Sprar e sistemi paralleli di accoglienza. Avv. Lucia Iuzzolini Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)
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1 Sprar e sistemi paralleli di accoglienza Avv. Lucia Iuzzolini Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)
2 Accoglienza decentrata e in rete 1999 nasce azione comune: progetto europeo gestito da ong e associazioni italiane per garantire accoglienza alle persone in fuga dal Kosovo. Azione Comune avvia la prima sperimentazione di rete nazionale di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati. Azione comune chiude i suoi interventi nel Il Ministero dell Interno, ispirandosi ad azione comune avvia un confronto con gli enti di tutela per verificare risorse, tempi e modalità per dare vita ad un sistema pubblico di accoglienza
3 Cronologia del sistema di protezione 2001 Ministero dell Interno, Anci, acnur siglano un accordo per dare vita al programma nazionale asilo ( Pna ) che viene avviato nel luglio dello stesso anno. Si tratta della prima rete di progetti territoriali di accoglienza che fanno capo agli enti locali
4 Modifica titolo V della Costituzione legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 viene riformata la parte della Costituzione riguardante il sistema delle Autonomie Locali e dei rapporti con lo Stato. La riforma comporta la revisione degli articoli della Carta Costituzionale.
5 Modifica del titolo V della Costituzione la legge costituzionale n. 3/01 segue il decentramento amministrativo attuato con la riforma Bassanini ; pertanto, l attribuzione delle funzioni amministrative ai diversi livelli di governo comporta integrazioni e cambiamenti nell assegnazione delle materie decentrate con la legislazione delegata d attuazione della legge n. 59/97. - Principi tutte le funzioni spettano ai Comuni, ad eccezione delle funzioni amministrative che vengono conferite dallo Stato e dalle Regioni, secondo le rispettive competenze legislative e nel rispetto dei noti principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a Province, Città metropolitane, Regioni, Stato, qualora occorra assicurare l unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento,efficienza o efficacia dell azione amministrativa ovvero per motivi funzionali economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale; lo Stato e le Regioni devono favorire lo svolgimento di attività amministrative di interesse generale da parte di associazioni o singoli cittadini sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;
6 Cronologia del sistema di protezione 2002 La legge n. 189\2002 recepisce l esperienza del Pna e istituisce il sistema di protezione (sprar) nonché la sua struttura di coordinamento ( il servizio centrale affidato ad Anci per convenzione) e il fondo nazionale per le politiche e i servizi per l asilo (Fnpsa), alle cui risorse accedono gli enti locali che realizzano progetti di accoglienza e integrazione in favore di richiedenti protezione internazionale.
7 Sistemi di accoglienza paralleli L istituzione centri di identificazione, Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 abrogato dall art. 40 decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 (abrogazione delle disposizioni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione), concernente il Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato, ed in particolare l'articolo 5 che dispone l'istituzione dei Centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentite Conferenza Unificata Stato Regioni e le regioni e le province autonome interessate
8 Centri di identificazione In attuazione degli articoli 31 e 32 della Legge 189/2002 nel dicembre 2004 è stato emanato il Regolamento di attuazione (D.P.R. 303/2004) che è entrato in vigore il 21 aprile La nuova normativa introduce tra le rilevanti novità in materia di asilo: l'istituzione dei centri di identificazione, all'interno dei quali dovrà essere coattivamente trattenuta la quasi totalità dei richiedenti asilo in attesa dell'esito dell'esame della domanda, ispirato ad un ottica di trattenimento.
9 Cara ( D.lgs 25 del 28/01/2008) Superamento del concetto di trattenimento a quello di ospitalità; trasformazione dei Cid in centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati ( CARA),così come previsto come previsto dall art. 20 del decreto legislativo n. 25/2008 Pertanto sono strutture nelle quali viene inviato ed ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 gg lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
10 Cara Gestiti dalla Prefetture Utg,tramite convenzioni o enti, associazioni o cooperative aggiudicatarie di appalto di servizi. Le prestazioni e i servizi offerti sono: Assistenza alla persona (vitto, alloggio, effetti personali) Assistenza sanitaria, Assistenza psico-sociale mediazione linguistico culturale Ristorazione Servizi di pulizia ed igiene ambientale Manutenzione della struttura e degli impianti Art. 11 dpr 303/2004
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12 Cda, centri di accoglienza l. 563 /95 Sono strutture destinate a garantire allo straniero irregolare rintracciato sul territorio l accoglienza limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l identità o la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l allontanamento; pertanto limitata al periodo necessario alla definizione dei provvedimenti amministrativi relativi alla posizione degli stessi sul territorio nazionale.
13 CARA/SPRAR: Accoglienze a confronto SPRAR Accoglienza durante tutta l attesa dell iter amministrativo CARA Accoglienza limitata a un massimo di 35 giorni Liberta personale e di circolazione. Centri ordinari di piccole-medie dimensioni, inseriti nel territorio, progetti d integrazione individuali attività d inserimento positivo sociale dei beneficiari valore della rete con le istituzioni sul territorio Per I minori stranieri non accompagnati: - Progetto educativo individualizzato:ovvero azioni, obiettivi educativi con cui si favorisce un percorso di crescita personale armonico Previsione della limitazione della libertà di circolazione (art.7,decreto l.gvo 28 gennaio 2005, così come modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 159) Utilizzo delle medesime strutture già CID di grandi dimensioni
14 SPRAR: Accoglienze integrata SPRAR Valorizzazione dei titoli di studio, attraverso l attivazione della procedura dell omologazione e riconoscimento ove possibile Organizzazione di tirocini formativi, per la formazione di professionalità richieste sul territorio locale; Protocollo a tre voci tra Centro per l impiego o\e chi promuove il tirocinio ( amministrazioni ), soggetto ospitante (assicurazione) e ente gestore (indennità di frequenza) per la realizzazione di un percorso formativo Frequenza scolastica pubblica per coloro I quali vadano come fascia di età dalla materna a quella superiore di 1 e di 2 grado Per tutti coloro I quali non rientrino nella tipologia di cui sopra iscrizione dei beneficiari a corsi di formazione organizzati da altri enti sul terrirorio Informazione informazione informazione su assistenza sociale orientamento sul territorio supporto psico - socio - sanitario contributi alloggi (art.40 t.u. immigrazione)
15 Diritti Iscrizione anagrafica Art 6 del T.U. ovvero ( le iscrizione e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani con modalità previste dal regolamento di attuazione, producendo come documentazione: passaporto valido ed ogni altro documento equipollente, permesso di soggiorno, carta di soggiorno valido; copia degli atti tradotti e legalizzati Iscrizione al servizio sanitario nazionale Art. 34 comma 1 lettera b t. u immigrazione: : hanno diritto all iscrizione al pari dei cittadini italiani, al sistema Sanitario Nazionale e quindi al rilascio del codice sanitario e fiscale; Circolare 5 del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000 precisa che le prestazioni sanitarie al cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione di spesa (codice e 02) Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del testo unico l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorita' di pubblica sicurezza
16 Deve essere sottolineato che l'iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione ma ha altresi' valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria, proprio perche' il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi suindicati), pur in assenza di iscrizione alla U.S.L.. Conseguentemente in presenza di tali requisiti e presupposti non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al S.S.N. ma altresi' ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza di tale principio e' che il rilascio del permesso di soggiorno, purche' la richiesta di quest'ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall'art. 5 del testo unico, fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia.
17 Centri di primo soccorso ed assistenza Strutture localizzate in prossimità dei luoghi di sbarco destinate all accoglienza degli immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri centri
18 Centri polifunzionali I centri polifunzionali metropolitani Nel corso del 2007 il Ministero dell Interno ed alcune città metropolitane (Roma, Milano, Firenze ecc.) hanno sottoscritto un accordo di programma per l'attivazione di Centri polifunzionali per lo svolgimento in comune di attività in favore di richiedenti asilo, rifugiati e protetti umanitari. modello organizzativo ideato per le città metropolitane, che devono affrontare la maggiore emergenza determinata dal grande numero dì stranieri titolari di protezione internazionale o appartenenti a categorie vulnerabili, attratti dalle opportunità offerte da quei sistemi urbani. Con questa tipologia di struttura si tende a coniugare in un progetto unitario, i servizi di base forniti nei centri di accoglienza governativi con quelli diretti all'integrazione ed all'autonomia erogati dai comuni.
19 Centri di identificazione ed espulsione ( cie) decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 ex centri di accoglienza temporanea ed assistenza. Strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extra comunitari irregolari destinati all espulsione. Previsti dall art. 14 del T.U. sull immigrazione 286/98, così come modificato dall art. 12 della legge 189/2002, istituiti al fine di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione da parte delle forze dell ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari
20 Art 21 decreto D. lgv. 25/2008 modificato dal D. lgv. 159/2008 Il provvedimento di trattenimento è adottato dal Questore con le modalità di cui all art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n Quando è già in corso il trattenimento, il Questore chiede al Tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l espletamento della procedura all art. 28 ( esame prioritario della procedura di richiesta di protezione internazionale).
21 Centri di accoglienza straordinari La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale è prevista dall articolo 5, comma 1, della legge 225 del 24 febbraio 1992, in base alla quale il presidente del Consiglio delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
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