Killian sindrome di Pallister-W sindrome di Paralisi normokaliemiche, ipo e iperkaliemiche Paralisi sopranucleare progressiva Parry-Romberg sindrome di Pearson sindrome di Pemfigo Pemfigoide benigno delle mucose Pemfgoide bolloso Pena-Shokeir I sindrome di Pena-Shokeir II sindrome di Persistenza della membrana pupillare Peter anomalia di Peutz-Jeghers sindrome di Pfeiffer sindrome di Piastrinopatie ereditarie Poems sindrome Poland sindrome di Poliangioite microscopica Poliarterie microscopica Poliarterite nodosa Policondrite Poliendocrinopatie autoimminu Polimiosite Polineuropatia crionica infiammatoria demielinizzante Poliposi familiare Porfirie Porpora di henoch-schonlein ricorrente Prader-willi sindrome di Pseudoermafroditismi Pseudoxantoma elastico Codice esenzione RN1520 RN1380 RF0030 RF0130 RN1530 RC0050 RFG010 RN1540 RL0060 RI0080 RB0060 RB0060 RA0020 RC0080 RN0050 RA0030 RN0960 RI0070 RN0230 RD0050 RFG040 RD0020 RN1320 RN0970 RN1550 RN0980 RN0710 RF0160 RN0720 RGG010 RN0020 RF0070 RN0710 RFG070 RN0990 RN0130 RCG090 RCG140 RN1000 RF0150 RB0010 RN1560 RN1570 RBG010 RF0300 RFG060 RD0040 RN1010 RN1580 RF0260 RN0060 RN1190 RN1020 RNG060 RN0620 RN1030 RN1590 RN0420 RFG100 RF0170 RN0650 RN1600 RJ0030 RL0050 RL0040 RN1110 RN1640 RN0140 RN0100 RN0760 RN1040 RDG030 RN1610 RN0430 RG0020 RG0020 RG0030 RM0060 RCG030 RM0020 RF0810 RB0050 RCG110 RD0030 RN1310 RNG010 RN0630 Pagina 26 di 81
27 Pubertà precoce idiopatica RC0040 Definizione malattia e/o gruppo (comprende i sinonimi) Rachitismo ipofosfatemico vitamina d resistente Reifenstein sindrome di Rendu-Osler-Weber malattia di Rene con midollare a spugna Retinoblastoma Rett sindrome di Rieger sindrome Riley-Day sindrome di Roberts sindrome di Robinow sindrome di Rubistein-Taybi sindrome di Russell-Silver sindrome di Schilder malattia di Schinzel-Giedion sindrome di Sclerosi laterale amiotrofica Sclerosi laterale primaria Sclerosi tuberosa Seckel sindrome di Sequenza da ipocinesia fetale Sequenza sirenomelica Short sindrome Simpson-Golabi-Behmel sindrome di Sindrome acrocallosa Sindrome alcolica fetale Sindrome branchio-oculo-facciale Sindrome branchio-oto-renale Sindrome cardio-facio-cutanea Sindrome cerebro-costo-mandibolare Sindrome cerebro-oculo-facio-scheletrica Sindrome da insensibità parziale agli androgeni Sindrome da pseudo-ostruzione intestinale Sindrome da regressione caudale Sindrome da X fragile Sindrome del nevo displastico Sindrome del nevo epidermale Sindrome del nucleo rosso superiore Sindrome emolitico uremica Sindrome femoro-facciale Sindrome fetale da acido valproico Sindrome fetale da idantoina Sindrome lacrimo-auricolare-dento-digitale Sindrome oculo-cerebro-cutanea Sindrome oto-palato-digitale Sindrome proteo Sindrome pterigio multiplo Sindrome trico-dento-ossea Sindrome trico-rino-falangea Sindrome trisma pseudocamptodattilia Sindrome trombocitopenica con assenza di radio Sindrome unghia-rotula Sindromi adrenogenitali congenite Sindromi da aneuploidia cromosomica Sindromi da duplicazione/deficienza cromosomica Sjogren-Larsson sindrome di Smith-Lemli-Opitz, tipo 1 sindrome di Smith-Magenis sindrome di Sprue celiaca Steele-Richardson-Olszewski sindrome di Stickler sindrome di Sturge-Weber sindrome di Summit sindrome di Codice esenzione RC0170 RC0030 RG0100 RN0250 RB0020 RF0040 RN1050 RN0080 RN0160 RN1070 RN1620 RN1080 RF0120 RN1090 RF0100 RF0110 RN0750 RN1100 RN1110 RN0440 RN0730 RN1120 RN1630 RP0040 RN1130 RN1140 RN1150 RN0450 RN1640 RC0030 RI0040 RN0300 RN1330 RN1650 RN1660 RN0070 RD0010 RN0460 RP0020 RP0030 RN1540 RN1160 RN0470 RN1170 RN1670 RN1680 RN1180 RN0480 RN1690 RN1190 RCG020 RNG080 RNG090 RN1700 RN1200 RN1210 RI0060 RF0170 RN1220 RN0770 RN1230 Definizione malattia e/o gruppo (comprende i sinonimi) Takayasu malattia di Tay sindrome di Teleangectasia emorragica ereditaria Touraune-Salente-GolŠ sindrome di Townes-brocks sindrome di Trombocitopenie primarie ereditarie Tumore di wilms - aniridia - anomalie genitourinarie - ritardo mentale Tumore di wilms e pseudoermafroditismo Turner sindrome di Vacterl associazione Codice esenzione RG0090 RN1710 RG0100 RN0620 RN1240 RDG040 RN1730 RN1430 RN0680 RN1250 Pagina 27 di 81
28 Vitreoretinopatia essudativa familiare Vogt-koyanagi-harada sindrome di Von Hippel-Lindau sindrome di Wagr sindrome di Waldmann malattia di Walker-Warburg sindrome di Weaver sindrome di Weill-Marchesani sindrome di Werner sindrome di West sindrome di Whipple malattia di Wildervanck sindrome di Williams sindrome di Wilms tumore di Wilson malattia di Winchester sindrome di Wolf-Hirschhorn sindrome di Wolfram sindrome di Xeroderma pigmentoso Zellweger sindrome di RF0200 RN0780 RN1730 RC0140 RN1740 RN0490 RN1750 RC0060 RF0140 RA0020 RN1260 RN1270 RB0010 RC0150 RN1280 RN0700 RN1290 RN0520 RN1760 Definizione malattia inclusa Codice Sinonimo esenzione Abetalipoproteinemia RCG070 Bassen kornzweig sindrome di Acidemie organiche e acidosi lattiche primitive RCG040 Acondrogenesi RNG050 Acondroplasia RNG050 Agammaglobulinemia RCG160 Alanineoima RCG040 Albinismo RCG040 Alcaptonuria RCG040 Alexander malattia di RFG010 Amaurosi congenita di Leber RFG110 Anemia a cellule falciformi RDG010 Anemie sideroblase RDG010 Apert sindrome di RNG030 Atassia cerebellare ereditaria di marie RFG040 Degenerazione cerebellare di Marie Atassia di Friedreich RFG040 Atassia Friedreich-Like RFG040 Deficienza familiare di vitamina E Atassia periodica RFG040 Atassia vestibulocerebellare Atassia teleangectasica RFG040 Louis Bar sindrome di Bartter sindrome di RCG010 Batten malattia di RFG020 Becker distrofia di RFG080 Bernard Soulier sindrome di RDG030 Blackfan-Diamond anemia di RDG010 Anemia congenita ipoplastica C sindrome RNG040 Canavan malattia di RFG010 Charcot Marie Tooth malattia di RFG060 Atrofia muscolare peroneale Cistinosi RCG040 Citrullinemia RCG050 Cogan distrofia di RFG140 Distrofia corneale anteriore Complesso porpora trombotica trombocitopenica RGG010 sindrome emucolitico uremica Conn sindrome di RCG010 Conradi-Hunermann sindrome di RNG060 Cornea guttata RFG140 Craniosinostosi primaria RNG040 Crouzon malattia di RNG040 Deficienza congenita dei fattori della coagulazione RDG020 Deficit della lecitincolesteroloaciltransferasi RCG070 Deficit familiare di lipasi lipoproteica RCG070 Degenerazione cerebellare subacuta RFG040 Degenerazione marginale RFG Terrien sindrome di Degenerazione nodulare RFG130 Degenerazione nodulare di Salzmann Degenerazione parenchimatosa corticale cerebellare RFG040 Degenerazione spinocerebellare di holmes RFG040 Atrofia cerebello olivare Dejerine Sottas malattia di RFG060 Neuropatia periferica ereditaria tipo III Di George sindrome di RCG160 Discondrosteosi RNG060 Disordini ereditari trombofilici RDG020 Disostosi maxillofacciale RNG040 Displasia craniomatafisari RNG060 Osteocondroplasia Displasia diastrofica e pseudodiastrofica RNG060 Displasia epifisaria emimelica RNG050 Displasia fibrosa RNG060 Displasia fronto-facio-nasale RNG040 Displasia maxillonasale RNG040 Displasia spondiloepifisaria tarda RNG060 Dissinergia cerebellare mioclonica di Hunt RFG040 Atrofia spinodentata Distrofia combinata della cornea RFG140 Distrofia corneale endoteliale posteriore polimoera RFG140 Distrofia corneale granulare RFG140 Distrofia corneale di groenouw tipo i; distrofia corneale punctata o nodulare di Reis-Buckler Pagina 28 di 81
29 Distrofia corneale maculare RFG140 Distrofia corneale di Groenouw tipo II Distrofia corneale reticolare RFG140 Distrofia lattice; amiloidosi corneale Distrofia dei coni RFG110 Distrofia ialina della retina RFG110 Golman-Favre malattia di Distrofia muscolare oculo-gastro-intestinale RFG080 Distrofia toracica asfissiante RNG050 Distrofia vitelliforme di Best RFG110 Fundus flavimaculatus Distrofia vitreo retinica RFG110 Retinoschisi giovanile Distrofie stromali della cornea RFG140 Disturbi del metabolismo intermedio degli acidi grassi RCG070 e dei mitocondri Duchenne distrofia di RFG080 Ellis-Van Creveld sindrome di RNG060 Emocromatosi ereditaria RCG100 Emocromatosi familiare Emofilia A RDG020 Emofilia B RDG020 Engelmann malattia di RNG060 Erb distrofia di RFG080 Esostosi multipla RNG050 Fabry malattia di RCG080 Fairbank malattia di RNG060 Displasia epifisaria multipla Fanconi anemia di RDG010 Pancitopenia di Fanconi Favismo RDG010 Fruttosemia RCG060 Fuchs distrofia endoteliale di RFG140 Definizione malattia inclusa Codice Sinonimo esenzione Galattosemia RCG060 Gaucher malattia di RCG080 Glicogenosi RCG060 Goodman sindrome di RNG030 Haller Man-Streiff sindrome di RNG040 Disostosi oculomandibolare Hartnup malattia di RCG040 Hunter sindrome di RCG140 Hurler sindrome di RCG140 Iminoacidemia RCG040 Iperammoniemia ereditaria RCG050 Ipercolesterolemia familiare omozigote tipo IIa RCG070 Ipercolesterolemia familiare omozigote tipo IIb RCG070 Iperistidinemia RCG040 Iperplasia adrenalicacongenita RCG020 Ipertrigliceridemia familiare RCG070 Ipervalinemia RCG040 Ipobetalipoproteinemia RCG070 Ipoplasia magacariocitica idiopatica RDG040 Istiocitosi X RCG150 Ittiosi congenita RNG070 Ittiosi Hystrix, Curth-Macklin Type RNG070 Ittiosi lamellare recessiva RNG070 Eritroderma ittiosiforme congenito non bolloso Ittiosi tipo Harlequin RNG070 Ittiosi X-Linked RNG070 Kennedy malattia di RFG050 Kniest displasia RNG050 Displasia metatropica Krabbe malattia di RFG010 Kufs malattia di RFG020 Kugelberg-Welander malattia di RFG050 Landouzy-Dejerine distrofia di RFG080 Lesch-Nyhan malattia di RCG120 Leucodistrofia matacromatica RFG010 Malassorbimento congenito di saccarosio ed RCG060 isomaltosio Malattia delle urine a sciroppo di acero RCG040 Marinesco-sjogren sindrome di Maroteaux-Lamy sindrome di RCG140 McCune-Albright sindrome di RNG060 Osteite fibrosa disseminata Meesmann distrofia di RFG140 Distrofia corneale epiteliale giovanile Miopatia central core RFG070 Miopatia centronucleare RFG070 Miopatia desmin storage RFG070 Miopatia nemalinica RFG070 Morquio malattia di RCG140 Netherton sindrome di RNG070 Neuropatia assonale gigante RFG060 Neuropatia congenita ipomielizzante RFG060 Neuropatia sensoriale ereditaria RFG060 Neuropatia tomaculare RFG060 Polineuropatia ricorrente familiare Nezel sindrome di RCG160 Niemann Pick malattia di RCG080 Omocistinuria RCG040 Osteogenesi imperfetta RNG060 Osteopetrosi RNG060 Paraplegia spastica ereditaria RFG040 Strumpel-Lorraine malattia di Pelizaeus-Merzbacher malattia di RFG010 Pagina 29 di 81
30 Pierre robin sindrome di RNG040 Porpora trombotica trombocitopenica RGG010 Moschowitz sindrome di Refsum malattia di RFG060 Eredopatia atassia polineuritiforme Retinite pigmentosa RFG110 Distrofia pigmentosa retinica Retinite punctata albescens RFG110 Fundus albipunctatus Rosenberg-Chutorian sindrome di RFG060 Roussy-Levy sindrome di RFG060 Sanfilippo sindrome di RCG140 Scheine sindrome di RCG140 Schmidt sindrome di RCG030 Poliendocrinopatia autoimmune di tipo II Sferocitosi ereditaria RDG010 Sindrome camptomelica RNG050 Sindrome da amalassorbimento di metionina RCG040 Sindrome iperferritinemia-cataratta congenita RCG100 Stargardt malattia di RFG110 Steinert malattia di RFG090 Storage pool deficiency RDG030 Talassemie RDG010 Tangier malattia di RCG070 Deficit familiare di alfalipoproteica Thomsen malattia di RFG090 Treacher collins sindrome di RNG040 Tromboastenia RDG030 Von Eulenburg malattia di RFG090 Von Willebrand malattia di RDG020 Werdnig-Hoffman malattia di RFG050 Xantinuria RCG120 Xantomatosi cerebrotendinea RCG070 Pagina 30 di 81
31 L. 8 novembre 2000, n. 328 (1). Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Capo III Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale 14. Progetti individuali per le persone disabili. 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'àmbito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma Nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e al1'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei princìpi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali. 15. Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti. 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'àmbito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari Pagina 31 di 81
32 opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta. 2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni. 16. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari. 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza Pagina 32 di 81
33 degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'àmbito dell'organizzazione dei servizi. 2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia. 3. Nell'àmbito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità: a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia; b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente; c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie; d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefìci di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani; e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro; f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate. 4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche Pagina 33 di 81
34 sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale. 5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali. 6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente. 17. Titoli per l'acquisto di servizi sociali. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'àmbito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali. Pagina 34 di 81
35 L. 27 dicembre 2006, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e (585) (585) Per l'incremento del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 465 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il comma 102 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n Pagina 35 di 81
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76 D.Lgs. 29 aprile 1998, n Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni di malattia. 1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanità da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanità tiene conto della gravità clinica, del grado di invalidità, nonché della onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento (20). 2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle relative complicanze, per le quali è riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo, tenendo conto: a) della loro inclusione nei livelli essenziali di assistenza; b) della loro appropriatezza ai fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e dell'efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; c) della definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici. I regolamenti individuano altresì le condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di cui all'articolo 3, comma 9, per le prestazioni cui è necessario ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti. 3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia è riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione. 4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate all'accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento di cui al comma 1, lettera b), per la diagnosi delle malattie rare. Sono altresì esclusi dall'esenzione i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n Con il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono altresì individuate specifiche forme di tutela garantite ai soggetti affetti da patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilità dei farmaci orfani ed all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di assistenza. 6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei risultati della ricerca applicata e delle evidenze scientifiche, nonché dello sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie Pagina 76 di 81
77 invalidanti, il Ministro della sanità provvede ad aggiornare il regolamento di cui al comma 1, lettera a), inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti e le correlate prestazioni per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto 1 febbraio 1991 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché l'esenzione agli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza e alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. (20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e il D.M. 18 maggio 2001, n Pagina 77 di 81
78 L. 27 dicembre 1997, n Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. Art Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali; b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa; c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera f); d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie; e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza; f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. Pagina 78 di 81
79 All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati; h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui; i) [è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione ] ; (311) (312) l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i). (310) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 29 aprile 1998, n (311) Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 30 luglio 1999, n (312) Lettera abrogata dall'art. 92, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n Pagina 79 di 81
80 L n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) L autorizzazione di spesa di cui all articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l anno 2008 e di euro 200 milioni per l anno Pagina 80 di 81
81 L. 23 dicembre 2009, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). Art. 2. (Disposizioni diverse) 102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l anno Pagina 81 di 81
PRESIDI DI RIFERIMENTO REGIONALE (D.G.R. n. 205/2005 D.G.R. n. 395/2004) Tumori
PRESIDI DI RIFERIMENTO REGIONALE (D.G.R. n. 205/2005 D.G.R. n. 395/2004) Tumori Tumore di Wilms RB0010 Pediatria Ospedale Silvestrini Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo
Allegato A. Apparato digerente ATRESIA ESOFAGEA E/O FISTOLA TRACHEOESOFAGEA
Allegato parte integrante - 1 Allegato A Apparato digerente RN0160 Malattia RN0170 Malattia RN0180 Malattia RN0190 Malattia RN0210 Malattia RN0220 Malattia RN0320 Malattia RN0200 Malattia RN0230 Malattia
RA0010 Hansen malattia di 7 2 9 RA0020 Whipple malattia di 0 2 2 RA0030 Lyme malattia di 2 0 2
1. MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (cod. ICD9-CM da 001 a 139) 2.TUMORI (cod. ICD9-CM da 140-239) 3. MALATTIE DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE, DELLA NUTRIZIONE, DEL METABOLISMO E DISTURBI IMMUNITARI (cod.
RETE REGIONALE DELLE MALATTIE RARE
RA0010 HANSEN MALATTIA DI 3 - Nuoro S. Francesco Dermatologia RA0010 HANSEN MALATTIA DI 8 - Cagliari SS. Trinità Dermatologia RA0010 HANSEN MALATTIA DI Sassari Azienda ospedaliero universitaria di SS Clinica
RETE DEI PRESIDI PER LE MALATTIE RARE PREVISTE NEL DM n.279/2001
ALLEGATO 1 RETE DEI PRESIDI PER LE MALATTIE RARE PREVISTE NEL DM n.279/2001 RA0010 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE HANSEN MALATTIA DI RA0020 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE WHIPPLE MALATTIA DI RA0030
Allegato B Strutture di riferimento dell area vasta interregionale per le malattie rare per gruppi di patologie di cui al D.M. 279/2001 1 GRUPPO Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Regione Veneto Provincia
Tabella 2 - Esenzioni attive nella Regione Lazio al 15.03.2013 per ordine alfabetico malattia rara/gruppo - Fonte LAIT
RN0790 AARSKOG SINDROME DI MALATTIA 4 RI0010 ACALASIA MALATTIA 166 RC0120 ACERULOPLASMINEMIA CONGENITA MALATTIA 3 RNG030 ACROCEFALOSINDATTILIA GRUPPO 2 RC0010 ACTH DEFICIENZA DI MALATTIA 8 RN0340 ADAMS-OLIVER
RA0030. Malattia di Lyme RA0030 AOU Udine (ped) (adu) RA0010 AOU Trieste RB0010 RB0020 RB0040 RB0050 RBG010
Allegato C Strutture ed Unità Operative di riferimento (Centri di riferimento) dell area vasta interregionale per le malattie rare per gruppi di patologie di cui al D.M. 279/2001 *= Malattie con esempi
Strutture di riferimento dell area vasta interregionale per le malattie rare per gruppi di patologie di cui al D.M. 279/2001
ALLEGATOB alla Dgr n. 2046 del 03 luglio 2007 pag. 1/10 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/10 Strutture di riferimento dell area vasta interregionale per le malattie rare per
ATTESO che il medesimo provvedimento regionale stabilisce i criteri per detto riconoscimento;
DGR 2725 DD 12.9.2003 LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che con deliberazione G.R. n. 3277 del 27 settembre 2002 sono stati individuati i Presidi regionali per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi delle
CODICE NOME MALATTIA RARA/GRUPPO TIPO N. %
RDG020 DISORDINI EREDITARI TROMBOFILICI AFFERENTE 1.613 9,4 RBG010 NEUROFIBROMATOSI GRUPPO 1.002 5,9 RF0280 CHERATOCONO PATOLOGIA 588 3,4 RMG010 CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE GRUPPO 518 3,0 RDG020 EMOFILIA
Delibera della Giunta Regionale n. 61 del 10/03/2014
Delibera della Giunta Regionale n. 61 del 10/03/2014 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario
Elenco dei dati. Definizione malattia e/o gruppo (comprende i sinonimi) AARSKOG SINDROME DI AASE-SMITH SINDROME DI
Elenco dei dati AARSKOG SINDROME DI AASE-SMITH SINDROME DI ACALASIA ACERULOPLASMINEMIA CONGENITA ACROCEFALOSINDATTILIA ACRODERMATITE ENTEROPATICA ACRODISOSTOSI ADAMS-OLIVER SINDROME DI ADIPOSI DOLOROSA
[ Elenco alfabetico delle malattie rare esenti incluse nei gruppi ] Elenco dei dati
[ Elenco alfabetico delle malattie rare esenti incluse nei gruppi ] Definizione malattia e/o gruppo AARSKOG SINDROME DI AASE-SMITH SINDROME DI ACALASIA ACERULOPLASMINEMIA CONGENITA ACROCEFALOSINDATTILIA
MALATTIE RARE (MR) IN PROVINCIA DI BERGAMO ANALISI DEI DATI DI ESENZIONE 2014
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ALLEGATO A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 20 maggio 2011_ Aggiornamento Rete Regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare.- RETE REGIONALE
RETE DEI PRESIDI PER LE MALATTIE RARE PERVISTE NEL DM n. 279/2001
RA0010 RA0010 RA0020 RA0020 RA0030 RA0030 RA0030 RA0030 INFETTIVE E PARASSITARIE INFETTIVE E PARASSITARIE INFETTIVE E PARASSITARIE INFETTIVE E PARASSITARIE INFETTIVE E PARASSITARIE INFETTIVE E PARASSITARIE
CENTRO REGIONALE MALATTIE RARE
CENTRO REGIONALE MALATTIE RARE Referente regionale: Dr.ssa Rosalba BARONE Funzionario incaricato: Avv. Domenico GULLÀ TEL. 0961/856565 ~ FAX 0961/856570 AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA DI COSENZA 1- CENTRO
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RETE REGIONALE delle MALATTIE RARE
RETE REGIONALE delle MALATTIE RARE CENTRO REGIONALE MALATTIE RARE Referente regionale: Dr.ssa Rosalba BARONE Funzionario incaricato: Dr Domenico GULLÀ TEL. 0961/856565 ~ FAX 0961/856584 AZIENDA OSPEDALIERA
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MALATTIE RARE (D.M. 279/01)
RA MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE RA0010 HANSEN MALATTIA DI RA0020 WHIPPLE MALATTIA DI LIPODISTROFIA INTESTINALE RA0030 LYME MALATTIA DI RB TUMORI RB0010 WILMS TUMORE DI NEFROBLASTOMA RB0020 RETINOBLASTOMA
ALLEGATO ELENCO MALATTIE RARE ESENTATE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO
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DECRETO 18 maggio 2001, n.279
DECRETO 18 maggio 2001, n.279 Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma
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Decreto ministeriale - Ministero della Sanità - 18 maggio 2001, n. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni
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Presidi di Riferimento Regionale per le Malattie Rare di cui al D.M. 279/2001 GRUPPO PATOLOGIE E/O GRUPPO MALATTIE AFFERENTI AL GRUPPO SINONIMI RA0010 HANSEN DI Malattie infettive MALATTIE INFETTIVE RA0020
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Prof. Tarcisio Niglio Anno Accademico 2012-2013 Corso Triennale in Scienze Infermieristiche III anno 2 semestre CURE PALLIATIVE Troverete copia di queste diapositive nel sito internet: www.tarcisio.net
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Tabella 1 - Esenzioni attive nella Regione Lazio al 15.03.2013 per ordine di numerosità del codice esenzione - Fonte LAIT
RDG020 DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE GRUPPO 4.810 RDG010 ANEMIE EREDITARIE GRUPPO 1.645 RMG010 CONNETTIVITI INDIFFERENZIATE GRUPPO 1.280 RF0280 CHERATOCONO MALATTIA 1.190 RCG100 ALTERAZIONI CONGENITE
ATTO. RICHIAMATA la seguente normativa in tema di malattie rare:
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D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (1). Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo
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Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata
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Terapia del dolore e cure palliative { Legge 38/10 e alcuni dati sulla sua applicazione Dott. Angelo G. Virtuani Ordine dei Medici Chirurghi Monza Sabato 9 novembre 2013 Legge N.38 del 15/03/2010 - G.U.
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Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Decreto 28 febbraio 2002, n. 70 Servizi di telefonia per anziani Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
DELIBERAZIONE N. 5/31 DEL 11.2.2014. Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna.
Oggetto: Istituzione della rete per la terapia del dolore della Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto
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Pagina 1 di 5 Conferenza Stato Regioni Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida per l accreditamento delle Banche di sangue da cordone
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